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Document 52009DC0669

Relazione della Commissione sull’attuazione della decisione quadro 2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [SEC(2009)1661]

/* COM/2009/0669 def. */

52009DC0669

Relazione della Commissione sull’attuazione della decisione quadro 2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [SEC(2009)1661] /* COM/2009/0669 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE |

Bruxelles, 10.12.2009

COM(2009)669 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull’attuazione della decisione quadro 2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti[SEC(2009) 1661]

METODO

Obiettivo della decisione quadro 2004/757/GAI[1] è adottare norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati di traffico illecito di stupefacenti e precursori, che consentano l’attuazione di una comune strategia, a livello dell’Unione europea, intesa a combattere tale traffico[2].

L’efficacia dell’azione svolta per lottare contro il traffico illecito di stupefacenti dipende in modo essenziale dal ravvicinamento delle misure nazionali adottate in attuazione della decisione quadro[3], che la Commissione è incaricata di valutare nella presente relazione[4]. A tal fine, la Commissione ha applicato sia i criteri di valutazione abitualmente utilizzati per esaminare l’attuazione delle decisioni quadro (effettiva efficacia, chiarezza e certezza del diritto, applicazione, recepimento entro il termine prescritto)[5] , che criteri specifici, in particolare l’effettività (attuazione pratica) e l’efficacia (rispetto alla cooperazione giudiziaria internazionale) della decisione quadro.

Al 1° giugno 2009 avevano risposto alla Commissione 21 Stati membri[6]. Di conseguenza, non hanno rispettato l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro e non saranno presi in considerazione ai fini della presente relazione i seguenti sei Stati membri: Cipro, Spagna[7], Grecia[8], Italia, Malta e Regno Unito.

ANALISI DELLE MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE

Definizioni (articolo 1)

Per quanto riguarda la definizione di stupefacenti e precursori, l’articolo 1 rinvia alle convenzioni ONU del 1961, 1971 e 1988[9] ratificate dalla totalità degli Stati membri, e alla normativa comunitaria sui precursori, di applicazione diretta[10].

Quindi, pur mancando le definizioni di certi Stati membri (CZ, DE, HU, SI, BG), la Commissione osserva, sulla base degli elementi trasmessi dagli altri Stati membri, che per questi l’articolo 1 non pone problemi di attuazione essendo oggetto di adeguate disposizioni di attuazione già in vigore.

Per il termine “persona giuridica”, l’articolo 1, paragrafo 3, ricorre alla definizione standard usata in molteplici decisioni quadro. Non hanno trasmesso informazioni sette Stati membri (CZ, DE, LU, PT, SE, SI, SK)[11]

Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori (articolo 2)

Le condotte di cui all’articolo 2 ricalcano quelle enumerate all’articolo 3 della convenzione del 1988. La grossa differenza è che la decisione quadro esclude dal suo campo di applicazione le condotte dirette al consumo personale (articolo 2, paragrafo 2).

Inoltre, per quanto riguarda i precursori la relazione si limita ai reati connessi al traffico illecito e non esamina quindi le sanzioni per violazione dei regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti (articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c))

In linea generale le leggi nazionali degli Stati membri non riprendono mai testualmente i termini utilizzati dall’articolo 2. Il ricorso a formulazioni generiche nella legge o un’ampia interpretazione permettono, all’occorrenza, di colmare queste lacune formali. Risulta, per esempio, che i termini produzione e fabbricazione siano spesso intercambiabili nella pratica, o ancora che condotte non previste dalla legge siano punite con il divieto di detenzione , premessa necessaria di qualunque forma di traffico.

Gli Stati membri il cui ordinamento contempla tutte o quasi tutte le condotte incriminate sono dieci (AT, BE, FI, HU, IE, LV, LU, NL, PT, RO). Quattro (DE, EE, FR, SE) le riprendono solo in parte ma riescono comunque a conformarsi alla decisione quadro grazie all'uso di termini generici. Sette Stati membri (BG, CZ, DK, LT, PL, SI, SK) hanno leggi piuttosto ambigue[12] che non garantiscono un’attuazione sufficientemente chiara e precisa della decisione quadro.

Reati connessi al traffico illecito di precursori (articolo 2, paragrafo 1, lettera d))

Gli ordinamenti della maggior parte degli Stati membri risultano conformi all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), sia che trattino alla stessa stregua il traffico illecito di precursori e quello di stupefacenti (BE, BG, CZ, DE, SI, SK), sia che riconoscano l’esistenza di specifici reati di traffico di precursori, attribuendo un ambito di applicazione più vasto ma non per questo assimilabile al traffico di stupefacenti (AT, EE, FI, HU, IE, LT, LU, LV, NL, PL, PT). L’importazione, l’esportazione o la detenzione sono condotte spesso ricomprese nell’ambito del reato (HU, IE, LU, LV, PT).

In seguito all’adozione della decisione quadro solo due Stati membri (RO, SE) hanno modificato il proprio ordinamento per conformarsi all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Due Stati membri (DK, FR) dichiarano di non contemplare, nel rispettivo ordinamento penale, il reato di “traffico illecito di precursori” ma di punirlo comunque in quanto tentativo o complicità nel reato di traffico di droga. La Commissione nutre seri dubbi sulla conformità di questi ordinamenti e si interroga in particolare sull’attuazione dell’articolo 3[13]: il rischio, infatti, è che l’assenza di un reato autonomo di traffico illecito di precursori possa impedire l’effettiva considerazione di tale traffico, specie in rapporto all’istigazione, alla complicità e al tentativo.

Se poi le condotte che la decisione quadro vieta in materia di precursori sono altresì vietate dal diritto nazionale, allora l’influenza della decisione quadro è stata ben poca.

Istigazione, complicità e tentativo (articolo 3)

L’articolo 3 non ha dato grossi problemi di attuazione: la Commissione ritiene che, dei 21 Stati membri che hanno inoltrato le informazioni richieste, 18 dispongono di una legislazione conforme[14]. Di questi 18 Stati membri, due hanno modificato il proprio ordinamento (FI, SE) e due (DE, SE) si sono avvalsi della possibilità offerta dall’articolo 3, paragrafo 2.

Sanzioni (articolo 4)

Reati ordinari (articolo 4, paragrafo 1)

Le normative di cinque Stati membri (BG, LT, LV, NL, SE) pongono problemi d'interpretazione, dovuti in particolare a carenza d'informazioni. Se è vero che il limite di un anno viene sempre rispettato, nella maggioranza degli Stati membri le pene detentive massime sono in realtà molto più elevate. Infatti, dodici Stati membri (BG, FR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK) irrogano sanzioni pari a più del doppio della durata proposta dalla decisione quadro, ossia pene detentive della durata massima pari o superiore a sei anni, che in alcuni casi raggiungono i vent'anni o addirittura l'ergastolo. Le discrepanze legislative tra gli Stati membri risultano quindi nel complesso invariate.

D'altro canto, una pena detentiva ha senso soltanto se considerata alla luce del procedimento effettivamente avviato e della condanna effettivamente pronunciata dal giudice: un raffronto tra le prassi giudiziarie di ogni Stato membro consentirebbe di valutare in che misura l'obiettivo del ravvicinamento dei sistemi nazionali sia conseguito nella pratica.

A tale proposito, la complessità del sistema olandese e le controversie relative ai coffee-shop meritano un'attenzione particolare. La vendita di droghe leggere nei coffe-shop è il risultato di una politica di tolleranza – altamente regolamentata – di una pratica che la legge continua a considerare reato. Gli orientamenti del Pubblico Ministero fissano a 5 grammi per persona la quantità di cannabis che può essere acquistata nei coffee-shop senza che il reato sia perseguito. La normativa olandese è conforme all'articolo 4, paragrafo 1: la politica di tolleranza nei confronti dei coffee-shop si fonda sul principio dell'opportunità dell'esercizio dell'azione penale, un aspetto che esula dalla competenza della Commissione. La decisione quadro verte però sulle forme più gravi di reato e la Commissione si pone nello specifico il problema più ampio dell'approvvigionamento dei coffee-shop da parte di reti criminali.

La Commissione prende quindi atto della conformità formale delle normative nazionali trasmesse[15], ma deve purtroppo lamentarne l'eterogeneità e si interroga sulla loro applicazione pratica.

Reati aggravati in materia di traffico illecito di stupefacenti (articolo 4, paragrafo 2)

Dei 21 Stati membri che hanno risposto[16], 20 rispettano l'entità della pena prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, ma l'ago della bilancia tende piuttosto ad oscillare più che altro tra 10 e 15 anni. Sono dieci gli Stati membri infatti che prevedono una pena massima di 10 anni (AT, BE, CZ, DK, EE, FI, HU, LT, LU, SE) e otto quelli che la fissano a 15 anni (BE, CZ, DK[17], DE, HU, LT, LV, SK). Sei Stati membri poi stabiliscono sanzioni molto maggiori (FR, HU, IE, LU, RO, SE), mentre solo quattro fissano pene massime tra 5 e 8 anni (AT, LT, NL, PL).

Otto Stati membri tengono conto degli elementi quantitativi e di danno alla salute (AT, CZ, DK, DE, FI, NL, SE, SK), altri otto considerano solo uno dei due elementi (BE, EE, HU, LT, LU, LV, PL, RO), mentre cinque non fanno riferimento né all'uno né all'altro (BG, FR, IE, PT, SI). Visto però che la pena massima prevista per il reato di base in questi Stati membri corrisponde già al livello stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, o addirittura lo supera, l'assenza di tale differenziazione non può essere contestata.

La Commissione ritiene quindi che il livello di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, sia soddisfacente per quanto concerne l'entità delle pene detentive, e rileva che queste sono spesso più severe e che tredici Stati membri non hanno introdotto nella loro legislazione gli elementi quantitativi e/o di danno alla salute.

Reati aggravati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale (articolo 4, paragrafi 3 e 4)

1. Reati aggravati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale/Stupefacenti (articolo 4, paragrafo 3)

Nell'UE le normative penali in materia di traffico illecito di stupefacenti tengono conto in ampia misura del ruolo della criminalità organizzata. Invero, diciassette Stati membri (AT, BE, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK) applicano pene detentive massime di almeno 10 anni se il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale. In aggiunta a quanto disposto in materia dal proprio codice penale, NL ha modificato la legge sugli stupefacenti per introdurre una fattispecie di reato tipica di partecipazione ad un'organizzazione criminale. DK, IE e SE non contemplano norme specifiche sulla criminalità organizzata ma rispettano il livello prescritto per le pene. Da ultimo, per tre Stati membri (BE, LU, SI) la Commissione non dispone degli elementi necessari a esaminare la nozione di organizzazione criminale.

Si deve peraltro sottolineare che, a differenza della decisione quadro, gli Stati membri non dispongono che il reato debba implicare grandi quantitativi di stupefacenti o la fornitura di quelli più dannosi per la salute[18].

D'altronde, numerosi Stati membri applicano una gamma di sanzioni diverse in funzione del ruolo dell'autore del reato all'interno dell'organizzazione criminale (partecipazione, direzione, finanziamento, ecc.). Per il reato ordinario di partecipazione, sembrerebbe che le pene massime siano in genere superiori a 10 anni. Infatti, in otto Stati membri (BE, CZ, DE, LT, LV, NL, PT, SI) la pena massima è di 15 anni o superiore, e in sei Stati membri (EE, FR, LU, PT, RO, SK) è di 20 anni o superiore. I reati relativi al traffico illecito di stupefacenti nell'ambito di un'organizzazione criminale sono dunque punibili con pene molto più severe rispetto a quelle previste dalla decisione quadro, il cui livello minimo di sanzione risulta quindi rispettato.

2. Reati aggravati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale/Precursori (articolo 4, paragrafo 4)

Nell'UE le normative penali in materia di traffico illecito di precursori tengono anch'esse conto in ampia misura, ma in maniera leggermente più differenziata rispetto agli stupefacenti, del ruolo della criminalità organizzata.

Tredici Stati membri (CZ, DE, FI, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK) dispongono di una normativa sul traffico illecito di precursori e tengono conto del ruolo della criminalità organizzata. Anche in materia di sanzioni si riscontra una maggiore severità. Infatti, cinque Stati membri (CZ, FI, HU, LV, PL) fissano pene detentive massime comprese tra 6 e 10 anni e otto (DE, LT, LU, NL, PT[19], RO, SI, SK) prevedono pene massime di 15 anni e superiori[20].

Occorre rilevare che sette Stati membri (AT, BE, DK, EE, FR, IE, SE) non dispongono di una normativa in materia di organizzazioni criminali applicabile ai precursori, o forse non l'hanno comunicata[21]. Resta di fatto che le sanzioni applicabili ai reati di base connessi al traffico illecito di precursori negli Stati membri summenzionati sono già costituite da pene massime di 5 anni o superiori. L'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, è quindi soddisfacente.

Confisca (articolo 4, paragrafo 5)

Dei 21 paesi che hanno risposto, tredici (AT, DE, DK, EE, FI, FR, LU, LV, PL, PT, RO, SE, SK) hanno trasmesso le disposizioni concernenti la confisca specificamente previste dalle rispettive leggi sugli stupefacenti, mentre sei Stati membri (CZ, HU, IE, LT, NL, SI) hanno reso note le norme del codice penale che regolano la materia. BE e BG non hanno trasmesso alcuna disposizione. La confisca delle sostanze oggetto del reato è generale. Quanto alla confisca di strumenti, proventi e beni di valore equivalente, la Commissione rimanda alla sua relazione[22] sull'attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI[23] del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.

Circostanze particolari (articolo 5)

L'articolo 5 permette agli Stati membri di prevedere un sistema di riduzione delle pene per coloro che collaborano ("pentiti"). Tutti gli Stati membri, a eccezione di BG, FI, NL e SI, hanno fornito informazioni sui rispettivi sistemi nazionali di riduzione delle pene. Sei Stati membri (AT, HU, LU, LV, PT, RO) sono inoltre dotati di un sistema di riduzione delle pene specificamente previsto dalle rispettive leggi sugli stupefacenti a beneficio dei "pentiti". Numerosi Stati membri distinguono a seconda che il procedimento sia già stato avviato e, oltre alla riduzione, alcuni a volte prevedono la cancellazione della pena. Tuttavia, nessuno Stato membro ha modificato la propria legislazione in seguito alla decisione quadro.

Responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni applicabili (articoli 6 e 7)

Rispetto all'articolo 6, l'impedimento principale risiede nel riconoscimento della responsabilità passiva della persona giuridica (articolo 6, paragrafo 2). Dieci Stati membri (AT, DE, DK, FI, HU, IE, LT, NL, PL, RO) dispongono di una normativa conforme all'articolo 6 ma otto (BE, BG, EE, FR, LU, LV, PT, SI) non hanno comunicato informazioni sufficienti, in particolare relativamente all'articolo 6, paragrafo 2. Inoltre, in due Stati membri non esiste una normativa che disciplini la responsabilità delle persone giuridiche (CZ, SK) e l'interpretazione restrittiva della nozione di responsabilità passiva da parte di SE non le consente di rispettare in toto l'articolo 6, paragrafo 2. L'articolo 6, paragrafo 3, invece non pone gravi problemi negli Stati membri.

Passando all'articolo 7, oltre ai due Stati membri (CZ, SK) che dichiarano di non possedere ancora una normativa in materia, LU prevede una forma di responsabilità delle persone giuridiche che non comporta sanzioni pecuniarie, contrariamente a quanto prescrive l'articolo 7, paragrafo 1. Dieci Stati membri (AT, BE, DE, FI, FR, LT, LV, PL, RO, SE) hanno trasmesso una normativa formalmente conforme all'articolo 7, al contrario di altri otto (BG, DK, EE, HU, IE, NL, PT, SI) che hanno presentato informazioni lacunose o non ne hanno presentato affatto, soprattutto in relazione all'entità delle sanzioni pecuniarie.

Solo tre Stati membri (FI, RO, SE) hanno modificato la propria legislazione onde conformarsi agli articoli 6 e 7. La Commissione fa quindi presente agli Stati membri che le informazioni trasmesse sull'attuazione della decisione quadro in tema di responsabilità delle persone giuridiche non sono esaustive.

Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale (articolo 8)

Dato che tutti gli Stati membri accolgono il principio della competenza giurisdizionale territoriale (articolo 8, paragrafo 1, lettera a)), l'analisi è focalizzata sui reati commessi al di fuori del territorio nazionale (lettere b) e c)). Inoltre, dall'entrata in vigore del mandato di arresto europeo, il paragrafo 3 non ha più ragion d'essere.

Premesso che non sono state fornite informazioni sui reati parzialmente commessi sul territorio nazionale, la Commissione ritiene che undici Stati membri (AT, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, LT, NL, PL, SE) siano dotati di una normativa nel complesso conforme all'articolo 8. Dieci Stati membri (BE, BG, HU, IE, LU, LV, PT, RO, SI, SK), invece, non hanno trasmesso le informazioni richieste.

In particolare, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, sei Stati membri (AT, DE, DK, EE, FR, SE) hanno informato la Commissione dell'intenzione di applicare il paragrafo 2 e hanno segnatamente dichiarato di voler escludere o limitare la propria competenza giurisdizionale quando il reato commesso al di fuori del proprio territorio è perpetrato a beneficio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio (paragrafo 1, lettera c)).

Il livello di attuazione risulta comunque poco chiaro in quanto otto Stati membri (BE, BG, HU, IE, PT, RO, SI, SK) non hanno fornito informazioni sufficienti né dichiarazioni in merito all'attuazione del paragrafo 1, lettera c), che è stata operata correttamente solo in cinque Stati membri (CZ, FI, LT, NL, PL).

FUNZIONAMENTO ED EFFETTI SULLA COOPERAZONE GIUDIZIARIA

La difficoltà di analizzare il funzionamento e gli effetti della decisione quadro sulla cooperazione giudiziaria risiede essenzialmente nella raccolta dei dati derivanti dalla prassi giudiziaria negli Stati membri. A tal fine, la Commissione ha utilizzato informazioni provenienti dall'Eurojust e dalla Rete giudiziaria europea (RGE). Il 14 novembre 2008 l'Eurojust ha trasmesso un documento di sintesi sulle statistiche relative ai casi di traffico illecito di stupefacenti da quello registrati tra il 1° gennaio 2004 e il 12 novembre 2008. Quanto alla RGE, è stata interpellata dalla Commissione per mezzo di un questionario inviato a tutti i suoi punti di contatto[24].

Contributi dell'Eurojust

Durante il periodo citato, presso il Collegio dell'Eurojust sono stati registrati 771 casi di traffico illecito di stupefacenti, il che denota una tendenza in netto aumento, dai 77 casi del 2004 ai 207 del 2007. Gli stupefacenti rappresentano il 20% dei casi trattati dall'Eurojust tra il 2004 e il 2008.

Gli Stati membri che hanno trasmesso il maggior numero di casi di traffico illecito di stupefacenti all'Eurojust sono l'Italia (81), la Francia (72) e i Paesi Bassi (71), mentre gli Stati membri meno interessati sono Malta (1), Cipro (1), l'Irlanda (2) e la Slovacchia (2).

Gli Stati membri a cui è pervenuto il maggior numero di richieste sono i Paesi Bassi (264), la Spagna (243) e l'Italia (171), mentre gli Stati membri meno sollecitati sono Malta (3), Cipro (8), la Slovacchia (9) e la Lettonia (9).

In linea di massima, dalle statistiche emerge un impegno particolare di Paesi Bassi, Italia, Francia e Germania come paesi richiedenti e di esecuzione. Svezia e Portogallo hanno trasmesso un numero relativamente elevato di casi di traffico illecito di stupefacenti (rispettivamente 64 e 65), mentre Spagna e Regno Unito hanno ricevuto moltissime richieste da altri paesi (rispettivamente 243 e 102). Al contrario, gli Stati membri meno interessati come paesi richiedenti e come paesi di esecuzione sono Malta, Cipro, Lettonia e Slovacchia.

Da ultimo, è interessante notare che su 151 casi di traffico illecito di stupefacenti associati a uno o più reati di altro tipo, 65 implicano la partecipazione a un'organizzazione criminale.

Da tali informazioni emerge quindi che, in materia di traffico illecito di stupefacenti, grazie all'Eurojust la cooperazione giudiziaria tra Stati membri è in indubbia progressione dal 2004. Tuttavia, allo stato attuale è impossibile isolare l'effetto della sola decisione quadro su questa cooperazione e misurarne l'impatto. Il questionario somministrato alla RGE è imperniato su questa tematica.

Contributo della Rete giudiziaria europea

Al questionario della Commissione hanno risposto i punti di contatto della RGE in dieci Stati membri (CZ, DE, FI, FR, HU, IE, LV, LU, PL, PT).

L'impressione generale è che, pur essendo nota agli operatori del diritto, la decisione quadro viene considerata di importanza secondaria, non avendo comportato modifiche significative a livello di legislazione nazionale. In particolare, poiché la decisione quadro non riguarda direttamente la cooperazione giudiziaria e nessun paese sembra disporre di un sistema centrale atto a misurare l'evoluzione della cooperazione giudiziaria in materia di traffico illecito di stupefacenti, la questione dell'effetto della decisione quadro su tale cooperazione rimane aperta. Le risposte fornite sono spesso indice della relativa perplessità degli operatori intervistati, come nel caso di FI, FR e PT.

In Finlandia, il punto di contatto ritiene che le modifiche apportate dall'adozione della decisione quadro siano marginali e che questa non influisca sulla cooperazione giudiziaria, e che per giunta sia impossibile trarre conclusioni oggettive per via della mancanza della distanza e del monitoraggio necessari a valutare un impatto di questo tipo.

In Francia, il punto di contatto sottolinea altresì l'assenza di un sistema che consenta all'amministrazione centrale di disporre di un quadro preciso di tutte le domande di assistenza in materia di sostanze stupefacenti. Gli organi giurisdizionali francesi constatano un miglioramento globale di qualità dell'esecuzione delle richieste di assistenza in materia di traffico illecito di stupefacenti, che continua tuttavia a variare a seconda dei paesi interessati. Si osserva inoltre che spesso l'intervento dei magistrati di collegamento o dei rappresentanti dell'Eurojust consente di intraprendere azioni coordinate complesse. Il punto di contatto giunge tuttavia alla conclusione che non è semplice stabilire se i miglioramenti siano dovuti al recepimento della decisione quadro negli Stati membri e che il miglioramento generale della cooperazione negli ultimi cinque anni sembrerebbe più che altro riconducibile all'acquisizione di una cultura giudiziaria europea da parte dei magistrati piuttosto che al recepimento di detto strumento.

In Portogallo, stando al punto di contatto la decisione quadro è nota ma complessivamente poco utilizzata dal momento che la normativa nazionale prevede già disposizioni simili. Non viene segnalato nessun particolare cambiamento in materia di cooperazione giudiziaria e si raccomanda un ricorso maggiore alle norme già esistenti derivanti dai nuovi strumenti di cooperazione.

CONCLUSIONE

L'attuazione della decisione quadro non è del tutto soddisfacente. Senza dubbio, la maggior parte degli Stati membri rispettava già in molti casi un certo numero di disposizioni ma molti hanno dimostrato, fornendo risposte spesso parziali, di non avere sempre adeguato la propria legislazione vigente in funzione della decisione quadro. Senza contare che sei Stati membri non hanno trasmesso nessuna informazione. Il ravvicinamento delle misure nazionali nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti è stato quindi modesto. L'impatto scarsamente significativo della decisione quadro è confermato dai contributi della RGE. Per giunta, risulta difficile allo stato attuale stabilire un nesso tra la decisione quadro e i progressi della cooperazione giudiziaria come presentata dall'Eurojust. La Commissione invita dunque gli Stati membri che non abbiano adempiuto, o abbiano adempiuto solo in parte, agli obblighi di cui all'articolo 9 della decisione quadro, a trasmettere quanto prima alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio tutte le rispettive disposizioni di attuazione.

[1] GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8.

[2] Considerando 3.

[3] Considerando 9.

[4] Articolo 9.

[5] COM(2001) 771 del 13.12.2001, punto 1.2.2.

[6] La Bulgaria ha però trasmesso una versione del tutto incompleta dei testi di legge a cui si richiama nella risposta; pertanto se ne terrà conto soltanto a titolo indicativo e con riserva.

[7] La Spagna ha tuttavia comunicato alla Commissione, nel 2006 e nel 2008, che le misure di recepimento fanno parte del progetto di riforma del codice penale attualmente in corso.

[8] La Grecia ha tuttavia comunicato alla Commissione, nel 2008, che sarà prossimamente discussa in Parlamento una legge di attuazione.

[9] Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (quale modificata dal protocollo del 1972 recante modifica della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961); convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1971; convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.

[10] Regolamento (CE) n. 111/2005 e regolamento (CE) n. 273/2004, cfr. documento di lavoro, pag. 7.

[11] BG ha precisato che la sua normativa non contempla la definizione di persona giuridica.

[12] Cfr. documento di lavoro, pag. 9.

[13] DK precisa che è punibile il tentativo di tentativo (sic) o di complicità, FR non fa osservazioni.

[14] Tre Stati membri (BG, HU, RO) non hanno trasmesso informazioni sufficienti.

[15] Cfr. il documento di lavoro concernente le riserve marginali nei confronti di BG, LT, LV e SE.

[16] BG non è stata presa in considerazione per mancanza di informazioni precise.

[17] 16 anni.

[18] Solo l'Estonia associa il reato al traffico illecito di grandi quantitativi di stupefacenti.

[19] Nel caso di PT, la pena massima di 10 anni è stata aumentata di un terzo, ed è quindi di poco inferiore a 15 anni.

[20] LT, LU, NL, RO e SK prevedono pene detentive massime di 20 anni e superiori.

[21] Per DK e FR si rimanda alle osservazioni sull'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

[22] COM(2007) 805 definitivo del 17 dicembre 2007.

[23] GU L 68 del 15.3.2005.

[24] Tali documenti sono presentati nel documento di lavoro.

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