Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AR0200

    Parere del Comitato delle regioni sulla «Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia» e sulla «Prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani e protezione delle vittime»

    GU C 141 del 29.5.2010, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 141/50


    Parere del Comitato delle regioni sulla «Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia» e sulla «Prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani e protezione delle vittime»

    2010/C 141/10

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    condivide l'idea secondo cui l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia - che, nel contesto della tratta di persone, vanno considerati insieme con altre forme di sfruttamento come l'accattonaggio, il coinvolgimento nei circuiti della microcriminalità o l'espianto di organi - costituiscano gravi violazioni dei diritti dell'uomo, in particolare della dignità umana e dei diritti dei minori, e esprime il convincimento che, per combattere tali violazioni, l'UE debba dotarsi di un approccio comune intransigente,

    è consapevole del fatto che le immagini pornografiche di abusi sessuali su minori ed altre forme di sfruttamento sessuale a danno di minori sono in crescita e si diffondono mediante l'uso delle nuove tecnologie. È inoltre conscio che le misure per contrastare questi fenomeni non sono state sufficientemente rapide né efficaci. Per contribuire all'individuazione e alla prevenzione di queste attività occorre quindi organizzare una risposta adeguata a tutti i livelli, anche attraverso l'educazione e lo sviluppo delle capacità del personale dei servizi competenti a livello regionale e locale,

    conviene sul fatto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità del reato, anche per rendere più efficaci le indagini e l'azione penale, e per migliorare l'applicazione delle leggi e la cooperazione giudiziaria a livello internazionale,

    concorda nel ritenere che reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori, la pedopornografia e gli altri fenomeni di sfruttamento dei minori collegati alla tratta richiedano un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime, la prevenzione e il monitoraggio di tale fenomeno, incluse misure di sensibilizzazione ed educazione,

    ricorda che la tratta degli esseri umani è una questione globale e, allo stesso tempo, un problema locale; è pertanto indispensabile che gli organismi locali siano in prima linea nella lotta a questo fenomeno. Le politiche relative all'azione delle forze dell'ordine e le politiche giudiziarie possono essere efficaci solo in presenza di un partenariato ampio che coinvolga tutti i livelli di governo, le organizzazioni dei datori di lavoro, il settore privato, i sindacati e le ONG.

    Relatore

    :

    Ján ORAVEC (SK/PPE), sindaco di Štúrovo

    Testi di riferimento

    Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

    COM(2009) 135 def.

    Proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI

    COM(2009) 136 def.

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.

    condivide l'idea secondo cui l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia - che, nel contesto della tratta di persone, vanno considerati insieme con altre forme di sfruttamento come l'accattonaggio, il coinvolgimento nei circuiti della microcriminalità o l'espianto di organi - costituiscano gravi violazioni dei diritti dell'uomo, in particolare della dignità umana (articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti dei minori (articolo 24 della predetta Carta e Convenzione di New York sui diritti del fanciullo adottata nel 1989), e che, per combattere tali violazioni, l'UE debba dotarsi di un approccio comune intransigente;

    2.

    ribadisce che i livelli locale e regionale, essendo quelli più vicini ai cittadini, possono essere i primi punti di contatto per le vittime di abusi sessuali. Una migliore allocazione delle risorse aiuterà un intervento politico più ampio, accanto a strategie per combattere questo fenomeno;

    3.

    è consapevole del fatto che le immagini pornografiche di abusi sessuali su minori ed altre forme di sfruttamento sessuale a danno di minori sono in crescita e si diffondono mediante l'uso delle nuove tecnologie. È inoltre conscio che le misure per contrastare questi fenomeni non sono state sufficientemente rapide né efficaci. Per contribuire all'individuazione e alla prevenzione di queste attività occorre quindi organizzare una risposta adeguata a tutti i livelli, anche attraverso l'educazione e lo sviluppo delle capacità del personale dei servizi competenti a livello regionale e locale;

    4.

    la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, entrambi fenomeni a forte connotazione transfrontaliera, ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori siano configurate come reato, sia esteso l'ambito della giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime, prima e dopo la pronuncia del giudizio;

    5.

    è del parere che il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo dell'ONU sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, nonché, in particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segnino una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore; invita pertanto gli Stati membri a promuovere più attivamente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa;

    6.

    concorda nel ritenere che reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori, la pedopornografia e gli altri fenomeni di sfruttamento dei minori collegati alla tratta richiedano un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime, la prevenzione e il monitoraggio di tale fenomeno, incluse misure di sensibilizzazione ed educazione. Qualsiasi misura di lotta contro questi reati dovrebbe essere applicata nell'interesse prevalente e nel rispetto dei diritti del minore. È necessario sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che fornisca un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo e che garantisca, in tutti gli Stati membri, la protezione dei minori da criminali provenienti da tutti gli Stati membri;

    7.

    conviene sulla necessità di predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro le nuove forme di abuso e sfruttamento favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione. Occorre inoltre chiarire la definizione di pedopornografia e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali. Anche le norme procedurali devono essere armonizzate, in modo da garantire l'adozione di un approccio unico nei confronti di chi commette questi crimini e, soprattutto, in modo da evitare ritardi inutili che possano ridurre il valore educativo della pena;

    8.

    è opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale in modo da tenere conto delle difficoltà che le giovani vittime incontrano nel denunciare gli abusi e dell'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. È necessario stabilire un chiaro mandato di indagine, sulla base di competenze materiali e territoriali ben precise;

    9.

    fa rilevare che, per poter contribuire efficacemente a questa lotta, le polizie locali e comunali - che conoscono meglio l'ambiente locale e possono quindi svolgere un ruolo importante nell'individuare tali attività criminali - devono poter accedere alle banche dati, essere addestrate ad investigare su questo tipo di crimini ed essere dotate delle competenze adeguate;

    10.

    conviene sulla necessità di modificare le norme sulla giurisdizione affinché gli autori di reati originari dell'UE siano perseguiti per abuso e sfruttamento sessuale di minori anche quando il fatto è commesso al di fuori dell'UE, in particolare nell'ambito del cosiddetto «turismo sessuale». Parallelamente, l'UE deve tuttavia esercitare la sua influenza politica ed economica per fare in modo che venga instaurato un quadro giuridico analogo anche nei paesi terzi;

    11.

    conviene sul fatto che le giovani vittime devono poter accedere agevolmente ai mezzi di ricorso e non dovrebbero subire conseguenze negative dalla loro partecipazione ai procedimenti penali. Si deve garantire la possibilità di usare le tecnologie disponibili per registrare le testimonianze delle vittime, soprattutto se si tratta di minori. Ciò ridurrebbe la necessità di ripetere gli interrogatori e di mettere le vittime in contatto diretto con gli autori del reato;

    12.

    riconosce che, per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, occorre sempre sottoporre gli autori del reato a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali a danno di minori. Gli autori del reato, inoltre, dovrebbero avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci, su base volontaria, che prevedano anche il coinvolgimento attivo degli enti locali;

    13.

    propone che, laddove ciò sia opportuno e giustificato dal pericolo che il condannato rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, questi sia interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori. Sarebbe opportuno agevolare l'attuazione di tali divieti in tutta l'UE e coinvolgere efficacemente gli enti locali e regionali in questo processo;

    14.

    osserva che, per combattere la pedopornografia, specie quando il materiale originale non è situato nell'UE, è necessario istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'UE, ai siti Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico;

    15.

    rileva che la decisione quadro in esame, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tale scopo;

    16.

    rileva che essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la decisione quadro si prefigge di garantire il pieno rispetto di questi diritti e non intende disciplinare i rapporti sessuali consensuali tra minori.

    17.

    ricorda che la tratta degli esseri umani è una questione globale e, allo stesso tempo, un problema locale; è pertanto indispensabile che gli organismi locali siano in prima linea nella lotta a questo fenomeno. Le politiche relative all'azione delle forze dell'ordine e le politiche giudiziarie possono essere efficaci solo in presenza di un partenariato ampio che coinvolga tutti i livelli di governo, le organizzazioni dei datori di lavoro, il settore privato, i sindacati e le ONG;

    18.

    è d'accordo nel ritenere che la tratta di esseri umani sia un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti dell'uomo. Appoggia perciò l'adozione di un approccio olistico, unificato e intransigente da parte dell'UE nei confronti di questo fenomeno, che riveste carattere prioritario;

    19.

    sostiene l'impegno dell'UE a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime, impegno che ha dato luogo all'adozione della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI) e al piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1);

    20.

    plaude all'approccio globale e integrato adottato dalla decisione in esame nella lotta alla tratta di esseri umani. Gli obiettivi principali del testo sono una più rigorosa prevenzione e repressione di questo fenomeno e la tutela dei diritti delle vittime. Data la loro età, i minori possono trovarsi in situazioni precarie. Essi costituiscono dunque una categoria più vulnerabile, e corrono maggiori rischi di cadere vittime della tratta degli esseri umani. È pertanto necessario che tutte le disposizioni della decisione quadro in esame siano applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore, conformemente alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo;

    21.

    è consapevole del fatto che il Protocollo dell'ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta di esseri umani. Per intensificare il processo di ravvicinamento delle legislazioni, la decisione in esame adotta l'ampia definizione di questo reato contenuta nei succitati strumenti dell'ONU e del Consiglio d'Europa. Tale definizione contempla le varie tipologie di vittime - e cioè non solo donne, ma anche minori ed uomini; le varie forme di sfruttamento - e cioè non solo quello sessuale ma anche quello lavorativo, l'accattonaggio e il coinvolgimento dei minori nei circuiti della microcriminalità, nonché infine la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che può essere collegata al traffico di organi. Tutte queste pratiche costituiscono gravi violazioni della dignità umana e dell'incolumità fisica;

    22.

    conviene sul fatto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità del reato, anche per rendere più efficaci le indagini e l'azione penale, e per migliorare l'applicazione delle leggi e la cooperazione giudiziaria a livello internazionale. Nell'ambito delle circostanze aggravanti occorre tenere conto della necessità di proteggere, in particolare, le vittime che si trovano in situazioni di vulnerabilità, fra cui tutti i minori e gli adulti vulnerabili per circostanze personali o per le conseguenze fisiche o psicologiche del reato. Ad ogni modo, è necessaria la cooperazione di tutti i servizi esistenti relativi alla difesa dei diritti dei minori e degli altri servizi relativi ai diritti dell'uomo, come pure indagini preliminari efficienti da parte delle forze dell'ordine e tribunali efficaci;

    23.

    condivide l'idea che occorre tutelare le vittime, in virtù di una decisione dell'autorità competente, dall'azione penale e dalle sanzioni per le attività illecite in cui siano state coinvolte - ad esempio, violazione delle leggi sull'immigrazione, uso di documenti falsi, commissione di reati previsti dalle leggi sulla prostituzione - come conseguenza diretta dei mezzi illeciti usati dai trafficanti, valutando tuttavia le circostanze con coerenza e sensibilità. Una tale protezione mira anche a incoraggiare le vittime a testimoniare nei procedimenti penali;

    24.

    la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Anche le vittime della tratta degli esseri umani sono in una situazione di vulnerabilità e pertanto è necessario adottare nei loro confronti delle misure specifiche. Tali vittime, che subiscono le conseguenze delle attività criminose legate alla tratta degli esseri umani, fra cui il prelievo di organi, devono essere protette contro l'intimidazione e la cosiddetta «vittimizzazione secondaria», ossia contro ogni altro pregiudizio o trauma derivante dal modo in cui viene svolto il procedimento penale. Occorre inoltre creare mezzi specifici per garantire una protezione e un risarcimento effettivi;

    25.

    ritiene che le vittime debbano poter esercitare effettivamente i propri diritti. È quindi necessario che esse dispongano di un'adeguata assistenza - in alcuni casi, universalmente obbligatoria - prima, durante e dopo il procedimento penale. La decisione quadro in esame obbliga gli Stati membri a fornire alle vittime tale assistenza, in misura sufficiente affinché si ristabiliscano e per garantirne la protezione;

    26.

    è convinto che la tratta degli esseri umani coinvolga enormi somme di denaro e l'accumulazione di ricchezza da parte dei criminali che sono implicati in questa attività illegale e incoraggia pertanto gli Stati membri a utilizzare i beni confiscati ai criminali per finanziare servizi terapeutici e d'integrazione addizionali per questi minori;

    27.

    osserva che se la direttiva 2004/81/CE prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime della tratta degli esseri umani che siano cittadini di paesi terzi e la direttiva 2004/38/CE disciplina l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché la protezione contro l'allontanamento, la decisione quadro in esame stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta degli esseri umani, e non riguarda le condizioni del loro soggiorno nel territorio degli Stati membri o qualsiasi altra questione di competenza comunitaria;

    28.

    ritiene che, oltre alle misure rivolte agli adulti, ogni Stato membro debba garantire specifiche misure di protezione anche ai minori vittime di questi reati;

    29.

    accoglie con favore l'iniziativa di richiedere agli Stati l'adozione e/o il rafforzamento delle politiche di prevenzione della tratta degli esseri umani - prevedendo anche misure che scoraggino la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento - attraverso la ricerca, l'informazione, la sensibilizzazione, l'istruzione e attraverso campagne di comunicazione sociale a livello europeo che sappiano promuovere la definizione olistica di tratta e contrastare il fenomeno della vittimizzazione secondaria. Nell'ambito di tali iniziative essi devono adottare una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei minori;

    30.

    ricorda che la [direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE] prevede sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e che, pur non essendo stati accusati o condannati per tratta di esseri umani, consapevolmente ricorrono al lavoro o ai servizi di una persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di irrogare sanzioni a chi si avvale di qualsiasi prestazione da parte di una persona di cui sa che è vittima della tratta;

    31.

    condivide la proposta di istituire sistemi nazionali di monitoraggio, quali ad esempio relatori nazionali o meccanismi equivalenti, per raccogliere dati, valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati della politica anti-tratta ed effettuare consulenze per i governi e i parlamenti in merito allo stato attuale della lotta contro il fenomeno;

    32.

    sottolinea la necessità di affrontare anche le ragioni per cui alcuni gruppi organizzati riescono a portare avanti la tratta di esseri umani. Molto spesso le vittime sono indotte dalla disperazione e da una situazione economica e sociale insopportabile nel paese d'origine. Moltissime vittime vengono letteralmente spinte nelle mani di gruppi organizzati dalla prospettiva di un futuro potenzialmente migliore. Questi gruppi sfruttano poi le vittime per diversi scopi: lavoro nero, prostituzione, accattonaggio, traffico di organi o altre attività illegali;

    33.

    sottolinea che le polizie locali e comunali, che conoscono la situazione locale nei minimi dettagli, possono svolgere un ruolo importante nell'individuazione di tali attività criminali, nella scoperta delle loro cause e nella vigilanza sull'ambiente. A tal fine, tuttavia, occorre consentire loro l'accesso alle banche dati, addestrarle ad investigare su questo tipo di attività criminali e dotarle delle competenze adeguate;

    34.

    appoggia con vigore le misure prese dall'Unione europea per evitare l'immigrazione clandestina, dato che gli immigranti clandestini sono in pratica vittime potenziali della tratta di esseri umani;

    35.

    riconosce che, poiché l'obiettivo della presente decisione quadro, vale a dire lottare contro la tratta degli esseri umani, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti, essere realizzato più efficacemente a livello dell'Unione, l'UE può intervenire in base al principio di sussidiarietà richiamato dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e sancito dall'articolo 5 del Trattato che istituisce la Comunità europea. La decisione quadro in esame non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in quest'ultimo articolo;

    36.

    rileva che la decisione quadro in esame rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene;

    37.

    riconosce che le persone vittime della tratta sono inevitabilmente traumatizzate e stigmatizzate per le esperienze subite e che spesso sono gli enti regionali e locali ad avere la responsabilità dei servizi di trattamento riabilitativo e di reinserimento. Questo loro ruolo dovrebbe essere riconosciuto e si dovrebbero mettere a disposizione risorse adeguate per agevolare il processo.

    II.   PROPOSTA DI EMENDAMENTO

    Proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime - Articolo 10, paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Gli Stati membri danno alle vittime l'assistenza e il sostegno necessari, nel quadro del procedimento penale, per consentire loro di ristabilirsi e di sottrarsi all'influenza degli autori del reato, anche fornendo un alloggio adeguato e sicuro, assistenza materiale, le cure mediche necessarie, fra cui assistenza psicologica, consigli e informazioni, assistenza affinché i loro diritti e interessi siano rappresentati e presi in considerazione nel corso del procedimento penale, e, se necessario, servizi di traduzione ed interpretariato. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili.

    Gli Stati membri danno alle vittime l'assistenza e il sostegno necessari, nel quadro del procedimento penale, per consentire loro di ristabilirsi e di sottrarsi all'influenza degli autori del reato, anche fornendo un alloggio adeguato e sicuro, assistenza materiale, le cure mediche necessarie, fra cui assistenza psicologica, consigli e informazioni, assistenza affinché i loro diritti e interessi siano rappresentati e presi in considerazione nel corso del procedimento penale, e, se necessario, servizi di traduzione ed interpretariato. . Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili.

    Bruxelles, 3 dicembre 2009.

    Il Presidente del Comitato delle regioni

    Luc VAN DEN BRANDE


    Top