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Document 52008XC0920(07)

    Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e vv. e Crotone-Roma Fiumicino e vv. (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 241 del 20.9.2008, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 241/20


    Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

    Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e vv. e Crotone-Roma Fiumicino e vv.

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/C 241/09)

    A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 52, comma 35, della legge n. 448, del 28 dicembre 2001, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

    1.   Rotte interessate

    Crotone-Roma Fiumicino e vv.

    Crotone-Milano Linate e vv.

    1.1.

    Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

    1.2.

    L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

    2.   Articolazione degli oneri di servizio pubblico

    2.1.

    In termini di numero di frequenze minime:

    Tra Crotone e Roma Fiumicino e vv.

    La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

    2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno.

    L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

    Tra Crotone e Milano Linate e vv.

    La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

    1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno.

    L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

    2.2.

    In termini di orari:

    Sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino:

    1 volo con partenza nella fascia: 06:30-08:00,

    1 volo con partenza nella fascia: 17:00-18:00.

    Sulla rotta Roma Fiumicino-Crotone:

    1 volo con partenza nella fascia: 09:00-10:30,

    1 volo con partenza nella fascia: 19:00-21:00.

    Sulla rotta Crotone-Milano Linate:

    1 volo con partenza nella fascia: 06:00-09:30.

    Sulla rotta Milano Linate-Crotone:

    1 volo con partenza nella fascia: 19:00-21:00.

    2.3.

    In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

    Il servizio dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 105 posti per tutto l'anno.

    Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

    2.4.

    In termini di tariffe:

    a)

    Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

    Crotone-Roma Fiumicino e vv.

    (periodo 1o giugno/30 settembre): 79,00 EUR

    (periodo 1o ottobre/31 maggio): 60,00 EUR,

    Crotone-Milano Linate e vv.

    (periodo 1o giugno/30 settembre): 110,00 EUR

    (periodo 1o ottobre/31 maggio): 90,00 EUR.

    Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

    Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

    Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

    b)

    Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    In caso di variazione percentualmente superiore al 5 % in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata convenzionalmente nella misura del 30 %. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante del agosto 2008. Il prezzo va riferito al valore medio rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo espressa in dollari USA per tonnellata. La quotazione così ottenuta viene convertita in euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC. L'adeguamento in argomento è effettuato dietro istanza dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.

    La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.5.

    In termini di continuità dei servizi:

    Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

    garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi,

    fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 700 000 EUR — per ognuna delle due rotte — mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato,

    effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore,

    corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3 000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della città di Crotone.

    Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69, del 27 gennaio 2006, [recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»], sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 172, del 4 ottobre 2007, in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.

    I presenti oneri sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 225 del 14 settembre 2005.


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