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Document 52008XC0702(01)

Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU C 167 del 2.7.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 144 del 23.4.2016, p. 23–28 (HR)

2.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/1


Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 167/01)

1.   INTRODUZIONE

1.

La presente comunicazione illustra il quadro normativo che permette di ricompensare la cooperazione nei procedimenti avviati ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE (1) nei casi di cartelli (2). La procedura di transazione potrebbe permettere alla Commissione di trattare un maggior numero di casi con le stesse risorse, suscitando quindi l'interesse del pubblico alla prescrizione di sanzioni efficaci e tempestive da parte della Commissione, rafforzando nel contempo l'effetto dissuasivo. La cooperazione di cui alla presente comunicazione è diversa dalla presentazione volontaria di elementi di prova al fine di far scattare o fare avanzare le indagini della Commissione, che forma oggetto della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (3) («la comunicazione sul trattamento favorevole»). Quando soddisfa le condizioni stabilite in entrambe le comunicazioni della Commissione, la cooperazione offerta da un'impresa può essere ricompensata di conseguenza in modo cumulativo (4).

2.

Se le parti del procedimento sono disposte a riconoscere la propria partecipazione a un cartello in violazione dell'articolo 81 del trattato e la loro responsabilità al riguardo, possono anche contribuire ad accelerare il procedimento che conduce all'adozione della corrispondente decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (5) nei modi e con le garanzie precisate nella presente comunicazione. Se la Commissione, in quanto autorità investigativa e custode del trattato autorizzata ad adottare decisioni di esecuzione fatto salvo il controllo degli organi giurisdizionali comunitari, non negozia la questione dell'esistenza di un'infrazione al diritto comunitario né la sanzione applicabile, ciò nondimeno può ricompensare la cooperazione descritta nella presente comunicazione.

3.

Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato (6) stabilisce le principali regole pratiche concernenti lo svolgimento di procedimenti nei casi di antitrust, incluse quelle applicabili alla transazione. A tale riguardo, il regolamento (CE) n. 773/2004 lascia alla discrezionalità della Commissione il giudizio sull'opportunità o meno di una procedura di transazione nei casi di intese, pur garantendo al contempo che la procedura di transazione non possa essere imposta alle parti.

4.

L'applicazione efficace delle norme comunitarie in materia di concorrenza è compatibile con il pieno rispetto del diritto delle parti alla difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario da rispettare in ogni circostanza, in particolare nei procedimenti antitrust che possono dare luogo a sanzioni. Ne consegue che le norme stabilite per i procedimenti svolti dalla Commissione a norma dell'articolo 81 del trattato dovrebbero garantire che le imprese e le associazioni di imprese interessate siano messe in grado di esprimere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegati dalla Commissione (7) durante l'intera procedura amministrativa.

2.   PROCEDURA

5.

La Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi possano essere adatti per sondare l'interesse delle parti a partecipare a discussioni in vista di una transazione, nonché per decidere di avviare dette discussioni o di porvi fine o di giungere ad una soluzione definitiva del caso. A tale riguardo è opportuno prendere in considerazione la probabilità di concludere, entro un termine ragionevole, un accordo con le parti interessate per quanto riguarda la portata degli eventuali addebiti, sulla base di fattori quali il numero di parti in causa, le prevedibili posizioni contrastanti in merito all'attribuzione della responsabilità, il livello di contestazione dei fatti. La Commissione valuterà la prospettiva di conseguire una maggiore efficacia della procedura, sulla base dei progressi compiuti, inclusa l'entità dell'onere derivante dal fornire l'accesso a versioni non riservate di documenti contenuti nel fascicolo. Possono intervenire anche altri fattori, come l'eventuale determinazione di un precedente. La Commissione può decidere di porre fine alle discussioni in vista di una transazione qualora le parti al procedimento si coordinano al fine di distorcere o distruggere elementi probatori rilevanti per la determinazione dell'infrazione, di una parte di essa o del calcolo dell'ammenda applicabile. La distorsione o la distruzione di elementi probatori rilevanti per la determinazione dell'infrazione o di una parte di essa può anche costituire una circostanza aggravante ai sensi del punto 28 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (8) (gli Orientamenti sul calcolo delle ammende), e può essere considerata come una violazione dei doveri di collaborazione previsti ai punti 12 e 27 della comunicazione sul trattamento favorevole. La Commissione può avviare discussioni di transazione unicamente su richiesta scritta delle parti interessate.

6.

Benché alle parti del procedimento non sia riconosciuto il diritto alla transazione, la Commissione, se ritiene che un caso, in linea di principio, possa essere adatto alla transazione, sonderà l'interesse alla transazione di tutte le parti del medesimo procedimento.

7.

Le parti del procedimento non possono rivelare a terzi in qualsiasi giurisdizione il contenuto delle discussioni o dei documenti cui abbiano avuto accesso ai fini della transazione, senza previa autorizzazione espressa della Commissione. Qualsiasi violazione di tale principio può indurre la Commissione a non prendere in considerazione la richiesta dell'impresa di seguire la procedura di transazione. Tale divulgazione può anche costituire una circostanza aggravante ai sensi del punto 28 degli Orientamenti sul calcolo delle ammende e può essere considerata come una violazione dei doveri di collaborazione previsti ai punti 12 e 27 della comunicazione sul trattamento favorevole.

2.1.   Avvio del procedimento e fasi esplorative riguardanti la transazione

8.

Qualora intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7 e/o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione deve prima identificare e riconoscere come parti del procedimento le persone giuridiche alle quali può essere inflitta una sanzione a titolo di violazione dell'articolo 81 del trattato.

9.

A tal fine, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 per l'adozione di siffatta decisione può avvenire in qualsiasi momento, ma non oltre la data in cui la Commissione emette la comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti interessate. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 precisa inoltre che, qualora ritenga opportuno sondare l'interesse delle parti ad avviare discussioni di transazione, la Commissione avvia il procedimento entro la data in cui ha emesso la comunicazione degli addebiti o entro la data, se è anteriore, in cui ha richiesto alle parti di manifestare per iscritto il loro interesse a partecipare a siffatte discussioni.

10.

Dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione diventa l'unica autorità garante della concorrenza competente ad applicare l'articolo 81 del trattato al caso di specie.

11.

Qualora ritenga opportuno sondare l'interesse delle parti ad avviare discussioni di transazione, la Commissione fissa un termine non inferiore a due settimane, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, entro il quale le parti dello stesso procedimento devono dichiarare per iscritto se sono disposte a partecipare a discussioni per giungere a una transazione in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione in una fase successiva. Detta dichiarazione scritta non implica il riconoscimento delle parti di partecipazione ad un'infrazione né di assunzione della relativa responsabilità.

12.

Ogniqualvolta avvii un procedimento contro due o più parti nell'ambito della stessa impresa, la Commissione informerà ciascuna di esse degli altri soggetti giuridici che individua nell'ambito della stessa impresa e che sono del pari interessati dal procedimento. In tal caso, qualora intendano partecipare a discussioni per giungere ad una transazione, le parti interessate devono designare rappresentanti comuni debitamente autorizzati ad agire in loro nome e per loro conto, entro la scadenza del termine di cui al punto 11. La designazione di rappresentanti comuni mira unicamente a facilitare le discussioni in vista della transazione e non pregiudica affatto l'imputazione di responsabilità per l'infrazione alle diverse parti.

13.

La Commissione può non prendere in considerazione richieste di immunità dalle ammende o di riduzione delle ammende a norma della comunicazione sul trattamento favorevole adducendo che sono state presentate dopo la scadenza del termine di cui al punto 11.

2.2.   Inizio della procedura di transazione: discussioni per giungere a una transazione

14.

Qualora alcune parti del procedimento richiedano di avviare discussioni di transazione e purché soddisfino le condizioni di cui ai punti 11 e 12, la Commissione può decidere di avviare la procedura di transazione mediante contatti bilaterali tra la direzione generale della Concorrenza e i candidati alla transazione.

15.

La Commissione mantiene un margine di discrezionalità per valutare l'opportunità e il ritmo delle discussioni bilaterali di transazione con le singole imprese. Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, si tratta in particolare di determinare, visto il progresso compiuto in generale nella procedura di transazione, l'ordine e la sequenza delle discussioni bilaterali di transazione nonché il momento in cui rivelare informazioni, compresi gli elementi probatori contenuti nel fascicolo della Commissione utilizzati a sostegno degli addebiti previsti e per fissare l'ammenda irrogabile (9). Le informazioni verranno comunicate a tempo debito mano a mano che avanzano le discussioni di transazione.

16.

Siffatta comunicazione preliminare nell'ambito delle discussioni di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004 permetterà alle parti di essere informate in merito agli elementi essenziali presi in considerazione fino a quel momento, quali i fatti contestati, la loro classificazione, la gravità e la durata del presunto cartello, l'imputazione della responsabilità, una stima della di forcella delle ammende applicabili, nonché gli elementi probatori utilizzati a sostegno dei potenziali addebiti. Tale dispositivo permetterà alle parti di far valere il loro punto di vista sugli addebiti che potrebbero essere mossi nei loro confronti e permetterà loro di decidere, in perfetta cognizione di causa, se accedere o meno alla transazione. Su richiesta di una parte, i servizi della Commissione possono inoltre concederle l'accesso alle versioni non riservate di qualsiasi documento accessibile figurante in quel momento nel fascicolo del caso di specie, qualora l'accesso sia giustificato per permetterle di precisare la sua posizione riguardo a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto del cartello (10).

17.

Quando i progressi realizzati durante le discussioni di transazione permettono di giungere a un'intesa comune per quanto riguarda l'ambito dei potenziali addebiti e la stima della forcella delle probabili ammende inflitte dalla Commissione, e la Commissione in via preliminare ritiene probabile una maggiore efficacia della procedura tenuto conto dei progressi globali compiuti, la Commissione può accordare alle imprese un termine di almeno 15 giorni lavorativi per la presentazione di una proposta definitiva di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004. Il termine può essere prorogato su richiesta motivata. Prima che sia loro accordato tale termine, le parti hanno diritto a che siano loro divulgate, su richiesta, le informazioni indicate al punto 16.

18.

Le parti possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi momento della procedura di transazione in merito a qualsiasi questione inerente il principio del giusto processo. È compito del consigliere-auditore garantire il rispetto dell'esercizio effettivo del diritto alla difesa.

19.

Qualora le parti interessate non presentino una proposta di transazione, la procedura per l'adozione della decisione definitiva nei loro riguardi segue le disposizioni generali, in particolare quelle di cui agli articoli 10, paragrafo 2, 12, paragrafo 1 e 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, anziché quelle che disciplinano la procedura di transazione.

2.3.   Proposte di transazione

20.

Le parti che optano per una procedura di transazione devono presentare una richiesta formale di transazione sotto forma di una proposta di transazione. La proposta di transazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 contiene:

a)

un riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità delle parti per l'infrazione, descritta sinteticamente per quanto riguarda l'oggetto, l'eventuale attuazione, i fatti principali, la loro qualificazione giuridica, inclusi il ruolo delle parti e la durata della loro partecipazione all'infrazione conformemente ai risultati delle discussioni di transazione;

b)

un'indicazione (11) dell'importo massimo dell'ammenda che le parti prevedono sarà loro inflitta dalla Commissione e che esse accetterebbero nel quadro di una procedura di transazione;

c)

la conferma delle parti che sono state sufficientemente informate degli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti e che è stata loro sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista alla Commissione;

d)

la conferma delle parti che, in considerazione di quanto sopra, non intendono chiedere l'accesso al fascicolo né di essere nuovamente sentite in un'audizione orale, salvo che la Commissione non rispecchi la loro proposta di transazione nella comunicazione degli addebiti e nella decisione;

e)

il consenso delle parti di ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 in una lingua ufficiale concordata della Comunità europea.

21.

Le ammissioni e le conferme fornite dalle parti nell'ottica della transazione costituiscono l'espressione del loro impegno a cooperare alla rapida trattazione del caso secondo la procedura di transazione. Tuttavia, tali ammissioni e conferme sono subordinate all'accettazione da parte della Commissione della richiesta di transazione presentata dalle parti, compreso l'importo massimo previsto dell'ammenda.

22.

Le richieste di transazione non possono essere revocate unilateralmente dalle parti che le hanno presentate salvo che la Commissione non le accolga in quanto si astiene dal rispecchiarne il contenuto innanzi tutto nella comunicazione degli addebiti e, successivamente, nella decisione definitiva (cfr. in questo senso i punti 27 e 29 infra). Si considera che la comunicazione degli addebiti accede alle proposte di transazione se ne rispecchia il contenuto per quanto riguarda le questioni indicate al punto 20, lettera a). Inoltre, per ritenere che la decisione definitiva rispecchia le proposte di transazione, occorre che l'ammenda inflitta non ecceda l'importo massimo ivi indicato.

2.4.   Comunicazione degli addebiti e risposta

23.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, la notifica per iscritto di una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti è una fase preparatoria obbligatoria prima di adottare qualsiasi decisione definitiva. Di conseguenza, la Commissione emetterà una comunicazione degli addebiti anche in caso di procedura di transazione (12).

24.

Per garantire l'esercizio effettivo dei diritti delle parti alla difesa, la Commissione deve sentire il loro punto di vista sugli addebiti mossi nei loro confronti e sugli elementi probatori utilizzati a sostegno prima di adottare una decisione definitiva e ne deve tener conto modificando, se del caso, la propria analisi preliminare (13). La Commissione deve poter essere in grado non solo di accogliere o di respingere le argomentazioni addotte delle parti durante la procedura amministrativa, ma anche di compiere la propria analisi delle questioni che le hanno sottoposto in modo da rinunciare a muovere simili addebiti in quanto siano risultati infondati oppure da completare e rivedere le proprie argomentazioni tanto di fatto che di diritto a sostegno degli addebiti che essa mantiene.

25.

Mediante la presentazione di una richiesta formale di transazione sotto forma di una proposta di transazione prima che sia loro notificata la comunicazione degli addebiti, le parti interessate permettono alla Commissione di tenere effettivamente conto del loro punto di vista (14) già al momento della redazione della comunicazione degli addebiti, anziché soltanto prima della consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (in prosieguo «il comitato consultivo») o prima dell'adozione della decisione definitiva (15).

26.

Se la comunicazione degli addebiti rispecchia la proposta di transazione delle parti, le parti interessate rispondono a detta comunicazione entro un termine di almeno due settimane fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, semplicemente confermando (in termini inequivocabili) che la comunicazione degli addebiti corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione e che quindi mantengono l'impegno di seguire la procedura di transazione. In assenza di siffatta risposta, prenderà atto della violazione commessa dalla parte del suo impegno e può anche non prendere in considerazione la richiesta della parte di seguire la procedura di transazione.

27.

La Commissione ha il diritto di adottare una comunicazione degli addebiti che non rispecchi la proposta di transazione delle parti. In tal caso, si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004. Le ammissioni formulate dalle parti nella proposta di transazione si intendono ritirate e non possono essere utilizzate come prove contro nessuna parte del procedimento. Pertanto le parti interessate non sono più vincolate dalla loro proposta di transazione e viene loro fissato un nuovo termine in modo che possano, su richiesta, ripresentare elementi a propria difesa inclusa la possibilità di accedere al fascicolo e di chiedere un'audizione orale.

2.5.   Decisione della Commissione e ricompensa a titolo della transazione

28.

Una volta che le parti abbiano confermato nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti l'impegno di giungere a una transazione, il regolamento (CE) n. 773/2004 consente alla Commissione di procedere, senza ulteriori fasi procedurali, all'adozione della decisione definitiva ai sensi dell'articolo 7 e/o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, previa consultazione del comitato consultivo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003. In particolare, ciò significa che le parti non possono chiedere l'audizione orale o l'accesso al fascicolo quando le loro proposte di transazione siano state riportate nella comunicazione degli addebiti, in conformità con l'articolo 12, paragrafo 2, e con l'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004.

29.

La Commissione mantiene il diritto di adottare una posizione definitiva che si discosti dalla sua posizione iniziale espressa in una comunicazione degli addebiti che riporta le proposte di transazione delle parti, tenuto conto del parere espresso dal comitato consultivo o di altre opportune considerazioni connesse all'autonomia decisionale ultima della Commissione in materia. Tuttavia, qualora decida di agire in tal senso, la Commissione informa le parti e notifica loro una nuova comunicazione degli addebiti per garantire loro l'esercizio del diritto alla difesa secondo le norme generali di procedura applicabili. Ne consegue che le parti avranno quindi diritto di accedere al fascicolo, di chiedere un'audizione orale e di rispondere alla comunicazione degli addebiti. Le ammissioni formulate dalle parti nella loro proposta di transazione si intendono ritirate e non possono essere utilizzate come prove nei confronti di nessuna delle parti del procedimento.

30.

L'importo finale dell'ammenda in un caso specifico è stabilito nella decisione in cui la Commissione constata l'infrazione ai sensi dell'articolo 7 e commina una sanzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

31.

Conformemente alla prassi della Commissione, il fatto che un'impresa abbia cooperato con questa nel quadro della presente comunicazione durante la procedura amministrativa sarà indicato nella decisione definitiva, in modo da spiegare le ragioni che giustificano il livello dell'ammenda.

32.

Qualora decida di ricompensare una parte a titolo di transazione conclusa in base alla presente comunicazione, la Commissione ridurrà del 10 % l'ammontare dell'ammenda da irrogare una volta applicato il massimale del 10 % stabilito negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (8). Qualsiasi specifica maggiorazione applicata a scopo dissuasivo (16) non potrà eccedere un fattore moltiplicatore pari a due.

33.

Qualora casi risolti mediante transazione coinvolgano anche imprese che hanno chiesto di beneficiare del trattamento favorevole, la riduzione dell'ammenda accordata loro a titolo di transazione sarà aggiunta alla ricompensa concessa loro a titolo di trattamento favorevole.

3.   CONSIDERAZIONI GENERALI

34.

La presente comunicazione si applica a tutti i casi di cartelli che formino oggetto di esame da parte della Commissione al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure ulteriormente.

35.

L'accesso a proposte di transazione è accordato soltanto ai destinatari della comunicazione degli addebiti che non abbiano presentato richiesta di transazione, poiché si impegnino — e insieme con loro i consulenti legali ai quali sia consentito l'accesso in loro rappresentanza — a non copiare con qualsiasi mezzo meccanico o elettronico nessuna informazione contenuta nelle proposte di transazione alla quale è loro consentito l'accesso e ad utilizzare le informazioni ottenute dalle proposte di transazione unicamente ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi per l'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza sulle quali verte il relativo procedimento. Alle altre parti, quali ricorrenti, non è accordato l'accesso alle proposte di transazione.

36.

L'utilizzo di tali informazioni per uno scopo diverso nel corso del procedimento può essere considerato quale mancanza di cooperazione, ai sensi dei punti 12 e 27 della comunicazione sul trattamento favorevole. Inoltre, se le informazioni vengono utilizzate in tal modo dopo che la Commissione ha già adottato la decisione di divieto nell'ambito del procedimento, la Commissione stessa può, in un procedimento intentato dinanzi agli organi giudiziari comunitari, chiedere che sia aumentato l'importo dell'ammenda da infliggere all'impresa responsabile. Se in qualsiasi momento le informazioni vengono utilizzate per uno scopo diverso con la partecipazione di un legale esterno, la Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un provvedimento disciplinare, al tribunale presso il quale esercita il legale.

37.

Le proposte di transazione presentate in base alla presente comunicazione sono trasmesse unicamente alle autorità garanti della concorrenza negli Stati membri, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla comunicazione sulla cooperazione all'interno della rete (17) e purché il livello di salvaguardia contro la loro diffusione, assicurato dall'autorità di concorrenza che riceve tali informazioni, sia equivalente a quello applicato dalla Commissione.

38.

Su richiesta dell'impresa interessata, la Commissione può accettare che le proposte di transazione siano presentate oralmente. Le proposte di transazione orali saranno registrate e trascritte nei locali della Commissione. Conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 e agli articoli 3, paragrafo 3 e 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, alle imprese che presentano proposte orali di transazione è accordata la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione, che sarà disponibile presso i locali della Commissione, nonché a correggere senza indugio il contenuto delle loro proposte orali di transazione e l'accuratezza della trascrizione.

39.

La Commissione non trasmette proposte di transazione alle giurisdizioni nazionali senza il consenso dell'impresa interessata, conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato (18).

40.

La Commissione ritiene che, in generale, la divulgazione al pubblico di documenti e di dichiarazioni scritte o registrate (incluse le proposte di transazione) ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio a determinati interessi pubblici o privati quali, ad esempio, la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti (19), anche dopo l'adozione della decisione.

41.

Le decisioni definitive adottate dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 sono soggette al controllo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 230 del trattato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 229 del trattato e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale illimitata per decidere sui ricorsi presentati contro decisioni concernenti le ammende adottate ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Sintesi della procedura per l'adozione di una decisione di transazione ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003

I.   Indagine normale

Le parti possono manifestare interesse ad un'ipotetica transazione.

II.   Passi preliminari concernenti la transazione

Lettera a tutte le società (e Stati membri) per informarle della decisione di avviare il procedimento in vista della transazione (articolo 11, paragrafo 6) e invito a manifestare interesse alla transazione.

III.   Serie di discussioni bilaterali di transazione

Divulgazione e scambio di argomenti su potenziali addebiti, responsabilità, forcella di ammende.

Divulgazione di elementi di prova utilizzati per accertare potenziali addebiti, responsabilità, ammende.

Divulgazione, se giustificata, di altre versioni non riservate di documenti contenuti nel fascicolo.

IV.   Transazione

Proposte condizionali di transazione presentate dalle imprese, se del caso, congiuntamente rappresentate.

La direzione COMP accusa ricezione.

V.   Comunicazione degli addebiti risolti mediante transazione

Notifica di una CA sintetica in cui la Commissione, se del caso, accede alle proposte di transazione dell'impresa.

Risposta dell'impresa alla CA in cui conferma chiaramente che la CA rispecchia la sua proposta di transazione.

VI.   Decisione di «transazione» ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003

Comitato consultivo su un progetto sintetico di decisione definitiva.

Se il collegio dei commissari è d'accordo:

Adozione di una decisione definitiva in forma sintetica.


(1)  I riferimenti contenuti nel presente testo all'articolo 81 includono anche l'articolo 53 dell'accordo SEE allorché è applicato dalla Commissione in conformità alle regole di cui all'articolo 56 dell'accordo SEE.

(2)  I cartelli sono intese e/o pratiche concordate tra due o più concorrenti, volte a coordinare il loro comportamento competitivo sul mercato e/o ad influire sui pertinenti parametri della concorrenza mediante pratiche consistenti nel fissare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, nell'assegnare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati, anche mediante manipolazione delle gare di appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni e/o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti. Queste pratiche si configurano tra le violazioni più gravi dell'articolo 81 CE.

(3)  GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17.

(4)  Cfr. punto 33.

(5)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

(6)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18. Regolamento quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 662/2008 (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3).

(7)  Cfr. causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. 1979, pag. 461, punti 9 e 11.

(8)  GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

(9)  Il riferimento alle «ammende applicabili» di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 offre ai servizi della Commissione la possibilità di fornire alle parti interessate dalle discussioni di transazione una stima dell'ammenda loro irrogabile tenuto conto delle modalità contenute negli orientamenti sul calcolo delle ammende, delle disposizioni di cui alla presente comunicazione e, se del caso, alla comunicazione sul trattamento favorevole.

(10)  A tale scopo, alle parti verrà fornito un elenco di tutti i documenti accessibili esistenti in quel momento nel fascicolo del caso di specie.

(11)  Risultante dalle discussioni di cui ai punti 16 e 17.

(12)  Nel contesto delle procedure di transazione, la comunicazione degli addebiti deve contenere le informazioni necessarie per consentire alle parti di constatare che rispecchia le loro proposte di transazione.

(13)  Secondo giurisprudenza consolidata, la Commissione basa le sue decisioni unicamente su addebiti in merito ai quali le parti interessate hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista e, a tal fine, hanno diritto di accedere al fascicolo della Commissione, fatto salvo l'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

(14)  A questo proposito, il considerando n. 2 del regolamento (CE) n. 622/2008 stabilisce: «[…] Siffatta comunicazione nella fase iniziale dovrebbe permettere alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista sugli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti, nonché sulla loro potenziale responsabilità».

(15)  A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2204 e, rispettivamente, dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(16)  Cfr. punto 30 degli Orientamenti sul calcolo delle ammende.

(17)  Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43).

(18)  GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54, punto 26.

(19)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


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