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Document 52008XX0722(02)
Final report of the Hearing Officer in Case COMP/M.4731 — Google/DoubleClick (Pursuant to Articles 15 and 16 of Commission Decision 2001/462/EC, ECSC of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings — OJ L 162, 19.6.2001, p. 21 )
Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.4731 — Google/DoubleClick (A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )
Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.4731 — Google/DoubleClick (A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )
GU C 184 del 22.7.2008, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/9 |
Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.4731 — Google/DoubleClick
(A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2008/C 184/05)
Il 21 settembre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) (in appresso «regolamento comunitario sulle concentrazioni»). Con tale operazione l'impresa Google Inc. («Google», Stati Uniti) avrebbe acquisito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa DoubleClick Inc. («DoubleClick», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.
Al termine di un esame della notifica, la Commissione ha concluso che la concentrazione notificata suscitava seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE con riguardo al mercato della pubblicità online. La Commissione ha inoltre concluso che gli impegni proposti dalla parte notificante il 19 ottobre 2007 non erano sufficienti ad eliminare i seri dubbi individuati dalla Commissione durante la prima fase di indagine. Il 13 novembre 2007 la Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
Alla parte notificante è stato accordato l'accesso ai documenti essenziali il 16, il 19 e il 20 novembre 2007, in conformità con il punto 45 delle «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» della DG Concorrenza.
In base alle ulteriori prove raccolte durante la seconda fase dell'indagine, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale ed è pertanto compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. Non è quindi stata inviata alle parti nessuna comunicazione delle obiezioni.
Al consigliere-auditore non sono state presentate richieste o osservazioni né dalle parti in causa né da terzi. Il caso in oggetto non dà luogo a particolari osservazioni riguardo al diritto al contraddittorio.
Bruxelles, 3 marzo 2008.
Karen WILLIAMS
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1