Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0061

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria in merito ai regolamenti interni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e dei comitati speciali previsti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    /* COM/2009/0061 def. */

    52009PC0061

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria in merito ai regolamenti interni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e dei comitati speciali previsti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra /* COM/2009/0061 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 17.2.2009

    COM(2009) 61 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione comunitaria in merito ai regolamenti interni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e dei comitati speciali previsti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    (presentata dalla Commissione)

    MOTIVAZIONI

    L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato, a titolo provvisorio, dal 29 dicembre 2008.

    L'articolo 227 dell'accordo istituisce un Consiglio congiunto incaricato di esaminare tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse. Esso è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato per il commercio e lo sviluppo e dai comitati speciali di cui agli articoli 36 e 230 dell'accordo. Il comitato per il commercio e lo sviluppo è responsabile della messa in opera generale dell'accordo.

    Gli articoli 228 e 230 dell'accordo precisano che il Consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno e quello del comitato per il commercio e lo sviluppo. Data la necessità di una rapida messa in opera dell'accordo, i regolamenti interni del Consiglio congiunto, del comitato per il commercio e lo sviluppo e dei comitati speciali devono essere adottati nel corso della prima riunione del Consiglio congiunto prevista per il....

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione comunitaria in merito ai regolamenti interni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e dei comitati speciali previsti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

    vista la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra[1],

    viste le conclusioni del Consiglio sull'integrazione regionale e gli accordi di partenariato economico a favore dello sviluppo dei paesi ACP[2],

    vista la proposta della Commissione[3],

    considerando quanto segue:

    (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

    (2) L'articolo 227 di tale accordo istituisce un Consiglio congiunto CARIFORUM-CE incaricato di esaminare tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.

    (3) L'articolo 230 di detto accordo istituisce un comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, che assiste il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni ed è responsabile della messa in opera generale dell'accordo.

    (4) L'articolo 230, paragrafo 4 dispone che, nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato per il commercio e lo sviluppo possa essere assistito da comitati speciali.

    (5) L'articolo 36 di detto accordo istituisce un comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi.

    (6) A norma dell'articolo 228, paragrafo 3, e dell'articolo 230, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio congiunto deve adottare il proprio regolamento interno e quello del comitato per il commercio e lo sviluppo; è tenuto inoltre, in forza dei poteri decisionali conferitigli dall'articolo 229, paragrafo 1, dell'accordo, a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dall'accordo onde stabilire il regolamento interno dei comitati speciali.

    (7) La Comunità deve stabilire la sua posizione nei riguardi dell'adozione dei regolamenti interni del Consiglio congiunto, del comitato per il commercio e lo sviluppo e dei comitati speciali,

    DECIDE:

    Articolo unico

    La posizione della Comunità nei riguardi dell'adozione di una decisione da parte del Consiglio congiunto, istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in merito ai regolamenti interni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e dei comitati speciali, previsti dallo stesso accordo, si fonda sul progetto di decisione del Consiglio congiunto allegato alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    ALLEGATO

    DECISIONE N. …/2009 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adozione dei regolamenti interni del Consiglio congiunto, del comitato per il commercio e lo sviluppo e dei comitati speciali

    IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-CE,

    visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (in appresso l'"accordo"), firmato il 15 ottobre 2008 a Bridgetown, Barbados, in particolare l'articolo 227, l'articolo 228, paragrafo 3, l'articolo 229, paragrafo 1, e l'articolo 230, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) L'accordo prevede che il Consiglio congiunto debba adottare il suo regolamento interno e quello del comitato per il commercio e lo sviluppo.

    (2) Il Consiglio congiunto e il comitato per il commercio e lo sviluppo sono assistiti nell'esercizio delle loro funzioni dal comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, istituito conformemente all'articolo 36 dell'accordo, e da comitati speciali che possono essere istituiti a norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo. Occorre altresì stabilire il regolamento interno di tali comitati speciali.

    DECIDE:

    Articolo 1

    I regolamenti interni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo sono stabiliti conformemente alle disposizioni rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II.

    Articolo 2

    1. Il regolamento interno figurante nell'allegato III è applicabile al comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, nonché ad eventuali altri comitati speciali che possono essere istituiti a norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo.

    2. Tali regolamenti lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall'accordo o suscettibili di essere stabilite dal Consiglio congiunto CARIFORUM-CE.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il [...].

    Fatto a,

    ALLEGATO I

    REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-CE

    istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    Articolo 1

    Composizione e presidenza

    1. La composizione del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE (in appresso il "Consiglio congiunto") è stabilita dall'articolo 228, paragrafo 1, dell'accordo.

    2. Il rappresentante degli Stati del CARIFORUM che agiscono collettivamente, come previsto all'articolo 228, paragrafo 2, dell'accordo, è definito "coordinatore del CARIFORUM", e il riferimento alle "parti" nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 233, paragrafo 3, dell'accordo.

    3. Il Consiglio congiunto è presieduto alternativamente per periodi di 12 mesi da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e un rappresentante della Commissione europea, nonché da un rappresentante degli Stati del CARIFORUM, a livello di ministro o capo di Governo. Il primo periodo di presidenza coincide con la prima riunione del Consiglio congiunto e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo turno di presidenza è assicurato da un rappresentante degli Stati del CARIFORUM.

    Articolo 2

    Rappresentanza

    1. I membri designati del Consiglio congiunto possono farsi rappresentare da supplenti se sono impossibilitati a partecipare.

    2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica il nome di quest'ultimo al presidente del Consiglio congiunto prima della riunione nella quale sarà sostituito. Il rappresentante di un membro del Consiglio congiunto esercita tutti i diritti del membro titolare.

    Articolo 3

    Osservatori

    1. La Caribbean Regional Negotiating Machinery (meccanismo di negoziazione regionale dei Caraibi), il segretariato del CARICOM e il segretariato dell'Organizzazione degli Stati orientali dei Caraibi hanno lo statuto di osservatori permanenti.

    2. Le parti possono decidere di invitare, in casi specifici, altri osservatori.

    3. Le parti possono decidere di invitare rappresentanti del comitato parlamentare CARIFORUM-CE e del comitato consultivo CARIFORUM-CE affinché il Consiglio congiunto possa essere informato sulle attività di tali comitati.

    Articolo 4

    Riunioni

    1. Il Consiglio congiunto si riunisce a intervalli regolari, non superiori a due anni, e anche in seduta straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

    2. La data e il luogo di ciascuna riunione del Consiglio congiunto sono concordati dalle parti.

    3. Il Consiglio congiunto si riunisce su convocazione del suo stesso segretariato.

    Articolo 5

    Delegazioni

    I membri del Consiglio congiunto possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente del Consiglio congiunto è informato della prevista composizione delle delegazioni degli Stati firmatari del CARIFORUM e della parte CE.

    Articolo 6

    Segretariato

    Funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e di uno Stato del CARIFORUM esercitano a turno, per un periodo di 12 mesi, la funzione di segretario del Consiglio congiunto. Tale periodo coincide con l'esercizio della presidenza rispettivamente della parte CE e degli Stati del CARIFORUM.

    Articolo 7

    Documenti

    Qualora le deliberazioni del Consiglio congiunto siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del Consiglio congiunto.

    Articolo 8

    Corrispondenza

    1. Tutta la corrispondenza indirizzata al Consiglio congiunto è inoltrata al suo segretariato.

    2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al Consiglio congiunto sia inoltrata al suo presidente e, se del caso, trasmessa per conoscenza, quale documentazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno, agli altri membri del Consiglio congiunto. La corrispondenza così distribuita è inoltrata al Segretariato generale della Commissione europea, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea a Bruxelles e al coordinatore del CARIFORUM, nonché ai coordinatori degli Stati firmatari del CARIFORUM di cui all'articolo 234, paragrafo 1, dell'accordo.

    3. Le comunicazioni del presidente del Consiglio congiunto sono inviate dal segretariato ai rispettivi destinatari e, se del caso, trasmesse per conoscenza, quale documentazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno, agli altri membri del Consiglio congiunto tramite i destinatari specificati al paragrafo 2.

    Articolo 9

    Ordine del giorno delle riunioni

    1. Il segretariato del Consiglio congiunto stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti e dagli Stati firmatari del CARIFORUM. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato del Consiglio congiunto ai destinatari di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento interno almeno 15 giorni prima della riunione.

    2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno è pervenuta al segretariato almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà pervenuta al segretariato entro e non oltre la data di spedizione dello stesso.

    3. Il Consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo delle parti.

    4. Il presidente del Consiglio congiunto, in accordo con le parti, può invitare esperti ad assistere alle sue riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

    5. Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

    Articolo 10

    Processo verbale

    1. Il segretario redige quanto prima il verbale di ogni riunione.

    2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando, se del caso:

    a) la documentazione presentata al Consiglio congiunto,

    b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio congiunto;

    c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

    3. Nel verbale figurano anche un elenco del membri del Consiglio congiunto o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla riunione e un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnano.

    4. Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro tre mesi dalla data della riunione. Una volta approvato il processo verbale, due copie sono firmate dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. Una copia del verbale firmato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento interno.

    Articolo 11

    Decisioni e raccomandazioni

    1. Il Consiglio congiunto adotta decisioni e raccomandazioni concordate con le parti conformemente all'articolo 229 dell'accordo.

    2. Il Consiglio congiunto può decidere di presentare qualsivoglia questione generale sollevata nel quadro dell'APE CARIFORUM e di interesse comune per i paesi ACP e della CE al Consiglio dei ministri ACP-CE come indicato all'articolo 15 dell'accordo di Cotonou.

    3. Nel periodo che intercorre tra le riunioni, il Consiglio congiunto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti. Il coordinatore del CARIFORUM ha la facoltà di scambiare tali note e confermare l'accordo degli Stati firmatari del CARIFORUM in merito ad ogni decisione, previa conferma, se del caso, da parte di questi ultimi.

    4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio congiunto ai sensi dell'articolo 229 dell'accordo recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione del loro oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

    5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio congiunto sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea per conto della parte CE e dal coordinatore del CARIFORUM per conto degli Stati firmatari di quest'ultimo.

    6. Le decisioni e le raccomandazioni vengono inoltrate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento interno come documenti del Consiglio congiunto.

    Articolo 12

    Pubblicità

    1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio congiunto non sono pubbliche.

    2. Le parti o gli Stati firmatari del CARIFORUM possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio congiunto nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

    Articolo 13

    Lingue

    1. Le lingue di lavoro del Consiglio congiunto sono le lingue ufficiali comuni delle parti, cioè l'inglese, lo spagnolo, il francese e l'olandese.

    2. Il Consiglio congiunto delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base della documentazione e delle proposte redatte in una delle lingue di cui al paragrafo 1.

    Articolo 14

    Spese

    1. Le parti si assumono l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio congiunto (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).

    2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

    3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti in o da una delle lingue di lavoro del Consiglio sono sostenute dalla parte che organizza la riunione. Le spese relative all'interpretazione in seduta e alla traduzione di documenti da altre lingue ufficiali dell'Unione europea o verso tali lingue sono sostenute dalla parte CE.

    ALLEGATO II

    REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO

    istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    Articolo 1

    Composizione e presidenza

    1. Conformemente all'articolo 230 dell'accordo, è istituito un comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo (in appresso "il comitato per il commercio e lo sviluppo") incaricato di assistere il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni e di assumere la responsabilità della messa in opera generale dell'accordo.

    2. La presidenza del comitato per il commercio e lo sviluppo è esercitata a turno per periodi di 12 mesi da alti funzionari della Commissione delle Comunità europee, per conto della Comunità e dei suoi Stati membri, e da alti funzionari degli Stati del CARIFORUM, per loro conto. Il primo periodo di presidenza coincide con il primo turno di presidenza del Consiglio congiunto. Durante questo periodo e, successivamente, durante ogni periodo di 12 mesi, il comitato per il commercio e lo sviluppo è presieduto dalla parte che esercita la presidenza del Consiglio congiunto. Il primo turno di presidenza è assicurato da un rappresentante degli Stati del CARIFORUM.

    3. Conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti degli Stati firmatari del CARIFORUM, di norma alti funzionari. Il coordinatore del CARIFORUM e i coordinatori degli Stati firmatari del CARIFORUM nominano un coordinatore supplente che assisterà alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo. Il coordinatore supplente del CARIFORUM agisce per conto degli Stati del CARIFORUM e presenta la loro posizione riguardo a tutte le materie disciplinate dall'accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente.

    4 La Caribbean Regional Negotiating Machinery (meccanismo di negoziazione regionale dei Caraibi), il segretariato del CARICOM e il segretariato dell'Organizzazione degli Stati orientali dei Caraibi hanno lo statuto di osservatori permanenti. Le parti possono decidere di invitare, in casi specifici, altri osservatori, anche rappresentanti del comitato parlamentare CARIFORUM-CE e del comitato consultivo CARIFORUM-CE.

    5. Oltre all'espletamento di mansioni specifiche conferitegli dall'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo prepara le riunioni e le discussioni del Consiglio congiunto, vigila, se del caso, sulla corretta attuazione delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio congiunto e assicura in generale la continuità del buon funzionamento dell'accordo. Esso esamina eventuali questioni sottopostegli dal Consiglio congiunto e qualsivoglia problema si presenti nel corso dell'applicazione pratica dell'accordo.

    6. Qualora l'accordo preveda la possibilità di consultazioni, queste possono aver luogo in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo. Le consultazioni possono continuare in sede di Consiglio congiunto, previo consenso delle parti, salvo il caso in cui l'accordo preveda altrimenti.

    Articolo 2

    Riunioni

    1. Il comitato per il commercio e lo sviluppo si riunisce una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedano, previo accordo delle parti. Ove le due parti siano d'accordo, le sue riunioni possono svolgersi per video o teleconferenza.

    2. Ciascuna riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo è convocata dal segretariato ad una data e in un luogo convenuti da entrambe le parti.

    Articolo 3

    Delegazioni

    Prima di ogni riunione, il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo è informato della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

    Articolo 4

    Segretariato

    1. Il segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo è assicurato a turno, per un periodo di 12 mesi, da funzionari della Commissione europea e di uno Stato del CARIFORUM. Tale periodo coincide con l'esercizio della presidenza rispettivamente della Commissione europea e degli Stati del CARIFORUM.

    2. Tutta la corrispondenza con il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo, prevista dal presente regolamento interno, è trasmessa al segretariato dello stesso comitato, nonché al segretariato e al presidente del Consiglio congiunto e, se del caso, ai membri di quest'ultimo o del comitato per il commercio e lo sviluppo.

    Articolo 5

    Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo non sono pubbliche.

    Articolo 6

    Ordine del giorno delle riunioni

    1. Il segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Esso viene comunicato al presidente e al segretariato del Consiglio congiunto, nonché ai membri del comitato per il commercio e lo sviluppo almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

    2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà pervenuta al segretariato entro e non oltre la data di spedizione dello stesso.

    3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo di entrambe le parti.

    4. Il presidente del Consiglio congiunto, in accordo con le parti, può invitare esperti ad assistere alle sue riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

    5. Il presidente può abbreviare, d'intesa con le parti, i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.

    Articolo 7

    Processo verbale

    1. Il segretario redige quanto prima il verbale di ogni riunione.

    2. Di norma, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

    a) la documentazione fornita al comitato per il commercio e lo sviluppo;

    b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato per il commercio e lo sviluppo;

    c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

    3. Nel verbale figura anche un elenco del membri del comitato per il commercio e lo sviluppo o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla riunione.

    4. Il verbale è approvato per iscritto dal coordinatore supplente del CARIFORUM e dall'alto funzionario o dagli alti funzionari della Commissione europea che hanno partecipato alla riunione entro due mesi a partire dalla data della riunione. Una volta approvato il processo verbale, due copie sono firmate dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. Copie del verbale firmato sono trasmesse al presidente e al segretariato del Consiglio congiunto, nonché ai membri del comitato per il commercio e lo sviluppo.

    Articolo 8

    Decisioni e raccomandazioni

    1. Nei casi in cui il comitato per il commercio e lo sviluppo sia autorizzato, in forza dell'accordo, ad adottare decisioni o raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

    2. Ogniqualvolta il comitato per il commercio e lo sviluppo prenda una decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio congiunto.

    3. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sono inviate ai destinatari di cui all'articolo 4 del presente regolamento interno.

    Articolo 9

    Lingue

    1. Le lingue di lavoro del Consiglio congiunto sono le lingue ufficiali comuni delle parti, cioè l'inglese, lo spagnolo, il francese e l'olandese.

    2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base della documentazione e delle proposte redatte in una delle lingue di cui al paragrafo 1.

    Articolo 10

    Spese

    1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo (spese di personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).

    2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

    3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti in o da una delle lingue di lavoro del comitato, sono sostenute dalla parte che organizza la riunione. Le spese relative all'interpretazione in seduta e la traduzione di documenti da altre lingue ufficiali dell'Unione europea o verso tali lingue sono sostenute dalla parte CE.

    ALLEGATO III

    REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI SPECIALI

    istituiti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    Articolo 1

    Composizione e presidenza

    1. Salvo disposizioni contrarie dell'accordo o se non altrimenti stabilito dal comitato per il commercio e lo sviluppo, un comitato speciale è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea, da un lato, e da rappresentanti degli Stati firmatari del CARIFORUM, dall'altro; le sue riunioni sono presiedute alternativamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario di uno Stato del CARIFORUM. Gli Stati del CARIFORUM incaricano uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto e di presentare la loro posizione riguardo a tutte le materie disciplinate dall'accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente. Tale rappresentante è indicato con il termine "il rappresentante del CARIFORUM".

    2. La Caribbean Regional Negotiating Machinery (meccanismo di negoziazione regionale dei Caraibi), il segretariato del CARICOM e il segretariato dell'Organizzazione degli Stati orientali dei Caraibi hanno lo statuto di osservatori permanenti. Le parti possono decidere di invitare, in casi specifici, altri osservatori.

    Articolo 2

    Riunioni

    Salvo disposizioni contrarie dell'accordo, i comitati speciali si riuniscono su richiesta di una delle parti a una data e in un luogo concordati in precedenza tra di esse.

    Articolo 3

    Delegazioni

    Prima di ogni riunione, il presidente di un comitato speciale è informato della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

    Articolo 4

    Segretariato

    1. Il segretariato dei comitati speciali è assicurato a turno, per un periodo di 12 mesi, da funzionari della Commissione europea e di uno Stato del CARIFORUM. Tale periodo coincide con l'esercizio della presidenza rispettivamente della Commissione europea e degli Stati del CARIFORUM.

    2. Tutta la corrispondenza con il presidente di un comitato speciale è trasmessa al segretariato di tale comitato speciale, nonché al segretariato e al presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo e, se del caso, ai membri di detto comitato.

    Articolo 5

    Documenti

    Qualora le deliberazioni del comitato speciale siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti dello stesso comitato.

    Articolo 6

    Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni dei comitati speciali non sono pubbliche.

    Articolo 7

    Ordine del giorno delle riunioni

    1. Per ogni riunione il segretariato del comitato speciale elabora, al più tardi 30 giorni prima della riunione, un ordine del giorno provvisorio, corredato della documentazione pertinente. Esso viene comunicato al presidente, al segretariato e ai membri del comitato per il commercio e lo sviluppo al più tardi entro 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno è adottato dal comitato speciale all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo di entrambe le parti possono essere aggiunti punti non iscritti nell'ordine del giorno provvisorio.

    2. Con il consenso delle parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

    3. Il presidente del comitato speciale, in accordo con le parti, può invitare esperti ad assistere alle sue riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

    Articolo 8

    Processo verbale

    1. Subito dopo la riunione il segretario ne redige il progetto di verbale.

    2. Di norma, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

    a) la documentazione fornita al comitato speciale;

    b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato speciale;

    c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

    3. Nel verbale figura anche un elenco del membri del comitato speciale o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla riunione.

    4. Il verbale è approvato per iscritto dal rappresentante del CARIFORUM e dal funzionario della Commissione europea che hanno partecipato alla riunione entro un mese a decorrere dalla data della riunione. Una volta approvato il processo verbale, due copie sono firmate dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. Copie del verbale firmato sono trasmesse al presidente, ai membri e al segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo.

    Articolo 9

    Decisioni e raccomandazioni

    1. Nei casi in cui il comitato speciale sia autorizzato, in forza dell'accordo o conformemente alla decisione del Consiglio congiunto che lo istituisce, ad adottare decisioni o raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

    2. Ogniqualvolta il comitato speciale formuli una raccomandazione o prenda una decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio congiunto.

    3. Le decisioni e le raccomandazioni dei comitati speciali sono trasmesse al presidente, ai membri e al segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo.

    Articolo 10

    Lingue

    1. Le lingue di lavoro dei comitati speciali sono le lingue ufficiali comuni delle parti, cioè l'inglese, lo spagnolo, il francese e l'olandese.

    2. I comitati speciali deliberano e adottano decisioni e raccomandazioni sulla base della documentazione e delle proposte redatte in una delle lingue di cui al paragrafo 1.

    Articolo 11

    Spese

    1. Ogni parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni dei comitati speciali (spese di personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).

    2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

    3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti in o da una delle lingue di lavoro del comitato speciale, sono sostenute dalla parte che organizza la riunione. Le spese relative all'interpretazione in seduta e la traduzione di documenti da altre lingue ufficiali dell'Unione europea o verso tali lingue sono sostenute dalla parte CE.

    Articolo 12

    Rendicontazione

    I comitati speciali presentano una relazione al comitato per il commercio e lo sviluppo.

    SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

    Decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria in merito ai regolamenti interni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e dei comitati speciali previsti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

    2. LINEE DI BILANCIO:

    Capitolo e articolo: Risorse amministrative della Commissione per coprire i costi di interpretazione e di sede.

    Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: In caso di necessità impreviste, si potrebbero attingere risorse dalle seguenti linee di bilancio:

    20.02.01 – Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi

    20.01.02.11.00.02.40 - Riunioni riservate esclusivamente al personale della Commissione (interno)/Conferenze

    3. INCIDENZA FINANZIARIA

    X Nessuna.

    ( La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    (Mio EUR al primo decimale)

    4. MISURE ANTIFRODE

    5. ALTRE OSSERVAZIONI

    [1] GU L 289 del 30.10.2008.

    [2] CAGRE del 10 novembre 2008.

    [3] GU

    Top