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Document 52008XC0418(04)

    Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli

    GU C 97 del 18.4.2008, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 97/12


    Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli

    (2008/C 97/05)

    Numero dell'aiuto: XA 144/07

    Stato membro: Italia

    Regione: Marche

    Titolo del regime di aiuto:

    «Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura per la concessione di prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine e attrezzature di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910».

    Beneficiari del regime di aiuto sono le PMI non in difficoltà che rientrano nelle seguenti categorie:

    1.

    gli imprenditori agricoli professionali (IAP) singoli o associati che conducono aziende ubicate nella Regione Marche iscritti nella relativa gestione previdenziale;

    2.

    gli imprenditori agricoli singoli o associati che conducono aziende ubicate nella Regione Marche

    Base giuridica: Legge 910/1966 — art. 12 — che ha istituito il «Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola» finalizzato alla concessione di prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole che opera secondo il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 1106 e secondo apposite convenzioni stipulate con gli istituti di credito.

    Schema di deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. … del … con oggetto: «Linee di indirizzo e criteri per la concessione di prestiti a tasso agevolato a valere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910»

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: I finanziamenti saranno concessi con le anticipazioni del fondo di cui alla legge n. 910/1966 complessivamente assegnate alla Regione Marche. I prestiti che potranno essere concessi in una unica annualità o nell'intero 2007-2013, non potranno in ogni caso essere superiore a 6 000 000 EUR

    Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto in conto interessi, attualizzato come prescritto dal paragrafo 6 dell'articolo 2 del regolamento di esenzione, non potrà superare in ogni caso il 50 % dell'investimento ammissibile nelle aree svantaggiate e il 40 % nelle altre zone, elevabili rispettivamente al 60 % e al 50 % per i giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento

    Data di applicazione: Il regime troverà attuazione successivamente alla conferma da parte della Commissione dell'avvenuta ricezione della presente sintesi e gli aiuti verranno erogati successivamente alla concessione del contributo

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2013

    Obiettivo dell'aiuto:

    1.

    Investimenti nelle aziende agricole.

    2.

    Gli articoli di riferimento per l'applicazione del regime di aiuto sono il 4 ed il 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione.

    3.

    Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese, non inferiori a 20 000 EUR e non superiori a 130 000 EUR sostenute per l'acquisto di macchine e attrezzature, tecnologicamente avanzate e commisurate alle effettive esigenze aziendali dopo la concessione del contributo, che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria.

    Gli investimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    riduzione dei costi di produzione,

    miglioramento e riconversione della produzione,

    miglioramento della qualità,

    tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

    Non sono ammessi:

    gli investimenti relativi all'acquisto di macchine e attrezzature utilizzate per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici,

    gli «investimenti di sostituzione» cioè gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati,

    gli investimenti relativi alla realizzazione di impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua,

    investimenti di importo inferiore a 20 000 EUR e superiori a 130 000 EUR

    Settore o settori interessati: Agricoltura

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Marche

    Sito web: www.agri.marche.it

    Altre informazioni: L'articolo 12 della legge n. 910/1966 ha istituito il «Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola» finalizzato alla concessione di prestiti agevolati per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole che opera secondo il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 1106, del 19 ottobre 1977, e secondo apposite convenzioni stipulate con gli istituti di credito.

    Nella Regione Marche gli istituti di credito convenzionati sono Banca Antonveneta Padova, Banca Popolare di Ancona, Monte dei Paschi di Siena, ICCREA spa di Roma e Banca di Roma

    Il dirigente

    Vincenzo Cimino

    Numero dell'aiuto: XA 298/07

    Stato membro: Spagna

    Regione: —

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción

    Base giuridica: Proyecto de Real Decreto no … /2007, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción (pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado). Esta modificación se realiza para adaptar la normativa anteriormente aplicable (Real Decreto no 997/1999, de 11 de junio, sobre fomento de las razas autóctonas españolas de protección especial en peligro de extinción, Ayuda N 705/98), al cambio normativo en materia de ayudas estatales al sector agrario con el nuevo Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001.

    Asimismo, se amplían las ayudas para comprender también los gastos administrativos de la creación y mantenimiento de Libros Genealógicos, para incluir los gastos de educación y formación en materia zootécnica y de organización de concursos, subastas, exposiciones nacionales e internacionales y ferias, y los costes ocasionados por la participación en tales actividades, y para adaptar la normativa al nuevo Reglamento de la Ley de Subvenciones, aprobado por Real Decreto no 887/2006, de 21 de julio, motivo por el cual se han introducido pequeños retoques en la misma

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa pubblica totale prevista per le sovvenzioni da concedere all'insieme dei beneficiari ammonterà ad un massimo di 3 400 000 EUR per il 2008 e ad un importo analogo per gli esercizi successivi, secondo le aliquote e nei limiti stabiliti

    Intensità massima dell'aiuto: L'importo della sovvenzione, singola o cumulata con uno o più altri aiuti concessi da un'altra amministrazione pubblica, ente pubblico, persona fisica o giuridica, non potrà superare i seguenti massimali, fissati nel regolamento (CE) n. 1857/2006:

    Pertanto, l'importo massimo di aiuti a carico del bilancio generale dello Stato non potrà superare 60 000 EUR per razza e per anno

    Data di applicazione: A partire dal 2008

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013, salvo la creazione di banche di germoplasma, sperma ed embrioni congelati o riserve di animali vivi, che saranno finanziabili soltanto fino al 31 dicembre 2011. Gli aiuti saranno pubblicati annualmente

    Obiettivo dell'aiuto: Sovvenzioni accordate a PMI (organizzazioni e associazioni di allevatori di razze pure autoctone in via di estinzione) per incoraggiare lo sviluppo di razze autoctone in via di estinzione. Tali sovvenzioni sono conformi ai seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006:

    Settore economico: Allevatori di razze di bestiame appartenenti a tutte le specie di bestiame autoctone in via di estinzione

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

    C/ Alfonso XII, 62

    E-28014 Madrid

    Sito web: http://rasve.mapa.es/Publica/InformacionGeneral/Legislacion/legislacion.asp

    Altre informazioni: Le sovvenzioni saranno compatibili con qualsiasi altra sovvenzione eventualmente concessa da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici accreditati o dipendenti dalle medesime, nazionali o internazionali, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica privata. Ciò nonostante, l'importo della sovvenzione, singola o cumulata o con uno o più aiuti o sovvenzioni eventualmente concessi da un'altra amministrazione pubblica, ente pubblico o persona fisica o giuridica, non potrà superare i limiti testé indicati e in ogni caso i limiti definiti nel regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

    Numero dell'aiuto: XA 304/07

    Stato membro: Repubblica di Slovenia

    Regione: Comune di Tišina

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Tišina 2007–2013

    Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Tišina

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

     

    2007: 12 519 EUR

     

    2008: 12 900 EUR

     

    2009: 13 300 EUR

     

    2010: 13 700 EUR

     

    2011: 14 100 EUR

     

    2012: 14 500 EUR

     

    2013: 14 900 EUR

    Intensità massima dell'aiuto:

    1.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

    il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

    2.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

    fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti

    Data di applicazione: Ottobre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

    Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

    Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Tišina prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

    articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

    articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria

    Settore economico: Agricoltura

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Občina Tišina

    Tišina 4

    SLO-9251 Tišina

    Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200793&dhid=91980

    Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

    Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

    Firma del responsabile

    Jožef POREDOŠ

    Il sindaco

    Numero dell'aiuto: XA 306/07

    Stato membro: Italia

    Regione: Emilia-Romagna (Camera di Commercio di Bologna)

    Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Regolamento camerale per l'assegnazione alle imprese della provincia di Bologna di contributi in conto abbattimento interessi

    Base giuridica: Regolamento della Camera di Commercio di Bologna approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 24 luglio 2007

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Importo massimo annuale per settore agricolo primario 150 000 EUR

    Intensità massima dell'aiuto: 10 % delle spese ammissibili. Il contributo medio è pari al 5 % delle spese ammissibili

    Data di applicazione: Avvio presentazione domande a seguito assegnazione plafond ai consorzi fidi e comunque non prima del 17 settembre 2007

    Durata del regime o dell'aiuto individuale:

    Obiettivo dell'aiuto: La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, valutata la difficoltà che le piccole e medie imprese bolognesi incontrano nell'accedere al credito, prevede contributi a fondo perduto in soluzione unica, calcolati in proporzione all'importo totale attualizzato degli interessi dovuti per prestiti bancari a medio-lungo termine, con l'obiettivo di allungare la vita media del debito e consolidare la struttura finanziaria delle aziende.

    L'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

    Il regime rappresenta una forma di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    Per le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura sono ammissibili le seguenti spese:

    I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli alla lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi non costituiscono spese ammissibili.

    Non sono comunque ammessi semplici investimenti di sostituzione. Non possono essere assegnati aiuti per la fabbricazione di prodotti o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Gli acquisti non potranno essere di data anteriore all'approvazione della domanda di contributo da parte degli organismi di garanzia. Per approvazione della domanda si intende la data della delibera dell'organo amministrativo dell'organismo di garanzia

    Settore o settori interessati: Tutti i settori riferiti alla produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura).

    Il regime prevede il sostegno anche ad altri settori per i quali si applicano le norme del regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore («de minimis»)

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

    Camera di Commercio I.A.A. di Bologna

    Piazza Mercanzia, 4

    I-40125 Bologna

    Sito web: http://www.bo.camcom.it/intranet/ALTRI-SERV/DIRITTO-AN/Consorzi-F/index.htm

    Altre informazioni: Il presente regime sostituisce l'aiuto di Stato N 108/04

    Bologna, 30 luglio 2007.

    Il presidente della Camera di Commercio di Bologna

    Gian Carlo SANGALLI

    Numero dell'aiuto: XA 317/07

    Stato membro: Slovenia

    Regione: Comune di Markovci

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini Markovci 2007–2013

    Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Markovci

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

     

    2007: 20 864 EUR

     

    2008: 20 864 EUR

     

    2009: 30 000 EUR

     

    2010: 30 000 EUR

     

    2011: 32 000 EUR

     

    2012: 32 000 EUR

     

    2013: 33 000 EUR

    Intensità massima dell'aiuto:

    1.   Investimenti in aziende agricole a favore della produzione primaria:

    fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

    fino al 40 % dei costi ammissibili nelle altre zone,

    fino al 50 % dei costi ammissibili nelle altre zone, se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori entro un periodo di cinque anni a decorrere dal loro insediamento e se vengono presentati nell'ambito di un piano di sviluppo.

    Gli aiuti vengono concessi a favore degli investimenti per il rinnovamento di elementi delle aziende agricole e l'acquisto di attrezzature destinate alla produzione agricola, nonché a favore degli investimenti nelle colture permanenti, nella valorizzazione delle terre e nel riassetto dei pascoli.

    2.   Aiuti a favore del pagamento dei premi di assicurazione:

    fatto salvo il decreto relativo al cofinanziamento dei premi di assicurazione per assicurare la produzione agricola dell'anno in corso, gli aiuti del comune integrano il cofinanziamento nazionale, fino al 50 % dei costi ammissibili per i premi di assicurazione.

    3.   Aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

    L'aiuto deve essere concesso in natura sotto forma di servizi sovvenzionati e non deve comportare pagamenti diretti in contanti ai produttori. Il cofinanziamento può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.

    4.   Assistenza tecnica nel settore agricolo:

    fino al 50 % dei costi ammissibili per quanto riguarda l'insegnamento e la formazione dispensati agli agricoltori; i sevizi di consulenza; l'organizzazione di forum, concorsi, esposizioni e fiere; le pubblicazioni, i cataloghi e i siti web; i servizi di sostituzione. L'aiuto deve essere concesso in natura sotto forma di servizi sovvenzionati e non deve comportare pagamenti diretti in contanti ai produttori

    Data di applicazione: Ottobre 2007 (l'aiuto verrà accordato solo dopo la pubblicazione dei presenti elementi sul sito web della Commissione europea)

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

    Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

    Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: La proposta di regolamento comunale «Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Markovci» prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato a norma dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato concessi alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

    articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

    articolo 12: Aiuti a favore del pagamento dei premi di assicurazione,

    articolo 14: Aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

    articolo 15: Assistenza tecnica nel settore agricolo

    Settore economico: Agricoltura

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Občina Markovci

    Markovci 43

    SLO-2281 Markovci

    Sito web: http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=77231107-a74d-4d47-8944-2c6523d8e344

    Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e prodotti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

    Il regolamento comunale risponde ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione dell'aiuto, cumulo, trasparenza e controllo)

    Firma del responsabile

    Franc KEKEC

    Sindaco del Comune di Markovci


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