Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0049

    Commercio internazionale e internet Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul commercio internazionale e Internet (2008/2204(INI))

    GU C 67E del 18.3.2010, p. 112–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 67/112


    Commercio internazionale e internet

    P6_TA(2009)0049

    Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul commercio internazionale e Internet (2008/2204(INI))

    (2010/C 67 E/13)

    Il Parlamento europeo,

    visto il punto 18 sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (noto anche come Accordo sulle tecnologie dell'informazione - ITA) della Dichiarazione ministeriale di Singapore adottata il 13 dicembre 1996 in occasione della prima sessione della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

    vista la dichiarazione ministeriale di Ginevra sul commercio elettronico mondiale adottata il 20 maggio 1998 in occasione della seconda sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC,

    vista la proposta delle Comunità europee relativa al tema «Questioni di classificazione e il Programma di lavoro sul commercio elettronico» presentata all'OMC il 9 maggio 2003,

    visto il punto 46 sul commercio elettronico della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong sul programma di lavoro di Doha, adottata il 18 dicembre 2005 in occasione della sesta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC,

    viste la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, nonché la relazione della Commissione al Consiglio sulla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (COM(2006)0210),

    vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (1),

    visto il regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico (2),

    vista la decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (3),

    viste la sua posizione del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, la direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (4), la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (5) e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (6),

    vista la sua risoluzione del 14 maggio 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico» (7),

    vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale (8),

    visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0020/2009),

    A.

    considerando che più di metà dei cittadini dell'Unione europea e quasi 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo hanno accesso a internet; che nell'Unione europea un cittadino su tre effettua acquisti online, ma che sono solo 30 milioni coloro che effettuano acquisti transfrontalieri nell'Unione europea,

    B.

    considerando che, secondo l'OMC, per commercio elettronico s'intende «la produzione, la pubblicità, la vendita e la distribuzione di prodotti attraverso reti di telecomunicazione»,

    C.

    considerando che è possibile operare una distinzione tra la fornitura di contenuti su supporti fisici e quella di contenuti codificati in formato digitale, trasmessi elettronicamente su internet e su reti fisse o senza fili, senza quindi supporti fisici,

    D.

    considerando che il commercio elettronico può assumere la forma di transazioni tra imprese, tra imprese e consumatori, o ancora tra consumatori; che gli scambi commerciali attraverso le piattaforme internet hanno modificato profondamente il modo in cui le persone commerciano beni e servizi, creando nuove opportunità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), di raggiungere nuovi clienti oltre frontiera,

    E.

    considerando che il mantenimento della struttura aperta di internet rappresenta un prerequisito per il continuo sviluppo della rete, dell'economia in generale e del commercio globale, che «funzionano» sempre più grazie alle tecnologie internet,

    F.

    considerando che le PMI possono trarre dal commercio elettronico particolari benefici in termini di accesso ai mercati esterni; che tuttavia il pieno sviluppo di questi nuovi metodi di commercio elettronico incontra ancora diversi ostacoli per quanto concerne la loro applicazione pratica,

    G.

    considerando che il libero flusso d'informazioni è indispensabile per agevolare il commercio elettronico e che una rete aperta e sicura che consenta la diffusione e l'accesso alle informazioni presenti su internet rappresenta il presupposto su cui si sta costruendo l'economia globale del XXI secolo,

    H.

    considerando l'onnipresenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TCI) in ambito economico, e il contemporaneo sviluppo e ampliamento di nuove piattaforme e reti; che sono necessari standard aperti che sono importanti per l'innovazione, la concorrenza e l'efficace scelta del consumatore,

    I.

    considerando che l'ulteriore sviluppo del nuovo ambiente commerciale «digitalizzato» ha già offerto e continuerà a offrire nuove opportunità per le transazioni commerciali sia tradizionali che moderne, a rafforzare la posizione del consumatore nella catena commerciale e a dar vita a modelli imprenditoriali totalmente nuovi in tema di relazioni tra consumatore e produttore,

    J.

    considerando che internet offre ai consumatori la possibilità di prendere decisioni commerciali più informate in termini di qualità e di prezzi rispetto ai mezzi di acquisto tradizionali; che la pubblicità online è divenuta un importante strumento per semplificare gli scambi transfrontalieri per le imprese di ogni dimensione, che permette soprattutto alle PMI di raggiungere nuovi clienti,

    K.

    considerando che il crescente uso di internet per gli scambi commerciali comporta notevoli opportunità, ma anche talune sfide,

    L.

    considerando che le aziende che offrono servizi di contenuti dovrebbero essere incoraggiate ad adottare modelli commerciali nuovi e innovativi che includano le opportunità offerte da internet e dal commercio elettronico,

    M.

    considerando che la tecnologia e l'economia detteranno soluzioni giuridiche visto che l'attuale mosaico di quadri giuridici è evidentemente inadeguato,

    N.

    considerando che il commercio elettronico si basa generalmente sulla protezione della proprietà intellettuale e che è necessario un ambiente giuridico sicuro e prevedibile per la tutela della proprietà intellettuale, con le opportune eccezioni e limitazioni, per promuovere l'innovazione tecnologica e il trasferimento/diffusione della tecnologia,

    O.

    considerando che è stato osservato come, secondo le leggi nazionali di importanti partner commerciali dell'Unione europea, per fornire servizi di commercio elettronico è prima necessario ottenere una licenza di telecomunicazione e che ciò crea un inutile onere, specie se si considerano le complesse procedure necessarie per l'ottenimento di queste licenze,

    P.

    considerando che il ruolo del commercio elettronico tra i membri dell'OMC è cresciuto rapidamente in settori come quello bancario, delle telecomunicazioni, dell'industria informatica, della pubblicità, dei servizi di distribuzione e di recapito espresso; che il numero di paesi che non limitano l'accesso transfrontaliero in tali settori è già elevato; che inoltre sono trascorsi dieci anni dall'avvio del programma di lavoro dell'OMC in materia di commercio elettronico,

    Q.

    considerando che i capisaldi dell'OMC, vale a dire la non discriminazione, la trasparenza e la progressiva liberalizzazione, devono essere applicati in modo tale da tenere in considerazione la velocità e la natura interattiva di internet, i metodi di pagamento elettronico, la disintermediazione, l'accresciuta integrazione delle funzioni aziendali nell'ambito del sistema online, la maggiore flessibilità delle organizzazioni aziendali, nonché l'accresciuta frammentazione delle imprese,

    1.

    sottolinea l'influenza positiva esercitata da internet sui vari fattori e sulle diverse fasi del commercio transfrontaliero e internazionale di beni e servizi negli ultimi vent'anni; osserva che il carattere intrinsecamente internazionale del commercio elettronico necessita di comprensione e collaborazione universali;

    2.

    riconosce che l'innovazione e la creatività commerciale online stanno favorendo lo sviluppo di nuovi modelli di scambio commerciale, come il commercio tra consumatori; evidenzia che i mercati online fungono da nuovi intermediari, al fine di agevolare gli scambi, aumentare l'accesso alle informazioni a bassissimo costo e ampliare, in generale, l'ambito dei rapporti tra le imprese;

    3.

    ritiene che le PMI e i giovani imprenditori impegnati, interamente o in parte, in attività commerciali online, abbiano realmente a disposizione una piattaforma caratterizzata da costi amministrativi e commerciali relativamente bassi, attraverso la quale promuovere e vendere, per mezzo di pubblicità online mirata, i loro prodotti e servizi a una clientela globale in continua espansione, aggirando in tal modo barriere commerciali obsolete e penetrando in mercati che in passato erano distanti e inaccessibili;

    4.

    riconosce i problemi in materia di garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti a causa dell'assenza delle consuete pratiche di controllo nella fase di distribuzione del commercio elettronico; ritiene che tale situazione vada affrontata con metodi innovativi, come la valutazione del livello di affidabilità dei venditori da parte dei clienti e la «verifica tra pari» da parte degli stessi;

    5.

    chiede un'analisi dettagliata sull'influenza del commercio online sui modelli e le attività commerciali tradizionali, al fine di acquisire consapevolezza in merito agli effetti avversi ed evitarli;

    6.

    rileva con preoccupazione che consumatori e venditori che utilizzano le TIC sono spesso soggetti a trattamento discriminatorio rispetto a consumatori e venditori che agiscono su mercati offline;

    7.

    si compiace del fatto che i consumatori stanno beneficiando dell'accesso ad un assortimento di beni e servizi virtualmente illimitato, grazie all'effettiva abolizione di limitazioni legate alla geografia, alla distanza e allo spazio, nonché alla possibilità di ottenere informazioni trasparenti e imparziali e operare un raffronto tra i prezzi, della disponibilità di pubblicità online su misura e della possibilità di beneficiare della comodità di «ricerche e acquisti» 24 ore al giorno, collegandosi a internet da casa, dal lavoro o da qualsiasi altro luogo;

    8.

    sottolinea che il mercato digitale emergente di beni e servizi immateriali supera già il commercio tradizionale e ha creato, inoltre, una nuova gamma di concetti commerciali e valori economici, come le proprietà immobiliari digitali (i nomi di dominio) e l'accesso alle informazioni (i motori di ricerca);

    9.

    suggerisce che comportamenti illeciti come la contraffazione, la pirateria, le truffe, la violazione della sicurezza delle transazioni e la violazione dello spazio privato dei cittadini non vadano attribuiti alla natura del mezzo, ma debbano essere considerati manifestazioni di attività commerciali illecite già presenti nel mondo fisico e che sono stati favoriti e acuiti dall'abbondanza delle possibilità tecnologiche fornite, che si registrano soprattutto quando il mezzo non opera sulla base del rispetto delle norme in vigore per beneficiare di un regime di responsabilità limitata; ribadisce la necessità di creare meccanismi per l'adozione e il rafforzamento delle necessarie ed opportune misure di applicazione e di un coordinamento più efficace e concertato che consentiranno di combattere e di eliminare gli attuali comportamenti illeciti nel commercio elettronico, con particolare attenzione a quei casi che possono comportare rischi importanti per la salute pubblica, come i falsi medicinali, senza influenzare lo sviluppo del commercio elettronico internazionale;

    10.

    sostiene il rispetto incondizionato della morale pubblica e dei valori etici degli Stati e dei popoli, ma si rammarica del crescente ricorso illecito alla censura nei confronti di servizi e prodotti online, la quale assume la funzione di una sorta di barriera commerciale occulta;

    11.

    riconosce la necessità di ricorrere a standard di tipo aperto e la loro importanza per l'innovazione, la concorrenza e una scelta efficace da parte dei consumatori; propone che gli accordi commerciali sottoscritti dalla Comunità europea promuovano l'uso ampio e generalizzato di internet per il commercio elettronico, a condizione che i consumatori siano in grado di accedere e utilizzare i servizi e i prodotti digitali di loro scelta, purché non vietati dalle disposizioni nazionali di legge;

    12.

    ritiene che l'ampiezza dell'aumento delle transazioni transfrontaliere, la difficoltà di identificare la natura, l'origine e la destinazione delle transazioni e l'assenza di rintracciabilità e di punti di leva metta in discussione il carattere territoriale dei regimi fiscali; sottolinea che esiste la possibilità di semplificare l'amministrazione fiscale, di sostituire i documenti cartacei con interscambi di dati elettronici e di compilare online le dichiarazioni dei redditi, oltre che di automatizzare il processo di riscossione delle imposte;

    13.

    sottolinea la necessità di educare consumatori e imprese e di organizzare campagne d'informazione nei media sulle prospettive di sviluppo e sui diritti e gli obblighi di tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale via internet;

    14.

    si rammarica del numero crescente di frodi e furti di dati personali e di denaro che avviene online; ritiene che la scarsa fiducia nella sicurezza delle transazioni e dei pagamenti costituisca il pericolo maggiore per il futuro del commercio elettronico; esorta la Commissione a indagarne le cause e a moltiplicare gli sforzi per creare meccanismi atti a rafforzare la fiducia delle imprese e dei privati nei sistemi internazionali di pagamento elettronico nonché a istituire idonei strumenti per risolvere le dispute connesse alle pratiche commerciali illegali;

    15.

    evidenzia che la sicurezza e la credibilità delle transazioni legate ai beni o ai servizi culturali online sono essenziali;

    16.

    rileva che la fiducia non dipende soltanto da modalità di utilizzo di internet semplici, affidabili e sicure, ma dipende, tra l'altro, anche dalla qualità di beni e servizi e dalla disponibilità di adeguati mezzi di tutela;

    17.

    sottolinea la necessità di una cooperazione internazionale a livello normativo, se si vuole che il commercio elettronico internazionale sviluppi appieno le sue potenzialità; ritiene che sia necessario un approccio nuovo e moderno nei confronti di settori problematici del commercio elettronico, per far sì che i consumatori beneficino della tutela della loro vita privata e dei costi inferiori e delle nuove opportunità per il commercio che derivano da internet;

    18.

    ritiene che il dibattito sulle sfide future e presenti del commercio mondiale su internet debba avvenire in un quadro di cooperazione strutturato e basato sul sostegno reciproco, che poggi su sistemi di regole istituzionalizzati tra soggetti interdipendenti, consentendo in tal modo un processo di governance di tipo «multistakeholder» moderno e inclusivo, come illustrato dal Forum sulla governance di internet; sottolinea che le attuali modalità di governo di internet sono caratterizzate dalla loro natura ibrida, priva di strumenti di guida gerarchici funzionali e normativi;

    19.

    lamenta l'assenza di progressi nell'ambito dei negoziati dell'OMC sull'importante questione della classificazione dei cosiddetti «prodotti digitali», il fatto che l'agenda di Doha per lo sviluppo non preveda negoziati specifici sul commercio elettronico, nonché la mancanza di progressi in merito all'adozione di una moratoria permanente dell'OMC sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche; sottolinea che vi è ancora incertezza circa il corretto inquadramento doganale dei prodotti digitali e che manca ancora un accordo su quali regole e obblighi (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) o Diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio) debbano essere applicati ai prodotti forniti in formato digitale;

    20.

    accoglie con favore la proposta della Commissione all'OMC di aggiornare e ampliare la citata dichiarazione ministeriale (ITA), che definisce un calendario serrato per stimolare ulteriormente il commercio di tali prodotti, attrarre un maggior numero di partecipanti, trattare la questione delle barriere non tariffarie e affrontare le sfide sempre più imponenti dello sviluppo e della convergenza tecnologici; deplora tuttavia le diverse interpretazioni date all'ITA dalle parti ed invita la Commissione ad applicare pienamente la lettera e lo spirito dell'attuale ITA e a sostenere un approccio moderno e realistico per ogni futuro accordo, in linea con la richiesta di più prodotti della tecnologia delle informazioni esenti da dazi di importazione;

    21.

    accoglie con favore il progresso già conseguito nel quadro del GATS, dei trattati internet dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), della legge tipo della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI), e dell'ampia politica quadro adottata in occasione della riunione ministeriale dell'OCSE svoltasi a Seoul nel 2008 e del Vertice mondiale sulla società dell'informazione svoltosi a Ginevra nel 2003 e a Tunisi nel 2005;

    22.

    evidenzia l'importanza della Convenzione dell'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura) sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali quale strumento essenziale per garantire il mantenimento dell'eccezione culturale nelle transazioni commerciali internazionali di beni e servizi di natura culturale e creativa, nel quadro internazionale dell'OMC; invita il Consiglio e la Commissione ad attuare rapidamente tale convenzione nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea;

    23.

    sottolinea il fatto che accordi di libero scambio bilaterali e regionali non sono in grado di fornire soluzioni complete per un accesso su vasta scala al mercato; invita l'Unione europea a includere sistematicamente nei suoi accordi commerciali bilaterali e regionali disposizioni esplicite in merito ad un uso di internet aperto e generalizzato per il commercio elettronico di beni, servizi e flussi di informazioni non soggetti a vincoli, in modo da astenersi dall'imporre o mantenere inutili ostacoli ai flussi di informazione transfrontalieri e applicando alle transazioni via internet i principi di una disciplina non discriminatoria, trasparente e il meno restrittiva possibile per gli scambi commerciali; sostiene gli sforzi compiuti dall'Unione europea per instaurare un dialogo di cooperazione sulle questioni normative nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali con i partner commerciali dei paesi terzi; esorta le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, una volta raggiunti questi accordi, a essere pronti a contribuire a tali dialoghi di cooperazione;

    24.

    esorta la Commissione a riesaminare l'applicabilità degli strumenti commerciali in maniera da armonizzare e aprire l'uso dello spettro, al fine di promuovere l'accesso mobile ai servizi internet che sono di stimolo per l'innovazione, la crescita e la concorrenza;

    25.

    sottolinea la necessità di provvedere affinché la fornitura di servizi online, compreso il commercio elettronico, non sia soggetta a inutili procedure di autorizzazione non necessarie, sia nell'Unione europea che nei paesi dei nostri partner commerciali, che rappresenterebbero, di fatto, un ostacolo alla fornitura di tali servizi;

    26.

    ritiene che, nel contesto degli appalti pubblici internazionali, dove le nuove tecnologie consentono il commercio elettronico transfrontaliero, le nuove forme, ad esempio, di aste combinatorie per consorzi di PMI e di pubblicazione e pubblicità di offerte on-line consentano un notevole aumento degli appalti commerciali non soltanto nell'ambito dell'Unione europea ma anche a livello globale, favorendo il commercio elettronico transfrontaliero;

    27.

    rammenta che la conclusione dell'accordo commerciale anticontraffazione deve creare un equilibrio tra la protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e contribuire ad un'ulteriore innovazione, flussi di informazione e uso di servizi legittimi nell'ambiente commerciale online;

    28.

    invita la Commissione a organizzare campagne di informazione e istruzione utilizzando strumenti tradizionali e basati su internet, al fine di sensibilizzare maggiormente i consumatori sui loro diritti allo scopo di rafforzare la loro fiducia nel commercio online;

    29.

    deplora la frammentazione del mercato online dell'Unione europea, causata da disposizioni normative che consentono o rendono obbligatoria la divisione del mercato su base geografica e ostacolano o impediscono la fornitura online di beni o servizi, da limitazioni contrattuali alla distribuzione, dall'incertezza giuridica, dalla mancanza di fiducia da parte dei consumatori nei confronti dei sistemi di pagamento elettronici, dai costi elevati di accesso a internet e da altri limiti alla disponibilità di opzioni di consegna;

    30.

    invita la Commissione a pubblicare sul suo sito web informazioni sui diritti dei consumatori in materia di commercio internazionale su internet, incentrandosi in particolare sulle questioni contrattuali, sulla protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali, sulla privacy e sui diritti d'autore;

    31.

    ritiene che le carenze normative nel mercato online dell'Unione europea stiano ostacolando lo sviluppo di un ambiente industriale e commerciale europeo online stabile e solido, il che comporta livelli insoddisfacenti di partecipazione dei consumatori europei alle transazioni commerciali nell'Unione europea e a livello internazionale e frena la creatività e l'innovazione dell'attività commerciale; si rammarica del fatto che il numero di società con sede nell'Unione europea che forniscono unicamente servizi online è estremamente ridotto;

    32.

    prende atto della proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (COM(2008)0614) che, si auspica, comporterà un maggior grado di certezza del diritto, trasparenza e tutela per il numero crescente di consumatori che acquistano via internet, in particolare per quanto riguarda la consegna, il trasferimento del rischio, la conformità contrattuale e le garanzie commerciali;

    33.

    ricorda che, per utilizzare appieno le possibilità offerte dal commercio elettronico, la fiducia è di vitale importanza, in particolare per i consumatori e le PMI, come sottolineato nella sua risoluzione del 21 giugno 2007 richiamata in precedenza;

    34.

    invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere tutte le opportunità per contribuire a rafforzare la fiducia attraverso iniziative assunte nelle competenti istanze internazionali, come l'OMC e ad adoperarsi per raggiungere standard e norme globali che tengano conto delle migliori prassi europee;

    35.

    esorta la Commissione a migliorare l'interoperabilità giuridica dei servizi internet attraverso lo sviluppo di modelli di licenze e altre soluzioni giuridiche compatibili con gli ordinamenti giuridici in cui il diritto privato non è stato armonizzato, in particolare per l'aspetto dell'indennizzo volontario riguardo ai brevetti connessi agli standard online internazionali, e a diffondere gli attuali risultati tangibili europei per l'interoperabilità giuridica, come mezzo per ridurre i costi delle transazioni e l'incertezza giuridica dei fornitori online;

    36.

    esorta la Commissione a elaborare, se del caso in collaborazione con l'OCSE, uno studio dettagliato che includa le statistiche relative al commercio elettronico internazionale;

    37.

    invita la Commissione a mettere a punto una strategia completa per rimuovere gli ostacoli al commercio elettronico che tutt'ora interessano le PMI (accesso alle TIC, costi connessi allo sviluppo e al mantenimento dei sistemi di commercio elettronico, mancanza di fiducia, carenza di informazioni, incertezza giuridica nelle dispute transnazionali, ecc.), e raccomandazioni strategiche che comprendano l'offerta di incentivi alle PMI, onde incrementare la partecipazione al commercio online di prodotti e servizi; incoraggia al riguardo la creazione di un database, concepito per fornire supporto informativo e orientamenti gestionali ai nuovi e meno esperti partecipanti nel commercio online e la conduzione di un'analisi economica comparativa dei benefici del commercio elettronico e della pubblicità online per le PMI e a presentare analisi di casi di PMI dell'Unione europea dedicatesi con successo al commercio online;

    38.

    chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare le PMI ad «andare online» e a organizzare piattaforme di condivisione delle informazioni e di scambio delle buone prassi; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare le tecnologie elettroniche nella promozione degli appalti pubblici prestando grande attenzione a garantire l'accessibilità elettronica;

    39.

    accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di avviare un dialogo pubblico attraverso i suoi documenti di analisi dal titolo «Opportunities in Online Goods and Services» (opportunità nell'ambito di beni e servizi online) e con l'istituzione di un gruppo di consulenti che collabori all'elaborazione di una relazione sulle questioni pertinenti;

    40.

    evidenzia che internet ha introdotto un nuovo approccio alla produzione, al consumo e alla diffusione di beni e servizi culturali che può contribuire alla comprensione interculturale sulla base di un accesso libero ed equo alle nuove TIC e del rispetto delle diversità culturali e linguistiche;

    41.

    sottolinea che i prodotti e i servizi culturali e artistici sono caratterizzati da una doppia natura, economica e culturale, e che è essenziale mantenere questa comprensione nell'ambito dei negoziati e degli accordi commerciali internazionali e attraverso reti globali dando attuazione alla Convenzione UNESCO in forma giuridicamente vincolante;

    42.

    esorta il Consiglio e la Commissione a garantire che le industrie culturali europee sfruttino appieno le nuove opportunità introdotte dal commercio elettronico, in particolare nei settori audiovisivo, musicale ed editoriale, ed offrano nel contempo un'efficace protezione contro il traffico illecito e il plagio; sottolinea tuttavia che ciò non deve incidere sulla politica della Comunità, chiaramente specificata nel mandato negoziale, di astenersi dal fare offerte o accettare richieste di liberalizzazione nel settore audiovisivo e culturale;

    43.

    ritiene che internet stia diventando il mezzo più efficiente per colmare il divario tra nord e sud; considera inoltre che internet stia aprendo nuovi canali commerciali in grado di collegare i paesi meno sviluppati e in via di sviluppo ai sistemi commerciali avanzati e centrali, aumentando il loro flusso di esportazioni e consentendo di superare gli svantaggi delle pratiche commerciali tradizionali;

    44.

    ritiene che la partecipazione dei paesi meno sviluppati e di altri paesi in via di sviluppo al commercio internazionale attraverso internet debba essere sostenuta attraverso un aumento degli investimenti, principalmente in infrastrutture di base, come le reti di telecomunicazione e i dispositivi di accesso; sottolinea la necessità di disporre di servizi internet a basso costo e di qualità più elevata; riconosce che la liberalizzazione delle telecomunicazioni ha portato a ulteriori investimenti in infrastrutture, migliori servizi e innovazione;

    45.

    riconosce che in vari paesi gli utenti accedono a internet attraverso dispositivi mobili;

    46.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

    (4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0449.

    (5)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

    (6)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

    (7)  GU C 167 del 1.6.1998, pag. 203.

    (8)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 370.


    Top