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Document 52008PC0640

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) {SEC(2008) 2598} {SEC(2008) 2599}

    /* COM/2008/0640 def. - COD 2008/0194 */

    52008PC0640

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) {SEC(2008) 2598} {SEC(2008) 2599} /* COM/2008/0640 def. - COD 2008/0194 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 13.10.2008

    COM(2008) 640 definitivo

    2008/0194 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (presentata dalla Commissione) {SEC(2008) 2598}{SEC(2008) 2599}

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta di regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro è il risultato del riesame intrapreso dalla Commissione dal 2005. Obiettivo dell’iniziativa è sostituire il regolamento esistente con uno più adeguato alle trasformazioni del mercato (emergere dell'area unica dei pagamenti in euro), migliorare la protezione dei diritti dei consumatori e creare un quadro giuridico adeguato per lo sviluppo di un sistema di pagamenti moderno ed efficiente nell'UE. L’iniziativa mira anche ad armonizzare definizioni e tenore testuale del regolamento n. 2560/2001 e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. L’obiettivo globale del riesame del regolamento è realizzare un mercato interno dei servizi di pagamento in euro in cui esista una reale concorrenza e i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali siano soggetti allo stesso regime, consentendo così risparmi e vantaggi di rilievo per l'economia europea in senso ampio. |

    120 | Contesto generale Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro è entrato in vigore il 31 dicembre 2001. Attualmente si applica ai bonifici, ai prelievi da distributori automatici di banconote e ai pagamenti elettronici (compresi i pagamenti con carte) in euro fino a un importo di 50 000 euro. Si garantisce così ai consumatori che effettuano un pagamento transfrontaliero in euro che il costo dell’operazione sia uguale a quello di un pagamento in euro corrispondente effettuato all’interno del suo Stato membro. Il regolamento ha realmente ridotto le commissioni per le operazioni di pagamento transfrontaliere in euro al livello delle commissioni nazionali e ha incoraggiato il settore europeo dei pagamenti a creare un’infrastruttura dei pagamenti a livello europeo necessaria per realizzare l’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Il presente regolamento può pertanto essere considerato come l’inizio del SEPA. L’articolo 8 del presente regolamento prevede che la Commissione prepari una relazione sulla sua applicazione e presenti, se del caso, proposte di modifica. Nella sua relazione COM(2008) 64 dell’11 febbraio 2008 la Commissione concludeva sottolineando l’opportunità di apportare una serie di modifiche al regolamento per superare le seguenti carenze, individuate durante il riesame: l’esigenza di estendere il principio della parità delle commissioni agli addebiti diretti in modo da garantire parità di condizioni fra i vari strumenti di pagamento e non compromettere gli obiettivi del presente regolamento non assoggettando a questo principio tutti gli strumenti elettronici di pagamento a livello transfrontaliero; problemi di applicazione dovuti alla mancanza di autorità nazionali competenti precisamente individuate e di organismi di ricorso extragiudiziale per le controversie relative al presente regolamento; turbamenti del mercato interno dei pagamenti dovuti a divergenze a livello degli obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti e mancanza di chiarezza quanto al campo di applicazione dell'articolo sulle dichiarazioni relative alla bilancia dei pagamenti. |

    130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Poiché le modifiche proposte altererebbero in profondità il regolamento n. 2560/2001, si propone di abrogarlo e sostituirlo con un nuovo regolamento. Nella sua forma attuale, infatti il regolamento vigente non risolve i problemi descritti sopra. Inoltre, sia le definizioni ivi contenute che il suo tenore testuale divergono da quelli della direttiva 2007/64/CE, con conseguente rischio di incoerenza fra le norme. |

    140 | Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione Gli obiettivi della proposta sono coerenti con le politiche e gli obiettivi dell’Unione. In primo luogo, miglioreranno il funzionamento del mercato europeo dei servizi di pagamento. In secondo luogo, sostengono in larga misura altre politiche UE, in particolare la politica dei consumatori (equiparando e riducendo le commissioni per i pagamenti transfrontalieri e nazionali a vantaggio dei consumatori) e la politica della concorrenza, creando obblighi, diritti e opportunità uguali per tutti gli operatori sul mercato e facilitando la prestazione di servizi di pagamento transfrontalieri, rafforzando così il livello della concorrenza. Infine, sono conformi ai principi di una migliore regolamentazione e riduzione dell’onere amministrativo. Facilitando le operazioni economiche all’interno della UE contribuiscono anche al conseguimento dei più ampi obiettivi dell’Agenda di Lisbona, vale a dire stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. |

    2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Nel giugno 2005 è stata avviata un’indagine sull’impatto del regolamento n. 2560/2001 e questioni connesse, che ha coinvolto le autorità degli Stati membri, le istituzioni finanziarie, le associazioni dei commercianti e le organizzazioni dei consumatori in tutti gli Stati membri. È stata seguita da una consultazione pubblica sul testo del regolamento e su sue eventuali modifiche (ottobre-dicembre 2005). La Commissione ha consultato regolarmente gli Stati membri, la Banca centrale europea, le istituzioni finanziarie, le organizzazioni dei consumatori e altri partner sociali ed economici. I due comitati consultivi sui pagamenti al dettaglio (il gruppo del mercato dei sistemi di pagamento e il gruppo di esperti ministeriali in materia di sistemi di pagamento) sono stati regolarmente informati e consultati (in particolare nel dicembre 2007, nonché nel marzo e giugno 2008). Le questioni attinenti alle dichiarazioni relative alla bilancia dei pagamenti sono state inoltre discusse in varie sedi, fra cui il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, il gruppo di lavoro di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti e un gruppo di lavoro congiunto ad alto livello sull’utilizzo dei dati di pagamento per le statistiche della bilancia dei pagamenti, creato dalla Banca centrale europea (settembre 2007-gennaio 2008). La questione è stata inoltre affrontata nel quadro di discussioni bilaterali con i rappresentanti delle Banche centrali degli Stati membri e con il settore dei servizi di pagamento (il Consiglio europeo dei pagamenti). Nel marzo 2008 le autorità competenti (statistici della bilancia dei pagamenti) dei 27 Stati membri hanno ricevuto un questionario nel quale si chiedeva di valutare l’impatto di eventuali modifiche agli obblighi di dichiarazione della bilancia dei pagamenti, di indicare i propri piani futuri in materia di raccolta di dati statistici e di fornire stime dei costi qualora risultassero necessarie modifiche. |

    212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Fra tutte le parti interessate si è registrato un forte sostegno alla nomina di autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale per far fronte alle controversie connesse al regolamento. L’estensione del principio della parità delle commissioni agli addebiti diretti è stata accolta positivamente dagli Stati membri e dalle organizzazioni dei consumatori e accettata dalla maggioranza dei rappresentanti del settore dei pagamenti. L’intenzione della Commissione di affrontare la questione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti basandosi sui pagamenti è stata accolta positivamente dalle banche e accettata dalla maggior parte degli Stati membri. Una piccola minoranza di questi ultimi ha espresso riserve sulla proposta, che sono state analizzate nella valutazione di impatto. Discussioni, reazioni e contributi scritti provenienti dalla parti in causa sono serviti come base per l’analisi presentata in due documenti della Commissione: uno studio sull’incidenza del regolamento n. 2560/2001 sulle commissioni bancarie per i pagamenti nazionali (“Study on the impact of Regulation 2560/2001 on bank charges for national payments” dicembre 2006, SEC(2006)1783) e una relazione relativa all’applicazione del regolamento n. 2560/2001 (febbraio 2008, COM(2008)64). In quest’ultimo documento si rilevava l’opportunità di proporre modifiche al regolamento n. 2560/2001 per dare soluzione ai problemi individuati. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione dell'impatto La Commissione ha effettuato la valutazione d'impatto prevista nel programma di lavoro. La valutazione di impatto esamina i tre principali problemi individuati nella relazione della Commissione sul regolamento n. 2560/2001 dal febbraio 2008, vale a dire: l’esigenza di estendere il campo di applicazione del regolamento agli addebiti diretti, gli obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti sulle operazioni transfrontaliere e la mancanza di autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale per le questioni connesse al regolamento, compresi i reclami dei consumatori. Le opzioni pertinenti per quanto riguarda l’estensione del campo di applicazione agli addebiti diretti sono: 1) non estendere il campo di applicazione del regolamento agli addebiti diretti; 2) incoraggiare l’autoregolamentazione del settore e/o raccomandare iniziative di regolamentazione da parte degli Stati membri e 3) adottare una normativa per estendere il campo di applicazione del regolamento. Secondo l’opzione 3, in linea con le conclusioni della relazione di valutazione, le tariffe degli addebiti diretti nazionali e transfrontalieri sarebbero identiche all’interno di ogni Stato membro; i consumatori sarebbero protetti dal rischio di tariffazione discriminatoria sugli addebiti diretti transfrontalieri; e le imprese europee trarrebbero vantaggi ancora maggiori in quanto anch’esse sono beneficiarie di pagamenti. Grazie a queste tariffe uniformi, i costi delle operazioni di pagamento per le imprese sarebbero gli stessi indipendentemente dall’ubicazione del pagatore. Le opzioni connesse alle dichiarazioni ai fini della bilancia dei pagamenti sono le seguenti: 4) mantenere la soglia attuale di 12 500 euro al di sotto della quale i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a dichiarare le operazioni di pagamento; 5) creare, a titolo facoltativo, un servizio opzionale aggiuntivo (AOS) nell’ambito del SEPA che consenta di proseguire la raccolta dei dati statistici a partire dai regolamenti; 6) incoraggiare gli adeguamenti volontari da parte degli Stati membri; e 7) affrontare i problemi connessi alle dichiarazioni ai fini della bilancia dei pagamenti (BdP) tramite misure legislative secondo tre sottopzioni: 7a) elevare la soglia di esenzione a 50 000 euro; 7b) abolire gli obblighi di dichiarazione ai fini della BdP relativi ai regolamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento; e 7c) elevare la soglia di esenzione a 50 000 euro per giungere, in una seconda fase, all’abolizione delle dichiarazioni in oggetto entro il gennaio 2012. Nell’ambito dell’opzione 7c, quella privilegiata, si avrebbe la massima riduzione possibile del costo dei pagamenti e non ci sarebbero distinzioni, a livello amministrativo, fra pagamenti nazionali e transfrontalieri. In termini di competitività si otterrebbe la parità di condizioni per i prestatori di servizi di pagamento. L’utilizzo dei servizi di pagamento transfrontalieri sarebbe agevolato. L’abolizione degli obblighi relativi alla BdP sarebbe graduale, dopo una fase iniziale in cui la soglia di dichiarazione verrebbe innalzata, consentendo così agli statistici della bilancia dei pagamenti di adeguare gradualmente i metodi di raccolta alle modifiche richieste, minimizzando l’impatto sulla qualità delle statistiche in questione. Le opzioni relative alle autorità competenti e agli organismi di ricorso extragiudiziale sono 8) non nominare autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale; e 9) nominare autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale per trattare i problemi posti dall’applicazione del regolamento. Nell’ambito dell’opzione 9, quella privilegiata, gli Stati membri sarebbero invitati a indicare le autorità competenti responsabili della corretta applicazione del regolamento a livello nazionale. Le procedure di arbitrato e mediazione consentirebbero ai consumatori e alle imprese di limitare le spese legali e accelerare la soluzione delle controversie in materia di pagamenti. |

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte La proposta modifica la formulazione testuale di tutte le disposizioni esistenti del regolamento n. 2560/2001. Essa propone inoltre di: estendere agli addebiti diretti il principio della parità delle commissioni sui pagamenti transfrontalieri e nazionali corrispondenti; eliminare gradualmente, entro il 1° gennaio 2012, gli obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti imposti ai prestatori di servizi di pagamento; chiedere agli Stati membri di nominare autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale per trattare efficacemente i reclami e le controversie relativi alla presente proposta. |

    310 | Base giuridica Articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE. |

    320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. |

    Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i motivi di seguito indicati. |

    321 | I pagamenti transfrontalieri in euro richiedono un approccio a livello comunitario perché le norme e i principi applicabili devono essere gli stessi in tutti gli Stati membri al fine di garantire la certezza del diritto e condizioni paritarie per tutti gli operatori del mercato europeo dei pagamenti. Per conseguire gli stessi risultati gli Stati membri dispongono di strumenti meno efficaci. L’alternativa sarebbe un sistema di accordi bilaterali, ma la negoziazione fra tutti gli Stati membri sarebbe lunga e difficile e l’attuazione costosa e complessa. |

    L’azione comunitaria può realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. |

    324 | L’azione comunitaria garantirà una piena armonizzazione delle disposizioni in tutti gli Stati membri, in particolare eliminando gli ostacoli che ancora intralciano i pagamenti transfrontalieri a livello di Stati membri, come gli obblighi di dichiarazione relativa alla bilancia dei pagamenti. L’obiettivo finale di ridurre i costi dei pagamenti transfrontalieri può essere realizzato meglio a livello UE. |

    325 | Le parti in causa (in particolare gli Stati membri e il settore dei pagamenti) sono d’accordo che l'azione comunitaria costituisce il mezzo più efficiente per realizzare gli obiettivi politici individuati. |

    327 | Pertanto, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

    331 | La proposta non va al di là di quanto è strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi. Consente agli Stati membri di decidere sulla nomina delle autorità competenti e degli organismi di ricorso extragiudiziale, utilizzando, se opportuno, organismi esistenti. Per quanto riguarda le dichiarazioni statistiche, gli Stati membri sono liberi di scegliere un altro metodo di raccolta per sostituire quello basato sui regolamenti. |

    332 | Obiettivo della proposta è ridurre al minimo l’impatto delle modifiche sulle autorità nazionali, gli operatori economici e i cittadini. Gli Stati membri possono utilizzare le strutture e gli organismi amministrativi esistenti per ridurre i propri costi. La sostituzione delle dichiarazioni basate sui regolamenti con altri metodi di raccolta dei dati dovrebbero consentire una riduzione consistente dei costi delle dichiarazioni statistiche per la società negli Stati membri interessati. L’uniformazione delle commissioni sugli addebiti diretti nazionali e transfrontalieri non dovrebbe comportare un onere finanziario o amministrativo per le parti in causa. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Strumento proposto: Regolamento. |

    342 | Altri strumenti non sarebbero opportuni per la ragione seguente: La presente proposta mira a sostituire un regolamento esistente. In questo contesto e al fine di conseguire una armonizzazione per quanto possibile completa senza bisogno di provvedimenti nazionali di attuazione, è opportuno utilizzare la forma giuridica del regolamento anche per quanto riguarda la presente proposta. |

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | Nessuna. |

    5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    510 | Semplificazione |

    511 | La proposta comporta una semplificazione della legislazione e delle procedure amministrative per i cittadini. |

    512 | L’allineamento della formulazione del regolamento proposto con la direttiva 2007/64/CE dovrebbe garantire maggiore chiarezza e coerenza giuridica fra i due atti in materia di pagamenti e semplificare così il quadro normativo. |

    514 | La graduale eliminazione degli obblighi di dichiarazione relativi alla bilancia dei pagamenti basati sui regolamenti dovrebbe ridurre di 300-400 milioni di euro all’anno gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi di pagamento nei 12 Stati membri interessati dalla presente proposta. Le proiezioni della valutazione di impatto e l'esperienza degli Stati membri che hanno già abbandonato tale metodo di dichiarazione, inoltre, indicano che i costi per la società diminuiranno in misura consistente quando verranno introdotti metodi alternativi di raccolta dei dati statistici. Secondo le stime della Commissione europea e tenendo conto di tutte le ipotesi e riserve inerenti al modello di costo applicato, il costo delle dichiarazioni statistiche per le società dei 12 Stati membri passerebbe da 600-800 milioni di euro a 75-150 milioni di euro all’anno. A livello dei singoli Stati membri i costi di dichiarazione potrebbero ridursi in media da tre a quattro volte. |

    520 | Abrogazione delle disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. |

    Riesame/revisione/termine di efficacia |

    531 | La proposta comprende una clausola di riesame. |

    560 | Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo. Illustrazione dettagliata della proposta La breve sintesi qui di seguito ha l’obiettivo di facilitare il processo decisionale indicando le differenze fra la presente proposta e il regolamento n. 2560/2001 vigente. In conseguenza delle modifiche nelle definizioni è cambiata la formulazione di tutti gli articoli, mentre la sostanza resta fondamentalmente la stessa, a parte le tre principali modifiche precedentemente descritte. Articolo 1 – oggetto e campo di applicazione – si basa sull’articolo 1 del regolamento 2560/2001. Contiene inoltre riferimenti alla possibile applicazione del regolamento a monete diverse dall’euro. Articolo 2 – definizioni – estende agli addebiti diretti l’applicazione della definizione di "pagamenti transfrontalieri". Altre definizioni sono allineate a quelle utilizzate nella direttiva 2007/64/CE. Articolo 3 – commissioni per i pagamenti transfrontalieri – adegua l’articolo 3 del regolamento n. 2560/2001 alle nuove definizioni. I prestatori di servizi di pagamento hanno l’obbligo esplicito di trovare sempre un pagamento corrispondente. Articolo 4 – misure volte a facilitare i pagamenti – modifica l’articolo 5 del regolamento n. 2560/2001, tenendo conto dell’estensione del campo di applicazione della presente proposta. Articolo 5 – dichiarazione relativa alla bilancia dei pagamenti – sostituisce l’articolo 6 del regolamento n. 2560/2001. Introduce un termine entro cui gli Stati membri sono tenuti ad abolire gli obblighi di dichiarazione relativa alla bilancia dei pagamenti basati sui regolamenti. Articoli 6, 7 e 8 – autorità competenti, procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale – sono nuovi. Impongono agli Stati membri di istituire autorità competenti, procedure di reclamo e organismi di ricorso extragiudiziale per garantire la conformità con il regolamento. Prevedono inoltre che vengano fornite alla Commissione informazioni su tali meccanismi. Articolo 9 – cooperazione – è nuovo. Prevede la cooperazione fra le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale per risolvere le controversie transfrontaliere. Articolo 10 – sanzioni – sostituisce l’articolo 7 del regolamento n. 2560/2001. Impone inoltre agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni sulle sanzioni. Articolo 11 – applicazione alle monete al di fuori dell’area dell’euro – sostituisce la seconda parte dell’articolo 9 del regolamento n. 2560/2001. Contiene anche la clausola di anteriorità per gli Stati membri che hanno già applicato il regolamento alle proprie monete. Articolo 12 – clausola di riesame – sostituisce una clausola simile contenuta nell’articolo 8 del regolamento n. 2560/2001. Articolo 13 – abrogazione – è nuovo. Abroga il regolamento n. 2560/2001. Articolo 14 – entrata in vigore – sostituisce la prima parte dell’articolo 9 del regolamento n. 2560/2001. |

    E-14363 |

    2008/0194 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[1],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

    visto il parere della Banca centrale europea[3],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

    considerando quanto segue:

    (1) Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nella Comunità è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all’interno di uno Stato membro. Tale principio è stabilito dal regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro[5], che si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro e alla corona svedese fino a 50 000 euro.

    (2) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, adottata l’11 febbraio 2008[6], ha confermato che l’applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 ha effettivamente ridotto le commissioni delle operazioni di pagamento transfrontaliere in euro portandole allo stesso livello di quelle dei pagamenti nazionali e ha incoraggiato il settore europeo dei pagamenti a compiere gli sforzi necessari per costruire un’infrastruttura per i pagamenti a livello europeo.

    (3) La relazione ha esaminato i problemi pratici incontrati nell’applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. A conclusione di tale esame è stata proposta una serie di modifiche al regolamento per far fronte ai problemi individuati durante il riesame. Tali problemi riguardano le perturbazioni del mercato interno dei pagamenti dovute a obblighi di dichiarazione statistica divergenti, a problemi di applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 dovuti alla mancanza di autorità competenti nazionali chiaramente individuate, all’assenza di organismi di ricorso extragiudiziale per controversie connesse al regolamento e al fatto che esso non riguardi gli addebiti diretti.

    (4) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno[7] fornisce basi giuridiche moderne per la creazione di un mercato unico dei pagamenti a livello europeo. Al fine di garantire la coerenza del contenuto normativo di questi due atti giuridici, è consigliabile adeguare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2560/2001, in particolare le definizioni.

    (5) Il regolamento (CE) n. 2560/2001 riguarda i bonifici transfrontalieri e le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere. Si applica inoltre agli assegni transfrontalieri, ma solo a fini di trasparenza. In conformità dell’obiettivo della direttiva 2007/64/CE di rendere possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, è consigliabile estendere il campo di applicazione del regolamento. Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, non è consigliabile applicare il principio delle commissioni uniformi in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti elettronici.

    (6) Poiché occorre evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero, si deve individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero, con particolare riferimento al canale utilizzato, alla velocità e al grado di automazione.

    (7) È importante facilitare l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. A questo riguardo, è opportuno promuovere l'uniformazione, in particolare per l’impiego della numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC). È pertanto opportuno fornire agli utenti di servizi di pagamento sufficienti informazioni sui codici IBAN o BIC.

    (8) Obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti divergenti, che si applicano esclusivamente alle operazioni di pagamento transfrontaliere, ostacolano lo sviluppo di un mercato integrato dei pagamenti, in particolare nel quadro dell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA). In un contesto SEPA è consigliabile eliminare gradualmente tali obblighi di dichiarazione derivanti dai regolamenti bancari, tenendo conto del tempo necessario per adeguare le dichiarazioni della bilancia dei pagamenti negli Stati membri a metodi alternativi per la raccolta dei dati. Al fine di garantire un fornitura continua, tempestiva ed efficiente delle statistiche della bilancia dei pagamenti è anche auspicabile garantire che si possa continuare a raccogliere dati di pagamento facilmente accessibili come i codici IBAN e BIC e l’importo dell’operazione o dati di base aggregati sui pagamenti per i diversi strumenti di pagamento, se il processo di raccolta non perturba l’elaborazione automatizzata dei pagamenti e può essere pienamente automatizzato.

    (9) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure adeguate ed efficaci per la presentazione di reclami o ricorsi e per la soluzione di controversie fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento. È importante inoltre che siano nominati autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale utilizzando, se del caso, le procedure esistenti.

    (10) È essenziale garantire che le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale all’interno della Comunità cooperino attivamente per la corretta e tempestiva soluzione delle controversie transfrontaliere relative al presente regolamento.

    (11) È necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato adempimento delle disposizioni del presente regolamento.

    (12) L’estensione del campo di applicazione del presente regolamento a monete diverse dall’euro comporterebbe benefici evidenti, soprattutto in termini di numero di pagamenti trattati. Di conseguenza, al fine di consentire agli Stati membri che non hanno l’euro come moneta di estendere l’applicazione del regolamento ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella loro moneta nazionale, occorre introdurre una procedura di notifica. È tuttavia opportuno garantire che i paesi che si sono già conformati a detta procedura non debbano introdurre una nuova notifica.

    (13) È auspicabile che la Commissione presenti una relazione sull’utilizzo dei codici IBAN e BIC per agevolare i pagamenti all'interno della Comunità. È anche opportuno che essa presenti una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

    (14) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto il regolamento (CE) n. 2560/2001 deve essere sostituito dal presente regolamento.

    (15) Al fine di garantire la coerenza giuridica fra il presente regolamento e la direttiva 2007/64/CE, in particolare per quanto riguarda la trasparenza delle condizioni e degli obblighi di informazione relativi ai servizi di pagamento, nonché per quanto riguarda i diritti e gli obblighi connessi alla fornitura e all’utilizzo dei servizi di pagamento è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 2009.

    (16) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell’entità o degli effetti dell’intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

    1. Il presente regolamento detta norme sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità, assicurando che le commissioni applicate a tali pagamenti siano uguali a quelle applicate ai pagamenti nella stessa moneta effettuati all'interno di uno Stato membro.

    2. Il presente regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri fino a un importo di 50 000 euro denominati in euro o nelle monete degli Stati membri di cui all’articolo 11.

    3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per loro proprio conto.

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

    1. "pagamenti transfrontalieri": operazioni di pagamento elettronico disposte dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, ed eseguite tramite un prestatore di servizi di pagamento, o una sua succursale in uno Stato membro, al fine di mettere un importo di denaro a disposizione di un beneficiario tramite il suo prestatore di servizi di pagamento o una succursale di quest’ultimo in un altro Stato membro;

    2. "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un’operazione di pagamento;

    3. "pagatore": la persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;

    4. "beneficiario": la persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

    5. "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 26 di detta direttiva;

    6. "utente di servizi di pagamento": la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

    7. "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;

    8. "ordine di pagamento": l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

    9. "commissioni": qualsiasi commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento e direttamente o indirettamente connessa a un’operazione di pagamento.

    Articolo 3 Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti

    1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per pagamenti corrispondenti dello stesso valore all’interno dello Stato membro in cui ha origine il pagamento transfrontaliero.

    2. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.

    Articolo 4 Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti

    1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all'utente di servizi di pagamento la numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC) di quest’ultimo.

    Se del caso, inoltre, il prestatore di servizi di pagamento indica negli estratti conto dell'utente di servizi di pagamento, o in un allegato ad esso, i codici IBAN e BIC di quest’ultimo.

    2. Nel caso di operazioni disposte dal pagatore, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, su richiesta il pagatore comunica al proprio prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo.

    3. Nel caso di operazioni disposte dal beneficiario, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, su richiesta il beneficiario comunica al proprio prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del pagatore e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo.

    4. A fini di fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento, un fornitore che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica agli acquirenti il codice IBAN e BIC del proprio prestatore di servizi di pagamento.

    Articolo 5 Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 al più tardi, gli Stati membri sopprimono gli obblighi di dichiarazione relativi alla bilancia dei pagamenti dei regolamenti di un importo massimo di 50 000 euro imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti.

    2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 al più tardi, gli Stati membri sopprimono gli obblighi di dichiarazione relativi alla bilancia dei pagamenti dei regolamenti imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti.

    3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono continuare a raccogliere dati aggregati o altre informazioni facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta soddisfi le seguenti condizioni:

    10. non incida sul trattamento integrale dei pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento;

    11. possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.

    Articolo 6 Autorità competenti

    1. Gli Stati membri nominano le autorità responsabili di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento. La informano inoltre tempestivamente di tutti i cambiamenti ulteriori riguardanti dette autorità.

    Articolo 7 Procedure per i reclami

    1. Gli Stati membri istituiscono procedure che consentano agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.

    2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, la risposta dell'autorità competente informa il reclamante dell'esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali di cui all'articolo 8.

    Articolo 8 Procedure di ricorso extragiudiziale

    1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, a organismi esistenti.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento. La informano inoltre tempestivamente di tutti i cambiamenti ulteriori riguardanti tali organismi.

    Articolo 9 Cooperazione transfrontaliera

    1. Le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale dei vari Stati membri, di cui agli articoli 6 e 8, cooperano attivamente per risolvere le controversie transfrontaliere.

    Articolo 10 Sanzioni

    1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni al più tardi [ dodici mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento ] e la informano quanto prima di ogni successiva modifica delle stesse.

    Articolo 11 Applicazione alle monete diverse dall’euro

    1. Gli Stati membri che non hanno l’euro come moneta e desiderano estendere l’applicazione del presente regolamento alla propria moneta, ne informano la Commissione. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'estensione ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

    2. Gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si sono già conformati alla procedura di notifica di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2560/2001 non sono tenuti a presentare la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 12 Clausola di riesame

    1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea, al più tardi il 31 dicembre 2012, una relazione sull’impiego dei codici IBAN e BIC in relazione all’automazione dei pagamenti, accompagnata eventualmente da proposte adeguate.

    2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea, al più tardi il 31 dicembre 2015, una relazione sull’applicazione del presente regolamento, accompagnata eventualmente da proposte adeguate.

    Articolo 13 Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 2560/2001 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 14 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [1] GU C [...] del [...], pag. [...].

    [2] GU C [...] del [...], pag. [...].

    [3] GU C [...] del [...], pag. [...].

    [4] GU C [...] del [...], pag. [...].

    [5] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

    [6] COM(2008) 64 definitivo.

    [7] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

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