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Document 52009PC0014
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council of […] establishing a Community programme to support specific activities in the field of financial services, financial reporting and auditing {SEC(2009) 54}
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del […] che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile {SEC(2009) 54}
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del […] che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile {SEC(2009) 54}
/* COM/2009/0014 def. - COD 2009/0001 */
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del […] che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile {SEC(2009) 54} /* COM/2009/0014 def. - COD 2009/0001 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.1.2009 COM(2009) 14 definitivo 2009/0001 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile {SEC(2009) 54} (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nel settore dei servizi finanziari e nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione legale dei conti si prevede che la Commissione offra un sostegno finanziario ad attività svolte da determinati organismi europei e internazionali, al fine di garantire l'efficacia delle politiche comunitarie in queste aree. L'obiettivo della presente decisione consiste, pertanto, nell'istituire un nuovo programma comunitario che consenta il finanziamento di questi organismi attraverso contributi diretti a carico del bilancio comunitario. Tali contributi sono volti ad assicurare un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire a tali organismi di adempiere la loro missione in modo indipendente ed efficace. La Commissione ha riconosciuto il ruolo chiave svolto dai comitati delle autorità di vigilanza, dall' International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), dallo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e dal Public Interest Oversight Board (PIOB) nel quadro dell'integrazione e del funzionamento del mercato interno. Allo stesso tempo, la Commissione ha constatato che l'effettiva attuazione di alcune principali politiche comunitarie potrebbe essere a rischio a causa di un finanziamento inadeguato di questi organismi. Attualmente tale situazione si verifica per due motivi: (i) mezzi finanziari insufficienti per l'esecuzione di determinati progetti (comitati delle autorità di vigilanza, EFRAG); (ii) ricorso a un finanziamento non diversificato e su base volontaria da parte di soggetti interessati (IASCF, EFRAG, PIOB). Nell'ultimo caso, gli attuali accordi di finanziamento sollevano continue preoccupazioni circa l'indipendenza di questi organismi. In un'ampia valutazione ex ante la Commissione ha individuato cinque possibili opzioni politiche: (1) il mantenimento dello status quo; (2) l'aumento dei contributi all'interno dei modelli di finanziamento esistenti; (3) la predisposizione di quadri di finanziamento nazionali; (4) il cofinanziamento a carico del bilancio comunitario e (5) l'istituzione di agenzie comunitarie dedicate (con riferimento ai comitati delle autorità di vigilanza e all'EFRAG). Ai fini della valutazione la Commissione si è basata su analisi accademiche, informazioni e statistiche fornite dai rispettivi organismi e su proposte e valutazioni di altre istituzioni europee. Inoltre, la Commissione ha vagliato le disposizioni legislative in materia attualmente in vigore, che istituiscono obblighi e trasferiscono mansioni in capo a questi organismi. Sulla base di questa valutazione si è giunti alla conclusione che la soluzione migliore è il cofinanziamento dei comitati delle autorità di vigilanza, della IASCF, dell'EFRAG e del PIOB mediante sovvenzioni per azioni (comitati delle autorità di vigilanza) o mediante una sovvenzione di funzionamento (IASCF, EFRAG e PIOB). Quest'approccio garantirebbe che (1) i comitati delle autorità di vigilanza e l'EFRAG dispongano di mezzi finanziari adeguati per la realizzazione di determinati progetti strategici che richiedono risorse di gran lunga superiori a quelle previste dagli attuali accordi di finanziamento e (2) la IASCF, l'EFRAG e il PIOB non facciano ricorso soltanto a un finanziamento non diversificato e volontario da parte di soggetti interessati, evitando così qualsiasi preoccupazione circa l'indipendenza della loro attività di definizione dei principi. Nel contesto dell'attuale crisi finanziaria, gli obiettivi del proposto programma comunitario acquistano un'importanza ancor maggiore. Anche gli Stati membri ritengono che si debba accordare un'alta priorità al rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza e alla cooperazione nel settore dei servizi finanziari e con riferimento all'informativa finanziaria e alla revisione contabile[1]. Nella sua comunicazione intitolata " Dalla crisi finanziaria alla ripresa – Un quadro d'azione europeo " del 29 ottobre 2008, la Commissione sostiene che l'Unione europea deve ridefinire il modello di regolamentazione e vigilanza nel settore finanziario comunitario, in particolare per i grandi istituti finanziari transfrontalieri[2]. In questo contesto sono in corso alcune iniziative a livello comunitario per apportare miglioramenti sostanziali all'interno delle strutture di vigilanza esistenti (per esempio, le imminenti modifiche alle decisioni della Commissione che istituiscono i comitati delle autorità di vigilanza[3] o l'introduzione di collegi di autorità di vigilanza secondo la proposta di revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali[4]). Queste iniziative sono svolte parallelamente alla lungimirante riflessione sulla futura architettura di vigilanza europea (e senza pregiudizio della stessa), attualmente svolta dal gruppo ad alto livello, istituito dalla Commissione il 21 ottobre 2008 e presieduto da Jacques de Larosière[5]. La comunicazione della Commissione del 29 ottobre 2008 afferma che la crisi ha dimostrato altresì la necessità di coordinare le azioni a livello europeo e internazionale[6]. In questo contesto, di cruciale importanza sono le conclusioni del vertice del G20 a Washington del 15 novembre 2008[7], che insistono in particolar modo sulla necessità di rafforzare il coordinamento internazionale tra le autorità di vigilanza finanziaria e i principi internazionali al fine di migliorare la governance del sistema finanziario internazionale. L'attuale slancio politico dimostra che è possibile un cambiamento a livello europeo e internazionale. Il proposto programma comunitario potrebbe favorire tale cambiamento e rafforzare il contributo dell'Unione europea all'attuazione del piano di azione stabilito nella dichiarazione del vertice del G20. 1.1. Comitati delle autorità di vigilanza I comitati delle autorità di vigilanza sono organi consultivi indipendenti istituiti dalla Commissione tra il 2001 e il 2004[8] e costituiti dalle autorità di vigilanza nazionali competenti nel settore dei valori mobiliari, delle banche e delle assicurazioni in ciascuno Stato membro. Il loro mandato è triplice. In primo luogo, essi operano in qualità di organismi indipendenti di riflessione, dibattito e consulenza nei confronti della Commissione nei settori sopra menzionati. In secondo luogo, danno il loro contributo all'attuazione coerente e tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri. In terzo luogo, contribuiscono alla convergenza delle pratiche di vigilanza in tutta la Comunità e promuovono la cooperazione in ciascuno dei suddetti settori, per esempio mediante lo scambio di informazioni. I comitati delle autorità di vigilanza operano in modo indipendente con riferimento al secondo e al terzo aspetto del loro mandato, non essendo la vigilanza sulle istituzioni finanziarie di per sé una competenza dell'Unione europea. Recenti valutazioni del funzionamento di questi comitati da parte delle istituzioni europee e di vari gruppi consultivi[9] e la crisi abbattutasi sui mercati finanziari a partire dal 2007[10] hanno dimostrato la necessità di interventi urgenti in queste aree. È opportuno che la Comunità offra un contributo finanziario a specifiche azioni dei comitati delle autorità di vigilanza in considerazione del fatto che questi ultimi (i) assumono funzioni chiave nell'ambito della struttura di vigilanza europea; (ii) svolgono progetti che possono costituire fattori importanti nell'attuazione della normativa comunitaria e, (iii) in quanto reti di autorità di vigilanza nazionali che rappresentano tutti i settori dei servizi finanziari, creano una cultura di vigilanza finanziaria europea. I tre comitati delle autorità di vigilanza non hanno personalità giuridica a livello europeo. Tuttavia, per poter stipulare contratti con terzi e facilitare la gestione e l'amministrazione dei comitati, i membri di ciascun comitato delle autorità di vigilanza hanno istituito strutture di sostegno dotate di personalità giuridica in ciascuno Stato membro in cui tali comitati hanno sede, ovvero Francia, Regno Unito e Germania[11]. La Comunità offrirà il proprio contributo finanziario a queste strutture di sostegno mediante sovvenzioni per azioni. Tali sovvenzioni verranno utilizzate esclusivamente dalle strutture di sostegno per il finanziamento di determinati progetti relativi, in particolare, alla formazione del personale delle autorità di vigilanza nazionali e alla gestione di progetti di tecnologia dell'informazione. Le citate sovvenzioni non dovranno in alcun modo interferire con l'ambito di applicazione dei mandati dei comitati in quanto tali. Inoltre, nelle convenzioni delle sovvenzioni stesse sarà previsto che tutte le responsabilità derivanti dal finanziamento comunitario dei comitati delle autorità di vigilanza siano assunte dal destinatario, ovvero dalle strutture giuridiche di sostegno. A queste ultime si ordinerà altresì di provvedere affinché nei loro atti costitutivi si specifichi chiaramente che le loro mansioni si limitano a funzioni di sostegno amministrativo, incluse, in particolare, la formazione del personale delle autorità di vigilanza nazionali e la gestione di progetti di tecnologia dell'informazione. 1.2. Informativa finanziaria Un corpus unico di principi contabili internazionali di elevata qualità sostiene l'efficiente funzionamento del mercato interno della Comunità, garantendo a investitori, creditori e altri soggetti interessati l'accesso a informazioni puntuali, affidabili e pertinenti sulle condizioni finanziarie delle imprese. Come nel caso della vigilanza sulle istituzioni finanziarie, la crisi che ha colpito i mercati finanziari a partire dal 2007 ha inserito la questione dei principi contabili al centro del programma politico dell'Unione europea[12]. La trasparenza e la cooperazione globale sono necessarie per garantire un monitoraggio coerente sul piano internazionale dei flussi di capitali e delle operazioni finanziarie transnazionali. Al contempo occorre garantire parità di condizioni alle imprese su scala mondiale, allorché vengono sottoposte ad obblighi di informativa finanziaria. Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (nel seguito il "regolamento IAS") prevede l'applicazione obbligatoria dei principi internazionali di informativa finanziaria ( International Financial Reporting Standards , IFRS) da parte di società quotate i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato dell'Unione europea. Gli IFRS sono emessi dall' International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dall 'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), due organi dell' International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF )[13]. L'incorporazione degli IFRS nel diritto comunitario significa che tali principi rivestono un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato unico e dell'economia dell'Unione europea. Pertanto, la Comunità è direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui tali principi sono elaborati e approvati produca principi coerenti con l'interesse pubblico (vale a dire, la stabilità finanziaria), con il quadro normativo della Comunità e con la realtà economica europea. In particolare, l'indipendenza del processo di definizione dei principi in assenza di indebite ingerenze da parte di soggetti interessati all'esito del processo di normazione dello IASB riveste un'importanza cruciale. La principale preoccupazione a tale riguardo è evitare che l'organismo di normazione faccia ricorso a un finanziamento volontario da parte di soggetti interessati (quali, per esempio, revisori o società quotate). La conclusione di adeguati accordi di finanziamento della IASCF è importante per porre fine a tale pratica. Ciò dovrebbe a sua volta contribuire a garantire l'indipendenza della sua attività di definizione dei principi e contenere le preoccupazioni circa possibili conflitti di interessi. In considerazione del fatto che gli IFSR presentano una vocazione a essere incorporati nel diritto comunitario, un contributo finanziario al bilancio della IASCF a carico del bilancio comunitario, proporzionato al peso della Comunità nell'economia globale e nel mercato dei capitali, è necessario per favorire il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati. Preoccupazioni continue circa gli accordi di finanziamento della IASCF sono state ripetutamente espresse, segnatamente dal Consiglio ECOFIN nelle sue conclusioni adottate nel luglio 2006[14] e nel luglio 2007[15], nonché dal Parlamento europeo[16]. La riforma del quadro di finanziamento della IASCF rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente per rafforzare l'indipendenza di tale organismo; essa quindi, necessita di essere valutata nel più ampio contesto delle proposte riforme di governance della IASCF. Nel quadro della quinquennale revisione costituzionale attualmente in corso della IASCF, anche la Commissione sta approntando una serie di riforme di governance destinate al rafforzamento dell'affidabilità e dell'indipendenza della IASCF nonché dell'iter procedurale dello IASB. Tali riforme dovrebbero essere attuate all'avvio del cofinanziamento comunitario. Lo European Financial Reporting Advisory Group ( EFRAG) è stato istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti, investitori e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria[17]. In linea con il regolamento IAS, l'EFRAG fornisce alla Commissione europea pareri sulla conformità di un principio contabile emesso dallo IASB o di un'interpretazione formulata dall'IFRIC da omologare, al diritto comunitario, in particolare ai requisiti del regolamento IAS per quanto riguarda la comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità del principio, il suo contributo all'interesse pubblico europeo nonché il principio del quadro fedele di cui alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. Il ruolo dell'EFRAG è stato formalizzato in un accordo concluso con i servizi della Commissione nel marzo 2006. Inoltre, l'EFRAG viene utilizzato sempre più come una piattaforma attraverso cui le parti interessate a livello europeo (pubbliche e private) apportano contributi tecnici a monte a favore dello IASB relativamente alle bozze di principi contabili. Tuttavia, quest'ultimo aspetto del lavoro svolto dall'EFRAG è ostacolato da una mancanza di risorse, il che significa che gli interessi commerciali ed economici dell'Unione europea non sono sufficientemente rappresentati a livello internazionale nell'ambito delle discussioni con lo IASB/IFRIC. Parallelamente, l'EFRAG risente dell'attuale ricorso a un finanziamento non diversificato e volontario da parte di soggetti interessati (quali i revisori), il che solleva preoccupazioni circa l'indipendenza dell'attività di revisione dei principi e circa possibili conflitti di interessi. Nelle conclusioni adottate l'8 luglio 2008, il Consiglio ECOFIN si è compiaciuto degli sforzi intesi a rafforzare il ruolo dell'EFRAG per garantire un'adeguata considerazione delle preoccupazioni europee nel processo di definizione dei principi contabili internazionali[18]. Una posizione simile è stata assunta dal Parlamento europeo in una relazione d'iniziativa adottata nell'aprile 2008. Inoltre, nella sua opinione del 10 settembre 2008, la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha ribadito che " devono essere previsti finanziamenti sufficienti per […] la fissazione dei principi contabili internazionali, in particolare per l'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), compreso l ' International Accounting Standards Board (IASB), e la sua voce in Europa rappresentata dall'EFRAG" [19]. Anche numerosi soggetti privati interessati hanno sollevato queste preoccupazioni nel quadro del progetto di rafforzamento dell'EFRAG avviato dall'EFRAG nel luglio 2008[20]. L'EFRAG sta attualmente intraprendendo riforme di governance volte a migliorare la propria affidabilità ed assicurare maggiore trasparenza e controllo pubblico sull'organizzazione. Queste riforme dovrebbero entrare in vigore nei primi sei mesi del 2009 e garantire che la struttura di governance dell'EFRAG corrisponda alle aspettative, tenendo conto del suo ruolo di pubblico interesse. In considerazione dei ruoli chiave svolti dall'EFRAG a sostegno della normativa e delle politiche comunitarie e di rappresentanza degli interessi europei nel processo di definizione dei principi a livello internazionale è necessario che la Comunità contribuisca al finanziamento dell'EFRAG per garantire un'attività consultiva credibile e indipendente nonché un apporto efficace e tempestivo di contributi al processo di definizione dei principi dello IASB. 1.3. Revisione contabile La normativa comunitaria prevede che i bilanci di una società vengano sottoposti a controllo da parte di revisori legali, i quali sono tenuti a formulare un parere indipendente sulla posizione finanziaria della società, così come emersa dai bilanci stessi. Un approccio armonizzato in materia di revisione legale sulla base di principi di elevata qualità concordati a livello internazionale aumenta la qualità globale dei controlli all'interno della Comunità e su scala mondiale, rafforza la fiducia pubblica nella funzione di controllo e, quindi, garantisce un efficace funzionamento del mercato dei capitali della Comunità e del mercato interno. In conformità alla direttiva 2006/43/CE, i principi di revisione internazionali ( International Standards for Auditing , ISA) possono essere adottati ai fini della loro applicazione nell'Unione europea, a condizione che soddisfino una serie di criteri, in particolare, che i principi siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria. I principi di revisione internazionali sono elaborati e approvati dall' International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB), che è un comitato istituito dall' International Federation of Accountants (IFAC). Il Public Interest Oversight Board (PIOB) è stato istituito il 28 febbraio 2005 dal gruppo di monitoraggio ( Monitoring Group ), un'organizzazione internazionale incaricata di monitorare la riforma della governance dell'IFAC[21]. Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza sul processo di adozione degli ISA e su altre attività di interesse pubblico svolte dall' International Federation of Accountants (IFAC). Il PIOB è l'organo incaricato di garantire che gli ISA siano elaborati e adottati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria a norma dell'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE. Il fatto che nel marzo 2008 due membri del PIOB su dieci siano stati nominati dalla Commissione con un mandato di 3 anni dimostra l'interesse dell'Unione europea nel buon funzionamento di quest'organo. La possibile introduzione dei principi di revisione contabile (ISA) nel diritto comunitario, contemplata dalla direttiva n. 2006/43/CE, significa che la Comunità è direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui tali principi sono elaborati e approvati produca principi coerenti con l'interesse pubblico (vale a dire, la stabilità finanziaria), con il quadro normativo della Comunità e con la realtà economica europea. In particolare, l'indipendenza del processo di controllo in assenza di indebite ingerenze riveste un'importanza cruciale. La principale preoccupazione a tale riguardo è evitare che il PIOB faccia ricorso a un finanziamento non diversificato e volontario da parte di soggetti che hanno un diretto interesse nei principi di revisione contabile. Questa preoccupazione è stata espressa, tra l'altro, da tutte le istituzioni pubbliche che sponsorizzano il PIOB. La conclusione di adeguati accordi di finanziamento del PIOB è importante per porre fine a tale pratica. Ciò dovrebbe a sua volta contribuire a garantire l'indipendenza della sua attività di controllo e contenere le preoccupazioni circa possibili conflitti di interessi. Per raggiungere tale obiettivo è quindi necessario che la Comunità contribuisca equamente al finanziamento del PIOB. 1.4. Altri beneficiari possibili La crisi che ha colpito i mercati finanziari a partire dal 2007 potrebbe avere ripercussioni nel settore della vigilanza sugli istituti e mercati finanziari nonché nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione legale dei conti. Una conseguenza della crisi potrebbe essere l'istituzione di nuovi organismi a livello comunitario o internazionale in uno (o più) di questi settori, con un mandato comprendente obiettivi comunitari simili a quelli dei sopra menzionati beneficiari del programma comunitario proposto. Inoltre, potrebbe accadere che a uno dei beneficiari di questo programma comunitario subentri un nuovo organismo nel periodo compreso tra la data di adozione della decisione e la fine del programma comunitario proposto. È, quindi, di estrema importanza che la decisione contenga una disposizione che consenta di attuare il programma in maniera flessibile, adattandolo ai cambiamenti nel quadro istituzionale, nel continuo rispetto dell'obiettivo generale del programma. La decisione, pertanto, stabilisce che la Commissione, mediante una singola decisione adottata ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, possa inserire un nuovo beneficiario o sostituirne uno precedente nell'allegato. L'inclusione di nuovi beneficiari o la sostituzione dei precedenti durante il periodo di finanziamento è possibile soltanto in una delle seguenti due situazioni: 1. a uno dei beneficiari del programma subentra un successore diretto. La Commissione decide se quest'ultimo soddisfa i criteri di ammissibilità, conferendogli, quindi, il titolo di assumere il diritto del predecessore di ricevere i fondi stanziati per questo programma comunitario. L'allegato deve essere corrispondentemente modificato. Tale selezione è effettuata in conformità alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE[22]. 2. Il quadro finanziario come definito all'articolo 9, paragrafo 1, non è esaustivo. La Commissione può proporre un ulteriore beneficiario per una sovvenzione per azioni, a condizione che quest'ultimo soddisfi i criteri di ammissibilità di cui alla presente decisione. La Commissione decide se il beneficiario proposto e le sue rispettive azioni soddisfano i criteri di cui alla presente decisione. L'allegato deve essere corrispondentemente modificato. Tale modifica deve essere apportata in conformità alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE[23]. Ciascun nuovo beneficiario deve soddisfare uno dei seguenti criteri: - deve disporre di una forma giuridica e di un mandato simile a quello dei comitati delle autorità di vigilanza di cui alla precedente sezione 1.1. (ovvero, essi sono istituiti in applicazione del diritto comunitario e svolgono attività a sostegno dell'attuazione delle corrispondenti politiche comunitarie mirate alla convergenza in materia di vigilanza e alla cooperazione nel settore dei servizi finanziari); - deve avere un mandato simile a quello degli organismi attivi nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile di cui alle precedenti sezioni 1.2 e 1.3 (vale a dire, essi sono direttamente coinvolti nel processo di elaborazione, applicazione e controllo dei principi o di vigilanza sul processo di definizione dei principi, a sostegno dell'attuazione delle corrispondenti politiche comunitarie nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile). 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 2.1. Base giuridica Il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95. 2.2. Principio di sussidiarietà Il programma comunitario prevede la possibilità di cofinanziare attività di determinati organismi che perseguono scopi di interesse generale comunitario su tematiche comunitarie nel settore dei servizi finanziari, definendo e omologando principi o vigilando sui processi di definizione dei principi nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto, a norma dell'articolo 5 CE, i suoi obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. 2.3. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 CE. Come indicato nella valutazione ex ante, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il finanziamento comunitario è proposto per un numero ben definito e limitato di organismi tra i più importanti nel settore dei servizi finanziari. Nell'attuale quadro istituzionale, i nuovi accordi di finanziamento sono volti a garantire un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire agli organismi pertinenti di adempiere la loro missione comunitaria o di interesse pubblico comunitario, in maniera indipendente ed efficace. Il sostegno finanziario sarà concesso secondo le condizioni stabilite nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[24] del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002[25] della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO L'importo totale a carico del bilancio comunitario è pari a 36,2 milioni di euro per il periodo 2010-2013. Il programma ha una durata quadriennale, allineata a quella delle prospettive finanziarie 2007-2013. 2009/0001 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione[26], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[27], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[28], considerando quanto segue: (1) Il settore dei servizi finanziari rappresenta un elemento chiave del mercato interno ed è di cruciale importanza per il corretto funzionamento dell'economia europea e per la competitività sui mercati mondiali. Un settore finanziario sano e dinamico richiede un quadro solido di regolamentazione e vigilanza, che sia in grado di conformarsi alla crescente integrazione dei mercati finanziari nella Comunità. (2) In un'economia globale è altresì necessaria la convergenza di principi tra ordinamenti giuridici o l'elaborazione di principi internazionali. È pertanto importante che la Comunità contribuisca al processo di definizione dei principi internazionali per i mercati finanziari. Per garantire il rispetto degli interessi della Comunità e l'elevata qualità e la conformità dei principi internazionali alla normativa comunitaria, è di fondamentale importanza che gli interessi della Comunità siano rappresentati in modo adeguato nel processo di definizione dei principi internazionali. (3) La crisi finanziaria ha inserito la questione della vigilanza sulle istituzioni finanziarie, in particolare su base transfrontaliera, e dell'informativa finanziaria al centro del programma politico comunitario. Tale situazione potrebbe comportare la formulazione di nuove proposte per misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. (4) Di conseguenza è opportuno istituire un programma comunitario che preveda la possibilità di cofinanziare attività dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), dell' International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) e del Public Interest Oversight Board (PIOB), i quali, a norma dell'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[29], perseguono scopi di interesse generale europeo, definendo e omologando principi o vigilando sui processi di definizione dei principi nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. (5) È altresì opportuno garantire sovvenzioni per azioni alle tre strutture giuridiche di sostegno, che perseguono il solo scopo di offrire un sostegno amministrativo al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2001/527/CE della Commissione[30], al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2004/5/CE della Commissione[31], e al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2004/6/CE della Commissione[32], per l'esecuzione di progetti relativi, tra l'altro, alla formazione del personale delle autorità di vigilanza nazionali e alla gestione di progetti di tecnologia dell'informazione. (6) Gli organismi operanti nel settore della vigilanza, contabilità e revisione contabile dipendono fortemente dai finanziamenti e, malgrado il loro significativo ruolo all'interno della Comunità, nessuno dei proposti beneficiari del programma comunitario gode di alcun sostegno finanziario a carico del bilancio comunitario, il che può pregiudicare la loro capacità di adempiere le rispettive missioni, che sono determinanti per il funzionamento del mercato interno. (7) Un cofinanziamento comunitario consente a tali organismi di beneficiare di un finanziamento trasparente, stabile, diversificato, solido e adeguato, e di essere in grado di adempiere la loro missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace. (8) La IASCF e l'EFRAG, oltre a modificare i loro modelli di finanziamento, stanno attualmente intraprendendo riforme della governance volte a garantire che la loro struttura e le loro procedure preservino la loro capacità di adempiere le rispettive missioni di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace. Tali riforme devono essere attuate all'avvio del cofinanziamento comunitario. (9) La crisi dei mercati finanziari potrebbe comportare l'istituzione di nuovi organismi a livello comunitario o internazionale con un mandato comprendente obiettivi comunitari simili a quelli dei beneficiari del programma comunitario proposto. (10) È altresì possibile l'inserimento nel programma di nuovi organismi, a condizione che questi soddisfino i severi criteri di ammissibilità della presente decisione. (11) Poiché la selezione di nuovi beneficiari rappresenta una misura di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[33], tale selezione deve essere effettuata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della medesima decisione. (12) Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[34] (nel seguito "il regolamento finanziario") e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione[35], che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego. (13) La proposta prevede la possibilità di cofinanziare attività di determinati organismi che perseguono scopi di interesse generale comunitario su tematiche comunitarie nel settore dei servizi finanziari, definendo e omologando principi o vigilando sui processi di definizione dei principi nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto, a norma dell'articolo 5 del trattato, i suoi obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. (14) La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato. Come indicato nella valutazione ex ante, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il finanziamento comunitario è proposto per un numero ben definito e limitato di organismi tra i più importanti nel settore dei servizi finanziari. Nell'attuale quadro istituzionale, i nuovi accordi di finanziamento sono volti a garantire un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire agli organismi pertinenti di adempiere la loro missione comunitaria o di interesse pubblico comunitario in maniera indipendente ed efficace. Il sostegno finanziario sarà concesso secondo le condizioni stabilite nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[36] del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002[37] della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, DECIDONO: Articolo 1 Istituzione del programma La presente decisione istituisce un programma comunitario, di seguito denominato "il programma", per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, a sostegno delle attività svolte da organismi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi politici della Comunità con riferimento alla convergenza in materia di vigilanza e alla cooperazione nel settore dei servizi finanziari e nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Articolo 2 Obiettivi 1. L'obiettivo generale del programma consiste nel sostenere le attività o azioni di determinati organismi nei settori dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. 2. Il presente programma comprende le seguenti attività: (a) attività a sostegno dell'attuazione delle politiche comunitarie mirate alla convergenza in materia di vigilanza, in particolare mediante la formazione del personale e la gestione di progetti di tecnologia dell'informazione nel settore dei servizi finanziari; (b) attività di elaborazione o di apporto di contributi all'elaborazione di principi, applicazione, valutazione e controllo dei principi o di vigilanza sul processo di definizione dei principi, a sostegno dell'attuazione delle politiche comunitarie nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Articolo 3 Accesso al programma Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario a titolo del programma, un organismo deve presentare le seguenti caratteristiche: (a) deve trattarsi di una persona giuridica senza fini di lucro, con un obiettivo orientato a promuovere l'interesse pubblico e che persegue scopi di interesse generale europeo, come stabilito all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002; (b) non si trova, all'atto della concessione della sovvenzione, in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. Articolo 4 Beneficiari del programma Beneficiano del programma gli organismi elencati nell'allegato. Articolo 5 Concessione di sovvenzioni 1. La Commissione provvede al finanziamento a titolo del programma sotto forma di sovvenzioni e solo dietro presentazione di un adeguato programma di lavoro nonché di un bilancio stimato totale. 2. Il finanziamento comunitario a favore dei beneficiari di cui alla sezione A dell'allegato viene concesso soltanto sotto forma di sovvenzioni di funzionamento, che vengono utilizzate per finanziare i loro costi e le loro spese operativi, incluse la gestione delle segreterie e la retribuzione dei dipendenti. In caso di rinnovo, gli importi delle sovvenzioni di funzionamento non decrescono automaticamente. 3. Il finanziamento comunitario a favore dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato viene concesso soltanto sotto forma di sovvenzioni per azioni. Queste ultime vengono assegnate soltanto per le attività di cui all'articolo 6 e sono soggette alle seguenti condizioni: (a) non comprendono attività incluse nei mandati del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali; (b) la funzione di sostegno amministrativo dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato è chiaramente definita nei loro rispettivi atti costitutivi. Tale funzione costituisce lo scopo esclusivo dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato e comprende lo svolgimento delle attività previste all'articolo 6 a beneficio del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. 4. La Commissione adotta una decisione sull'ammontare e sulla percentuale massima di finanziamento. Tali decisioni della Commissione sono rese pubbliche. Articolo 6 Attività ammissibili dei beneficiari per sovvenzioni di azioni Fatti salvi gli articoli 3 e 5, sono considerate ammissibili ai fini delle sovvenzioni per azioni le seguenti attività: (a) ospitare conferenze, seminari, sessioni di formazione e riunioni di esperti; (b) redazione e diffusione di pubblicazioni, preparazione ed esecuzione di altre attività di informazione; (c) svolgimento di ricerche e preparazione di studi; (d) altre attività di sostegno pertinenti alla normativa o alle politiche comunitarie nel settore della contabilità e della revisione contabile; (e) progetti di tecnologia dell'informazione relativi, tra l'altro, allo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza nazionali; (f) programmi di formazione e regimi di distacco del personale delle autorità di vigilanza nazionali. Articolo 7 Selezione di nuovi beneficiari 1. La Commissione, in conformità alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può selezionare nuovi beneficiari del programma e modificare conformemente l'allegato. 2. Per candidarsi come nuovo beneficiario, un organismo deve soddisfare i criteri di cui all'articolo 3 nonché rispondere ai seguenti requisiti: (a) essere un successore diretto di uno dei beneficiari individuati nell'allegato; (b) svolgere attività a sostegno dell'attuazione delle politiche comunitarie mirate alla convergenza in materia di vigilanza e alla cooperazione nel settore dei servizi finanziari; (c) essere direttamente coinvolto nel processo di elaborazione o apporto di contributi all'elaborazione di principi, applicazione, valutazione e controllo dei principi o di vigilanza sul processo di definizione dei principi, a sostegno dell'attuazione di politiche comunitarie nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione dei conti. 3. Qualora un organismo selezionato dalla Commissione come nuovo beneficiario: (a) soddisfi i criteri relativi alle attività ammissibili di cui all'articolo 6 e il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, può essere concessa la sovvenzione del suo predecessore individuato nell'allegato, o (b) soddisfi i criteri relativi alle attività ammissibili di cui all'articolo 6 e i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), del presente articolo, può essere concessa una sovvenzione per azioni. In questo caso, l'importo massimo di finanziamento disponibile previsto dalla sovvenzione per azioni non deve superare su base annua i crediti inutilizzati nel contesto delle sovvenzioni concesse per azioni specifiche o delle sovvenzioni di funzionamento ai sensi dell'articolo 9. Articolo 8 Trasparenza Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea. Articolo 9 Disposizioni finanziarie 1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2010-2013 è pari a 36,2 milioni di euro. 2. Gli stanziamenti assegnati in conformità alla presente decisione sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. Articolo 10 Attuazione I provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione sono adottati dalla Commissione conformemente alle procedure stabilite dal regolamento finanziario e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342//2002[38]. Articolo 11 Monitoraggio 1. La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta ogni anno relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale dopo il completamento dell'azione. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni. 2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell'articolo 248 del trattato, o le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del trattato, i funzionari e gli altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione e in conformità al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[39]. Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a condurre le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[40]. 3. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni derivanti dall'attuazione del programma stabiliscano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati), da effettuarsi in loco se necessario, e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti. 4. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali revisioni contabili. 5. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso. 6. Il beneficiario di una sovvenzione per azioni o di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione provvede, se del caso, a mettere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei membri. 7. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti, siano adattate. 8. La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario. Articolo 12 Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1. In sede di attuazione delle azioni finanziate a titolo del programma, la Commissione assicura che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, la realizzazione di controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[41], del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[42] e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[43]. 2. Per le attività comunitarie finanziate a titolo del presente programma, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[44] comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita. 3. La Commissione provvede affinché sia ridotto, sospeso o recuperato l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione, della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l'approvazione della Commissione, sia stata apportata ad un'azione una modifica incompatibile con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto. 4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora i progressi compiuti nella realizzazione di un'azione giustifichino solo una parte del sostegno concesso, il beneficiario comunica le osservazioni alla Commissione entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il finanziamento residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. 5. La Commissione provvede affinché eventuali importi indebitamente versati vengano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario. Articolo 13 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione. 2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi. Articolo 14 Valutazione 1. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata, tra l'altro, sulle relazioni annuali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sul raggiungimento degli obiettivi del programma. Tale relazione esamina perlomeno la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione e l'efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione viene trasmessa per informazione anche al Comitato economico e sociale europeo. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità al trattato, adottano una decisione in merito al proseguimento del programma a partire dal 1° gennaio 2014. Articolo 15 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO I beneficiari di cui alla presente decisione sono i seguenti: Sezione A Beneficiari nel settore dell'informativa finanziaria: - lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG); - l' International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). Beneficiari nel settore della revisione contabile: - il Public Interest Oversight Board (PIOB). Sezione B: I seguenti organismi, il cui obiettivo consiste nel fornire sostegno amministrativo al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali: - nel caso del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), CEBS Secretariat Limited, una limited company by guarantee di diritto britannico senza capitale azionario, con sede a Londra e iscritta sub numero 5161108 al registro delle imprese ( Companies House ); - nel caso del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), un'organizzazione senza fini di lucro (" Association Loi 1901 "), con sede a Parigi e iscritta sub numero 441545308 presso la prefettura di polizia ( "prefecture de Police") ; - nel caso del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS), un'organizzazione senza fini di lucro tedesca (" eingetragener Verein (e.V.)"), con sede a Francoforte sul Meno e iscritta sub numero VR 12777 presso la procura di Francoforte (" Amtsgericht Frankfurt am Main "). SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Politica: 12 mercato interno e servizi Attività: quadro societario, contabilità e revisione contabile Attività: mercati finanziari 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione: Rubrica 1A: competitività per la crescita e l'occupazione 12.0401 – nuova linea di bilancio operativa da richiedere 3.2. Durata dell 'azione e dell'incidenza finanziaria: Durata dell'azione: 4 anni (2010-2013) Durata indicativa dell'incidenza finanziaria inclusi i pagamenti: 5 anni (2010-2014) 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 12.0401 | SNO | SD[45] | Sì | No | No | N. 1A | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti d 'impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) milioni di euro (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Totale | Spese operative[46] | Stanziamenti d'impegno (SI) | 8.1. | a | 5,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 36,200 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 2,650 | 7,800 | 10,300 | 10,300 | 5,150 | 36,200 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[47] | Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4. | C | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti d'impegno | a+c | 5,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 36,200 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 2,650 | 7,800 | 10,300 | 10,300 | 5,150 | 36,200 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[48] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | D | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 7,030 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | E | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,100 | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 6,726 | 11,726 | 11,726 | 11,726 | 1,426 | 43,330 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 4,076 | 9,226 | 11,726 | 11,726 | 6,576 | 43,330 | Cofinanziamento La proposta prevede un cofinanziamento da parte dei beneficiari mediante ricorso ai propri fondi o a fondi ricevuti da terzi (per esempio, organismi affiliati, parti interessate)[49]. Nella tabella seguente è indicata una stima dell'entità di questo cofinanziamento. milioni di euro (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Totale | IASCF, con propri fondi e fondi ricevuti da terzi (cofinanziamento medio del beneficiario del 76%) | f | --- | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 48,000 | EFRAG, con propri fondi e fondi ricevuti da terzi (cofinanziamento medio del beneficiario del 50%) | f | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 12,000 | PIOB, con propri fondi e fondi ricevuti da terzi (cofinanziamento medio del beneficiario del 70%) | f | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0 | 2,800 | CESR, CEBS e CEOIPS (3LC) con propri fondi e fondi ricevuti da terzi (cofinanziamento medio del beneficiario del 52%) | f | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 0 | 8,612 | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 12,579 | 33,579 | 33,579 | 33,579 | 1,426 | 114,742 | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria X La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari, personale temporaneo e esterno) – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuo | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Totale risorse umane | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell 'azione a breve e lungo termine Obiettivo operativo 1: garantire un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire agli organismi pertinenti di adempiere la loro missione di interesse pubblico in maniera indipendente ed efficace nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ( International Accounting Standard Committee Foundation (IASCF), European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e Public Interest Oversight Body (PIOB)) entro un periodo di tempo ragionevole, considerata l'urgenza nell'ambito dell'Unione europea e del contesto internazionale. Obiettivo operativo 2: provvedere affinché i comitati delle autorità di vigilanza (3L3C) dispongano di mezzi finanziari adeguati entro un periodo di tempo ragionevole, considerata l'urgenza nell'ambito dell'Unione europea e del contesto internazionale 5.2. Valore aggiunto dell 'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia della proposta con altri strumenti finanziari - l'intervento della Comunità rafforzerà la posizione dell'Unione europea, specie nel contesto degli attuali dibattiti sulla governance di questi organismi europei e internazionali (IASCF, EFRAG e PIOB); - il finanziamento comunitario dimostrerà la volontà dell'Unione europea, nel contesto dell'attuale crisi finanziaria, di ridefinire le questioni della vigilanza sugli istituti finanziari e dei principi contabili (IASCF, EFRAG e comitati delle autorità di vigilanza); - lo specifico finanziamento comunitario dimostrerà l'interesse della Comunità a tutte le parti interessate e incoraggerà altri organismi pubblici e istituzioni dell'Unione europea a stanziare più contributi e a dedicare maggiore attenzione a tali organizzazioni; - inoltre, l'intervento della Comunità favorirà il generale riconoscimento delle organizzazioni beneficiarie (in particolare l'EFRAG e il PIOB), garantendo un finanziamento stabile di organismi che beneficiano di contributi insufficienti (in particolare i comitati delle autorità di vigilanza e l'EFRAG); - il finanziamento comunitario proposto costituirà un fattore chiave nell'ambito delle azioni a breve termine volte alla realizzazione di un mercato unico nei mercati finanziari. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori - Obiettivo : provvedere affinché la IASCF, l'EFRAG e il PIOB non dipendano da un finanziamento privato su base volontaria di soggetti interessati, garantendo così l'indipendenza del loro operato. Risultato atteso : porre fine alle continue preoccupazioni circa un possibile conflitto di interessi e l'indipendenza con riferimento all'attività relativa ai principi (per la IASCF, definizione dei principi in relazione ai principi di informativa finanziaria internazionali (IFRS); per l'EFRAG, revisione degli IFRS nel contesto del processo di omologazione e per il PIOB, vigilanza sul processo di definizione dei principi di revisione internazionali (ISA), tenendo conto del fatto che tali principi fanno parte, anche solo potenzialmente, dell' acquis comunitario. - Obiettivo : promuovere l'accettazione globale degli IFRS e degli IAS, congiuntamente ad altre autorità pubbliche negli Stati Uniti e in altri paesi/altre regioni. Risultato atteso : il riconoscimento internazionale coordinato degli IFRS e degli IAS, il che costituisce un obiettivo a lungo termine dell'Unione europea. - Obiettivo : garantire una più equa ripartizione degli oneri all'interno dell'Unione europea per il finanziamento della IASCF e dell'EFRAG, dal momento che solo alcune parti interessate a livello europeo, a differenza di altri Stati membri o di altri soggetti, si fanno attualmente carico del costo di finanziamento di queste istituzioni. Risultato atteso: il contributo finanziario comunitario uniformerà il settore delle partecipazioni nazionali comunitarie nei principali organismi internazionali ed europei preposti alla definizione dei principi (IASCF e EFRAG). - Obiettivo : provvedere affinché i comitati delle autorità di vigilanza e l'EFRAG dispongano in maniera sufficiente di mezzi tecnici e risorse finanziarie. Risultato atteso : il contributo comunitario assicurerà la continuità delle operazioni già esistenti di questi organismi e cofinanzierà una serie di nuove azioni di qualità, che sono essenziali nella politica finanziaria globale dell'Unione europea. Un ulteriore risultato sarà costituito dal raggiungimento di una maggiore trasparenza nella governance di queste istituzioni. - Obiettivo : raggiungere quanto sopra nel più breve tempo possibile, data l'attuale crisi finanziaria. Risultato atteso : il cofinanziamento comunitario a favore dei beneficiari può essere disponibile entro un periodo di tempo molto breve, se i colegislatori adottano la decisione nel 2009. - Misurazione/indicatori : l'efficienza e la qualità saranno misurate tramite un'analisi delle azioni/degli allegati/dei documenti trasmessi e della loro incidenza pratica sugli obiettivi delle politiche dell'Unione europea in materia di mercati finanziari. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) X Gestione centralizzata X diretta da parte della Commissione 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo La Commissione controllerà attentamente l'attuazione dei programmi e valuterà l'incidenza del proposto finanziamento. A tal fine la Commissione: - controllerà e analizzerà le relazioni annuali di attività e pianificazione presentate dai beneficiari; - valuterà i risultati di qualità delle attività generali/azioni specifiche destinate ad essere cofinanziate dalle Comunità. Verranno messi in atto precisi meccanismi di feedback volti ad assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati in conformità agli obiettivi iniziali e ai principi di una sana gestione finanziaria; - richiederà una specifica relazione annuale da presentare alla Commissione, secondo gli obiettivi individuali di ogni programma e in linea con i principi guida del regolamento finanziario; - infine, la Commissione europea, in quanto membro dei gruppi di monitoraggio/direttivi istituiti (o che verranno istituiti) dai beneficiari, provvederanno affinché questi operino in modo efficiente e nell'interesse pubblico dell'Unione europea; - continuerà il dialogo con altri enti finanziatori e le principali parti interessate. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex ante Prima della formulazione del progetto di proposta è stata effettuata un'approfondita valutazione ex ante. Essa è composta da una relazione di valutazione generale e da quattro allegati analitici, ciascuno dei quali dedicato ai proposti beneficiari del finanziamento comunitario (comitati delle autorità di vigilanza, IASCF, EFRAG e PIOB). 6.2.2. Provvedimenti adottati in seguito a una valutazione intermedia/ex post (sulla base dell 'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Considerata l'assoluta novità dell'iniziativa proposta per la DG Mercato interno e servizi (DG MARKT), non è applicabile una valutazione intermedia/ex-post in questa fase. 6.2.3. Modalità e frequenza delle valutazioni successive Dopo due anni di attuazione del programma verrà svolta una valutazione intermedia. Una volta terminate le azioni previste, deve essere organizzata una valutazione ex post. 7. misure antifrode - Analisi periodica dei conti, delle relazioni annuali e dei certificati di audit dei beneficiari; - visite presso i locali dei beneficiari, se ed in quanto ritenute necessarie per verificare i sistemi e i controlli di bilancio; - tutti i controlli periodici dei beneficiari delle sovvenzioni previsti nel regolamento finanziario. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti d'impegno indicativi in milioni di euro (al terzo decimale) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | TOTALE | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Funzionari o personale temporaneo[51] (XX 01 01) | A*/AD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | B*, C*/AST | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Personale finanziato[52] con l'art. XX 01 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Altro personale[53] finanziato con l'art. XX 01 04/05 | --- | --- | --- | --- | --- | TOTALE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione Gestione operativa dell'attività e delle sovvenzioni di funzionamento Gestione finanziaria, monitoraggio e revisione contabile delle convenzioni di sovvenzione Tutti e 12 i membri del personale saranno parzialmente coinvolti nello sviluppo delle azioni. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio di gestione (riassegnazione interna) 10 X Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB (strategia politica annuale/progetto preliminare di bilancio) 2 Mentre 10 membri del personale verranno riassegnati internamente, saranno richiesti un funzionario AD e uno AST per provvedere a una corretta gestione di queste nuove convenzioni di sovvenzione. Questi due posti saranno fondamentali per l'adeguato monitoraggio (delle mansioni finanziarie, di revisione contabile e tecniche) e per il follow-up delle assegnazioni di sovvenzioni per importi certamente assai rilevanti, un incarico senza precedenti per la DG MARKT. 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell 'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) milioni di euro (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | TOTALE | Altra assistenza tecnica/amministrativa | - intra muros | - extra muros | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento milioni di euro (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei | 9 funzionari nelle unità operative 1 funzionario nell'unità finanziaria 1 funzionario nella struttura di audit interno (Internal Audit Capability, IAC) della DG MARKT | Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 | 1 agente contrattuale nell'unità finanziaria | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,100 | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati[55] | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,100 | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,100 | Nella presente scheda finanziaria non è compreso il costo di possibili riunioni, in quanto esso fa parte della "dotazione finanziaria globale" della DG MARKT. Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento | --- | [pic][pic][pic] [1] Cfr. "Dichiarazione su un piano d'azione europeo concertato dei paesi della zona euro" (14239/08), vertice dei paesi della zona euro, 12 ottobre 2008, e "Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles" (14368/08), 15-16 ottobre 2008, paragrafo 1 e segg. [2] Comunicazione della Commissione "Dalla crisi finanziaria alla ripresa – un quadro d'azione europeo" (COM(2008) 706 definitivo), Bruxelles, 29 ottobre 2008, pag. 4. [3] Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm [4] Per maggiori informazioni:http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm#capitalrequire. [5] Cfr. comunicato stampa della Commissione dell'11 novembre 2008 (IP/08/1679) disponibile al seguente indirizzo Internet:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1679&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. [6] Cfr. comunicazione della Commissione "Dalla crisi finanziaria alla ripresa – Un quadro d'azione europeo" (COM(2008) 706 definitivo), Bruxelles, 29 ottobre 2008. [7] Dichiarazione del vertice su mercati finanziari ed economia mondiale, Washington, 15 novembre 2008. [8] Decisioni della Commissione 2001/527/CE, 2004/5/CE e 2004/6/CE che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS). [9] Per esempio, "Comunicazione della Commissione – Revisione della procedura Lamfalussy Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza" (COM(2007) 727 definitivo); relazione del comitato per i servizi finanziari sulle problematiche di vigilanza nel lungo termine ("Ter Haar Report"; FSC 4162/08); "Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica dei servizi finanziari" (2007)0338, relazione del gruppo di monitoraggio interistituzionale (IIMG), disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm#interinstitutional [10] Cfr. per esempio, "Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (7652/1/08) del 13-14 marzo 2008", paragrafo 30 e segg. disponibile al seguente indirizzo Internet http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/99410.pdf. [11] "Association Loi 1901" in Francia per il CESR, "eingeschriebener Verein (e.V.)" in Germania per il CEOIPS e "Limited company by guarantee and without share capital" nel Regno Unito per il CEBS. [12] Cfr. per esempio "Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles (7652/1/08) del 13-14 marzo 2008", paragrafo 30 e segg., disponibile al seguente indirizzo Internet http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/99410.pdf. [13] La IASCF è un organismo europeo di normazione ai sensi dell'articolo 162, lettera a), del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, essendo un organismo che definisce i principi contabili applicabili all'Unione europea secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/2002. [14] 2741a riunione del Consiglio dell'Unione europea (Affari economici e finanziari), Bruxelles, 11 luglio 2006. Comunicato stampa disponibile al seguente indirizzo http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/90465.pdf [15] 2813a riunione del Consiglio dell'Unione europea (Affari economici e finanziari), Bruxelles, 10 luglio 2007. Comunicato stampa disponibile al seguente indirizzohttp://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/95233.pdf [16] Cfr. il paragrafo 16 della "Risoluzione del Parlamento europeo sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB)", adottata il 24 aprile 2008, disponibile al seguente indirizzohttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0032+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN. [17] In quanto rete europea rappresentativa di organismi senza fini di lucro attivi negli Stati membri, l'EFRAG è un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b), delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento (CE) n. 2342/2002). [18] 2882a riunione del Consiglio dell'Unione europea (Affari economici e finanziari), Bruxelles, 8 luglio 2008, comunicato stampa disponibile al seguente indirizzo Internet http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/101742.pdf [19] Cfr. il suggerimento 6 del parere sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2009, disponibile al seguente indirizzo:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-407.786+02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT [20] Per maggiori informazioni: http://www.efrag.org/projects/detail.asp?id=134 [21] Il gruppo di monitoraggio è costituito dall' International Organisation of Securities Commissions , dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ( Basel Committee on Banking Supervision) , dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa ( International Association of Insurance Supervisors ), dalla Banca mondiale e dal Forum per la stabilità finanziaria ( Financial Stability Forum ). Cfr. per esempio, la prima relazione pubblica del PIOB, 2005, pag. 5. [22] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [23] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [24] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [25] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. [26] GU C […] del […], pag. […]. [27] GU C […] del […], pag. […]. [28] GU C […] del […], pag. […]. [29] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. [30] GU L 191 del 13.7.2001, pagg. 43-44. [31] GU L 3 del 7.1.2004, pagg. 28-29. [32] GU L 3 del 7.1.2004, pagg. 30-31. [33] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [34] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [35] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. [36] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [37] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. [38] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. [39] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [40] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [41] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [42] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [43] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [44] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [45] Stanziamenti dissociati [46] Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato. [47] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx. [48] Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [49] Attualmente gli organismi sono finanziati come segue: La IASCF è finanziata principalmente mediante contributi su base volontaria da parte di soggetti interessati del settore privato; l'EFRAG è attualmente finanziato da un certo numero di associazioni europee (quali BUSINESSEUROPE, la Federazione degli esperti contabili europei ( Fédération des Experts Comptables Européennes ), il Comitato europeo delle assicurazioni ( Comité Européen des Assurances ), la Federazione bancaria europea ( European Banking Federation ), ecc.) e da meccanismi di finanziamento nazionali pubblici o privati istituiti in determinati Stati membri; il PIOB è finanziato principalmente dall'IFAC che rappresenta i professionisti contabili; i comitati delle autorità di vigilanza (CESR, CEBS e CEIOPS) sono finanziati dai loro membri, costituiti dalle autorità di vigilanza nazionali competenti nel settore dei valori mobiliari, delle banche e delle assicurazioni in ciascuno Stato membro. Per una panoramica più dettagliata sugli organismi affiliati e sulle parti interessate si rinvia alla valutazione ex ante, punto 1.1. [50] Si menzionano i tre comitati delle autorità di vigilanza solo per migliore riferimento. Sul piano legale, i comitati non hanno personalità giuridica a livello europeo. Tuttavia, per poter stipulare contratti con terzi e facilitare la gestione e l'amministrazione dei comitati, i membri di ciascun comitato delle autorità di vigilanza hanno istituito strutture di sostegno dotate di personalità giuridica in ciascuno Stato membro in cui tali comitati hanno sede, ovvero Francia, Regno Unito e Germania. In pratica, la Comunità offrirà così il proprio contributo finanziario a queste strutture di sostegno, come previsto all'articolo 5 della decisione. [51] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento [52] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento [53] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento [54] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa all'agenzia(alle agenzie) esecutiva(e) interessata(e). [55] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.