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Document 52009AP0075

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

GU C 285E del 21.10.2010, p. 118–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/118


Martedì 24 novembre 2009
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto *

P7_TA(2009)0075

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

2010/C 285 E/24

(Procedura di consultazione - nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (10893/2009),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0677),

vista la sua posizione dell’8 luglio 2008 (1),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C7-0002/2009),

visti l'articolo 55 e l'articolo 59, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0055/2009),

1.

approva la proposta del Consiglio quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8

(8)

Nel quadro della loro adesione, la Bulgaria e la Romania sono state autorizzate a concedere un'esenzione fiscale alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione IVA ai trasporti internazionali di persone. A fini di chiarezza e coerenza, tali deroghe dovrebbero essere integrate nella direttiva stessa.

(8)

Nel quadro della loro adesione, la Bulgaria e la Romania sono state autorizzate a concedere un'esenzione fiscale alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione IVA ai trasporti internazionali di persone. A fini di chiarezza e coerenza, tali deroghe dovrebbero essere integrate nella direttiva stessa. La legittimità e la necessità, di tali deroghe dovrebbero essere riesaminate almeno ogni due anni.

Emendamento 2

Progetto di direttiva – atto modificativo

Considerando 9

(9)

Per quanto riguarda il diritto a detrazione, il principio di base stabilisce che tale diritto sorge soltanto nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini della sua attività professionale . Tale norma deve essere precisata e rafforzata per quanto riguarda la cessioni di beni immobili e le relative spese al fine di assicurare che i soggetti passivi siano trattati in modo identico nei casi in cui dei beni immobili, pur essendo destinati all'attività professionale del soggetto passivo, non sono utilizzati esclusivamente a fini connessi a tale attività.

(9)

Per quanto riguarda il diritto a detrazione, il principio di base stabilisce che tale diritto sorge soltanto nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini delle operazioni di tale soggetto che danno diritto a detrazione . Tale norma deve essere precisata e rafforzata per quanto riguarda la cessioni di beni immobili al fine di assicurare che i soggetti passivi siano trattati in modo identico nei casi in cui dei beni immobili, pur essendo destinati all'attività professionale del soggetto passivo, non sono utilizzati esclusivamente a fini connessi a tale attività. Occorre quindi restringere l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione all'utilizzazione relativa ad operazioni che danno diritto alla detrazione nel momento in cui l'imposta diviene esigibile.

Emendamento 3

Progetto di direttiva – atto modificativo

Considerando 10

(10)

Benché i beni immobili e le relative spese rappresentino i casi più significativi nei quali è opportuno precisare e rafforzare la norma, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è frequente, è nondimeno opportuno, conformemente al principio di sussidiarietà, autorizzare gli Stati membri ad applicare la stessa norma ai beni mobili di natura durevole e facenti parte del patrimonio dell'impresa .

(10)

Poiché i beni immobili e le relative spese rappresentano i casi più significativi nei quali è opportuno precisare e rafforzare la norma, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è frequente, occorre applicare il diritto iniziale alla detrazione ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni, i quali, in virtù del loro valore economico, possono essere assimilati all'acquisto di un bene immobile . Invece, le riparazioni minori e le migliorie di importanza economica limitata dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente disposizione.

Emendamento 4

Progetto di direttiva – atto modificativo

Considerando 11

(11)

Al fine di assicurare un sistema di detrazione equo per i soggetti passivi nel contesto delle nuove norme, è opportuno prevedere un sistema di rettifica conformemente alle altre norme relative alla rettifica delle detrazioni che tenga conto delle variazioni nell'utilizzazione professionale e non professionale dei beni interessati.

(11)

Al fine di assicurare un sistema di detrazione equo per i soggetti passivi nel contesto delle nuove norme, è opportuno prevedere un sistema di rettifica conformemente alle norme relative alla rettifica delle detrazioni che tenga conto delle variazioni nell'utilizzazione professionale e non professionale dei beni interessati per una durata corrispondente al periodo di rettifica esistente per i beni immobili d'investimento .

Emendamento 5

Progetto di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 12

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 168 bis – paragrafo 1

1.   Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all 'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo .

In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato .

1.   Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all 'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione , che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione .

In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione alle condizioni di cui agli articoli 187, 188, 190 e 192 per la rettifica dell'esercizio iniziale del diritto alla detrazione .

Le variazioni di cui al secondo comma sono prese in considerazione per il periodo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1, per i beni immobili d'investimento.

Emendamento 6

Progetto di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 12

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 168 bis – paragrafo 2

2.     Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Valutazione

La Commissione esamina in che misura sia opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare l'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE e le rettifiche generali di cui ai relativi articoli da 184 a 192 ai beni mobili di natura durevole e facenti parte del patrimonio dell'impresa. Ogni eventuale proposta legislativa a tale riguardo è volta ad armonizzare le disposizioni in vigore al fine di eliminare, quanto più possibile, i fattori che potrebbero distorcere la concorrenza, al fine di garantire l'adeguato funzionamento del mercato interno. Tale proposta legislativa è corredata di una valutazione d'impatto indipendente, che tenga conto degli aspetti negativi e positivi.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0319.


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