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Document 52008XC0913(01)

Sintesi della decisione della Commissione, dell' 8 novembre 2006 , relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA nel caso COMP/C.38.907 — Travi in acciaio [notificata con il numero C(2006) 5342 definitivo]

GU C 235 del 13.9.2008, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 235/4


Sintesi della decisione della Commissione

dell'8 novembre 2006

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA nel caso COMP/C.38.907 — Travi in acciaio

[notificata con il numero C(2006) 5342 definitivo]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/C 235/04)

L'8 novembre 2006 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 del trattato CECA. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese coinvolte alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata della decisione figura, nella lingua facente fede, sul sito web della DG Concorrenza:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

SINTESI DELL'INFRAZIONE

1.

Le imprese destinatarie della presente decisione hanno partecipato a una serie di accordi e pratiche concordate contrarie all'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA nel settore delle travi in acciaio. La decisione riguarda la cooperazione tra TradeArbed SA, vari produttori europei di travi in acciaio e alcune loro associazioni. L'infrazione è consistita principalmente nella fissazione di prezzi, nella ripartizione di quote e, in grande misura, nello scambio di informazioni relative al settore europeo delle travi in acciaio.

2.

Il caso concerne la riadozione della decisione della Commissione (1) in seguito alla sentenza della Corte di giustizia, del 2 ottobre 2003, nella causa C-176/99 P, Arbed/Commissione (2), che ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado (causa T-137/94) (3) e la decisione della Commissione nella parte riguardante Arbed SA, per motivi procedurali. I fatti e il merito della decisione si basano sulle costatazioni stabilite nella decisione originaria della Commissione, ad eccezione delle censure respinte dal Tribunale di primo grado.

DESTINATARIE E DURATA DELL'INFRAZIONE

3.

La presente decisione è indirizzata a tre persone giuridiche appartenenti a un'unica impresa (il gruppo Arcelor):

Arcelor Luxembourg SA (ex-Arbed SA),

Arcelor International SA (ex-TradeArbed SA), e

Arcelor Profil Luxembourg SA (ex-ProfilArbed SA).

4.

Le destinatarie della presente decisione hanno commesso un'infrazione unica e continuata dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA nell'intero territorio della CE. L'infrazione è consistita nel fissare prezzi, ripartire mercati e scambiare informazioni riservate nel settore delle travi in acciaio, ed è durata dal 1o luglio 1988 al 16 gennaio 1991 come minimo.

CONTESTO

5.

A metà degli anni '70 l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, che ha provocato un'eccedenza dell'offerta e una diminuzione del livello dei prezzi. Tra il 1980 e il luglio 1988 la Commissione ha imposto un regime di quote di produzione vincolanti per le travi in acciaio e altri prodotti siderurgici. A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un sistema di sorveglianza che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati e la regolare consultazione delle varie imprese del settore siderurgico. Il sistema di sorveglianza è giunto a termine il 30 giugno 1990.

6.

Nel gennaio 1991 la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di alcune imprese produttrici di travi in acciaio e presso associazioni di imprese.

7.

Il 6 maggio 1992 la Commissione ha notificato una comunicazione degli addebiti a varie imprese e agli inizi del 1993 ha svolto alcune audizioni. Il 16 febbraio 1994 ha adottato una decisione (4) con la quale ha accertato la partecipazione di 14 imprese siderurgiche europee e di una loro associazione professionale (Eurofer) a una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle travi in acciaio, in violazione dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA. A un totale di 14 imprese sono state inflitte ammende per infrazioni commesse tra il 1o luglio 1988 e la fine del 1990.

8.

Nell'aprile 1994 Arbed, altre nove imprese e Eurofer hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso diretto all'annullamento e/o alla riduzione delle ammende inflitte. Nel 1999 il Tribunale di primo grado (causa T-137/94) ha confermato in sostanza la decisione della Commissione, riducendo tuttavia l'importo delle varie ammende (5). In esito a tale sentenza, Arbed, altre sette imprese e Eurofer hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado.

9.

Il 2 ottobre 2003 la Corte di giustizia (causa C-176/99 P, Arbed/Commissione) ha respinto i ricorsi proposti da Eurofer e da altre sei imprese (6), ma ha pienamente accolto quello di Arbed.

10.

La Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado integralmente e la decisione della Commissione nella parte riguardante Arbed. Essa ha constatato una violazione dei diritti della difesa nell'ambito del procedimento amministrativo. In effetti, la decisione con cui la Commissione ha inflitto le ammende era indirizzata a Arbed, mentre la comunicazione degli addebiti era stata notificata a TradeArbed, una controllata di Arbed, e non precisava che potevano essere inflitte ammende a Arbed. Inoltre Arbed si era vista negare il diritto di accesso al fascicolo in quanto non destinataria della comunicazione degli addebiti.

11.

Nessuna destinataria può beneficiare della prescrizione. Si ritiene che la sospensione della prescrizione si applichi non solo alla persona giuridica che è parte di un ricorso (ex-Arbed SA) ma anche a tutte le società che compongono l'impresa economica presieduta da Arbed SA, il che include le altre destinatarie.

PROCEDIMENTO

12.

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 2 ottobre 2003, la Commissione ha deciso di avviare nuovamente il procedimento nei confronti di Arbed SA inviando, l'8 marzo 2006, una comunicazione degli addebiti per rimediare all'errore procedurale di aver indirizzato la decisione annullata a Arbed SA, che non era destinataria della comunicazione originaria del 6 febbraio 1992.

13.

La comunicazione degli addebiti è stata indirizzata a Arcelor Luxembourg SA (ex-Arbed SA), Arcelor International SA (ex-TradeArbed SA) (7), controllata al 100 % da Arbed SA, e Arcelor Profil Luxembourg SA (ex-ProfilArbed SA), i successori economici delle attività di Arbed SA nel settore delle travi in acciaio.

14.

Il 20 aprile 2006 queste tre imprese hanno risposto alla comunicazione degli addebiti. Nessuna ha contestato i fatti né la valutazione giuridica del Tribunale di primo grado, quali esposti nella sentenza T-137/94 e ripresi nella decisione. Nel caso di specie non si è avuta audizione.

15.

La Commissione si ritiene competente ad adottare la decisione in questione, vista la successione, nello stesso ordinamento giuridico, dell'articolo 81 del trattato CE, quale lex generalis, all'articolo 65 del trattato CECA, quale lex specialis, alla data di scadenza del trattato CECA.

IL SETTORE DELLE TRAVI IN ACCIAIO

16.

I prodotti interessati nel caso di specie sono travi ad ali larghe ed altri profilati ad I, H e U del diametro di 80 mm o più (ad eccezione dei profilati per armature di miniera). L'insieme di tali prodotti è indicato con la denominazione «travi». Trattasi di prodotti lunghi finiti laminati a caldo che vengono utilizzati principalmente nelle costruzioni. Le travi sono prodotti CECA ai sensi dell'articolo 81 del trattato CECA.

17.

Il cartello ha abbracciato l'intero territorio della Comunità. Nel 1990, ossia l'ultimo anno completo dell'infrazione, il mercato comunitario delle travi in acciaio rappresentava 2,54 Mrd EUR.

FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

18.

La cooperazione tra i produttori e i distributori europei di travi e alcune loro associazioni professionali si svolgeva a vari livelli. A livello comunitario la sede più importante di tale cooperazione era costituita dalle riunioni di un gruppo noto come «commissione travi» che faceva capo, tra altri, ad Eurofer.

19.

Oltre alle riunioni della commissione travi, le imprese e associazioni di imprese si incontravano anche a scadenze più irregolari per esaminare i mercati di singoli Stati membri — segnatamente Italia, Francia e Germania — e coordinare le attività su tali mercati.

20.

Inoltre, alcune imprese hanno stretto singoli accordi di ripartizione dei mercati e/o di fissazione dei prezzi.

21.

Da ultimo, le imprese e le associazioni di imprese della Comunità incontravano regolarmente le loro omologhe norvegesi, svedesi e finlandesi alle riunioni cosiddette «Eurofer/Scandinavia» in cui venivano discussi i mercati scandinavi.

AMMENDE

22.

La decisione mantiene l'ammenda al livello definito dal Tribunale di primo grado nella sentenza relativa alla causa T-137/94.

23.

Di conseguenza, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende vigenti alla data di adozione della decisione, è stato effettuato un calcolo teorico dell'ammenda il cui importo totale è ridotto, per circostanze eccezionali, a quello fissato dal Tribunale di primo grado, ossia 10 Mio EUR.

24.

Nel 1990, ultimo anno completo dell'infrazione, il mercato comunitario delle travi in acciaio rappresentava 2,54 Mrd EUR. L'infrazione è quindi molto grave. Pertanto, conformemente ai suddetti orientamenti, l'importo di base dell'ammenda deve essere superiore a 20 Mio EUR.

25.

L'infrazione è durata da luglio 1998 a gennaio 1991, vale a dire due anni e mezzo. Di conseguenza si ritiene appropriato aumentare l'importo di base dell'ammenda del 25 %.

26.

Nel caso di specie non sussistono circostanze aggravanti né attenuanti.

27.

Poiché non si raggiunge il 10 % del fatturato complessivo del gruppo, non è necessario adeguare l'ammenda.

28.

Infine, alla luce di circostanze eccezionali — la sentenza con cui il Tribunale di primo grado ha ridotto a 10 Mio EUR l'importo iniziale dell'ammenda — l'importo finale dell'ammenda è ridotto a 10 Mio EUR.

DECISIONE

29.

È inflitta un'ammenda di 10 Mio EUR a Arcelor Luxembourg SA (ex-Arbed SA), Arcelor International SA (ex-TradeArbed SA) e Arcelor Profil Luxembourg SA (ex-ProfilArbed SA), responsabili in solido.


(1)  Decisione 94/215/CECA della Commissione, del 16 febbraio 1994, GU L 116 del 6.5.1994, pag. 1.

(2)  Causa C-176/99 P, Arbed SA/Commissione, Racc. 2003, pag. I-10687.

(3)  Causa T-137/94, Arbed SA/Commissione, Racc. 1999, pag. II-00303.

(4)  GU L 116 del 6.5.1994, pag. 1.

(5)  L'ammenda inflitta a Arbed è stata ridotta da 11 200 000 EUR a 10 000 000 EUR.

(6)  Il ricorso proposto da Aristrain Madrid è stato parzialmente accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di primo grado perché ne determini il livello adeguato dell'ammenda.

(7)  Con la creazione di Arcelor in seguito alla concentrazione tra Arbed, Aceralia e Usinor nel 2002, TradeArbed SA è stata ribattezzata Arcelor International.


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