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Document 52008XC0819(03)

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 210 del 19.8.2008, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/11


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 210/05)

Numero dell'aiuto: XA 139/08

Stato membro: Italia

Regione: Campania

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Incentivi a favore delle aziende agricole per investimenti finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia per l'auto-produzione aziendale e il recupero di energia termica, elettrica e meccanica e di sistemi idonei a ridurre i consumi energetici, per la produzione primaria di prodotti agricoli

Base giuridica:

D.lgs 30 aprile 1998 n. 173, art. 1, commi 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5.6.1998), che ha istituito un regime di aiuti per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici

DM n. 401 del 11.9.1999 (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5.11.1999), recante le norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs n. 173/98 per la concessione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006)

D.G.R. n. 214 dell'1.2.2008, «Modifica della DGR n. 283 del 4 marzo 2006 ed adeguamento, alle condizioni previste dal reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, degli aiuti a favore dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio energetico in agricoltura, approvati con la medesima deliberazione n. 283/2006»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: La spesa totale prevista in bilancio nell'ambito del presente regime è di 574 238 EUR. Tale importo potrà essere incrementato fino alla somma totale di 1 990 941,22 EUR, assegnata e trasferita alla regione Campania con il DM n. 156409, del 8 novembre 2001, per le iniziative contemplate dal D.lgs n. 173/98, articolo 1, commi 3 e 4, a seguito di eventuali economie di spesa per gli interventi finanziati con il precedente regime XA 74/05, esentato ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione.

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità lorda dell'aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili ed è elevabile al 50 % per le imprese site nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50 % e il 60 %, rispettivamente.

Per «giovani agricoltori» si intendono produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Data di applicazione: Il regime di aiuti entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC) e comunque non prima di dieci giorni lavorativi successivi all'invio del presente documento, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Al regime sarà possibile accedere fino ad esaurimento dei fondi e comunque non oltre il periodo di validità del regolamento (CE) n. 1857/2006

Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti è rivolto a sostenere le piccole e medie imprese agricole regionali, singole o associate, definite ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, che non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà.

Gli interventi perseguono le seguenti finalità:

riduzione dei costi di produzione con particolare riferimento al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,

tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti e dei fenomeni erosivi,

promozione della diversificazione delle attività agricole.

I suddetti incentivi trovano riferimento nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

I costi ammissibili al regime di aiuto sono i seguenti:

costi per opere, impianti e attrezzature finalizzati a raccolta, stoccaggio e prima lavorazione di biomassa vegetale da destinare ad usi energetici, esclusivamente per il proprio fabbisogno aziendale,

acquisto ed installazione di impianti di generatori termici ad alto rendimento alimentati da biomasse agricole vegetali, per il proprio fabbisogno aziendale,

macchine, attrezzature, impianti e opere connesse per la produzione ed il recupero di energia da fonti energetiche rinnovabili (solare, eolica, geotermica, da biomasse di origine agricola vegetale, idraulica), per il soddisfacimento della domanda energetica aziendale,

macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, per l'applicazione di tecnologie tendenti al contenimento dei consumi energetici aziendali,

spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari per la progettazione, studi di fattibilità, consulenze

Settore o settori interessati: Il regime di aiuto si applica a tutti i settori dell'agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Sito web: www.sito.regione.campania.it/agricoltura/aiuti/energia.html

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 142/08

Stato membro: Regno Unito

Regione: Scotland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Shetland Johne's Disease Scheme

Base giuridica: Local Government in Scotland Act 2003; Zetland County Council (ZCC) Act 1974

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 35 000 (trentacinquemila) GPB

(Il regime sarà applicato sotto forma di servizio per la comunità agricola in generale)

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità dell'aiuto è del 100 %, in conformità del capo 2, articolo 10, del regolamento

Data di applicazione: Il regime avrà inizio il 1o aprile 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime avrà inizio il 1o aprile 2008 e si concluderà il 31 marzo 2013

Obiettivo dell'aiuto: Il regime sarà applicato in conformità del capo 2, articolo 10, del regolamento (CE) n. 1857/2006. Lo Shetland Johne's Disease Scheme (SJDS) è inteso a fornire un servizio di screening per la malattia di Johne nei bovini sia al punto di ingresso del bestiame sul territorio delle Shetland che in tutte le mandrie di bovini delle Shetland. Il test è efficace nei bovini maschi e femmine di età superiore a 2 anni. Il regime copre tutte le spese ed è volto ad assicurare che la totalità dei bovini immessi nel territorio delle Shetland e di quelli presenti nelle 201 mandrie esistenti sul territorio sia sottoposta a test di screening per la malattia di Johne. Esso si configura come un servizio per l'intera comunità agricola e non dà origine ad alcuna spesa o imposta per i test effettuati sul bestiame importato. Gli aiuti forniti nell'ambito del regime sono concessi in natura sotto forma di servizi sovvenzionati e non possono consistere in pagamenti diretti ai produttori.

L'obiettivo principale del regime di aiuti è di salvaguardare l'elevato livello sanitario dei bovini delle Shetland grazie ai test effettuati sul bestiame importato al fine di individuare la malattia. Esso contribuirà in tal modo a realizzare tutti i seguenti obiettivi:

riduzione dei costi di produzione,

miglioramento o riconversione della produzione,

miglioramento della qualità,

tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali

Settore economico: Allevamento — bovini

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: L'organismo responsabile del regime è il seguente:

Shetland Islands Council

Economic Development Unit

6 North Ness Business Park

Lerwick

Shetland ZE1 0LZ

United Kingdom

Sito web: http://www.sdt.shetland.org/Schemesinnotificationprocess.aspx

In alternativa è possibile consultare il sito Internet del governo britannico per gli aiuti di Stato nel settore agricolo che beneficiano di esenzione:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Si veda il link allo «Shetland Johne's Disease Scheme»

Altre informazioni: —

Firmato e datato a nome del ministero dell'Ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (autorità competente nel Regno Unito)

Neil Marr

Agricultural State Aid Team Leader

Defra

5D 9 Millbank

c/o Nobel House

17 Smith Square

Westminister

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 143/08

Stato membro: Belgio

Regione: Vlaanderen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vlaams Varkensstamboek vzw

Base giuridica:

Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens/Arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens/Arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 463 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è del 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici, mentre è del 70 % per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame, né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte

Data di applicazione: L'aiuto può essere erogato a decorrere dal 1o aprile e non prima di 15 giorni dopo la notifica.

L'aiuto è concesso mediante un decreto di attuazione. Tali decreti attuativi vengono emanati annualmente. Un progetto di decreto attuativo deve essere ancora elaborato e includerà una clausola «stand-still»

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso per un periodo che termina il 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Vlaams Varkensstamboek (VVS) è incaricata della tenuta dei libri genealogici delle razze suine. Essa dichiara di utilizzare l'aiuto a copertura delle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici, alla registrazione dei dati sulla nascita e sull'ascendenza degli animali nella banca dati, nonché alla stesura e al rilascio di certificati zootecnici e di certificati d'ascendenza.

L'associazione riconosciuta Vlaams Varkensstamboek (VVS) effettua anche dei test per determinare la qualità genetica o la resa dei capi riproduttori. Vengono eseguiti tre test:

L'aiuto rientra nell'ambito dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuto del 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici.

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b): aiuti fino al 70 % per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame, né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte

Settore(i) interessato(i): Produzioni animali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan, 35, bus 40

B-1030 Brussel

Sito web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Altre informazioni: —

Jules VAN LIEFFERINGE

Secretaris-generaal

Numero dell'aiuto: XA 144/08

Stato membro: Francia

Regione: Dipartimento dell'Hérault

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Régime d'aides aux frais administratifs de cessions d'immeubles ruraux non bâtis permettant la constitution d'îlots culturaux regroupés (remembrement)

Base giuridica:

articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006,

Articles L121-24, L121-25 et L124-1 à L124-13 du Code rural,

Convention cadre avec la Région Languedoc-Roussillon selon l'article L 1511-3 Code Général des Collectivités Territoriales (projet)

Délibération du Conseil général de l'Hérault (projet)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 50 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 60 % delle spese effettivamente sostenute, alle seguenti condizioni:

Spese ammissibili:

spese amministrative derivanti dagli atti di cessione di terreni e dalle imposte relative, incluse le spese di agrimensura allorché questa è necessaria ai fini della stesura degli atti notarili.

Transazioni ammissibili:

le cessioni di terreni agricoli non edificati di una superficie limitata ad 1 ha 50 a ed il cui valore è superiore a 1 500 EUR,

le cessioni che hanno ricevuto parere favorevole della commissione dipartimentale per la ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo L124-4 del codice rurale,

l'aiuto sarà limitato ad una superficie totale delle parcelle di 10 ha per acquirente

Data di applicazione: A decorrere dall'approvazione della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo consiste nel facilitare la ristrutturazione fondiaria mediante cessione a titolo oneroso, intrapresa dai proprietari-coltivatori per migliorare la redditività della propria azienda.

In effetti la dispersione e la frammentazione delle proprietà non consentono l'applicazione delle migliori pratiche agricole, causano un aumento degli oneri, influiscono sulla produttività ed eventualmente sulla scelta di una diversificazione delle colture.

Al contrario, la costituzione di isole di coltivazione di dimensioni sufficientemente grandi aiuterà l'agricoltore ad ottimizzare le proprie pratiche.

Nella misura in cui nessun ostacolo materiale (strade, fossati, ecc.) o amministrativo lo impedisca, la commissione dipartimentale per la ricomposizione fondiaria potrà chiedere la messa in atto del «raggruppamento delle parcelle», in base alla definizione fornita dalle autorità fiscali

Settore economico: Il settore agricolo (A) o naturale (N come negli esistenti documenti locali di pianificazione urbanistica) nel dipartimento dell'Hérault

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil général de l'Hérault

Pôle développement et emploi

Direction agriculture et développement rural

Service foncier agricole et territoire Leader

Hôtel de Département

1000, rue d'Alco

F-34087 Montpellier Cedex 4

Tél. (33-0) 467 67 70 00 — Fax (33-0) 467 67 67 53

E-mail: agrirural@cg34

Sito web: http://www.cg34.fr/economie/index.html

via:

Économie/Agriculture/Territoire/Aménagement foncier/

[en savoir plus]: cessions de certains immeubles ruraux

Altre informazioni: —

Beneficiari: Agricoltori rispondenti ai seguenti requisiti:

beneficiari di un'operazione di sviluppo locale, descritta nella scheda 341-B1 del Document Régional de Développement Rural 2007-2013 (sezione Languedoc-Roussillon),

le parti coinvolte in un unico atto bilaterale non devono essere membri della stessa famiglia (è escluso anche un rapporto di parentela di secondo grado)

Numero dell'aiuto: XA 147/08

Stato membro: Lettonia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Atbalsta shēma „Atbalsts demonstrējumiem saimniecībās“

Base giuridica: Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību“ 4. pielikuma III. atbalsta programma 46.–53. punkts

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

Importo complessivo del regime di aiuti nel 2008: 120 000 LVL

 

Importo complessivo del regime di aiuti nel 2009: 130 000 LVL

 

Importo complessivo del regime di aiuti nel 2010: 140 000 LVL

 

Importo complessivo del regime di aiuti nel 2011: 150 000 LVL

 

Importo complessivo del regime di aiuti nel 2012: 160 000 LVL

 

Importo complessivo del regime di aiuti nel 2013: 170 000 LVL

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto per le attività di dimostrazione nelle aziende e nelle fiere agricole copre il 100 % delle spese di funzionamento per la prestazione di servizi e per l'acquisizione dei materiali necessari per le attività di dimostrazione e il 100 % delle spese di manutenzione dell'infrastruttura

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo dell'aiuto è organizzare attività a lungo termine di dimostrazione nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento (compresa l'agricoltura ecologica) in Lettonia e promuovere il collegamento tra scienze agrarie e produzione.

L'aiuto è concesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: L'aiuto è destinato alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e ai settori dell'allevamento e dalla produzione vegetale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

LV-1981 Rīga

Sito web: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/4.pielikums.doc

Altre informazioni: L'aiuto a favore delle attività di dimostrazione nelle aziende e nelle fiere agricole per le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006: ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento l'aiuto è erogato sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori e ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, l'aiuto è accessibile a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Le imprese intermediarie non ricevono nessun aiuto e la totalità degli aiuti è versata ai beneficiari finali.

L'aiuto non è concesso retroattivamente per attività che sono già state realizzate dal beneficiario


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