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Document 52008PC0677

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

/* COM/2008/0677 def. - COD 2008/0201 */

52008PC0677

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione /* COM/2008/0677 def. - COD 2008/0201 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 30.10.2008

COM(2008) 677 definitivo

2008/0201 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), cui è attribuibile una quota significativa della produttività dell'Unione europea (UE) e della crescita del prodotto interno lordo (PIL), stanno trasformando profondamente le nostre società ed economie in una misura che non ha precedenti. Le TIC continuano a dare un forte impulso al progresso economico e sociale. Nell'intento di sviluppare una società dell'informazione pienamente inclusiva, basata sull'uso generalizzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei servizi pubblici, nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle famiglie, la politica comunitaria ha adottato un approccio proattivo. Le analisi comparative svolgono un ruolo cruciale ai fini del monitoraggio della politica comunitaria e dei suoi progressi in direzione del conseguimento dei rinnovati obiettivi di Lisbona. Tali analisi comparative necessitano di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione armonizzate, affidabili, tempestive e di elevata qualità. |

120 | Contesto generale Nella sua comunicazione "i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione"[1], la Commissione promuove un'economia digitale aperta e competitiva e conferisce alle TIC un ruolo di primo piano nella promozione dell'inclusione e della qualità della vita e propone un'ampia strategia per il settore delle TIC e dei media. Parallelamente a tale strategia, all'analisi comparativa è attribuito un ruolo fondamentale nel monitoraggio dei progressi in direzione del conseguimento dei rinnovati obiettivi di Lisbona. In stretta collaborazione con gli Stati membri la Commissione ha definito il quadro di riferimento i2010[2] che stabilisce un elenco di indicatori chiave per il correlato processo di monitoraggio. Tali indicatori sono raggruppati secondo i principali obiettivi della strategia i2010, ossia monitoraggio dello Spazio europeo dell'informazione, ricerca e innovazione sulle TIC da parte delle imprese, inclusione sociale, servizi pubblici e qualità della vita. Il bisogno di dati statistici in questo settore è continuo in quanto le TIC stanno ancora esercitando un notevole impatto sulle imprese e sulle società europee. Lo sviluppo dell'Internet partecipativo, il computing grid mondiale, l'"Internet degli oggetti", la possibilità di collegarsi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento e le reti di prossima generazione mettono in evidenza la necessità di disporre di dati statistici sulla società dell'informazione. Inoltre le TIC e l'innovazione ad esse correlata sono considerate un presupposto fondamentale per lo sviluppo di un'economia basata sulle conoscenze. Internet non è più solo una fonte di informazioni, ma si sta trasformando in una rete mondiale sempre più partecipativa. I cittadini contribuiscono sempre più a Internet e lo utilizzano per bloggare, condividere i media e avviare contatti sociali. Vi sono indicazioni che Internet si trasformerà in un computing grid mondiale che consentirà l'accesso remoto a risorse informatiche sulla base del concetto del "just in time". Tale sviluppo è importante in particolare per le imprese europee, in quanto attraverso una migliore attribuzione delle risorse potranno essere conseguiti notevoli guadagni di produttività. In futuro un numero sempre maggiore di dispositivi, sensori e oggetti sarà collegato attraverso reti fisse o senza fili. Essi saranno capaci di interagire con l'ambiente e di trasmettere autonomamente informazioni ad altri dispositivi. Questo sviluppo di "Internet degli oggetti" assumerà rilievo per i trasporti, l'ambiente, l'assistenza sanitaria, la sostenibilità e i sistemi di sicurezza e permetterà all'economia di conseguire notevoli guadagni di efficienza. I dispositivi mobili diventano sempre più intelligenti e integrano numerose funzioni in un unico apparecchio. Le persone utilizzano sempre più tali dispositivi mobili che permettono di collegarsi senza fili a Internet per ottenere e trasmettere informazioni. Ciò rafforzerà lo sviluppo dell'Internet partecipativo e farà espandere i servizi basati sull'ubicazione degli utenti. Una conseguenza di tali sviluppi è costituita dall'aumento del traffico di dati che stimolerà il passaggio verso una banda larga di seconda generazione basata sul protocollo Internet, garantendo velocità notevolmente superiori. La transizione verso reti di prossima generazione costituisce una delle più importanti sfide per le comunicazioni elettroniche nei prossimi anni. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ha sviluppato un indice delle prestazioni in materia di banda larga per analizzare i risultati complessivi degli Stati membri con riguardo a una serie di fattori, tra i quali figurano diversi aspetti socioeconomici come l'offerta di servizi avanzati. I dati statistici assumono grande rilevanza ai fini del proseguimento del monitoraggio delle prestazioni in tale settore. Gli indicatori strutturali utilizzati nella relazione annuale di primavera al Consiglio europeo devono basarsi su informazioni statistiche coerenti provenienti dal settore della società dell'informazione. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 808/2004, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione[3] prevede la rilevazione annua di dati statistici per i due moduli "imprese e società dell'informazione" e "individui, famiglie e società dell'informazione". Il regolamento fissa un termine massimo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore. I principali interessati riconoscono che gli obiettivi fondamentali dell'attuale regolamento sono stati in larga misura conseguiti. Il correlato processo di armonizzazione in tutta l'Unione europea ha notevolmente influenzato lo sviluppo a livello mondiale delle statistiche sulle TIC, attribuendo un ruolo guida all'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) e al sistema statistico europeo. La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 808/2004 garantirà la fornitura di dati statistici sull'uso delle TIC da parte delle famiglie, dei singoli individui e delle imprese per il quadro di verifica e i suoi ulteriori sviluppi nell'ambito della strategia di Lisbona. Allo stesso tempo con tale modifica si intendono aggiornare le tematiche della fornitura di dati statistici per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore delle TIC. Si mira inoltre a migliorare gli strumenti a disposizione per l'analisi dei dati, con l'obiettivo di fare un uso migliore dei dati statistici e di ridurre l'onere gravante sui rispondenti. A questo risultato si perverrà introducendo nuovi metodi di analisi dei dati nel quadro del proposto Programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)[4]. Il regolamento proposto si inquadra nella nuova strategia politica della Commissione finalizzata a semplificare la legislazione e a migliorare la regolamentazione di cui alle comunicazioni del 14 novembre 2006 relative a un "esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea"[5] e "alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie"[6]. Esso rientra tra le azioni rapide elencate nell'allegato III della comunicazione del 24 gennaio 2007 sul "programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea"[7]. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione I servizi della società dell'informazione sono considerati cruciali ai fini dello sviluppo del mercato interno europeo[8]. In particolare il commercio elettronico offre grandi opportunità per l'occupazione. Esso incentiva la crescita e gli investimenti nell'innovazione da parte delle imprese e può contribuire a promuovere la competitività. A questo proposito è importante verificare lo sviluppo del commercio elettronico nel mercato interno con l'ausilio di indicatori statistici. La disponibilità di informazioni statistiche coerenti è utile ai fini della definizione e dell'analisi degli indicatori sulle competenze in materia di TIC e quindi ai fini della creazione di un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione[9]. La proposta è coerente con le priorità della Commissione e con l'iniziativa volta a promuovere una migliore regolamentazione, la semplificazione e la riduzione del disturbo statistico per i rispondenti. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La proposta è stata discussa con i fornitori di dati del sistema statistico europeo, in seno al pertinente gruppo di lavoro, con i direttori degli istituti statistici e con i responsabili delle statistiche sociali e sulle imprese. Si è provveduto inoltre a consultare i servizi e le DG della Commissione competenti (DG INFSO, DG ENTR, DG MARKT, DG SANCO, DG REGIO, DG EAC, DG EMPL e DG JRC). La proposta è stata infine discussa con le organizzazioni internazionali (OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione L'attuale proposta è il frutto di intense negoziazioni tra tutte le parti interessate. Data la rapida evoluzione delle TIC si ritiene importante mantenere flessibile la proposta per quanto riguarda le tematiche per le quali sono da rilevare dati statistici. A questo riguardo è necessario sia garantita la rapida trasmissione di dati statistici. Le tematiche sono state aggiornate al fine di garantire la coerenza con il previsto sviluppo delle tecnologie della società dell'informazione. Sono state adottate misure per garantire l'armonizzazione con altre statistiche sociali. Infine, la fornitura di record di dati individuali offrirà maggiori opportunità per l'analisi dei dati statistici. |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessati I rappresentanti nazionali e della Commissione (DG JRC, DG INFSO, DG ENTR, DG MARKT, DG SANCO) che hanno partecipato alle riunioni della task force di Eurostat e al gruppo di lavoro "Statistiche della società dell'informazione" sono tutti esperti che conoscono perfettamente le normative esistenti, i sistemi nazionali di rilevazione di dati e di compilazione di statistiche della società dell'informazione e le nuove tendenze nello sviluppo delle TIC. |

222 | Metodologia applicata Gli esperti hanno preso parte alle riunioni della task force e del gruppo di lavoro e sono intervenuti nelle consultazioni scritte nel corso del processo di preparazione. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati I principali esperti provenivano dagli istituti nazionali di statistica e dalle DG JRC, DG INFSO, DG ENTR, DG MARKT, DG SANCO, DG REGIO, DG EAC e DG EMPL. |

2249 | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non è stata rilevata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. |

225 | Gli esperti hanno contribuito alla definizione di nuove tematiche connesse all'uso di computer e di Internet per le quali saranno rilevati in futuro dati statistici. |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I documenti di lavoro e i verbali delle riunioni della task force e del gruppo di lavoro sono disponibili su CIRCA. |

230 | Analisi degli effetti e delle conseguenze Sono state individuate due opzioni. Opzione 1 (l'attuale regolamento scadrà nel 2009) - Non sarebbe possibile effettuare le indagini sull'uso delle TIC presso le imprese e le famiglie e ricevere dati armonizzati a livello europeo in forza del diritto europeo. La conseguenza sarebbe un graduale ritorno alla situazione antecedente al 2005. Gli indicatori statistici non sono stati armonizzati tra i paesi e non sono quindi comparabili. Il set di indicatori non è stato adeguato alle esigenze delle politiche a livello europeo. Poiché sussistono ancora significative differenze nell'uso delle TIC tra gli Stati membri, con tutta probabilità questi ultimi utilizzerebbero per le TIC indicatori differenti. Tra la rilevazione dei dati statistici a livello nazionale e la loro pubblicazione a livello europeo è intercorso un lungo intervallo di tempo. Le norme applicate in materia di qualità risulterebbero differenti da paese a paese. Ciò determinerebbe una situazione in cui distinte rilevazioni dei dati statistici, provenienti molto probabilmente dal settore privato, sostituirebbero i dati statistici ufficiali sul piano europeo con la conseguente perdita di credibilità dei dati statistici a livello europeo e degli Stati membri. Un approccio concertato tra le istituzioni europee e gli Stati membri risulterebbe sempre più difficile. Opzione 2 (modifica dell'attuale regolamento) - La modifica dell'attuale regolamento garantirebbe la fornitura ininterrotta di dati statistici sulla società dell'informazione. La definizione di indicatori statistici verrebbe armonizzata all'interno dell'Unione europea. Un'ulteriore armonizzazione sarebbe ottenuta attraverso la definizione di un questionario standard comune e l'aggiornamento del manuale metodologico, con la definizione anche di principi comuni in materia di qualità. Il set di indicatori verrebbe adeguato alle esigenze delle politiche a livello europeo. Il periodo di rilevazione dei dati sarebbe armonizzato tra gli Stati membri, il che è importante per compensare gli effetti stagionali. Sarebbe garantita la rapida pubblicazione dei dati statistici a livello europeo. L'accoglienza riservata ai dati statistici e la loro credibilità a livello europeo e degli Stati membri risulterebbero più elevate che nel caso dell'opzione 1. L'analisi comparativa delle politiche europee e nazionali verrebbe notevolmente facilitata. Se l'attuale regolamento non fosse più in vigore non ne conseguirebbe una riduzione significativa dell'onere gravante sui rispondenti in quanto gli Stati membri continuerebbero a rilevare dati statistici sulla società dell'informazione a livello nazionale. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Il regolamento modificato si propone di garantire che venga mantenuto l'attuale quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie armonizzate, affidabili, tempestive e di elevata qualità sulla società dell'informazione e che vengano forniti dati statistici annuali sull'uso delle TIC presso le imprese e le famiglie. Inoltre la proposta mira ad aggiornare il regolamento sulla base delle esigenze di un settore statistico in rapida evoluzione. |

310 | Base giuridica L'articolo 285 del trattato che istituisce la Comunità europea costituisce il fondamento giuridico delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per la produzione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche della Comunità, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. |

320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri per i seguenti motivi. |

321 | Gli obiettivi della presente proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione, non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri. |

L'azione comunitaria risulta più idonea a perseguire gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. |

324 | Gli obiettivi possono essere realizzati più rapidamente a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico comunitario in quanto soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche comparabili sulla società dell'informazione possono essere organizzate dagli Stati membri. La Comunità può pertanto adottare misure a questo riguardo conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. |

325 | La formulazione di politiche a livello europeo e l'analisi comparativa di tali politiche europee risulteranno notevolmente facilitate. Grazie a esercizi di analisi comparativa sarà più facile effettuare confronti tra gli Stati membri. |

327 | L'obiettivo del regolamento è quello di istituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione a livello europeo. Un coordinamento a livello europeo costituisce il metodo migliore per conseguire tale risultato. |

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

331 | Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il presente regolamento non specifica i meccanismi di rilevazione dei dati per ciascuno Stato membro, bensì si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati. |

332 | La proposta modifica del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio non obbliga gli Stati membri a modificare il sistema di produzione delle statistiche sulla società dell'informazione. La proposta contiene un adeguamento ad altre statistiche sociali relative a un set comune di variabili socioeconomiche di base. Allo stesso tempo la fornitura di record di dati individuali comporterebbe minori oneri per gli istituti nazionali di statistica. L'onere a carico delle imprese è mantenuto stabile a seguito della notevole diminuzione prevista nel programma di misure di applicazione del 2007[10]. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo seguente. La selezione dello strumento appropriato dipende dall'obiettivo legislativo perseguito. Considerati i bisogni di informazione a livello europeo, per gli atti di base relativi alle statistiche comunitarie si è fatto abitualmente ricorso a regolamenti piuttosto che a direttive. Un regolamento è preferibile in quanto sancisce le stesse norme in tutta la Comunità, garantendone l'accurata ed esaustiva applicazione da parte degli Stati membri. È direttamente applicabile e non necessita di essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale. Per contro, le direttive intese ad armonizzare le normative nazionali sono vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali libertà di scelta circa la forma e i metodi utilizzati per il conseguimento di tali obiettivi. Inoltre, esse devono essere recepite nell'ordinamento giuridico nazionale. Il ricorso a un regolamento è in linea con l'adozione di altri atti giuridici in campo statistico dal 1997 in poi. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati. |

513 | La proposta precisa le tematiche per le quali devono essere rilevati dati sulla società dell'informazione e specifica le disaggregazioni o le caratteristiche socioeconomiche di base per la fornitura dei dati. Viene esplicitamente affermato che la fornitura di dati annuali riguarderà soltanto una serie parziale di tematiche e di disaggregazioni. La fornitura di record di dati individuali per il modulo su individui/famiglie anziché di dati aggregati riduce l'onere a carico degli istituti nazionali di statistica in quanto essi non devono produrre aggregati. |

514 | La presente proposta rientra tra le azioni rapide elencate nell'allegato III della comunicazione sul "programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea". Il documento di lavoro della Commissione (COM(2008) 35) mette in evidenza i notevoli progressi realizzati nella riduzione degli oneri a carico delle imprese attraverso la semplificazione e l'adozione di un elenco più contenuto di indicatori statistici nel regolamento di attuazione del 2007. |

E-13485 |

2008/0201 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[11],

visto il parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio[12],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[13],

considerando quanto segue:

1. La produzione annuale di statistiche sulla società dell'informazione di cui al regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004[14], è limitata a un massimo di cinque anni di riferimento successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento e terminerà nel 2009. A livello europeo sussiste tuttavia la necessità di disporre annualmente di informazioni statistiche coerenti sul settore della società dell'informazione.

2. Il Consiglio europeo di primavera del marzo 2005 ha sottolineato l'importanza di sviluppare una società dell'informazione pienamente inclusiva, basata sull'uso generalizzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei servizi pubblici, nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle famiglie.

3. Il Consiglio europeo di primavera del marzo 2006 ha riconosciuto l'importanza cruciale di un uso più produttivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese e nelle organizzazioni amministrative e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad attuare con vigore la nuova strategia i2010. Questa promuove un'economia digitale aperta e competitiva e individua le TIC come elemento propulsore dell'integrazione e del miglioramento della qualità della vita. Le TIC sono considerate un elemento chiave del rinnovato partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

4. Nell'aprile 2006 il gruppo ad alto livello i2010 ha approvato il quadro di riferimento i2010 che stabilisce un elenco di indicatori chiave per verificare lo sviluppo della società europea dell'informazione come definito nella strategia i2010.

5. La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)[15] contribuisce ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità e a promuovere il progresso della società della conoscenza e uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata. La decisione sollecita la Comunità a dotarsi di una solida base analitica nei rispettivi settori per sostenere la formulazione delle politiche. Il programma promuove le iniziative di analisi delle politiche basate sulle statistiche ufficiali.

6. Nel dibattito ministeriale sull'e-inclusione nel dicembre 2007 la comunicazione della Commissione su una Iniziativa europea sull'e-inclusione - “Partecipare alla società dell'informazione”[16] è stata accolta con favore nelle conclusioni della presidenza. È stata riconosciuta l'importanza di promuovere l'e-inclusione quale grande obiettivo europeo. La Commissione e i ministri sono stati invitati in particolare a integrare l'e-inclusione quale nuova dimensione delle politiche sociali. Le politiche di e-inclusione dovrebbero affrontare il problema degli ostacoli all'e-accessibilità, colmare il divario nelle competenze digitali e incoraggiare l'effettiva partecipazione delle persone che rischiano di restare escluse dalla società dell'informazione.

7. Gli indicatori per l'analisi comparativa dello sviluppo della società dell'informazione come indicato nelle strategie politiche della Comunità, quale il quadro di riferimento i2010 della strategia i2010 e i suoi ulteriori sviluppi nell'ambito della strategia di Lisbona, devono essere basati su informazioni statistiche coerenti.

8. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 808/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato:

9. All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le statistiche da produrre includono informazioni necessarie per l'analisi comparativa delle strategie politiche della Comunità sullo sviluppo dello Spazio europeo dell'informazione, l'innovazione nelle imprese e la società europea dell'informazione, quale il quadro di riferimento i2010 e i suoi sviluppi nell'ambito della strategia di Lisbona, e utili per gli indicatori strutturali, nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l'analisi della società dell'informazione."

10. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d'esecuzione, inclusi i dati riservati, conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione di dati protetti dal segreto statistico. Tali disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nel caso in cui comprendano dati riservati."

11. All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente regolamento, ai dati trasmessi si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:

12. "pertinenza": il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;

13. "accuratezza": la corrispondenza fra le stime e i valori veri ignoti;

14. "tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità dell'informazione e l'evento o il fenomeno da essa descritto;

15. "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data di diffusione dell'informazione e la data in cui avrebbe dovuto essere diffusa;

16. "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

17. "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra le procedure e gli strumenti di misurazione utilizzati allorché le statistiche sono confrontate nello spazio, nel tempo o tra settori diversi;

18. "coerenza": l'idoneità dei dati a essere attendibilmente combinati in modi diversi e a vari scopi.

Nell'applicare i criteri di valutazione della qualità la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, sviluppa criteri di valutazione della qualità dettagliati e norme comuni finalizzate a garantire la qualità dei dati forniti. Tali norme sono pubblicate nel manuale metodologico."

19. Gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

"ALLEGATO I

Modulo 1: imprese e società dell'informazione

20. OBIETTIVI

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell'informazione. Esso definisce un quadro di prescrizioni in materia di copertura e periodicità, tematiche trattate, disaggregazioni dei dati, tipo di dati da fornire e progetti pilota eventualmente necessari.

21. Copertura

Il presente modulo riguarda le attività di cui alle sezioni da C a N, alla sezione R e alla divisione 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).

Le statistiche saranno compilate per unità di imprese.

22. Periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno forniti annualmente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

23. Tematiche trattate

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese;

- impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese;

- e-commerce;

- processi di e-business e aspetti organizzativi;

- uso delle TIC da parte delle imprese per scambiare informazioni e servizi con la pubblica amministrazione (e-government);

- competenza in materia di TIC nell'unità di impresa e necessità di personale qualificato in TIC;

- ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, ai processi di e-commerce ed e-business;

- spese e investimenti nelle TIC;

- sicurezza delle TIC e fiducia nelle TIC;

- TIC e sviluppo sostenibile;

- impatto delle TIC sulla produttività, sulla crescita economica, sull'occupazione, sull'organizzazione delle imprese e sull'ambiente;

- uso delle TIC per facilitare l'integrazione economica nazionale e internazionale;

- accesso a Internet e uso di Internet e di altre tecnologie in rete per collegare oggetti e dispositivi ("Internet degli oggetti");

- accesso a tecnologie e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività sempre e ovunque).

Non tutte le tematiche saranno necessariamente trattate ogni anno.

24. Disaggregazioni dei dati da fornire

Non tutte le disaggregazioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; le disaggregazioni richieste saranno scelte tra quelle contenute nel seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

- per classe dimensionale di impresa,

- per sezione NACE,

- per regione; le suddivisioni regionali saranno limitate a non più di tre gruppi.

- Tipo di dati da fornire

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati aggregati.

25. Studi pilota

Qualora siano individuati bisogni significativi di nuovi dati, si preveda che la qualità dei dati sia insufficiente o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione predisporrà studi pilota o saggi di prova da realizzare su base volontaria a cura degli Stati membri prima di qualsiasi rilevazione di dati. Tali studi pilota valuteranno la fattibilità della pertinente rilevazione di dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati a fronte dei costi della raccolta e dell'onere per i rispondenti. I risultati degli studi pilota o dei saggi di prova contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.

ALLEGATO II

Modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione

26. OBIETTIVI

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche su individui, famiglie e società dell'informazione. Esso definisce un quadro di prescrizioni in materia di copertura e periodicità, tematiche trattate, disaggregazioni dei dati, tipo di dati da fornire e studi pilota eventualmente necessari.

27. Copertura

Il presente modulo riguarda le statistiche relative agli individui e alle famiglie.

28. Periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno forniti annualmente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

29. Tematiche trattate

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- accesso alle TIC e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie;

- utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie;

- sicurezza delle TIC e fiducia nelle TIC;

- competenze e abilità in materia di TIC;

- ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet;

- effetti dell'utilizzo delle TIC percepiti dagli individui e/o dalle famiglie;

- uso delle TIC da parte dei cittadini per scambiare informazioni e servizi con la pubblica amministrazione (e-government);

- accesso a tecnologie e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività sempre e ovunque).

Non tutte le tematiche saranno necessariamente trattate ogni anno.

30. Caratteristiche socioeconomiche di base dei dati

Non tutte le caratteristiche di base saranno necessariamente fornite ogni anno; le caratteristiche di base richieste saranno scelte tra quelle contenute nel seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

31. per le statistiche fornite con riguardo alle famiglie:

32. per tipologia di famiglia;

33. per classe di reddito;

34. per regione;

35. per le statistiche fornite con riguardo agli individui:

36. per classe di età;

37. per sesso;

38. per livello d'istruzione;

39. per condizione lavorativa;

40. per stato civile di fatto;

41. per paese di nascita, cittadinanza;

42. per regione.

43. Tipo di dati da fornire

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) record di dati individuali che non consentono l'identificazione diretta delle unità statistiche in questione.

44. Studi pilota

Qualora siano individuati bisogni significativi di nuovi dati, si preveda che la qualità dei dati sia insufficiente o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione predisporrà studi pilota o saggi di prova da realizzare su base volontaria a cura degli Stati membri prima di qualsiasi rilevazione di dati. Tali studi pilota valuteranno la fattibilità della pertinente rilevazione di dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati a fronte dei costi della raccolta e dell'onere per i rispondenti. I risultati degli studi pilota o dei saggi di prova contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori."

[1] COM(2005) 229 def.

[2] http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

[3] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

[4] COM(2007) 433 def.

[5] COM(2006) 689 def.

[6] COM(2006) 693 def.

[7] COM(2007) 23 def.

[8] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

[9] COM(2007) 61 def.

[10] COM(2008) 35 def. Documento di lavoro della Commissione del 30 gennaio 2008: "Riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea - Relazione sullo stato d'avanzamento delle attività nel 2007 e prospettive per il 2008".

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[13] GU C […] del […], pag. […].

[14] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

[15] GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

[16] COM(2007) 694 def.

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