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Document 52009IP0216

Preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici (2008/2211(INI))

GU C 137E del 27.5.2010, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 137/38


Giovedì 2 aprile 2009
Preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici

P6_TA(2009)0216

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici (2008/2211(INI))

2010/C 137 E/08

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 137, 152 e 174 del trattato CE che perseguono un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,

vista la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1) e la relazione della Commissione del 1o settembre 2008 sull’applicazione di detta raccomandazione (COM(2008)0532),

vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (2),

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (3) e le norme di sicurezza armonizzate relative ai telefoni cellulari e alle stazioni di base,

vista la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (4),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sulla valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (5),

vista la sua posizione del 10 marzo 1999 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (6),

visto l’articolo 45 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0089/2009),

A.

considerando che i campi elettromagnetici (CEM) esistono in natura e sono sempre stati presenti sulla terra; che tuttavia nel corso degli ultimi decenni l’esposizione ambientale a fonti di CEM antropogeniche è aumentata costantemente a causa della domanda di elettricità, di tecnologie senza filo sempre più avanzate e dei cambiamenti intervenuti nell’organizzazione sociale, al punto che ogni cittadino, attualmente, è esposto a una complessa moltitudine di campi elettrici e magnetici di diverse frequenze, sia a casa sia sul luogo di lavoro,

B.

considerando che la tecnologia delle apparecchiature senza filo (telefono cellulare, Wifi/Wimax, Bluetooth, telefono a base fissa «DECT») emette CEM che possono avere effetti negativi sulla salute umana,

C.

considerando che, malgrado la maggior parte dei cittadini europei, in particolare i giovani da 10 a 20 anni, faccia uso del telefono cellulare, oggetto utile, funzionale e alla moda, permangono incertezze sui possibili rischi per la salute, in particolare dei giovani il cui cervello è ancora in fase di sviluppo,

D.

considerando che la controversia in seno alla comunità scientifica sui possibili rischi sanitari dovuti ai CEM si è accentuata dal 12 luglio 1999, ovvero da quando, attraverso la raccomandazione 1999/519/CE, sono stati fissati limiti di esposizione della popolazione ai CEM da 0 Hz a 300 GHz,

E.

considerando che l’assenza di conclusioni formali della comunità scientifica non ha impedito a taluni governi nazionali o regionali, in almeno nove Stati membri dell’Unione europea, ma anche in Cina, Svizzera e Russia, di fissare limiti di esposizione cosiddetti preventivi, quindi inferiori a quelli proposti dalla Commissione e dal suo comitato scientifico indipendente, il comitato scientifico sui rischi emergenti e recentemente identificati (7),

F.

considerando che è necesssario trovare un equilibrio tra le azioni intraprese allo scopo di limitare l’esposizione della popolazione in generale ai CEM e i miglioramenti apportati alla qualità della vita, in termini di sicurezza, dai dispositivi che emettono campi elettromagnetici,

G.

considerando che fra i progetti scientifici che suscitano sia interesse sia polemica figura lo studio epidemiologico Interphone finanziato dall’Unione europea con un importo di 3 800 000 EUR, principalmente a titolo del quinto Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (8), le cui conclusioni sono attese dal 2006,

H.

considerando tuttavia che talune conoscenze sembrano essere unanimemente riconosciute, in particolare quelle che riguardano il carattere individuale delle reazioni a un’esposizione di microonde, la necessità di effettuare, in via prioritaria, test di esposizione su scala reale al fine di valutare gli effetti non termici associati ai campi delle radiofrequenze (RF) e la particolare vulnerabilità dei bambini in caso di esposizione a campi elettromagnetici (9),

I.

considerando che l'Unione europea ha fissato valori limite di esposizione per proteggere i lavoratori dagli effetti dei CEM; che, in base al principio di precauzione, bisognerebbe adottare misure analoghe anche per la popolazione interessata, quali i residenti e i consumatori,

J.

considerando che dalla relazione speciale Eurobarometro sui campi elettromagnetici (n. 272a del giugno 2007) è emerso che la maggior parte dei cittadini ritiene di non essere adeguatamente informata dalle autorità pubbliche circa le misure intese a proteggere i cittadini dai CEM,

K.

considerando che è necessario continuare a condurre studi sulle frequenze intermedie e molto basse al fine di trarre conclusioni in merito ai loro effetti sulla salute,

L.

considerando che l’utilizzo dell’immagine a risonanza magnetica (MRI) non deve essere ostacolato dalla direttiva 2004/40/CE in quanto la tecnologia MRI è all’avanguardia della ricerca, della diagnosi e del trattamento di malattie a rischio per la vita dei pazienti in Europa,

M.

considerando che la norma di sicurezza MRI IEC/EN 60601-2-33 stabilisce valori limite per i campi elettromagnetici intesi a escludere qualsiasi rischio per i pazienti e i lavoratori,

1.

esorta la Commissione a procedere alla revisione e a informare il Parlamento del fondamento scientifico e l’adeguatezza dei limiti CEM fissati dalla raccomandazione 1999/519/CE; ritiene che tale revisione debba essere effettuata dal comitato scientifico sui rischi emergenti e recentemente identificati;

2.

esorta a prendere in particolare considerazione gli effetti biologici al momento della valutazione del potenziale impatto sulla salute della radiazione elettromagnetica, specialmente alla luce del fatto che alcuni studi hanno evidenziato gli effetti più dannosi ai livelli più bassi; invita a condurre una ricerca attiva finalizzata a valutare i potenziali problemi per la salute mettendo a punto soluzioni che annullino o riducano la modulazione pulsante e d'ampiezza delle frequenze usate per la trasmissione;

3.

sottolinea che, contestualmente o in alternativa alla modifica delle norme europee per i CEM, la Commissione dovrebbe elaborare, di concerto con gli esperti degli Stati membri e dei settori industriali interessati (società elettriche, operatori telefonici e produttori di apparecchi elettrici inclusi i telefoni cellulari), una guida alle opzioni tecnologiche disponibili in grado di ridurre l’esposizione di un determinato luogo ai CEM;

4.

precisa che gli attori industriali nonché i gestori delle infrastrutture e le autorità competenti possono intervenire sin d’ora su taluni fattori, quali la messa a punto di disposizioni concernenti la distanza fra un dato luogo e i trasmettitori o l’altezza del luogo rispetto all’altezza dell’antenna e la direzione dell’antenna di trasmissione rispetto alle aree residenziali, allo scopo evidente di rassicurare e proteggere meglio le popolazioni che vivono in prossimità delle apparecchiature in questione; esorta a installare in modo ottimale le antenne e i trasmettitori nonché a condividerli tra i fornitori di servizi, al fine di limitare la proliferazione di antenne e trasmettitori posizionati in modo non adeguato; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare orientamenti in tal senso;

5.

invita gli Stati membri e gli enti locali e territoriali a creare un sistema unico di autorizzazione all'installazione di antenne e ripetitori, nonché ad inserire tra i piani di urbanizzazione anche un Piano territoriale per lo sviluppo delle antenne;

6.

esorta le autorità responsabili di autorizzare l’installazione delle antenne di telefonia mobile a siglare accordi con gli operatori del settore in merito alla condivisione delle infrastrutture allo scopo di ridurre il volume e l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici;

7.

riconosce il valore degli sforzi compiuti a livello di comunicazione mobile e di altre tecnologie senza filo che emettono CEM per evitare di danneggiare l’ambiente e, in particolare, per affrontare il cambiamento climatico;

8.

ritiene che, alla luce della moltiplicazione delle azioni giudiziarie e delle misure intraprese dalle autorità pubbliche con l’effetto di una moratoria sull'installazione di nuove apparecchiature che generano CEM, sia opportuno favorire, nell’interesse generale, soluzioni basate sul dialogo fra attori industriali, poteri politici, autorità militari e comitati di difesa dei residenti per quanto riguarda i criteri di installazione di nuove antenne GSM o di linee ad alta tensione, e garantire che almeno le scuole, gli asili, le case di riposo e gli istituti sanitari siano tenuti a specifica distanza, stabilita da criteri scientifici, da apparecchiature di questo tipo;

9.

invita gli Stati membri a rendere disponibili ai cittadini, congiuntamente con gli operatori del settore, mappe indicanti l’esposizione alle linee elettriche ad alta tensione, alle radiofrequenze e alle microonde, soprattutto quelle generate da antenne di telecomunicazione, ripetitori radio e antenne telefoniche; chiede che tali informazioni siano pubblicate su un sito internet per consentirne la facile consultazione da parte dei cittadini e che siano divulgate attraverso i media;

10.

propone che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di utilizzare i finanziamenti delle reti transeuropee nel settore dell’energia per esaminare gli effetti dei CEM a frequenze molto basse, segnatamente nelle linee elettriche;

11.

chiede alla Commissione di iniziare, nel corso della legislatura 2009-2014, un programma ambizioso di biocompatibilità elettromagnetica fra le onde antropogeniche e quelle emesse naturalmente da un corpo umano, al fine di valutare in maniera definitiva se le microonde hanno effetti nocivi sulla salute umana;

12.

chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale sul livello di radiazione elettromagnetica nell’Unione europea, sulle sue fonti e sulle azioni intraprese nell’Unione europea per tutelare maggiormente la salute umana e l’ambiente;

13.

invita la Commissione a trovare una soluzione per accelerare l’attuazione della direttiva 2004/40/CE e quindi per garantire che i lavoratori beneficino di un'effettiva protezione dai CEM, analoga a quella contro il rumore (10) e le vibrazioni (11) prevista da altri due testi comunitari; chiede altresì di inserire una deroga ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva;

14.

deplora il sistematico rinvio, dal 2006, della pubblicazione delle conclusioni dello studio epidemiologico internazionale Interphone, il cui obiettivo è valutare se esiste una relazione fra l’uso del telefono cellulare e alcuni tipi di cancro, in particolare i tumori del cervello, del nervo uditivo e della ghiandola parotide;

15.

sottolinea in questo contesto l’appello alla prudenza lanciato dalla coordinatrice dello studio Interphone, Elisabeth Cardis, la quale, sulla base delle conoscenze attuali, raccomanda per i bambini un utilizzo ragionevole del cellulare e un maggiore ricorso al telefono fisso;

16.

ritiene in ogni caso che sia compito della Commissione, che ha fornito un contribuito importante al finanziamento di questo studio internazionale, chiedere ai responsabili del progetto i motivi della mancata pubblicazione definitiva e informare immediatamente in caso di risposta il Parlamento e gli Stati membri;

17.

suggerisce altresì alla Commissione, ai fini di una maggiore efficienza politica e di bilancio, di utilizzare una parte dei finanziamenti comunitari destinati agli studi sui CEM per sostenere una campagna globale di sensibilizzazione dei giovani europei in merito alle buone prassi nell'ambito dell'utilizzo del telefono cellulare, ad esempio l’uso di kit vivavoce, la riduzione della durata delle telefonate, lo spegnimento del cellulare in caso di non utilizzo (ad esempio in classe) e il posizionamento in zone con buona ricezione quando si telefona;

18.

ritiene che tali campagne di sensibilizzazione dovrebbero anche familiarizzare i giovani europei con i rischi per la salute causati dagli elettrodomestici e con l’importanza di spegnere tali apparecchiature anziché lasciarle in modalità stand-by;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo al fine di valutare i potenziali effetti negativi a lungo termine delle frequenze radio emesse dalla telefonia mobile; auspica altresì un aumento degli inviti a presentare proposte volte ad esaminare gli effetti negativi dell’esposizione multipla a diverse fonti di CEM, in particolare se risultano coinvolti dei bambini;

20.

propone di aggiungere al mandato del Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie una missione di valutazione dell’integrità scientifica al fine di aiutare la Commissione a prevenire la possibile insorgenza delle situazioni di rischio, dei conflitti d'interesse o addirittura delle frodi che potrebbero verificarsi in un contesto di accresciuta concorrenza per i ricercatori;

21.

invita la Commissione, riconoscendo le preoccupazioni pubbliche che via via si palesano in numerosi Stati membri, a collaborare con tutte le parti interessate, ad esempio esperti nazionali, organizzazioni non governative e settori industriali, allo scopo di migliorare la disponibilità e l’accesso ad informazioni aggiornate comprensibili ai non addetti ai lavori in materia di tecnologie senza filo e di norme di protezione;

22.

invita la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a essere più trasparenti e aperte al dialogo con tutte le parti interessate per quanto concerne la definizione delle norme;

23.

denuncia la conduzione di campagne di marketing particolarmente aggressive da parte di taluni operatori telefonici in occasione delle festività di fine anno e di altre occasioni speciali, ad esempio la vendita di telefoni cellulari destinati esclusivamente ai bambini o le offerte «minuti gratuiti» mirate per gli adolescenti;

24.

propone che l’Unione europea inserisca nella sua politica di qualità dell’aria interna lo studio degli elettrodomestici «senza filo», ad esempio il Wifi per l’accesso a internet e il telefono digitale cordless «DECT», che in questi ultimi anni si sono diffusi nei luoghi pubblici e nelle abitazioni esponendo i cittadini a un’emissione continua di microonde;

25.

chiede, nella costante preoccupazione di migliorare l'informazione dei consumatori, che siano modificate le norme tecniche del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica in modo da imporre un obbligo di etichettatura relativo alla potenza di emissione che preveda l'indicazione, per ciascun apparecchio funzionante «senza fili», del fatto che lo stesso emette microonde;

26.

invita il Consiglio e la Commissione a favorire, in collaborazione con gli Stati membri e il Comitato delle regioni, l’elaborazione di una norma unica che consenta di ridurre al minimo l’esposizione dei cittadini in caso di ampliamento della rete di linee elettriche ad alta tensione;

27.

è particolarmente preoccupato del fatto che le compagnie assicurative tendano a escludere la copertura dei rischi legati ai CEM dalle polizze di responsabilità civile; tale circostanza dimostra chiaramente che gli assicuratori europei già applicano una loro versione del principio di precauzione;

28.

invita gli Stati membri a seguire l’esempio della Svezia e a considerare disabili le persone affette da elettroipersensibilità garantendo loro adeguata protezione e pari opportunità;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato delle regioni e all'OMS.


(1)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

(2)  GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(4)  GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0410.

(6)  GU C 175 del 21.6.1999, pag. 129.

(7)  Parere del 21 marzo 2007 adottato durante la 16a riunione plenaria del comitato.

(8)  Programma Qualità della vita, contratto QLK4-1999-01563.

(9)  Studio STOA del marzo 2001 sugli «effetti psicologici e ambientali delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti», PE 297.574.

(10)  Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38).

(11)  Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13).


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