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Document 52008PC0458
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) {SEC(2008) 2263} {SEC(2008) 2264}
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) {SEC(2008) 2263} {SEC(2008) 2264}
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) {SEC(2008) 2263} {SEC(2008) 2264}
/* COM/2008/0458 def. - COD 2008/0153 */
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) {SEC(2008) 2263} {SEC(2008) 2264} /* COM/2008/0458 def. - COD 2008/0153 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 16.7.2008 COM(2008) 458 definitivo 2008/0153 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (presentata dalla Commissione){SEC(2008) 2263}{SEC(2008) 2264} RELAZIONE 1. OSSERVAZIONI GENERALI La direttiva OICVM[1] adottata nel 1985 mirava ad offrire maggiori opportunità sia agli operatori del settore che agli investitori integrando il mercato UE dei fondi di investimento. Tale direttiva è stata fondamentale per lo sviluppo dei fondi di investimento europei. Nel giugno 2007 le attività gestite dagli OICVM ammontavano a 6 000 miliardi di EUR; gli OICVM rappresentano circa il 75% del mercato dei fondi di investimento dell’UE. I solidi meccanismi interni di tutela degli investitori hanno altresì valso agli OICVM un ampio riconoscimento al di là dei confini dell'UE. Nonostante questa evoluzione positiva è risultato evidente negli anni che la direttiva OICVM era eccessivamente vincolante ed impediva ai gestori dei fondi di sfruttare appieno le possibilità di sviluppo. Le modifiche apportate nel 2001 hanno ampliato le possibilità di investimento degli OICVM senza tuttavia porre rimedio alle strozzature che minano l’efficienza del settore. Sono state identificate le principali opportunità mancate; i risparmi annuali potenziali sono stimati a diversi miliardi di euro. Nel 2005 il Libro verde della Commissione sui fondi di investimento[2] ha avviato un dibattito sulla necessità di adottare provvedimenti a livello dell'UE (e sulla loro portata). L'anno successivo il Libro bianco relativo ai fondi di investimento[3] annunciava tra l’altro una serie di modifiche mirate della direttiva OICVM. La presente proposta ha due obiettivi: uno è codificare le modifiche introdotte alla direttiva OICVM dal 1985 ad oggi, l’altro è tradurre le misure annunciate nel Libro bianco in disposizioni legislative concrete. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI IN CAUSA E DELLE PARTI INTERESSATE 2.1. Consultazione delle parti in causa e delle parti interessate Lungo tutto il processo di revisione del quadro OICVM i servizi della Commissione hanno mantenuto un dialogo con le parti in causa. L'obiettivo perseguito era quello di conoscere il parere dei diversi soggetti operanti nel mercato dei fondi (investitori, imprese e autorità pubbliche) per definire soluzioni che consentano di affrontare in modo efficace le preoccupazioni e le aspettative di tutte le parti interessate. Tale dialogo ha avuto luogo tramite una varietà di canali, compresi due gruppi di esperti, tre audizioni pubbliche, due workshop sul prospetto semplificato e quattro consultazioni pubbliche (descritte nella tabella sottostante). Anno | Consultazione riguardante | Contenuto | Termini | Feedback sui risultati | 2004 | Relazione del gruppo di esperti in materia di gestione delle attività (AM) | Elenco di azioni raccomandate nel settore dei fondi di investimento | 06/05 – 10/09 | Pubblicato nel novembre 2004 | 2005 | Libro verde | Analisi del quadro OICVM e questionario sulle soluzioni possibili | 12/07 – 15/11 | Pubblicato il 13.2.2006 | 2006 | Relazione del gruppo di esperti in materia di efficienza del mercato | Raccomandazioni sulle principali caratteristiche delle cinque misure proposte in materia di efficienza | 04/07 – 20/09 | Pubblicato il 16.11.2006 | 2007 | Exposure draft | Possibile versione delle nuove disposizioni giuridiche della direttiva OICVM | 22/03 – 15/06 | Pubblicato il 7.9.2007 | 2.2. Valutazione dell’impatto Nel 2004 il gruppo di esperti in materia di gestione delle attività (AM) ha evidenziato la necessità di migliorare l’efficienza del mercato europeo dei fondi di investimento. In seguito ci si è pertanto impegnati a selezionare i settori in cui era necessario un intervento a livello UE e a determinare la portata di tale intervento. Un’ampia consultazione di tutte le parti in causa ha contribuito sostanzialmente a stabilire le priorità e a definire le soluzioni possibili. Queste soluzioni sono state analizzate in due fasi. Nel 2006, in previsione del Libro bianco sui fondi di investimento, è stata eseguita una prima valutazione dell'impatto nella quale sono stati individuati i settori in cui occorreva modificare la direttiva OICVM. In preparazione di un progetto di proposta legislativa è stata realizzata una seconda valutazione dell’impatto. La valutazione dell'impatto analizza due tipi di modifiche legislative: quelle intese a migliorare il funzionamento delle disposizioni vigenti (in particolare in relazione alla procedura di notifica, al passaporto della società di gestione e al prospetto semplificato); e quelle miranti a introdurre nuove libertà nel quadro del mercato interno (creando un quadro che agevoli le fusioni dei fondi e l’aggregazione delle attività). I principi guida di questa analisi sono stati l’efficienza del mercato e la tutela degli investitori, con particolare attenzione alla necessità di ridurre gli oneri amministrativi. 2.2.1. Il passaporto della società di gestione La Commissione riconosce che il passaporto per le società di gestione potrebbe apportare vantaggi all'industria europea in termini di efficienza e maggiore flessibilità nell'esercizio dell'attività. Tuttavia, il lavoro di valutazione dell'impatto ha evidenziato che vi sono talune difficoltà a rendere efficace il passaporto delle società di gestione (la possibilità per il gestore di un fondo di gestire/amministrare un fondo avente sede in un altro Stato membro). L’intenso lavoro preparatorio realizzato a tutt’oggi dai servizi della Commissione su questo punto ha rivelato che: - Rischi: è necessario distinguere tra le funzioni la cui regolamentazione dovrebbe spettare allo Stato membro del gestore e quelle la cui disciplina dovrebbe competere allo Stato membro del fondo. In caso contrario vi è il rischio di conflitti o di sovrapposizione tra normative o di vuoti di vigilanza che potrebbero mettere a repentaglio gli interessi degli investitori dei fondi; - Controllo del rispetto delle norme: i problemi nella ripartizione delle responsabilità tra le diverse autorità di vigilanza potrebbero ostacolare un effettivo controllo del rispetto delle norme, in particolare in caso di gestione transfrontaliera dei fondi contrattuali, che costituiscono la maggior parte dei fondi o l’unico tipo di fondo in molti Stati membri; - Costo : i rapporti gerarchici multipli e l’obbligo di rendere conto a diverse autorità di vigilanza/soggetti rischiano di determinare costi elevati per il rispetto della normativa che potrebbero superare i risparmi derivanti dal passaporto. È pertanto necessario consultare il CESR in merito alle modalità per affrontare al meglio le questioni inerenti alla vigilanza e alla gestione del rischio. Il CESR sarà invitato a prestare la propria consulenza per aiutare la Commissione ad elaborare disposizioni che consentano di introdurre un passaporto per le società di gestione a condizioni che siano compatibili con una tutela di alto livello degli investitori. In questo ambito il CESR sarà invitato a fornire una consulenza alla Commissione entro il 1° novembre 2008 sulla struttura e i principi di eventuali modifiche future da apportare alla direttiva OICVM per conferire efficacia al passaporto per le società di gestione degli OICVM. Sulla scorta di tale consulenza la Commissione presenterà una proposta appropriata in tempo utile per consentirne l'adozione durante la legislazione attuale. 2.2.2 Vantaggi previsti I risparmi economici attesi dalle misure proposte consistono sia in tagli di costi per le imprese e gli investitori sia in vantaggi dinamici connessi ad un aumento della concorrenza e ad incrementi della produttività. I vantaggi annuali diretti ammontano a diversi miliardi di euro. Una maggiore flessibilità nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività dei fondi e procedure semplificate dovrebbero creare nuove opportunità di affari ed aumentare la competitività dell’industria dei fondi. Un mercato dei fondi di investimento più integrato offrirà inoltre all’investitore europeo un’ampia gamma di fondi più redditizi. Nel lungo termine questi effetti positivi contribuiranno ad un miglioramento dell’efficienza economica e della competitività e conferiranno pertanto efficacia agli obiettivi della strategia di Lisbona in questo settore importante. 3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 3.1. Semplificazione La proposta costituisce parte del programma di semplificazione della Commissione attualmente in corso e rispetta l’impegno assunto dalla Commissione di codificare l’acquis nel settore dei servizi finanziari[4]. Concretamente le modifiche proposte hanno due obiettivi: a) l’introduzione di nuove libertà per migliorare l’efficienza e l’integrazione del mercato interno degli OICVM e b) ottimizzare il funzionamento delle disposizioni attuali riguardanti la commercializzazione transfrontaliera degli OICVM e gli obblighi in materia di informativa. L’armonizzazione della procedura di fusione, cui mirano le nuove disposizioni, ridurrà considerevolmente gli oneri amministrativi sostenuti dai promotori dei fondi che desiderano procedere a fusioni transfrontaliere ed eliminerà la necessità di rispettare diversi corpus di requisiti nazionali rendendo pertanto possibile una notevole riduzione dei ritardi e dei costi connessi con la procedura di fusione. Sia il settore dei fondi (direttamente) che gli investitori (indirettamente) dovrebbero trarre vantaggio da questa procedura armonizzata. Le raccomandazioni relative sia ai gestori dei fondi che all’aggregazione delle attività mirano a razionalizzare al massimo il quadro proposto individuando chiaramente le responsabilità delle imprese e delle autorità competenti. Per quanto riguarda le modifiche alle disposizioni vigenti la tabella sottostante fornisce un quadro sinottico dei principali effetti della semplificazione. Punto | Obbligazioni esistenti | Misure di semplificazione | Vantaggi previsti e beneficiari | Procedura di notifica | Gli OICVM che desiderano essere commercializzati in un altro Stato Membro devono notificare tale intenzione alle autorità competenti di tale SM, presentando un certo numero di documenti. Le autorità competenti dello SM ospitante hanno 2 mesi per approvare la commercializzazione sul loro territorio nazionale dell’OICVM estero. | Fascicolo di notifica: contenuto armonizzato SM ospitante: nessun potere di chiedere documenti aggiuntivi o richiedere modifiche Riduzione dei ritardi (commercializzazione subito dopo la notifica) Semplificazione degli obblighi di traduzione Trasmissione elettronica | Imprese: maggiori opportunità di affari; meno costi Investitori: maggiore scelta, meno costi Mercato unico: maggiore integrazione e concorrenza | Prospetto semplificato | Obbligo di fornire un prospetto semplificato che spieghi all’investitore le caratteristiche degli investimenti prima della sottoscrizione di quote del fondo | Contenuto armonizzato (unica modifica ammessa: traduzione) Documento breve e semplice Chiarimento della responsabilità Possibilità di utilizzare presentazione elettronica | Imprese: meno costi Investitori: maggiore protezione, meno costi Mercato unico: maggiore integrazione e concorrenza | 3.2. Rifusione e abrogazione della legislazione esistente La proposta consiste nella rifusione della direttiva del 1985 e delle successive modifiche[5] e segue la tecnica della rifusione (accordo interistituzionale 2002/C 77/01), che consente di apportare modifiche sostanziali alla legislazione in vigore parallelamente alla codifica di altre disposizioni rimaste inalterate nella loro sostanza. Gli articoli o le parti di articoli diventati obsoleti sono stati cancellati. Tutte le modifiche sono chiaramente indicate nel testo. Le aggiunte e le modifiche sostanziali al quadro legislativo relativo agli OICVM sono chiaramente identificate come tali. Le numerose modifiche alla direttiva OICVM del 1985 hanno notevolmente aumentato la complessità del quadro legislativo relativo agli OICVM. L’attuale acquis è costituito da 9 direttive, che rappresentano circa 100 pagine della Gazzetta ufficiale. Questo acquis agevola, da un lato, l’esercizio delle libertà nel quadro del mercato interno da parte degli OICVM, dall’altro impone loro diversi obblighi in particolare per quanto riguarda le informazioni destinate agli investitori e il tipo di investimenti che l’OICVM può realizzare. L’acquis riguardante gli OICVM impone altresì notevoli obblighi alle autorità competenti degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le procedure di autorizzazione e la vigilanza continua degli OICVM. È pertanto fondamentale che il quadro legislativo resti aggiornato e facilmente accessibile nonché comprensibile per le parti in causa. Una direttiva di rifusione relativa agli OICVM costituirà un progresso fondamentale da questo punto di vista. 4. BASE GIURIDICA La proposta è basata sull’articolo 47, paragrafo 2, del trattato, che è la base giuridica per adottare provvedimenti comunitari volti a creare un mercato interno dei servizi finanziari. Lo strumento scelto è una direttiva in quanto si tratta dello strumento giuridico più appropriato per raggiungere gli obiettivi conservando un certo margine di manovra per gli Stati membri. Le nuove disposizioni proposte non vanno oltre quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sono ad essi proporzionate. La direttiva conferisce ampi poteri di esecuzione alla Commissione in linea con l’approccio Lamfalussy che è stato esteso alla direttiva OICVM dalla direttiva 2005/1[6]. Tali poteri, la cui portata è definita in ciascun articolo rilevante, saranno utilizzati per definire ulteriormente i principi fissati nella presente direttiva al fine di rafforzare l’armonizzazione e la convergenza della vigilanza. Nell’esercizio di questi poteri di esecuzione la Commissione sarà assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari. I provvedimenti che la Commissione adotterà saranno soggetti alla procedura di regolamentazione e alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, all’articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE e saranno elaborati sulla base dei mandati conferiti dalla Commissione al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR)[7]. 5. COMMENTO DEGLI ARTICOLI I seguenti commenti trattano nel dettaglio le modifiche sostanziali introdotte dalla rifusione della direttiva OICVM. I seguenti articoli restano sostanzialmente inalterati: articolo 1, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, lettera a), paragrafi da 4 a 7, articolo 2, paragrafo 1, lettere da (a) a (d), articolo 2, paragrafo 1, lettere da g) a m), lettere o) e p), articolo 2, paragrafi da 2 a 7, articolo 3, articolo 5, paragrafo 1, articolo 5, paragrafi da 3 a 5, articoli da 6 a 15, articolo 16, paragrafi da 1 a 4, articolo 16, paragrafo 6, articolo 16, paragrafo 7, articoli 17, 18, articolo 19, paragrafo 2, articolo 19, paragrafo 3, lettere b) e c), articoli da 20 a 33, articolo 45, paragrafo 1, lettere da a) a h), articolo 45, paragrafo 2, articoli da 46 a 48, articolo 49, paragrafi 1 e 2, articolo 50, articolo 51, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a c), articolo 51, paragrafo 2, secondo comma, articolo 52, articolo 63, paragrafo 2, articolo 65, paragrafo 1, articolo 65, paragrafo 4, articolo 68, articolo 71, articolo 78, paragrafo 1 ad eccezione dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), articolo 78, paragrafo 2, lettera a) eccetto il secondo trattino, articoli 79, 80, 82, articolo 83, paragrafo 1 eccetto l’articolo 83, paragrafo 1, lettera b), articolo 83, paragrafo 2, articolo 84 eccetto articolo 84, lettera b), articoli da 97 a 99, articoli 100 e 101, articolo 102, paragrafi 1 e 2, articolo 103, paragrafo 2, articoli 104, 106, 107, 108, 109 e allegati II, III e IV. Per correggere un errore nella versione inglese della direttiva e tenuto conto dell'articolo 1, paragrafo 3, è necessario sostituire il termine inglese 'unit trusts ' con il termine 'common funds' . Occorre inoltre correggere alcuni errori materiali presenti nelle versioni lettone, bulgara, francese, spagnola e italiana della direttiva. 5.1. Nuove regole sulle fusioni La proposta offre agli OICVM la possibilità di beneficiare di maggiori economie di scala introducendo nella direttiva OICVM un quadro giuridico riguardante sia le fusioni nazionali che quelle transfrontaliere. Saranno possibili diversi tipi di fusione in funzione delle regole e pratiche nazionali vigenti, compresi quelli previsti negli Stati membri di common law (schema di incorporazione). 5.1.1. Principio, autorizzazione e approvazione (capo VI, sezione 1) L’articolo 35 prevede il principio di base che tutti gli OICVM (e i relativi comparti di investimento), indipendentemente dalla loro forma giuridica, hanno il diritto di fondersi. Questo nuovo regime in materia di fusioni, compresi i meccanismi di tutela degli investitori, riguarderà sia le fusioni transfrontaliere che quelle nazionali (queste ultime potrebbero avere effetti per gli investitori di altri Stati membri). L’articolo 36 stabilisce il principio dell’autorizzazione preliminare della fusione (da rilasciare entro 30 giorni) da parte delle autorità competenti dell’OICVM oggetto della fusione (ovvero l’entità che cessa di esistere) prima della sua presentazione ai detentori di quote. Durante tale processo esse dovranno valutare l'impatto potenziale della fusione per i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione sia dell’OICVM ricevente. Le autorità competenti dell’OICVM ricevente devono essere informate della decisione presa in materia e pertanto dovrebbero essere in grado di controllare se agli investitori dell’OICVM ricevente vengono fornite le informazioni richieste in conformità della direttiva. Se vi sono più OICVM oggetto di fusione e tali OICVM hanno sede in diversi Stati membri, le autorità competenti di ciascun OICVM oggetto di fusione dovranno approvare la fusione collaborando strettamente tra loro. L’articolo 37 prevede l’obbligo di redigere un progetto comune di condizioni di fusione (compresa una serie minima di disposizioni obbligatorie) per ciascuno degli OICVM coinvolti nella fusione. 5.1.2. Controllo da parte di terzi, informazioni ai detentori di quote e altri diritti dei detentori di quote (capo VI, sezione 2) L’articolo 38 stabilisce che i depositari dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente verifichino la conformità del progetto comune di condizioni di fusione alle disposizioni rilevanti della direttiva e ai rispettivi atti costitutivi. Il ruolo dei depositari non è tuttavia quello di verificare se la fusione proposta sia nell’interesse degli investitori. L'articolo 39 prevede che un revisore indipendente convalidi i criteri utilizzati per valutare le attività e le passività dei fondi coinvolti nella fusione e per calcolare il rapporto di cambio. L'articolo 40 stabilisce che l'OICVM oggetto di fusione fornisca informazioni adeguate e accurate sulla fusione proposta ai detentori delle sue quote, in modo da consentire loro di prendere una decisione informata sull'impatto della fusione proposta sul loro investimento. Se le autorità competenti dell’OICVM oggetto di fusione decidono che la fusione proposta può avere un impatto sui detentori di quote dell’OICVM ricevente, anche a quest’ultimo verrà richiesto di fornire informazioni analoghe ai detentori delle proprie quote. Questo articolo stabilisce inoltre i principi di base per quanto riguarda le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente; i relativi dettagli saranno definiti nelle misure di esecuzione. Per ragioni di tutela degli investitori, una disposizione specifica la lingua in cui vengono fornite le informazioni agli investitori situati negli Stati membri in cui un OICVM è stato notificato ai fini della commercializzazione delle proprie quote. L’articolo 41 conferma che l’approvazione da parte dei detentori di quote è richiesta soltanto se disposta dalla legislazione nazionale, nel qual caso è previsto un massimale del 75% dei voti espressi dai detentori di quote. L’articolo 42 prevede il diritto dei detentori di quote (sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente) di ottenere il rimborso delle quote o delle azioni senza spese prima della fusione, a partire dal momento in cui gli OICVM li hanno informati della proposta di fusione. 5.1.3 Costi e entrata in vigore (capo VI, sezione 3) L’articolo 43 assicura la tutela degli investitori chiarendo che la responsabilità per i costi della fusione non dovrebbe spettare ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione o dell’OICVM ricevente. Tali costi dovrebbero essere sostenuti dal gestore/promotore del fondo. L’articolo 44 prevede che una fusione acquisisce efficacia una volta che si sono verificati il trasferimento delle attività e/o delle passività (a seconda della tecnica di fusione utilizzata) e lo scambio di quote. Esso conferma il ruolo e la responsabilità dei depositari sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente di effettuare l’effettivo trasferimento delle attività/passività. Gli investitori e le altre terze parti dovrebbero essere informati a quel punto che la fusione ha acquisito efficacia. Occorre dare pubblicità al completamento della fusione. 5.2. Nuove regole per quanto riguarda le strutture master/feeder (capo VIII) L’introduzione nella direttiva OICVM della possibilità di istituire strutture master-feeder aprirà nuove opportunità d’affari per i gestori degli OICVM, in quanto consentirà loro di snellire ed incrementare l’efficienza della loro politica di investimento. Una struttura master-feeder è caratterizzata dall’investimento da parte dell’OICVM feeder di tutte o quasi tutte le sue attività in un altro OICVM, l’OICVM master. L’articolo 53, paragrafo 1 prevede un minimo dell’85% delle attività da investire in un OICVM master e vieta inoltre agli OICVM feeder di investire in più di un OICVM (master). Il restante 15% dovrebbe consentire agli OICVM feeder di detenere attività liquide a titolo accessorio. Gli OICVM feeder non possono detenere altre attività oltre a quelle menzionate all'articolo 53, paragrafi 1 e 2. Un OICVM master è un OICVM che conformemente all’articolo 53, paragrafo 3 ha almeno un OICVM feeder come investitore. Per evitare strutture a cascata opache, l’OICVM master non può né essere esso stesso un OICVM feeder, né investire in un OICVM feeder. L’articolo 54, paragrafo 1 stabilisce che la politica di investimento specifica di un OICVM feeder deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder. L’approvazione è soggetta alle condizioni di cui al capo VIII. Non possono essere richiesti né condizioni né documenti aggiuntivi. L’articolo 55 prevede che l’OICVM feeder e l’OICVM master concludano un accordo giuridicamente vincolante, che consentirà all’OICVM feeder di assolvere i propri obblighi. Se l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno depositari[8] o revisori diversi, gli articoli 56 e 57 prevedono che questi ultimi concludano un accordo sullo scambio di informazioni. L’articolo 58 assicura che sia il prospetto che le informazioni essenziali per gli investitori dell’OICVM feeder indichino il fatto che l’OICVM è un OICVM feeder di un dato OICVM master e spieghino le specificità di questo investimento a due strati. L’articolo 59 prevede i requisiti per la conversione di un OICVM esistente in un OICVM feeder. Per tutelare i detentori di quote, gli OICVM che si convertono debbono informare tutti i detentori di quote in anticipo. Tutti i detentori di quote hanno diritto al riacquisto o al rimborso delle quote dell’OICVM feeder senza spese entro 30 giorni. Conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, l’OICVM feeder deve agire nel migliore interesse dei suoi investitori e pertanto deve controllare efficacemente l’OICVM master. L’articolo 60, paragrafo 3 tratta degli accordi di retrocessione e prescrive, laddove applicabile, che tutti i tipi di commissioni ottenute dall’OICVM master o dalla sua società di gestione siano versate all’attivo dell’OICVM feeder. L’articolo 61, paragrafo 2 impedisce all’OICVM master di applicare spese di sottoscrizione o di rimborso all’OICVM feeder. 5.3. Nuove regole sulle informazioni essenziali per gli investitori Queste nuove disposizioni mirano a semplificare il contenuto e le condizioni alle quali vengono fornite informazioni ai potenziali investitori in OICVM. L’obiettivo è consentire agli investitori al dettaglio di adottare decisioni informate in materia di investimenti. A tal fine la direttiva sostituisce il precedente obbligo di offrire un prospetto semplificato gratuitamente ai sottoscrittori prima della conclusione del contratto con il concetto di “informazioni essenziali per gli investitori”. Per ridurre i costi le nuove disposizioni tentano inoltre di garantire che le informazioni essenziali per gli investitori possano essere utilizzate senza modifiche in tutto il mercato interno. 5.3.1. Alcuni miglioramenti generali per quanto riguarda le regole concernenti le informazioni e le comunicazioni di marketing Gli articoli da 64 a 70 stabiliscono le regole riguardanti le informazioni da fornire in qualunque momento, su richiesta, agli investitori (prospetti, relazioni annuali e semestrali). L’articolo 72 fissa il principio che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing devono essere corrette, chiare e non fuorvianti, e che devono essere coerenti con le informazioni obbligatorie (ad esempio le informazioni essenziali per gli investitori) previste dalla direttiva OICVM. 5.3.2. Informazioni essenziali per gli investitori (sezione 3) L’articolo 73 prescrive alla società di investimento o alla società di gestione (laddove applicabile) di redigere un breve documento contenente le informazioni essenziali per gli investitori che sarà valido in tutti gli Stati membri. Le regole riguardanti la presentazione delle informazioni essenziali per gli investitori sono stabilite dall’articolo 75 (che distingue tra vendite dirette e indirette). Le informazioni essenziali per gli investitori devono descrivere le caratteristiche essenziali dell'investimento proposto e specificare in che modo e dove gli investitori possono ottenere informazioni aggiuntive sugli investimenti proposti e su taluni elementi pratici. Regole più specifiche (ad esempio in merito al formato e al contenuto delle informazioni essenziali per gli investitori) saranno adottate tramite misure di esecuzione. Per assistere in modo efficace gli investitori al dettaglio nella loro decisione, le informazioni essenziali per gli investitori devono essere brevi e concise, essere redatte in modo chiaro e comprensibile ed essere presentate in un formato accessibile. Devono essere corrette, chiare e non fuorvianti (articolo 74) ed essere pertanto conformi alle parti pertinenti del prospetto. L’articolo 74 chiarisce inoltre che le informazioni essenziali per gli investitori costituiscono soltanto informazioni precontrattuali. Nessuna responsabilità civile può derivare a carico di una persona unicamente da tali informazioni, a meno che esse siano fuorvianti, inaccurate e non conformi al prospetto. 5.4. Semplificazione e miglioramento delle regole in materia di notifica 5.4.1. Miglioramento dell’accesso al mercato per gli OICVM La vigente direttiva OICVM prevede regole comuni che consentono ad un OICVM autorizzato e soggetto a vigilanza in uno Stato membro di commercializzare le proprie quote in qualsiasi altro Stato membro. Prima che un OICVM inizi a commercializzare le proprie quote, deve completare una procedura di notifica. L’attuale procedura è diventata onerosa e comporta un notevole dispendio di tempo per i promotori dei fondi. I tempi che attualmente intercorrono tra il momento della notifica e l’effettiva commercializzazione dell’OICVM sono un grave svantaggio rispetto ad altri prodotti finanziari destinati agli investitori al dettaglio, che sono spesso soggetti a requisiti di informazione o di tutela degli investitori meno rigorosi. Per affrontare tale problema, l’articolo 88 propone una nuova procedura più snella basata sulla comunicazione diretta tra le autorità di regolamentazione. In base alle nuove regole, un OICVM che desidera commercializzare le proprie quote in un altro Stato membro presenterà una lettera di notifica alle autorità competenti del proprio paese di origine. La lettera avrà un contenuto armonizzato e descriverà principalmente le modalità di commercializzazione dell’OICVM nello Stato membro in questione. Diversi documenti saranno allegati alla lettera (regolamento del fondo, informazioni essenziali per gli investitori). Dopo la verifica della completezza della documentazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine la trasmetteranno automaticamente all’autorità dello Stato membro ospitante insieme ad un’attestazione che conferma che l’OICVM adempie agli obblighi cui è soggetto a titolo della direttiva. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante non avranno il diritto di riesaminare, mettere in discussione o discutere il merito dell’autorizzazione concessa all’OICVM nello Stato membro di origine. 5.4.2. Chiarimento delle responsabilità delle diverse autorità competenti Le modifiche sottolineano il principio fondamentale che sancisce che lo Stato membro ospitante non può mettere in discussione la responsabilità esclusiva dello Stato membro di origine negli ambiti disciplinati dalla direttiva. Per facilitare l’accesso diretto e immediato al mercato di un altro Stato membro, il controllo della conformità delle modalità di commercializzazione alle regole applicabili nello Stato membro ospitante avrà luogo su base continuativa, ma solo dopo che l'OICVM avrà collocato le proprie quote nel mercato dello Stato membro ospitante. La direttiva tenta inoltre di rafforzare la trasparenza per quanto riguarda le regole di commercializzazione locali (l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare nei loro siti tutte le regole di commercializzazione applicabili). 5.4.3. Miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra le autorità competenti Perché la nuova procedura di notifica funzioni in modo efficace, occorre che migliori la comunicazione tra le autorità competenti. È pertanto prevista la trasmissione elettronica delle informazioni in merito agli OICVM e alle loro modalità di commercializzazione in modo tale che le autorità del paese ospitante si preparino meglio per monitorare continuativamente la conformità alle regole di commercializzazione. Gli OICVM saranno tuttavia obbligati ad informare direttamente le autorità del paese ospitante in merito a qualsiasi modifica delle proprie modalità di commercializzazione. Questo ambito sarà disciplinato nel dettaglio tramite misure di esecuzione. 5.4.4. Metodi di distribuzione delle informazioni obbligatorie negli Stati membri ospitanti L’articolo 89 introduce un nuovo regime linguistico, in base al quale gli OICVM devono tradurre nella lingua locale solo le informazioni destinate agli investitori. Spetta agli OICVM decidere se altre informazioni obbligatorie devono essere tradotte nella lingua dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nella sfera della finanza internazionale. Gi investitori sapranno in che lingua sono disponibili il prospetto e le relazioni annuali o semestrali in quanto ciò sarà specificato nelle informazioni essenziali per gli investitori. La traduzione (di responsabilità esclusiva dell’OICVM) dei documenti diversi dalle informazioni essenziali per gli investitori nella lingua di uno Stato membro ospitante sarà pertanto frutto di una decisione determinata dal mercato (in linea con il regime linguistico della direttiva sul prospetto). 5.5. Regole volte a rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza L’attuazione efficace delle disposizioni introdotte dalla presente proposta non può mettere a repentaglio il livello elevato di tutela degli investitori offerto dalla direttiva OICVM. Gli aggiustamenti proposti sono pertanto integrati da misure che rafforzano i meccanismi esistenti in materia di cooperazione tra autorità di vigilanza e offrono alle autorità di vigilanza strumenti aggiuntivi per svolgere le proprie funzioni in modo efficace. Queste misure ricalcano ampiamente disposizioni già in vigore di altre direttive relative ai servizi finanziari. ê 85/611/CEE (adattato) 2008/0153 (COD) Proposta di DIRETTIVA .../…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57 Ö 47 Õ, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[9], considerando quanto segue: ò nuovo (1) La direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[10] è stata modificata più volte in modo sostanziale[11]. Essa deve essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. (2) La direttiva 85/611/CEE ha ampiamente contribuito allo sviluppo e al successo del settore europeo dei fondi di investimento. Tuttavia, nonostante i miglioramenti introdotti dalla sua adozione ed in particolare nel 2001, è emerso con sempre maggiore chiarezza che occorre apportare modifiche al quadro giuridico relativo agli OICVM, in modo da adeguarlo ai mercati finanziari del 21° secolo. Il Libro verde della Commissione sui fondi di investimento[12] del 2005 ha avviato un dibattito pubblico sul modo in cui la direttiva dovrebbe essere adattata per far fronte a queste nuove sfide. Questo intenso processo di consultazione ha portato alla conclusione ampiamente condivisa che sono necessarie modifiche sostanziali. ê 85/611/CEE considerando 1 (adattato) considerando che vi sono notevoli divergenze tra le legislazioni degli Stati membri relative agli organismi d'investimento collettivo, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi e i controlli ai quali questi organismi sono assoggettati; che queste divergenze provocano perturbazioni delle condizioni di concorrenza tra questi organismi e non garantiscono una tutela equivalente dei partecipanti; ê 85/611/CEE considerando 2 e 3 (adattato) (3) considerando che Uun coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d'investimento collettivo appare pertanto opportuno, per ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace e più uniforme dei detentori di quotepartecipanti.; che Uun simile coordinamento sarebbe opportuno ai fini di facilitare agli organismi d'investimento collettivo situati in uno Stato membro la commercializzazione delle loro quote nel territorio degli altri Stati membri; considerando che la realizzazione di questo obiettivo agevola l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione, sul piano comunitario, delle quote degli organismi d'investimento collettivo Ö OICVM Õ. e che questo coordinamento contribuisce alla creazione di un mercato europeo dei capitali; ê 85/611/CEE considerando 4 (adattato) (4) considerando che Inin merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere per gli organismi d'investimento collettivo Ö OICVM Õ situati Ö stabiliti Õ negli Stati membri norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, la loro vigilanzail loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare.; ê 85/611/CEE considerando 5 (adattato) considerando che l'applicazione di queste norme comuni rappresenta una garanzia sufficiente affinché gli organismi d'investimento collettivo situati in uno Stato membro possano, fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali, commercializzare le loro quote negli altri Stati membri, senza che questi ultimi possano assoggettare questi organismi o le loro quote a qualsiasi disposizione, eccettuate quelle che, in tali Stati, esulano dai settori disciplinati dalla presente direttiva; che è tuttavia opportuno prevedere che se un organismo d'investimento collettivo commercializza le sue quote in uno Stato membro diverso da quello dove è situato, esso deve prendere le misure necessarie affinché i partecipanti in questo Stato membro possano esercitarvi agevolmente i loro diritti finanziari e disporre in loco delle necessarie informazioni; ê 85/611/CEE considerando 6 (adattato) e 2001/108/CE considerando 2 (adattato) (5) considerando che In una prima fase Èè opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri agli organismi d'investimento collettivo Ö OICVM Õ di tipo diverso da quello «chiuso» che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità. e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (essenzialmente valori mobiliari quotati ufficialmente in borsa o su analoghi mercati regolamentati); che la regolamentazione degli organismi d'investimento collettivo cui la direttiva non si applica solleva vari problemi che occorre risolvere con altre disposizioni e che, quindi, tali organismi saranno oggetto di un successivo coordinamento; che in attesa di tale coordinamento uno Stato membro può fissare, in particolare le categorie di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) escluse dal campo di applicazione della presente direttiva per la loro politica di investimento e di assunzione di prestiti e le norme specifiche alle quali tali o.i.c.v.m. sono sottoposti quando esercitano le loro attività nel suo territorio; Data l'evoluzione del mercato, Èè opportuno ampliare Ö che tra Õ le finalità degli OICVM in materia di investimento, in modo tale da consentire loro Ö vi possa essere quella di Õ di investire anche in strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari, purché sufficientemente liquidi. Gli strumenti finanziari che possono figurare nel portafoglio delle attività degli OICVM sono Ö devono essere Õ elencati nella presente direttiva. La selezione degli investimenti di un portafoglio sulla base di un indice è una tecnica di gestione. ê 2001/107/CE considerando 3 (adattato) (6) Per essere autorizzate dallo Stato membro di origine, le società di gestione dovrebbero Ö L'autorizzazione concessa alle società di gestione dallo Stato membro di origine deve Õ garantire la Ö loro Õ solvibilità e la tutela degli investitori delle società di gestione al fine di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. L'impostazione adottata mira ad assicurare l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, rendendo possibile il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione europea Ö la Comunità Õ e l'applicazione del principio di vigilanza da parte dello Stato membro di origine. ê 2001/107/CE considerando 4 (8) Allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire un sistema di monitoraggio interno di ogni società di gestione, in particolare attraverso la separazione delle funzioni direttive ed adeguati meccanismi di controllo interno. ê 2001/107/CE considerando 5 (adattato) (8) Affinché la società di gestione possa assolvere gli obblighi derivanti dalle sue attività e così assicurare la propria stabilità sono obbligatori un capitale iniziale e fondi propri aggiuntivi. Per tener conto degli sviluppi, specie quelli relativi ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo nell'Unione europea Ö nella Comunità Õ e in altre sedi internazionali si dovranno Ö devono Õ riesaminare tali prescrizioni, compreso l'uso di garanzie, entro tre anni. ê 2001/107/CE considerando 6 (adattato) (9) Grazie al riconoscimento reciproco Ö al principio della vigilanza dello Stato membro di origine, Õ le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine potranno Ö devono poter Õ esercitare le attività oggetto della loro autorizzazione in tutta l'Unione europea Ö la Comunità Õ, costituendo succursali o in regime di libera prestazione di servizi. L'approvazione del regolamento di un fondo comune di investimento è di competenza dello Stato membro di origine della società di gestione. ê 2001/107/CE considerando 7 (10) Per quanto riguarda la gestione di portafogli collettivi (gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento), una società di gestione autorizzata nello Stato membro di origine dovrebbe poter esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività: commercializzare quote dei fondi comuni di investimento armonizzati gestiti dalla società stessa nello Stato membro di origine; commercializzare azioni delle società di investimento armonizzate gestite dalla società di gestione; svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire le attività di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base di mandati di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal suo Stato membro di origine, le funzioni insite nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo. ê 2001/107/CE considerando 8 (adattato) (11) IlI principio del riconoscimento reciproco e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esigeono che le autorità competenti di uno Stato membro non rilascino o revochino l'autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che una società di gestione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle sue attività. Ai fini della presente direttiva, una società di gestione dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria Ö legale Õ. Secondo il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, solo lo Stato membro in cui si trova la sede statutaria Ö legale Õ della società di gestione può essere considerato competente ad approvare il regolamento dei fondi comuni di investimento istituiti dalla società e la scelta del depositario. Per prevenire la scelta speculativa dei sistemi di vigilanza e promuovere la fiducia nell'efficienza della vigilanza esercitata dalle autorità dello Stato membro di origine, per l'autorizzazione dell'OICVM una delle condizioni dovrebbe essere che la commercializzazione delle relative quote non sia vietata da alcuna disposizione giuridica nello Stato membro di origine stesso. Tale condizione non pregiudica la facoltà dell'OICVM di scegliere, una volta ottenuta l'autorizzazione, lo Stato o gli Stati membri in cui si devono commercializzare le quote a norma della presente direttiva. ê 2001/107/CE considerando 9 (adattato) (12) La direttiva 85/611/CEE limita Ö Per quanto riguarda Õ il campo d'azione delle società di gestione alla sola attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento (gestione di portafogli collettivi). Ö e Õ pPer tener conto dei recenti sviluppi delle legislazioni degli Stati membri e per consentire alle società in questione di realizzare notevoli economie di scala, è auspicabile eliminare tale restrizione. Pertanto, è auspicabile consentire alle società di gestione di esercitare anche l'attività di gestione di portafogli di investimenti di un singolo cliente (gestione di portafogli individuali), nonché quella di gestione di fondi pensione come pure determinate attività accessorie dell'attività principale. L'estensione del Ö Tale Õ campo d'azione delle società di gestione non deve pregiudicare la stabilità di tali società. Dovrebbero tuttavia essere stabilite norme specifiche che impediscano conflitti di interesse quando le società di gestione sono autorizzate a esercitare l'attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali. ê 2001/107/CE considerando 10 (adattato) (13) L'attività di gestione di Ö singoli Õ portafogli di investimenti è un servizio di investimento già disciplinato dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio[13]93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari[14]..Affinché il settore sia disciplinato da un quadro normativo omogeneo è auspicabile assoggettare le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio alle condizioni stabilite in detta direttiva. ê 2001/107/CE considerando 11 (14) In generale, lo Stato membro di origine può emanare norme più rigorose di quelle stabilite nella presente direttiva, in particolare in materia di condizioni di autorizzazione, di requisiti prudenziali e di esigenze in materia di resoconti e prospetti completi. ê 2001/107/CE considerando 12 (adattato) (15) È auspicabile stabilire le norme che definiscano le precondizioni alle quali una società di gestione può delegare a terzi, sulla base di mandati, compiti e funzioni specifiche allo scopo di accrescere l'efficienza della sua attività. Ai fini della corretta applicazione dei Ö del Õ principio del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli Stati membri che consentono una simile delega dovrebbero assicurare che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino interamente le loro funzioni a uno o più terzi, in modo da diventare una scatola vuota, e che l'esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione. Tuttavia, il fatto che una società di gestione abbia delegato alcune delle sue funzioni non dovrebbe in nessun caso pregiudicare la responsabilità della società stessa e del depositario nei confronti dei detentori delle quote e delle autorità competenti. ê 2001/107/CE considerando 13 (16) Per salvaguardare gli interessi degli azionisti e garantire la parità delle condizioni di concorrenza sul mercato per gli organismi di investimento collettivo armonizzati, le società di investimento devono disporre di un capitale iniziale. Tuttavia, le società di investimento che hanno designato una società di gestione saranno coperte attraverso i fondi propri aggiuntivi di quest'ultima. ê 2001/107/CE considerando 14 (adattato) (17) Le società di investimento autorizzate dovrebbero Ö devono Õ sempre conformarsiessere conformi agli articoli 5 octies e 5 nonies Ö 13 e 14 Õ, sia direttamente ai sensi dell'articolo 13 ter Ö 27 Õ, sia indirettamente in quanto, se una società di investimento autorizzata sceglie di designare una società di gestione, quest'ultima deve essere autorizzata a norma della Ö presente Õ direttiva e quindi tenuta a conformarsi agli articoli suddetti Ö 13 e 14 Õ. ò (nuovo) (18) Per quanto necessarie, le fusioni tra OICVM incontrano molte difficoltà legislative e amministrative nella Comunità. Per migliorare il funzionamento del mercato interno, è pertanto necessario stabilire disposizioni comunitarie che agevolino le fusioni tra OICVM (e relativi comparti). Sebbene alcuni Stati membri abbiano autorizzato soltanto i fondi contrattuali, la legislazione di ciascuno Stato membro deve consentire e riconoscere le fusioni tra tutti i tipi di fondi (fondi aventi forma contrattuale, fondi aventi forma societaria e unit trust). La presente direttiva ha per oggetto le tecniche di fusione più comunemente usate negli Stati membri, ma non impedisce agli OICVM di utilizzare altre tecniche a livello nazionale o transfrontaliero. Queste ultime resteranno tuttavia soggette alle disposizioni rilevanti del diritto nazionale. (19) Per salvaguardare gli interessi degli investitori, gli Stati membri devono imporre che le proposte di fusione tra OICVM a livello sia nazionale che transfrontaliero siano subordinate all’autorizzazione delle loro autorità competenti. Per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM che cesserà di esistere (l’OICVM oggetto di fusione) devono approvare la fusione in modo da garantire che siano debitamente tutelati gli interessi dei detentori delle quote che cambiano effettivamente fondo. Se vi sono più OICVM oggetto di fusione e tali OICVM hanno sede in diversi Stati membri, le autorità competenti di ciascun OICVM oggetto di fusione dovranno approvare la fusione collaborando strettamente tra loro. Dato che anche gli interessi dei detentori delle quote dell’OICVM che continua ad esistere dopo la fusione (l’OICVM ricevente) devono essere salvaguardati adeguatamente, tali interessi devono essere tenuti presenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione quando approvano una fusione transfrontaliera. (20) Occorre garantire un controllo aggiuntivo delle fusioni da parte di terzi. I depositari di ciascuno degli OICVM interessati dalla fusione devono verificare la conformità del progetto comune di condizioni di fusione con le disposizioni rilevanti della presente direttiva e del regolamento dell’OICVM. Un revisore indipendente deve redigere una relazione per conto di tutti gli OICVM interessati dalla fusione che convalidi i metodi di valutazione delle attività e delle passività di tali OICVM e il metodo di calcolo del rapporto di cambio fissato dall'organismo di gestione e/o amministrativo di tali OICVM nel progetto comune di condizioni di fusione. Per limitare i costi collegati con le fusioni transfrontaliere, deve essere possibile redigere una relazione unica per tutti gli OICVM interessati e il revisore legale dei conti dell’OICVM oggetto di fusione e/o dell’OICVM ricevente devono avere la facoltà di farlo. Per ragioni di protezione degli investitori, i detentori di quote devono avere la possibilità di ottenere una copia di tale relazione a titolo gratuito. (21) È di particolare importanza che i detentori di quote siano adeguatamente informati in merito alla proposta di fusione e che i loro diritti siano adeguatamente protetti. Sebbene i più interessati siano i detentori delle quote dell'OICVM oggetto di fusione, occorre salvaguardare anche gli interessi dei detentori delle quote dell’OICVM ricevente laddove la proposta di fusione potrebbe avere un impatto sostanziale sul loro investimento. (22) Le disposizioni sulle fusioni contenute nella presente direttiva non pregiudicano l’applicazione della legislazione sul controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni")[15] ê 85/611/CEE considerando 7 (adattato) (23) considerando che Lala libera commercializzazione delle quote di OICVM autorizzati ad investire sino al 100% del loro patrimonio in valori mobiliari di un unico emittente (Stato, enti locali, ecc.) non può avere direttamente o indirettamente l'effetto di perturbare il funzionamento dei mercati dei capitali o di complicare il finanziamento degli Stati membri. né di creare situazioni economiche analoghe a quelle che l'articolo 68, paragrafo 3 del trattato ha lo scopo di evitare; ê 85/611/CEE considerando 8 (adattato) considerando che occorre tener conto della particolare situazione del mercato finanziario della Repubblica ellenica e di quello della Repubblica portoghese accordando a queste un periodo supplementare per l'applicazione della presente direttiva, ê 2001/108/CE considerando 3 (24) La definizione di valori mobiliari che figura nella presente direttiva è valida solo ai fini di quest'ultima e non influenza in alcun modo le varie definizioni utilizzate nelle legislazioni nazionali in altri contesti, ad esempio in materia fiscale. Di conseguenza, le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni emessi da organismi costituiti nella forma di "building society" e "industrial and provident society", la cui proprietà non è in pratica trasferibile (salvo riacquisto da parte dell'organismo emittente), non rientrano in tale definizione. ê 2001/108/CE considerando 4 (25) Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano quei valori mobiliari che di norma non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma sono negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i certificati di deposito, le cambiali finanziarie (commercial paper)polizze di credito commerciale, i "medium term notes" e le accettazioni bancarie. ê 2001/108/CE considerando 5 (26) È utile che il concetto di "mercato regolamentato" utilizzato nella presente direttiva corrisponda a quello utilizzato nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari[16] 2004/39/CE. ê 2001/108/CE considerando 6 (27) È opportuno consentire agli OICVM di investire le loro attività in quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch'essi in attività finanziarie liquide elencate nella presente direttiva e che operano in base al principio della ripartizione dei rischi. È necessario che gli OICVM o gli altri organismi di investimento collettivo nei quali un OICVM investe i propri attivi siano soggetti ad una vigilanza efficace. ê 2001/108/CE considerando 7 (28) Occorre facilitare lo sviluppo delle opportunità di investimento di un OICVM in OICVM e in altri organismi di investimento collettivo. È quindi essenziale assicurare che tale attività di investimento non riduca la protezione degli investitori. A causa delle maggiori possibilità che si offrono ad un OICVM di investire in quote di altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo, è necessario stabilire determinate norme in materia di limiti quantitativi, comunicazione di informazioni e prevenzione del fenomeno della cascata di fondi. ê 2001/108/CE considerando 8 (adattato) (29) Alla luce dell'evoluzione del mercato e nella prospettiva del completamento dell'Unione economia e monetaria, è opportuno consentire agli OICVM di investire in depositi bancari. Al fine di assicurare una liquidità adeguata degli investimenti in depositi, tali depositi devono essere rimborsabili su richiesta o possono essere ritirati. Se i depositi sono effettuati presso un ente creditizio avente sede legale in un paese terzo, l'ente creditizio l'istituto di credito dovrebbe essere soggetto a norme prudenziali equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria. ê 2001/108/CE considerando 9 (30) Oltre agli OICVM che investono in depositi bancari secondo quanto previsto dal loro regolamento o dai loro atti costitutivi, può essere necessario consentire a tutti gli OICVM di detenere liquidità a titolo accessorio, sotto forma di depositi bancari a vista. La detenzione a titolo accessorio di tali attività liquide può rivelarsi giustificata, in particolare nelle situazioni seguenti: per poter far fronte ai pagamenti correnti o eccezionali; in caso di vendita di quote, per il tempo necessario a reinvestire in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o altre attività finanziarie previste dalla presente direttiva; quando, per via delle condizioni sfavorevoli del mercato, gli investimenti in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altre attività finanziarie devono essere sospesi, per il periodo di tempo strettamente necessario. ê 2001/108/CE considerando 10 (31) Per ragioni prudenziali, è necessario che un OICVM eviti una concentrazione eccessiva di investimenti che lo esponga a un rischio di controparte presso un unico emittente o presso emittenti appartenenti al medesimo gruppo. ê 2001/108/CE considerando 11 (adattato) (32) Gli OICVM dovrebbero Ö devono Õ essere espressamente autorizzati, nel quadro della loro politica generale di investimento e/o a fini di copertura allo scopo di conseguire l'obiettivo finanziario stabilito o il profilo di rischio indicato nel prospetto, ad investire in strumenti finanziari derivati. Per garantire la protezione degli investitori, è necessario limitare il rischio massimo potenziale connesso con gli strumenti derivati in modo tale che non superi il valore netto totale del portafoglio dell'OICVM. Per garantire la consapevolezza costante dei rischi e degli impegni connessi con le operazioni con i derivati e verificare l'osservanza dei limiti in materia di investimenti, tali rischi e impegni dovranno essere misurati e monitorati su base permanente. Infine, per garantire la protezione degli investitori tramite la pubblicità, gli OICVM dovrebbero Ö devono Õ descrivere le strategie, le tecniche e i limiti di investimento applicabili alle loro operazioni su derivati. ê 2001/108/CE considerando 12 (adattato) (33) Per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC), dovrebbero essere fissati requisiti supplementari in termini di ammissibilità delle controparti e degli strumenti, nonché di liquidità e di valutazione continua delle posizioni. Tali requisiti supplementari sono finalizzati ad assicurare un adeguato livello di protezione degli investitori, analogo a quello di cui beneficiano quando acquistano strumenti derivati sui mercati regolamentati. ê 2001/108/CE considerando 13 (34) Le operazioni in strumenti derivati non possono mai avere l'obiettivo di eludere i principi e le regole enunciati nella presente direttiva. Per quanto concerne gli strumenti derivati OTC, in caso di concentrazione del rischio nei confronti di una stessa controparte o di uno stesso gruppo di controparti si applicano requisiti complementari in materia di diversificazione del rischio. ê 2001/108/CE considerando 14 (adattato) (35) Talune tecniche di gestione del portafoglio destinate agli Ö utilizzate dagli Õ organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni e/o obbligazioni si basano sulla riproduzione degli indici azionari e/o obbligazionari. È opportuno consentire agli OICVM di riprodurre indici azionari e/o obbligazionari noti e riconosciuti. Può pertanto essere necessario introdurre norme di ripartizione dei rischi più flessibili per gli OICVM che investono in azioni e/o obbligazioni a tale scopo. ê 2001/108/CE considerando 15 (adattato) (36) Gli organismi di investimento collettivo che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero Ö devono Õ essere utilizzati a fini diversi dall'investimento collettivo dei fondi raccolti presso il pubblico conformemente alle regole previste dalla presente direttiva. Nei casi enumerati nella presente direttiva un OICVM può avere società affiliate Ö imprese figlie Õ solo nella misura necessaria per esercitare in modo efficace, per suo conto, talune attività anch'esse definite dalla presente direttiva. È necessario garantire una vigilanza efficace degli OICVM. La creazione di una società affiliata da parte di un OICVM in un paese terzo dovrebbe Ö deve Õ pertanto essere autorizzata soltanto nei casi e alle condizioni definite dalla presente direttiva. L'obbligo generale di agire unicamente nell'interesse dei detentori di quote ed in particolare l'obiettivo di minimizzare i costi non potrebbe in alcun modo giustificare il fatto che un OICVM adotti provvedimenti che potrebbero impedire alle autorità competenti di esercitare in modo efficace la loro funzione di vigilanza. ê 88/220/CEE considerando 4 e 5 (adattato) (37) considerando che l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 85/611/CEE stabilisce una deroga ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, Ö La versione originaria della direttiva 85/611/CE conteneva una deroga alla restrizione sulla percentuale delle proprie attività che un OICVM può investire in valori mobiliari emessi dallo stesso organismo, che si applicava alle Õ per obbligazionii valori mobiliari emessei o garantitei da uno Stato membro. Ö Tale deroga consentiva agli Õ ed autorizza in tale caso gli o. i. c. v. m. Ö OICVM Õ diad investire in particolare fino al 35% del loro patrimonio in obbligazioni di tale tipo. considerando che Èè giustificata una deroga analoga, ma di portata più limitata, nei riguardi delle obbligazioni del settore privato, le quali anche se non sono garantite dallo Stato offrono garanzie particolari per l'investitore, in virtù delle regolamentazioni particolari loro applicabili.; che è È pertanto opportuno prevedere una simile deroga per il complesso di queste obbligazioni che rispondono a criteri fissati in comune e lasciare agli Stati membri la cura di elaborare l'elenco delle obbligazioni a cui intendono, se del caso, accordare una deroga. e prevedere una procedura d'informazione degli altri Stati membri identica a quella prevista all'articolo 20 della direttiva 85/611/CEE, ò (nuovo) (38) Diversi Stati membri hanno adottato disposizioni che consentono agli organismi di investimento collettivo non coordinati di aggregare le loro attività in un unico fondo detto “fondo master”. Per consentire agli OICVM di avvalersi di tali strutture, è necessario esentare gli “OICVM feeder” che desiderano aggregare le loro attività in un “OICVM master” dal divieto di investire più del 10% o, a seconda dei casi, del 20% in un unico fondo di investimento. Tale esenzione è giustificata poiché l'OICVM feeder investe la totalità o la quasi totalità delle sue attività nel portafoglio diversificato dell'OICVM master che è soggetto alle regole di diversificazione riguardanti gli OICVM. (39) Per agevolare il funzionamento del mercato interno e per garantire lo stesso livello di tutela degli investitori in tutta la Comunità devono essere ammesse sia le strutture master-feeder in cui il fondo master e il fondo feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, sia quelle in cui essi sono stabiliti in diversi Stati membri. Per consentire agli investitori di comprendere meglio le strutture master-feeder e agevolarne la vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione, in particolare in un contesto transfrontaliero, nessun OICVM feeder deve avere la possibilità di investire in più di un fondo master. Per garantire lo stesso livello di tutela degli investitori in tutta la Comunità, il fondo master deve essere anch’esso un OICVM autorizzato. (40) Per proteggere gli investitori dell'OICVM feeder, l’investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master deve essere soggetto alla previa approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder. (41) Per consentire all'OICVM feeder di agire nel migliore interesse dei detentori delle sue quote ed in particolare porlo in condizione di ottenere dall'OICVM master tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere ai propri obblighi, l'OICVM feeder e l'OICVM master devono sottoscrivere un accordo vincolante e giuridicamente obbligatorio. Analogamente, l’accordo sullo scambio di informazioni tra i depositari o, rispettivamente, i revisori dell'OICVM feeder e dell'OICVM master deve garantire il flusso di informazioni e documenti necessario affinché il depositario o il revisore dell’OICVM feeder possa svolgere le proprie funzioni. (42) Per garantire un livello elevato di tutela degli interessi degli investitori dell'OICVM feeder, occorre adattare il prospetto, le informazioni essenziali per gli investitori di cui all’articolo 73, nonché le comunicazioni di marketing alle specificità delle strutture master-feeder. (43) Il divieto fatto all’OICVM master di imporre il pagamento di spese di sottoscrizione o di rimborso all’OICVM feeder è volto a proteggere i detentori di quote da costi aggiuntivi ingiustificati. (44) Le regole di conversione devono consentire ad un OICVM esistente di convertirsi in un OICVM feeder. Nel contempo devono tutelare sufficientemente i detentori di quote. Poiché tale conversione è un cambiamento radicale della politica di investimento, l’OICVM che si converte in OICVM feeder deve essere tenuto a fornire ai detentori delle proprie quote informazioni sufficienti per poter decidere se mantenere o meno i loro investimenti. (45) Gli Stati membri devono operare una chiara distinzione tra le comunicazioni di marketing e le informazioni obbligatorie destinate agli investitori previste dalla presente direttiva. Le informazioni obbligatorie destinate agli investitori includono le informazioni essenziali per gli investitori, il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale. (46) Le informazioni essenziali per gli investitori devono essere fornite agli investitori, in una fase precontrattuale, per aiutarli ad adottare decisioni informate in materia di investimenti. Esse devono contenere solo gli elementi essenziali per adottare tali decisioni. Occorre armonizzare il più possibile la natura delle informazioni da includere tra le informazioni essenziali per gli investitori al fine di garantire una tutela degli investitori e una comparabilità adeguate. Le informazioni essenziali per gli investitori devono essere presentate in un formato breve. Un documento unico di lunghezza limitata che presenta le informazioni in un ordine specifico è il modo più appropriato per ottenere la chiarezza e semplicità di presentazione richieste dagli investitori al dettaglio, e deve consentire raffronti utili. (47) Le informazioni essenziali per gli investitori devono essere presentate per tutti gli OICVM. Le società di gestione o, laddove applicabile, le società di investimento devono fornire le informazioni essenziali per gli investitori alle entità rilevanti, a seconda del metodo di commercializzazione utilizzato (vendite dirette o tramite intermediario). L’uso delle informazioni essenziali per gli investitori da parte degli intermediari presso il punto vendita deve essere disciplinato dalla legislazione rilevante relativa a tali intermediari, ad esempio dalla direttiva 2004/39/CE. (48) Il diritto degli OICVM di vendere le proprie quote in altri Stati membri deve essere soggetto ad una procedura di notifica basata sul miglioramento della comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Dopo la trasmissione di un fascicolo di notifica completo da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, lo Stato membro ospitante dell’OICVM non deve avere la possibilità di rifiutare l’accesso al suo mercato ad un OICVM stabilito in un altro Stato membro o di contestare l’autorizzazione rilasciata da tale Stato membro. (49) Per agevolare la commercializzazione transfrontaliera di quote di OICVM, il controllo della conformità delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote di OICVM con le leggi, i regolamenti e le procedure amministrative applicabili nello Stato membro ospitante dell'OICVM deve avvenire su base continuativa dopo che l'OICVM ha avviato la commercializzazione delle proprie quote in tale Stato membro. Questo controllo può riguardare in particolare l’obbligo che le comunicazioni di marketing siano presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. (50) Per ragioni di certezza del diritto occorre garantire che un OICVM che commercializza le proprie quote su base transfrontaliera possa accedere agevolmente, in forma elettronica, ad informazioni esaurienti sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante dell’OICVM e relative alla commercializzazione di OICVM. (51) Per agevolare la commercializzazione transfrontaliera di quote di OICVM, occorre prevedere che un OICVM sia tenuto a tradurre solo le informazioni essenziali per gli investitori nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di uno Stato membro ospitante o in una lingua approvata dalla sua autorità competente. Le informazioni essenziali per gli investitori devono specificare la lingua/le lingue in cui sono disponibili altri documenti informativi obbligatori e informazioni aggiuntive. (52) È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da far sì che la direttiva venga applicata in modo equivalente in tutti gli Stati membri. Una serie minima di poteri comuni a tutte le autorità competenti, in linea con quanto previsto da altri atti normativi comunitari sui servizi finanziari, deve garantire l'efficacia della vigilanza. (54) È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di reciproca assistenza e cooperazione. ê 95/26/CE considerando 6 (adattato) è1 95/26/CE articolo 1, quarto trattino (54) considerando che Iil riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di controllo Ö vigilanza Õ comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un è1organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un'impresa che concorre alla sua attivitàç, allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. I; che in tal caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti della vigilanza su base consolidata nei confronti di tale è1organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un'impresa che concorre alla sua attivitàç. ê 95/26/CE considerando 7 (adattato) è1 95/26/CE articolo 1, quarto trattino (55) considerando che Ili principio del mutuo riconoscimento e del controllo Ö della vigilanza Õ esercitatao dallo Stato membro d'origine esigeono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l' è1organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o l’impresa che concorre alla sua attivitàç, ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività. che Uun è1organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un’impresa che concorre alla sua attivitàç che sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria Ö legale Õ. che Uun è1 organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un’impresa che concorre alla sua attività ç che non sia persona giuridica deve avere l’amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. che D’altra parte gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un è1organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o di un’impresa che concorre alla sua attività ç sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente. ê 95/26/CE considerando 8 (adattato) (56) considerando che Èè opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. che, Pper preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato. ê 95/26/CE considerando 9 (adattato) (57) considerando che Ttaluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dalle imprese finanziarie Ö dagli OICVM o dalle imprese che concorrono alla loro attività Õ, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario. ê 95/26/CE considerando 10 (adattato) (58) considerando che Èè necessario prevedere a quali condizioni autorizzare tali scambi di informazioni. ê 95/26/CE considerando 11 (adattato) (59) considerando che, Qqualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale assenso all'adempimento di condizioni rigorose. ê 95/26/CE considerando 12 (adattato) (60) considerando che Ooccorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate del controllo dei Ö della vigilanza sui Õ sistemi di pagamento. ê 95/26/CE considerando 13 (adattato) (61) considerando che Nnella Ö presente Õ direttiva 85/611/CEE occorre introdurre lo stesso regime di segreto professionale per le autorità incaricate dell'autorizzazione e della vigilanza sugli OICVM e sulle imprese che concorrono alla loro attività nonché le stesse possibilità di scambio di informazioni previste per le autorità incaricate dell'autorizzazione e della vigilanza degli enti creditizi, delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione. ê 95/26/CE considerando 15 (adattato) è1 95/26/CE articolo 1, quarto trattino (62) considerando che, Alal fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli è1organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o sulle imprese che concorrono alla loro attività ç nonché la tutela dei clienti degli OICVM, è1 o delle imprese che concorrono alla loro attività ç è necessario prevedere che un revisore debba informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile di un è1organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o di un’impresa che concorre alla sua attività ç. ê 95/26/CE considerando 16 (adattato) è1 95/26/CE articolo 1, quarto trattino (63) considerando che, Iin base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un è1organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o con un’impresa che concorre alla sua attività ç. ê 95/26/CE considerando 17 (adattato) è1 95/26/CE articolo 1, quarto trattino (64) considerando che Ll'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un è1organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un’impresa che concorre alla sua attività ç acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un' è1organismo di investimento collettivo in valori mobiliari Ö entità che non è né un Õ (OICVM) Ö né Õ o un’impresa che concorre all’attività Ö di un OICVM Õ ç non modifica di per sé la natura del loro incarico presso tale organismo o impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale organismo o impresa. ò (nuovo) (65) La Commissione deve avere la facoltà di adottare le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva. Per quanto riguarda le fusioni, tali misure sono volte a specificare nel dettaglio il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire ai detentori di quote. Per quanto riguarda le strutture master-feeder, tali misure sono volte a specificare i dettagli da includere nell’accordo tra OICVM master e OICVM feeder, i loro depositari e i loro revisori, la definizione di misure appropriate per prevenire i rischi di late trading, l’impatto della fusione dell'OICVM master sull'autorizzazione dell'OICVM feeder, il tipo di irregolarità provenienti dall'OICVM master da comunicare all'OICVM feeder, il modo e il formato delle informazioni da fornire ai detentori di quote in caso di conversione da un OICVM ad un OICVM feeder, la procedura per effettuare una valutazione ed una revisione contabile del trasferimento delle attività da un OICVM feeder ad un OICVM master e il ruolo del depositario dell'OICVM feeder in questo processo. Per quanto riguarda le disposizioni sull’informativa, tali misure sono intese ad indicare le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte quando il prospetto viene fornito su un supporto durevole diverso dalla carta e tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole, il contenuto dettagliato, la forma e la presentazione delle informazioni essenziali per gli investitori tenuto conto della natura o dei componenti diversi dell’OICVM interessato, e le condizioni specifiche per la presentazione delle informazioni essenziali per gli investitori su un supporto durevole diverso dalla carta e tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole. Per quanto riguarda la notifica tali misure sono intese a specificare il formato e la portata delle informazioni sulle regole locali applicabili che devono essere pubblicate dalle autorità ospitanti, l'applicazione della procedura di notifica alla commercializzazione dei comparti di OICVM e nuove categorie di azioni, e i dettagli tecnici sull'accesso da parte delle autorità ospitanti ai documenti aggiornati inerenti ai fondi conservati dalle autorità dello Stato membro di origine. Tali misure sono altresì intese a chiarire le definizioni e ad allineare la terminologia e riformulare le definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse. Poiché tali misure sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE[17]. Le competenze che non rientrano nella suddetta categoria devono essere soggette alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5 della predetta decisione. Tali misure sono volte a specificare la forma e il contenuto della lettera di notifica standardizzata, del modello di attestato standard e della procedura per lo scambio di informazioni e l’uso di comunicazioni elettroniche durante il processo di notifica. Esse sono inoltre intese a specificare le procedure per quanto riguarda le verifiche in loco e le indagini nonché lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. ê 95/26/CE considerando 18 (adattato) (66) ÖPoiché gli obiettivi delle misure proposte non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri in quanto presuppongono l’adozione di regole con elementi comuni applicabili a livello transnazionale e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti delle misure in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Õ Poiché gli obiettivi considerando che l'adozione della presente direttiva rappresenta il mezzo più idoneo al conseguimento degli obiettivi perseguiti, in particolare il rafforzamento dei poteri delle autorità competenti; che la presente direttiva si limita al minimo richiesto per raggiungere detti obiettivi, senza superare lo stretto necessario a tal fine, ò (nuovo) (67) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti. (1) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B, ê 85/611/CEE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: ê CONTENUTO CAPO I | DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO D'APPLICAZIONE | ARTICOLI DA 1 A 4 | CAPO II | AUTORIZZAZIONE DELL'OICVM | ARTICOLO 5 | CAPO III | OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE | SEZIONE 1 | CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'ATTIVITÀ | ARTICOLI DA 6 A 8 | SEZIONE 2 | RELAZIONI CON I PAESI TERZI | ARTICOLO 9 | SEZIONE 3 | CONDIZIONI DI ESERCIZIO | ARTICOLI DA 10 A 14 | SEZIONE 4 | DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI | ARTICOLI DA 15 A 18 | CAPO IV | OBBLIGHI RIGUARDANTI IL DEPOSITARIO | ARTICOLI DA 19 A 23 | CAPO V | OBBLIGHI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO | SEZIONE 1 | CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'ATTIVITÀ | ARTICOLI DA 24 A 26 | SEZIONE 2 | CONDIZIONI DI ESERCIZIO | ARTICOLI 27 E 28 | SEZIONE 3 | OBBLIGHI RIGUARDANTI IL DEPOSITARIO | ARTICOLI DA 29 A 33 | CAPO VI | FUSIONI DI OICVM | SEZIONE 1 | PRINCIPIO, AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE | ARTICOLI DA 34 A 37 | SEZIONE 2 | CONTROLLO DEI TERZI, INFORMAZIONI DEI DETENTORI DI QUOTE E ALTRI DIRITTI DEI DETENTORI DI QUOTE | ARTICOLI DA 38 A 42 | SEZIONE 3 | COSTI ED ENTRATA IN VIGORE | ARTICOLI DA 39 A 44 | CAPO VII | OBBLIGHI RELATIVI ALLA POLITICA D'INVESTIMENTO DEGLI OICVM | ARTICOLI DA 45 A 52 | CAPO VIII | STRUTTURE MASTER-FEEDER | SEZIONE 1 | AMBITO DI APPLICAZIONE E APPROVAZIONE | ARTICOLI 53 E 54 | SEZIONE 2 | DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI OICVM FEEDER E PER GLI OICVM MASTER | ARTICOLO 55 | SEZIONE 3 | DEPOSITARI E REVISORI DEI CONTI | ARTICOLI 56 E 57 | SEZIONE 4 | INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI DI MARKETING OBBLIGATORIE DEGLI OICVM FEEDER | ARTICOLO 58 | SEZIONE 5 | CONVERSIONE DEGLI OICVM ESISTENTI IN OICVM FEEDER | ARTICOLO 59 | SEZIONE 6 | OBBLIGHI E AUTORITÀ COMPETENTI | ARTICOLI DA 60 A 62 | CAPO IX | OBBLIGHI RELATIVI ALL’INFORMAZIONE DA COMUNICARE AGLI INVESTITORI | SEZIONE 1 | PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DELLE RELAZIONI PERIODICHE | ARTICOLI DA 63 A 70 | SEZIONE 2 | PUBBLICAZIONE DI ALTRE INFORMAZIONI | ARTICOLI 71 E 72 | SEZIONE 3 | INFORMAZIONI ESSENZIALI PER GLI INVESTITORI | ARTICOLI DA 73 A 77 | CAPO X | OBBLIGHI GENERALI DELL’OICVM | ARTICOLI DA 78 A 85 | CAPO XI | DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AGLI OICVM CHE COMMERCIALIZZANO LE LORO QUOTE IN STATI MEMBRI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SONO STABILITI | ARTICOLI DA 86 A 91 | CAPO XII | DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ INCARICATE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA VIGILANZA | ARTICOLI DA 92 A 105 | CAPO XIII | COMITATO EUROPEO DEI VALORI MOBILIARI | ARTICOLI 106 E 107 | CAPO XIV | DEROGHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | SEZIONE 1 | DEROGHE | ARTICOLI 108 E 109 | SEZIONE 2 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | ARTICOLI DA 110 A 113 | ALLEGATO I | SCHEMI A E B | ALLEGATO II | FUNZIONI COMPRESE NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI COLLETTIVI | ALLEGATO III | PARTE A | DIRETTIVA ABROGATA CON ELENCO DELLE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE | PARTE B | ELENCO DEI TERMINI PER L’ATTUAZIONE NEL DIRITTO NAZIONALE E L’APPLICAZIONE | ALLEGATO IV | TAVOLA DI CONCORDANZA | ê 85/611/CEE (adattato) CAPOSEZIONE I Disposizioni generali e campo d'applicazione Articolo 1 1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) Ö stabiliti Õ situati sul loro territorio. 2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 2 Ö 3 Õ, si intendono per OICVM gli organismi: ê 2001/108/CE articolo 1, punto 1 (adattato) Öa) Õ il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 19 Ö 45 Õ, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e ê 85/611/CEE (adattato) Öb) Õ le cui quote sono, su richiesta dei portatori Ö detentori Õ, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto. 3. Conformemente al diritto nazionale, questi Ö gli Õ organismi Ö di cui al paragrafo 2 Õ possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento). Ai fini della presente direttiva: a) il termine «fondo comune di investimento» comprende anche l'«unit trust»; ò (nuovo) b) il termine “quote” di OICVM include anche le azioni di OICVM. ê 85/611/CEE (adattato) 4. Non sono tuttavia soggette alla presente direttiva le società d'investimento il cui patrimonio è investito, tramite società affiliate Ö imprese figlie Õ, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari. ê 85/611/CEE 5. Gli Stati membri vietano agli OICVM soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva. ê 85/611/CEE (adattato) 6. Fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali e quelle degli articoli 44 e 45 Ö 86 e 87 Õ e dell'articolo 52 Ö 103 Õ, paragrafo 2 Ö 1, comma 2 Õ, uno Stato membro non può applicare agli OICVM situati Ö stabiliti Õ in un altro Stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, nessun'altra disposizione nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove detti OICVM commercializzino le loro quote nel suo territorio. 7.Ö Ad eccezione degli articoli da 1 a 4 e Õ fFatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri possono applicare agli OICVM situati Ö stabiliti Õ nel loro territorio disposizioni aggiuntive o più rigorose di quelle previste dagli articoli 4 e seguenti e disposizioni aggiuntive Ö dalla presente direttiva Õ, a condizione che queste siano di applicazione generale e non siano contrarie alla presente direttiva. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 1 (adattato) ð nuovo Articolo 21 bis Ö 1. Õ Ai fini della presente direttiva si intende per: ( 1 ) Öa) Õ“depositario”, un ente al quale sono affidati i compiti di cui all'articolo 7 e all'articolo 14 Ö agli articoli 19 e 29 Õ e che è soggetto alle altre disposizioni di cui alle sezioni III bis e IV bis Ö al capo IV e alla sezione 3 del capo V Õ; ( 2 ) Öb) Õ “società di gestione”, una società che esercita abitualmente l'attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento e/o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM); tale gestione comprende le funzioni elencate nell'allegato II; ( 3 ) Öc) Õ “Stato membro di origine di una società di gestione”, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria Ö legale Õ della società di gestione; ( 4 ) Öd) Õ “Stato membro ospitante di una società di gestione”, ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui la società di gestione ha una succursale o presta servizi; ( 5 ) Öe) Õ “Stato membro di origine di un OICVM”: a) per gli OICVM costituiti in forma di fondo comune di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di gestione, b) per gli OICVM costituiti in forma di società di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di investimento; ð lo Stato membro nel quale l’OICVM è autorizzato conformemente all’articolo 5; ï ò (nuovo) f) “Stato membro di origine di una società di investimento”, lo Stato membro nel quale è situata la sede legale della società di investimento; ê 2001/107/CE articolo 1, punto 1 (adattato) ( 6 ) Ög) Õ “Stato membro ospitante di un OICVM”, lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote del fondo comune di investimento o della società di investimento; ( 7 ) Öh) Õ “succursale”, una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di una società di gestione e che presta i servizi per i quali la società di gestione è stata autorizzata; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con sede statutaria in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica; ( 8 ) Öi) Õ “autorità competenti”, le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 49 Ö 92 Õ della presente direttiva; ( 9 ) Öj) Õ “stretti legami”, la situazione definita nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 95/26/CE[18] Ö nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità: i) da una "partecipazione", ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; ii) da un "legame di controllo", ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio[19], e in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; Õ ( 10 ) Ök) Õ “partecipazione qualificata”, ogni partecipazione diretta o indiretta in una società di gestione che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione della società di gestione in cui è detenuta tale partecipazione;. Ai fini della suddetta definizione sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE[20]; 11 «DSI», la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari[21]; 12 «impresa madre», un'impresa madre quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE[22]; 13 «impresa figlia», un'impresa figlia quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese; 14Öl) Õ “capitale iniziale”, il capitale definito all'articolo 34, paragrafo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/12/CE Ö 57, lettere a) e b) della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del ConsiglioÕ [23]; 15Öm) Õ “fondi propri”, i fondi propri quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, al titolo V, capo 2, sezione 1 Ödella direttiva 2006/48/CE Õ; questa definizione può tuttavia essere modificata nelle situazioni di cui all'allegato V della direttiva 93/6/CEE[24]. ò (nuovo) n) “supporto durevole”, qualsiasi strumento che permetta all’investitore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. ê 2001/108/CE articolo 1, punto 2 (adattato) Öo)Õ 8. Ai fini della presente direttiva si intendono per “valori mobiliari”: Öi) Õ le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni (nel seguito «azioni»);, Öii) Õ le obbligazioni ed altri titoli di credito Ö debito Õ (nel seguito «obbligazioni»), Öiii) Õ qualsiasi altro valore negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio., esclusi le tecniche e gli strumenti di cui all'articolo 21. Ö p) Õ 9. Ai fini della presente direttiva, per “strumenti del mercato monetario”, si intendono gli strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario purché siano liquidi e abbiano un valore determinabile accuratamente in qualunque momento. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 1 (adattato) Ö 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’attività abituale di una società di gestione comprende le funzioni elencate nell’allegato II. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera h), più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con amministrazione centrale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica. 4. Ai fini del paragrafo 1, lettera j), punto ii), si applica quanto segue: a) ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese; b) si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo. 5. Ai fini del paragrafo 1, lettera k), sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25]. 6. Ai fini del paragrafo 1, lettera m), si applicano mutatis mutandis gli articoli da 13 a 16 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. 7. Ai fini del paragrafo 1, lettera o), sono escluse dai valori mobiliari le tecniche e gli strumenti di cui all’articolo 46. Õ ê 85/611/CEE (adattato) Articolo 3 2 1. Non sono considerati OICVM assoggettati alla presente direttiva: Öa) Õ gli OICVM di tipo chiuso; Öb) Õ gli OICVM che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa; Öc) Õ gli OICVM la vendita delle cui quote è riservata dal regolamento del fondo o dai documenti Ödagli atti Õ costitutivi della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi; Öd) Õ le categorie di OICVM fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui è situato Ö stabilito Õ l'OICVM per le quali non si possono applicare le norme previste dalla sezione V Ö dal capo VII Õ e dall'articolo 36 Ö 78 Õ in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti. 2. Dopo un periodo di cinque anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, segnatamente quarto trattino. Essa propone all'occorrenza le misure appropriate per estendere il campo di applicazione. Articolo 4 3 Per l'applicazione della presente direttiva un OICVM si considera situato Ö stabilito Õ nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria Ö legale Õ della società di gestione del fondo comune d'investimento o quella della società d'investimento.; Ggli Stati membri devono esigere Ö esigono Õ che l'amministrazione centrale sia situata nello Stato membro della sede statutaria Ö legale Õ. CAPOTITOLO II Autorizzazione dell'OICVM Articolo 5 4 1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'OICVM è situato Ö stabilito Õ, qui di seguito semplicemente denominate «autorità competenti». ê 85/611/CEE (adattato) Tale autorizzazione vale per tutti gli Stati membri. 2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione, dall'altro lato il regolamento del fondo e infine la scelta del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti approvano da un lato i suoi documenti Ö atti Õ costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 2 (adattato) 3. Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se la società di gestione o la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti nella presente direttiva, rispettivamente nelle sezioni Ö nei capi Õ III e IV Ö V Õ. Inoltre, le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se i Ö responsabili dell'amministrazione Õ dirigenti del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l'identità dei Ö responsabili dell'amministrazione Õ dirigenti del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, deve essere Ö è Õ immediatamente notificata alle autorità competenti. Si intende per Ö responsabile dell'amministrazione Õ dirigente la persona che, a norma della legge o degli atti costitutivi, rappresenta il depositario ovvero che determina effettivamente l'indirizzo dell'attività del depositario. Ö 4. Õ3 bis. Le autorità competenti negano l'autorizzazione se l'OICVM è soggetto a divieto giuridico (ossia stabilito Ö ad esempio Õ dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi) di commercializzare le proprie quote o azioni nello Stato membro di origine. ê 85/611/CEE (adattato) Ö 5. Õ 4. Qualunque sostituzione della società di gestione o del depositario, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o dei documenti Ö degli atti Õ costitutivi della società d'investimento sono subordinate all'approvazione delle autorità competenti. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) CAPO SEZIONE III Obblighi relativi alle società di gestione SEZIONE 1 TITOLO A CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'ATTIVITÀ ARTICOLO 6 5 1. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine Ö dell’OICVM Õ. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri. 2. Nessuna società di gestione può svolgere attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa. L'attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato II. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento, anche i servizi seguenti: a) gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI Ö nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE; Õ b) a titolo di servizi accessori: Öi) Õ consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI Ö C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE Õ, Öii) Õ custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione. Le società di gestione non possono in nessun caso essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi citati nel presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere il servizio di cui alla Ö al primo comma, Õ lettera a). ê 2004/39/CE articolo 66 (adattato) è1 Rettifica 2004/39/CE (GU L 45, 16.2.2005, p. 18) 4. L'articolo 2, paragrafo 2 e gli articoli 12, 13 e 19 della è1 direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari[27] ç si applicano alla prestazione, da parte delle società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) Articolo 7 5bis 1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se non soddisfa i seguenti requisiti: a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125 000 EUR Ö tenuto conto di quanto segue Õ: Öi) Õ quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250 000 000 di EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi;. tTale importo aggiuntivo di fondi propri è pari allo 0,02% del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250 000 000 di EUR;. iIl totale richiesto del capitale iniziale e dell'importo aggiuntivo non può superare tuttavia 10 000 000 di EUR;. Öii) Õ aAi fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si intendono: - i) fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in qualità di delegato Ö delega Õ,; - ii) società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione,; - iii) altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega;. Öiii) Õ aA prescindere dai requisiti riguardanti gli importi, i fondi propri della società di gestione non sono mai inferiori all'importo stabilito nell'allegato IV della direttiva 93/6/CEE Ö all’articolo 21 della direttiva 2006/49/CE Õ;. Öiv) Õ gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall'obbligo di disporre di fino al 50% dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al primo trattino Ö punto i) Õ se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione;. qQuesti ultimi devono avere la sede statutaria Ö legale Õ in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria;. v) Entro il 13 febbraio 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei requisiti patrimoniali corredata, ove opportuno, di proposte di revisione; b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione;. aA tal fine, i nominativi di dette persone e di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente;. lL'attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti; c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante in particolare Ö quanto meno Õ la struttura organizzativa della società di gestione; d) tanto la sede amministrativa principale Ö l'amministrazione centrale Õ quanto la sede statutaria Ö legale della società di gestione Õ sono situate nello stesso Stato membro. 2. Inoltre, Sse esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali Ö stretti Õ legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare le informazioni richieste per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo. 3. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato. 4. Se l'autorizzazione è rilasciata, la società di gestione può immediatamente iniziare la sua attività. 5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società: a) non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi; b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;: c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione; ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) d) non soddisfa più le condizioni di cui alla direttiva 93/6/CEE Ö 2006/49/CE Õ se l'autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5 Ö 6 Õ, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva; ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 e) ha violato in modo grave e/o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o f) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale. Articolo 85 ter 1. Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l'autorizzazione per accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell'entità della medesima. Le autorità competenti negano l'autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell'idoneità di azionisti o soci. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) 2. Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione, le quali hanno la loro sede statutaria Ö legale Õ fuori dell'Unione europea Ö della Comunità Õ e iniziano o svolgono già la loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di società di gestione la cui sede statutaria Ö legale Õ si trova in uno Stato membro. 3. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all'autorizzazione di qualsiasi società di gestione che sia: a) un'impresa figlia di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure o c) Öuna società Õ controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro. SEZIONE 2 TITOLO B RELAZIONI CON I PAESI TERZI ARTICOLO 95 quater 1. Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell'articolo 7 della DSI Ö 15 della direttiva 2004/39/CE Õ. Ai fini della presente direttiva, i termini “impresa/impresa d'investimento” e “imprese d'investimento” di cui all'articolo 7 della DSI Ö 15 della direttiva 2004/39/CE Õ vanno letti come “società/società di gestione”; e l'espressione “prestare servizi d'investimento” nel paragrafo 2 di detto articolo Ö di cui all’articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2004/39/CE Õ va interpretata come «prestare servizi». 2. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai loro OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo. SEZIONE 3TITOLO C CONDIZIONI DI ESERCIZIO ARTICOLO 105 quinquies 1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all'articolo 5 Ö 6 Õ e all'articolo 5 bis Ö 7 Õ, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva. I fondi propri di una società di gestione non possono scendere al di sotto del livello previsto all'articolo 5 bis Ö 7 Õ, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la sua situazione o cessare l'attività. 2. La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza Ö la responsabilità Õ delle autorità Ö competenti Õ dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ. Articolo 115 sexies ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) 1. Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 9 della DSI Ö 10 della direttiva 2004/39/CE Õ. 2. Ai fini della presente direttiva, i termini “impresa/impresa d'investimento” e “imprese d'investimento” di cui all'articolo 9 della DSI Ö 10 della direttiva 2004/39/CE Õ vanno interpretati come “società/società di gestione”. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) Articolo 125 septies 1. Lo Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ elabora le norme prudenziali che le società di gestione, per quanto concerne l'attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, devono osservare in permanenza. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ciascuna di tali società: a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri e che assicurino, tra l'altro Ö quanto meno Õ, che qualunque transazione in cui intervenga il fondo possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività dei fondi comuni di investimento o delle società di investimento gestite dalla società di gestione siano investite conformemente al regolamento del fondo o ai suoi atti costitutivi e alle norme in vigore; b) sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano lesi dai conflitti d'interessi tra la società e i suoi clienti, tra i suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM. Tuttavia, le modalità di tale organizzazione nel caso di costituzione di una succursale non possono contrastare con le norme di comportamento prescritte dallo Stato membro ospitante Ö dell’OICVM Õ in materia di conflitti d'interessi. 2. Le società di gestione che sono autorizzate a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5 Ö 6 Õ, paragrafo 3, lettera a): Öa) Õ non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di fondi comuni di investimento o di società di investimento che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione generale del cliente;, Öb) Õ sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all'articolo 5 Ö 6 Õ, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori[28]. Articolo 13 5octies 1. Se gli Stati membri consentono alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti Ö tutti Õ i presupposti seguenti: a) le autorità competenti devono essere opportunamente informate; b) il mandato non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori; c) se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato può essere conferito solo a società Ö imprese Õ autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e soggette a vigilanza prudenziale e deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione; d) nel caso in cui il mandato abbia ad oggetto la gestione degli investimenti e sia conferito a una società Ö impresa Õ di un paese terzo deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate; e) il mandato per la funzione principale di gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né a una qualsiasi altra società Ö impresa Õ i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote; f) sono previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l'attività dell'impresa alla quale il mandato viene conferito; g) il mandato non impedisce alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni alla società Ö impresa Õ titolare del mandato e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell'interesse degli investitori; h) tenuto conto della natura delle funzioni delegate, il delegato Ö l'impresa alla quale le funzioni sono delegate Õ deve essere qualificata ed idonea a svolgere le funzioni di cui trattasi;e i) i prospetti dell'OICVM specificano le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare. 2. In nessun caso la responsabilità della società di gestione e del depositario è pregiudicata dal fatto che la società di gestione abbia delegato a terzi alcune sue funzioni. Inoltre, la società di gestione non deve delegare le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma. Articolo 145 nonies Ciascuno Stato membro elabora le norme di comportamento che le società di gestione in esso autorizzate devono osservare in ogni momento. Tali norme devono porre in atto almeno i principi di cui ai trattini seguenti Ö alle lettere da a) ad e) Õ. Questi Ö Tali Õ principi obbligano la società di gestione a: ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 a) agire, nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed equo, nell'interesse degli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato; b) agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nell'interesse degli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato; c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per portare a buon fine le sue attività, e ad utilizzarle in modo efficace; d) sforzarsi di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattati in modo equo; e e) conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all'esercizio delle sue attività in modo da promuovere gli interessi dei suoi investitori e l'integrità del mercato. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) SEZIONE 4TITOLO D DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 Articolo 15 6 1. Gli Stati membri provvedono a che le società di gestione autorizzate a norma della presente direttiva dalle autorità competenti di un altro Stato membro possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi. 2. Gli Stati membri non possono subordinare lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente. Articolo 16 6bis ê 2001/107/CE articolo 1, punto (adattato) 1. Oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis Ö agli articoli 6 e 7 Õ, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro comunica tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 2. Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all'atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i documenti seguenti: a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale; ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) b) un programma di esercizio indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 5 Ö 6 Õ, paragrafi 2 e 3 che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale; c) il recapito nello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, ove possono esserle richiesti i documenti; d) i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale. 3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori. Le autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, rendono note le ragioni del rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o la mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) ð nuovo 4. Prima che la succursale di una società di gestione inizi l'attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sulla società di gestione e per indicare, se del caso, le condizioni, ivi incluse le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 Ö 86 e 87 Õ in vigore nello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ e le norme di comportamento da rispettare qualora sia prestato il servizio di gestione di portafoglio di cui all'articolo 5 Ö 6 Õ, paragrafo 3, Ö lettera a), Õ i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi di custodia, secondo cui, per motivi di interesse generale l'attività deve essere esercitata nello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ. 5. La succursale può essere stabilita e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ o, in caso di silenzio di dette autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4. Dal Ö Da tale Õ momento in cui inizia la sua attività la società di gestione può iniziare anche la commercializzazione delle quote di fondi comuni di investimento e di società di investimento che essa gestisce, soggette alla presente direttiva, ð fatto salvo l’articolo 88 ï a meno che le autorità competenti dello Stato membro ospitante non dichiarino, con decisione motivata presa prima dello scadere del termine di due mesi di cui sopra e comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che le modalità di commercializzazione delle quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45. 6. In caso di prevista modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ possano adottare una decisione su detta modifica ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ possano pronunciarsi ai sensi del paragrafo 4. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) 7. In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ ne informano le autorità dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ. Articolo 176 ter 1. Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta la sua attività nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ: a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende operare; b) un programma d'esercizio indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 5 Ö 6 Õ, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento di queste ultime. Esse ÖLe autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione Õ inoltre comunicano Ö inoltre Õ precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori. 3. La società di gestione può quindi iniziare l'attività nello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, fermo restando l'articolo 46 Ö 88 Õ. Ö 3. Õ Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, indicano alla società di gestione le condizioni, ivi incluse le norme di comportamento da rispettare, qualora sia prestato il Ö in caso di prestazione del Õ servizio di gestione del portafoglio di cui all'articolo 5 Ö 6 Õ, paragrafo 3, Ö lettera a), dei Õ i servizi di consulenza in materia di investimenti e i Ö dei Õ servizi di custodia, che, per motivi di interesse generale, tale società deve soddisfare nello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ. 4. In caso di prevista modifica del contenuto delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ possano, se del caso, comunicare alla società eventuali cambiamenti o integrazioni da apportare alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 3. 5. Una società di gestione è tenuta a seguire la procedura di notifica di cui al presente articolo Ö ai paragrafi da 1 a 4 Õ anche qualora affidi a un terzo la commercializzazione delle quote in uno Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) è1 2005/1/CE articolo 9, punto 1(a) Articolo 186 quater 1. Gli Stati membri ospitanti Ö della società di gestione Õ possono esigere, ai fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel loro territorio presentino periodicamente alle loro autorità competenti un resoconto delle attività svolte nel paese. 2. Nell'esercizio delle competenze loro conferite a norma della presente direttiva gli Stati membri ospitanti Ö della società di gestione Õ possono esigere dalle succursali delle società di gestione le stesse informazioni che esigono a tal fine dalle società di gestione nazionali. Gli Stati membri ospitanti Ö della società di gestione Õ possono esigere dalle società di gestione che svolgono attività nel loro territorio in regime di libera prestazione di servizi le informazioni necessarie per verificare l'osservanza da parte di tali società delle norme loro applicabili degli Stati membri ospitanti. Non possono tuttavia essere richieste informazioni maggiori di quelle che sono tenute a comunicare allo stesso fine le società di gestione stabilite nello Stato membro ospitante. 3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, ove accertino che una società di gestione, la quale abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio, non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione delle disposizioni della presente direttiva che attribuiscono poteri alle autorità competenti dello Stato membro Ö ospitante della società di gestione Õ, esigono che la società di gestione in questione ponga termine alle irregolarità. 4. Se la società di gestione in questione non prende le opportune misure Ö per porre fine alle irregolarità di cui al paragrafo 3 Õ, le autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ. Queste Ö Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione Õ adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ. 5. Se la società di gestione persiste nell'infrazione alle disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 2 nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, lo Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine Ö della società di gestione Õ, può adottare misure adeguate per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. 6. Le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5precedenti lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri ospitanti Ö della società di gestione Õ di prendere misure idonee a prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel loro territorio, contrarie alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire alle società di gestione responsabili delle infrazioni di avviare nuove transazioni nel loro territorio. 7. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 e che comporti sanzioni o restrizioni alle attività della società di gestione deve essere Ö è Õ debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata presa. 8. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e delle altre persone cui sono prestati i servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere Ö sono Õ informate di tali misure nel più breve tempo possibile. La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure. 9. In caso di revoca dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ sono informate e prendono misure adeguate per impedire alla società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi degli investitori. è1Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.ç ê 2001/107/CE articolo 1, punto 3 (adattato) è1 2005/1/CE articolo 9, punto 1(b) 10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui ci sia stato rifiuto ai sensi dell'articolo 6 bis Ö 16 Õ o in cui siano state adottate misure a norma del paragrafo 5 Ö del presente articolo Õ. è1Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.ç ê 2001/107/CE articolo 1, punto 4 Capo IVSEZIONE IIIbis Obblighi riguardanti il depositario ê 85/611/CEE Articolo 19 7 1. La custodia del patrimonio del fondo comune d'investimento deve essere affidata a un depositario. ê 85/611/CEE (adattato) 2. La responsabilità del depositario di cui all'articolo 9 Ö 21 Õ non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia. 3. Il depositario deve inoltre: ê 85/611/CEE (adattato) a) accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla legge o al regolamento del fondo; b) accertare che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge o al regolamento del fondo; c) esegueire le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla legge o al regolamento del fondo; d) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso; e) accertare che i redditi del fondo ricevano la destinazione conforme alla legge o al regolamento del fondo. ê 85/611/CEE (adattato) Articolo 20 8 1. Il depositario deve avere Ö ha Õ la propria sede statutaria Ö legale Õ nello Stato membro in cui la società di gestione ha la sua sede statutaria Ö legale Õ oppure esservi Ö vi è Õ stabilito se la sua sede statutaria Ö legale Õ si trova in un altro Stato membro. 2. Il depositario dev'essere Ö è Õ un istituto soggetto a controllo pubblico. Esso deve presentare garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione. 3. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra i quali possono essere scelti i depositari. Articolo 21 9 Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato Ö membro di origine dell’OICVM Õ in cui è situata la sede statutaria della società di gestione, nei confronti della società di gestione e dei partecipanti Ö detentori di quote Õ, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi. Nei confronti dei partecipanti Ö detentori di quote Õ la responsabilità può essere diretta o indiretta attraverso la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i partecipanti Ö detentori di quote Õ. Articolo 22 10 1. Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società. 2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni la società di gestione ed il depositario devono agire Ö agiscono Õ in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dei partecipanti Ö detentori di quote Õ. Articolo 23 11 La legge o il regolamento del fondo definiscono le condizioni di sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei partecipanti Ö detentori di quote Õ al momento di tale sostituzione. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 5 (adattato) CAPO V SEZIONE IV Obblighi relativi alle società di investimento SEZIONE 1 TITOLO A CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'ATTIVITÀ ARTICOLO 24 12 L'accesso all'attività dellae società di investimento è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di investimento Õ. Gli Stati membri determinano la forma giuridica che deve assumere una società di investimento. ê 85/611/CEE Articolo 25 13 La società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all'articolo 1, paragrafo 2. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 6 (adattato) Articolo 26 13bis 1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti Ö dello Stato membro di origine della società di investimento Õ non autorizzano una società di investimento che non ha designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300 000 EUR. Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, Ö si applicano le seguenti condizioni Õ: Öa) Õ l'autorizzazione è Ö deve essere Õ negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante in particolare Ö quanto meno Õ la struttura organizzativa della società di investimento; Öb) Õ i Ö responsabili dell'amministrazione Õ dirigenti della società di investimento devono avere i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento;. aA tal fine i nominativi dei Ö responsabili dell'amministrazione Õ dirigenti e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente;. lLa scelta dell'attività della società di investimento deve essere operata da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;. sSi intende per Ö responsabile dell'amministrazione Õ dirigente la persona che, a norma di legge o degli atti costitutivi, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l'indirizzo dell'attività;, Öc) Õ inoltre, se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali Ö stretti Õ legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti Ö dello Stato membro di origine della società di investimento Õ negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti Ö dello Stato membro di origine della società di investimento Õ impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse tutte le informazioni richieste Ö di cui esse necessitano Õ. 2. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato. 3. Se l'autorizzazione è rilasciata, la società di investimento può immediatamente iniziare la sua attività. 4. Le autorità competenti Ö dello Stato membro di origine della società di investimento Õ possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società: a) non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di 6 mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi; b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;: c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione; d) ha violato in modo grave e/o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o e) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale. SEZIONE 2 TITOLO B CONDIZIONI DI ESERCIZIO ARTICOLO 2713 ter Gli articoli 5 octies e 5 nonies Ö 13 e 14 Õ si applicano mutatis mutandis alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva. Ai fini del presente articolo, il termine “società di gestione” va letto come “società di investimento”. Le società di investimento possono gestire soltanto le attività del loro portafoglio e non possono, in nessun caso, ricevere incarichi riguardanti la gestione di attività per conto terzi. Articolo 2813 quater Ciascuno Ö Lo Õ Stato membro di origine Ö della società di investimento Õ elabora le norme prudenziali che le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva devono osservare in permanenza. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di investimento Õ, tenuto conto anche della natura della società di investimento, esigono che essa abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio capitale iniziale e che assicurino, tra l'altro Ö quanto meno Õ, che qualunque transazione in cui intervenga la società possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività della società di investimento siano investite conformemente agli atti costitutivi e alle norme in vigore. ê 2001/107/CE articolo 1, punto 7 SEZIONE 3SEZIONE IVBIS OBBLIGHI RIGUARDANTI IL DEPOSITARIO ê 85/611/CEE (adattato) Articolo 29 14 1. La custodia del patrimonio di una società d'investimento deve essere Ö è Õ affidata a un depositario. 2. La responsabilità del depositario di cui all'articolo 16 Ö 31 Õ non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia. 3. Il depositario deve inoltre Ö accerta Õ: a) accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle quote effettuati dalla società di investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge e ai documenti Ö agli atti Õ costitutivi della società; b) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio della società il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso; c) accertare che i redditi della società ricevano la destinazione conforme alla legge e ai documenti Ö agli atti Õ costitutivi. 4. Gli Stati membri Ö di origine delle società di investimento Õ possono stabilire che le società di investimento situate Ö stabilite Õ sul loro territorio che commercializzano le loro quote esclusivamente attraverso una o più borse valori alla cui quotazione ufficiale tali quote sono ammesse non abbiano l'obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva. Gli articoli 34, 37 e 38 Ö 71, 79 e 80 Õ non si applicano a tali società. Tuttavia, le norme per la valutazione del patrimonio di dette società devono essere Ö sono Õ indicate nella legge o nei documenti Ö negli atti Õ costitutivi. 5. Gli Stati membri Ö di origine delle società d’investimento Õ possono stabilire che le società di investimento situate Ö stabilite Õ sul loro territorio, che commercializzano almeno l'80% delle loro quote attraverso una o più borse valori indicate nei documenti Ö negli atti Õ costitutivi, non abbiano l'obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva, purché tali quote siano ammesse alla quotazione ufficiale delle borse valori degli Stati membri sul cui territorio le quote sono commercializzate e purché le operazioni fuori borsa siano effettuate dalla società soltanto al corso di borsa. Nei documenti Ö Negli atti Õ costitutivi della società deve essere Ö è Õ indicata la borsa del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle operazioni fuori borsa effettuate in questo paese da detta società. Lo Stato membro si avvale della facoltà di cui al comma precedente Ö deroga di cui al primo comma Õ solo se ritiene che i partecipanti Ö detentori di quote Õ beneficino di una tutela equivalente a quella di cui beneficiano i partecipanti Ö detentori di quote Õ degli OICVM che hanno un depositario ai sensi della presente direttiva. In particolare queste società e quelle di cui al paragrafo 4 devono: a) in mancanza di una disposizione nella legge, indicanore nei documenti Ö negli atti Õ costitutivi i metodi di calcolo del valore Ö patrimoniale Õ netto d'inventario delle quote; b) intervengonointervernire sul mercato per evitare che il valore delle loro quote in borsa si discosti dal valore Ö patrimoniale Õ netto d'inventario più del 5%; c) stabilisconostabilire il valore Ö patrimoniale Õ netto d'inventario delle quote, lo comunicanocomunicarlo alle autorità competenti almeno due volte alla settimana e lo pubblicanopubblicarlo due volte al mese. Un revisore dei conti indipendente deve accertare almeno due volte al mese che il valore delle quote sia calcolato in conformità della legge e dei documenti Ö degli atti Õ costitutivi della società. In questa occasione il revisore deve verificare che le attività della società siano investite secondo le norme previste dalla legge e dai documenti Ö dagli atti Õ costitutivi. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le generalità delle società che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5. Articolo 30 15 1. Il depositario deve avere Ö ha Õ la propria sede statutaria Ö legale Õ nello Stato membro in cui la società di investimento ha la sua sede statutaria Ö legale Õ oppure esservi Ö vi è Õ stabilito se la sua sede statutaria Ö legale Õ si trova in un altro Stato membro. 2. Il depositario dev'essere Ö è Õ un istituto soggetto a controllo pubblico. Esso deve presentare garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione. 3. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra i quali possono essere scelti i depositari. Articolo 31 16 Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato Ö membro di origine della società di investimento Õ in cui è situata la sede statutaria della società d'investimento, nei confronti della società di investimento stessa e dei partecipanti Ö detentori di quote Õ, di ogni danno da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi. Articolo 32 17 1. Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il depositario deve agire Ö agisce Õ esclusivamente nell'interesse dei partecipanti Ö detentori di quote Õ. Articolo 33 18 La legge o i documenti Ö gli atti Õ costitutivi delle società di investimento definiscono le condizioni di sostituzione del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei partecipanti Ö detentori di quote Õ al momento di tale sostituzione. ò (nuovo) CAPO VI Fusioni di OICVM Sezione 1 PRINCIPIO, AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE Articolo 34 Il presente capo si applica ad una qualsiasi delle seguenti operazioni, denominate nel seguito “fusioni”: a) un’operazione con la quale uno o più OICVM o relativi comparti, denominati nel seguito “OICVM oggetto di fusione”, nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività ad un altro OICVM esistente o ad un relativo comparto, denominato nel seguito “OICVM ricevente”, in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10% del valore patrimoniale netto di tali quote; b) un’operazione con la quale due o più OICVM o relativi comparti, denominati nel seguito “OICVM oggetto di fusione”, nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività ad un OICVM da essi costituito o ad un relativo comparto, denominato nel seguito “OICVM ricevente” in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10% del valore patrimoniale netto di tali quote; c) un’operazione con la quale uno o più OICVM o relativi comparti, denominati nel seguito “OICVM oggetto di fusione”, nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono il loro patrimonio netto ad un altro OICVM esistente o ad un relativo comparto, denominato nel seguito ”OICVM ricevente”, dopo di che le passività in essere degli OICVM oggetto di fusione saranno regolate in una fase successiva. Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti. Articolo 35 Fatte salve le condizioni di cui alla presente sezione e indipendentemente dal modo in cui gli OICVM sono costituiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri consentono fusioni tra: a) OICVM stabiliti sui loro territori; b) OICVM stabiliti sui loro territori e OICVM stabiliti sul territorio di altri Stati membri. Articolo 36 1. Le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione. 2. L’OICVM oggetto di fusione fornisce tutte le informazioni seguenti alle autorità competenti del suo Stato membro di origine: a) il progetto comune relativo alle condizioni della fusione proposta debitamente approvato dall’organismo di gestione o amministrativo competente dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente; b) una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni essenziali per gli investitori dell’OICVM ricevente, di cui all’articolo 73, se stabilito in un altro Stato membro; c) un certificato emesso dai depositari dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente in cui confermano di aver verificato che il progetto comune di condizioni di fusione sia conforme alla presente direttiva e di aver verificato il regolamento o gli atti costitutivi dei rispettivi OICVM ed indicano le loro conclusioni in proposito; d) le informazioni sulla fusione proposta che intendono fornire ai detentori delle proprie quote. 3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione considerano l’impatto potenziale della fusione proposta per i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione sia dell’OICVM ricevente e nel farlo consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente a meno che non considerino che l'impatto potenziale della fusione proposta sui detentori di quote dell'OICVM ricevente sia trascurabile. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione lo considerano necessario, possono richiedere che siano chiarite le informazioni per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione decidono che la fusione proposta potrebbe avere un impatto sostanziale sui detentori di quote dell’OICVM ricevente, informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente, le quali impongono che informazioni appropriate ed accurate sulla fusione proposta siano fornite ai detentori di quote dell'OICVM ricevente. 4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione autorizzano la fusione proposta se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la fusione proposta soddisfa tutti i requisiti degli articoli 36, 37, 38 e 39; b) l’OICVM ricevente è stato notificato, conformemente all’articolo 88, ai fini della commercializzazione delle sue quote in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM oggetto di fusione è autorizzato o è stato notificato ai fini della commercializzazione conformemente all’articolo 88; c) dopo aver considerato l’impatto potenziale della fusione proposta per i detentori di quote conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti sono soddisfatte delle informazioni che si intende fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e, laddove applicabile, dell’OICVM ricevente. 5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano l’OICVM oggetto di fusione, entro 30 giorni dalla presentazione di un fascicolo completo, se la fusione sia stata o meno autorizzata. Il rifiuto deve essere motivato. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente in merito alla loro decisione. Articolo 37 1. Gli Stati membri impongono che l’organo di gestione o amministrativo dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente redigano un progetto comune sulle condizioni della fusione. Il progetto comune di condizioni di fusione contiene le seguenti informazioni: a) indicazione del tipo di fusione e dell’OICVM interessato; b) il background e la motivazione della fusione proposta; c) il previsto impatto della fusione proposta per i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione sia dell’OICVM ricevente; d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla prevista data di efficacia della fusione; e) il metodo di calcolo del rapporto di cambio; f) la prevista data di efficacia della fusione; g) il regolamento o gli atti costitutivi dell’OICVM ricevente. 2. L’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente possono decidere di includere altri elementi nel progetto comune di condizioni di fusione. Sezione 2 CONTROLLO DEI TERZI, INFORMAZIONI DEI DETENTORI DI QUOTE E ALTRI DIRITTI DEI DETENTORI DI QUOTE ARTICOLO 38 Gli Stati membri impongono che i depositari degli OICVM oggetto di fusione e degli OICVM riceventi verifichino la conformità del progetto comune di condizioni di fusione alla presente direttiva, al regolamento del fondo e agli atti costitutivi dei rispettivi OICVM. Articolo 39 1. Gli Stati membri prescrivono che un revisore dei conti indipendente, abilitato conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[29], validi quanto segue: a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla prevista data di efficacia della fusione; b) il metodo di calcolo del rapporto di cambio. 2. I revisori legali dei conti dell'OICVM oggetto di fusione o dell'OICVM ricevente sono considerati revisori indipendenti ai fini del paragrafo 1. 3. Su richiesta, una copia della relazione del revisore indipendente viene messa gratuitamente a disposizione dei detentori di quote sia dell'OICVM oggetto di fusione che dell'OICVM ricevente. Articolo 40 1. Gli Stati membri impongono che l'OICVM oggetto di fusione fornisca informazioni adeguate e accurate sulla fusione proposta ai propri detentori di quote in modo da consentire loro di prendere una decisione informata sull'impatto della proposta sui loro investimenti. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente impongono all'OICVM ricevente di fornire informazioni adeguate e accurate sulla fusione proposta ai propri detentori di quote su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione conformemente all'articolo 36, paragrafo 3. 3. Le informazioni sono fornite ai detentori di quote solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione abbiano autorizzato la fusione proposta ai sensi dell'articolo 36. Esse sono fornite almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea generale dei detentori di quote di cui all'articolo 41 o, se la normativa nazionale non la prevede, almeno 30 giorni prima della prevista data di efficacia della fusione. 4. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione e, laddove applicabile, dell'OICVM ricevente includono informazioni adeguate e accurate sulla fusione proposta che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli articoli 41 e 42. Esse includono almeno quanto segue: a) il background e la motivazione della fusione proposta; b) il possibile impatto della fusione proposta sui detentori di quote, compresa tra l'altro ogni differenza sostanziale per quanto riguarda la politica e la strategia di investimento, i costi, i risultati attesi, le relazioni periodiche e la possibile diluizione dei rendimenti. c) ogni diritto specifico che i detentori di quote abbiano in relazione alla fusione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del revisore indipendente e il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso delle loro quote senza spese come specificato all'articolo 42; d) gli aspetti procedurali pertinenti e la prevista data di efficacia della fusione; e) una copia delle informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 relative all'OICVM ricevente. 5. Qualora l'OICVM oggetto di fusione e, laddove applicabile, l'OICVM ricevente sia stato notificato ai sensi dell'articolo 88, le informazioni di cui al paragrafo 4 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione e, laddove applicabile, dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente, o in una lingua approvata dalle rispettive autorità competenti. Della traduzione è responsabile l'OICVM che ha l'obbligo di fornire le informazioni. Essa riflette fedelmente il contenuto delle informazioni originali. 6. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2, e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107 , paragrafo 2. Articolo 41 Quando il diritto nazionale degli Stati membri richiede l'approvazione da parte dei detentori di quote delle fusioni tra OICVM, gli Stati membri assicurano che l'approvazione non richieda più del 75% dei voti effettivamente espressi dai detentori di quote presenti o rappresentati all'assemblea generale dei detentori di quote. Il primo comma non pregiudica il quorum prescritto dal diritto nazionale. Articolo 42 1. Le leggi degli Stati membri prescrivono che i detentori di quote sia dell'OICVM oggetto di fusione che dell'OICVM ricevente abbiano il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICVM con politiche di investimento analoghe, senza spese. Questo diritto prende effetto dal momento in cui i detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione e, laddove applicabile, i detentori di quote dell'OICVM ricevente vengono informati della fusione proposta. Esso cessa alla data di efficacia della fusione. 2. Per le fusioni tra OICVM, in deroga all'articolo 79, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le rispettive autorità competenti a imporre o ad autorizzare la sospensione temporanea del riacquisto o del rimborso di quote, purché una tale sospensione sia giustificata dalla tutela dei detentori di quote. SEZIONE 3 COSTI ED ENTRATA IN VIGORE ARTICOLO 43 Gli Stati membri assicurano che ogni spesa legale, di consulenza o amministrativa legata alla preparazione e al completamento della fusione non venga posta a carico, né direttamente né indirettamente, dell'OICVM oggetto di fusione, dell'OICVM ricevente o dei loro detentori di quote. Articolo 44 1. Gli Stati membri dispongono che la fusione abbia effetto non appena tutte le attività e, dove applicabile, tutte le passività siano state trasferite dall'OICVM oggetto di fusione all'OICVM ricevente e i detentori di quote dell'OICVM oggetto di fusione abbiano ricevuto le quote dell'OICVM ricevente in cambio delle quote possedute nell'OICVM oggetto di fusione. 2. I depositari dell'OICVM oggetto di fusione e dell'OICVM ricevente sono responsabili del trasferimento effettivo delle attività dall'OICVM oggetto di fusione all'OICVM ricevente. 3. L'entrata in vigore della fusione viene resa pubblica mediante mezzi adeguati secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato membro dell'OICVM ricevente. 4. Gli Stati membri assicurano anche che l'entrata in vigore della fusione sia resa pubblica sul sito Web sia delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto della fusione che delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevente. 5. Una fusione che abbia preso effetto conformemente al paragrafo 1 non può essere dichiarata nulla. ê 85/611/CEE (adattato) CAPO VIISEZIONE V Obblighi relativi alla politica d'investimento degli OICVMo.i.c.v.m. Articolo 45 19 1. Gli investimenti di un fondo comune di investimento o di una società di investimento devono essere Ö sono Õ effettuati esclusivamente in Ö uno o più dei seguenti elementi Õ: ê2001/108/CE articolo 1, punto 3 (adattato) a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, ai sensi dell'articolo Ö 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE; Õ 1, punto 13, della DSI e/o: ê 85/611/CEE (adattato) è1 2001/108/CE articolo 1, punto 4 b) valori mobiliari e è1 strumenti del mercato monetario ç negoziati su un altro mercato di uno Stato membro, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;: c) valori mobiliari e è1 strumenti del mercato monetario ç ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o Ö dagli atti Õdai documenti costitutivi della società di investimento; d) valori mobiliari emessi recentemente a condizione che: ê 85/611/CEE (adattato) è1 2001/108/CE articolo 1, punto 5 Ö i) Õ le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o Ö dagli atti Õdai documenti costitutivi della società di investimento; Ö ii) Õ l'ammissione Ö di cui al punto i) Õ sia ottenuta al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall'emissione, è1 e/o; ç ê2001/108/CE articolo 1, punto 5 (adattato) e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva e/o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, Ö lettere a) e b) Õ, a prescindere dal fatto che siano situati Ö stabiliti Õ o meno in uno Stato membro, purché: Ö i) Õ tali altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti ad una vigilanza che le autorità competenti per gli Ö dello Stato membro di origine dell' Õ OICVM considerano equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita,; Ö ii) Õ il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare le norme concernenti la segregazione degli attivi, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano soggetti a regole equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva,; Ö iii) Õ l'operatività degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento,; Ö iv) Õ non oltre il 10% delle attività degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo di cui si prospetta l'acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o agli atti costituitivi, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo; e/o f) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro o, in caso contrarioÖ qualora la sede legale sia situata in un paese terzo Õ, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalle autorità competenti per gliÖ dello Stato membro di origine dell' Õ OICVM, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria; e/o g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti; e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa («strumenti derivati OTC»), a condizione che: Ö i) Õ l'attività sottostante consista in strumenti di cui al presente paragrafo, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali l'OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel Ö suo Õ regolamento del fondo o negli Ö suoi Õ atti costitutivi dell'OICVM stesso, Ö ii) Õ le controparti di tali contratti Ö delle operazioni con strumenti derivati OTC Õ siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti per gli Ö dello Stato membro di origine dell' Õ OICVM, e Ö iii) Õ gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro equo valore equo su iniziativa dell'OICVM; e/o h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, contemplati all'articolo Ö 2, paragrafo 1), lettera p) Õ 1, paragrafo 9, la cui emissione o il cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché siano: Ö i) Õ emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, Ö dalla Comunità Õ dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri, o Ö ii) Õ emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c), o Ö iii) Õ emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, o Ö iv) Õ emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalle autorità competenti per gli Ö dello Stato membro di origine dell' Õ OICVM nella misura in cui gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista Ö ai punti i), ii) o iii) Õ al primo, secondo o terzo trattino e purché l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 milioni di EUR, presenti e pubblichi i conti annuali conformemente alla direttiva 78/660/CEE[30] Ö del Consiglio Õ, oppure sia un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una "liquidity line"Ö linea di liquidità Õ bancaria. ê85/611/CEE è1 2001/108/CE articolo 1, punto 6 2. Tuttavia: a) un OICVMo.i.c.v.m. può investire sino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari è1 e strumenti del mercato monetario ç diversi da quelli previsti dal paragrafo 1; ê 85/611/CEE (adattato) Ö b Õ c) una società di investimento può acquistare i beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della sua attività; Ö c Õ d) un OICVMo.i.c.v.m. non può acquistare metalli preziosi né i loro certificati rappresentativi. Ö 3 Õ 4. Un fondo comune di investimento e una società di investimento possono detenere, a titolo accessorio, liquidità. ê2001/108/CE articolo 1, punto 9 (adattato) Articolo 46 21 1. La società di gestione o di investimento deve utilizzare Ö utilizza Õ una procedura di gestione dei rischi che le consenta di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste al profilo di rischio generale del portafoglio;. deve utilizzare Ö Essa utilizza Õ una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Deve comunicare Ö Essa comunica Õ sistematicamente alle autorità competenti, conformemente alle modalità da esse definite, i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati per ciascun OICVM che essa gestisce. 2. Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a ricorrere, alle condizioni ed entro i limiti che essi stabiliscono, a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati in vista della buona gestione del portafoglio. Se queste operazioni implicano l'uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. In nessun caso queste operazioni determineranno il discostamento dell'OICVM dagli obiettivi di investimento definiti nel suo regolamento di gestione o nei suoi atti costitutivi o nel prospetto. 3. Un OICVM assicura che la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti derivati non superi il valore totale netto del suo portafoglio. L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche Ö al terzo e al quarto comma Õ ai commi seguenti. Un OICVM può investire, nell'ambito della sua politica di investimento e nei limiti fissati all'articolo 22 Ö 47 Õ, paragrafo 5, in strumenti finanziari derivati, purché l'esposizione a fronte delle attività sottostanti non superi, in totale, i limiti di investimento stabiliti all'articolo 22 Ö 47 Õ. Se un OICVM investe in strumenti finanziari derivati su indici, gli Stati membri possono consentire che questi investimenti non siano cumulati ai fini dei limiti stabiliti all'articolo 22 Ö 47 Õ. Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpora uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere Ö viene Õ preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui al presente articolo. ê2001/108/CE articolo 1, punto 9 (adattato) è1 2005/1/CE articolo 9, punto 3 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni complete ed eventuali modifiche successive sulla loro normativa applicabili ai Ö in materia di Õ metodi usati per calcolare l'esposizione di cui al paragrafo 3, compresa l'esposizione verso una controparte in operazioni in transazioni su strumenti finanziari derivati OTC, entro il 13 febbraio 2004. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri. è1 Tali informazioni sono oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari. ç ê2001/108/CE articolo. 1, punto 10 Articolo 47 22 1. Un OICVM non può investire più del 5% delle sue attività in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Un OICVM non può investire più del 20% delle sue attività in depositi costituiti presso uno stesso organismo. ê2001/108/CE articolo 1, punto 10 (adattato) L'esposizione verso una controparte dell'OICVM in Ö un'operazione con Õ una transazione su strumenti finanziari derivati OTC non può superare Ö le seguenti soglie Õ: Ö a) Õ il 10% delle sue attività se la controparte è un ente creditizio di cui all'articolo 19 Ö 45 Õ, paragrafo 1, lettera f), ; o Ö b) Õ il 5% delle sue attività negli altri casi. 2. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5% contemplato dalla prima frase Ö dal primo comma Õ del paragrafo 1 sino ad un massimo del 10%. Tuttavia, l'importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall'OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5% delle sue attività non deve superare il 40% del valore delle attività dell'OICVM. Questa limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale e alle Ö operazioni con Õ transazioni su strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detti istituti. Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un OICVM non può cumulare, Ö gli elementi seguenti, quando ciò determinerebbe investimenti pari a oltre il 20% delle sue attività in un unico organismo Õ in relazione ad un solo organismo: Ö a) Õ investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso,Ö da detto organismo; Õ Ö b) Õ depositi costituiti presso di esso, e/oÖ detto organismo; Õ Ö c) Õ esposizioni risultanti da Ö operazioni con Õ transazioni su strumenti finanziari derivati OTC nei suoi confronti Ö nei confronti di detto organismo. Õ che rappresentano oltre il 20% delle attività dell'OICVM stesso. 3. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5% di cui alla prima frase del Ö al primo comma del Õ paragrafo 1 sino ad un massimo del 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri. 4. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5% di cui alla prima frase Ö al primo comma Õdel paragrafo 1 sino ad un massimo del 25% per determinate obbligazioni emesse da Ö enti creditizi Õ istituti di credito che abbiano la sede Ö legale Õ statutaria in uno Stato membro e siano soggetti a controllo Ö vigilanza Õ pubblicao ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere Ö vengono Õ investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Quando un OICVM investe più del 5% delle proprie attività nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare Ö supera Õ l'80% del valore delle attività dell'OICVM. ê2001/108/CE articolo 1, punto 10 (adattato) è1 2005/1/CE articolo 9, punto 4 Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle categorie di obbligazioni di cui sopra Ö al primo comma Õ e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di controllo Ö vigilanza Õdi cui al Ö predetto Õ primo comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri sopra enunciati. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione comunica immediatamente agli altri Stati membri queste informazioni, con i commenti a suo giudizio opportuni, e le rende accessibili al pubblico. è1Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari.ç 5. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40% di cui al paragrafo 2. I limiti previsti ai paragrafi Ö da Õ 1, 2, 3 e Ö a Õ 4 non possono essere cumulati e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, effettuati a norma dei paragrafi Ö da Õ 1, 2, 3 e Ö a Õ 4 non possono comunque superare, in totale, il 35% delle attività dell'OICVM. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, quali definite conformemente alla direttiva 83/349/CEE[31] o alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente articolo. ê2001/108/CE articolo. 1, punto 10 Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito di uno stesso gruppo fino ad un limite massimo del 20%. ê2001/108/CE articolo 1, punto 11 (adattato) Articolo 48 22bis 1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 25 Ö 51 Õ, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall'articolo 22 Ö 47 Õ fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni di uno stesso emittente, quando, conformemente al regolamento del fondo o agli atti costitutivi, l'obiettivo della politica di investimento dell'OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalle autorità competenti, a condizione che: Ö a) Õ la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata,; Ö b) Õ l'indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce,; Ö c) Õ l'indice sia reso pubblico in modo adeguato. 2. Gli Stati membri possono elevare il limite fissato al paragrafo 1 sino a un massimo del 35% allorché lo giustifichino condizioni eccezionali del mercato, in particolare dei mercati regolamentati nei quali prevalgono taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L'investimento entro detto limite è possibile solo con riferimento ad un unico emittente. ê 85/611/CEE (adattato) è1 2001/108/CE articolo 1, punto 12 Articolo 49 23 1. In deroga dell'articolo 22 Ö 47 Õ e senza pregiudizio dell'articolo 68, paragrafo 3 del trattato, gli Stati membri possono autorizzare gli OICVMo.i.c.v.m. a investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100% del loro patrimonio in diverse emissioni di valori mobiliari è1 e strumenti del mercato monetario ç emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri. Le autorità competenti Ö dell'OICVM Õ accordano tale deroga solo se ritengono che i partecipanti Ö detentori di quote Õ degli OICVMo.i.c.v.m. beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficiano i Ö detentori di quote degli OICVM Õ partecipanti agli o.i.c.v.m. che rispetti i limiti dell'articolo 22 Ö 47 Õ. ê 85/611/CEE (adattato) ðnuovo Tali OICVMo.i.c.v.m. devono detenere Ö detengono Õ valori di almeno sei emissioni differenti, senza che i valori di una stessa emissione superino il 30% dell'importo totale del suo patrimonio. 2. Gli OICVMo.i.c.v.m. di cui al paragrafo 1 devono menzionare Ö menzionano Õ esplicitamente, nel regolamento del fondo o Ö negli atti Õ nei documenti costitutivi della società di investimento, gli Stati Ö membri Õ, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35% del loro patrimonio;. questo Il regolamento o Ö gli atti Õ questi documenti costitutivi devono essere Ö vengono Õ approvati dalle autorità competenti. 3. Inoltre Ggli OICVMo.i.c.v.m. di cui al paragrafo 1 Ö includono Õ devono includere, nel prospetto o materiale promozionale ð nelle comunicazioni di marketing ï, una dichiarazione ben visibile che richiami l'attenzione su detta autorizzazione e indichi gli Stati Ö membri Õ e/o gli enti locali nonché gli organismi internazionali a carattere pubblico nei cui valori intendono investire o hanno investito più del 35% del loro patrimonio. ê2001/108/CE articolo 1, punto 13 (adattato) Articolo 50 24 1. Un OICVM può acquistare quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 19 Ö 45 Õ, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10% delle sue attività sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o di altro organismo di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite ad un massimo del 20%. ê2001/108/CE articolo. 1, punto 13 2. Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30% delle attività dell'OICVM. ê2001/108/CE articolo 1, punto 13 (adattato) Se un OICVM ha acquisito quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono permettere che le attività deglidi questi OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo non siano obbligatoriamente cumulate ai fini dei limiti stabiliti all'articolo 22 Ö 47 Õ. 3. Allorché un OICVM investe in quote di altri OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione diretta o indiretta rilevante, la società di gestione o l'altra società non può imputare diritti di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti dell'OICVM nelle quote di tali OICVM e/o organismi di investimento collettivo. Un OICVM che investe una quota cospicua delle proprie attività in altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo deve indicare nel prospetto l'ammontare massimo delle commissioni Ö spese Õdi gestione che possono essere imputate sia all'OICVM stesso sia agli altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo nei quali intende investire. Esso indica nella relazione annuale la percentuale massima delle spese di gestione sostenute dall'OICVM stesso e dagli OICVM e/o dagli altri organismi di investimento collettivo nei quali investe. ê 85/611/CEE (adattato) Articolo 51 25 1. Una società di investimento o una società di gestione, per l'insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, non Ö acquista Õ può acquistare azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente. Fino ad un successivo coordinamento, gli Stati membri devono tener conto delle norme esistenti nelle legislazioni degli altri Stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma. 2. Inoltre, uUna società di investimento o un fondo comune Ö di investimento Õ non può acquistare più del: Ö a) Õ 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente, Ö b) Õ 10% di obbligazioni di uno stesso emittente, ê2001/108/CE articolo 1, punto 15, punto 1 (adattato) Ö c) Õ 25% di quote di uno stesso OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, Ö lettere a) e b) Õ primo e secondo trattino, ê2001/108/CE articolo 2, punto 15, punto 2 (adattato) Ö d) Õ 10% di strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. ê2001/108/CE articolo 1, punto 16 (adattato) I limiti di cui al secondo, al terzo e al quarto trattino Ö alle lettere b), c) e d) Õ possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi. ê 85/611/CEE (adattato) è1 2001/108/CE articolo 1, punto 17 3. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda: ; a) i valori mobiliari è1 e gli strumenti del mercato monetario ç emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali; b) i valori mobiliari è1e gli strumenti del mercato monetario ç emessi o garantiti da uno Stato terzo; ê85/611/CEE è1 2001/108/CE articolo 1, punto 17 c) i valori mobiliari è1 e gli strumenti del mercato monetario ç emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri; ê 85/611/CEE (adattato) d) le azioni detenute da un OICVMo.i.c.v.m. nel capitale di una società di uno Stato Ö un paese Õ terzo che investe il suo patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti appartenenti a questo Stato Ö aventi la loro sede legale in detto paese Õ qualora, in virtù della legislazione di quest'ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l'OICVMl'o.i.c.v.m. l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo Stato Ö detto paese Õ. Questa deroga è tuttavia applicabile soltanto se la società dello Stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli articoli Ö 47 e 50 e dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo Õ 22 e 24 e dall'articolo 25, paragrafi 1 e 2. Qualora vengano superati i limiti di cui agli articoli Ö 47 e 50 Õ 22 e 24, l'articolo 26 Ö 52 Õ si applica mutatis mutandis ; ê2001/108/CE articolo 1, punto 18 (adattato) e) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle società affiliate Ö imprese figlie Õ che esercitano solo attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società affiliata è Ö stabilita Õ ubicata, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto. ê85/611/CEE Articolo 52 26 ê2001/108/CE articolo 1, punto 19 (adattato) 1. Gli OICVM non sono tenuti ad osservare i limiti stabiliti nella presente sezione Ö nel presente capo Õ qualora esercitino il loro diritto di sottoscrizione su valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che formano parte delle loro attività. Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli Ö da 47 a 50 Õ 22, 22 bis, 23 e 24 agli OICVM appena costituiti durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione. ê 85/611/CEE (adattato) 2. Se un superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 ha luogo indipendentemente dalla volontà dell'OICVMo.i.c.v.m. o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest'ultimo, nelle sue operazioni di vendita, deve prefiggersi Ö si prefigge Õ come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell'interesse dei Ö detentori di quote Õpartecipanti. ònuovo CAPO VIII Strutture master-feeder Sezione 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E APPROVAZIONE Articolo 53 1. Un OICVM feeder è un OICVM che, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 45, 47, 50 e all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), investe almeno l'85% delle sue attività in quote di un altro OICVM ("OICVM master") o in suoi comparti di investimento. 2. Un OICVM feeder può detenere fino al 15% delle sue attività in uno o più dei seguenti elementi: a) liquidità detenute a titolo accessorio di cui all'articolo 45, paragrafo 3; b) strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 46, paragrafi 2 e 3; c) beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto delle attività, se l'OICVM feeder è una società di investimento. Ai fini del primo comma, lettera b), l'esposizione dell'OICVM feeder alle attività sottostanti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, viene calcolata tenendo conto anche degli investimenti dell'OICVM master, ivi compresi gli investimenti dell'OICVM master in strumenti finanziari derivati e il relativo sottostante, in proporzione all'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master. 3. Un OICVM master è un OICVM che: a) deve avere almeno un OICVM feeder come detentore di quote; b) non deve essere esso stesso un OICVM feeder; c) non deve detenere quote di un OICVM feeder. 4. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 3, lettera b), se un OICVM master ha almeno due OICVM feeder come detentori di quote, non è obbligato a raccogliere capitale presso altri investitori. Nei casi in cui l'OICVM master raccolga capitali esclusivamente da uno o più OICVM feeder in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, non si applicano il capo XI e l'articolo 103, paragrafo 1. Articolo 54 1. Gli Stati membri assicurano che l'investimento di un OICVM feeder in un determinato OICVM master sia soggetto all'approvazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder. 2. Se l'OICVM feeder svolgeva già attività di OICVM, tra l'altro di OICVM feeder di un altro OICVM master, l'OICVM feeder viene informato entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione del fascicolo completo se le autorità competenti hanno approvato o no l'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master. 3. Nel caso in cui l'OICVM feeder e l'OICVM master siano stabiliti nello stesso Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro concedono l'approvazione se l'OICVM feeder, il suo depositario e il suo revisore, nonché l'OICVM master rispettano tutti gli obblighi fissati nel presente capo. A tal fine, l'OICVM feeder presenta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i seguenti documenti: a) il regolamento o gli atti costitutivi dell'OICVM feeder e dell'OICVM master; b) il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 dell'OICVM feeder e dell'OICVM master; c) l'accordo tra l'OICVM feeder e l'OICVM master di cui all'articolo 55, paragrafo 1; d) laddove applicabile, le informazioni da fornire ai detentori delle quote di cui all'articolo 59, paragrafo 1; e) la dichiarazione dell'OICVM master che esso non detiene quote di un OICVM feeder; f) qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano depositari diversi, l'accordo tra i rispettivi depositari sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1; g) qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano revisori diversi, l'accordo tra i rispettivi revisori sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1; 4. Quando l'OICVM feeder è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'OICVM master, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder concedono l'approvazione a condizione che: a) l'OICVM feeder, il suo depositario e il suo revisore adempiano a tutti gli obblighi di cui al presente capo e che a tal fine l'OICVM feeder presenti i documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; b) l'OICVM feeder dimostri che l'OICVM master è debitamente autorizzato come OICVM, che non è esso stesso un OICVM feeder e che non detiene quote di un altro OICVM feeder. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder informano immediatamente quelle dell'OICVM master se l'approvazione è concessa o negata. SEZIONE 2 DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI OICVM FEEDER E PER GLI OICVM MASTER Articolo 55 1. Gli Stati membri dispongono che l'OICVM feeder concluda un accordo con l'OICVM master interessato che consenta all'OICVM feeder di rispettare gli obblighi fissati dalla presente direttiva. Detto accordo include i seguenti elementi: a) le principali caratteristiche dell'obiettivo e della politica di investimento dell'OICVM master; b) le regole che disciplinano l'eventuale modifica dell'obiettivo e della politica di investimento dell'OICVM master; c) i diritti e i doveri dell'OICVM feeder e dell'OICVM master e delle rispettive società di gestione. L'OICVM feeder non investe in quote dell'OICVM master fintanto che l'accordo di cui al primo comma non sia effettivo. 2. L'OICVM master e l'OICVM feeder prendono le misure idonee per assicurare che nessuna quota né di un OICVM master né di un OICVM feeder possa essere emessa, venduta, riacquistata o rimborsata nello stesso giorno lavorativo dopo che sia l'OICVM master che l'OICVM feeder abbiano pubblicato il prezzo di emissione, di vendita, di riacquisto o di rimborso delle loro quote per quel giorno. 3. Se un OICVM master sospende temporaneamente il riacquisto o il rimborso delle proprie quote, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, ognuno dei suoi OICVM feeder può sospendere, per lo stesso periodo di tempo, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote, nonostante le condizioni fissate all'articolo 79, paragrafo 2. 4. In caso di liquidazione dell'OICVM master, viene liquidato anche l'OICVM feeder, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine approvino: a) l'investimento di almeno l'85% delle attività dell'OICVM feeder in quote di un altro OICVM master; o b) le modifiche al suo regolamento o ai suoi atti costitutivi al fine di consentire all'OICVM feeder di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder. Un OICVM master può essere liquidato tre mesi dopo aver informato della decisione vincolante di liquidazione tutti i suoi OICVM feeder e le autorità competenti dello Stato membro di origine degli OICVM feeder. 5. In caso di fusione di un OICVM master con un altro OICVM o di sua divisione in due o più OICVM, gli OICVM feeder vengono liquidati, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM approvino che l'OICVM feeder: a) continui ad essere un OICVM feeder risultante dalla fusione o dalla divisione; o b) investa almeno l'85% delle sue attività in quote di un altro OICVM master non risultante dalla fusione o dalla divisione; o c) modifichi il suo regolamento o i suoi atti costitutivi al fine di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder. La fusione o la divisione dell'OICVM master acquista efficacia solo se l'OICVM master ha fornito a tutti i suoi OICVM feeder e alle autorità competenti degli Stati membri di origine degli OICVM feeder le informazioni di cui all'articolo 40, o informazioni analoghe, entro 60 giorni dalla prevista data di efficacia. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder non hanno concesso l'approvazione ai sensi del primo comma, lettera a), l'OICVM feeder riacquista o rimborsa tutte le quote dell'OICVM master prima che la fusione o la divisione dell'OICVM master acquisti efficacia. 6. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue: a) gli elementi da includere nell'accordo di cui al paragrafo 1, primo comma; b) le misure di cui al paragrafo 2 ritenute idonee, e c) la procedura di concessione delle approvazioni richieste ai sensi dei paragrafi 4 e 5 in caso di liquidazione, fusione o divisione dell'OICVM master. Tali misure, intese a modificare la presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107 , paragrafo 2. Sezione 3 DEPOSITARI E REVISORI DEI CONTI Articolo 56 1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano depositari diversi, detti depositari concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l'esercizio delle loro funzioni. L'OICVM feeder non investe in quote dell'OICVM master fintanto che l'accordo non abbia acquistato efficacia. 2. Il depositario dell'OICVM master informa immediatamente l'OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione e il depositario dell'OICVM feeder, di ogni eventuale irregolarità riscontrata in merito all'OICVM master. 3. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue: a) gli elementi da includere nell'accordo di cui al paragrafo 1, primo comma; b) il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull'OICVM feeder. Tali misure, intese a modificare la presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107 , paragrafo 2. Articolo 57 1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder abbiano revisori diversi, detti revisori concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i revisori l'esercizio delle loro funzioni. L'OICVM feeder non investe in quote dell'OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia. 2. Nella relazione di revisione, il revisore dell'OICVM feeder tiene conto della relazione di revisione dell'OICVM master. Il revisore riferisce in particolare in merito alle eventuali irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'OICVM master e sul loro impatto sull'OICVM feeder. 3. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano gli elementi da includere nell'accordo di cui al paragrafo 1, primo comma. Tali misure, intese a modificare la presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107 , paragrafo 2. Sezione 4 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI DI MARKETING OBBLIGATORIE DEGLI OICVM FEEDER Articolo 58 1. Gli Stati membri prescrivono che, oltre alle informazioni di cui allo schema A dell'allegato I, il prospetto dell'OICVM feeder contenga le seguenti informazioni: a) la dichiarazione che l'OICVM feeder è OICVM feeder di un determinato OICVM master e che in quanto tale investe a titolo permanente l'85% o più delle proprie attività in quote di detto OICVM master; b) informazioni sugli investimenti realizzati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2; c) una breve descrizione dell'OICVM master, la sua organizzazione, il suo obiettivo e la sua politica di investimento, ivi compreso il profilo di rischio; d) se l'OICVM feeder investe in un determinato comparto o in una determinata categoria di quote o di azioni dell'OICVM master, con una loro breve descrizione; e) una sintesi dell'accordo concluso tra l'OICVM feeder e l'OICVM master in conformità all'articolo 55, paragrafo 1; f) in che modo i detentori di quote possono ottenere ulteriori informazioni sull'OICVM master e sull'accordo concluso tra l'OICVM feeder e l'OICVM master conformemente all'articolo 55, paragrafo 1; g) se l'obiettivo e la politica di investimento, ivi compreso il profilo di rischio, e i risultati dell'OICVM feeder e dell'OICVM master siano identici o in che misura e per quali ragioni essi differiscano; h) la descrizione di tutte le remunerazioni o di tutti i rimborsi di spese che l'OICVM feeder deve pagare per il suo investimento in quote dell'OICVM master, nonché delle spese aggregate dell'OICVM feeder e dell'OICVM master; i) la descrizione delle implicazioni sotto il profilo fiscale per l'OICVM feeder dell'investimento nell'OICVM master. Il prospetto aggiornato dell'OICVM master viene allegato al prospetto dell'OICVM feeder. 2. Oltre alle informazioni di cui allo schema B dell'allegato I, la relazione annuale dell'OICVM feeder include una dichiarazione sulle spese aggregate dell'OICVM feeder e dell'OICVM master. La relazione annuale e la relazione semestrale dell'OICVM master vengono allegate rispettivamente alla relazione annuale e alla relazione semestrale dell'OICVM feeder. 3. In aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 69 e 77, l'OICVM feeder trasmette il prospetto, le informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 e le relative modifiche, nonché la relazione annuale e la relazione semestrale dell'OICVM master alle competenti autorità del suo Stato membro di origine. 4. Un OICVM feeder dichiara in tutte le comunicazioni di marketing la sua natura di OICVM feeder di un determinato OICVM master e che, in quanto tale, investe a titolo permanente l'85% o più delle sue attività in quote di detto OICVM master. Sezione 5 CONVERSIONE DEGLI OICVM ESISTENTI IN OICVM FEEDER Articolo 59 1. Gli Stati membri prescrivono che l'OICVM feeder già in esercizio come OICVM, o come OICVM feeder di un altro OICVM master, comunichi le seguenti informazioni a tutti i suoi detentori di quote: a) una dichiarazione che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder hanno approvato l'investimento dell'OICVM feeder in quote dell'OICVM master; b) le informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 relative all'OICVM feeder e all'OICVM master; c) la data in cui l'OICVM feeder inizierà a investire nell'OICVM master; d) una dichiarazione che i detentori di quote hanno il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso senza spese delle loro quote entro 30 giorni; tale diritto diviene effettivo dal momento in cui l'OICVM feeder comunica le informazioni di cui al presente paragrafo. Dette informazioni vengono comunicate almeno 30 giorni prima della data dell'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master di cui al primo comma, lettera c). 2. Se l'OICVM feeder è stato notificato conformemente all'articolo 88, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante dell'OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti. Della traduzione è responsabile l'OICVM feeder; essa riflette fedelmente il contenuto delle informazioni originali. 3. Gli Stati membri assicurano che l'OICVM feeder non investa in quote di un dato OICVM master prima che siano trascorsi i 30 giorni di cui al paragrafo 1, secondo comma. 4. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue: a) il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; b) per i casi in cui l'OICVM feeder trasferisca tutte o parte delle sue attività all'OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la revisione di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell'OICVM feeder in questa procedura. Tali misure, intese a modificare la presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107 , paragrafo 2. Sezione 6 OBBLIGHI E AUTORITÀ COMPETENTI Articolo 60 1. L'OICVM feeder assicura che il suo investimento in un OICVM master non comprometta la sua capacità di riacquistare o di rimborsare le sue quote su richiesta dei detentori di quote o in altri casi, quando ciò sia nell'interesse dei detentori di quote. 2. L'OICVM feeder e, laddove applicabile, la sua società di gestione continuano a essere tenuti ad agire nell'interesse dei detentori di quote dell'OICVM feeder e pertanto controllano efficacemente l'attività dell'OICVM master. A questo scopo, l'OICVM feeder e, laddove applicabile, la sua società di gestione possono basarsi su informazioni e documenti ricevuti dall'OICVM master o, laddove applicabile, dalla sua società di gestione, dal suo depositario e dal suo revisore, tranne il caso in cui vi siano motivi di dubitare della loro accuratezza. 3. Quando, a seguito di un investimento in quote di un OICVM master, l'OICVM feeder, la società di gestione dell'OICVM feeder o ogni altro soggetto che agisca in nome dell'OICVM feeder o della società di gestione dell'OICVM feeder riceva una commissione, la commissione viene iscritta tra le attività dell'OICVM feeder. Articolo 61 1. L'OICVM master informa immediatamente le autorità competenti del suo Stato membro di origine dell'identità di ogni OICVM feeder che investe in sue quote. Qualora l'OICVM master e l'OICVM feeder siano stabiliti in Stati membri diversi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM master informano immediatamente dell'investimento le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder. 2. L'OICVM master non addebita né spese di sottoscrizione né spese di rimborso per l'investimento dell'OICVM feeder in sue quote o per la cessione delle stesse. 3. L'OICVM master assicura che l'OICVM feeder o, laddove applicabile, la sua società di gestione, nonché le autorità competenti, il depositario e il revisore dell'OICVM feeder dispongano tempestivamente di tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, di altri atti normativi comunitari, del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o degli atti costitutivi. Articolo 62 1. Se l'OICVM master e l'OICVM feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, le autorità competenti informano immediatamente l'OICVM feeder di ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o di ogni informazione comunicata conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, in merito all'OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore. 2. Se l'OICVM master e l'OICVM feeder sono stabiliti in diversi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM master comunicano immediatamente ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o ogni informazione riferita conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, in merito all'OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder. Queste ultime ne informano immediatamente l'OICVM feeder. ê85/611/CEE CAPO IX SEZIONE VI ê85/611/CEE (adattato) ð nuovo Obblighi relativi all'informazione dei partecipantið da comunicare agli investitori ï ê 85/611/CEE (adattato) SEZIONE 1 A. PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DELLE RELAZIONI PERIODICHE ARTICOLO 63 27 ê2001/107/CE articolo 1, punto 8 (adattato) 1. La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento devono pubblicareÖ pubblicano quanto segue Õ: ê2001/107/CE articolo. 1, punto 8 (adattato) ðnuovo un prospetto semplificato, Ö a) Õ un prospetto completo, Ö b) Õ una relazione annuale per ogni esercizio, e Ö c) Õ una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio. ê 85/611/CEE (adattato) 2. Le relazioni annuali e semestrali devono essere Ö vengono Õ pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono: Ö a) Õ quattro mesi per la relazione annuale,; Ö b) Õ due mesi per la relazione semestrale. ê2001/107/CE articolo 1, punto 9 (adattato) ðnuovo Articolo 64 28 1. Il prospetto semplificato e il prospetto completo ð Il prospetto ï devono contenere Ö contiene Õ le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio fondato sull'investimento che è loro proposto e in particolare sui relativi rischi. Queste informazioni devono comprendereÖ Il prospetto include Õ, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l'investimento, un'illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo. ê2001/107/CE articolo. 1, punto 9 (adattato) ð nuovo 2. Il prospetto completo contiene almeno le informazioni previste nello schema A Ö dell' Õ allegato I, della presente direttiva, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi allegati al prospetto completo a norma dell'articolo 29 Ö 66 Õ, paragrafo 1. 3. Il prospetto semplificato contiene in forma sintetica le informazioni fondamentali di cui allo schema C, allegato I, della presente direttiva. Esso è strutturato e redatto in modo tale da riuscire facilmente comprensibile per l'investitore medio. Gli Stati membri possono consentire che il prospetto semplificato sia allegato al prospetto completo come parte staccabile del medesimo. Il prospetto semplificato può essere impiegato come strumento di commercializzazione da utilizzarsi senza modifiche in tutti gli Stati membri, fatta salva la traduzione. Pertanto gli Stati membri si astengono dal prescrivere ulteriori documenti o informazioni. 4. Il prospetto completo e il prospetto semplificato possono presentarsi nella forma di un documento cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole avente lo stesso valore legale, approvato dalle autorità competenti. ê2001/107/CE articolo 1, punto 9 (adattato) 5. Ö 3. Õ La relazione annuale deve contenere Ö contiene Õ un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei redditi e delle spese dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B, Ö dell' Õ allegato I, della presente direttiva, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l'evoluzione dell'attività e i risultati dell'OICVM. 6. Ö 4. Õ La relazione semestrale deve contenere Ö contiene Õ almeno le informazioni previste dai capitoli Ö dalle sezioni Õda I a IV dello schema B, Ö dell' Õallegato I, della presente direttiva. Quando un OICVM ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti. ê2001/108/CE articolo 1, punto 14 (adattato) ðnuovo Articolo 65 24bis 1. Il prospetto precisa le categorie di attività nelle quali un OICVM è autorizzato a investire. Esso indica se sono autorizzate operazioni in strumenti finanziari derivati, nel qual caso deve contenere Ö contiene Õ ben visibile la precisazione se tali operazioni possono essere effettuate a copertura o in vista del conseguimento di obiettivi di investimento, nonché la possibile incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio. 2. Quando un OICVM investe principalmente in una categoria di attività di cui all'articolo 19 Ö 45 Õ diversa dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario o riproduce un indice azionario o obbligazionario a norma dell'articolo 22bis Ö 48 Õ, il suo prospetto e, se del caso, tutte le altre pubblicazioni a scopo promozionale ð comunicazioni di marketing ï devono contenere Ö contengono Õ una menzione ben visibile che richiami l'attenzione sulla sua politica di investimento. 3. Quando il valore netto del patrimonio di un OICVM può, per la composizione del portafoglio o per le tecniche di gestione impiegate, presentare un'elevata volatilità, il prospetto e, se del caso, qualsiasi altra documentazione promozionale ð le comunicazioni di marketing ï devono contenere Ö contengono Õ ben visibile un riferimento a detta caratteristica. 4. Su richiesta di un investitore la società di gestione deve Ö fornisce Õ anche fornire ulteriori informazioni relative ai limiti quantitativi che si applicano nella gestione del rischio degli OICVM, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei rischi e dei rendimenti delle principali categorie di strumenti. ê2001/107/CE articolo 1, punto 10 (adattato) ðnuovo Articolo 66 29 1. Il regolamento del fondo o gli atti costitutivi della società di investimento formano parte integrante del prospetto completo, al quale devono essere Ö sono Õ allegati. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono tuttavia non essere allegati al prospetto completo, purché i detentori delle quote ð gli investitori ï siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote sono commercializzate. ê2001/107/CE articolo 1, punto 11 (adattato) ðnuovo Articolo 67 30 Gli elementi essenziali del prospetto completo e del prospetto semplificato devono essere Ö sono Õ tenuti aggiornati. ê 85/611/CEE (adattato) Articolo 68 31 I dati contabili contenuti nelle relazioni annuali devono essere Ö sono Õ controllati da una o più persone abilitate, per legge, alla revisione dei conti conformemente Ö alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Õ all'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili[32]. L'attestazione rilasciata da queste persone Ö La relazione di revisione Õ e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente in ciascuna relazione annuale. ê2001/107/CE articolo 1, punto 12 (adattato) ðnuovo Articolo 69 32 L'OICVM deve trasmettere Ö trasmette Õ il prospetto completo e il prospetto semplificato e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti. ê2001/107/CE articolo. 1, punto 13 ðnuovo Articolo 70 33 1. Il prospetto semplificato deve essere rilasciato gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto. Inoltre, il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate devono essere messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne fa richiesta. 2. Le relazioni annuali e semestrali devono essere trasmesse gratuitamente ai detentori di quote che ne fanno richiesta. 3. Le relazioni annuali e semestrali devono essere messe a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nel prospetto completo e nel prospetto semplificato o essere consultabili attraverso altri mezzi approvati dalle autorità competenti. ònuovo 1. Il prospetto, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate sono fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. 2. Il prospetto può essere fornito su supporto durevole o in forma elettronica. 3. La relazione annuale e la relazione semestrale sono messe a disposizione degli investitori nei modi specificati nel prospetto e nelle informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73. 4. La Commissione può adottare misure di esecuzione per definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta e tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107 , paragrafo 2. ê 85/611/CEE (adattato) SEZIONE 2 B. PUBBLICAZIONE DI ALTRE INFORMAZIONI ARTICOLO 71 34 L' OICVMo.i.c.v.m. deve rendere Ö rende Õ pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese. Tuttavia, le autorità competenti possono permettere ad un OICVMo.i.c.v.m. di ridurre il ritmo ad una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei partecipantiÖ detentori di quote Õ. ê2001/107/CE articolo 1, punto 14 (nuovo) Articolo 7235 Ogni pubblicità che contenga l'invito all'acquisto di quote di un OICVM deve indicare l'esistenza dei prospetti e i luoghi in cui il pubblico li può ottenere, nonché gli eventuali altri mezzi attraverso i quali può consultarli. ònuovo Tutte le comunicazioni di marketing agli investitori sono chiaramente identificabili come tali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti e contengono informazioni coerenti con le informazioni contenute nel prospetto e con le informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73. Esse menzionano l'esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73, e specificano dove e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possano ottenere tali informazioni o documenti e come possono avervi accesso. SEZIONE 3 INFORMAZIONI ESSENZIALI PER GLI INVESTITORI Articolo 73 1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni essenziali per gli investitori. 2. Le informazioni essenziali per gli investitori includono informazioni appropriate sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM interessato, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del prodotto di investimento loro proposto e possano, di conseguenza, prendere decisioni di investimento con coscienza di causa. 3. Le informazioni essenziali per gli investitori includono almeno le informazioni sugli elementi essenziali che si indicano di seguito riferiti all'OICVM interessato: a) una breve descrizione dei suoi obiettivi e della sua politica di investimento; b) la presentazione dei risultati passati; c) i costi e gli oneri connessi; d) il profilo di rischio/rendimento dell'investimento, ivi compresi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti nell'OICVM interessato. 4. Le informazioni essenziali per gli investitori specificano chiaramente dove e come è possibile ottenere informazioni supplementari sull'investimento proposto, in particolare, ma non solo, dove e come è possibile ottenere in ogni momento e gratuitamente il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale, e la lingua in cui dette informazioni vengono messe a disposizione degli investitori. 5. Le informazioni essenziali per gli investitori sono scritte in maniera succinta e in un linguaggio non tecnico. Vengono redatte in un formato comune, che consenta raffronti, e presentate in modo da essere ragionevolmente comprese dagli investitori al dettaglio. 6. Le informazioni essenziali per gli investitori sono utilizzate senza modifiche, tranne la traduzione, in tutti gli Stati membri in cui l'OICVM è stato notificato ai fini della commercializzazione delle sue quote conformemente all'articolo 88. 7. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue: a) il contenuto dettagliato delle informazioni essenziali per gli investitori da fornire agli investitori conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4; b) il contenuto dettagliato delle informazioni essenziali per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici: i) per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni essenziali per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all'altro e le relative spese; ii) per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni essenziali per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni; iii) per le strutture di fondi di fondi, le informazioni essenziali per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in un altro OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera e); iv) per le strutture master-feeder, le informazioni essenziali per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; v) per gli OICVM negoziati in borsa, le informazioni essenziali per gli investitori da fornire agli investitori che investono negli OICVM negoziati in borsa; vi) per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni essenziali per gli investitori da fornire agli investitori che investono in OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi che offrono un rendimento predeterminato ad una certa scadenza, interamente dipendente da alcuni parametri, quale ad esempio l'evoluzione di un determinato indice; c) i dettagli specifici della forma e della presentazione delle informazioni essenziali per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107 , paragrafo 2. Articolo 74 1. Le informazioni essenziali per gli investitori costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono conformi alle corrispondenti parti del prospetto. 2. Gli Stati membri assicurano che nessuna responsabilità civile possa derivare a carico di una persona unicamente dalle informazioni essenziali per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che non siano fuorvianti, inaccurate e non conformi alle corrispondenti parti del prospetto. Le informazioni essenziali per gli investitori contengono una chiara avvertenza al riguardo. Articolo 75 1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, le società di gestione che vendono OICVM agli investitori direttamente o tramite un agente collegato comunichino in tempo utile agli investitori, direttamente o tramite il loro agente collegato, informazioni essenziali per gli investitori in merito all'OICVM prima della proposta sottoscrizione delle quote dell'OICVM. 2. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestito, le società di gestione che non vendono agli investitori OICVM, né direttamente né tramite un agente collegato, comunichino le informazioni essenziali per gli investitori ai creatori di prodotti e agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM o in prodotti che presentano un'esposizione in OICVM, in modo da consentire loro di fornire tutte le informazioni pertinenti sull'investimento proposto ai loro clienti o potenziali clienti, nel rispetto degli obblighi di informazione cui sono soggetti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia. Articolo 76 1. Gli Stati membri consentono alle società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, alle società di gestione di comunicare le informazioni essenziali per gli investitori su supporto durevole o tramite un sito Web. 2. La Commissione può adottare misure di esecuzione per definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni essenziali per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta e tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107 , paragrafo 2. Articolo 77 1. Gli OICVM inviano le relative informazioni essenziali per gli investitori e le successive modifiche alle autorità competenti del loro Stato membro di origine. 2. Gli elementi principali delle informazioni essenziali per gli investitori sono tenuti aggiornati. ê 85/611/CEE CAPO X SEZIONE VII Obblighi generali dell'OICVMo.i.c.v.m ê85/611/CEE Articolo 78 36 1. Non possono contrarre prestiti: ê 85/611/CEE (adattato) Ö a) Õ né la società d'investimento, Ö b) Õ né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento. ê85/611/CEE Un OICVMo.i.c.v.m. può tuttavia acquistare divise estere mediante un prestito "back-to-back". 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli OICVMo.i.c.v.m. a contrarre prestiti: a) fino ad un massimo del 10% - del patrimonio, nel caso di società di investimento, - del valore del fondo, nel caso di un fondo comune di investimento, sempreché si tratti di prestiti temporanei; ê 85/611/CEE (adattato) b) fino ad un massimo del 10% del patrimonio, nel caso di società di investimento, purché si tratti di prestiti per l'acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione diretta delle loro attività. In tal caso, questi prestiti nonché quelli di cui alla lettera a) non possono superare, insieme, il 15% del patrimonio. Articolo 79 37 1. Un o.i.c.v.m. deve riacquistare o rimborsare Ö OICVM riacquista o rimborsa Õ le sue quote a richiesta del partecipante Ö detentore di quote Õ. 2. In deroga al paragrafo 1: a) un OICVMo.i.c.v.m. può sospendere provvisoriamente, nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, dal regolamento del fondo o dai documenti Ö dagli atti Õ costitutivi della società di investimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote. La sospensione può essere prevista soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedono e quando la sospensione è giustificata, tenuto conto degli interessi dei Ö detentori di quote Õ partecipanti; b) gli Stati membri Ö d'origine degli OICVM Õ possono consentire alle Ö loro Õ autorità competenti di esigere la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote, nell'interesse dei Ö detentori di quote Õ partecipanti o nell'interesse pubblico. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'OICVMo.i.c.v.m. deve Ö informa Õ immediatamente informare della propria decisione le autorità competenti nonché, qualora commercializzi le sue quote in altri Stati membri, le autorità di questi ultimi. ê 85/611/CEE (adattato) Articolo 80 38 Le norme di valutazione del patrimonio, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un o.i.c.v.m. devono essere Ö OICVM sono Õ indicati nella legge, nel regolamento del fondo o nei documenti Ö negli atti Õ costitutivi della società di investimento. Articolo 81 39 La distribuzione o il reinvestimento dei redditi del fondo o della società d'investimento sono effettuati conformemente alla legge e al regolamento del fondo o ai documenti Ö agli atti Õcostitutivi della società di investimento. Articolo 82 40 Le quote di un OICVMo.i.c.v.m. possono essere Ö vengono Õ emesse solo con versamento nel patrimonio dell'OICVMo.i.c.v.m., nei termini d'uso, di un importo equivalente al prezzo di emissione netto. Tale disposizione non osta alla distribuzione di quote gratuite. Articolo 83 41 1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 19 e 21Ö 45 e 46 Õ, non possono concedere crediti o avallarli per conto terzi: Ö a) Õ né la società d'investimento, Ö b) Õ né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento. ê2001/108/CE articolo 1, punto 20 (adattato) 2. Il paragrafo 1 non osta all'acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'articolo 19 Ö 45 Õ, paragrafo 1), lettere e), g), h), non interamente liberati. ê2001/108/CE articolo. 1, punto 21 (adattato) Articolo 84 42 Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'articolo 19 Ö 45 Õ, paragrafo 1, lettere e), g), h): ê2001/108/CE articolo 1, punto 21 (adattato) Ö a) Õ né la società di investimento, Ö b) Õ né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento. ê 85/611/CEE (adattato) Articolo 85 43 La legge o il regolamento del fondo deve indicare Ö indica Õ le remunerazioni e le spese che la società di gestione è autorizzata a prelevare sul fondo, nonché il modo di calcolare tali remunerazioni. La legge o i documenti Ö gli atti Õcostitutivi della società di investimento devono indicare Ö indicano Õ la natura delle spese a carico della società. CAPO XI SEZIONE VIII Disposizioni speciali applicabili agli OICVMo.i.c.v.m. che commercializzano le loro quote innegli Stati membri diversi da quelli in cui sono Ö stabiliti Õ situati Articolo 86 44 1. Un o.i.c.v.m. che commercializzi le sue quote in un altro Stato membro deve osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in tale Stato, che non rientrano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 2. Un OICVM può fare pubblicità nello Stato di commercializzazione. Esso deve rispettare le disposizioni di questo Stato che disciplinano la pubblicità. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate in modo non discriminatorio. ònuovo 1. Gli Stati membri ospitanti degli OICVM assicurano che gli OICVM possano commercializzare le loro quote nel loro territorio previa notifica ai sensi dell'articolo 88. 2. Gli Stati membri ospitanti degli OICVM non impongono procedure amministrative o obblighi aggiuntivi a carico degli OICVM di cui al paragrafo 1 nelle materie disciplinate dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri assicurano che informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esulano dalle materie disciplinate dalla presente direttiva e che sono rilevanti ai fini della commercializzazione nel loro territorio delle quote degli OICVM stabiliti in un altro Stato membro siano facilmente accessibili a distanza e con mezzi elettronici. Gli Stati membri assicurano che dette informazioni siano disponibili in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, siano comunicate in modo chiaro e non ambiguo e siano tenute aggiornate. ê 85/611/CEE (nuovo) Articolo 87 45 Nell'ipotesi di cui all'articolo 44, lL'o.i.c.v.m. deve prendere, tra l'altro, Ö OICVM prende Õ le misure necessarie, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro Ö ospitante Õ di commercializzazione, affinché i pagamenti ai Ö detentori di quote Õ partecipanti, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che l'OICVMo.i.c.v.m. deve fornire siano assicurati nello Ö in detto Õ Stato Ö membro Õ dei partecipanti. ê2001/107/CE articolo 1, punto 15 (adattato) ðnuovo Articolo 88 46 Ö 1. Õ Un OICVM che si proponga di commercializzare le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilitosituato deve ð trasmette ï preventivamente ð una lettera di notifica alle ï informare di tale intenzione le autorità competenti ð dello Stato membro di origine ï di quest'ultimo. Deve inoltre trasmettere contemporaneamente a dette autorità: La lettera di notifica include informazioni sulle modalità di commercializzazione delle quote dell'OICVM in detto Stato membro. 2. L'OICVM allega alla lettera di notifica, di cui al paragrafo 1, l'ultima versione dei seguenti documenti: un attestato delle autorità competenti in cui si certifichi che esso soddisfa le condizioni di cui alla presente direttiva, a) il suo regolamento del fondo o i suoi atti costitutivi, il prospetto completo e il prospetto semplificato, Ö e, Õ se del caso, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, ð tradotte conformemente alle disposizioni dell'articolo 89, paragrafo 1, lettere c) e d). ï informazioni sulle modalità di commercializzazione delle sue quote in quest'altro Stato membro. La società di investimento o la società di gestione può iniziare la commercializzazione delle sue quote nell'altro Stato membro dopo due mesi a decorrere da tale comunicazione, a meno che le autorità competenti dello Stato membro in questione non dichiarino, con decisione motivata adottata prima dello scadere del termine di due mesi di cui sopra, che le modalità previste per la commercializzazione di quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45. ònuovo b) le informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73, tradotte conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, lettere b) e d). 3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM verificano la completezza della documentazione presentata dall'OICVM conformemente ai paragrafi 1 e 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM trasmettono la documentazione completa di cui ai paragrafi 1 e 2 alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'OICVM si propone di commercializzare le sue quote, entro un mese dalla data di ricevimento della lettera di notifica. Esse accludono alla documentazione un attestato che comprovi che l'OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla presente direttiva. Dopo la trasmissione della documentazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM informano immediatamente l'OICVM della trasmissione. L'OICVM può iniziare a commercializzare le sue quote nello Stato membro ospitante a partire dalla data di detta notifica. 4. Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica di cui al paragrafo 1 e l'attestato di cui al paragrafo 3 siano forniti in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 5. Gli Stati membri assicurano che la trasmissione e il deposito elettronici dei documenti di cui al paragrafo 3 siano accettati dalle loro autorità competenti. 6. Ai fini della procedura di notifica di cui al presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro in cui l'OICVM si propone di commercializzare le sue quote non richiedono ulteriori documenti, certificati o informazioni in aggiunta a quelli di cui al presente articolo. 7. Lo Stato membro di origine dell'OICVM assicura che le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM abbiano accesso, mediante mezzi elettronici, ai documenti di cui al paragrafo 2 e, laddove applicabile, alle relative traduzioni e che detti documenti e traduzioni siano tenuti aggiornati. 8. In caso di modifica delle informazioni riguardanti le modalità di commercializzazione comunicate nella lettera di notifica conformemente al paragrafo 1, l'OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti dello Stato membro ospitante prima di attuare la modifica. ê2001/107/CE articolo. 1, punto 16 Articolo 89 47 Un OICVM che commercializzi le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato deve diffondere in questo altro Stato membro, secondo le modalità identiche a quelle in vigore nello Stato membro di origine, il prospetto completo e il prospetto semplificato, la relazione annuale e la relazione semestrale e le altre informazioni di cui agli articoli 29 e 30. Tali documenti devono essere forniti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante oppure in una lingua approvata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. ònuovo 1. Se commercializza le sue quote in uno Stato membro ospitante, l'OICVM fornisce agli investitori nel territorio di detto Stato membro tutte le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire agli investitori del suo Stato membro di origine ai sensi del capo IX. Le informazioni e i documenti vengono forniti agli investitori conformemente alle seguenti disposizioni: a) fatte salve le disposizioni del capo IX, le informazioni e i documenti vengono forniti agli investitori nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative dello Stato membro ospitante dell'OICVM; b) le informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 vengono tradotte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell'OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM; c) le informazioni o i documenti diversi dalle informazioni essenziali per gli investitori di cui all'articolo 73 vengono tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell'OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'OICVM; d) le traduzioni delle informazioni e/o dei documenti di cui alle lettere b) e c) vengono effettuate sotto la responsabilità dell'OICVM e riflettono fedelmente il contenuto delle informazioni originali. 2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle modifiche delle informazioni e dei documenti di cui allo stesso paragrafo. 3. La frequenza della pubblicazione del prezzo di emissione, di vendita, di acquisto o di rimborso delle quote dell'OICVM conformemente all'articolo 71 è disciplinata dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro di origine dell'OICVM. Articolo 90 1. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue: a) il formato e la portata delle informazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 3; b) l'applicazione della procedura di cui all'articolo 88 alla commercializzazione delle quote dei comparti di investimento dell'OICVM quando la commercializzazione delle quote dell'OICVM è stata già notificata allo Stato membro ospitante dell'OICVM conformemente all'articolo 88; c) l'applicazione della procedura di cui all'articolo 88 alla commercializzazione di nuove categorie di azioni dell'OICVM quando la commercializzazione di altre categorie di azioni dell'OICVM è stata già notificata allo Stato membro ospitante dell'OICVM conformemente all'articolo 88; d) le modalità per facilitare l'accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell'OICVM alle informazioni e/o ai documenti di cui all'articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall'articolo 88, paragrafo 7. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107 , paragrafo 2. 2. La Commissione può anche adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue: a) la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica che l'OICVM deve utilizzare ai fini della notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 1; b) la forma e il contenuto del modello standard di attestazione che le autorità competenti devono utilizzare conformemente all'articolo 88, paragrafo 3; c) la procedura di scambio delle informazioni e l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all'articolo 88. Le misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 107, paragrafo 3. ê 85/611/CEE (adattato) ðnuovo Articolo 91 48 Per l'esercizio delle loro attività gli OICVMo.i.c.v.m. soggetti alla presente direttiva possono utilizzare Ö, in uno Stato membro ospitante, Õ nel territorio della Comunità la stessa denominazione generica Ö lo stesso riferimento alla loro forma giuridica nella denominazione Õ (come «società d'investimento», «fondo comune di investimento») utilizzatoa nello Ö nel loro Õ Stato membro Ö di origine Õ in cui sono situati. Nel caso che vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri di commercializzazione possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione. CAPO XII SEZIONE IX Disposizioni concernenti le autorità incaricate dell'autorizzazione e Ö della vigilanza Õ del controllo Articolo 92 49 1. Gli Stati membri designano le autorità incaricate di esercitare le attribuzioni previste dalla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze. 2. Le autorità Ö competenti Õ di cui al paragrafo 1 devono essere Ö sono Õ autorità pubbliche o un organo da esse designato. 3. Le autorità dello Stato Ö Membro di origine dell'OICVM Õ in cui è situato un o.i.c.v.m. sono competenti per esercitare il controllo Ö la vigilanza Õ dell'OICVMo.i.c.v.m. Tuttavia, le autorità dello Ö Stato membro ospitante dell'OICVM Õ Stato in cui un o.i.c.v.m. commercializza le sue quote in applicazione dell'articolo 44 sono competenti per Ö vigilare sull' Õ esercitare il controllo dell'osservanza della sezione VIII ð delle disposizioni che esulano dalle materie disciplinate dalla direttiva e dagli obblighi di cui agli articoli 87 e 89 ï. 4. Alle autorità si devono attribuire tutte le competenze e tutti i poteri di controllo necessari per assolvere la loro funzione. ònuovo Articolo 93 1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati nei modi seguenti: a) direttamente, o b) in collaborazione con altre autorità; o c) sotto la loro responsabilità, per delega ai soggetti ai quali le funzioni sono state delegate; o d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 2. I poteri di cui al paragrafo 1 includono almeno il diritto di: a) avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia; b) chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni; c) eseguire ispezioni in loco; d) richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati; e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva; f) richiedere il blocco e/o il sequestro dei beni; g) richiedere la temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale; h) ordinare alle società di investimento e alle società di gestione autorizzate e ai depositari autorizzati di fornire informazioni; i) adottare ogni tipo di provvedimento per assicurare che le società di investimento, le società di gestione e i depositari continuino a rispettare gli obblighi della presente direttiva; j) ordinare la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote nell'interesse dei detentori di quote o del pubblico; k) revocare l'autorizzazione rilasciata ad un OICVM, una società di gestione o un depositario; l) riferire fatti all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale; m) autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche o indagini. Articolo 94 1. Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Fatte salve le regole in merito alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle altre disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri prevedono in particolare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per quanto riguarda l'obbligo di presentare le informazioni essenziali per gli investitori in modo ragionevolmente comprensibile per gli investitori al dettaglio conformemente all'articolo 73, paragrafo 5. 2. Gli Stati membri stabiliscono che le autorità competenti possono divulgare al pubblico qualsiasi misura o sanzione applicata per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o causare un danno sproporzionato alle parti interessate. Articolo 95 1. Gli Stati membri assicurano l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative all'attività degli OICVM, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. 2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni legislative o regolamentari che impediscano agli organismi di cui al paragrafo 1 di collaborare efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere. ê 85/611/CEE (nuovo) Articolo 96 50 1. Le autorità di cui all'articolo 49 degli Stati membri collaborano strettamente al fine di assolvere la loro funzione e soltanto a tal fine devono comunicarsi tutte le informazioni richieste. ònuovo 1. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva o dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dalla normativa nazionale. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista nel presente paragrafo. Le autorità competenti esercitano i loro poteri ai fini della collaborazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione della regolamentazione in vigore nel loro Stato membro. 2. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano immediatamente le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva. 3. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un'attività di vigilanza, una verifica sul posto o un'indagine nel territorio di quest'ultimo nell'ambito dei poteri loro conferiti ai sensi della presente direttiva. Se un'autorità competente riceve una richiesta di verifica in loco o di indagine, essa vi dà seguito: a) effettuando la verifica o l'indagine direttamente; b) autorizzando l'autorità richiedente a effettuare la verifica o l'indagine, o c) autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare la verifica o l'indagine. 4. Se la verifica o l'indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall'autorità competente dello stesso Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la cooperazione può chiedere che membri del suo personale accompagnino il personale che effettua la verifica o l'indagine. La verifica o l'indagine è, tuttavia, soggetta al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata. Se la verifica o l'indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la verifica o l'indagine può chiedere che membri del suo personale accompagnino il personale che effettua la verifica o l'indagine. 5. Le autorità competenti possono rifiutare di comunicarsi le informazioni conformemente al paragrafo 2 o di dare seguito alla richiesta di cooperazione nell'effettuazione di un'indagine o di una verifica sul posto secondo il disposto del paragrafo 3 solo se: a) l'indagine, la verifica sul posto o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro interessato; b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro; c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato in tale Stato membro per gli stessi atti. 6 Le autorità competenti informano le autorità competenti richiedenti di ogni decisione adottata conformemente al paragrafo 5. La comunicazione contiene informazioni sui motivi della decisione. 7. Le autorità competenti possono portare all'attenzione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari le seguenti situazioni[33]: a) situazioni in cui non è stato dato seguito entro un termine ragionevole alla richiesta di scambio di informazioni di cui all'articolo 104 o in cui la richiesta è stata respinta; b) situazioni in cui non è stato dato seguito entro un termine ragionevole alla richiesta di effettuare un'indagine o una verifica di cui all'articolo 105 o in cui la richiesta è stata respinta; c) situazioni in cui non è stato dato seguito entro un termine ragionevole ad una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro o in cui la richiesta è stata respinta. 8. La Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di procedure di verifica sul posto e di indagini. Le misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 107, paragrafo 3. ê95/26/CE articolo 4, paragrafo 7 (adattato) Articolo 97 2. Ö1. Õ Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti che agiscono per conto delle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. Quest'obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni, non possano essere rivelate ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM nonché le società di gestione e i depositari, qui di seguito denominati "imprese che concorrono alla loro attività", non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale. Tuttavia, qualora un OICVM o un'impresa che concorre alla sua attività sia stato dichiarato fallito o un tribunale ne abbia ordinato la liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati nei tentativi di salvataggio possono essere rivelate nell'ambito di procedure civili o commerciali. 3 Ö 2. Õ Il paragrafo 2 Ö 1 Õ non osta a che le autorità competenti dei vari Ö degli Õ Stati membri si scambino informazioni ai sensi della presente direttiva e delle altre direttive applicabili agli OICVM o alle imprese che concorrono alla loro attività. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2 Ö 1 Õ. ê2000/64/CE articolo 1 (adattato) 4 Ö 3. Õ Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti Ö stabiliti Õ ai paragrafi 6 e 7 Ö al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 98, paragrafo 1, Õ solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio di informazioni deve essere Ö è Õ destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati. ê95/26/CE articolo 4, paragrafo 6 (adattato) 5 Ö 4. Õ Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 2 Ö1 Õ o 3 Ö 2 Õ, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse soltanto nell'esercizio delle loro funzioni Ö ai seguenti scopi Õ: Ö a) Õ per verificare l'adempimento delle condizioni a cui è soggetto l'accesso all'attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio di tale attività, l'organizzazione amministrativa e contabile e i meccanismi interni di controllo,; o Ö b) Õ per imporre sanzioni,; o Ö c) Õ nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione delle autorità competenti,; o Ö d) Õ nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell'articolo 51 Ö 102 Õ, paragrafo 2. 6 Ö 5. Õ I paragrafi 2 Ö 1 Õ e 5 Ö 4 Õ non ostano allo scambio di informazioni Ö tra le autorità competenti, nell'ambito di uno Stato membro o tra diversi Stati membri che siano Õ: a) all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti, ovvero o b) all'interno di uno Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e: Ö i) Õ le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari,; Ö ii) Õ gli organi che intervengono nella liquidazione, nel fallimento e in altri procedimenti analoghi nei confronti degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività, ; Ö iii) Õ le persone incaricate della revisione ufficiale Ö legale Õdei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari,. ÖIn particolare i paragrafi 1 e 4 non ostano all'esercizio da parte delle summenzionate autorità competenti Õ nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni. Queste informazioni Ö Le informazioni scambiate in conformità al primo comma Õ sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2 Ö 1 Õ. Articolo 98 7. Ö 1. Õ Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 2 a 5 Ö dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4 Õ, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e: ê95/26/CE articolo 4, paragrafo 7 (adattato) è1 95/26/CE articolo 1, quarto trattino Ö a) Õ le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento è1 Ö degli OICVM Õ delle organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o delle imprese che concorrono alla loro attività ç e in altri procedimenti analoghi;, o Ö b) Õ le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale Ö legale Õ dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari. Ö 2. Õ Gli Stati membri che si valgono della Ö deroga Õ facoltà di cui al Ö paragrafo 1 Õ primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: Ö a) Õ le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo commaÖ paragrafo 1 Õ; Ö b) Õ le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2Ö all'articolo 97, paragrafo 1 Õ; Ö c) Õ quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione. Ö 3. Õ Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo Ö 1 Õ. 8. Ö 4. Õ Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 Ö dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4 Õ, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini. Ö 5. Õ Gli Stati membri che si valgono della Ö deroga Õ facoltà di cui al Ö paragrafo 4 Õ primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: Ö a) Õ le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo commaÖ paragrafo 4 Õ; Ö b) Õ le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2Ö all'articolo 97, paragrafo 1 Õ; Ö c) Õ quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione. Ö Ai fini dell'applicazione della lettera c), le autorità o gli organi di cui al paragrafo 4 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso l'informazione l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali tali informazioni saranno trasmesse. Õ Ö 6. Õ Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al Ö paragrafo 4 Õ primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma Ö dal predetto paragrafo Õ può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo commaÖ paragrafo 5 Õ. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso l'informazione l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni. Ö 7. Õ Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo Ö 4 Õ. La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo. Articolo 99 9. Ö 1. Õ Le disposizioni del presente articolo Ö degli articoli 97 e 98 Õ non ostano a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, le informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 5Ö all'articolo 97, paragrafo 4 Õ. Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all' presente articolo Ö 97, paragrafo 1 Õ. 10. Ö 2. Õ Le disposizioni del presente articolo Ö degli articoli 97 e 98 Õ non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 Ö all'articolo 97, paragrafi da 1 a 4 Õ ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all' presente articolo Ö 97, paragrafo 1 Õ. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 3 Ö dell'articolo 97, paragrafo 2 Õ non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal Ö primo comma del Õ presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni. 11. Ö 3. Õ Inoltre, fatti salvi i paragrafi 2 e 5 Ö Fatto salvo l'articolo 97, paragrafi 1 e 4 Õ, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi dell'amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli OICVM, e sulle imprese che concorrono alla loro attività, sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi. Tuttavia, tali informazioni possono essere fornite unicamente quando ciò sia necessario a fini di vigilanza prudenziale. Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 3 e 6 Ö dell'articolo 97, paragrafi 2 e 5 Õ non possano mai essere rivelate nei casi previsti dal presente paragrafo se non con l'assenso esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni. ònuovo Articolo 100 La Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di procedure di scambio di informazioni tra le autorità competenti. Le misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 107, paragrafo 3. ê95/26/CE articolo 5 (adattato) è1 95/26/CE articolo 1, quarto trattino Articolo 101 50bis 1. Gli Stati membri dispongono almeno che: a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva Ö 2006/43/CE Õ 84/253/CEE[34], che esercita presso un è1 organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un'impresa che concorre alla sua attività ç l'incarico Ö la revisione legale dei conti Õ di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE[35], all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 Ö 68 Õ della Ö presente Õ direttiva 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da Ö determinare una delle seguenti situazioni Õ: Ö i) Õ costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli è1 organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o delle imprese che concorrono alla loro attività, ç;o Ö ii) Õ pregiudicare Ö un pregiudizio per Õ la continuità dell'attività dell' è1 organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o dell'impresa che concorre alla sua attività, ç ;, o Ö iii) Õ comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve; b) lo stesso obbligo incomba alla questa stessa persona Ö di cui alla lettera a) Õ per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l' è1 organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o con un'l'impresa che concorre alla sualoro attività ç presso la quale detta persona svolge l' Ö detto Õ incarico sopra citato. 2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE Ö 2006/43/CE Õ, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo. ê 85/611/CEE (adattato) Articolo 102 51 1. Le autorità Ö competenti Õ di cui all'articolo 49 devono motivare Ö motivano Õ qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure generali adottate in esecuzione della presente direttiva e la comunicanorla al richiedente. 2. Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un OICVMo.i.c.v.m. in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso giurisdizionale; ciò vale anche nel caso che non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda presentata dall'OICVMo.i.c.v.m. contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. ònuovo 3. Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell'interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o presentare ricorso ai competenti organi amministrativi per ottenere l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva: a) organismi pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri. ê 85/611/CEE (adattato) ðnuovo Articolo 103 52 1. Solo le autorità dello Stato membro Ö di origine dell'OICVM Õ in cui l'o.i.c.v.m. è situato sono autorizzate a prendere misure nei confronti di tale OICVMo.i.c.v.m. in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle norme previste dal regolamento del fondo o Ö dagli atti Õ dai documenti costitutivi della società di investimento. 2. Tuttavia le autorità dello Stato membro Ö ospitante dell'OICVM Õ in cui ha luogo la commercializzazione delle quote dell'OICVM possono prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni della sezione VIII ð legislative, regolamentari e amministrative in vigore nel loro territorio e che esulano dalle materie disciplinate dalla direttiva o dagli obblighi di cui agli articoli 87 e 89 ï. 3. Ö 2. Õ Qualsiasi decisione concernente la revoca dell'autorizzazione nonché qualsiasi altra misura grave presa nei confronti dell'OICVMo.i.c.v.m. o qualsiasi sospensione del riacquisto o del rimborso che gli sia imposta devono essere Ö sono Õ comunicate senza indugio dalle autorità dello Stato membro Ö di origine dell'OICVM Õ in cui l'o.i.c.v.m. è situato alle autorità degli altri Stati membri Ö ospitanti dell'OICVM Õin cui le quote di questo organismo sono commercializzate. ònuovo 3. Qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un OICVM le cui quote siano commercializzate nel loro territorio abbiano motivi chiari e dimostrabili per credere che l'OICVM abbia violato gli obblighi imposti dalle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva che non conferiscono poteri alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM, esse ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM che adotta le misure opportune. 4. Qualora, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, o perché le misure si rivelano inadeguate, o perché lo Stato membro di origine dell'OICVM non interviene entro un termine ragionevole, l'OICVM continui a tenere un comportamento chiaramente lesivo degli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante dell'OICVM, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM possono intervenire in uno dei seguenti modi: a) dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, adotta tutte le misure necessarie per proteggere gli investitori, ivi compresa la possibilità di vietare all'OICVM interessato l'ulteriore commercializzazione delle quote nel loro territorio; b) porta il caso all'attenzione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. La Commissione viene informata immediatamente delle eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a). 5. Gli Stati membri assicurano che nell'ambito del loro territorio sia possibile notificare gli atti giuridici necessari per le misure eventualmente adottate dallo Stato membro ospitante dell'OICVM a carico dell'OICVM in conformità ai paragrafi da 2 a 4. ê2001/107/CE articolo 1, punto 17 (adattato) ðnuovo Articolo 104 52bis 1. Qualora una società di gestione operi in uno o più Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni concernenti la gestione e la proprietà di tali società di gestione atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le informazioni che possono facilitare il monitoraggio di tali imprese. Le autorità dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ collaborano, in particolare, per assicurare che le autorità degli Stati membri ospitanti Ö della società di gestione Õ possano raccogliere le informazioni di cui all'articolo 6 quaterÖ 18 Õ, paragrafo 2. 2. Ove ciò risulti necessario per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, le autorità competenti dello Stato membro di origine Ö della società di gestione Õ sono informate dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti Ö della società di gestione Õ circa le misure prese da queste ultime ai sensi dell'articolo 6 quaterÖ 18 Õ, paragrafo 6, che comportano l'imposizione di sanzioni o restrizioni dell'attività della società di gestione. Articolo 105 52 ter 1. Gli Stati membri ospitanti Ö della società di gestione Õ provvedono affinché, in casi in cui una società di gestione autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la sua attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ, procedere esse stesse o tramite persone all'uopo designate alla verifica in loco delle informazioni di cui all'articolo 52bis Ö 104 Õ. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possono parimenti chiedere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto tale richiesta devono darvi seguito, nell'ambito delle loro competenze, procedendo esse stesse a tale verifica, o permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi oppure permettendo ad un revisore contabile od esperto di procedervi. 3 Ö 2 Õ Il presente articolo Ö paragrafo 1 Õ non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante Ö della società di gestione Õ di procedere a verifiche in loco nelle succursali costituite nel loro territorio nell'esercizio delle competenze loro conferite dalla presente direttiva. ê85/611/CEE CAPO XIII SEZIONE X ê2005/1/CE articolo. 9, punto 5 Comitato europeo dei valori mobiliari ê2008/18/CE articolo 1 (adattato) Articolo 106 53bis La Commissione Ö può adottare Õ adotta modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori: a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità, b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10753 ter, paragrafo 2. Articolo 107 53 ter 1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione [36]. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ònuovo 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. ê 85/611/CEE (adattato) CAPO XIVSEZIONE XI Ö Deroghe e Õ Ddisposizioni transitorie, derogatorie e finali Sezione 1 DEROGHE ARTICOLO 108 54 Ö 1. Õ Per uso esclusivo degli OICVMo.i.c.v.m. danesi, i « pantebreve » emessi in Danimarca sono assimilati ai valori mobiliari di cui all'articolo 19 Ö 45 Õ, paragrafo 1, lettera b). Articolo 55 Ö 2. Õ In deroga all'articolo 7 Ö 19 Õ, paragrafo 1 e all'articolo 14Ö 29 Õ, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli OICVMo.i.c.v.m., che Ö al 20 dicembre 1985 Õ alla data dell'adozione della presente direttiva disponevano di più depositari in conformità della loro legislazione nazionale, a conservare tale pluralità di depositari se esse hanno la garanzia che le funzioni da esercitare in virtù dell'articolo 7 Ö 19 Õ, paragrafo 3 e dell'articolo 14Ö 29 Õ, paragrafo 3 siano state effettivamente esercitate. Articolo 56 Ö 3. Õ 1. In deroga all'articolo 6 Ö 15 Õ, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a emettere certificati al portatore rappresentativi di titoli nominativi di altre società. 2. Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione che alla data dell'adozione della presente direttiva esercitano anche attività diverse da quelle di cui all'articolo 6 a continuare tali altre attività per un periodo di cinque anni a decorrere da questa data. Articolo 57 1. Gli Stati membri mettono in vigore entro e non oltre il 1° ottobre 1989 le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri possono concedere agli o.i.c.v.m. esistenti alla data di messa in applicazione della presente direttiva un periodo massimo di dodici mesi, a decorrere da questa data, per conformarsi alle nuove disposizioni nazionali. 3. La Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese sono autorizzate a rinviare fino al 1° aprile 1992 al più tardi la messa in applicazione della presente direttiva. Un anno prima di quest'ultima data la Commissione farà una relazione al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva e sulle difficoltà che la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese potrebbero eventualmente incontrare per rispettare la data di cui al primo comma. Se necessario, essa proporrà al Consiglio di prorogare questa data per un periodo non superiore a quattro anni. ê2001/107/CE articolo 2 (adattato) Articolo 109 1. Le imprese di investimento, quali definite all'articolo Ö 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE Õ1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE, che sono autorizzate a prestare unicamente i servizi di cui alla sezione A, Ö punti 4) e 5) Õ punto 3 e alla sezione C, punti 1 e 6, dell'allegato di detta direttiva, possono essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a gestire fondi comuni di investimento e società di investimento e ad assumere la denominazione di "società di gestione". Le imprese di investimento che optano per tale cambiamento devono rinunciare all'autorizzazione ottenuta a norma della direttiva Ö 2004/39/CE Õ 93/22/CEE. 2. Le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine prima del 13 febbraio 2004 a svolgere, ai sensi della Ö presente Õ direttiva 85/611/CEE, l'attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento e società di investimento sono considerate autorizzate ai fini della presente direttiva Ö del presente articolo Õ se la legislazione dello Stato membro di origine impone, per l'esercizio di tale attività, condizioni equivalenti a quelle di cui agli articoli Ö 7 e 8 Õ 5 bis e 5 ter. 3. Le società di gestione autorizzate prima del 13 febbraio 2004 che non rientrano nell'ambito d'applicazione del paragrafo 2, possono proseguire l'attività purché vi siano autorizzate entro il 13 febbraio 2007 e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro di origine adottate in attuazione della presente direttiva. Solo dopo aver ricevuto tale autorizzazione le società di gestione in questione possono beneficiare delle disposizioni della presente direttiva in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. SEZIONE 2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ê2001/108/CE articolo 2 (adattato) Articolo 105 1. Entro il 13 febbraio 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva 85/611/CEE, nella versione modificata, ed eventualmente proposte di modifica. La relazione è volta in particolare a: a) analizzare le modalità per approfondire ed ampliare il mercato unico degli OICVM, soprattutto per quanto riguarda la commercializzazione transfrontaliera di OICVM (compresi i fondi di terzi), il funzionamento del passaporto delle società di gestione, il funzionamento del prospetto semplificato quale strumento di informazione e di commercializzazione, la verifica della portata delle attività ausiliarie e le possibilità di una migliore collaborazione delle autorità di vigilanza rispetto all'interpretazione e all'applicazione comuni della direttiva; b) rivedere l'ambito di applicazione della direttiva in relazione alle modalità in cui si applica ai vari tipi di prodotti (ad esempio fondi istituzionali, fondi immobiliari, fondi "master-feeder" e "hedge fund"); lo studio dovrebbe concentrarsi in particolare sulle dimensioni del mercato di tali fondi, la regolamentazione, eventualmente, di tali fondi negli Stati membri e una valutazione della necessità di una loro ulteriore armonizzazione; c) valutare l'organizzazione dei fondi, comprese le norme e le pratiche di delega nel rapporto tra gestore e depositario del fondo; d) rivedere le norme di investimento degli OICVM, ad esempio l'uso di derivati e altri strumenti e tecniche relative ai titoli, la regolamentazione dei fondi di investimento indicizzato, la regolamentazione degli strumenti del mercato monetario, dei depositi, la regolamentazione degli investimenti "fondo di fondi", nonché i vari limiti di investimento; e) analizzare la situazione concorrenziale tra fondi gestiti da società di gestione e società di investimento "autogestite". Nell'elaborare la sua relazione, la Commissione consulta nella maniera più ampia possibile i vari settori interessati nonché le associazioni di consumatori e gli organi di sorveglianza. 2. Gli Stati membri possono concedere agli OICVM esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva un periodo non superiore a 60 mesi da tale data per adeguarsi alla nuova legislazione nazionale. ê 85/611/CEE (adattato) Articolo 58 Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. ê Articolo 110 1. Gli Stati membri adottato e pubblicano, entro […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), agli articoli da 34 a 44, all'articolo 45, paragrafo 1, prima frase, all'articolo 45, paragrafo 3), all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, prima frase, agli articoli da 53 a 62, all'articolo 63, paragrafo 1, all'articolo 64, all'articolo 65, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafo 3, agli articoli 66, 67, 69, 70, 72, agli articoli da 73 a 77, all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 78, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, all'articolo 81, all'articolo 83, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 84, lettera b), all'articolo 85, agli articoli da 86 a 96, all'articolo 102, paragrafo 3, all'articolo 103, paragrafo 1, all'articolo 103, paragrafi da 3 a 5, all'articolo 105, agli articoli da 110 a 112 e all'allegato I. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra quest'ultime e quelle della presente direttiva. Essi applicano le predette disposizioni a decorrere dalla data di cui al primo comma. Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 111 La direttiva 85/611/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato III, parte A, è abrogata con effetto dalla data di cui all'articolo 110, paragrafo 1, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV. Articolo 112 1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 1, paragrafi da 4 a 7, l'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'articolo 2, paragrafo 1, lettere da g) a m), l'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), l'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), l'articolo 2, paragrafi da 2 a 7, l'articolo 3, l'articolo 5, paragrafo 1), l'articolo 5, paragrafi da 3 a 5, gli articoli da 6 a 15, l'articolo 16, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 16, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 7, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), gli articoli da 20 a 33, l'articolo 45, paragrafo 1, lettera da a) a h), l'articolo 45, paragrafo 2, gli articoli da 46 a 48, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 50, l'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a c), l'articolo 51, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 52, l'articolo 63, paragrafo 2, l'articolo 65, paragrafo 1, l'articolo 65, paragrafo 4), gli articoli 68 e 71, l'articolo 78, paragrafo 1) eccetto l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera a) eccetto il secondo trattino, gli articoli 79, 80 e 82, l'articolo 83, paragrafo 1, eccetto l'articolo 83, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 83, paragrafo 2), l'articolo 84, eccetto l'articolo 84, lettera b), gli articoli da 97 a 99, gli articoli 100 e 101, l'articolo 102, paragrafo 1, l'articolo 102, paragrafo 2, l'articolo 103, paragrafo 2, gli articoli 104, 106, 107, 108 e 109 e gli allegati II, III e IV si applicano a decorrere dalla data di cui al secondo comma dell'articolo 110, paragrafo 1. ònuovo 2. Gli Stati membri assicurano che gli OICVM sostituiscano il loro prospetto semplificato redatto in conformità delle disposizioni della direttiva 2001/107/CE con informazioni essenziali per gli investitori redatte conformemente all'articolo 73 al più presto possibile e in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 110, paragrafo 1, primo comma. Nel corso di detto periodo, le autorità competenti continuano ad accettare il prospetto semplificato per gli OICVM commercializzati sul loro territorio. ê Articolo 113 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ê 85/611/CE (adattato) è1 2001/107/CE articolo 1 punto 18 è2 2001/107/CE articolo 1 punto 19(1) è3 2001/107/CE articolo 1 punto 19(2) ð nuovo ALLEGATO è1 I ç SCHEMA A 1. Informazioni concernenti il fondo comune d'investimento | 1. Informazioni concernenti la società di gestione | 1. Informazioni concernenti la società d'investimento | 1.1. Denominazione | 1.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede sociale Ö legale Õ e principale sede amministrativaÖ amministrazione centrale Õ se questa è diversa dalla sede sociale Ö legale Õ | 1.1. Denominazione o ragione sociale, ð forma giuridica ï, sede sociale Ö legale Õ e principale sede amministrativaÖ amministrazione centrale Õ se questa è diversa dalla sede sociale Ö legale Õ | 1.2. Data di costituzione del fondo. Indicazione della durata se questa è limitata | 1.2. Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata | 1.2. Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata | 1.3. Se la società gestisce altri fondi comuni di investimento, indicazione di questi altri fondi. | è2 1.3. Per le società di investimento che hanno più comparti, indicazione dei comparti.ç | 1.4. Indicazione del luogo dove si possono ottenere il regolamento del fondo, se esso non è allegato, e le relazioni periodiche | 1.4. Indicazione del luogo dove si possono ottenere Ögli atti Õ i documenti costitutivi, se essi non sono allegati, e le relazioni periodiche. | 1.5. Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile al fondo, qualora abbiano un interesse per il partecipante Ö detentore di quote Õ. Indicazione dell'esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sugli incrementi Ö sulle plusvalenze Õ di capitale versate dal fondo ai partecipanti Ö detentori di quote Õ. | 1.5. Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile alla società qualora abbiano un interesse per il partecipante Ö detentore di quote Õ. Indicazione dell'esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sugli incrementi Ö sulle plusvalenze Õ di capitale versate dalla società ai partecipanti Ö detentori di quote Õ. | 1.6. Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni | 1.6. Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni | 1.7. Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all'articolo 31 Ö 68 Õ. | 1.7. Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all'articolo 31 Ö 68 Õ. | 1.8. Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, direttivi e di controllo Ö di gestione e di vigilanza Õ. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società che sono significative in relazione a quest'ultima. | 1.8. Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, direttivi e di controllo Ö di gestione e di vigilanza Õ. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società che sono significative in relazione a quest'ultima. | 1.9. Capitale: Importo del capitale sottoscritto con indicazione del capitale liberato | 1.9. Capitale | 1.10. Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare: natura del diritto (reale, di credito o altro) che la quota rappresenta, titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto, caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti, descrizione del diritto di voto dei partecipanti Ö detentori di quote Õ, se esistente, circostanze nelle quali la liquidazione del fondo può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei partecipanti Ö detentori di quote Õ. | 1.10. Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare: titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto, caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti, descrizione del diritto di voto dei partecipanti Ö detentori di quote Õ circostanze nelle quali la liquidazione della società di investimento può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei partecipanti Ö detentori di quote Õ. | 1.11. Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate | 1.11. Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate | 1.12. Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote | 1.12. Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote | 1.13. Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso | 1.13. Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso. è3Per le società di investimento che hanno più comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di quote possono passare da un comparto all'altro e sugli oneri addebitati in tale caso. ç | 1.14. Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del reddito | 1.14. Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del reddito | 1.15. Descrizione degli obiettivi di investimento del fondo, compresi gli obiettivi finanziari (ad es., incrementi di capitale o di reddito), la politica di investimento (ad es., specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l'indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione del fondo | 1.15. Descrizione degli obiettivi di investimento della società, compresi gli obiettivi finanziari (ad es., incrementi di capitale o di reddito), la politica di investimento (ad es., specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l'indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione della società | 1.16. Norme per la valutazione del patrimonio | 1.16. Norme per la valutazione del patrimonio | 1.17. Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare: metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi, indicazione degli oneri relativi alle operazioni di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote, indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati. | 1.17. Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare: metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi, indicazione degli oneri relativi alle operazioni di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote, indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati1. | 1.18. Indicazioni relative alle modalità, all'importo ed al calcolo delle remunerazioni a carico del fondo che sono a profitto della società di gestione, del depositario o di terzi, e dei rimborsi di ogni spesa effettuati dal fondo alla società di gestione, al depositario o a terzi | 1.18. Indicazioni relative alle modalità, all'importo e al calcolo delle remunerazioni pagate dalla società ai suoi dirigenti e membri degli organi amministrativi, direttivi Ö di gestione Õ e di vigilanza, al depositario o a terzi e dei rimborsi di ogni spesa effettuati dalla società ai Ö responsabili della sua amministrazione Õsuoi dirigenti, al depositario o ai terzi | 1 Le società di investimento contemplate dall'articolo 14 Ö 29 Õ, paragrafo 5, della direttiva indicano inoltre: modalità e frequenza di calcolo del valore dell'inventario Ö patrimoniale Õ netto delle quote; modalità, luogo e frequenza della pubblicazione di questo valore; borsa valori del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle transazioni effettuate fuori borsa in tale paese. | 2. Informazioni concernenti il depositario: 2.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede sociale Ö legale Õ e principale sede amministrativa Ö amministrazione centrale Õ, se questa è diversa dalla sede sociale Ö legale Õ. 2.2. Attività principale. 3. Indicazione delle ditte di consulenza o dei consulenti di investimento esterni qualora il ricorso ai loro servizi sia previsto per contratto e retribuito mediante prelievo dal patrimonio dell'OICVM: 3.1. Identità o ragione sociale della ditta o nome dei consulenti. 3.2. Elementi del contratto con la società di gestione o la società di investimento che possono interessare i partecipanti Ö detentori di quote Õ, esclusi quelli relativi alle remunerazioni. 3.3. Altre attività significative. 4. Informazioni sulle misure adottate per effettuare i pagamenti ai partecipanti Ö detentori di quote Õ, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni concernenti l'OICVM. Tali informazioni devono in ogni caso essere fornite nello Stato membro in cui l'OICVM è Ö stabilito Õ situato. Inoltre, qualora le quote siano commercializzate in un altro Stato membro, tali informazioni sono date per quanto concerne tale Stato membro e sono contenute nel prospetto ivi distribuito. ê 2001/107/CE articolo 1 punto 19(3) 5. Altre informazioni sugli investimenti: 5.1. Rendimento storico del fondo comune di investimento o della società di investimento (se del caso) — queste informazioni possono figurare nel prospetto o essere allegate ad esso. 5.2. Profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono concepiti. 6. Informazioni economiche: ê 2001/107/CE articolo 1 punto 19(3) 6.1. Eventuali spese e commissioni, diverse dagli oneri di cui al punto 1.17, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività del fondo comune di investimento o della società di investimento. ê 85/611/CEE SCHEMA B Informazioni da inserire nelle relazioni periodiche I. Stato patrimoniale - valori mobiliari ê 85/611/CEE (adattato) - altri valori del tipo indicato all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b) ê 85/611/CEE (adattato) - saldo bancario - altre attività - totale - passivo - valore Ö patrimoniale Õ netto d'inventario II. Numero delle quote in circolazione III. Valore Ö patrimoniale Õ netto d'inventario per quota IV. Portafoglio — titoli, distinguendo tra: a) i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori; b) i valori mobiliari negoziati su un altro mercato ufficiale Ö regolamentatoÕ; ê 85/611/CEE (adattato) c) i valori mobiliari di recente emissione, di cui all'articolo 19 Ö 45 Õ, paragrafo 1, lettera d); d) gli altri valori mobiliari di cui all'articolo 19 Ö 45 Õ, paragrafo 2, lettera a); c) i titoli di credito di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), ê 85/611/CEE (adattato) ð nuovo e ripartiti secondo i criteri più appropriati, tenendo conto della politica di investimento dell'OICVM (per esempio, criteri economici, geografici, per valuta, ecc.) in percentuale rispetto all'attivo netto, indicando inoltre per ciascuno di questi valori la sua quota riferita all'attivo totale dell'OICVM. Indicazione dei movimenti della composizione del portafoglio-titoli durante il periodo di riferimento. V. Indicazione dei movimenti dell'attivo dell'OICVM durante il periodo di riferimento mediante i seguenti dati: - redditi da investimento, - altri redditi, - costi di gestione, - costi di deposito, - altri oneri, tasse e imposte, - reddito netto, - redditi distribuiti e reinvestiti, - aumento o diminuzione del conto capitale, - plusvalenze o minusvalenze degli investimenti, - qualsiasi altra modifica che incida sull'attivo e sugli impegni Ö sulle attività e sulle passività Õ dell'OICVM, - ð costi delle operazioni ï. VI. Tabella comparativa relativa ai tre ultimi esercizi in cui in particolare viene indicato per ciascun esercizio, alla fine del medesimo: - il valore Ö patrimoniale Õ netto d'inventario globale, - il valore Ö patrimoniale Õ netto d'inventario per quota. ê 85/611/CEE (adattato) VII. Indicazione, per categoria di operazioni ai sensi dell'articolo 21 Ö 46 Õ realizzate dall'OICVM nel periodo di riferimento, dell'importo degli impegni che ne derivano. ê 2001/107/CE articolo 1 punto 20 e Allegato I (nuovo) SCHEMA C Contenuto del prospetto semplificato Breve presentazione dell'OICVM - data di costituzione del fondo comune di investimento o della società di investimento e indicazione dello Stato membro nel quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono registrati/sono stati costituiti, - se si tratta di OICVM con più comparti, indicazione di tali comparti, - società di gestione (se del caso), - durata prevista (se del caso), - depositario, - revisori, - gruppo finanziario (ad es. banca) promotore dell'OICVM. Informazione sugli investimenti - breve indicazione degli obiettivi dell'OICVM, ê 2001/107/CE articolo 1 punto 20 e Allegato I (nuovo) - politica di investimento del fondo comune di investimento o della società di investimento e breve valutazione dei profili di rischio del fondo (comprendente, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 24 bis e per comparto), ê 2001/107/CE articolo 1 punto 20 e Allegato I (nuovo) - rendimento storico del fondo comune di investimento o della società di investimento (se del caso) e avvertimento che ciò non costituisce un indicatore del rendimento futuro — queste informazioni possono figurare nel prospetto o essere allegate ad esso, - profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono concepiti. Informazioni economiche - regime fiscale, - commissioni di ingresso e di uscita, - eventuali altre spese e commissioni, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività del fondo comune di investimento o della società di investimento. Informazioni commerciali - modalità di acquisto delle quote, - modalità di vendita delle quote, - per gli OICVM che hanno più comparti, modalità di passaggio da un comparto ad un altro e oneri addebitati per il passaggio, - data e modalità di distribuzione dei dividendi sulle quote o sulle azioni degli OICVM (se del caso), - periodicità, luogo e modalità di pubblicazione o di consultazione dei prezzi. Informazioni aggiuntive - avvertenza indicante che, a richiesta, il prospetto completo e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente, prima della conclusione del contratto e successivamente, - autorità competente, - indicazione di un punto di contatto (persona/ufficio, orario ecc.) presso il quale possono essere richieste ulteriori informazioni, - data di pubblicazione del prospetto. _____________ ê 2001/107/CE articolo 1 punto 21 e Allegato II ALLEGATO II Funzioni comprese nell'attività di gestione di portafogli collettivi - Gestione degli investimenti - Amministrazione a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo; b) servizio di informazione per i clienti; c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali); d) controllo dell'osservanza della normativa applicabile; e) tenuta del registro dei detentori delle quote; f) distribuzione dei proventi; g) emissione e riscatto delle quote; h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati); i) tenuta dei libri. - Commercializzazione _____________ é ALLEGATO III Parte A Direttiva abrogata con elenco delle sue successive modifiche(di cui all’articolo 106) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). | Direttiva 88/220/CEE del Consiglio (GU L 100 del 19.4.1988, pag. 31). | Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7). | Solo articolo 1, quarto trattino, articolo 4, paragrafo 7 e articolo 5, quinto trattino | Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27). | Solo articolo 1 | Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20). | Direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35). | Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). | Solo articolo 66 | Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9). | Solo articolo 9 | Direttiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 42) | Parte B Elenco dei termini per l’attuazione nel diritto nazionale e l’applicazione(di cui all’articolo 78) Direttiva | Termine per l’attuazione | Data di applicazione | 85/611/CEE | 1° ottobre 1989 | - | 88/220/CEE | 1° ottobre 1989 | - | 95/26/CE | 18 luglio 1996 | - | 2000/64/CE | 17 novembre 2002 | - | 2001/107/CE | 13 agosto 2003 | 13 febbraio 2004 | 2001/108/CE | 13 agosto 2003 | 13 febbraio 2004 | 2004/39/CE | - | 30 aprile 2006 | 2005/1/CE | 13 maggio 2005 | - | _____________ ALLEGATO IV Tavola di concordanza Direttiva 85/611/CEE | Presente direttiva | Articolo 1(1) | Articolo 1(1) | Articolo 1(2), frase introduttiva | Articolo 1(2), frase introduttiva | Articolo 1(2), primo e secondo trattino | Articolo 1(2)(a) e (b) | Articolo 1(3) – (7) | Articolo 1(3) – (7) | Articolo 1(8), frase introduttiva | Articolo 2(1)(o), frase introduttiva | Articolo 1(8), primo, secondo e terzo trattino | Articolo 2(1)(o), punti (i), (ii) e (iii) | Articolo 1(8), frase finale | Articolo 2(7) | Articolo 1(9) | Articolo 2(1)(p) | Articolo 1bis, frase introduttiva | Articolo 2(1), frase introduttiva | Articolo 1bis, punto (1) | Articolo 2(1)(a) | Articolo 1bis, punto (2), prima parte della frase | Articolo 2(1)(b) | Articolo 1bis, punto (2), seconda parte della frase | Articolo 2(2) | Articolo 1bis, punti (3) - (5) | Articolo 2(1)(c) - (e) | - | Articolo 2(1)(f) | Articolo 1bis, punto (6) | Articolo 2(1)(g) | Articolo 1bis, punto (7), prima parte della frase | Articolo 2(1)(h) | Articolo 1bis, punto (7), seconda parte della frase | Articolo 2(3) | Articolo 1bis, punti (8) - (9) | Articolo 2(1)(i) - (j) | Articolo 1bis, punto (10), primo comma | Articolo 2(1)(k) | Articolo 1bis, punto (10), secondo comma | Articolo 2(4) | Articolo 1bis, punti (11), (12) e (13) | - | Articolo 1bis, punti (14) e (15) | Articolo 2(1)(l) e (m) | - | Articolo 2(1)(n) | - | Articolo 2(5)- 2(6) | Articolo 2(1), frase introduttiva | Articolo 3, frase introduttiva | Articolo 2(1), primo, secondo, terzo e quarto trattino | Articolo 3(a), (b), (c) e (d) | Articolo 2(2) | - | Articolo 3 | Articolo 4 | Articolo 4(1) - (3) | Articolo 5(1) - (3) | Articolo 4(3bis) | Articolo 5(4) | Articolo 4(4) | Articolo 5(5) | Articolo 5(1) e (2) | Articolo 6(1) e (2) | Articolo 5(3), primo comma, frase introduttiva | Articolo 6(3), primo comma, frase introduttiva | Articolo 5(3), primo comma, punto (a) | Articolo 6(3), primo comma, punto (a) | Articolo 5(3), primo comma, punto (b), parole introduttive | Articolo 6(3), primo comma, punto (b), parole introduttive | Articolo 5(3), primo comma, punto (b), primo e secondo trattino | Articolo 6(3), primo comma, punto (b)(i) e (ii) | Articolo 5(3), secondo comma | Articolo 6(3), secondo comma | Articolo 5(4) | Articolo 6(4) | Articolo 5bis(1), frase introduttiva | Articolo 7(1), frase introduttiva | Articolo 5bis(1)(a), frase introduttiva | Articolo 7(1)(a), frase introduttiva | Articolo 5bis(1)(a), primo trattino | Articolo 7(1)(a)(i) | Articolo 5bis(1)(a), secondo trattino, frase introduttiva | Articolo 7(1)(a)(ii), frase introduttiva | Articolo 5bis(1)(a), secondo trattino, punti (i), (ii) e (iii) | Articolo 7(1)(a)(ii), primo, secondo e terzo trattino | Articolo 5bis(1)(a), terzo e quarto trattino | Articolo 7(1)(a)(iii) e (iv) | Articolo 5bis(1)(a), quinto trattino | - | Articolo 5bis(1)(b) - (d) | Articolo 7(1)(b) - (d) | Articolo 5bis(2) - (5) | Articolo 7(2) - (5) | Articolo 5ter | Articolo 8 | Articolo 5quater | Articolo 9 | Articolo 5quinquies | Articolo 10 | Articolo 5sexties | Articolo 11 | Articolo 5septies(1) | Articolo 12(1) | Articolo 5septies(2), frase introduttiva | Articolo 12(2), frase introduttiva | Articolo 5septies(2), primo e secondo trattino | Articolo 12(2)(a) e (b) | Articolo 5octies | Articolo 13 | Articolo 5nonies | Articolo 14 | Articolo 6 | Articolo 15 | Articolo 6bis | Articolo 16 | Articolo 6ter(1) | Articolo 17(1) | Articolo 6ter(2) | Articolo 17(2), primo e secondo comma | Articolo 6ter(3), primo comma | Articolo 17(2), terzo comma | Articolo 6ter(3), secondo comma | Articolo 17(3) | Articolo 6ter(4) e (5) | Articolo 17(4) e (5) | Articolo 6quater | Articolo 18 | Articolo 7 | Articolo 19 | Articolo 8 | Articolo 20 | Articolo 9 | Articolo 21 | Articolo 10 | Articolo 22 | Articolo 11 | Articolo 23 | Articolo 12 | Articolo 24 | Articolo 13 | Articolo 25 | Articolo 13bis(1), primo comma | Articolo 26(1), primo comma | Articolo 13bis(1), secondo comma, frase introduttiva | Articolo 26(1), secondo comma, frase introduttiva | Articolo 13bis(1), secondo comma, primo, secondo e terzo trattino | Articolo 26(1), secondo comma, punti (a), (b) e (c) | Articolo 13bis(1), terzo e quarto comma | Articolo 26(1), terzo e quarto comma | Articolo 13bis(2), (3) e (4) | Articolo 26(2), (3) e (4) | Articolo 13ter | Articolo 27 | Articolo 13quater | Articolo 28 | Articolo 14 | Articolo 29 | Articolo 15 | Articolo 30 | Articolo 16 | Articolo 31 | Articolo 17 | Articolo 32 | Articolo 18 | Articolo 33 | - 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| Articolo 111 | - | Articolo 112 | Articolo 59 | Articolo 113 | Allegato I, schemi A e B | Allegato I, schemi A e B | Allegato I, schema C | - | – | Allegato III | – | Allegato IV | _____________ SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 2. LINEE DI BILANCIO: 3. INCIDENZA FINANZIARIA Nessuna incidenza finanziaria. Il fabbisogno di risorse umane e finanziarie deve essere coperto con i fondi assegnati alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di allocazione. 4. MISURE ANTIFRODE 5. ALTRE OSSERVAZIONI [1] Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3, e successive modificazioni) (cfr. nota 5). [2] Libro verde sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai fondi d’investimento nell’UE, COM(2005) 314. [3] Libro bianco sul rafforzamento del quadro normativo del mercato unico relativo ai fondi d’investimento, COM(2006) 686. [4] Documento di lavoro della Commissione: Prima relazione sullo stato d’avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo, COM (2006) 690. [5] La direttiva 85/611/CEE è stata modificata dai seguenti atti: direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7), direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27); direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20); direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35); direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1); direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L79 del 24.3.2005, pag. 9) e la direttiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76, 19.3.2008, pag.42). [6] Cfr. nota 5. [7] Istituito dalla decisione 2001/527/CE della Commissione del 6 giugno 2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43). [8] Conformemente alla direttiva OICVM l’OICVM feeder e l’OICVM master possono avere lo stesso depositario solo se sono stabiliti nello stesso Stato membro. [9] GU C …pag.. [10] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/18/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 42). [11] Cfr. allegato III, parte A. [12] COM(2005) 314 definitivo. [13] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/31/CE (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60). [14] GU L 141 del 11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE. [15] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. [16] GU L 141 del 11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE. [17] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [18] GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7. [19] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. [20] GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62. [21] GU L 141 del 11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27). [22] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. [23] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37). [24] GU L 141 del 11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29). [25] GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1. [26] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201. [27] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [28] GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22. [29] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. [30] Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162, 26.6.1999, pag. 65). [31] Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. [32] GU n. L 157 del 9.6.2006, pag. 87. [33] Istituito dalla Decisione 2001/527/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, GU L 191 del 13 luglio 2001, pag. 43. [34] GU n. L 126 del 12.5.1984, pag. 20. [35] GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60). [36] GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).