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Document 52008PC0595

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

/* COM/2008/0595 def. */

52008PC0595

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde /* COM/2008/0595 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 1.10.2008

COM(2008) 595 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Per stock di acque profonde si intendono gli stock di pesci catturati in acque situate al di là dei principali fondali della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o intorno alle montagne sottomarine. Queste specie hanno una crescita lenta e sono molto vulnerabili se sottoposte a sfruttamento eccessivo. Per il 2007 e il 2008 le possibilità di pesca per le specie di acque profonde sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde[1]. Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) fornisce, ogni due anni, un parere scientifico sugli stock di acque profonde. L’ultimo parere risale al giugno 2008 e costituisce la base per la proposta relativa al totale ammissibile di catture (TAC) per il biennio 2009-2010. In esso si afferma che la maggior parte delle specie pescate di acque profonde è sottoposta a uno sfruttamento non sostenibile. Le riduzioni dei TAC oggetto della presente proposta rispondono al principio fondamentale che sta alla base delle raccomandazioni del CIEM, secondo il quale occorre applicare riduzioni immediate della pesca di altura autorizzata, a meno che non venga dimostrato che questo tipo di pesca avviene in condizioni sostenibili. I dati a disposizione del CIEM non consentono di trarre questa conclusione per nessuna delle attività di pesca cui si applica la presente proposta. Il CIEM raccomanda inoltre sistematicamente il ricorso alla gestione dello sforzo quale strumento essenziale di gestione degli stock di acque profonde, che sono sfruttati in un contesto di pesca multispecifica. Tuttavia i limiti di cattura rappresentano un’utile misura complementare e la Commissione ha quindi istituito la prassi di presentare proposte di regolamento intese a disciplinare le catture in funzione dei pareri scientifici che le vengono trasmessi. In ogni caso, la Commissione si è impegnata a rivedere e, se necessario, a modificare mediante opportune proposte distinte il regime di gestione dello sforzo applicabile alle attività di pesca d’altura. La presente proposta mira a stabilire le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde in conformità del parere scientifico fornito dal CIEM. |

120 | Contesto generale Per il 2007 e il 2008 le possibilità di pesca per le specie di acque profonde sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. Vista l’impellente necessità di conservazione di queste specie, è opportuno applicare le misure suddette a titolo unilaterale e continuare ad adoperarsi per il raggiungimento di un accordo con gli altri paesi interessati in merito a misure armonizzate nell'ambito della competente organizzazione regionale di gestione della pesca (NEAFC, Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale). La fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Gli obblighi della Comunità in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi trovano il loro fondamento giuridico nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere conformi agli accordi internazionali per una gestione prudente e un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche, in particolare all’accordo delle Nazioni Unite sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. |

139 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Le misure proposte sono state elaborate in funzione degli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile. La coerenza con la politica della Comunità in materia ambientale è garantita, in particolare, dalla riduzione della mortalità per pesca quale elemento essenziale per la conservazione della biodiversità e dalla riduzione dei rigetti risultante dall’applicazione di quote di catture accessorie. |

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti I principali elementi della proposta sono stati comunicati sia al Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord (NSRAC) che al Consiglio consultivo regionale per le acque nord-occidentali (NWWRAC) e al Consiglio consultivo regionale per le acque sud-occidentali (SWWRAC). Inoltre, gli Stati membri interessati sono stati consultati in occasione della riunione del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura del 2 luglio 2008. |

212 |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessati La Comunità ha chiesto un parere scientifico in merito allo stato di importanti stock ittici al Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP è stato inoltre incaricato di fornire un parere sugli aspetti tecnici ed economici. |

222 |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Gli organismi scientifici consultati sono il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |

2249 | Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati |

225 | Attualmente non si dispone di dati sufficienti a dimostrare la sostenibilità della pesca per tutti gli stock oggetto della presente proposta. Il CIEM ritiene che sia opportuno, nella maggior parte dei casi, ridurre le possibilità di pesca fino a quando ne sia nuovamente dimostrata la sostenibilità. La presente proposta intende seguire tale parere ma, al fine di mitigarne l’impatto socio-economico, le riduzioni necessarie saranno ripartite nell’arco di un quadriennio. Dati la vulnerabilità delle specie di acque profonde allo sfruttamento eccessivo e i relativi tempi lunghi di ricostituzione, la Commissione ritiene che una riduzione dei TAC più graduale di quella proposta comporterebbe un rischio inaccettabile di danno, nel lungo termine, all’ecosistema delle acque profonde. Si è tenuto conto inoltre delle caratteristiche miste di molte zone di pesca in acque profonde. Quando il parere del CIEM propone una riduzione importante per uno stock catturato nell’ambito di attività di pesca multispecifiche e una riduzione meno drastica nel caso di un altro stock, il TAC viene fissato sulla base dello stock più a rischio. Vengono mantenuti i contingenti esistenti di entità limitata e comprensivi delle inevitabili catture accessorie in modo da evitare di creare un obbligo di rigetto in mare. I TAC proposti vengono calcolati utilizzando le catture dichiarate nel 2007. Nella maggior parte dei casi sono stati utilizzati i dati ufficiali relativi alle catture. Tuttavia, nei casi in cui il CIEM riferisce di catture comunitarie notevolmente più elevate di quelle indicate dalle cifre ufficiali, sono state utilizzate come base di riferimento le cifre del CIEM. Questo perché, da un lato, tali cifre sono probabilmente più realistiche e, dall’altro, perché l’uso delle cifre ufficiali più basse finirebbe per premiare la mancata comunicazione di tutte le catture. Secondo il parere scientifico non dovrebbe essere autorizzata la pesca del pesce specchio atlantico in nessuna delle zone soggette a TAC. La zona di protezione del pesce specchio atlantico nelle divisioni CIEM VI e VII, introdotta con il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde, è comunque mantenuta, dato lo stato di depauperamento degli stock intorno alle montagne sottomarine nelle zone suddette e data la continua disponibilità di contingenti al di fuori delle zone chiuse. |

226 |

230 | Valutazione dell’impatto La proposta ridurrà notevolmente le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde. Anche se gli sbarchi di specie di acque profonde rappresentano solo una piccola parte del valore economico degli sbarchi totali della Comunità, la perdita di possibilità di pesca causerà inevitabilmente delle difficoltà finanziarie alle flotte interessate. Ciononostante, la proposta deve essere vista nell’ambito di un’impostazione di lungo termine diretta a riportare gradualmente i volumi di pesca a livelli sostenibili e finalizzata a garantire, nel lungo termine, la solidità dell’industria della pesca nonché a proteggere l’ecosistema delle acque profonde. |

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La proposta è diretta a offrire possibilità di pesca ai pescherecci comunitari per determinate specie ittiche di acque profonde, nel biennio 2009-2010, conformemente al parere scientifico. |

310 | Base giuridica La base giuridica della presente proposta è il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, in particolare l’articolo 20. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente: |

331 | la proposta si basa sull’articolo 20 del regolamento 2371/2002, in virtù del quale il Consiglio decide in merito ai limiti applicabili alle catture e/o allo sforzo di pesca e sulla ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri. |

332 |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: la presente proposta sostituisce un regolamento già esistente. |

3. INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna. |

4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Non applicabile |

570 |

.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[2], in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali, ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

2. A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio stabilire le possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca e ripartirle conformemente a criteri prestabiliti.

3. Secondo il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), determinati stock ittici che vivono in acque profonde sono sottoposti ad un prelievo eccessivo ed è quindi necessario ridurre le possibilità di pesca di tali stock per garantirne la sostenibilità.

4. Il CIEM ha inoltre segnalato che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII è eccessivamente elevato. Dal parere del CIEM emerge altresì che lo stock di pesce specchio atlantico nella zona VI è altamente depauperato e che sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. È quindi opportuno vietare la pesca del pesce specchio atlantico nelle zone suddette.

5. In conformità al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[3], le possibilità di pesca per le specie di acque profonde indicate nell’allegato I del medesimo regolamento sono decise su base semestrale. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall’esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per questi stock devono essere pertanto stabilite nel regolamento sulle possibilità di pesca annuali adottato dal Consiglio a dicembre.

6. Al fine di garantire un’efficace gestione dei contingenti, è necessario stabilire le condizioni specifiche a cui sono soggette le operazioni di pesca.

7. In conformità all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[4], è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

8. Le misure previste dal presente regolamento devono essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale[5], e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale[6].

9. L’utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2807/83 del Consiglio, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[7], al regolamento (CE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca[8], al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[9], al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali[10], al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[11], al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[12], e al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98[13].

10. Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2009. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci comunitari per determinati stock di specie di acque profonde nelle acque comunitarie e in alcune acque non comunitarie in cui sono imposti limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l'utilizzo di tali possibilità di pesca.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per “permesso di pesca in acque profonde” si intende il permesso di pesca di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

2. Le definizioni delle zone CIEM e COPACE figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.

Articolo 3 Fissazione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci comunitari per gli stock di specie di acque profonde sono fissate nell’allegato.

Articolo 4 Ripartizione tra gli Stati membri

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4, e 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi detratti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5

Flessibilità dei contingenti

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

11. I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.

12. Il paragrafo 1 non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte in conformità dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 850/98. Tali catture non sono imputate al contingente.

Articolo 7

Pesce specchio atlantico

1. La pesca del pesce specchio atlantico è vietata nelle zone seguenti:

a) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

57° 00' N, 11° 00' O

57° 00' N, 8° 30' O

55° 00' N, 8° 30' O

55° 00' N, 11° 00' O

57° 00' N, 11° 00' O

(b) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

55º 30' N, 15º 49' O

53º 30' N, 14º 11' O

50º 30' N, 14º 11' O

50º 30' N, 15º 49' O

(c) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

55º 00' N, 13º 51' O

55º 00' N, 10º 37' O

54º 15' N, 10º 37' O

53º 30' N, 11º 50' O

53º 30' N, 13º 51' O

Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

2. Le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce al termine della bordata, a meno che:

a) tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93,

b) la velocità media durante il transito non sia inferiore a 8 nodi.

3. Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca (CCP), i quali devono disporre di un sistema per individuare e registrare l’ingresso, il transito e l’uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.

Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Parte 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1. Nell’elenco che figura nella parte 2 del presente allegato, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all’inizio dell’elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune | Nome scientifico |

Pesce sciabola nero | Aphanopus carbo |

Berici | Beryx spp. |

Granatiere | Coryphaenoides rupestris |

Pesce specchio atlantico | Hoplostethus atlanticus |

Molva azzurra | Molva dypterigia |

Occhialone Musdee | Pagellus bogaraveo Phycis blennoides |

2. Ai fini del presente regolamento, per "squali di profondità" si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:

Gattuccio | (Apristuris spp.) |

Sagrì | (Centrophorus granulosus) |

Sagrì | (Centrophorus squamosus) |

Centroscimno | (Centroscymnus coelolepis) |

Pailona nasuta | (Centrocymmus crepidater) |

Palombo | (Deania calceus) |

Sagrì nero | (Centroscyllium fabricii) |

Zigrino | (Dalatias licha) |

Pesce diavolo | (Etmopterus princeps) |

Sagrì nero | (Etmopterus spinax) |

Boccanera | (Galeus melastomus) |

Gattuccio islandese | (Galeus murinus) |

Squalo di Groenlandia | (Somniosus microcephalus) |

Parte 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone CIEM salvo se altrimenti specificato.

Specie: | Squali di profondità | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-) |

Anno | 2009 | 2010 |

Germania | 20 | 0 |

Spagna | 93 | 0 |

Estonia | 1 | 0 |

Francia | 339 | 0 |

Irlanda | 55 | 0 |

Lituania | 1 | 0 |

Polonia | 1 | 0 |

Portogallo | 127 | 0 |

Regno Unito | 187 | 0 |

CE | 824 | 0 |

Specie: | Squali di profondità | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X (DWS/10-) |

Anno | 2009 | 2010 |

Portogallo | 10 | 0 |

CE | 10 | 0 |

Specie: | Squali di profondità e Deania histricosa e Deania profondorum | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona XII (DWS/12-) |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 17 | 0 |

Francia | 6 | 0 |

Irlanda | 1 | 0 |

Regno Unito | 1 | 0 |

CE | 25 | 0 |

Specie: | Pesce sciabola nero Aphanopus carbo | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-) |

Anno | 2009 | 2010 |

Germania | 4 | 4 |

Francia | 4 | 4 |

Regno Unito | 4 | 4 |

CE | 13 | 13 |

Specie: | Pesce sciabola nero Aphanopus carbo | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-) |

Anno | 2009 | 2010 |

Germania | 30 | 25 |

Spagna | 147 | 125 |

Estonia | 14 | 12 |

Francia | 2 068 | 1 757 |

Irlanda | 74 | 63 |

Lettonia | 96 | 82 |

Lituania | 1 | 1 |

Polonia | 1 | 1 |

Regno Unito | 147 | 125 |

Altri (1) | 8 | 7 | (1) |

CE | 2 586 | 2 198 |

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

Specie: | Pesce sciabola nero Aphanopus carbo | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-) |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 10 | 9 |

Francia | 27 | 23 |

Portogallo | 3 363 | 2 858 |

CE | 3 400 | 2 890 |

Specie: | Pesce sciabola nero Aphanopus carbo | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona COPACE 34.1.2. (BSF/C3412-) |

Anno | 2009 | 2010 |

Portogallo | 3 642 | 3 642 |

CE | 3 642 | 3 642 |

Specie | Berici | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-) |

Beryx spp. |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 74 | 74 |

Francia | 20 | 20 |

Irlanda | 10 | 10 |

Portogallo | 214 | 214 |

Regno Unito | 10 | 10 |

CE | 328 | 328 |

Specie: | Granatiere | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, IV e Va (RNG/1245A-) |

Coryphaenoides rupestris |

Anno | 2009 | 2010 |

Danimarca | 2 | 2 |

Germania | 2 | 2 |

Francia | 11 | 11 |

Regno Unito | 2 | 1 |

CE | 17 | 17 |

Specie: | Granatiere | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III (RNG/03-) |

Coryphaenoides rupestris |

Anno | 2009 | 2010 |

Danimarca | 804 | 804 |

Germania | 5 | 5 |

Svezia | 41 | 41 |

CE | 850 | 850 |

Specie: | Granatiere | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67-) |

Coryphaenoides rupestris |

Anno | 2009 | 2010 |

Germania | 7 | 6 |

Estonia | 57 | 49 |

Spagna | 63 | 54 |

Francia | 3 222 | 2 738 |

Irlanda | 254 | 216 |

Lituania | 74 | 63 |

Polonia | 37 | 32 |

Regno Unito | 189 | 160 |

Altri (1) | 7 | 6 |

CE | 3 910 | 3 324 |

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VI (ORY/06-C.) |

Hoplostethus atlanticus |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 2 | 0 |

Francia | 11 | 0 |

Irlanda | 2 | 0 |

Regno Unito | 2 | 0 |

CE | 17 | 0 |

Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VII (ORY/07-C.) |

Hoplostethus atlanticus |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 0 | 0 |

Francia | 50 | 0 |

Irlanda | 15 | 0 |

Regno Unito | 0 | 0 |

Altri (1) | 0 | 0 | (1) |

CE | 65 | 0 |

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14C) |

Hoplostethus atlanticus |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 1 | 0 |

Francia | 9 | 0 |

Irlanda | 2 | 0 |

Portogallo | 2 | 0 |

Regno Unito | 1 | 0 |

CE | 15 | 0 |

Specie: | Molva azzurra | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V (BLI/245-) |

Molva dypterygia |

Anno | 2009 | 2010 |

Danimarca | 5 | 4 |

Germania | 5 | 4 |

Francia | 28 | 25 |

Irlanda | 5 | 4 |

Regno Unito | 18 | 15 |

Altri | 5 | 4 | (1) |

CE | 66 | 56 |

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

Specie: | Molva azzurra | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III (BLI/03-) |

Molva dypterygia |

Anno | 2009 | 2010 |

Danimarca | 5 | 4 |

Germania | 3 | 3 |

Svezia | 5 | 4 |

CE | 13 | 11 |

Specie: | Occhialone | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-) (1) |

Pagellus bogaraveo |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 204 | 172 |

Francia | 10 | 9 |

Irlanda | 7 | 6 |

Regno Unito | 25 | 22 |

Altri | 7 | 6 | (2) |

CE | 253 | 215 |

(1) Va rispettata una taglia minima di 33 cm (lunghezza totale). (2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

Specie: | Occhialone | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX (SBR/09-) (1) |

Pagellus bogaraveo |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 722 | 614 |

Portogallo | 196 | 166 |

CE | 918 | 780 |

(1) Va rispettata una taglia minima di 33 cm (lunghezza totale). |

Specie: | Occhialone | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X (SBR/10-) (1) |

Pagellus bogaraveo |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 9 | 9 | (2) |

Portogallo | 1 032 | 1 032 | (2) |

Regno Unito | 9 | 9 | (2) |

CE | 1 050 | 1 050 | (2) |

(1) Va rispettata una taglia minima di 33 cm (lunghezza totale). (2) Fino al 10% dei contingenti 2010 può essere pescato nel dicembre 2009. |

Specie: | Musdee | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-) |

Phycis blennoides |

Anno | 2009 | 2010 |

Germania | 9 | 9 |

Francia | 9 | 9 |

Regno Unito | 13 | 13 |

CE | 31 | 31 |

Specie | Musdee | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII (GFB/567-) |

Phycis blennoides |

Anno | 2009 | 2010 |

Germania | 10 | 10 |

Spagna | 588 | 588 |

Francia | 356 | 356 |

Irlanda | 260 | 260 |

Regno Unito | 814 | 814 |

CE | 2 028 | 2 028 |

Specie | Musdee | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX (GFB/89-) |

Phycis blennoides |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 242 | 242 |

Francia | 15 | 15 |

Portogallo | 10 | 10 |

CE | 267 | 267 |

Specie: | Musdee | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII (GFB/1012-) |

Phycis blennoides |

Anno | 2009 | 2010 |

Spagna | 9 | 9 |

Portogallo | 36 | 36 |

Regno Unito | 9 | 9 |

CE | 54 | 54 |

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[1] GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

[2] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

[3] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

[4] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 338/2008 (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 1).

[5] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

[6] GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[7] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 della Commissione (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

[8] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

[9] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8).

[10] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

[11] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

[12] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

[13] GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).

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