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Document 52009IG0218(01)

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia per una decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali

GU C 39 del 18.2.2009, p. 2–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/2


Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia per una decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali

(2009/C 39/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettere c) e d), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Conformemente al programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea (2), adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 4 e 5 novembre 2004, per aumentare l'efficacia dell'azione penale, pur garantendo la corretta amministrazione della giustizia, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla possibilità di concentrare in un solo Stato membro l'azione penale nelle cause transfrontaliere multilaterali e prestare ulteriore attenzione a proposte supplementari, anche per quanto riguarda i conflitti di giurisdizione, in modo da completare il programma globale di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.

(3)

Le misure previste dalla presente decisione quadro dovrebbero in particolare essere volte a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione, garantire che la giurisdizione del luogo in cui si svolgono i procedimenti sia la più indicata e condurre ad una maggiore trasparenza ed obiettività nella scelta della giurisdizione penale in situazioni in cui i fatti pertinenti di un caso rientrano nella giurisdizione di due o più Stati membri.

(4)

In situazioni in cui i fatti rientrano nella giurisdizione di diversi Stati membri e possono comportare un conflitto di giurisdizione, non si può garantire che la giurisdizione scelta per condurre i procedimenti penali sia la più indicata o sia scelta in maniera trasparente e obiettiva tenendo in debito conto le circostanze specifiche di un caso e le caratteristiche di ciascuna delle possibili giurisdizioni. In uno spazio comune europeo di libertà, sicurezza e giustizia è necessario adottare misure per garantire che le autorità nazionali siano fin dall'inizio sensibilizzate sui fatti che possono comportare un conflitto di giurisdizione e che si giunga ad un accordo per concentrare, per quanto possibile, i procedimenti penali relativi a tali fatti in un'unica giurisdizione tenendo conto di criteri comuni ed obiettivi e in modo trasparente.

(5)

La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi a due situazioni. Nella prima situazione istituisce una procedura di scambio d'informazioni nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro conducono un procedimento penale per fatti specifici e devono appurare se vi siano eventuali procedimenti in corso per gli stessi fatti in altri Stati membri. Nella seconda situazione, le autorità competenti di uno Stato membro conducono un procedimento penale per fatti specifici e vengono a conoscenza, con mezzi diversi dalla procedura di notifica, che le autorità competenti di un altro o di altri Stati membri già conducono un procedimento penale per gli stessi fatti. La procedura di notifica non si dovrebbe applicare a tale situazione e i rispettivi Stati dovrebbero avviare consultazioni dirette.

(6)

La presente decisione quadro non è intesa a risolvere conflitti di giurisdizione negativi, vale a dire quelli in cui nessuno Stato membro ha stabilito la propria competenza giurisdizionale nei confronti di un reato commesso. La situazione in cui uno Stato membro ha stabilito la propria competenza giurisdizionale ma non intende esercitarla dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della presente decisione quadro come categoria specifica di un conflitto di giurisdizione positivo.

(7)

Nessuno degli Stati membri in causa dovrebbe essere obbligato a cedere o ad assumere la competenza giurisdizionale contro la sua volontà. In caso non si possa raggiungere un accordo gli Stati membri dovrebbero mantenere il loro diritto di avviare un procedimento penale per qualsiasi reato che rientri nella loro giurisdizione nazionale.

(8)

La presente decisione quadro non pregiudica i principi di legalità e di opportunità disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri. Tuttavia, poiché l'obiettivo stesso della decisione quadro è quello di prevenire inutili procedimenti penali paralleli, la sua applicazione non dovrebbe dar luogo ad un conflitto di giurisdizione che altrimenti non si verificherebbe.

(9)

La presente decisione quadro non pregiudica e non intende disciplinare, neanche indirettamente, il principio del ne bis in idem riconosciuto dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (3) e dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(10)

La presente decisione quadro non pregiudica le procedure messe in atto conformemente alla convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali firmata a Strasburgo il 15 maggio 1972, nonché eventuali altri accordi riguardanti il trasferimento dei procedimenti penali tra gli Stati membri.

(11)

Qualora l'imputato sia un cittadino o un residente di un altro Stato membro, ciò non si dovrebbe di per sé considerare automaticamente una connessione significativa.

(12)

Nel descrivere i fatti oggetto del procedimento penale nella notifica, l'autorità notificante dovrebbe in particolare specificare chiaramente dove, quando e come il reato sia stato commesso, nonché gli estremi dell'indagato o dell'imputato, affinché l'autorità destinataria possa determinare se sia in corso un procedimento penale per gli stessi fatti nel suo Stato membro.

(13)

Le consultazioni dirette possono essere avviate da qualsiasi Stato membro interessato e con qualsiasi mezzo di comunicazione.

(14)

La presente decisione quadro stabilisce quando è obbligatorio avviare consultazioni dirette per le rispettive autorità. Niente dovrebbe tuttavia impedire alle autorità di avviare volontariamente consultazioni dirette al fine di determinare la giurisdizione più indicata in qualsiasi altra situazione.

(15)

Nella situazione in cui le autorità competenti vengono a conoscenza che i fatti oggetto di un procedimento in corso o previsto in uno Stato membro sono stati oggetto di un procedimento conclusosi con sentenza definitiva in un altro Stato membro, occorrerebbe incentivare il conseguente scambio d'informazioni. L'obiettivo di tale scambio di informazioni dovrebbe essere quello di fornire informazioni e elementi probatori alle autorità competenti dello Stato membro in cui il procedimento si è concluso con sentenza definitiva consentendo loro di riaprire eventualmente il procedimento conformemente al loro diritto nazionale.

(16)

La presente decisione quadro non dovrebbe comportare inutili oneri burocratici laddove siano già disponibili opzioni più adatte ai problemi da essa trattati. Nelle situazioni in cui vi sono tra gli Stati membri strumenti o accordi più flessibili, questi ultimi dovrebbero prevalere sulla decisione quadro.

(17)

La presente decisione quadro dovrebbe essere complementare e non pregiudicare la decisione 2008/…/GAI del Consiglio, del …, sul rafforzamento di Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI (4), e dovrebbe avvalersi dei meccanismi già esistenti all'interno di Eurojust.

(18)

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (5), dovrebbe applicarsi alla protezione dei dati personali forniti a norma della presente decisione quadro.

(19)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione quadro stabilisce:

a)

il quadro procedurale nel cui ambito le autorità nazionali scambiano informazioni su procedimenti penali in corso per fatti specifici al fine di determinare se vi siano procedimenti penali paralleli in corso per gli stessi fatti in altri Stati membri e nel cui ambito le autorità nazionali degli stessi intraprendono consultazioni dirette al fine di pervenire ad un accordo sulla giurisdizione più indicata per condurre un procedimento penale per fatti specifici di competenza di due o più Stati membri;

b)

le norme e i criteri comuni di cui le autorità nazionali di due o più Stati membri tengono conto quando cercano di raggiungere un accordo sulla giurisdizione più indicata per condurre un procedimento penale per fatti specifici.

2.   La presente decisione quadro si applica alle seguenti situazioni:

a)

qualora le autorità competenti di uno Stato membro conducano un procedimento penale e constatino che i fatti oggetto di detto procedimento presentano una connessione significativa con uno o più Stati membri ed è possibile che le autorità competenti di tale o tali altri Stati membri conducano un procedimento penale per gli stessi fatti;

o

b)

qualora le autorità competenti di uno Stato membro conducano un procedimento penale e con qualsiasi mezzo vengano a conoscenza che le autorità competenti di uno o più altri Stati membri conducono procedimenti penali per gli stessi fatti.

3.   La presente decisione quadro non si applica a situazioni in cui nessuno Stato membro ha stabilito la propria competenza giurisdizionale sul reato commesso.

4.   La presente decisione quadro non si applica ai procedimenti promossi contro imprese se essi hanno ad oggetto l'applicazione della normativa della Comunità europea in materia di concorrenza.

5.   La presente decisione quadro non conferisce alcun diritto che possa essere invocato dinanzi alle autorità nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

a)

«Stato notificante», lo Stato membro le cui autorità competenti rivolgono alle autorità competenti di un altro Stato membro una notifica o l'invito ad intraprendere consultazioni dirette;

b)

«Stato destinatario», lo Stato membro le cui autorità competenti ricevono dalle autorità competenti di un altro Stato membro una notifica o l'invito ad intraprendere consultazioni dirette;

c)

«procedimento in corso», il procedimento penale, compresa la fase preprocessuale, condotto in base alla legislazione nazionale dalle autorità competenti di uno Stato membro per fatti specifici;

d)

«autorità notificante», l'autorità designata in base alla legislazione nazionale per notificare alle autorità di un altro Stato membro l'esistenza di procedimenti penali in corso, ricevere le risposte a tali notifiche nonché discutere e determinare con l'autorità competente di un altro Stato membro la giurisdizione più indicata per condurre un procedimento penale per fatti specifici di competenza di tali Stati membri;

e)

«autorità destinataria», l'autorità designata in base alla legislazione nazionale per ricevere e rispondere alle notifiche riguardanti l'esistenza di procedimenti penali in corso in un altro Stato membro nonché consultarsi con l'autorità competente di un altro Stato membro e determinare con essa la giurisdizione più indicata per condurre un procedimento penale per fatti specifici di competenza di tali Stati membri.

Articolo 3

Determinazione delle autorità notificanti e destinatarie

1.   Ciascuno Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio le autorità designate come autorità notificante e autorità destinataria. Gli Stati membri possono decidere di designare un'unica autorità come autorità notificante e destinataria.

2.   Il segretariato generale del Consiglio mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Possibilità di assegnare i compiti dell'autorità designata ad un'altra autorità nazionale

1.   In qualsiasi fase della procedura prevista dalla presente decisione quadro, l'autorità notificante o destinataria può decidere di assegnare i propri compiti di autorità designata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, ad un'altra autorità nazionale, per esempio un'autorità competente secondo la legislazione nazionale a condurre procedimenti penali.

2.   La decisione presa a norma del paragrafo 1 è immediatamente comunicata all'autorità notificante o destinataria dello Stato membro interessato unitamente agli estremi dell'autorità cui sono stati assegnati i compiti.

3.   Gli effetti della decisione di cui al paragrafo 1 decorrono dalla ricezione della comunicazione a norma del paragrafo 2.

CAPITOLO 2

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 5

Notifica

1.   Se le autorità di uno Stato membro competenti secondo la legislazione nazionale a condurre procedimenti penali constatano che fatti oggetto di un procedimento in corso presentano una significativa connessione con uno o più Stati membri, l'autorità notificante del primo Stato membro notifica quanto prima praticabile l'esistenza di tale procedimento alla o alle autorità destinatarie dello Stato membro con cui detti fatti presentano una significativa connessione al fine di stabilire se lo o gli Stati membri destinatari conducano il procedimento penale per gli stessi fatti.

2.   L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 si applica solo ai reati punibili nello Stato notificante con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno un anno e quali definiti dalla legge dello Stato notificante.

Articolo 6

Connessione significativa

1.   Una connessione è sempre considerata «significativa» se la condotta che ha dato origine al reato ha o una sua parte essenziale è stata posta in essere sul territorio di un altro Stato membro.

2.   Nei procedimenti che presentano una connessione con un altro Stato membro diversa da quella di cui al paragrafo 1, la decisione sul carattere significativo di una determinata connessione è presa caso per caso sulla scorta, in particolare, dei criteri comuni di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 7

Procedura di notifica

1.   L'autorità notificante effettua la notifica all'autorità destinataria con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta che permetta allo Stato destinatario di stabilire l'autenticità della notifica.

2.   Qualora non sia nota l'autorità destinataria, l'autorità notificante compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea o di Eurojust, al fine di ottenere gli estremi dell'autorità destinataria dallo Stato destinatario.

3.   Se l'autorità dello Stato destinatario che riceve la notifica non è l'autorità destinataria competente ai sensi dell'articolo 3, essa trasmette d'ufficio la notifica all'autorità competente e ne informa l'autorità notificante.

Articolo 8

Forma e contenuto della notifica

1.   La notifica contiene le seguenti informazioni:

a)

gli estremi della o delle autorità nazionali che trattano il caso;

b)

una descrizione dei fatti oggetto del procedimento in corso notificato, incluso il carattere della connessione significativa;

c)

la fase in cui si trova il procedimento in corso; e

d)

gli estremi dell'indagato e/o imputato, se conosciuti e, se del caso, delle vittime.

2.   La notifica può contenere qualsiasi ulteriore informazione pertinente sul procedimento in corso nello Stato notificante, per esempio su eventuali difficoltà incontrate in tale Stato.

3.   L'autorità notificante utilizza il modulo A in allegato.

Articolo 9

Forma e contenuto della risposta

1.   La risposta indica:

a)

se del caso, gli estremi della o delle autorità nazionali che trattano o hanno trattato il caso;

b)

se alcuni o tutti i fatti di cui alla notifica sono oggetto di un procedimento in corso nello Stato destinatario e la fase in cui si trova tale procedimento;

c)

se alcuni o tutti i fatti di cui alla notifica sono oggetto di un procedimento che è stato esaminato nello Stato destinatario, compreso il carattere della decisione definitiva;

d)

se le autorità dello Stato destinatario intendono, se del caso, avviare un proprio procedimento penale per i fatti specifici di cui alla notifica.

2.   La risposta può contenere qualsiasi ulteriore informazione pertinente, in particolare su eventuali fatti distinti, ma connessi, oggetto di un procedimento nel Stato destinatario.

3.   L'autorità destinataria risponde ad una notifica utilizzando il modulo B in allegato.

Articolo 10

Termini e informazioni complementari

1.   L'autorità destinataria risponde ad una notifica entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione.

2.   Se necessario, tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di massimo 15 giorni. L'autorità destinataria notifica tuttavia tale proroga entro il termine di cui al paragrafo 1.

3.   Se considera le informazioni dell'autorità notificante insufficienti per consentirle di rispondere, l'autorità destinataria può, entro il termine di cui al paragrafo 1, chiedere che siano fornite le necessarie informazioni complementari e può fissare un termine ragionevole per la loro ricezione.

4.   Il termine di cui al paragrafo 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione delle informazioni complementari.

Articolo 11

Assenza di risposta

Se l'autorità destinataria non risponde entro il termine di cui all'articolo 10, l'autorità notificante può adottare qualsiasi misura da essa ritenuta appropriata per segnalarlo allo Stato destinatario, anche informandone Eurojust.

CAPITOLO 3

CONSULTAZIONI DIRETTE

Articolo 12

Consultazioni dirette

1.   Nel trasmettere una risposta o in seguito alla sua trasmissione, l'autorità notificante e l'autorità destinataria procedono a consultazioni dirette per determinare la giurisdizione più indicata per condurre un procedimento penale per fatti specifici che possono essere di competenza di entrambe, se:

a)

alcuni o tutti i fatti di cui alla notifica sono oggetto di un procedimento in corso nello Stato destinatario; o

b)

le autorità dello Stato destinatario intendono avviare un procedimento penale per alcuni o tutti i fatti di cui alla notifica.

2.   Le autorità nazionali intraprendono consultazioni dirette ai sensi del paragrafo 1 nel caso in cui le autorità destinatarie di più Stati membri abbiano ricevuto una notifica relativa allo stesso procedimento in corso. In tal caso spetta all'autorità notificante interessata coordinare le consultazioni.

3.   In assenza di notifica, due o più Stati membri intraprendono consultazioni dirette attraverso le rispettive autorità notificanti o destinatarie per determinare la giurisdizione più indicata qualora vengano, in qualsiasi modo, a conoscenza che sono in corso o previsti procedimenti penali paralleli per i fatti specifici.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni su importanti atti o provvedimenti processuali

Le autorità notificanti e destinatarie che intraprendono consultazioni dirette si informano su tutti i provvedimenti procedurali adottati dopo l'avvio delle consultazioni.

CAPITOLO 4

DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE PIÙ INDICATA

Articolo 14

Obiettivo delle consultazioni

1.   L'obiettivo generale delle consultazioni sulla giurisdizione più indicata è di convenire che le autorità competenti di un unico Stato membro condurranno un procedimento penale per tutti i fatti di competenza di due o più Stati membri.

2.   In caso di procedimento in corso in uno degli Stati membri per fatti connessi ma non identici ai fatti oggetto delle consultazioni sulla giurisdizione più indicata, ovvero quando non è possibile condurre un procedimento penale in un unico Stato membro a motivo, in particolare, della complessità dei fatti o del numero di imputati coinvolti, può rivelarsi più opportuno condurre un procedimento penale in due o più Stati membri in relazione a, rispettivamente, fatti o persone diversi.

Articolo 15

Criteri per la determinazione della giurisdizione più indicata

1.   Esiste una presunzione generale a favore dello svolgimento di un procedimento penale nella giurisdizione dello Stato membro in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato che è il luogo in cui le persone coinvolte hanno posto in essere in misura preponderante la condotta concreta.

2.   Qualora la presunzione generale di cui al paragrafo 1 non si applichi perché vi sono altri fattori sufficientemente significativi per condurre il procedimento penale, che sono fortemente a favore di una diversa giurisdizione, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione quegli ulteriori fattori al fine di raggiungere un accordo sulla giurisdizione più indicata. Tali ulteriori fattori includono, in particolare, i seguenti:

luogo in cui si trovano l'imputato o gli imputati dopo il loro arresto e possibilità di assicurarne la consegna o l'estradizione nelle altre giurisdizioni possibili,

cittadinanza o residenza degli imputati,

territorio di uno Stato in cui è stata subita la maggior parte dei danni,

interessi importanti delle vittime,

interessi importanti degli imputati,

luogo in cui si trovano elementi probatori importanti,

protezione dei testimoni vulnerabili o oggetto di intimidazioni, la cui testimonianza è importante per il procedimento in questione,

residenza dei testimoni più importanti e loro capacità di recarsi nello Stato membro in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato,

fase in cui si trova il procedimento per i fatti in questione,

esistenza di un procedimento in corso connesso,

economia del procedimento.

Articolo 16

Cooperazione con Eurojust

1.   Ogni autorità nazionale ha la facoltà, in qualsiasi fase di un procedimento nazionale, di:

a)

consultare Eurojust;

b)

decidere di sottoporre a Eurojust casi specifici che sollevano la questione della giurisdizione più indicata.

2.   Se per i casi di competenza di Eurojust non è stato possibile raggiungere un accordo sulla giurisdizione più indicata per condurre un procedimento penale per fatti specifici, uno qualsiasi degli Stati membri interessati informa Eurojust del disaccordo, nonché dei casi in cui non è stato raggiunto un accordo entro 10 mesi dall'avvio delle consultazioni dirette.

Articolo 17

Casi in cui non è stato raggiunto un accordo

Nei casi eccezionali in cui

a)

un accordo non è stato raggiunto, neppure dopo l'intervento di Eurojust a norma dell'articolo 16;

o

b)

nei casi che esulano dalla competenza di Eurojust, in cui le consultazioni dirette si sono concluse con un disaccordo o nei casi in cui non è stato raggiunto un accordo entro 6 mesi dall'avvio delle consultazioni dirette,

gli Stati membri informano Eurojust dei motivi del mancato raggiungimento di un accordo.

CAPITOLO 5

VARIE

Articolo 18

Altri scambi d'informazioni

1.   Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano in qualsiasi modo che fatti oggetto di un procedimento in corso o previsto in tale Stato membro sono stati oggetto di un procedimento conclusosi con sentenza definitiva in un altro Stato membro, l'autorità notificante del primo Stato membro può informarne l'autorità destinataria del secondo Stato membro e trasmetterle tutte le informazioni pertinenti.

2.   Se l'autorità destinataria constata, attraverso una notifica o in altro modo, che i fatti già oggetto di un procedimento conclusosi con sentenza definitiva nel suo Stato membro sono stati o sono oggetto di un procedimento in corso o previsto in un altro Stato membro, essa può considerare l'opportunità di richiedere informazioni complementari che le permetterebbero di valutare debitamente la possibilità di riaprire il procedimento conformemente alla legislazione nazionale.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19

Lingue

Ciascuno Stato membro indica in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio le lingue accettate per la notifica di cui all'articolo 5 e le lingue impiegate per la risposta a tale notifica.

Articolo 20

Relazione con altri strumenti giuridici e altre intese

1.   Nella misura in cui altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali procedono allo scambio di informazioni sui rispettivi procedimenti in corso, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un accordo sulla giurisdizione più indicata per condurre un procedimento penale per fatti specifici di competenza di due o più Stati membri, gli Stati membri possono:

a)

continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente decisione quadro;

b)

concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro.

2.   Gli accordi e le intese di cui al paragrafo 1 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

3.   Gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), che vogliono continuare ad applicare.

Gli Stati membri notificano inoltre al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 1, lettera b).

4.   La presente decisione quadro lascia impregiudicata la decisione 2008/…/GAI.

Articolo 21

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro ….

Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro la stessa data, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 22

Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro … una relazione che valuti in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo23

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì …

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(4)  GU … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.


ALLEGATO

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