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Document 52008PC0469

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca {SEC(2008) 2290} {SEC(2008) 2291}

    /* COM/2008/0469 def. - COD 2008/0160 */

    52008PC0469

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca {SEC(2008) 2290} {SEC(2008) 2291} /* COM/2008/0469 def. - COD 2008/0160 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 23.7.2008

    COM(2008) 469 definitivo

    2008/0160 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    (presentata dalla Commissione) {SEC(2008) 2290} {SEC(2008) 2291}

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    ( Motivazione e obiettivi della proposta

    La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mira a vietare l'immissione sul mercato, l'importazione, il transito e l'esportazione dalla Comunità dei prodotti derivati dalla foca. Il commercio di detti prodotti sarebbe tuttavia autorizzato a determinate condizioni riguardanti il modo e il metodo di uccisione e scuoiatura delle foche. Il regolamento fissa inoltre obblighi di informazione miranti ad assicurare che i prodotti derivati dalla foca di cui è autorizzato il commercio in deroga ai divieti altrimenti vigenti vengano chiaramente identificati come prodotti provenienti da un paese che rispetta le condizioni previste o, in alternativa, come prodotti derivati da foche uccise e scuoiate da soggetti operanti sotto la giurisdizione di paesi in cui le predette condizioni vengono rispettate.

    I divieti sostituiranno le molteplici misure adottate da alcuni Stati membri, o la cui adozione è in programma, miranti a vietare l'importazione, la produzione e la distribuzione di prodotti derivati dalla foca, in modo che il commercio di detti prodotti nella Comunità sia disciplinato da norme armonizzate. Le disposizioni del progetto di regolamento mirano anche ad assicurare che i prodotti derivati dalla foca fabbricati all'esterno della Comunità non possano essere né importati nella Comunità, né transitare attraverso di essa, né essere esportati dalla Comunità.

    I prodotti derivati dalla foca sono importati nella Comunità e sono oggetto di scambi al suo interno. Secondo i dati disponibili la maggior parte dei prodotti provengono da paesi terzi, ma se ne producono anche nella Comunità: le foche vengono uccise e scuoiate in Finlandia e Svezia, e in altri Stati membri, ad esempio il Regno Unito (Scozia), si fabbricano prodotti derivati dalla foca utilizzando pelli di foca per pellicceria importate da altri paesi.

    Da anni da molte parti vengono espresse preoccupazioni sugli aspetti dell'uccisione e della scuoiatura rilevanti per il benessere degli animali e sul commercio dei prodotti derivati da foche uccise e scuoiate causando loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili, che le foche, in quanto mammiferi senzienti, sono in grado di provare. Si tratta di preoccupazioni espresse dai cittadini per ragioni etiche. Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto un numero impressionante di lettere e di petizioni sulla questione, che esprimono la profonda indignazione e repulsione dei cittadini in merito al commercio di prodotti derivati dalla foca a tali condizioni.

    Per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, diversi Stati membri hanno adottato, si accingono ad adottare o stanno esaminando misure legislative miranti a limitare o a vietare le attività economiche legate alla fabbricazione di prodotti derivati dalla foca. Il legislatore nazionale affronta la questione con diversi mezzi, volti, a seconda dei casi, a vietare l'importazione, la produzione, il commercio o l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca o da alcune specie di foca. È possibile che la crescente consapevolezza dei cittadini e la pressione da essi esercitata sul legislatore nazionale diano luogo a nuove iniziative legislative negli Stati membri, per rispondere alle diffuse preoccupazioni dei cittadini di cui si è detto.

    Sono due gli Stati membri in cui è in vigore una normativa mirante a limitare il commercio dei prodotti derivati dalla foca.

    Pertanto il commercio di prodotti derivati dalla foca è (o sarà prossimamente) soggetto a norme restrittive in alcuni Stati membri, mentre in altri Stati membri non vige alcun divieto specifico, per cui nella Comunità coesistono diverse condizioni commerciali, che variano da uno Stato membro o da un gruppo di Stati membri all'altro. Ne deriva una frammentazione del mercato interno, dato che gli operatori commerciali sono costretti ad adeguarsi alle diverse disposizioni vigenti in ogni singolo Stato membro.

    Il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede una base giuridica specifica che permetta alla Comunità di legiferare su questioni etiche in quanto tali. Tuttavia, nei casi in cui il trattato autorizza la Comunità a legiferare in determinati settori e se le condizioni specifiche previste da dette basi giuridiche sono soddisfatte, il fatto che il legislatore comunitario si basi su semplici considerazioni di ordine etico non gli impedisce di adottare misure legislative. A tale riguardo, va osservato che il trattato autorizza la Comunità ad adottare misure volte ad istituire e mantenere il mercato interno, ossia un mercato senza frontiere ai sensi dell'articolo 14 del trattato.

    Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, se esistono differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri tali da ostacolare l'esercizio delle libertà fondamentali e, perciò, tali da avere un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno, l'adozione di misure comunitarie tendenti a eliminare questi ostacoli è giustificata. A seconda delle circostanze, le misure adeguate possono consistere nel divieto temporaneo o definitivo al commercio di detti prodotti[1].

    Esistono differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda i prodotti derivati dalla foca. Due Stati membri hanno già vietato il commercio di detti prodotti ed un terzo ha comunicato la sua intenzione in tal senso. In altri Stati membri è in corso un intenso dibattito pubblico sulla necessità di una tale legislazione. Queste misure devono, nelle intenzioni dei loro autori, porre fine al commercio di prodotti derivati dalla foca, soprattutto per ragioni etiche legate al benessere degli animali. Questi divieti di commercio determinano uno sviluppo eterogeneo del relativo mercato e possono pertanto ostacolare la libera circolazione delle merci.

    Tenuto conto della crescente consapevolezza e sensibilità del pubblico per le questioni di ordine etico relative al modo in cui i prodotti derivati dalla foca vengono ottenuti, è possibile che la libera circolazione di questi prodotti venga ostacolata dall'adozione da parte degli Stati membri di nuove norme che riflettono le preoccupazioni espresse.

    Un intervento del legislatore comunitario sulla base dell'articolo 95 del trattato CE è pertanto giustificato per quanto riguarda i prodotti derivati dalla foca[2].

    L'armonizzazione dei vari divieti e/o delle altre misure restrittive attualmente in vigore è il modo più facile e più semplice per garantire che nel commercio dei prodotti derivati dalla foca si tenga conto del benessere delle foche da cui i prodotti sono derivati, purché vengano rispettate determinate condizioni.

    La Corte di giustizia ha riconosciuto che la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale[3].

    La Corte di giustizia ha inoltre stabilito che, qualora siano soddisfatte le condizioni per il ricorso all'articolo 95 del trattato CE come base giuridica, non si può impedire al legislatore comunitario di basarsi su tale base giuridica per il fatto che la tutela della salute pubblica è determinante nelle scelte da operare[4].

    Da una lettura combinata della predetta giurisprudenza consegue pertanto che non si può impedire al legislatore comunitario di basarsi sull'articolo 95 del trattato CE per il fatto che le considerazioni relative al benessere degli animali sono determinanti nelle scelte da operare.

    In ogni caso, nella misura in cui cerca di creare condizioni uniformi che consentano il commercio di prodotti derivati dalla foca in deroga ai divieti altrimenti vigenti, il progetto di regolamento contribuisce ad assicurare la libera circolazione di questi prodotti nel mercato interno.

    Dato che la maggior parte dei prodotti derivati dalla foca presenti nella Comunità provengono da paesi terzi, la previsione del divieto di commercio deve essere accompagnata da un divieto equivalente all'importazione di detti prodotti nella Comunità.

    Il divieto di transito e di esportazione devono inoltre impedire che i prodotti derivati dalla foca transitino attraverso il territorio comunitario e siano fabbricati nella Comunità per l'esportazione. Tali ulteriori divieti contribuiranno a rafforzare l'efficacia del divieto di commercio intracomunitario, dato che vi è il rischio che prodotti derivati dalla foca in regime di transito o asseritamente fabbricati per l'esportazione possano essere immessi sul mercato comunitario in maniera fraudolenta.

    Dato che incidono sul commercio con i paesi terzi dei prodotti derivati dalla foca oltre quanto strettamente necessario per mantenere il divieto di commercio intracomunitario, le disposizioni del presente regolamento devono anche essere considerate come misure di disciplina del commercio internazionale.

    I diversi divieti previsti nel presente regolamento sono una risposta alle preoccupazioni sul benessere degli animali espresse dai cittadini per quanto riguarda la possibile introduzione nella Comunità di prodotti derivati da foche che non siano state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili.

    Occorre tuttavia autorizzare il commercio di prodotti derivati dalla foca quando i metodi di uccisione e di scuoiatura utilizzati siano tali da offrire ragionevoli garanzie che l'uccisione e la scuoiatura avvengano senza causare dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili.

    Il quadro regolamentare così definito è pertanto concepito in modo da incentivare i paesi interessati a riesaminare e migliorare, se necessario, la legislazione e le pratiche nazionali relative ai metodi ammessi per l'uccisione e la scuoiatura.

    Occorre impedire che vengano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano in modo tradizionale la caccia alle foche. Pertanto i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dalle comunità Inuit e che contribuiscono al loro sostentamento non devono rientrare nell'ambito dei divieti stabiliti dal presente regolamento.

    - Contesto generale

    I prodotti derivati dalla foca sono commercializzati all'interno e all'esterno della Comunità.

    Nella Comunità le foche sono uccise e scuoiate in Svezia, Finlandia e Regno Unito (Scozia) per ricavarne prodotti o a fini di disinfestazione. Al di fuori della Comunità le foche sono uccise e scuoiate agli stessi fini in Canada, Groenlandia, Namibia, Norvegia e Russia.

    Da tempo la Comunità ha adottato una legislazione adeguata mirante ad assicurare che la caccia dentro e fuori della Comunità non minacci la conservazione di alcune specie di foche (cfr. infra).

    Oltre ai problemi di conservazione, i metodi di uccisione delle foche e dei cuccioli di foca suscitano da anni vive preoccupazioni espresse da cittadini, organizzazioni e alcuni Stati membri per la paura, il dolore, l'angoscia e altre forme di sofferenza causate alle foche e ai cuccioli.

    Il 17 novembre 2006 l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla caccia alle foche, invitando tra l'altro gli Stati membri e gli Stati osservatori in cui la caccia alle foche è praticata " a vietare tutti i metodi di caccia cruenti che non garantiscono la morte istantanea e senza sofferenza degli animali, e a proibire lo stordimento degli animali con strumenti come hakapik, mazze e armi da fuoco ".

    Il 26 settembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una dichiarazione che invita la Commissione europea a disciplinare l'importazione, l'esportazione e la vendita di tutti i prodotti derivati da esemplari di foca groenlandica e cistofora crestata, assicurando allo stesso tempo che la disciplina non abbia conseguenze negative sulla caccia alle foche tradizionalmente praticata dagli Inuit.

    Il 16 marzo 2007 il Belgio ha adottato una legge che vieta la fabbricazione e l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca. I Paesi Bassi hanno adottato il decreto 4 luglio 2007 di modifica del decreto sulla flora e sulla fauna (designazione delle specie animali e vegetali) e del decreto sulle specie animali e vegetali protette (esenzione), in relazione al divieto di commercio dei prodotti derivati dalla foca groenlandica e dalla cistofora crestata. La Germania intende adottare una legge per vietare l'importazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. Non si può escludere che iniziative analoghe vengano assunte in futuro da altri Stati membri.

    - Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

    Il commercio dei prodotti derivati dalla foca è soggetto in una certa misura alle vigenti disposizioni comunitarie, il cui ambito di applicazione e la cui finalità sono tuttavia notevolmente diversi.

    La direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, vieta l'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca[5] e di prodotti da esse derivati[6]. La direttiva è stata successivamente modificata a seguito di vari studi che hanno sollevato dubbi sulla situazione delle popolazioni di foca groenlandica e di cistofora crestata, specialmente per quanto riguarda le conseguenze della caccia non tradizionale sullo stato di conservazione delle popolazioni di cistofora crestata. Dato che la caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit non riguarda i cuccioli di foca, la direttiva non si applica ai prodotti derivati da questa particolare forma di caccia.

    La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[7] protegge tutte le specie di foca presenti nella Comunità. Come per tutte le altre specie (e habitat) rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, l'obiettivo generale è mantenere o ripristinare uno stato di conservazione favorevole delle specie di foche presenti nella Comunità.

    Tra le misure per il conseguimento dell'obiettivo, l'articolo 15 della predetta direttiva vieta l'uso di tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie. I metodi e i mezzi di cattura e di uccisione vietati sono elencati nell'allegato VI, lettera a), le forme vietate di cattura e di uccisione da modi di trasporto sono elencati nell'allegato VI, lettera b).

    La direttiva vieta ogni forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari delle specie elencate nell'allegato IV, lettera a), che include le seguenti specie di foche: Monachus monachus e Phoca hispida saimensis . Essa impone anche agli Stati membri, tenendo conto della sorveglianza dello stato di conservazione delle specie interessate, di adottare misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie di fauna di cui all'allegato V (tra cui tutte le specie di foche presenti nella Comunità che non figurano nell'allegato IV), nonché il loro sfruttamento siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Queste misure possono comprendere la regolamentazione dei metodi di prelievo degli esemplari, l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione, o la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari.

    Gli Stati membri sono tenuti a riferire ogni sei anni sull'attuazione delle misure adottate in applicazione della direttiva 92/43/CEE. L'ultima relazione, relativa al periodo 2001-2006 contiene per la prima volta informazioni sullo stato di conservazione delle specie di foche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

    Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[8] attua la Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo di fauna e di flora selvatiche (CITES) nella Comunità. Obiettivo del regolamento (e della CITES) è garantire la conservazione delle specie di fauna e di flora selvatiche disciplinandone il commercio. Ai sensi della CITES e del regolamento, il commercio è autorizzato soltanto se non minaccia la sopravvivenza delle specie interessate. Diverse specie di Pinnipedi figurano nell'elenco di cui alle appendici I e II della CITES e nei corrispondenti allegati A e B del regolamento. La proposta di regolamento copre solo una specie, l'Otaria del Capo ( Arctocephalus pusillus pusillus ), che figura attualmente anche nell'elenco della CITES (appendice II della Convenzione).

    Riassumendo, la vigente legislazione persegue obiettivi di conservazione e la sua applicazione effettiva dipende in certa misura (almeno per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE) dall'evoluzione dello stato di conservazione delle specie interessate. In ogni caso, non vieta tutte le attività commerciali in relazione a tutte le specie di foca, come prevede la proposta di regolamento, e non prende in considerazione specificamente i metodi di uccisione e di scuoiatura delle foche dal punto di vista del benessere degli animali.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    La protezione del benessere degli animali è un obiettivo legittimo perseguito dalla Comunità nell'interesse pubblico nell'esercizio dei poteri legislativi che le sono conferiti dal trattato CE[9]. Gli aspetti relativi al benessere degli animali sono presi in considerazione dal legislatore comunitario in vari settori. In alcuni, quale ad esempio il mercato interno, le istituzioni comunitarie sono persino obbligate a tener pienamente conto degli obblighi in materia di benessere degli animali all'atto di legiferare[10].

    Il benessere degli animali è anche al centro del programma di azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010[11]. Il programma di azione riprende il protocollo allegato al trattato CE sulla protezione degli animali, definiti "esseri senzienti". Come deciso all'epoca dell'adozione del piano di azione e al fine di incoraggiare l'armonizzazione delle norme sul benessere degli animali adottate nella Comunità sia a livello pubblico che su iniziativa privata, la Commissione ha lanciato uno studio di fattibilità dell'istituzione di un centro europeo per la protezione e il benessere degli animali. Il centro europeo potrebbe essere istituito con il compito di assistere la Comunità e gli Stati membri nella gestione degli aspetti legati al benessere degli animali sia a livello comunitario che internazionale. Una volta istituito, il centro potrebbe ad esempio assistere la Commissione nell'applicazione degli obblighi di etichettatura/marcatura, le cui caratteristiche di base sono definite nel presente regolamento.

    Non vi è conflitto tra la presente proposta e altre norme comunitarie vigenti in materia (cfr. supra): la prima tratta del benessere degli animali mentre le seconde disciplinano aspetti legati alla conservazione; inoltre il presente regolamento può imporre senza problemi disposizioni più rigorose per quanto riguarda il commercio, in quanto la vigente normativa comunitaria definisce soltanto obblighi minimi. È invece necessario assicurare che, qualora il commercio dei prodotti derivati dalla foca venga autorizzato in deroga, i regimi specifici previsti dalla vigente normativa comunitaria continuino ad applicarsi.

    Inoltre, il divieto di importazione è conforme all'articolo XX, lettera a), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), che consente alle parti contraenti di adottare o applicare misure necessarie alla protezione della moralità pubblica a condizione che le misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata. La proposta di regolamento è non discriminatoria, poiché i vari divieti da essa previsti si applicano al commercio intracomunitario ma anche alle importazioni e alle esportazioni.

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell 'IMPATTO

    ( Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

    La Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica su Internet, nel corso della quale i cittadini dell'UE e di altri paesi hanno potuto esprimere il loro parere sulla regolamentazione della caccia alle foche, come contributo al processo decisionale. La Commissione ha ricevuto 73 153 risposte di cittadini di 160 paesi del mondo. Questo numero elevato di risposte (a cui vanno aggiunte le circa 1 350 e-mail ricevute) dimostra che la caccia alle foche è un tema molto sentito da un gran numero di cittadini. Le risposte esprimono una grande insoddisfazione rispetto alle attuali pratiche di caccia, almeno nella percezione che ne ha il grande pubblico. In quasi tutte le aree geografiche considerate, la netta maggioranza dei rispondenti, la maggior parte dei quali risiede nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada, è favorevole al divieto.

    Inoltre, una consultazione delle parti in causa è stata organizzata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel quadro dell'elaborazione del parere scientifico sugli aspetti dell'uccisione e scuoiatura delle foche rilevanti per il benessere degli animali (cfr. infra). Le parti in causa sono state invitate a esprimersi sulla completezza e l'affidabilità dei dati presentati nel progetto di relazione preparato dal gruppo di lavoro dell'EFSA, per escludere che potessero essere tralasciati importanti dati scientifici. Inoltre, la Commissione europea ha organizzato un seminario a cui hanno partecipato esperti provenienti dai paesi in cui si pratica la caccia alle foche, organizzazioni non governative di protezione degli animali e associazioni dei cacciatori e dei commercianti di pellicce, per avere conferme in merito alle informazioni fattuali trasmesse nel quadro dell'esercizio di presentazione delle relazioni dei singoli paesi (sistemi nazionali di gestione della caccia) condotto nell'ambito della valutazione generale della Commissione. Si sono inoltre tenute riunioni bilaterali con un'ampia gamma di parti in causa, a livello sia politico che tecnico.

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    I risultati della consultazione dimostrano che molti rispondenti sono contrari alla caccia alle foche per ragioni di principio, che possono avere origine in una certa concezione del rapporto tra uomo e natura. Tuttavia, i risultati indicano anche che per alcuni rispondenti il livello di accettabilità della caccia alle foche dipende dal modo in cui essa è praticata e gestita e dalle ragioni che la motivano.

    La proposta tiene conto dei risultati della consultazione nella misura in cui cerca di rispondere alle preoccupazioni espresse in merito all'immissione sul mercato comunitario, anche a seguito di importazione da paesi terzi, di prodotti derivati da foche che potrebbero non essere state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili. Inoltre, la struttura generale della proposta è concepita in modo da incentivare i paesi in cui si pratica la caccia alle foche a migliorare i metodi di uccisione e di scuoiatura degli animali.

    ( Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti

    Nella sua risposta al Parlamento europeo del 16 gennaio 2007 la Commissione ha riconosciuto le vive preoccupazioni del grande pubblico per gli aspetti della caccia alle foche relativi al benessere degli animali. Fedele al suo impegno a favore di standard che garantiscano un elevato benessere degli animali, la Commissione si è impegnata a effettuare una valutazione oggettiva e completa della questione e, sulla base dei risultati, a presentare una relazione al Parlamento europeo, eventualmente accompagnata da proposte legislative, qualora la situazione lo giustifichi. La Commissione ha basato la sua valutazione su diversi elementi, tra cui in particolare, per quanto riguarda il ricorso a esperti, il parere scientifico indipendente dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e uno studio commissionato ai fini della valutazione dell'impatto.

    A seguito della richiesta della Commissione europea del maggio 2007, il 6 dicembre 2007 l'EFSA ha adottato un parere scientifico indipendente sugli aspetti relativi al benessere degli animali nell'ambito delle pratiche di uccisione e scuoiatura delle foche[12].

    Nel suo parere, l'EFSA conclude che " …le foche possono essere uccise in modo rapido ed efficace evitando loro dolore e angoscia non necessari. Il gruppo tuttavia ha esibito dati che dimostrano come, nella pratica, l'uccisione non avvenga sempre in modo efficace ed umano. ".

    L'EFSA, pur non prendendo esplicitamente posizione sui metodi di uccisione e scuoiatura delle foche attualmente utilizzati, fissa comunque un certo numero di criteri per valutare l'accettabilità dei metodi applicati nelle varie forme di caccia alle foche.

    Data la scarsità di solidi dati scientifici soggetti alla valutazione dei pari, l'EFSA ha condotto la sua valutazione del rischio dal punto di vista qualitativo. Tuttavia, le conclusioni generali e le raccomandazioni sono giudicate sufficientemente rigorose da poter essere integrate nel processo decisionale.

    Sulla base del parere scientifico dell'EFSA, uno studio (commissionato dalla Commissione)[13] ha esaminato il quadro normativo di disciplina delle varie forme di caccia alle foche e le relative pratiche di gestione.

    Sono state valutate le disposizioni legislative e di applicazione vigenti in un certo numero di paesi in cui si pratica la caccia alle foche, sia nella Comunità che nel resto del mondo, e sono state individuate le migliori pratiche. Le valutazioni si sono basate su ricerche documentali e sulle informazioni fornite nel corso della procedura di consultazione; il gruppo incaricato dello studio non ha visitato tutti i paesi dell'area di distribuzione.

    Lo studio ha anche valutato l'impatto sul commercio di un eventuale divieto dei prodotti derivati dalla foca e altri aspetti socio-economici.

    ( Valutazione dell'impatto

    La valutazione dell'impatto ha preso in considerazione sia le misure legislative che le misure di natura diversa. Sono state inoltre analizzate le misure non legate direttamente ai sistemi di gestione della caccia alle foche, come il divieto totale di immissione sul mercato comunitario e/o di importazione/esportazione, nonché misure che possono essere legate alle buone e cattive pratiche dei sistemi di gestione della caccia alle foche.

    La dimensione ambientale dell'analisi si è limitata agli effetti sul benessere degli animali, che sono tuttavia difficili da valutare, poiché l'efficacia dei metodi di uccisione utilizzati varia in funzione dei metodi usati, dell'abilità degli operatori e delle condizioni ambientali. Inoltre, per quanto riguarda gli effetti economici, ci si è limitati all'impatto sul commercio e sulle economie locali, sia nei paesi in cui è praticata la caccia alla foca che nei potenziali paesi di transito o di trasformazione, mentre la dimensione sociale riguarda principalmente la popolazione Inuit.

    Si ritiene che un divieto totale di immissione sul mercato comunitario di prodotti derivati dalla foca avrebbe conseguenze economiche limitate negli Stati membri della Comunità. Ciò presuppone tuttavia che possano continuare il trasbordo di pelli di foca e di altri prodotti derivati dalla foca e le importazioni di pelli di foca per la trasformazione e per l'esportazione. Gli effetti sarebbero leggermente più significativi per gli Stati dell'area di distribuzione non membri della Comunità. Ciò è dovuto al fatto che in detti paesi non comunitari l'importanza della caccia alle foche è maggiore che negli Stati dell'area di distribuzione membri della Comunità e che, ad eccezione della Russia, il mercato comunitario riveste per loro una certa importanza. Questa opzione priverebbe inoltre i consumatori della possibilità di acquistare prodotti derivati dalla foca nella Comunità.

    Il divieto totale di importazione e di esportazione avrebbe conseguenze economiche di media importanza per gli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per la Finlandia e la Germania, per le quali gli effetti potrebbero essere significativi, qualora il divieto riguardasse anche il commercio di transito. Gli effetti sarebbero leggermente più gravi per gli Stati dell'area di distribuzione non membri della Comunità. Ancora una volta questo è dovuto al fatto che l'importanza della caccia alle foche praticata nei paesi non comunitari è ben maggiore che negli Stati dell'area di distribuzione membri della Comunità e che, ad eccezione della Russia, il mercato comunitario riveste per loro una certa importanza. Tuttavia, se il divieto venisse esteso al commercio di transito, il Canada ne risentirebbe in modo particolare, a meno che il commercio non venga trasferito dalla Germania e dalla Finlandia verso paesi esterni alla Comunità, ad esempio la Norvegia. Pertanto, la Norvegia potrebbe in realtà rafforzare la sua posizione di operatore del commercio di transito. I consumatori, da parte loro, avrebbero soltanto una scelta molto limitata, costituita da prodotti derivati da specie di foche cacciate nella Comunità e offerti in vendita solo sui mercati locali.

    La Danimarca e l'Italia sono di gran lunga i due più grandi importatori di pelli da pellicceria gregge di foca destinate alla trasformazione/vendita sul mercato comunitario, e anch'esse subirebbero pertanto gli effetti di una tale regolamentazione. La Danimarca importa le pelli da pellicceria gregge (che non sono classificate come merci in transito) direttamente dal Canada e dalla Groenlandia, mentre l'Italia le importa da Russia, Finlandia e Regno Unito (Scozia). Anche la Grecia ha importanti scambi commerciali di pelli gregge con gli ultimi due paesi dell'area di distribuzione menzionati.

    L'introduzione di un sistema di etichettatura potrebbe presentare il doppio vantaggio di un aumento dei prezzi dei prodotti di consumo e in generale di un maggiore ritorno di immagine per la caccia alle foche. Se volontario, il sistema potrebbe incoraggiare un processo naturale di libera scelta per quanto riguarda la conformità e assicurare così un equilibrio tra il benessere degli animali e la dimensione economica e sociale; ciò conferirebbe vantaggi superiori ai costi a quanti scelgono di utilizzare l'etichettatura e contribuirebbe ad accrescere il benessere delle foche. Si ritiene inoltre che l'impatto sarebbe massimo se venisse applicato un sistema generalizzato di etichettatura a livello internazionale piuttosto che unicamente a livello comunitario.

    Accordi bilaterali/multilaterali potrebbero essere conclusi tra la Comunità ed uno o più Stati dell'area di distribuzione, il che permetterebbe di allargare la zona geografica che non deve essere coperta da misure legislative. L'impatto sarebbe analogo a quello di un divieto limitato che consenta il commercio se la caccia alle foche rispetta gli standard di cui si è detto prima.

    Tenuto conto delle preoccupazioni in materia di benessere degli animali espresse dai cittadini, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, si ritiene che misure isolate non di carattere legislativo siano insufficienti per affrontare il problema.

    Il parere scientifico dell'EFSA indica chiaramente che vi sono dati che dimostrano che nella pratica non sempre l'uccisione avviene in modo efficace, una conclusione ulteriormente confermata dagli ulteriori risultati dell'analisi. Vi sono pertanto fondate ragioni per adottare misure cautelari che vietino l'accesso al mercato comunitario di prodotti derivati da foche uccise e scuoiate con metodi che causano loro dolore, angoscia e sofferenza evitabili.

    La sola etichettatura dei prodotti derivati dalla foca non può costituire un'alternativa al divieto di commercio di tali prodotti, dato che l'etichettatura potrebbe attenuare le preoccupazioni etiche dei cittadini e dei consumatori in materia di benessere degli animali soltanto se i metodi di uccisione e di scuoiatura utilizzati nei paesi in cui si pratica la caccia alla foca fossero conformi ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Occorre pertanto incentivare i paesi in cui si pratica la caccia alla foca ad adeguare conformemente la legislazione e le pratiche di caccia, un obiettivo che può essere raggiunto soltanto con il divieto di commercio.

    3. Elementi giuridici della proposta

    - Sintesi delle misure proposte

    La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mira a vietare l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nella Comunità e l'esportazione da essa di prodotti derivati dalla foca. Il commercio di detti prodotti sarebbe comunque autorizzato se verranno rispettate determinate condizioni riguardanti il modo e il metodo di uccisione e di scuoiatura delle foche. Il regolamento fissa inoltre obblighi di informazione miranti ad assicurare che i prodotti derivati dalla foca il cui commercio è ammesso in deroga ai divieti altrimenti vigenti vengano chiaramente identificati come provenienti da un paese che rispetta le predette condizioni, o in alternativa, come provenienti da foche uccise e scuoiate da soggetti operanti sotto la giurisdizione di paesi in cui le predette condizioni vengono rispettate.

    - Base giuridica

    La proposta si basa sugli articoli 95 e 133 del trattato. Nel redigere la proposta la Commissione ha tenuto debitamente conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, in cui la Corte ha fissato le condizioni del ricorso all'articolo 95[14].

    Dato che la proposta mira anche a vietare l'importazione e l'esportazione dei prodotti in questione da paesi esterni alla Comunità, è altresì necessario fare riferimento all'articolo 133. Infatti, la proposta ha una doppia componente dato che persegue due obiettivi diversi (il divieto del commercio intracomunitario e il divieto di importazione e di esportazione) legati in modo indissociabile senza che uno sia secondario e indiretto rispetto all'altro.

    Le procedure previste per l'adozione di atti legislativi comunitari ai sensi rispettivamente degli articoli 95 e 133 del trattato CE non sono incompatibili tra loro.

    - Principio di sussidiarietà

    La proposta mira ad armonizzare le legislazioni in materia di commercio di prodotti derivati dalla foca. L'armonizzazione a livello comunitario è necessaria per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno, derivante dalle differenze attualmente esistenti tra le disposizioni dagli Stati membri che disciplinano il commercio, l'importazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca, tenendo conto degli aspetti relativi al benessere degli animali. Questo obiettivo può essere conseguito soltanto con l'adozione di misure a livello comunitario, dato che le disposizioni nazionali, compresi i divieti totali, sono, per definizione, applicabili soltanto in alcune parti del mercato interno.

    Inoltre l'eventuale prosecuzione del commercio dei prodotti derivati dalla foca, in deroga ai divieti altrimenti applicabili, è meglio disciplinata a livello comunitario, perché in tal modo è possibile assicurare il rispetto di requisiti uniformi per la concessione delle deroghe e disciplinare il commercio dei prodotti che beneficiano della deroga con norme armonizzate in tutto il mercato interno. Lo stesso vale per i requisiti di etichettatura e marcatura applicabili ai prodotti che beneficiano di deroghe, dato che per definizione la legislazione nazionale in materia non sarebbe applicabile all'insieme della Comunità e porterebbe pertanto ad una frammentazione del mercato.

    Pertanto, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

    - Principio di proporzionalità e scelta dello strumento

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

    La sola etichettatura dei prodotti derivati dalla foca non rappresenta un'alternativa al divieto del commercio di detti prodotti, dato che l'etichettatura può attenuare le preoccupazioni etiche dei cittadini e dei consumatori in materia di benessere degli animali solo se i metodi di uccisione e di scuoiatura utilizzati nei paesi in cui si pratica la caccia alle foche sono conformi ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Occorre pertanto incentivare i paesi in cui si pratica la caccia alle foche ad adeguare la legislazione e le pratiche di caccia, un obiettivo che può essere raggiunto soltanto con il divieto di commercio.

    In queste circostanze, il divieto combinato alla possibilità di deroghe costituisce la misura meno onerosa da adottare per raggiungere efficacemente gli obiettivi perseguiti.

    È opportuno prevedere requisiti adeguati per assicurare che le deroghe al divieto di commercio possano essere attuate correttamente conformemente al presente regolamento. A tal fine, occorre prevedere disposizioni in materia di sistemi di certificazione e di etichettatura e marcatura. Occorre che i sistemi di certificazione assicurino che i prodotti derivati dalla foca provengano da foche uccise e scuoiate conformemente ai requisiti adeguati, i quali devono essere attuati efficacemente e il cui obiettivo è garantire che le foche siano uccise e scuoiate secondo metodi che non causino loro dolore, angoscia e ogni altra forma di sofferenza evitabili.

    Tutte le misure adottate dalla Commissione per applicare il presente regolamento saranno conformi al principio di proporzionalità.

    - Scelta dello strumento

    Strumento proposto: regolamento.

    Il regolamento presenta il vantaggio di essere di applicazione generale e uniforme, di essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri lo stesso giorno senza l'onere amministrativo supplementare dell'emanazione di un atto nazionale di recepimento.

    Gli altri strumenti non sarebbero adeguati. Una direttiva richiede un atto di recepimento nazionale e aumenta il rischio di un'applicazione divergente. L'attuazione di un divieto spetta agli Stati membri, che restano tuttavia liberi di decidere in che modo assicurare che i prodotti derivati dalla foca non siano più immessi sul mercato, importati o esportati, e di definire le modalità per far rispettare il divieto. È inoltre indispensabile assicurare l'applicazione uniforme delle eventuali deroghe al divieto di commercio.

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

    5. Informazioni supplementari

    - Semplificazione

    La proposta non contiene disposizioni di semplificazione, poiché non modifica la legislazione in vigore.

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 338/97, va notato che non sarebbe opportuno escludere dal regolamento le specie di foche che vi sono attualmente incluse, dato che una tale decisione è intrinsecamente legata alle decisioni prese dagli organi direttivi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (anche se la Comunità non è parte della CITES, il regolamento (CE) n. 338/97 mira espressamente ad attuare la Convenzione nella Comunità).

    Per quanto riguarda la direttiva 83/129/CEE ("cuccioli di foca"), cfr. infra.

    - Abrogazione di disposizioni vigenti

    L'adozione della proposta non comporterà l'abrogazione di atti legislativi vigenti, poiché questi ultimi riguardano altri elementi o si basano su altre motivazioni e mirano ad attenuare preoccupazioni diverse relative allo stato di conservazione delle specie di foche interessate.

    Per quanto riguarda in particolare la direttiva sui cuccioli di foca (direttiva 83/129/CEE e successive modificazioni), è chiaro che il presente regolamento include il divieto di importazione a fini commerciali dei prodotti specifici contemplati nella predetta direttiva. La direttiva tuttavia rimane impregiudicata, dato che il presente regolamento prevede la possibilità di proseguire il commercio in deroga al divieto in vigore. In caso di concessione della deroga, è necessario assicurare che vengano rispettati gli obiettivi di conservazione perseguiti dalla direttiva 83/129/CEE, il che significa che il divieto di importazione previsto da quest'ultima direttiva continua ad applicarsi. Non è pertanto opportuno abrogare la direttiva 83/129/CEE.

    - Riesame/revisione/termine di efficacia

    La proposta non prevede nessuna di dette clausole.

    - Rifusione

    La proposta non prevede la rifusione.

    - Tavola di concordanza

    N.A. Le tavole di concordanza sono necessarie soltanto per le direttive.

    - Spazio economico europeo (SEE)

    L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

    2008/0160 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sul commercio di prodotti derivati dalla foca

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133,

    vista la proposta della Commissione[15],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[16],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[17],

    considerando quanto segue:

    (1) Le foche sono animali che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza.

    (2) Le foche sono cacciate dentro e fuori della Comunità e utilizzate per fabbricare prodotti e articoli, quali carne, olio, grasso, pelli per pellicceria e articoli derivati, commercializzati su vari mercati, tra cui quello della Comunità.

    (3) La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico, i governi e il Parlamento europeo, sensibili al benessere degli animali, dato che vi sono indicazioni che non sempre le foche sono uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili. Nel suo parere scientifico sugli aspetti relativi al benessere degli animali nell'ambito delle pratiche di uccisione e scuoiatura delle foche, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare conclude che è possibile uccidere le foche in modo rapido ed efficace senza infliggere loro sofferenza o angoscia evitabili, specificando tuttavia che ciò non sempre avviene nella pratica[18].

    (4) In risposta alle preoccupazioni sul benessere degli animali in relazione all'uccisione e alla scuoiatura delle foche, diversi Stati membri hanno adottato, o intendono adottare, misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati dalla foca, vietandone l'importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il commercio di questi prodotti non è oggetto di alcuna limitazione.

    (5) Vi sono pertanto differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il commercio, l'importazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca. Queste differenze tra misure nazionali incidono sul funzionamento del mercato interno. Le disposizioni del presente regolamento mirano pertanto ad armonizzare le norme in vigore negli Stati membri in materia di attività commerciali riguardanti i prodotti derivati dalla foca.

    (6) Per superare l'attuale frammentazione del mercato interno, è necessario prevedere norme armonizzate, tenendo conto del benessere degli animali. Il divieto dell'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca è adeguato a tale scopo.

    (7) Nella Comunità i prodotti derivati dalla foca provengono in grande maggioranza da paesi terzi. Per accrescerne l'efficacia, occorre che il divieto del commercio intracomunitario vada di pari passo con il divieto di importazione degli stessi prodotti nella Comunità.

    (8) È opportuno che il divieto di transito e il divieto di esportazione assicurino inoltre che i prodotti derivati dalla foca non transitino nel territorio comunitario e non siano fabbricati nella Comunità per l'esportazione. Tali divieti contribuirebbero a rafforzare l'efficacia del divieto del commercio intracomunitario, dato che in effetti vi è il rischio che prodotti derivati dalla foca in regime di transito o asseritamente fabbricati per l'esportazione vengano fraudolentemente immessi sul mercato comunitario.

    (9) Nella misura in cui le disposizioni del presente regolamento incidono sul commercio con i paesi terzi dei prodotti derivati dalla foca, oltre quanto strettamente necessario per mantenere il divieto del commercio intracomunitario, occorre anche considerarle come misure di disciplina del commercio internazionale.

    (10) Occorre che i diversi divieti previsti nel presente regolamento rispondano alle preoccupazioni espresse dal pubblico in materia di benessere degli animali per quanto riguarda l'immissione sul mercato comunitario, anche a seguito di importazione da paesi terzi, di prodotti derivati dalla foca ottenuti a partire da foche che possono non essere state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili.

    (11) Occorre tuttavia prevedere la possibilità di deroga al divieto generale di immissione sul mercato, di importazione nella Comunità e di esportazione dalla Comunità di prodotti derivati dalla foca, se vengono rispettate condizioni adeguate in materia di benessere degli animali. A tale scopo, occorre definire criteri il cui rispetto permetta di assicurare che le foche vengano uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia o altre forme di sofferenza evitabili. È necessario che deroghe di questo tipo siano concesse a livello comunitario, affinché in tutta la Comunità si applichino condizioni uniformi per quanto riguarda il commercio specificamente autorizzato dalle deroghe e venga assicurato il regolare funzionamento del mercato interno.

    (12) Occorre che i prodotti derivati dalla foca siano immessi sul mercato comunitario, importati, ammessi al transito o esportati soltanto se rispettano le condizioni previste a tal fine nel presente regolamento. Tuttavia, se sono immessi sul mercato, importati o esportati conformemente ad una deroga concessa a norma del presente regolamento, i prodotti derivati dalla foca devono anche rispettare le altre pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare in materia di salute degli animali e di sicurezza dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'alimentazione animale. Occorre che il presente regolamento lasci impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano[19] per quanto riguarda l'eliminazione dei prodotti derivati dalla foca per ragioni di sanità pubblica o animale.

    (13) Occorre che non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia tradizionale alle foche a fini di sostentamento. La caccia fa parte integrante della cultura e dell'identità dei membri della società Inuit. Essa rappresenta una fonte di reddito e contribuisce al sostentamento dei cacciatori. Pertanto, i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e che contribuiscono al loro sostentamento non devono rientrare nell'ambito dei divieti stabiliti dal presente regolamento.

    (14) È opportuno prevedere requisiti adeguati per assicurare che le deroghe al divieto di commercio possano essere applicate correttamente conformemente al presente regolamento. A tal fine, occorre prevedere disposizioni in materia di sistemi di certificazione e di etichettatura e marcatura. Occorre che i sistemi di certificazione assicurino che i prodotti derivati dalla foca provengono da foche uccise e scuoiate conformemente ai requisiti adeguati, che devono essere efficacemente applicati e il cui obiettivo è garantire che le foche siano uccise e scuoiate secondo metodi che non causino loro dolore, angoscia e ogni altra forma di sofferenza evitabili.

    (15) Occorre che le misure adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[20].

    (16) In particolare, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la messa in atto di procedure che consentano di presentare e di trattare in maniera efficiente le domande di deroga ai divieti commerciali stabiliti dal presente regolamento, nonché la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di sistemi di certificazione, etichettatura e marcatura. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Occorre inoltre autorizzare la Commissione a decidere sulle deroghe ai divieti di commercio ai sensi del presente regolamento, e sulla loro sospensione o revoca. Occorre che dette misure miranti ad assicurare la gestione del sistema previsto nel presente regolamento e la sua applicazione nei singoli casi siano adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

    (17) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e vigilino sulla loro applicazione. Occorre che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

    (18) È opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente relazioni sulle misure adottate per dare applicazione al presente regolamento. Sulla base di dette relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.

    (19) Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno grazie all'armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali relativi al commercio dei prodotti derivati dalla foca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La Comunità può disciplinare il commercio internazionale conformemente all'articolo 133 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli scopi da esso perseguiti,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato, di importazione, di transito nella Comunità europea e di esportazione da essa di prodotti derivati dalla foca.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. "foca", esemplare di Pinnipede appartenente alle specie elencate nell'allegato I;

    2. "prodotto derivato dalla foca", tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati od ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, nonché gli articoli fabbricati a partire da pelli di foca;

    3. "immissione sul mercato", l'introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito;

    4. "importazione", l'entrata di merci sul territorio doganale della Comunità, ad eccezione delle importazioni che:

    i) presentano carattere occasionale, e

    ii) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori;

    5. "transito", il trasporto di merci attraverso il territorio della Comunità tra due punti situati all'esterno della Comunità, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto e durante il quale ogni interruzione del movimento derivi unicamente da esigenze dettate dal modo di trasporto;

    6. "esportazione", partenza delle merci dal territorio doganale della Comunità;

    7. "richiedente la deroga", il paese, compresi gli Stati membri, che chiede la deroga ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, sul cui territorio o sotto la cui giurisdizione sono state uccise e scuoiate le foche da cui sono ricavati i prodotti, nonché il paese alla cui giurisdizione è soggetta la persona che uccide o scuoia le foche, quando l'uccisione e la scuoiatura avvengono sul territorio di un altro paese. Quando adotta le misure di applicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la Commissione decide, nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento, a quali condizioni includere soggetti diversi da paesi.

    Articolo 3

    Divieti

    1. Sono vietati l'immissione sul mercato, l'importazione, il transito nella Comunità europea e l'esportazione da essa di prodotti derivati dalla foca.

    2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e che contribuiscono al loro sostentamento.

    3. La Commissione adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 2, compresi requisiti relativi alle prove dell'origine dei prodotti derivati dalla foca di cui al predetto paragrafo.

    Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

    Articolo 4

    Condizioni per l'immissione sul mercato, l'importazione, il transito e l'esportazione

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nella Comunità o l'esportazione da essa di prodotti derivati dalla foca sono autorizzati se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    1. sono stati ottenuti a partire da foche uccise e scuoiate in un paese in cui, o da persone a cui, si applichino idonee disposizioni legislative o altri requisiti che permettano di garantire in modo efficace che le foche sono state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e ogni altra forma di sofferenza evitabile;

    2. le disposizioni legislative e gli altri requisiti di cui alla lettera a) sono applicati efficacemente dalle autorità competenti;

    3. sia in vigore un sistema adeguato per certificare che i prodotti derivati dalla foca, comprese le pelli e altre materie prime derivate dalla foca utilizzate per la fabbricazione di prodotti derivati dalla foca, provengono da foche alle quali si applicano le condizioni enunciate alle lettere a) e b); e

    4. il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) è provato da:

    i) un certificato, e

    ii) un'etichetta o un marchio, qualora un certificato non basti a garantire la corretta applicazione del presente regolamento,

    conformemente agli articoli 6 e 7.

    2. Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato, l'importazione e l'esportazione dei prodotti derivati dalla foca che rispettano le disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 5

    Deroghe

    1. La deroga è concessa ai richiedenti che dimostrino, in misura giudicata soddisfacente dalla Commissione, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

    2. La Commissione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sulla base dei criteri stabiliti all'allegato II.

    3. Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 1 sono sospese o revocate se una delle condizioni di cui al predetto paragrafo non è più rispettata.

    4. La Commissione concede deroghe e decide in merito alla loro sospensione o revoca conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

    5. La Commissione adotta le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, quali le misure riguardanti la domanda da presentare alla Commissione per l'ottenimento della deroga, compresi i requisiti in materia di prove. A questo scopo, la Commissione tiene conto delle diverse condizioni che possono presentarsi nei vari paesi.

    Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

    Articolo 6

    Certificati

    1. Il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto i), soddisfa le seguenti condizioni minime:

    5. riporta tutte le informazioni pertinenti che permettano di attestare che il prodotto o i prodotti derivati dalla foca ai quali si riferisce rispettano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e

    6. è convalidato da un organismo indipendente o un'autorità pubblica che attesta l'esattezza delle informazioni riportate.

    2. La Commissione adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo. In particolare, può specificare le informazioni che devono figurare sul certificato e i requisiti in termini di prove da presentare per dimostrare il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

    Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

    Articolo 7

    Etichettatura e marchiatura

    1. L'etichetta o il marchio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto ii) sono apposti in modo visibile, in caratteri leggibili e indelebili.

    2. La Commissione adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo, quali misure che precisano le condizioni che l'etichetta e il marchio devono rispettare e i casi in cui devono essere apposte. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

    Articolo 8

    Modifiche agli allegati

    La Commissione può modificare gli allegati. Le relative misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

    Articolo 9

    Procedura di comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97[21] del Consiglio.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Articolo 10

    Sanzioni e controllo dell'applicazione

    Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 200X e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

    Articolo 11

    Relazioni

    1. Ogni cinque anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare applicazione al presente regolamento.

    2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine del periodo di cinque anni.

    Articolo 12

    Entrata in vigore e applicabilità

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Gli articoli 3 e 4 si applicano sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, a meno che le misure di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, non siano ancora in vigore a quella data, nel qual caso si applicano a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore delle predette misure di applicazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO I

    Specie di Pinnipedi di cui all'articolo 2

    1. Arctocephalus pusillus pusillus

    2. Callorhinus ursinus

    3. Cystophora cristata

    4. Erignathus barbatus

    5. Eumetopias jubatus

    6. Halichoerus grypus

    7. Histrophoca fasciata

    8. Odobenus rosmarus rosmarus

    9. Odobenus rosmarus divergens

    10. Pagophilus groenlandicus

    11. Phoca largha

    12. Phoca vitulina

    13. Phoca vitulina richardii

    14. Pusa caspica

    15. Pusa hispida

    16. Pusa sibirica

    17. Zalophus californianus

    ALLEGATO II

    Criteri di valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni legislative e di altri requisiti in vigore di cui all'articolo 5, paragrafo 2

    1. Principi relativi al benessere degli animali

    I principi relativi al benessere degli animali sono specificati nella legislazione applicabile o negli altri requisiti.

    2. STRUMENTI DI CACCIA

    Sono specificate le caratteristiche delle armi utilizzate per uccidere le foche. La legislazione o gli altri requisiti indicano esplicitamente le armi autorizzate per stordire e/o uccidere i cuccioli di foca e quelle autorizzate per stordire e/o uccidere le foche adulte.

    3. Verifica dell 'INSENSIBILITÀ E DELLA MORTE TRAMITE ADEGUATI METODI DI CONTROLLO

    Sono specificati i requisiti per l'utilizzo di adeguati metodi di controllo che obblighino il cacciatore a verificare che la foca sia in uno stato di incoscienza irreversibile prima di dissanguarla e di passare alla foca successiva.

    4. Dis SANGUAMENTO DI ANIMALI STORDITI

    TUTTI GLI ANIMALI DEVONO ESSERE DISSANGUATI IMMEDIATAMENTE DOPO ESSERE STATI STORDITI in modo adeguato, ossia prima che venga stordita la foca successiva.

    5. C ONDIZIONI DI CACCIA

    Sono specificati i requisiti che consentono di assicurare che la foca e/o il cacciatore sono sufficientemente stabili e che l'obiettivo possa essere visualizzato correttamente. Sono disciplinati anche altri fattori pertinenti per la caccia in questione.

    6. ADDESTRAMENTO DEI CACCIATORI

    Uno specifico livello di conoscenze e di competenze è richiesto al cacciatore per quanto riguarda la biologia della foca, i metodi di caccia e la procedura "in tre fasi", compreso l'utilizzo pratico degli strumenti di caccia, quali ad esempio prove di tiro. La procedura "in tre fasi" è un metodo che consiste nel colpire la foca o nello spararle in modo efficace, nell'effettuare il controllo in modo efficace (in modo da poter confermare, praticando il riflesso corneale o la palpazione del cranio, che l'animale è morto o irreversibilmente incosciente) e nel praticare il dissanguamento in modo efficace, per assicurare che la foca venga uccisa senza causarle dolore, angoscia e sofferenza evitabili.

    7. MONITORAGGIO INDIPENDENTE

    Esiste un sistema di controllo e di osservazione della caccia che garantisce la vigilanza regolare della caccia e l'indipendenza degli ispettori.

    8. Capacità di monitoraggio di terze parti

    Il monitoraggio della caccia da parte di terzi è possibile, con un minimo di barriere amministrative o logistiche.

    9. Obblighi in materia DI TRASMISSIONE DELLE RELAZIONI

    Sono previsti requisiti chiari per quanto riguarda le relazioni che devono trasmettere sia gli ispettori che i cacciatori, riguardanti il luogo e il momento dell'uccisione degli animali e il tipo di armi e di munizioni utilizzato. Devono inoltre essere comunicati i diversi fattori ambientali da prendere in considerazione.

    10. Sanz IONI E RISPETTO DELLA NORMATIVA

    Le informazioni statistiche riguardanti la caccia, i casi di inosservanza dei requisiti applicabili e le relative sanzioni sono compilati e sistematizzati.[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

    [1] Sentenza del 14 dicembre 2004 nella causa C-434/02, Arnold André, punti 34 e 35.

    [2] Cfr. punti 37, 38, 39 e 41 della causa C-434-02.

    [3] Cfr. Cause riunite C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar Handels et al., punto 22.

    [4] Cfr. causa C-434/02, punto 32.

    [5] Cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") e cuccioli di cistofora crestata ("manto grigio-blu ").

    [6] GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30. Direttiva modificata dalla direttiva 89/370/CEE (GU L 163 del 14.6.1989, pag. 37).

    [7] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

    [8] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione (GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 3).

    [9] Cfr. Cause riunite C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar Handels et al., punto 22.

    [10] Protocollo (n. 33) sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 110). Il protocollo riprende la dichiarazione n. 24 sulla protezione degli animali allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea.

    [11] COM(2006) 13 definitivo del 23.1.2006.

    [12] The EFSA Journal (2007) 610, 1-122.

    [13] COWI " Assessment of the potential impact of a ban of products derived from seal species " (Valutazione del potenziale impatto di un divieto dei prodotti derivati da specie di foca), aprile 2008.

    [14] Sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa C-491/01, British American Tobacco e Imperial Tobacco, punti 60 e 61, Raccolta 2002, pag. I-11 453; sentenze del 14 dicembre 2004 nella causa C-434/02, Arnold André, punto 34, Raccolta 2004, pag. I-11 825, e nella causa C-210/03, Swedish Match, punto 33, Raccolta 2004 pag. I-11 893; sentenza del 12 luglio 2005 nelle cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance foro Natural Health, punto 32, Raccolta 2006, pag. I-6 451, e del 6 dicembre 2005 nella causa C-66/04, Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio, punto 41, Raccolta 2005, pag. I-10 553.

    [15] GU C […] del […], pag. […].

    [16] GU C […] del […], pag. […].

    [17] GU C […] del […], pag. […].

    [18] Parere scientifico sugli aspetti relativi al benessere degli animali nell'ambito delle pratiche di uccisione e scuoiatura delle foche formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione. The EFSA Journal (2007) 610, 1-122.

    [19] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 523/2008 della Commissione, dell'11 giugno 2008 (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 23).

    [20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [21] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

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