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Document 52009AP0075
Common system of value added tax * European Parliament legislative resolution of 24 November 2009 on the draft Council directive amending various provisions of the VAT Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))
GU C 285E del 21.10.2010, p. 118–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 285/118 |
Martedì 24 novembre 2009
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto *
P7_TA(2009)0075
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))
2010/C 285 E/24
(Procedura di consultazione - nuova consultazione)
Il Parlamento europeo,
visto il progetto del Consiglio (10893/2009),
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0677),
vista la sua posizione dell’8 luglio 2008 (1),
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C7-0002/2009),
visti l'articolo 55 e l'articolo 59, paragrafo 3, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0055/2009),
1. |
approva la proposta del Consiglio quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DEL CONSIGLIO |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 |
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Emendamento 2 |
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Progetto di direttiva – atto modificativo Considerando 9 |
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Emendamento 3 |
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Progetto di direttiva – atto modificativo Considerando 10 |
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Emendamento 4 |
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Progetto di direttiva – atto modificativo Considerando 11 |
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Emendamento 5 |
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Progetto di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 12 Direttiva 2006/112/CE Articolo 168 bis – paragrafo 1 |
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1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all 'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo . In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato . |
1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all 'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione , che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione . In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione alle condizioni di cui agli articoli 187, 188, 190 e 192 per la rettifica dell'esercizio iniziale del diritto alla detrazione . Le variazioni di cui al secondo comma sono prese in considerazione per il periodo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1, per i beni immobili d'investimento. |
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Emendamento 6 |
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Progetto di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 12 Direttiva 2006/112/CE Articolo 168 bis – paragrafo 2 |
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2. Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato. |
soppresso |
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Emendamento 7 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo) |
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Articolo 1 bis Valutazione La Commissione esamina in che misura sia opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare l'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE e le rettifiche generali di cui ai relativi articoli da 184 a 192 ai beni mobili di natura durevole e facenti parte del patrimonio dell'impresa. Ogni eventuale proposta legislativa a tale riguardo è volta ad armonizzare le disposizioni in vigore al fine di eliminare, quanto più possibile, i fattori che potrebbero distorcere la concorrenza, al fine di garantire l'adeguato funzionamento del mercato interno. Tale proposta legislativa è corredata di una valutazione d'impatto indipendente, che tenga conto degli aspetti negativi e positivi. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0319.