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Document 52008PC0343
Proposal for a Council Decision on the equivalence of Forest Reproductive Material produced in third countries
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi
/* COM/2008/0343 def. */
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi /* COM/2008/0343 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 10.6.2008 COM(2008) 343 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione prevede che il Consiglio determini se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della presente direttiva. Inoltre, il Consiglio determina le specie, il tipo di materiali di base, le categorie e le regioni di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione la cui commercializzazione può essere autorizzata nell'ambito della Comunità ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1. Nel luglio 2007 il Consiglio dell'OCSE ha adottato un sistema di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale (schema OCSE per sementi e piante forestali). Da un esame di tali norme è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE. Inoltre, fatte salve le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime delle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati" di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati" in Canada, Norvegia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti d'America devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatti i requisiti supplementari relativi a sementi e postime. La presente proposta consente di stabilire un regime d'equivalenza per l'importazione di materiali forestali di propagazione in base a precise modalità e di sostituire il sistema provvisorio, autorizzando gli Stati membri ad adottare decisioni individuali riguardo a tali importazioni. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione[1], in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) Le norme relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Norvegia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti d'America contemplano un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e della produzione di postime. (2) Secondo tali norme, i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale (schema OCSE per sementi e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati" siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità allo schema OCSE per sementi e piante forestali. (3) Da un esame di tali norme è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE. Inoltre, fatte salve le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime delle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati" di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati" in Canada, Norvegia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti d'America dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatti i requisiti supplementari relativi a sementi e postime. (4) Tuttavia, le norme vigenti nei suddetti paesi terzi non possono essere considerate equivalenti alle categorie "qualificati" e "controllati" non contemplate dallo schema OCSE per sementi e piante forestali. È dunque opportuno limitare il campo d'applicazione della presente decisione relativa all'equivalenza ai materiali di moltiplicazione che rientrano nelle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati". (5) Ai fini della presente decisione andrebbero utilizzate le definizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE allo scopo di garantire la coerenza dei due atti giuridici. (6) I materiali forestali che sono conformi alle prescrizioni della presente decisione dovrebbero soddisfare le condizioni fitosanitarie previste dalla direttiva 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[3]. (7) È opportuno che i requisiti supplementari relativi a sementi e postime, quanto a qualità e purezza della specie, di cui alla presente decisione corrispondano a quelli previsti dalla direttiva 1999/105/CE. (8) Al fine di garantire lo stesso livello di tracciabilità di quello previsto dalla direttiva 1999/105/CE, è opportuno includere nella presente decisione prescrizioni relative al rilascio di un certificato principale per sementi e postime alla loro immissione sul mercato nella Comunità. Tale certificato principale dovrebbe essere basato sul certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE e indicare che il materiale è importato conformemente ad un regime d'equivalenza. (9) Sarà opportuno in futuro aggiornare in parte gli allegati della presente decisione in modo da garantire che le sementi importate siano conformi anche ai requisiti di eventuali nuove norme. Tali modifiche dovrebbero essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4], HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Campo di applicazione e definizioni 1. La presente decisione determina le condizioni di importazione nella Comunità di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati" prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I della presente decisione. Essa si applica sempreché siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE. 2. Nella presente decisione si applicano le definizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE. Articolo 2Equivalenza 1. I sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base, sotto il controllo delle autorità di cui all'allegato I della presente decisione o sotto la loro supervisione ufficiale, applicati nei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui al medesimo allegato, sono considerati equivalenti a quelli applicati dagli Stati membri conformemente alla direttiva 1999/105/CE. 2. Sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati" delle specie di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità di cui al medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi al disposto della direttiva 1999/105/CE purché soddisfino le condizioni stabilite nell'allegato II. Articolo 3Certificato principale Il fornitore responsabile dell'importazione di sementi e postime nella Comunità ne informa l'organismo ufficiale dello Stato membro d'importazione. Prima dell'immissione in commercio di tali materiali l'organismo ufficiale competente rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE. Il certificato principale indica che i materiali sono stati importati conformemente ad un regime d'equivalenza. Articolo 4 Modifiche degli allegati Le modifiche degli allegati, ad eccezione di quelle relative alla prima colonna della tabella dell'allegato I, sono adottate in conformità alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Articolo 5Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE[5] (in appresso denominato "il comitato"). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 6Entrata in vigore La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Paesi e autorità Paese (*) | Autorità responsabile dell'approvazione e del controllo della produzione | 1 | 2 | CA | National Forest Genetic Resource Centre Natural Resources Canada Canadian Forest Service-Atlantic Fredericton, Net Brunswick | CH | Ufficio federale per l'ambiente (FOEN) Dipartimento ambiente, trasporti, energia e comunicazioni (UVEK) Sezione silvicoltura Servizio fitosanitario nazionale federale Birmensdorf | NO | Istituto norvegese di ricerca forestale Aas | TR | Ministero della silvicoltura Direzione Ricerca sementi piante forestali e vivaistica Orman Bak awligi Arastima Planlama ve Koord. Dai. Bsk. Orman Genel Müdürlügü, 2N° lu Bina GAZI- ANKARA | US | National Tree Seed Laboratory USDA Forest Service Purdue University West Lafayette, Indiana | (*) CA – Canada, CH – Svizzera, NO – Norvegia, TR – Turchia, US – Stati Uniti d'America ALLEGATO II A. Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi. 1. Le sementi sono certificate ufficialmente come provenienti da materiali di base ammessi e gli imballaggi sono chiusi conformemente alle norme nazionali relative all'applicazione dello schema OCSE per sementi e piante forestali. Ogni partita di sementi deve essere munita di un'etichetta ufficiale OCSE ed essere accompagnata da una copia del certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE o da un documento del fornitore recante, oltre al nome dello stesso fornitore, tutte le informazioni contenute nel certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE. 2. Nel caso delle sementi, l'etichetta OCSE o il documento del fornitore devono includere anche le seguenti informazioni supplementari, valutate, nella misura del possibile, sulla base di tecniche riconosciute a livello internazionale: a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi; b) il tasso di germinazione del seme puro (o, laddove la valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, il tasso di vitalità valutato sulla base di un metodo specifico); c) il peso di 1 000 unità di seme puro; d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di germi vitali per chilogrammo. 3. In deroga al punto 2, il fornitore che importa le sementi, prima di immetterle per la prima volta in commercio nella Comunità, può fornire le suddette informazioni supplementari concernenti la procedura di analisi delle sementi tramite tecniche riconosciute a livello internazionale. 4. Al fine di rendere disponibili quanto prima le sementi del raccolto dell'anno in corso, il fornitore che importa le sementi può venderle al primo acquirente, senza che esse soddisfino tutte le condizioni previste al punto 2, lettere b) e d) del presente allegato. Il fornitore che importa tali materiali attesta il rispetto delle condizioni di cui al punto 2, lettere b) e d) con la massima celerità. 5. Nel caso dei piccoli quantitativi di sementi, quali definiti dal regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi[6] non si applicano i requisiti di cui al punto 2, lettere b) e d). 6. Le partite di sementi raggiungono un livello minimo di purezza della specie del 99 %. Tuttavia, nel caso di specie strettamente collegate, tranne gli ibridi artificiali, la purezza della specie delle partite di frutti o di sementi, se inferiore al 99 %, dev'essere dichiarata sull'etichetta o sul documento del fornitore. 7. In deroga al punto 1, sementi, in quantitativi adeguati, possono essere derivati da materiali di base non ammessi: a) materiali per esperimenti, scopi scientifici o conservazione genetica; b) unità seminali per le quali sia chiaramente provato che non sono destinate a fini forestali. B. Condizioni relative a postime prodotto in paesi terzi. 1. La produzione di postime ha luogo in un vivaio registrato presso le autorità di cui all'allegato I della presente decisione o soggetto alla supervisione ufficiale di tali autorità nel paese terzo. Ogni partita deve essere munita di un'etichetta OCSE ed essere accompagnata da una copia del certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE o da un documento del fornitore recante, oltre al nome dello stesso fornitore, tutte le informazioni contenute nel certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE. 2. Il postime soddisfa i requisiti di cui all'allegato VII, parte D, della direttiva 1999/105/CE. 3. Il postime venduto all'utilizzatore finale in regioni a clima mediterraneo soddisfa i requisiti di cui all'allegato VII, parte E, della direttiva 1999/105/CE. [1] GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/527/CE della Commissione (GU L 194 del 26.7.2007, pag. 9). [2] GU C 199 del 14.7.1999, pag. 1. [3] GU L 169 del 10.07.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51). [4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [5] GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66. [6] GU L 348 del 21.12.2002, pag. 75.