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Document 52008PC0822

Proposta di regolamento (CE) N. …/.. del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

/* COM/2008/0822 def. */

52008PC0822

Proposta di Regolamento (CE) n. …/.. del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese /* COM/2008/0822 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.12.2008

COM(2008)822 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. …/.. DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("regolamento di base"). |

Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta La Commissione ha istituito misure provvisorie con il regolamento n. 642/2008[1]. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione |

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La presente proposta è il prodotto dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Il 20 ottobre 2007 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese. L'inchiesta ha accertato l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria. L'inchiesta ha inoltre accertato la non sussistenza di un interesse imperativo della Comunità che precludesse l'istituzione di misure antidumping. Su tale base sono state istituite misure provvisorie con regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione. Il seguito dell'inchiesta ha confermato le principali conclusioni provvisorie. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento che istituisce misure definitive sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese. |

Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti regionali e locali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

1. Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. …/.. DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[2] (il "regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

2. Il 20 ottobre 2007, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese ("RPC")[3]. Il 4 luglio 2008 la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 642/2008[4] ("regolamento provvisorio"), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC.

3. Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata il 6 settembre 2007 dalla Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (FNACV) ("il denunziante") per conto di produttori che rappresentano il 100% della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

4. Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 ("PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo considerato").

5. Il 9 novembre 2007 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di prodotti dello stesso tipo originari della RPC in forza del regolamento (CE) n. 1295/2007 del 5 novembre 2007[5].

6. Si rammenta che fino all'8 novembre 2007 tali prodotti erano soggetti a misure di salvaguardia. Con il regolamento (CE) n. 1964/2003, del 7 novembre 2003[6] la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), cui hanno fatto seguito misure definitive di salvaguardia istituite dal regolamento (CE) n. 658/2004 del 7 aprile 2004 ("regolamento di salvaguardia")[7]. Le misure di salvaguardia sia provvisorie che definitive consistevano nell'applicazione di un contingente tariffario, ovverosia nell'imposizione di un dazio una volta esaurito il volume di importazioni esenti da dazi.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

7. A seguito dell'istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, varie parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto l’opportunità di essere sentite.

8. La Commissione ha proseguito la raccolta e la verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, la Commissione ha completato l'inchiesta per quanto riguarda gli aspetti relativo all'interesse comunitario. A tale riguardo sono stati effettuati sopralluoghi di verifica nelle sedi dei seguenti importatori indipendenti nella Comunità:

9. Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Amburgo, Germania – ,

10. Hüpeden & Co (GmbH & Co), Amburgo, Germania – ,

11. I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Amburgo, Germania – ,

12. Zumdieck GmbH, Paderborn, Germania – ,

13. Gaston spol. s r.o., Zlin, Repubblica Ceca –

14. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

15. A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, alcuni importatori hanno proposto una riunione congiunta di tutte le parti interessate; la richiesta è stata tuttavia rifiutata da uno di essi.

16. Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

17. Due importatori indipendenti nella Comunità hanno affermato che alcuni tipi di mandarini avrebbero dovuto essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame a causa del contenuto zuccherino o dell'imballaggio per l'esportazione. A questo proposito si osserva che tali argomentazioni non sono state comprovate da alcun tipo di dati e informazioni verificabili dimostranti che questi tipi di mandarini avessero caratteristiche differenti dal prodotto in esame. Si osserva inoltre che le differenze nell'imballaggio non possono essere considerate un elemento essenziale nel definire il prodotto in esame, in particolare visto che le forme di imballaggio sono già state prese in considerazione nella definizione del prodotto in esame, come indicato al considerando 16 del regolamento provvisorio. Le argomentazioni sono pertanto respinte.

D. CAMPIONAMENTO

18. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

19. Due importatori indipendenti nella Comunità hanno contestato il fatto che i produttori esportatori cinesi selezionati per il campione rappresentassero il 60% delle esportazioni totali nella Comunità. Essi non sono stati in grado tuttavia di fornire alcuna informazione verificabile che mettesse in dubbio l'esattezza delle informazioni di campionamento presentate dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta, ampiamente confermate nel corso dell'ulteriore inchiesta. Tale argomentazione è pertanto respinta.

20. Secondo le dichiarazioni presentate da tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta risulta che le rispettive società collegate producono ed esportano il prodotto in esame e dovrebbero quindi essere incluse nell'allegato elencante i produttori esportatori che hanno collaborato. Tali argomentazioni sono state considerate giustificate e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo allegato. Un importatore indipendente nella Comunità ha affermato che le esportazioni nell'UE effettuate attraverso operatori commerciali dovrebbero automaticamente poter beneficiare delle misure applicabili ai produttori esportatori cinesi. A questo proposito si osserva che le misure antidumping si applicano ai prodotti fabbricati da produttori esportatori nel paese oggetto dell'inchiesta ed esportati nell'UE (a prescindere dalla società commerciante) e non alle società che si occupano esclusivamente di attività commerciali. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

E. DUMPING

21. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

22. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non hanno presentato osservazioni riguardo alle conclusioni relative al TEM. In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 29 a 33 del regolamento provvisorio.

23. Trattamento individuale

24. In mancanza di osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 34 a 37 del regolamento provvisorio relativi al trattamento individuale.

25. Valore normale

26. Si rammenta che la determinazione del valore normale si basa sui dati forniti dall'industria comunitaria. Questi dati sono stati verificati presso le sedi dei produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta.

27. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, tutti e tre i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno collaborato all'inchiesta e due importatori indipendenti nella Comunità hanno contestato l'utilizzo dei prezzi dell'industria comunitaria per il calcolo del valore normale. Essi hanno affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei costi di produzione della RPC, tenendo conto degli adeguamenti necessari relativi alle differenze tra i mercati dell'UE e della RPC. A tale proposito si osserva che l'utilizzo di informazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato e in particolare da società a cui non è stato concesso il TEM non è conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta. È stato inoltre affermato che si sarebbero potuti utilizzare come soluzione ragionevole i dati sui prezzi da tutti gli altri paesi importatori o le informazioni pubblicate a riguardo, tenendo conto della mancata collaborazione del paese di riferimento. Tale informazione è tuttavia generale, al contrario dei dati utilizzati dalla Commissione, e non sarebbe stato possibile effettuare una verifica e un controllo incrociato della sua esattezza conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta. Non è stata presentata alcuna ulteriore argomentazione che potesse mettere in dubbio la conformità della metodologia seguita dalla Commissione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e in particolare il fatto che essa costituisse nella fattispecie l'unica base ragionevole disponibile per calcolare il valore normale.

28. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 38 a 45 del regolamento provvisorio.

29. Prezzo all'esportazione

30. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore cinese inserito nel campione e che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che il suo prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere modificato in modo da prendere in considerazione alcuni elementi di costo (in particolare il nolo marittimo). A tale proposito si osserva che tale argomentazione è stata presa in esame durante le verifiche in loco sia per l'azienda in questione che per le altre società inserite nel campione. In tale occasione ogni società ha fornito le informazioni riguardanti i costi in questione. L'importo dichiarato attualmente dalla società è notevolmente più elevato di quello dichiarato in origine. Si osserva che la nuova richiesta si fonda solamente su una dichiarazione dello spedizioniere e non riflette dati relativi ad una transazione reale. Nessuno degli altri produttori esportatori inseriti nel campione ha contestato gli importi utilizzati relativamente al nolo marittimo. Inoltre, a causa del ritardo nel presentare la richiesta, quest'ultima non può essere verificata. In particolare, la modifica richiesta non si riferisce ad alcun dato già presente nel documento. In seguito alla richiesta la Commissione ha tuttavia riesaminato l'importo del costo in esame tenendo conto dell'importanza di questo particolare elemento per le transazioni di esportazione nella Comunità dichiarate dalla società. Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione che è più appropriato utilizzare il costo medio del nolo marittimo verificato in loco per tutte le società cinesi inserite nel campione. Il prezzo all'esportazione della società è stato pertanto modificato di conseguenza.

31. Un altro produttore esportatore cinese inserito nel campione e che ha collaborato all'inchiesta ha sottolineato due errori di calcolo nel conteggio del suo prezzo all'esportazione relativo ai valori all'esportazione presentati. L'argomentazione è stata considerata giustificata e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo prezzo all'esportazione del produttore.

32. In mancanza di altre osservazioni a tale riguardo, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio.

33. Confronto

34. In mancanza di osservazioni in merito, si confermano i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

35. Margini di dumping

36. In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

- Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 139,4 %

- Huangyan No.1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang 86,5 %

- Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Provincia di Hubei 136,3 %

- produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione 131%

tutte le altre società 139,4 %.

F. PREGIUDIZIO

37. Produzione comunitaria e industria comunitaria

38. In mancanza di osservazioni documentate, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 54 del regolamento provvisorio.

39. Consumo comunitario

40. Una delle parti esportatrici ha indicato una discrepanza tra il livello di consumo presente nel regolamento di salvaguardia n. 658/2004 e il livello presente nel regolamento provvisorio. Si sottolinea che la differenza nel livello di consumo è sostanzialmente dovuta alla diversa definizione del prodotto oggetto dell'attuale inchiesta e al diverso numero di Stati membri partecipanti alle due inchieste. A tale riguardo non sono state ricevute nuove informazioni documentate. Sono quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando da 55 a 57 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, anche le successive parti dell'analisi che fanno riferimento al consumo sono confermate.

41. Importazioni dal paese in esame

a) Volume e quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame

42. Per quanto riguarda la quota di mercato, alcune parti interessate hanno contestato la dichiarazione della Commissione di cui al considerando 58 indicante un aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping. Esse hanno affermato che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita. La valutazione delle importazioni dalla RPC, espresse in volume e in quota di mercato, è stata verificata. Come indicato al considerando 58 del regolamento provvisorio, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita soltanto per un anno. Nel periodo rimanente in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Cina si è mantenuta elevata. Di conseguenza, i risultati indicati nella fase provvisoria sono confermati.

43. Alcune parti hanno affermato che per valutare un eventuale aumento delle importazioni cinesi si sarebbero dovuti esaminare anche i volumi successivi al PI. Si deve sottolineare che l'andamento delle importazioni dalla Cina, valutato per il periodo compreso tra il 2002/2003 e il 2006/2007, ha mostrato un chiaro aumento. Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, gli sviluppi successivi al PI vengono presi in considerazione solamente in circostanze eccezionali. In ogni caso, come indicato nel considerando 48 di cui sotto, il livello delle importazioni successive al PI è stato esaminato e considerato significativo.

b) Sottoquotazione dei prezzi

44. Tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno contestato i risultati della Commissione relativi alla sottoquotazione. Uno di essi ha contestato la metodologia utilizzata nel calcolare la sottoquotazione e ha richiesto una modifica che riflettesse i costi sostenuti dagli operatori commerciali per le vendite indirette. I calcoli sono stati adattati ove giustificato. Dal confronto è emerso che, durante il PI, le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, con una differenza in percentuale compresa tra il 18,4% e il 35,2%, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e inseriti nel campione.

45. Situazione dell'industria comunitaria

46. Due importatori e l'associazione degli importatori hanno contestato la durata del periodo di imballaggio di cui al considerando 79 del regolamento provvisorio. Essi hanno affermato che il periodo di imballaggio in Spagna dura solo tre mesi invece di quattro o cinque come indicato nel regolamento provvisorio. Tale argomentazione dipende tuttavia dal raccolto (variabile per natura) e dalla quantità prodotta e in ogni caso non ha effetti sui fattori di pregiudizio come analizzati dai servizi della Commissione.

47. In assenza di ulteriori informazioni o argomentazioni documentate relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 63 a 86 del regolamento provvisorio.

48. Conclusioni sul pregiudizio

49. A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, alcuni importatori e alcuni produttori esportatori hanno sostenuto, in riferimento ai considerando da 83 a 86 di detto regolamento, che la Commissione aveva basato le proprie conclusioni relative al livello di pregiudizio su dati né corretti né valutati oggettivamente. Essi hanno affermato che quasi tutti gli indicatori del pregiudizio hanno mostrato un andamento positivo e non risultano pertanto elementi di prova del pregiudizio.

50. A tale riguardo, si osserva che, nonostante alcuni indicatori mostrino leggeri miglioramenti, la situazione dell'industria comunitaria deve essere valutata complessivamente e considerando che le misure di salvaguardia erano in vigore fino al termine del periodo dell'inchiesta. La questione è esaminata approfonditamente nei considerando da 51 a 86 del regolamento provvisorio. Il processo di profonda ristrutturazione permesso da queste misure, che ha comportato una forte riduzione della produzione e della capacità, avrebbe portato in circostanze normali ad un miglioramento significativo della situazione generale dei produttori comunitari, con effetti positivi sulla produzione, sull'utilizzo delle capacità, sulle vendite e sulle differenze prezzi/costi. Gli indicatori di volume sono invece rimasti deboli, le scorte sono aumentate notevolmente, gli indicatori finanziari hanno mantenuto valori negativi e in alcuni casi sono peggiorati.

51. Tenuto conto di questo, si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardanti il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria non debbano essere modificate. In assenza di altre informazioni o argomentazioni documentate, tali conclusioni sono definitivamente confermate.

G. NESSO DI CAUSALITÀ

52. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

53. Alcune delle parti hanno sostenuto che il volume delle importazioni cinesi si è mantenuto stabile dal 1982 e pertanto tali importazioni non avrebbero potuto essere causa di pregiudizio, come esposto nel regolamento provvisorio (cfr. considerando 58). Come indicato sopra al considerando 26, nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono in realtà aumentate in modo significativo a danno della quota di mercato dell'industria comunitaria. L'argomentazione si riferisce inoltre all'andamento delle importazioni ben oltre il limite del periodo in esame ed è pertanto respinta.

54. Come si è indicato nel considerando 28, si è concluso in via definitiva che, durante il PI, i prezzi delle importazioni dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione sono stati inferiori ai prezzi medi dell'industria comunitaria con percentuali comprese tra il 18,4% e il 35,2%. La revisione del margine di sottoquotazione non modifica le conclusioni sull'effetto delle importazioni oggetto di dumping dei considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio.

55. Fluttuazioni dei tassi di cambio

56. In seguito all'imposizione dei dazi provvisori alcuni importatori hanno inoltre sostenuto che il tasso di cambio avesse un'influenza negativa sul livello dei prezzi. Secondo loro il livello dei tassi di cambio sarebbe la causa principale del pregiudizio. La valutazione della Commissione fa tuttavia riferimento ad una mera differenza tra livelli di prezzo e non richiede l’analisi dei fattori che incidono su tali livelli. Di conseguenza, si è constatata l'esistenza di un chiaro nesso di causalità tra l'elevato livello di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e si conferma pertanto il considerando 95 del regolamento provvisorio.

57. Disponibilità e prezzi delle materie prime

58. Alcune parti interessate hanno affermato che il pregiudizio non è causato dalle importazioni oggetto di dumping ma dalla scarsa disponibilità di frutta fresca, vale a dire delle materie prime per le conserve di mandarini.

59. Dati ufficiali del ministero spagnolo dell'Agricoltura confermano tuttavia che la quantità disponibile per l'industria conserviera è più che sufficiente a coprire l'intera capacità di produzione dei produttori spagnoli.

60. Entro una certa misura i produttori sono in concorrenza per la frutta fresca con il mercato del consumo diretto di prodotti freschi. Tale concorrenza non intacca tuttavia il nesso di causalità. Il livello relativamente basso di produzione, vendite e quota di mercato dell'industria comunitaria è dovuto invece chiaramente e in misura significativa alla pressione esercitata dall'afflusso massiccio di importazioni dalla Cina a prezzi bassissimi. In tale situazione, considerando inoltre che il prezzo di mercato è dettato dalle importazioni costituenti oltre il 70% del mercato, fatto che incide sulla sottoquotazione, sulla depressione e sul contenimento dei prezzi, risulterebbe antieconomico aumentare la produzione senza concrete prospettive di vendita del prodotto a prezzi che permettono di realizzare un margine di profitto normale. L'industria spagnola sarebbe pertanto in grado di fornire quantità notevolmente maggiori, a condizione che il prezzo di mercato non penalizzi i suoi risultati economici.

61. Un ulteriore fatto a conferma di questa analisi è la costante presenza di ingenti quantitativi di scorte accumulate da produttori comunitari, il che mostra che la situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria non è dovuta a una produzione insufficiente bensì alle scorte invendute a causa della pressione delle importazioni cinesi.

62. Trattandosi di un prodotto agricolo, il prezzo delle materie prime è soggetto a fluttuazioni stagionali dovute alla natura del prodotto. Nel corso del quinquennio preso in esame, caratterizzato da raccolti con prezzi variabili, la Commissione osserva che il pregiudizio (sotto forma di perdite finanziarie) è presente indipendentemente da queste fluttuazioni e che pertanto i risultati economici dell'industria comunitaria non sono direttamente correlati a dette fluttuazioni stagionali.

63. Differenze qualitative

64. Alcune parti hanno affermato che il prodotto cinese era di qualità superiore rispetto alla produzione comunitaria. Qualsiasi conseguente differenza di prezzo non è stata tuttavia accompagnata da sufficienti elementi di prova e nulla indica che la presunta preferenza dei consumatori per i prodotti cinesi sia così forte da costituire la causa della situazione negativa dell'industria comunitaria. In ogni caso, tali presunte differenze di prezzo favorirebbero il prodotto cinese, aumentando il livello di sottoquotazione/vendita sotto costo. In mancanza di nuove informazioni o argomentazioni documentate, si confermano le conclusioni di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio.

65. Aumento dei costi

66. Alcune parti hanno affermato che l'aumento straordinario dei costi di alcuni produttori era alla base del pregiudizio. Tali argomentazioni non sono state accompagnate da sufficienti elementi di prova. L'analisi della Commissione non ha riscontrato eventi che potessero capovolgere la valutazione del nesso di causalità o influenzare il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

67. Alcune parti hanno presentato osservazioni sull'aumento dei costi di produzione e sull'incapacità dell'industria comunitaria di ridurli. Alcune voci di costo (ad esempio l'energia) sono aumentate, ma il loro impatto non è tale da invalidare il nesso di causalità in un contesto in cui ingenti quantitativi di importazioni cinesi oggetto di dumping provocano una riduzione delle vendite e della produzione (aumentando in tal modo i costi unitari dell'industria comunitaria) come pure una depressione e un contenimento dei prezzi dell'industria comunitaria.

68. Regimi di aiuto

69. È stato asserito che i regimi comunitari di aiuto hanno causato un aumento artificiale delle attività di trasformazione nella CE, contribuendo così a una riduzione della disponibilità delle materie prime per il prodotto in esame. Tale argomentazione è di natura generale e non è stata accompagnata da sufficienti elementi di prova. In ogni caso, i regimi in questione sono stati modificati nel 1996, quando gli aiuti sono stati destinati agli agricoltori invece che ai trasformatori del prodotto in esame. L'analisi della Commissione non ha evidenziato nessun effetto residuo durante il periodo dell'inchiesta tale da invalidare il nesso di causalità. In merito alla disponibilità si fa riferimento ai considerando 40 e 41 di cui sopra.

70. Conclusioni in merito al nesso di causalità

71. In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni nuove e documentate, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 87 a 101 del regolamento provvisorio.

72. In considerazione di quanto precede, sono confermate le conclusioni provvisorie circa l'esistenza di un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni dalla Cina oggetto di dumping.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

73. Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta

74. A decorrere dal 9 novembre 2007 le importazioni dalla RPC sono soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1295/2007 della Commissione del 5 novembre 2007 che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese ("regolamento relativo alla registrazione")[8]. Ciò è stato deciso in vista di una possibile imposizione retroattiva di dazi antidumping. Di conseguenza e in via eccezionale si sono analizzati anche gli sviluppi successivi al PI. Dati Eurostat, corroborati da alcuni importatori, confermano che le importazioni dalla Cina rimangono significative. Il volume registrato negli ultimi dieci mesi successivi al PI ammontava a 74 000 tonnellate a prezzi bassi stabili.

75. Capacità dei produttori comunitari di rifornire il mercato comunitario

76. Numerose parti hanno indicato che, a causa del basso livello di produzione, l'industria spagnola non è in grado di rifornire pienamente il mercato comunitario. Pur essendo corretto affermare che nella situazione attuale l'industria comunitaria non rifornisce l'intero mercato dell'UE, si deve sottolineare che questa è la conseguenza delle importazioni pregiudizievoli, come indicato in precedenza. In ogni caso, l'effetto auspicato delle misure non è quello di chiudere il mercato comunitario alle importazioni cinesi, bensì di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Fra l'altro si sottolinea che, data l'esistenza di due sole fonti di approvvigionamento di questi prodotti, se fossero imposte misure definitive, i prodotti cinesi continuerebbero ad essere oggetto di una notevole domanda nella Comunità.

77. Interesse dell'industria comunitaria e dei fornitori

78. Un'associazione di importatori ha affermato che qualsiasi misura antidumping priva di limitazione quantitativa non aiuterebbe a proteggere l'industria spagnola ma scatenerebbe automaticamente attività commerciali illegali. Tale argomentazione tenderebbe a sottolineare come le istituzioni debbano assicurare un adeguato monitoraggio dell’applicazione delle misure più che a mettere in dubbio i benefici che le misure stesse potrebbero avere per i produttori comunitari.

79. Un altro importatore ha affermato che l'istituzione di misure antidumping non migliorerebbe la situazione dei produttori spagnoli, dato che le ingenti scorte accumulate dagli importatori nell'UE sarebbero in grado di soddisfare la domanda del mercato nell'immediato futuro. Il fenomeno della costituzione di scorte e la quantità di queste ultime sono stati corroborati da un secondo importatore. Queste osservazioni confermano l'analisi della Commissione contenuta nel regolamento provvisorio e nel presente regolamento. Si ricorda tuttavia che le misure sono finalizzate a porre rimedio al dumping pregiudizievole su un periodo di cinque anni e non soltanto di un anno.

80. In assenza di informazioni o argomentazioni nuove e documentate al riguardo, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 103 a 106 e 115 del regolamento provvisorio per quanto riguarda l'interesse dell'industria comunitaria.

81. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

82. Gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno espresso il loro favore generale al mantenimento di due fonti di approvvigionamento del prodotto in esame, vale a dire Spagna e Cina, al fine di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento a prezzi competitivi.

83. Nel caso in cui fossero imposte misure definitive, la maggioranza degli importatori preferirebbe tuttavia un provvedimento che contenga anche elementi quantitativi. Ciò non si considera adeguato, come precisato di seguito al considerando 68.

84. La verifica dei dati degli importatori che hanno collaborato all'inchiesta e inseriti nel campione ha confermato che il settore delle conserve di mandarini rappresenta meno del 6% del loro fatturato totale e che il livello medio di redditività ottenuto supera il 10% sia nel periodo dell'inchiesta che nel periodo 2004-2008.

85. Quanto detto in precedenza sottolinea che nel complesso il potenziale impatto delle misure sugli importatori/operatori commerciali non sarebbe sproporzionato rispetto agli effetti positivi da esse derivanti.

86. Interesse degli utilizzatori/dettaglianti

87. Un utilizzatore che rappresenta meno dell'1% del consumo ha presentato osservazioni generali in merito alla ridotta disponibilità di mandarini nell'UE e alla qualità superiore del prodotto cinese. Invitato a collaborare ulteriormente fornendo dati individuali, ha tuttavia declinato tale proposta e non ha addotto valide prove alle argomentazioni presentate. Un altro dettagliante, membro della principale associazione di importatori, si è dichiarato generalmente contrario all'aumento di prezzo. Durante l'inchiesta non sono pervenute ulteriori osservazioni riguardanti l'interesse di utilizzatori/dettaglianti. In tale situazione e poiché gli utilizzatori/dettaglianti non hanno presentato osservazioni documentate al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 109 a 112 del regolamento provvisorio.

88. Interesse dei consumatori

89. Contrariamente a quanto sostenuto da un importatore, l'interesse dei consumatori è stato preso in considerazione nella fase provvisoria. Le conclusioni della Commissione sono delineate ai considerando 113 e 114 del regolamento provvisorio. Altre parti hanno indicato che l'impatto sui consumatori sarebbe significativo. Non è stata addotta tuttavia alcuna informazione che possa mettere in dubbio le conclusioni dei considerando sopracitati. Anche se i dazi dovessero portare ad un aumento del prezzo al consumo, nessuna delle parti ha contestato il fatto che il prodotto in esame rappresenta una minima parte delle spese alimentari di una famiglia. In assenza di osservazioni dei consumatori e di ulteriori informazioni nuove e documentate, si confermano i considerando di cui sopra.

90. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

91. L’ulteriore analisi di cui sopra concernente gli interessi in gioco non ha modificato le conclusioni provvisorie a tale riguardo. La verifica dei dati degli importatori che hanno collaborato all'inchiesta e inclusi nel campione ha confermato che il settore delle conserve di mandarini è pari a meno del 6% del loro fatturato totale e che essi, in media, hanno ottenuto risultati soddisfacenti sia durante il periodo dell'inchiesta che durante il periodo 2004-2008 in esame; l'impatto delle misure sugli importatori sarà pertanto minimo. Si è inoltre accertato che l'impatto finanziario sul consumatore finale sarebbe trascurabile, considerando che nei paesi consumatori le quantità pro capite acquistate sono marginali. Si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardo all’interesse comunitario non siano cambiate. In assenza di altre osservazioni, le conclusioni indicate nel regolamento provvisorio sono quindi confermate in via definitiva.

I. MISURE DEFINITIVE

92. Livello di eliminazione del pregiudizio

93. Un importatore ha affermato che il margine di profitto pari al 6,8% utilizzato come riferimento nella fase provvisoria è sopravvalutato. A tale riguardo si osserva che la stessa percentuale è stata utilizzata ed accettata per le misure di salvaguardia in quanto utile effettivamente registrato dall'industria comunitaria nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002. Essa si riferisce all'utile dei produttori comunitari in una normale situazione commerciale precedente all'aumento delle importazioni causa di pregiudizio nel settore. L'argomento è quindi respinto.

94. I produttori comunitari hanno affermato che i dazi provvisori non tenevano conto della particolare situazione del mercato delle conserve di mandarini, in cui la produzione è concentrata soltanto in un paese e la stragrande maggioranza delle vendite e delle importazioni è concentrata in un altro paese europeo. Si è richiesto pertanto che i calcoli finali fossero effettuati prendendo in considerazione i costi di trasporto dal paese produttore al paese consumatore. Essendo l'argomentazione giustificata e comprovata, i calcoli sono stati adattati di conseguenza per riflettere la concentrazione delle vendite nelle aree interessate della Comunità.

95. Una parte ha presentato osservazioni relative ai calcoli di sottoquotazione e vendita sottocosto. Nei casi giustificati sono stati operati adeguamenti nella fase definitiva.

96. I risultanti margini di pregiudizio, tenendo conto ove giustificato delle richieste delle parti interessate, espressi come percentuale del valore totale cif all'importazione di ogni esportatore cinese inserito nel campione, erano inferiori ai margini di dumping rilevati, come segue:

97. Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 100,1%

98. Huangyan No.1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang 48,4%

99. Zhejiang Xinshiji Food Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 92,0%

100. produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione 90,6%

Tutte le altre società 100,1%.

101. Retroattività

102. Come specificato al considerando 4, il 9 novembre 2007 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni dei prodotti in esame originari della RPC sulla base di una richiesta dell'industria comunitaria. La richiesta è stata ritirata e pertanto la questione non è stata ulteriormente esaminata.

103. Misure definitive

104. In base alle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse della Comunità e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, deve essere istituito un dazio antidumping definitivo al livello corrispondente al più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio accertati, secondo la regola del dazio inferiore. Nel caso presente, l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato.

105. Sulla base di quanto sopra menzionato e conformemente alla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 258[9], il dazio definitivo deve essere fissato come segue:

106. Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 531,2 EUR/t

107. Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 361,4 EUR/t

108. Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Provincia di Hubei 490,7 EUR/t

109. Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione 499,6 EUR/t

Tutte le altre società 531,2 EUR/t

110. Forma delle misure

111. Numerose parti hanno chiesto misure che combinassero elementi quantitativi e di prezzo, così che i volumi di importazione iniziali fossero esenti da dazi o soggetti a dazi ridotti. In alcuni casi questo era legato ad un sistema di licenze.

112. L'opzione è stata considerata ma respinta, in particolare per le seguenti ragioni. I dazi antidumping sono imposti nei casi in cui il prezzo all'esportazione è inferiore al valore normale. I quantitativi esportati nella Comunità sono importanti per analizzare se le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio. Tali quantitativi sono tuttavia di norma irrilevanti per il livello di dazio da imporre. In altri termini, se si determina che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio, il dumping può essere compensato da un dazio applicabile a partire dalla prima spedizione di merce importata successivamente all'entrata in vigore del dazio. Infine, qualora si accerti che sia nell'interesse della Comunità importare prodotti per un determinato periodo senza l'imposizione di dazi antidumping, l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base permette la sospensione del dazio a determinate condizioni.

113. Alcune parti hanno asserito che qualsiasi tipo di misura priva di una limitazione quantitativa porterebbe all'elusione del dazio. Le parti hanno nuovamente fatto riferimento alla costituzione di scorte avvenuta in seguito all'allargamento dell'Unione Europea del 1° maggio 2004. L'analisi dei servizi della Commissione ha confermato che si tratta di un chiaro tentativo di eludere i dazi. Considerando queste dichiarazioni e i fatti descritti nel regolamento provvisorio ai considerando 123 e 125, la Commissione monitorerà gli sviluppi al fine di prendere i provvedimenti necessari ad assicurare una corretta applicazione delle misure.

114. Altre parti hanno affermato che le misure dovrebbero escludere i volumi già soggetti a contratti di vendita esistenti. Ciò equivarrebbe in pratica ad un'esenzione dai dazi che indebolirebbe l'effetto riparatore delle misure; la richiesta è pertanto respinta. Si fa inoltre riferimento ai considerando 51 e 52 di cui sopra.

115. Il regolamento provvisorio ha istituito un dazio antidumping sotto forma di un dazio specifico per ogni società, risultante dall'applicazione del margine di eliminazione del pregiudizio ai prezzi all'esportazione utilizzati nel calcolo del dumping durante il PI. Si conferma tale metodo a livello delle misure definitive.

116. Impegni

117. In una fase avanzata dell'inchiesta diversi produttori esportatori nella RPC hanno offerto impegni sui prezzi. Essi non sono stati giudicati accettabili data l'alta volatilità dei prezzi del prodotto in esame, il rischio di mancato pagamento dei dazi e di elusione delle misure per il prodotto (cfr. considerando 124 e 125 del regolamento provvisorio) e il fatto che le offerte non contengono alcuna garanzia da parte delle autorità cinesi di un adeguato monitoraggio di società alle quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato.

J. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

118. In considerazione dell'entità del margine di dumping accertato e dato il livello del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via provvisoria. In quanto ai produttori esportatori per i quali il dazio definitivo è leggermente superiore al dazio provvisorio, è necessario che gli importi depositati in via provvisoria siano riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi indicata nel regolamento provvisorio, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69).

2. L'importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle seguenti società è fissato come segue:

Società | EUR/tonnellate di peso netto del prodotto | Codice addizionale TARIC |

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang | 531,2 | A886 |

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang | 361,4 | A887 |

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Provincia di Hubei | 490,7 | A888 |

Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell'allegato | 499,6 | A889 |

Tutte le altre società | 531,2 | A999 |

Articolo 2

1. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93[10] della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'articolo 1, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

1. Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva in ragione dell'aliquota del dazio provvisorio.

2. Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ed erroneamente non presenti nell'allegato del regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, elencante i produttori esportatori che hanno collaborato, nella fattispecie Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang e Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei, gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio provvisorio applicabile ai produttori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione (codice addizionale TARIC A889)

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo

[1] GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19.

[2] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

[3] GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

[4] GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19.

[5] GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22.

[6] GU L 290 dell'8.11.2003, pag. 3.

[7] GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67.

[8] GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22.

[9] GU L 258 del 26.9.2008, pag. 74.

[10] GU L 253 dell'11.1.1993, pag. 3.

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