Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0117

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

    /* COM/2009/0117 def. */

    52009PC0117

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese /* COM/2009/0117 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 12.3.2009

    COM(2009) 117 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1) CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. |

    120 | Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

    139 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. |

    141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

    2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    219 | I richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione dell'impatto La presente proposta risulta dall'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione dell'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

    3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. Considerato l'elevato numero di produttori esportatori del prodotto in esame nella RPC, nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure è stato applicato il metodo del campionamento. A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005 i produttori esportatori cinesi che soddisfano talune condizioni possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori"). Sono state esaminate sei richieste di beneficiare del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Si propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento che stabilisce i nomi e le aliquote dei dazi da applicare alle società cui è concesso lo status di nuovo produttore esportatore. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |

    310 | Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005. Regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. |

    329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi: |

    331 | il regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese non consente una decisione a livello nazionale; |

    332 | non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Strumenti proposti: regolamento. |

    342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il regolamento di base non prevede altre opzioni. |

    4) INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | Nessuna. |

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("regolamento di base"),

    visto l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio, del 25 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese[2],

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE IN VIGORE

    1. Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") (il "prodotto in esame"), normalmente dichiarati con i codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 ed ex 7325 10 99 (codice Taric 7325 10 99 10). Visto il numero elevato di parti che hanno collaborato è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure.

    2. Alle società costituenti il campione sono state attribuite le aliquote di dazio individuali stabilite durante l'inchiesta. Alle società non costituenti il campione a cui è stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM") ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, è stato attribuito un dazio antidumping dello 0%, che era stato determinato per l'unica società inclusa nel campione a cui era stato concesso il TEM. Alle società che hanno collaborato non incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale ("TI") ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 28,6%, che era stato determinato per le società costituenti il campione cui era stato concesso il TI Un'aliquota di dazio nazionale del 47,8% è stata istituita per tutte le altre società.

    3. A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005, i produttori esportatori cinesi che soddisfano le quattro condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento di cui al considerando 2 destinato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori").

    B. RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

    4. Sei società hanno chiesto di ottenere lo status di nuovo produttore esportatore. Una società ha ritirato successivamente la sua richiesta nel corso dell'inchiesta.

    5. Per determinare se le società richiedenti ottemperassero alle condizioni per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio è stato effettuato un esame individuale per verificare che ogni richiedente:

    6. non abbia esportato il prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure (1º aprile 2003 - 31 marzo 2004) (prima condizione);

    7. non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite da tale regolamento (seconda condizione);

    8. abbia effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure o abbia sottoscritto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità (terza condizione);

    9. operi in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, soddisfi le condizioni per avere un dazio individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (quarta condizione).

    10. Poiché la quarta condizione implica che i richiedenti devono presentare una richiesta di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM") e/o di trattamento individuale "(TI"), la Commissione ha inviato i relativi moduli a tutti i richiedenti cinesi. Cinque società cinesi hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Una società ha chiesto il TI a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    11. A tutti i richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto loro di presentare elementi di prova per dimostrare la conformità alle condizioni sopra indicate.

    12. Ai produttori esportatori che soddisfano tali condizioni può essere concessa, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005, l'aliquota di dazio dello 0% accordato alle società alle quali è stato concesso il TEM in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, o del dazio medio ponderato del 28,6% applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

    13. La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare l'ottemperanza o meno delle società alle quattro condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio.

    C. RISULTATI

    14. L'esame delle richieste ha stabilito che due società non hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure, né hanno sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità. Tali società non hanno risposto alla terza condizione di cui al considerando 5 e pertanto non è stato possibile concedere loro il trattamento riservato ai nuovi esportatori.

    15. Due produttori esportatori cinesi non sono stati in grado di dimostrare di non essere legati ad esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1212/2005; di fatto, non sono stati in grado di confutare gli elementi probatori di una simile relazione. Tali società non hanno risposto alla seconda condizione di cui al considerando 5 e pertanto non è stato possibile concedere loro il trattamento riservato ai nuovi esportatori.

    16. Un produttore esportatore cinese, Weifang Stable Casting, che aveva richiesto solo il TI, ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le quattro condizioni di cui al considerando 5. Tale società ha potuto infatti dimostrare che i) non ha esportato nella Comunità il prodotto in esame nel periodo 1º aprile 2003 - 31 marzo 2004, ii) non è collegata a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1212/2005, iii) ha effettivamente esportato una quantità significativa del prodotto in esame nella Comunità a partire dal 2008, iv) soddisfa tutte le condizioni per ottenere il TI e può pertanto beneficiare di un dazio individuale conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Pertanto, questo produttore può fruire del dazio medio ponderato per le società cui è stato concesso il TI, applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (28,6%), conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio, ed essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

    D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI ALIQUOTE DI DAZIO INDIVIDUALI

    17. Tenendo conto dei risultati dell'inchiesta di cui al considerando 12, si conclude che la società Weifang Stable Casting va aggiunta all'elenco di società menzionate singolarmente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio con un'aliquota di dazio pari al 28,6%.

    18. Tutti i richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio è sostituito dal seguente:

    "2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati nella Repubblica popolare cinese dalle società sotto elencate sono le seguenti:

    Società | Dazio antidumping (%) | Codice addizionale TARIC |

    Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City Hebei Province, 051430 RPC | 0 | A675 |

    Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, RPC | 0 | A676 |

    Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd. Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, RPC | 0 | A677 |

    Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd. Jiaocheng County, Shanxi Province, RPC | 0 | A678 |

    Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd. Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town Jinghai District, 301617 Tianjin, RPC | 0 | A679 |

    Baoding City Maikesaier Casting Ltd. Xin'anli Town, Tang County Hebei; Baoding 072350, RPC | 0 | A867 |

    Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd., No 333 Building A Tian E West Road, Baoding, Hebei, RPC | 0 | A868 |

    Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, RPC | 18,6 | A680 |

    Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City 062159, Hebei Province, RPC | 28,6 | A681 |

    Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang 073100, RPC | 28,6 | A682 |

    Xianxian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. Guli Village, Xian County, Hebei, Gouzhuang, RPC | 28,6 | A869 |

    Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. Wuxi New District Jiangsu, RPC | 28,6 | A870 |

    HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd South of Hu Cun Village, Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, RPC | 28,6 | A871 |

    Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd Dongzhuangke, Yangchenzhuang, Jinghai, Tianjin, RPC | 28,6 | A872 |

    Weifang Stable Casting Co., Ltd Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, RPC | 28,6 | A931 |

    Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province 074200, RPC | 31,8 | A683 |

    Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town Laiwu City, Shandong Province, 271114, PRC. | 37,9 | A684 |

    Tutte le altre società | 47,8 | A999' |

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    [2] GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

    Top