EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0306(02)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

/* COM/2008/0306 def. - CNS 2008/0104 */

52008PC0306(02)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune /* COM/2008/0306 def. - CNS 2008/0104 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.5.2008

COM(2008) 306 definitivo

2008/0103 (CNS)

2008/0104 (CNS)

2008/0105 (CNS)

2008/0106 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013)

(presentata dalla Commissione) {SEC(2008) 1885}{SEC(2008) 1886}

RELAZIONE

MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007 intitolata "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata" si prefiggeva come obiettivi precipui di valutare l'attuazione della riforma della PAC del 2003 e di apportarvi gli adeguamenti ritenuti necessari al fine di semplificare ulteriormente la politica agricola comune e renderla atta a cogliere nuove opportunità di mercato e ad affrontare nuove sfide, quali i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la bioenergia.

Uno dei suddetti obiettivi, quello di cogliere nuove opportunità di mercato, ha assunto una dimensione inattesa negli ultimi mesi, con il forte rialzo dei prezzi di molte materie prime agricole, giunti a livelli eccezionali. Il loro costante aumento per tutto il 2006 e nella prima metà del 2007 ha già suffragato le conclusioni della comunicazione dello scorso novembre, che raccomandavano l'abolizione di ogni rimanente dispositivo di contenimento dell'offerta (in particolare quote latte e messa a riposo). La congiunzione di fattori che ha portato a questa situazione e la risposta più opportuna da parte dell'UE sono analizzate in un'altra comunicazione della Commissione.

Restano peraltro valide le principali conclusioni della comunicazione di novembre sulla valutazione delle recenti riforme della PAC. Queste hanno segnato una nuova fase del processo avviato, caratterizzata dal disaccoppiamento della maggior parte dei pagamenti diretti tramite il regime di pagamento unico (RPU), introdotto nel 2003 nei settori dei seminativi, delle carni bovine e ovine nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e nel 2004 in quelli dell'olio di oliva, del cotone e del tabacco. Un altro frutto della riforma del 2003 è stato il potenziamento della politica di sviluppo rurale (PSR), che si è vista assegnare risorse supplementari e i cui strumenti d'intervento sono stati riorganizzati nel 2005. Infine, il processo di riforma è proseguito con la ristrutturazione dei settori dello zucchero (nel 2006), degli ortofrutticoli e del vino (nel 2007).

Le riforme summenzionate denotano una svolta sostanziale nell'orientamento della PAC, che oggi risulta più atta a realizzare i propri obiettivi fondamentali.

- Il sostegno ai produttori è ormai in gran parte (per il 90%) disaccoppiato dalle decisioni di produzione, il che consente agli agricoltori dell'UE di operare le proprie scelte in risposta ai segnali del mercato e di adattarsi al mutato ambiente economico basandosi esclusivamente sulle proprie preferenze e sulle potenzialità della propria azienda. È il modo più efficiente per sostenere i redditi agricoli.

- Abbandonando il sostegno ai prodotti, che era generalmente considerato come la causa dei passati problemi di sovrapproduzione, e riducendo i prezzi comunitari di sostegno, la PAC è riuscita ad allineare l'agricoltura europea ai mercati mondiali, a stabilizzare gli equilibri di mercato e a contenere l'onere di bilancio delle scorte d'intervento o dello smaltimento delle eccedenze.

- Il processo di riforma ha avuto come risultato il rafforzamento della competitività dell'agricoltura europea, tanto che l'UE è diventata – nonostante la contrazione della sua quota nella maggior parte dei mercati delle materie prime – la più grande esportatrice di prodotti agricoli, per lo più di alto valore, rimanendo al contempo la prima importatrice mondiale di prodotti agricoli e di gran lunga il principale mercato di sbocco per i paesi in via di sviluppo.

- La PAC contribuisce sempre più a scongiurare i rischi di dissesto ambientale e a procurare molti dei beni pubblici ai quali la nostra società aspira, dal momento che, grazie al principio di condizionalità, il sostegno concesso ai produttori è ora subordinato al rispetto di norme e criteri relativi all'ambiente, alla sicurezza alimentare, alla qualità dei cibi e al benessere degli animali.

- Il potenziamento della politica di sviluppo rurale favorisce la tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale, oltre a creare occupazione e a stimolare la crescita e l'innovazione nelle zone rurali, con particolare attenzione a quelle periferiche, spopolate o fortemente dipendenti dall'attività agricola.

Gli sviluppi sopra descritti indicano che la PAC di oggi non è più la stessa di ieri. Ma, come si afferma nella comunicazione "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata", per continuare ad essere una politica dell'oggi e del domani, la PAC deve poter valutare i propri strumenti, verificare se funzionano come si deve, individuare gli adeguamenti necessari per raggiungere i propri obiettivi dichiarati e sapersi adattare alle nuove sfide.

Coerentemente con le indicazioni fornite nella comunicazione, la Commissione ha elaborato proposte legislative accompagnate da una relazione sull'impatto della "valutazione dello stato di salute della PAC", basata sui risultati di un'ampia consultazione dei portatori di interesse e sui contributi delle altre istituzioni europee.

Le proposte legislative riguardano tre regolamenti di base:

- regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

- regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Tali proposte, pur non costituendo una radicale riforma, configurano il futuro profilo della PAC in sintonia con l'obiettivo generale della Commissione e con i dettami dei trattati, che prescrivono di promuovere un'agricoltura sostenibile e orientata al mercato.

REGIME DI PAGAMENTO UNICO (RPU) E REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE (RPUS)

Semplificazione

Migliore regolamentazione e semplificazione sono una delle priorità politiche della Commissione per il periodo 2004–2009. La PAC si è avviata decisamente sulla strada della semplificazione con la riforma del 2003, inglobando la maggior parte degli aiuti diretti agli agricoltori nel regime di pagamento unico, e con l'adozione di un'unica organizzazione comune di mercato (OCM) nel 2007.

Riguardo all'RPU, l'esperienza ha dimostrato che questo regime ha contribuito a ridurre l'onere amministrativo, ad arginare la spesa pubblica, a migliorare l'immagine della PAC presso l'opinione pubblica e a stimolare la competitività dell'agricoltura europea, anche se si può fare di più nel senso della semplificazione, soprattutto nell'ambito della condizionalità e del sostegno parzialmente accoppiato.

Condizionalità

La riforma del 2003 ha introdotto la condizionalità nel pagamento unico per azienda. Ciò significa che i pagamenti agli agricoltori sono subordinati al rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali, nonché al mantenimento dell'azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sia gli Stati membri che la Commissione stessa, in occasione delle verifiche preliminari alla liquidazione dei conti, hanno tuttavia additato una serie di problemi pratici nell'applicazione della condizionalità. Ciò ha indotto la Commissione a riesaminare la portata della condizionalità al fine di semplificarla e renderla più mirata. Le proposte tendono, in particolare, a sopprimere alcuni dei requisiti obbligatori la cui pertinenza è messa in dubbio o che dipendono dalla responsabilità dell'agricoltore e ad aggiungere alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei criteri intesi a salvaguardare i benefici ambientali della messa a riposo e ad affrontare la problematica relativa alla gestione delle risorse idriche.

Sostegno parzialmente accoppiato

All'epoca della riforma del 2003, alcuni Stati membri ritenevano che il disaccoppiamento completo avrebbe potuto avere effetti perversi quali l'abbandono della produzione, una penuria di materie prime per l'industria di trasformazione o problemi sociali e ambientali nelle zone con poche alternative economiche. Per questo motivo venne deciso di mantenere un certo grado di sostegno accoppiato in alcuni settori.

L'esperienza del disaccoppiamento permette oggi di affermare che, in generale, questa prassi non ha comportato drastici mutamenti nella struttura di produzione a livello dell'UE e ha indotto gli agricoltori a soddisfare le esigenze del mercato mediante una produzione più sostenibile. Va inoltre sottolineato che la coesistenza di due sistemi paralleli (sostegno accoppiato e disaccoppiato) non ha certo contribuito a semplificare il lavoro delle amministrazioni nazionali e regionali.

In base a tali considerazioni si propone ora, in coerenza con i principi della riforma del 2003, di eliminare il rimanente sostegno accoppiato e di integrare pienamente gli aiuti in questione nel regime di pagamento unico. Viene fatta tuttavia un'eccezione per i premi concernenti le vacche nutrici e le carni ovine e caprine. In questi settori si propone di autorizzare gli Stati membri a mantenere gli aiuti accoppiati attualmente esistenti, al fine di sostenere l'attività produttiva in regioni pressoché prive di alternative economiche.

Altre questioni correlate alla semplificazione

La proposta comprende anche altre misure tese a semplificare ulteriormente l'RPU. In particolare, si è provveduto a rendere più flessibili l'utilizzo della riserva nazionale, la cessione dei diritti all'aiuto, la scelta di modificare i diritti e i termini di pagamento. Si propone altresì l'abolizione dei diritti di ritiro.

Verso una forfettizzazione del sostegno disaccoppiato

La riforma del 2003 ha introdotto il sostegno disaccoppiato per azienda come elemento chiave della PAC. L'obiettivo era essenzialmente di istituire un sistema di pagamenti diretti che consentisse agli agricoltori di orientarsi al mercato e che fosse al contempo il più semplice possibile dal punto di vista amministrativo e compatibile con le regole dell'OMC. Agli Stati membri sono stati proposti due modelli di applicazione del regime: quello storico e quello regionale:

- modello storico: secondo questo modello, i diritti all'aiuto si basano sui singoli importi di riferimento storici di ciascun agricoltore;

- modello regionale: questo modello prevede diritti all'aiuto forfettari basati sugli importi ricevuti dagli agricoltori di una regione durante il periodo di riferimento.

La normativa in vigore non permette agli Stati membri di modificare la scelta operata quanto al modello applicativo dell'RPU. Alla luce dell'esperienza, risultano tuttavia necessari o auspicabili taluni adeguamenti dei regimi esistenti. Ad esempio, con l'andare del tempo sarà sempre più difficile giustificare le differenze di livello del sostegno risultanti dall'applicazione del modello storico, in quanto i periodi di riferimento si andranno allontanando nel tempo.

D'altra parte, il modello regionale garantisce agli agricoltori un sostegno più equo, nonostante una certa ridistribuzione iniziale dei pagamenti.

La Commissione ha pertanto proposto di autorizzare gli Stati membri ad adeguare il loro modello di RPU introducendo aliquote di pagamento tendenzialmente forfettarie, in modo da rendere l'RPU più efficace, efficiente e semplice. In parallelo, viene proposta una serie di misure volte a semplificare l'applicazione dell'RPU.

Proroga dell'RPUS

Il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) è stato istituito come fase preparatoria all'ingresso nell'RPU degli Stati membri che hanno aderito all'UE dal 1° maggio 2004, per favorirne l'adeguamento in considerazione della particolare situazione della loro agricoltura. In quanto regime transitorio, l'RPUS era inteso ad agevolare l'integrazione dell'UE-10 e dell'UE-2 in maniera armoniosa, al fine di colmare il sostanziale divario tra il livello economico di questi paesi – in generale e più ancora in ambito rurale – e quello dell'UE-15.

Gli Stati membri che applicano l'RPUS dovrebbero adottare l'RPU nel 2011 (nel 2012 Bulgaria e Romania). Sembra opportuno autorizzare questi Stati membri a prorogare l'RPUS fino al 2013, facoltà che concorda con la decisione di permettere agli Stati membri dell'UE-15 di riesaminare le loro modalità di applicazione dell'RPU e di optare per una forfettizzazione degli aiuti.

Articolo 69 riveduto del regolamento (CE) n. 1782/2003

A norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori, gli Stati membri che applicano l'RPU possono trattenere, per settore, fino al 10% del massimale di bilancio nazionale per i pagamenti diretti nel settore considerato, da destinare a misure per la tutela o la valorizzazione dell'ambiente ovvero per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per rendere più flessibile la risposta degli Stati membri alle esigenze derivanti dall'orientamento generale della PAC, si propone di allargare la portata dell'articolo 69:

- è soppressa la restrizione secondo cui le riduzioni lineari devono rimanere nello stesso settore da cui sono prelevate;

- si includono misure volte a compensare gli agricoltori degli svantaggi presenti in talune regioni specializzate nella produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, di carni bovine, di carni ovine e caprine e di riso;

- si prevede la possibilità di utilizzare gli importi trattenuti per integrare i diritti all'aiuto in aree soggette a ristrutturazione e/o a programmi di sviluppo;

- è ammesso, a determinate condizioni, un sostegno alla gestione dei rischi, limitato ai regimi di assicurazione delle colture in caso di calamità naturali e ai fondi comuni di investimento contro le epizoozie;

- le misure che non soddisfano con certezza le condizioni della "scatola verde" dell'OMC saranno limitate al 2,5% dei massimali;

- infine, gli Stati membri che applicano l'RPUS potranno anch'essi avvalersi di questa disposizione.

Modulazione

La modulazione è un mezzo di trasferimento finanziario in virtù del quale i pagamenti diretti agli agricoltori (pilastro I) sono sottoposti ad una riduzione percentuale il cui ricavato viene riallocato allo sviluppo rurale (pilastro II).

Con la riforma del 2003 è stata introdotta la modulazione obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'UE-15 a decorrere dal 2005, ad un tasso iniziale del 3% salito al 4% nel 2006 e al 5% dal 2007 in poi. Era altresì prevista una franchigia di 5 000 EUR, al di sotto della quale i pagamenti diretti non subivano alcuna riduzione.

La comunicazione "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata" ha rilevato una serie di sfide, più o meno nuove, cui è confrontata la PAC – cambiamenti climatici, gestione dei rischi, bioenergie, gestione delle risorse idriche, biodiversità – e che potrebbero essere opportunamente affrontate nel quadro della politica di sviluppo rurale.

Le misure disponibili nell'ambito della PSR offrono già varie possibilità di confronto con tali sfide, che gli Stati membri non hanno mancato di sfruttare nei loro programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007–2013. Tuttavia, le prime esperienze di assorbimento delle risorse allocate allo sviluppo rurale nel 2007 sembrano indicare che le esigenze di bilancio degli Stati membri sono nettamente superiori alle loro disponibilità finanziarie.

Per consentire agli Stati membri di sopperire al crescente fabbisogno di finanziamenti destinati alle misure della PSR intese ad affrontare le nuove sfide, si propone un incremento dell'8% della modulazione obbligatoria e l'introduzione di un ulteriore elemento progressivo nell'ambito di un nuovo sistema così strutturato:

- d'ora in poi tutti i proventi della modulazione resteranno a disposizione dello Stato membro che li ha generati;

- la modulazione di base, che si applica nell'UE-15 a tutti i pagamenti di importo superiore a 5 000 EUR, aumenterà del 2% l'anno a partire dal 2009, fino a raggiungere una maggiorazione dell'8% (in più dell'attuale 5%) nel 2012;

- viene introdotto un ulteriore elemento progressivo, in virtù del quale i pagamenti sono gradualmente ridotti a scatti del 3% per soglie di incremento successive; nel contempo si propone un nuovo sistema di gestione finanziaria degli aiuti diretti, con la fissazione di massimali netti globali per Stato membro;

- la seguente tabella indica l'insieme delle percentuali di modulazione da applicare (esistenti e supplementari):

Soglie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

1 – 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 000 – 99 999 | 5% + 2% | 5% + 4% | 5% + 6% | 5% + 8% |

100 000 – 199 999 | 5% + 5% | 5% + 7% | 5% + 9% | 5% + 11% |

200 000 – 299 999 | 5% + 8% | 5% + 10% | 5% + 12% | 5% + 14% |

oltre 300 000 | 5% + 11% | 5% + 13% | 5% + 15% | 5% + 17% |

- Nel 2012 anche l'UE-10 potrà partecipare alla modulazione, ad un tasso di base del 3% (anziché del 13%). Bulgaria e Romania sono esonerate, in relazione all'introduzione graduale dei pagamenti diretti.

Limite minimo ai pagamenti

Il 46,6% dei beneficiari di pagamenti diretti nell'UE-25 riceve importi inferiori a 500 EUR. Questa percentuale comprende per lo più piccoli agricoltori, ma in alcuni Stati membri anche beneficiari i cui pagamenti hanno un valore inferiore al costo amministrativo della loro gestione.

Al fine di semplificare e ridurre gli oneri di gestione dei pagamenti diretti, si propone che gli Stati membri stabiliscano un importo minimo dei pagamenti pari a 250 EUR oppure una superficie ammissibile minima di 1 ettaro per azienda, o entrambi. Viene tuttavia introdotta una clausola speciale per gli Stati membri la cui struttura agraria è costituita prevalentemente da piccolissime aziende.

ORGANIZZAZIONE COMUNE UNICA DEI MERCATI

Meccanismi d'intervento

Sulla base di un'analisi, la Commissione ha concluso che gli strumenti di controllo dell'offerta non devono avere per effetto di frenare la capacità degli agricoltori dell'UE di rispondere ai segnali del mercato, ma dovrebbero fungere da rete di sicurezza. A questo scopo, si propone di semplificare e armonizzare le disposizioni vigenti in materia di intervento pubblico mediante un'applicazione più estesa del sistema di gare.

Nel settore dei cereali si propone di introdurre la procedura di gara per il frumento panificabile, mentre per i cereali da foraggio verrebbe applicato lo stesso modello del granturco (azzeramento del massimale quantitativo). Per il frumento duro, considerata la situazione attuale e futura del mercato, si propone di abolire l'intervento. Per gli stessi motivi, l'abolizione dell'intervento è proposta anche per il riso e le carni suine. La procedura di gara si applicherà anche al burro e al latte scremato in polvere.

Abolizione della messa a riposo

In base alle prospettive di mercato e all'attuazione dell'RPU, si propone di abolire il ritiro dei seminativi dalla produzione come strumento di controllo dell'offerta. Tuttavia, nell'ambito delle proposte relative alla condizionalità e allo sviluppo rurale, gli Stati membri disporranno dei mezzi idonei a salvaguardare i benefici ambientali della messa a riposo.

Estinzione graduale delle quote latte

Le quote latte sono state introdotte nel 1984 per contrastare la sovrapproduzione. La situazione attuale e le prospettive di mercato indicano che oggi non sussistono più le circostanze che hanno motivato la loro introduzione nel 1984. In vista dell'estinzione delle quote latte nel 2015, è opportuno aiutare il settore ad adattarsi gradualmente ad un mercato senza quote attraverso misure transitorie. Per preparare il terreno ad un "atterraggio morbido" del comparto lattiero-caseario nel momento in cui verranno meno le quote, si propone un aumento graduale annuo delle stesse.

In generale si prevede che l'abolizione graduale delle quote latte farà aumentare la produzione, abbasserà i prezzi e renderà il settore più competitivo. Nel contempo, alcune regioni – prevalentemente ma non esclusivamente montane – avranno difficoltà a mantenere un livello minimo di produzione. A tali problemi si può ovviare con misure specifiche a norma dell'articolo 68 del regolamento sui regimi di sostegno diretto.

Aiuti specifici nel settore lattiero-caseario

Si propone di abolire l'aiuto all'ammasso privato di formaggi e l'aiuto allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto. Queste misure non sono più necessarie per sostenere il mercato e vanno quindi abolite.

Per altri regimi quali l'aiuto all'ammasso privato di burro, l'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato nell'alimentazione degli animali e l'aiuto per la produzione di caseina, in cui la normativa vigente prevede l'erogazione obbligatoria degli aiuti, si propone di rendere tali aiuti facoltativi, conferendo alla Commissione la facoltà di decidere se e quando attivarli in funzione della situazione del mercato.

Altri regimi di sostegno

Per tutta una serie di regimi di sostegno minori, si propone di disaccoppiarli e di incorporarli nell'RPU, contribuendo così a semplificarli e a migliorare la competitività. Per la canapa, le colture proteiche e le frutta a guscio, il passaggio all'RPU può avvenire senza transizione. Per il riso, i foraggi essiccati, le patate da fecola e le fibre lunghe di lino si propone invece un periodo transitorio per consentire ai produttori e alle industrie di trasformazione di adattarsi gradualmente al nuovo regime di sostegno interamente disaccoppiato. Si propone inoltre di abolire l'aiuto per le colture energetiche in considerazione dell'attuale fortissima domanda di biocarburanti.

NUOVE SFIDE E POLITICA DI SVILUPPO RURALE

Dato che il bilancio della PAC è "congelato" fino al 2013, l'unico modo per ottenere ulteriori finanziamenti a favore dello sviluppo rurale è di aumentare la modulazione obbligatoria.

Sono infatti necessarie risorse supplementari per sostenere gli sforzi tesi a realizzare le priorità dell'UE in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità.

- Il clima e l'energia sono attualmente in testa alle priorità, poiché l'UE è decisa a fare da battistrada alla costruzione di un'economia mondiale a basse emissioni di carbonio. Nel marzo 2007 i capi di Stato e di governo dell'UE hanno avallato le proposte della Commissione di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 (del 30% in caso di accordo sugli obiettivi mondiali) e di fissare l'obiettivo vincolante del 20% per l'impiego di energie rinnovabili, compresa una quota del 10% per i biocarburanti nel consumo di benzina e gasolio. L'agricoltura e la silvicoltura possono recare un contributo sostanziale alla produzione delle biomasse da cui ricavare l'energia verde, al sequestro del carbonio e ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra.

- Gli obiettivi dell'UE nel settore delle acque sono enunciati nella direttiva quadro sulle acque, la cui applicazione raggiungerà la velocità di crociera nel periodo 2010–2012. L'agricoltura e la silvicoltura, grandi utenti di acqua, sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nella gestione sostenibile delle risorse idriche, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo. La gestione delle risorse idriche diventerà una componente sempre più importante della strategia di adeguamento all'ormai inevitabile cambiamento climatico.

- Gli Stati membri si sono impegnati a fermare il declino della biodiversità entro il 2010, ma sembra sempre più improbabile che questo traguardo possa essere raggiunto. La diversità biologica dell'Europa dipende in gran parte dall'agricoltura e dalla silvicoltura e si dovranno moltiplicare gli sforzi per proteggerla, soprattutto in vista dei prevedibili effetti negativi dei cambiamenti climatici e della crescente carenza idrica.

Si incoraggiano gli Stati membri ad utilizzare appieno i finanziamenti aggiuntivi disponibili per il periodo 2010–2013 e ad adeguare in conseguenza le loro strategie e programmi. In particolare, gli aiuti dell'asse 1 potranno concentrarsi su investimenti mirati all'acquisto di macchinari e attrezzature per il risparmio energetico, idrico e di altri fattori di produzione, nonché alla produzione di energia rinnovabile da biomassa per consumo interno o esterno all'azienda. Nell'asse 2, le misure agroambientali e forestali possono essere utilizzate per interventi nel campo della biodiversità, della gestione delle risorse idriche e dell'attenuazione dei cambiamenti climatici. Nell'ambito degli assi 3 e 4 si possono finanziare progetti di energia rinnovabile su piccola scala.

In questo contesto, il settimo programma quadro di ricerca contribuirà ad affrontare le nuove sfide e offrirà un utile sostegno all'innovazione nel settore agricolo e alla formulazione degli obiettivi politici.

INCIDENZA DI BILANCIO

Sin dalla riforma del 2003 e con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, la PAC è dotata di un meccanismo interno di disciplina finanziaria che scatta quando le spese preventivate rischiano di sfondare il tetto fissato per gli aiuti diretti e le spese di mercato. La proposta non modifica i principi sanciti dalla riforma del 2003 e modificati in seguito all'adesione dell'UE-12 riguardo all'applicazione di detto meccanismo. La maggior parte degli aiuti della PAC ora sono fissi e le prospettive di mercato sono notevolmente migliorate dal 2003. Di conseguenza, il rischio di innesco della disciplina finanziaria (e quindi di taglio degli aiuti diretti) è sensibilmente diminuito rispetto al passato.

Le proposte di modulazione tra l'RPU e lo sviluppo rurale non incidono sul bilancio dell'UE, in quanto si tratta di un semplice storno obbligatorio dal primo al secondo pilastro della PAC. L'aumento della modulazione potrebbe invece accrescere il volume delle spese nei bilanci nazionali, a causa del cofinanziamento richiesto per lo sviluppo rurale. Ciò significa che alcuni Stati membri potrebbero tornare al livello di spesa nazionale (più elevato) inizialmente previsto prima della decisione sul quadro finanziario 2007–2013. Per quanto riguarda le misure trasferite all'RPU, esse potrebbero avere un impatto finanziario moderato sul bilancio dell'UE, anche se la maggior parte dei trasferimenti è neutra in termini di bilancio.

Quanto alle misure di mercato, i recenti aumenti dei prezzi mondiali hanno avuto come conseguenza un netto miglioramento delle prospettive rispetto alle previsioni del 2003. Da allora, la riforma dell'intervento per il granturco ha in parte risolto i problemi precedentemente paventati sul mercato cerealicolo e la situazione continuerà a migliorare grazie alle nuove proposte sull'intervento nel settore dei cereali. Verso la fine dell'attuale quadro finanziario potrebbero apparire alcune spese supplementari, di entità relativamente modesta. Nel settore lattiero-caseario l'impatto dipende più che altro dalla tempistica delle spese (prima o dopo il 2013).

L'estinzione delle quote latte comporterà un'accresciuta pressione sul burro, qualunque sia l'ipotesi scelta. La presente proposta, che avvia un processo di estinzione graduale delle quote, sarà generalmente più favorevole, non solo per il settore, ma anche per l'evoluzione a lungo termine della PAC. Non è da escludere, tuttavia, la necessità di spese supplementari, di entità limitata, per le esportazioni di burro. L'avverarsi di tale ipotesi dipenderà da fattori per ora sconosciuti (accordo sull'Agenda di Doha per lo sviluppo, andamento del mercato mondiale). Per questo motivo, le presenti proposte recano una clausola di riesame nel 2012, che consentirà di determinare, alla luce dei futuri sviluppi di mercato, se siano necessarie ulteriori misure per evitare di sforare il bilancio. L'abolizione delle misure esistenti darà luogo ad un certo risparmio, ma il maggiore effetto di bilancio dell'"uscita morbida" dal regime delle quote sarà una perdita di entrate dovuta alla prevista riduzione del prelievo sul latte.

2008/0103 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone[1],

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere del Comitato delle regioni[5],

considerando quanto segue:

1. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001[6], emerge la necessità di adeguare determinati elementi del dispositivo di sostegno. In particolare, appare opportuno estendere l'applicazione del disaccoppiamento degli aiuti diretti e semplificare il funzionamento del regime di pagamento unico. Va notato anche che il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subito modifiche sostanziali dopo la sua entrata in vigore. Tenendo conto di tali sviluppi e per ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo e sostituirlo con un nuovo regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinate norme in materia di sanità pubblica, di salute degli animali e delle piante, di ambiente e di benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Questo dispositivo, chiamato "condizionalità", fa parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e deve pertanto essere mantenuto. L'esperienza ha però dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per i terreni agricoli oppure riguardano più le autorità nazionali che gli agricoltori. Appare pertanto necessario adeguare il campo di applicazione della condizionalità.

3. Inoltre, per evitare che le terre agricole siano abbandonate e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro comunitario all'interno del quale gli Stati membri adottano disposizioni che tengono conto delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. L'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico in certi casi può avere ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda i paesaggi. Occorre pertanto rafforzare le disposizioni comunitarie in vigore in materia di protezione, se necessario, di paesaggi specifici.

4. La protezione e la gestione delle acque nel contesto dell'attività agricola sono divenute sempre più problematiche in alcune regioni. Risulta dunque altresì opportuno rafforzare il quadro comunitario esistente con riguardo alle buone condizioni agronomiche e ambientali al fine di proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e di gestire in modo più adeguato l'uso di questa risorsa.

5. In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno attuare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti ed evitare la loro riconversione massiccia in seminativi.

6. Per conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti politici miranti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di riduzione progressiva obbligatoria dei pagamenti diretti, chiamato "modulazione". È opportuno che tale sistema sia mantenuto, compresa l'esenzione dei pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua applicazione.

7. Gli importi risparmiati grazie al dispositivo della modulazione istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 sono utilizzati per finanziare le misure previste dalla politica dello sviluppo rurale. Dall'adozione del citato regolamento il settore agricolo si è trovato a dover affrontare una serie di problematiche nuove e gravide di conseguenze, come il cambiamento climatico, la crescente importanza della bioenergia, oltre alla necessità di una gestione migliore delle risorse idriche e di una tutela più efficace della biodiversità. La Comunità europea, in quanto firmataria del protocollo di Kyoto[7], è chiamata ad adeguare le proprie politiche tenendo conto delle problematiche connesse al cambiamento climatico. Appare inoltre necessario concentrarsi maggiormente sulla gestione delle risorse idriche[8], in considerazione dei gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità. La tutela della biodiversità resta una tematica quanto mai attuale e, nonostante i notevoli progressi compiuti, è necessario adoperarsi maggiormente per raggiungere l'obiettivo della Comunità europea di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010[9]. La Comunità riconosce che è necessario affrontare queste nuove sfide nell'ambito delle proprie politiche. Nel settore dell'agricoltura, i programmi di sviluppo rurale adottati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2006, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[10], costituiscono uno strumento adeguato per farvi fronte. Per permettere agli Stati membri di rivedere i programmi di sviluppo rurale per tener conto di tale obiettivo senza essere costretti a ridurre le attività di sviluppo rurale che attualmente portano avanti in altri settori, sono necessarie risorse supplementari. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non contemplano tuttavia le risorse finanziarie necessarie per rafforzare la politica comunitaria dello sviluppo rurale. Stando così le cose, appare opportuno mobilizzare una buona parte delle risorse necessarie aumentando progressivamente il tasso di riduzione dei pagamenti diretti tramite la modulazione.

8. La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di una quota considerevole dei pagamenti a un numero piuttosto limitato di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. È chiaro che per raggiungere efficacemente l'obiettivo del sostegno al reddito i beneficiari più grossi non hanno bisogno dello stesso livello di sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, i grandi beneficiari dispongono di un potenziale di adattamento che permette loro di funzionare con un livello di sostegno unitario inferiore. Appare pertanto equo imporre agli agricoltori che percepiscono una quota considerevole di aiuti un contributo più elevato al finanziamento delle misure di sviluppo rurale destinate a far fronte a sfide nuove. Appare quindi opportuno istituire un dispositivo che permetta di incrementare la riduzione dei pagamenti più elevati, il cui gettito dovrà essere utilizzato anche per finanziare questo tipo di misure nell'ambito dello sviluppo rurale. Per garantire la proporzionalità di tale dispositivo, le riduzioni supplementari dovranno aumentare progressivamente in funzione dell'entità dei pagamenti in gioco.

9. La particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche e la loro insularità, la limitatezza del loro territorio, la presenza di zone montagnose e il clima particolare impongono vincoli supplementari al loro settore agricolo: per attenuarli appare opportuno prevedere una deroga all'obbligo di applicare la modulazione per gli agricoltori di tali regioni.

10. Gli Stati membri che hanno scelto di applicare il sistema della modulazione volontaria devono tener conto dell'aumento del tasso della modulazione obbligatoria. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[11].

11. Il gettito dell'applicazione delle riduzioni del 5% fissate nell'ambito della modulazione dal regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli Stati membri secondo criteri obiettivi. Tuttavia, è opportuno stabilire che una certa percentuale degli importi resti negli Stati membri in cui è stata generata. Tenuto conto degli adattamenti strutturali che comporta l'abolizione dell'intervento per la segale, è opportuno prevedere misure specifiche per talune regioni di produzione della segale, da finanziare con una parte del gettito della modulazione. È tuttavia opportuno che gli importi ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi ulteriore riduzione supplementare nell'ambito della modulazione siano messi a disposizione degli Stati membri in cui sono stati generati.

12. Per agevolare il funzionamento della modulazione, in particolare per quanto riguarda le procedure di erogazione dei pagamenti diretti agli agricoltori e i trasferimenti di risorse ai programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare massimali netti per Stato membro, che limitano i pagamenti da erogare agli agricoltori dopo l'applicazione della modulazione. A tal fine è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[12].

13. Gli agricoltori dei nuovi Stati membri percepiscono i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva. Per conseguire un equilibrio armonioso tra gli strumenti politici volti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli destinati a promuovere lo sviluppo rurale, è opportuno non applicare il meccanismo della modulazione agli agricoltori dei nuovi Stati membri prima che il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile negli altri Stati membri.

14. La modulazione non deve far scendere l'importo netto corrisposto ad un agricoltore di un nuovo Stato membro al di sotto dell'importo percepito da un agricoltore equivalente negli altri Stati membri. Quando gli agricoltori dei nuovi Stati membri saranno soggetti alla modulazione occorrerà pertanto limitare il tasso di riduzione alla differenza tra il livello applicabile nel periodo dell'introduzione progressiva e il livello degli altri Stati membri dopo l'applicazione della modulazione. Inoltre, per evitare che beneficino di un livello di sostegno superiore a quello degli altri Stati membri, è opportuno disporre che gli agricoltori dei nuovi Stati membri soggetti alla modulazione non possano più beneficiare di pagamenti diretti nazionali complementari.

15. Per assicurare che gli importi destinati al finanziamento della politica agricola comune rispettino i massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie, è opportuno prevedere un meccanismo finanziario inteso ad adattare, ove necessario, i pagamenti diretti. L'adattamento del sostegno diretto deve essere deciso quando le previsioni indicano che in un determinato esercizio finanziario la rubrica 2 sarà superata, con un margine di sicurezza di 300 milioni di EUR. Tenendo conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori dei nuovi Stati membri connesso al dispositivo di introduzione progressiva, è opportuno prevedere, nell'ambito dell'applicazione di tale dispositivo a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, che lo strumento della disciplina finanziaria non si applica in detti Stati membri fintantoché il livello dei pagamenti diretti ivi in vigore non abbia raggiunto il livello applicabile negli altri Stati membri.

16. Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema generale di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza aziendale è destinato a sensibilizzare maggiormente gli agricoltori al rapporto tra i flussi materiali e i processi aziendali e le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, fermi restando gli obblighi e le responsabilità degli agricoltori quanto al rispetto di tali norme.

17. A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) siano reali ed eseguite correttamente, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità. A tal fine attuano un sistema integrato di gestione e di controllo dei pagamenti diretti. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti erogati dalla Comunità è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento.

18. Occorre precisare i principali elementi costitutivi del sistema integrato di gestione e di controllo, adottando in particolare disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori, a un sistema di controllo armonizzato e, nel regime di pagamento unico, a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

19. La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. Per evitare oneri amministrativi eccessivi è necessario che gli Stati membri non eroghino pagamenti diretti di importo inferiore al sostegno comunitario medio per ettaro oppure nei casi in cui la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. Disposizioni speciali devono essere previste per gli Stati membri in cui la struttura delle aziende agricole differisce in misura significativa dalla media comunitaria. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di optare per uno di questi due criteri, in funzione delle peculiarità delle strutture delle rispettive economie agricole. Nei casi in cui sono stati assegnati diritti all'aiuto speciali ad agricoltori con aziende "senza terra", l'applicazione del limite per ettaro sarebbe inefficace e occorre quindi applicare loro il criterio dell'importo minimo basato sul sostegno medio.

20. Dall'esperienza fatta con l'applicazione del regime di pagamento unico è emerso che il sostegno al reddito disaccoppiato in certi casi è stato erogato a beneficiari diversi dalle persone fisiche, il cui obiettivo commerciale non è affatto, o solo marginalmente, connesso all'esercizio dell'attività agricola. Per evitare di erogare un sostegno al reddito agricolo a simili imprese o ditte e garantire che il sostegno comunitario sia utilizzato esclusivamente per assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, è opportuno autorizzare gli Stati membri a non erogare pagamenti diretti ai sensi del presente regolamento in simili casi.

21. Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le riduzioni eventuali previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare tali pagamenti in due rate annuali.

22. I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso alla conservazione delle zone rurali. Per evitare un'attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti.

23. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune è necessario che i regimi comuni di sostegno possano essere adattati per tener conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini molto brevi. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e devono essere preparati ad un'eventuale revisione dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio.

24. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un regime di pagamento unico che ha fuso i diversi regimi di sostegno preesistenti all'interno di un solo regime di pagamenti diretti disaccoppiati. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico emerge che è possibile semplificarne alcuni aspetti, con vantaggi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni. D'altro canto, poiché nel frattempo il regime di pagamento unico è stato attuato da tutti gli Stati membri che erano tenuti a farlo, un certo numero di disposizioni connesse alla sua attuazione iniziale sono diventate obsolete ed è opportuno adattarle. In questo contesto si è rilevata una significativa sottoutilizzazione dei diritti all'aiuto in certi casi. Per evitare questa situazione e tenendo conto del fatto che gli agricoltori ormai conoscono bene il funzionamento del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre a due anni il periodo inizialmente fissato per riversare i diritti all'aiuto non utilizzati nella riserva nazionale.

25. Occorre conservare gli elementi principali del regime di pagamento unico. In particolare, la fissazione di massimali nazionali permette di garantire che il livello totale di aiuti e di diritti non comporti un superamento degli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di una riserva nazionale da usare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime di pagamento unico o per tener conto delle necessità specifiche di determinate regioni. È necessario stabilire norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto per evitare trasferimenti a fini speculativi e l'accumulo di diritti all'aiuto che non corrispondono ad una realtà agricola.

26. L'integrazione progressiva di nuovi settori nel regime di pagamento unico rende necessaria una revisione della definizione di superficie ammissibile per beneficiare del regime o per l'attivazione di diritti all'aiuto. Occorre tuttavia escludere dal sostegno le superfici investite a ortofrutticoli negli Stati membri che hanno scelto di posticipare l'integrazione di questo settore nel regime di pagamento unico. È inoltre opportuno adottare misure specifiche per la canapa, per prevenire l'erogazione di aiuti a favore di colture illecite.

27. Il ritiro obbligatorio dei seminativi dalla produzione era stato a suo tempo istituito in quanto meccanismo di contenimento dell'offerta. Gli sviluppi prodottisi sul mercato dei seminativi e l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non giustificano più il mantenimento di tale strumento, che occorre quindi abolire. È pertanto necessario che i diritti di ritiro dalla produzione, determinati in conformità dell'articolo 53 e dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, siano attivati su superfici soggette alle stesse condizioni di ammissibilità di qualsiasi altro diritto all'aiuto.

28. In seguito all'integrazione dei precedenti regimi di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, negli Stati membri che hanno optato per un'attuazione "storica" il valore dei diritti all'aiuto era stato calcolato, per ogni agricoltore, in base al livello individuale del sostegno che percepiva in passato. Visto il numero di anni trascorsi ormai dall'introduzione del regime di pagamento unico e considerata la successiva integrazione di altri settori in tale regime, appaiono sempre più difficilmente giustificabili le considerevoli differenze individuali nel livello del sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti percepiti in passato. Per questo motivo è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per il modello di attuazione "storico" a rivedere, a determinate condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in modo da avvicinarne il valore unitario, fermi restando il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e gli obiettivi della politica agricola comune. In questo contesto, ai fini della fissazione di valori più uniformi gli Stati membri possono prendere in considerazione le specificità delle zone geografiche. È opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione per l'esecuzione del livellamento dei diritti all'aiuto, limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo da dare agli agricoltori il tempo di adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.

29. Nell'ambito della riforma del 2003 gli Stati membri hanno potuto optare tra il modello storico e il modello regionale di attuazione del regime di pagamento unico. Da allora gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di valutare l'efficacia della loro scelta sotto il profilo sia economico che amministrativo. Appare opportuno dare agli Stati membri la possibilità di rivedere la loro scelta iniziale alla luce dell'esperienza. Per questo motivo, oltre alla possibilità di livellare il valore dei diritti all'aiuto è opportuno dare agli Stati membri che hanno applicato il modello storico la facoltà di passare al modello regionale. Inoltre, gli Stati membri che hanno optato per il modello regionale dovrebbero avere la possibilità di rivedere la propria decisione, a determinate condizioni, per avvicinare il valore dei diritti all'aiuto secondo tappe prestabilite, nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e degli obiettivi della politica agricola comune. È opportuno che tali cambiamenti siano effettuati nel corso di un adeguato periodo di transizione, limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo da dare agli agricoltori il tempo di adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.

30. Nell'istituire un regime di pagamento unico disaccoppiato, il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati membri di escludere da tale regime alcuni pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 64, paragrafo 3, del medesimo disponeva una revisione delle opzioni previste nel titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce degli sviluppi del mercato e strutturali. Dall'analisi dell'esperienza fatta in proposito emerge che il disaccoppiamento offre flessibilità nelle scelte dei produttori e permette loro di prendere decisioni sulla produzione in base a criteri di redditività e di orientamento al mercato. Questo vale in particolare nei settori dei seminativi, del luppolo e delle sementi e in una certa misura anche nel settore delle carni bovine. Per questo motivo è opportuno integrare nel regime di pagamento unico i pagamenti parzialmente accoppiati di questi settori. Per permettere agli allevatori del settore dei bovini di adattarsi gradualmente alle nuove disposizioni in materia di sostegno è opportuno disporre l'integrazione progressiva del premio speciale per i bovini maschi e del premio all'abbattimento nel regime di pagamento unico. Data l'introduzione recente dei pagamenti parzialmente accoppiati nel settore degli ortofrutticoli, ed esclusivamente in quanto misura transitoria, non è necessaria la revisione di tali regimi.

31. Per quanto riguarda invece il premio per le vacche nutrici e i premi per pecora e capra si ritiene che il mantenimento di un livello minimo di produzione agricola continui ad essere necessario per le economie agricole di determinate regioni, in particolare dove gli agricoltori non hanno altre alternative economiche. In questo contesto occorre dare agli Stati membri la facoltà di mantenere gli aiuti accoppiati al livello attuale o, nel caso delle vacche nutrici, ad un livello inferiore. Al riguardo occorre prevedere disposizioni specifiche in merito al rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] e al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio[14], in particolare per garantire la tracciabilità dei capi.

32. Occorre autorizzare gli Stati membri ad usare fino al 10% dei loro massimali nazionali per l'erogazione di aiuti specifici in determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti specifici dovranno permettere agli Stati membri di affrontare problemi di carattere ambientale e migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire anche ad attenuare le conseguenze della progressiva soppressione delle quote latte e del disaccoppiamento del sostegno in settori particolarmente sensibili. Data la crescente importanza di una gestione efficace dei rischi occorre dare agli Stati membri la facoltà di concedere contributi finanziari per i premi versati dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto e compensazioni finanziarie per determinate perdite economiche subite in caso di malattie degli animali o delle piante. Per permettere alla Comunità di rispettare gli obblighi internazionali assunti è opportuno limitare ad un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato. Occorre quindi stabilire le condizioni di concessione dei contributi finanziari a favore dell'assicurazione del raccolto e delle compensazioni per le malattie degli animali o delle piante.

33. I pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico sono stati basati su importi di riferimento dei pagamenti diretti percepiti in passato, oppure su pagamenti per ettaro regionalizzati. I conduttori agricoli dei nuovi Stati membri non hanno beneficiato di pagamenti diretti comunitari, né disponevano di dati storici di riferimento per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. Per questo motivo il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva disposto che il regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri fosse basato su importi per ettaro regionalizzati. Dato che dall'adesione dei nuovi Stati membri sono passati alcuni anni, si può tuttavia pensare di ricorrere a periodi di riferimento per i nuovi Stati membri che non hanno ancora adottato il regime di pagamento unico. Per agevolare la transizione al regime di pagamento unico e, in particolare, per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo è quindi opportuno autorizzare i nuovi Stati membri a tener conto, nel calcolo dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico, delle superfici che hanno beneficiato storicamente di un aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

34. All'interno dell'opzione della regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno dare ai nuovi Stati membri la possibilità di adattare il valore dei diritti all'aiuto per ettaro in base a criteri obiettivi, per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato.

35. È opportuno dare ai nuovi Stati membri le stesse possibilità degli altri Stati membri in merito all'attuazione parziale del regime di pagamento unico.

36. Il disaccoppiamento degli aiuti diretti e l'istituzione del regime di pagamento unico sono stati due elementi fondanti del processo di riforma della politica agricola comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi per mantenere aiuti specifici per un certo numero di colture. Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tenendo conto dell'andamento della situazione dei mercati si constata che determinati settori che erano stati mantenuti fuori dal regime di pagamento unico nel 2003 oggi possono esservi integrati per promuovere un'agricoltura sostenibile e maggiormente orientata al mercato. In particolare si tratta del settore dell'olio di oliva, nel quale solo una parte marginale degli aiuti era accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il frumento duro, le colture proteiche, il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, settori dove l'efficacia sempre minore dei pagamenti accoppiati residui giustifica la scelta del disaccoppiamento. Nel caso del lino è opportuno abolire l'aiuto per la trasformazione e integrare il relativo importo nel regime di pagamento unico. Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di patate e il lino è opportuno stabilire un periodo transitorio per un passaggio quanto più possibile armonioso al disaccoppiamento. Per la frutta a guscio occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere accoppiata la parte nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti del disaccoppiamento.

37. In seguito all'integrazione di nuovi regimi nel regime di pagamento unico è opportuno prevedere disposizioni per il calcolo dei nuovi livelli individuali di sostegno al reddito al suo interno. Per la frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e i foraggi essiccati è necessario erogare tale aumento in base agli aiuti percepiti dagli agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che finora erano parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i periodi di riferimento originali.

38. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un aiuto specifico per le colture energetiche per favorire lo sviluppo del settore. Alla luce dei recenti sviluppi nel settore delle bioenergie e in particolare della forte domanda di tali prodotti sui mercati internazionali e della fissazione di obiettivi vincolanti relativi alla quota della bioenergia sul totale dei carburanti entro il 2020, non appare più giustificato erogare un aiuto specifico per le colture energetiche.

39. Quando è stato deciso di integrare il settore del cotone nel regime di pagamento unico si è ritenuto necessario continuare a mantenere il legame con la coltivazione per una parte dell'aiuto, attraverso la concessione di un aiuto specifico per ettaro ammissibile, in modo da evitare il rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del Protocollo n. 4 sul cotone allegato all'atto di adesione della Grecia.

40. Per attenuare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto per la ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità[15], è opportuno concedere un aiuto ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero per un periodo massimo di cinque anni consecutivi.

41. In virtù dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, i pagamenti diretti saranno erogati agli agricoltori dei nuovi Stati membri secondo un meccanismo di introduzione progressiva.

42. Inoltre i suddetti atti di adesione avevano previsto un meccanismo di sostegno semplificato e transitorio per l'erogazione, nei nuovi Stati membri, di pagamenti diretti basati sulla superficie. Occorre stabilire gli elementi principali di tale meccanismo. Il regime del pagamento unico per superficie si è dimostrato un sistema semplice ed efficace di concessione di un sostegno al reddito ai produttori. A fini di semplificazione, è opportuno autorizzare i nuovi Stati membri a continuarne l'applicazione fino al termine del 2013.

43. In seguito alla riforma dei settori degli ortofrutticoli e dello zucchero e alla loro integrazione nel regime di pagamento unico, è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie a concedere un sostegno al reddito ai bieticoltori e ai coltivatori di canna da zucchero e di cicoria e ai produttori di alcuni ortofrutticoli, sotto forma di pagamenti distinti. Analogamente è opportuno autorizzare gli stessi Stati membri a versare un aiuto specifico separato, a condizioni analoghe a quelle applicate negli altri Stati membri.

44. In seguito all'introduzione progressiva dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri, i rispettivi atti di adesione avevano previsto un quadro normativo che permettesse loro di versare pagamenti diretti nazionali complementari. Occorre specificare le condizioni per la concessione di tali pagamenti.

45. Al momento dell'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto da parte degli Stati membri si sono verificati degli errori che hanno comportato pagamenti particolarmente elevati per gli agricoltori. Di regola tale irregolarità deve comportare una rettifica finanziaria fino al momento dell'adozione di provvedimenti correttivi. Tuttavia, tenendo conto del periodo trascorso dalla prima assegnazione dei diritti, l'adozione dei provvedimenti necessari comporterebbe oneri amministrativi e giuridici sproporzionati per gli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto è quindi opportuno regolarizzare l'assegnazione di tali pagamenti.

46. A norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Spagna, la Francia e il Portogallo hanno deciso di escludere dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti nei Dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera e nelle isole Canarie e di concedere tali pagamenti alle condizioni stabilite nel titolo IV del medesimo regolamento. Alcuni degli aiuti contemplati dal titolo IV sono stati completamente integrati nel regime di pagamento unico. A fini di semplificazione e per tener conto delle peculiarità delle regioni ultraperiferiche, si ritiene appropriato gestire tali aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. A tal fine occorre trasferire le risorse finanziarie corrispondenti dai massimali nazionali alle dotazioni finanziarie fissate all'articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 247/2006.

47. Per determinate disposizioni del presente regolamento che potrebbero dar luogo a comportamenti degli Stati membri suscettibili di costituire aiuti di Stato, appare appropriato prevedere che, salvo se altrimenti disposto, esse siano escluse dall'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, poiché le medesime disposizioni subordinano l'erogazione del sostegno ad adeguate condizioni, o affidano alla Commissione il compito di adottare simili condizioni, atte ad evitare distorsioni della concorrenza.

48. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[16].

49. È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1782/2003.

50. Occorre lasciare agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per attuare le disposizioni relative all'ulteriore disaccoppiamento dei pagamenti diretti e quelle che permettono loro di rivedere le decisioni adottate nell'ambito della riforma del 2003. Per questo motivo è opportuno che le relative disposizioni si applichino soltanto a partire dal 2010. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1782/2003 dovrà continuare ad applicarsi nel 2009 ai regimi di aiuto che saranno integrati nel regime di pagamento unico a partire dal 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

a) norme comuni relative ai pagamenti diretti;

b) un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (di seguito "regime di pagamento unico");

c) un regime di aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (di seguito "regime di pagamento unico per superficie");

d) regimi di sostegno per gli agricoltori che producono riso, fecola di patate, cotone, zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e caprine e carni bovine;

e) un quadro normativo per la concessione di pagamenti diretti complementari da parte dei nuovi Stati membri.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "agricoltore", una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

b) "azienda", l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

c) "attività agricola", la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6;

d) "pagamento diretto", un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I;

e) "pagamenti relativi ad un determinato anno civile" o "pagamenti relativi al periodo di riferimento", i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;

f) "prodotti agricoli", i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;

g) "nuovi Stati membri", la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;

h) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti.

Articolo 3 (ex 32) Finanziamento dei pagamenti diretti

I regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento sono finanziati in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

CAPITOLO 1 CONDIZIONALITÀ

Articolo 4 Requisiti principali

1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e le buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite ai sensi dell'articolo 6.

2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

Articolo 5 Criteri di gestione obbligatori

1. I criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:

a) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,

b) ambiente,

c) benessere degli animali.

2. Gli atti citati nell'allegato II si applicano nell'ambito del presente regolamento nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

Articolo 6 Buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare ogni riduzione significativa della sua superficie totale a pascolo permanente.

Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

CAPITOLO 2 MODULAZIONE E DISCIPLINA FINANZIARIA

Articolo 7 Modulazione

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare agli agricoltori per un determinato anno civile sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

a) 2009: 7%,

b) 2010: 9%,

c) 2011: 11%,

d) 2012: 13%.

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate:

a) di 3 punti percentuali per gli importi compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR,

b) di 6 punti percentuali per gli importi compresi tra 200 000 EUR e 299 999 EUR,

c) di 9 punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

Articolo 8 Massimali netti

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare dei pagamenti diretti in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato IV.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione rivede i massimali stabiliti nell'allegato IV per tener conto:

a) delle modifiche degli importi massimi che possono essere erogati nell'ambito dei pagamenti diretti,

b) delle modifiche della modulazione volontaria di cui al regolamento (CE) n. 378/2007,

c) delle modifiche strutturali delle aziende.

Articolo 9 Importi risultanti dalla modulazione

1. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, sono destinati alle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, in quanto sostegno comunitario supplementare, alle condizioni stabilite nei paragrafi che seguono.

2. Gli importi corrispondenti alla riduzione di cinque punti percentuali sono assegnati agli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) superficie agricola,

b) occupazione nel settore agricolo,

c) prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

Tuttavia, almeno l'80% del totale degli importi generati dalla modulazione in uno Stato membro è attribuito al medesimo Stato membro.

3. In deroga al secondo comma del paragrafo 2, se nel periodo 2000-2002 in uno Stato membro la percentuale della produzione di segale ha superato in media il 5% del totale della sua produzione cerealicola e se nello stesso periodo tale produzione ha rappresentato più del 50% della produzione totale di segale della Comunità, fino a tutto il 2013 almeno il 90% degli importi generati dalla modulazione in tale Stato membro gli è riassegnato.

In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'articolo 58, almeno il 10% dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è destinato alle misure di cui paragrafo 2 del presente articolo nelle regioni produttrici di segale.

Ai fini del presente paragrafo per "cereali" si intendono i prodotti elencati nel punto I dell'allegato V.

4. Gli importi rimanenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati in conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis , del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 10 Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri

1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori stabiliti in un nuovo Stato membro, in un dato anno civile, esclusivamente se il livello dei pagamenti diretti applicabili in tale Stato membro in virtù dell'articolo 110 nello stesso anno civile non è inferiore al livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

2. In caso di applicazione dell'articolo 7 agli agricoltori di un nuovo Stato membro, la percentuale da prendere in considerazione a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo è limitata alla differenza tra il livello dei pagamenti diretti risultante dall'applicazione dell'articolo 110 a tale Stato membro e il livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

3. In caso di applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7 agli agricoltori di un nuovo Stato membro, tali agricoltori non possono beneficiare dei pagamenti diretti nazionali complementari previsti all'articolo 120.

4. Gli eventuali importi rimanenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, al nuovo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati in conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis , del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 11 Disciplina finanziaria

1. Si procede ad un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell'ambito della rubrica 2 dell'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[17], maggiorate degli importi fissati agli articoli 122 e 123 del presente regolamento e prima dell'applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano un superamento del massimale annuale indicato nella rubrica 2, tenendo conto di un margine di 300 milioni di euro al di sotto di tale massimale.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissa tali adattamenti al più tardi il 30 giugno dello stesso anno civile.

3. Nell'ambito dell'applicazione della tabella degli incrementi stabilita nell'articolo 110 a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, il paragrafo 1 non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

CAPITOLO 3 SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 12 Sistema di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli agricoltori un sistema di consulenza sulla conduzione della terra e dell'azienda (di seguito "sistema di consulenza aziendale"), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.

2. L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.

Articolo 13 Condizioni

1. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

2. Gli Stati membri danno la precedenza agli agricoltori che ricevono più di 15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.

Articolo 14 Obblighi a carico degli enti privati e delle autorità designate

Fatte salve le disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli enti privati e le autorità designate di cui all'articolo 12 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio della loro attività di consulenza, a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

Articolo 15 Riesame

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di consulenza aziendale corredata, se necessario, di proposte adeguate per renderlo obbligatorio.

CAPITOLO 4 SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 16 Campo di applicazione

In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo, di seguito "sistema integrato".

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I.

Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capitoli 1 e 2.

Articolo 17 Elementi del sistema integrato

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a) una banca dati informatizzata;

b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto, ai sensi dell'articolo 20;

d) le domande di aiuto;

e) un sistema integrato di controllo;

f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.

2. In caso di applicazione degli articoli 55 e 56 del presente regolamento, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito in conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio.

3. Se del caso, il sistema di identificazione delle parcelle agricole può comprendere un sistema di informazione geografica degli oliveti.

Articolo 18 Banca dati informatizzata

1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili per consentire verifiche incrociate.

Articolo 19 Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10000.

Articolo 20 Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto è costituito in modo da consentire l'accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2. Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi tre anni civili consecutivi e/o alle ultime tre campagne di commercializzazione consecutive.

Articolo 21 Domande di aiuto

1. Ogni agricoltore presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti che indica, se pertinenti:

a) tutte le parcelle agricole dell'azienda e, nel caso in cui lo Stato membro applichi il disposto dell'articolo 17, paragrafo 3, il numero di olivi e la loro ubicazione all'interno della parcella,

b) il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione,

c) ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli alberi di olivo.

3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri regimi di sostegno.

Articolo 22 Controllo delle condizioni di ammissibilità

1. Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto.

2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

Ai fini dei controlli in loco delle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

3. Ogni Stato membro designa un'autorità competente del coordinamento dei controlli previsti dal presente capitolo.

Qualora lo Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad avere la responsabilità e ad esercitare il controllo di tali attività.

Articolo 23 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità

1. Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 25, qualora si constati che l'agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, è soggetto a riduzioni o esclusioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

2. La percentuale di riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per uno o più anni civili.

Articolo 24 Controlli della condizionalità

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 25 Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (di seguito "anno civile considerato") i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell'anno civile considerato, il medesimo agricoltore subisce una riduzione sul totale dei pagamenti diretti che gli devono essere erogati, previa applicazione degli articoli 7, 10 e 11, oppure è escluso dal beneficio di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione stabilite nell'articolo 26 .

Il disposto del primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.

Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

2. Le riduzioni o le esclusioni di cui al paragrafo 1 si applicano soltanto se l'inadempienza riguarda:

a) un'attività agricola, o

b) la superficie agricola dell'azienda.

3. In deroga al paragrafo 1 e in conformità alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile, e che includono eventuali riduzioni o esclusioni da applicare ai pagamenti a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Se lo Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza accertata e i provvedimenti correttivi sono comunicati all'agricoltore.

Articolo 26 Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui all'articolo 25 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. I casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non possono tuttavia essere considerati di scarsa rilevanza.

A meno che l'agricoltore non attui immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza accertata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza di scarsa rilevanza accertata e i provvedimenti correttivi sono comunicati all'agricoltore.

3. In caso di infrazione dolosa, la percentuale di riduzione non può, in linea di massima, essere inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Articolo 27 Importi risultanti dalla condizionalità

Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per i casi di inadempienze alle disposizioni di cui al capitolo 1 sono accreditati al FEAGA. Gli Stati membri possono trattenere il 25% di detti importi.

Articolo 28 Compatibilità con il sistema integrato

1. Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI, gli Stati membri si accertano che i sistemi di gestione e di controllo applicati a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato sotto i seguenti profili:

a) la banca dati informatizzata;

b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c) i controlli amministrativi.

A questo scopo, i sistemi in parola sono messi a punto in modo da consentire, senza problemi né contrasti, un funzionamento comune o l'interscambio di dati.

2. Ai fini dell'applicazione di regimi di sostegno comunitari o nazionali diversi da quelli elencati nell'allegato VI, gli Stati membri possono incorporare nelle proprie procedure di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

Articolo 29 Informazione e controllo

1. La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.

Essa organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

2. In conformità all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo aver informato per tempo le autorità competenti, i rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione possono procedere a:

a) esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,

b) verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

3. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

CAPITOLO 5 ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30 Requisiti minimi per il percepimento di pagamenti diretti

1. Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere in un dato anno civile non supera 250 EUR, oppure

b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale i pagamenti diretti sono chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può fissare una superficie minima ammissibile di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

Tuttavia, agli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, si applica la condizione di cui alla lettera a).

2. Gli Stati membri possono decidere, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, di non concedere pagamenti diretti a società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, il cui scopo sociale principale non è l'esercizio di un'attività agricola.

Articolo 31 Pagamenti

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

2. I pagamenti sono effettuati al massimo due volte all'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

3. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati solo dopo il compimento dei controlli relativi alle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 22.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione può:

a) prevedere anticipi;

b) autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:

i) fino al 50% dei pagamenti dovuti

oppure

ii) fino all'80% dei pagamenti qualora siano già stati previsti anticipi.

Articolo 32 Clausola di elusione

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 33 Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatta salva la possibilità di procedere in qualsiasi momento alla loro revisione in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

TITOLO III REGIME DI PAGAMENTO UNICO

CAPITOLO 1 ATTUAZIONE GENERALE

Articolo 34 Diritti all'aiuto

1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

a) detengono diritti all'aiuto ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) ottengono diritti all'aiuto in conformità al presente regolamento:

i) mediante trasferimento,

ii) dalla riserva nazionale,

iii) a norma dell'allegato VII,

iv) a norma dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c) e dell'articolo 65, paragrafo 2, terzo comma.

2. Ai fini del presente titolo, per agricoltori che detengono diritti all'aiuto si intendono gli agricoltori ai quali sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto.

Articolo 35 Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati danno diritto al pagamento dell'importo ivi indicato.

2. Per "ettaro ammissibile" si intende:

a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, incluse le superfici investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, nel caso di superfici utilizzate anche per attività non agricole, utilizzate prevalentemente per attività agricole. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative all'esercizio di attività non agricole autorizzato su ettari ammissibili;

b) qualsiasi superficie considerata ammissibile nel 2007 e che

i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio[18] e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19] oppure

ii) nel corso dell'applicazione del relativo regime di aiuto è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Gli ettari ammissibili soddisfano le condizioni di ammissibilità in qualsiasi momento nel corso di un anno civile.

Articolo 36 Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non può essere posteriore alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

L'autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

a) decesso dell'agricoltore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

2. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

Articolo 37 Modifica dei diritti all'aiuto

Salvo se altrimenti disposto i diritti all'aiuto per ettaro non sono modificabili.

Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione per la modifica dei diritti all'aiuto, in particolare per le frazioni di diritti.

Articolo 38 Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili che forma oggetto di una domanda di pagamento unico può altresì formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto, nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto.

Articolo 39 Uso dei terreni in caso di integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli

Se uno Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 51, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, (di seguito "integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico"), le parcelle situate nelle regioni a cui si applica tale decisione, fino a una data non posteriore al 31 dicembre 2010, non sono ammissibili se sono utilizzate per:

a) la produzione di ortofrutticoli,

b) la produzione di patate da consumo e/o

c) i vivai.

In caso di integrazione posticipata di cui al primo comma gli Stati membri possono tuttavia decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti più presto per motivi climatici.

Articolo 40 Uso dei terreni per la produzione di canapa

1. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30% delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20%.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà.

Articolo 41 Massimali

1. Per ogni Stato membro, il valore totale dei diritti all'aiuto non supera globalmente il massimale nazionale di cui all'allegato VIII.

In caso di assegnazione di diritti all'aiuto ai viticoltori e tenendo conto dei dati più recenti comunicatile dagli Stati membri a norma [dell'articolo 4 bis e dell'articolo 92, paragrafo 6,] del regolamento (CE) n. [regolamento vino], la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2. Entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti di cui all'allegato VII, sezione B, del presente regolamento.

2. Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione lineare del valore dei diritti al fine di rispettare i propri massimali.

Articolo 42 Riserva nazionale

1. Gli Stati membri costituiscono una riserva nazionale che contiene la differenza tra il massimale fissato nell'allegato VIII e il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati.

2. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per concedere, in via prioritaria, diritti all'aiuto agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, in base a criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

3. Gli Stati membri che non applicano il disposto dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, i diritti all'aiuto per gli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.

4. In virtù del presente articolo gli Stati membri possono aumentare il valore unitario e/o il numero dei diritti assegnati agli agricoltori.

Articolo 43 Diritti all'aiuto non utilizzati

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo di due anni confluiscono nella riserva nazionale, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

Articolo 44 Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione o anticipo di successione.

Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.

Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.

2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

3. In caso di vendita dei diritti all'aiuto, con o senza terra, gli Stati membri possono, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riversati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Articolo 45 Condizioni applicabili ai diritti speciali

1. Salvo se altrimenti disposto, i diritti all'aiuto stabiliti nel titolo III, capitolo 3, sezione 2, e di cui all'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, di seguito i "diritti speciali", sono soggetti alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a beneficiare della deroga all'obbligo di attivare i diritti mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta negli anni civili 2000, 2001 e 2002, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

La condizione di cui al primo comma non si applica a Malta.

I diritti speciali non sono modificabili.

3. In caso di trasferimento di diritti speciali, il beneficiario del trasferimento non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2, salvo in caso di successione o successione anticipata.

Articolo 46 Revisione di diritti all'aiuto

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche progressive da attuarsi in almeno tre tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare, in nessuna di tali tappe annue, il 50% della differenza tra il valore iniziale e il valore risultante dalla riduzione applicata con la tappa annua finale.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il disposto dei due commi che precedono al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.

CAPITOLO 2 ATTUAZIONE REGIONALE E PARZIALE

SEZIONE 1 ATTUAZIONE REGIONALE

Articolo 47 Attribuzione a livello regionale del massimale di cui all'articolo 41

1. Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2009, di applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.

2. Gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.

Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una regione unica.

3. Gli Stati membri suddividono il massimale di cui all'articolo 41 tra le regioni, secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

Articolo 48 Regionalizzazione del regime di pagamento unico

1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di suddividere non oltre il 50% dei massimali regionali fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non detengono diritti all'aiuto.

2. Gli agricoltori ricevono diritti all'aiuto il cui valore unitario è calcolato dividendo la parte corrispondente del massimale regionale fissato a norma dell'articolo 48 per il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

Il valore dei diritti all'aiuto è maggiorato nei casi in cui l'agricoltore detenga, al 15 maggio 2010, diritti all'aiuto disciplinati dal titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine il valore unitario regionale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore detiene è maggiorato di un importo calcolato in base al valore totale dei diritti all'aiuto che deteneva al 15 maggio 2010. Tali maggiorazioni sono calcolate entro i limiti della parte del massimale regionale rimanente dopo l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da lui dichiarati a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 nel 2010, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

4. I diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori prima della suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono revocati e sostituiti dai nuovi diritti di cui al paragrafo 3.

Articolo 49 Revisione dei diritti all'aiuto

1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri che applicano l'articolo 48 del presente regolamento possono decidere, non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2011 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine possono sottoporre i diritti all'aiuto a modifiche progressive da attuarsi in almeno due tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

2. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della suddetta sezione, sottoponendo i diritti all'aiuto a modifiche progressive da attuarsi in almeno tre tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

Il disposto del primo comma si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare, in nessuna delle tappe annue di cui ai paragrafi 1 e 2, il 50% della differenza tra il valore iniziale e il valore risultante dalla riduzione applicata con la tappa annua finale.

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.

Articolo 50 Uso del suolo

Negli Stati membri che hanno optato per l'integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico e che si sono avvalsi della deroga di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori possono, in conformità a tale articolo, utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento per la produzione di ortofrutticoli e di patate da consumo.

Articolo 51 Prati

In caso di applicazione dell'articolo 48, gli Stati membri possono fissare, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale o parte di esso, valori unitari diversi per i diritti da assegnare agli agricoltori di cui all'articolo 48, paragrafo 1:

a) per gli ettari destinati a superfici prative alla data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile, oppure

b) per gli ettari destinati ai pascoli permanenti alla data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.

Articolo 52 Condizioni applicabili ai diritti stabiliti a norma della presente sezione

1. I diritti stabiliti a norma della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi diritti per ettaro identici.

2. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, si applicano le altre disposizioni del presente titolo.

SEZIONE 2 ATTUAZIONE PARZIALE

Articolo 53 Disposizioni generali

1. Gli Stati membri che hanno escluso dal regime pagamento unico i pagamenti per gli ovini e caprini e per i bovini alle condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono decidere entro il 1° agosto 2009 di continuare ad applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010, alle condizioni previste dalla presente sezione e in conformità alla decisione adottata a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di fissare la componente del massimale nazionale destinata ai pagamenti supplementari agli agricoltori previsti all'articolo 55, paragrafo 1, del presente regolamento, ad un tasso più basso di quello fissato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Lo Stato membro che abbia escluso alcuni pagamenti per gli ortofrutticoli dal regime di pagamento unico, in applicazione dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, è tenuto ad applicare il regime di pagamento unico secondo le condizioni stabilite dalla presente sezione e in conformità alla decisione adottata a norma dell'articolo 68 ter , paragrafi 1 e 2 del medesimo regolamento.

2. In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto di cui rispettivamente agli articoli 54, 55 e 56.

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 54, 55 e 56.

L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Articolo 54 Pagamenti per gli ovini e i caprini

Gli Stati membri possono trattenere fino al 50% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per gli ovini e i caprini elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 e versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.

Il pagamento supplementare è erogato agli agricoltori che allevano pecore e capre alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del presente regolamento e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 55 Pagamenti per i bovini

1. Gli Stati membri che in conformità all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno trattenuto tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento, corrispondente al premio per le vacche nutrici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.

Il pagamento supplementare è erogato agli agricoltori per il mantenimento di vacche nutrici alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del presente regolamento e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

2. Nel 2010 e nel 2011 gli Stati membri che in virtù dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii) o paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno trattenuto tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente al premio all'abbattimento dei vitelli, al premio per la macellazione dei bovini diversi dai vitelli o al premio speciale per i bovini maschi, possono versare un pagamento supplementare agli agricoltori. I pagamenti supplementari sono concessi alla macellazione dei vitelli, alla macellazione di bovini diversi dai vitelli e per il mantenimento dei bovini maschi, alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 8. I pagamenti supplementari sono versati nella misura del 50% del livello applicato in virtù dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 56 Pagamenti transitori per gli ortofrutticoli

1. Fino al 31 dicembre 2011 gli Stati membri trattengono una percentuale pari al massimo al 50% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento, corrispondente ai pomodori, in conformità alla decisione che hanno assunto in applicazione dell'articolo 68 ter , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono pomodori alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trattengono, in conformità alla decisione che hanno assunto in applicazione dell'articolo 68 ter , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003:

a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo e

b) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, gli Stati membri versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli seguenti, come stabilito dallo Stato membro, alle condizioni di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5:

a) fichi freschi,

b) agrumi freschi,

c) uve da tavola,

d) pere,

e) pesche e pesche noci e

f) prugne da essiccazione (d'Ente).

3. Le componenti dei massimali nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissate nell'allegato IX.

CAPITOLO 3 ATTUAZIONE NEI NUOVI STATI MEMBRI CHE HANNO APPLICATO IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Articolo 57 Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, le disposizioni del presente titolo si applicano ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2.

Non si applicano gli articoli 42-45 del capitolo 2, sezione 1.

2. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie adotta le decisioni di cui agli articoli 53, paragrafo 1, e 58, paragrafo 1, entro il 1° agosto dell'anno che precede l'anno in cui applicherà per la prima volta il regime di pagamento unico.

3. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 35, paragrafo 2, si intenda per "ettari ammissibili" qualsiasi superficie agricola dell'azienda mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che a tale data fosse in produzione o meno.

Articolo 58 Domande di pagamento

1. Gli agricoltori presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico entro una data fissata dai nuovi Stati membri, non posteriore al 15 maggio.

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, agli agricoltori che non presentano domanda nell'ambito del regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione di tale regime non è attribuito alcun diritto.

Articolo 59 Riserva nazionale

1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale.

2. I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale per attribuire, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

3. Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico.

4. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 1° gennaio 2007, ma che non hanno ricevuto alcun pagamento diretto in tale anno.

5. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2-5, i nuovi Stati membri possono aumentare il valore unitario dei diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori interessati, nei limiti di 5 000 EUR, e/o possono assegnare loro nuovi diritti all'aiuto.

7. I nuovi Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non è sufficiente.

Articolo 60 Massimali nazionali di cui all'articolo 41

1. I nuovi Stati membri possono applicare il regime di pagamento unico a livello regionale.

2. I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

3. Se del caso, ogni nuovo Stato membro suddivide fra le proprie regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 41, previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all'articolo 59, secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

Articolo 61 Assegnazione di diritti all'aiuto

1. Tutti gli agricoltori ricevono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale di cui all'articolo 41 per il numero di diritti all'aiuto stabiliti a livello nazionale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari che ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

3 . In deroga al paragrafo 2, i nuovi Stati membri possono decidere che il numero di diritti per agricoltore equivalga alla media triennale del totale di ettari che hanno dato diritto al pagamento unico per superficie nel 2005, 2006 e 2007, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

Articolo 62 Prati

I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale o parte di esso, valori unitari diversi per i diritti da assegnare agli agricoltori di cui all'articolo 61, paragrafo 1:

a) per gli ettari di superfici prative recensite al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile, oppure

b) per gli ettari di pascolo permanente recensiti al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.

Articolo 63 Condizioni applicabili ai diritti

1. I diritti stabiliti a norma del presente capitolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

2. Entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono decidere, in conformità al principio generale del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma del presente capitolo siano soggetti a modifiche progressive per ravvicinare il valore dei diritti all'aiuto secondo una gradualità prestabilita e in base a criteri obiettivi e non discriminatori.

3. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell'articolo 35, almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

CAPITOLO 4 INTEGRAZIONE DI AIUTI ACCOPPIATI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Articolo 64 Integrazione di aiuti accoppiati nel regime di pagamento unico

A partire dal 2010 e secondo le norme previste dal presente capitolo, gli Stati membri integrano nel regime di pagamento unico gli aiuti disponibili all'interno dei regimi di sostegno accoppiato di cui ai punti I, II e III dell'allegato X.

Articolo 65 Integrazione degli aiuti accoppiati esclusi dal regime di pagamento unico

1. Gli importi di cui all'allegato XI che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto I, sono distribuiti dagli Stati membri tra gli agricoltori dei settori interessati secondo criteri obiettivi e non discriminatori, tenendo conto in particolare del sostegno di cui tali agricoltori hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, nell'ambito dei regimi di cui trattasi nel corso di uno o più anni del periodo dal 2005 al 2008.

2. Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti dell'aiuto detenuti dai rispettivi agricoltori in base agli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1.

L'aumento del valore del diritto all'aiuto per agricoltore si ottiene dividendo l'importo di cui al primo comma per il numero di diritti all'aiuto di ciascun agricoltore interessato.

Tuttavia, l'agricoltore di uno dei settori interessati che non detiene alcun diritto all'aiuto riceve diritti all'aiuto:

a) il cui numero è pari al numero di ettari che dichiara, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, per l'anno in cui il sostegno accoppiato è integrato nel regime di pagamento unico,

b) il cui valore è stabilito dividendo l'importo di cui al primo comma per il numero stabilito a norma della lettera a).

Articolo 66 Integrazione degli aiuti parzialmente accoppiati esclusi dal regime di pagamento unico

Gli Stati membri ripartiscono gli importi che erano disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto II, tra gli agricoltori dei rispettivi settori, in proporzione agli aiuti di cui i medesimi hanno beneficiato nel periodo dal 2000 al 2002 nell'ambito dei rispettivi regimi. Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere un periodo rappresentativo più recente in base a criteri obiettivi e non discriminatori.

Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti all'aiuto dei rispettivi agricoltori o assegnano diritti all'aiuto secondo le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 67 Integrazione facoltativa degli aiuti accoppiati parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico

Se uno Stato membro non si avvale della facoltà di cui all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, gli importi che erano disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto III, sono integrati nel regime di pagamento unico in conformità alle disposizioni dell'articolo 66.

CAPITOLO 5 SOSTEGNO SPECIFICO

Articolo 68 Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2009, di utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori:

a) per

i) determinati tipi di agricoltura importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente,

ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli oppure

iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;

b) per affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente,

c) in zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone,

d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, alle condizioni stabilite dall'articolo 69,

e) sotto forma di contributi a fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante, alle condizioni stabilite dall'articolo 70.

2. Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere erogato

a) soltanto se:

i) per quanto riguarda i determinati tipi di agricoltura cui fa riferimento il punto i) della medesima disposizione, rispetta i requisiti fissati per i pagamenti agroambientali dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1689/2005,

ii) per quanto riguarda il sostegno per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli cui fa riferimento il punto ii) della medesima disposizione, è conforme ai regolamenti (CE) nn. 509/2006, 510/2006 e 834/2007[20] del Consiglio e al titolo II, capo I, della Parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e

iii) per quanto riguarda il sostegno per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli cui fa riferimento il punto iii) della medesima disposizione, rispetta i criteri stabiliti agli articoli 2-5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e

b) esclusivamente per coprire i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito subita per conseguire l'obiettivo prestabilito.

3. Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere erogato soltanto:

a) dopo la piena attuazione del regime di pagamento unico nel relativo settore, a norma degli articoli 54, 55 e 71;

b) nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

4. Il sostegno nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è limitato al 2,5% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41; gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.

5. Il sostegno relativo a misure contemplate:

a) al paragrafo 1, lettere a) e d), assume la forma di pagamenti annuali supplementari,

b) al paragrafo 1, lettera b), assume la forma di pagamenti annuali supplementari come pagamenti per capo di bestiame e premi per le superfici prative,

c) al paragrafo 1, lettera c), assume la forma di un aumento del valore unitario e/o del numero di diritti all'aiuto dell'agricoltore,

d) al paragrafo 1, lettera e), assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 70.

6. Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato o di diritti a pagamenti supplementari ai sensi del paragrafo 5, lettera c), è autorizzato solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari.

7. Il sostegno a favore di misure di cui al paragrafo 1 è coerente con le altre politiche e misure comunitarie.

8. Gli Stati membri attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno di cui:

a) al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare dei diritti assegnati agli agricoltori e/o provenienti dalla riserva nazionale,

b) al paragrafo 1, lettera e), procedendo, se necessario, ad una riduzione lineare di uno o più dei pagamenti da versare ai beneficiari in conformità alle disposizioni del presente titolo e nei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 3.

9. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, provvedendo in particolare a garantire la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie e ad evitare ogni cumulo del sostegno.

Articolo 69 Assicurazione del raccolto

1. Gli Stati membri possono concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche.

Ai fini del presente articolo, per "avversità atmosferiche" si intendono condizioni atmosferiche assimilabili a una calamità naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30% della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

2. Il contributo finanziario erogato per agricoltore è pari al 60% del premio assicurativo. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il contributo finanziario al 70% tenendo conto delle condizioni climatiche o della situazione del settore interessato.

Gli Stati membri possono limitare l'importo del premio ammissibile al beneficio del contributo finanziario mediante applicazione di idonei massimali.

3. La copertura assicurativa del raccolto è subordinata al riconoscimento formale dell'avversità atmosferica da parte dell'autorità competente dello Stato membro.

4. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui al paragrafo 1 e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

5. I contributi finanziari sono versati direttamente all'agricoltore.

6. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità attraverso le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1, nella misura del 40% degli importi ammissibili dei premi assicurativi, fissati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

Il disposto dei primo comma non pregiudica la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione al finanziamento, totale o parziale, dei contributi finanziari attraverso sistemi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori di interesse.

7. I contributi finanziari non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. I contributi finanziari non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo, né sono subordinati alla condizione che il contratto assicurativo sia stipulato con un'impresa stabilita nello Stato membro.

Articolo 70 Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante

1. Gli Stati membri possono prevedere il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche provocate dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizzazione.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "fondo di mutualizzazione", un sistema riconosciuto dallo Stato membro in base al suo ordinamento interno, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante;

b) "perdite economiche", ogni costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in seguito a misure eccezionali attuate allo scopo di ridurre l'approvvigionamento del relativo mercato o ogni perdita di produzione rilevante. Non sono considerati perdite economiche i costi che possono beneficiare di una compensazione a norma di altre disposizioni comunitarie e quelli derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro provvedimento di polizia sanitaria e veterinaria o fitosanitaria.

3. I fondi di mutualizzazione versano la compensazione finanziaria direttamente agli agricoltori affiliati che hanno subito perdite economiche.

Le compensazioni finanziarie versate dai fondi di mutualizzazione provengono dalle seguenti fonti:

a) capitale sociale del fondo costituito dai contributi degli agricoltori affiliati e/o

b) prestiti assunti dal fondo a condizioni commerciali.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

4. I contributi finanziari di cui al paragrafo 1 possono riguardare:

a) i costi amministrativi di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartiti al massimo su un triennio,

b) il rimborso del capitale e degli interessi dei prestiti assunti dal fondo per il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori,

c) gli importi attinti al capitale sociale del fondo di mutualizzazione per il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori.

La durata minima e massima dei prestiti commerciali ammissibili al beneficio del contributo finanziario è fissata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Se la compensazione finanziaria è versata in conformità al primo comma, lettera c), il contributo finanziario pubblico segue lo stesso ritmo di un prestito commerciale di durata minima.

5. I contributi finanziari non superano il 60% dei costi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il contributo finanziario al 70% tenendo conto della situazione del settore interessato. I costi non coperti dai contributi finanziari sono a carico degli agricoltori affiliati.

Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili a contributo finanziario mediante l'applicazione di:

a) massimali per fondo,

b) massimali unitari adeguati.

6. La spesa sostenuta dagli Stati membri per la concessione di contributi finanziari è cofinanziata dalla Comunità mediante le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1, nella misura del 40% degli importi ammissibili ai sensi del paragrafo 4.

Il disposto dei primo comma non pregiudica la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione al finanziamento, totale o parziale, dei contributi finanziari attraverso sistemi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori di interesse.

7. Gli Stati membri definiscono le regole applicabili alla costituzione e alla gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi, nonché alla gestione e al controllo di tali regole.

8. Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo. La forma, il contenuto, le scadenze e i termini di presentazione di tale relazione sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

TITOLO IV ALTRI REGIMI DI AIUTO

CAPITOLO 1 REGIMI DI AIUTO COMUNITARI

Sezione 1aiuto specifico per il riso

ARTICOLO 71 Campo di applicazione

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 72 Condizioni e importo dell'aiuto

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici medesime non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

2. L'importo dell'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

(EUR/ha) |

2009 | 2010 e 2011 |

Bulgaria | 345,255 | 172,627 |

Grecia | 561,00 | 280,5 |

Spagna | 476,25 | 238,125 |

Francia | 411,75 | 205,875 |

Italia | 453,00 | 226,5 |

Ungheria | 232,50 | 116,25 |

Portogallo | 453,75 | 226,875 |

Romania | 126,075 | 63,037 |

Articolo 73 Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

- Bulgaria: 4 166 ha,

- Grecia: 20 333 ha,

- Spagna: 104 973 ha,

- Francia: 19 050 ha,

- Italia: 219 588 ha,

- Ungheria: 3 222 ha,

- Portogallo: 24 667 ha,

- Romania: 500 ha.

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

Articolo 74 Superamento della superficie

1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata nell 'articolo 73, la superficie ammissibile per agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

2. Se uno Stato membro suddivide la sua superficie o le sue superfici di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli agricoltori per le sottosuperfici di base in cui sia stato superato il limite. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno ancora raggiunto i limiti sono state riassegnate a sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

Sezione 2aiuto per le patate da fecola

ARTICOLO 75 Importo dell'aiuto

È istituito un aiuto per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'aiuto si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed ammonta a:

a) 66,32 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011;

b) 33,16 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013.

L'importo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 76 Condizioni

L'aiuto è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 84 bis , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio[21].

Sezione 3aiuto specifico per il cotone

ARTICOLO 77 Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sezione.

Articolo 78 Condizioni

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

L'aiuto di cui all'articolo 77 è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in base a modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Articolo 79 Superfici e importi di base

1. Le superfici nazionali di base sono stabilite come segue:

- Bulgaria: 10 237 ha,

- Grecia: 370 000 ha,

- Spagna: 70 000 ha,

- Portogallo: 360 ha.

2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

- Bulgaria: 263 EUR

- Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari

- Spagna: 1 039 EUR

- Portogallo: 556 EUR.

3. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell'aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'aiuto di cui al paragrafo 2 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

Tuttavia, per la Grecia la riduzione proporzionale è applicata all'importo dell'aiuto fissato per la parte della superficie di base nazionale composta dai 70 000 ettari al fine di rispettare l'importo globale di 202,2 milioni di EUR.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Articolo 80 Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini della presente sezione per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

- contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato del cotone, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

- redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

- orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare sotto il profilo della qualità e della protezione dei consumatori;

- aggiornare i metodi e i mezzi di produzione per migliorare la qualità del prodotto;

- elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Articolo 81 Pagamento degli aiuti

1. Gli agricoltori percepiscono l'aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all'articolo 79.

2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 79, paragrafo 1, maggiorato di 3 EUR.

Sezione 4aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero

ARTICOLO 82 Campo di applicazione

1. Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006[22], è concesso un aiuto comunitario ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.

2. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50% di cui al paragrafo 1, ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.

Articolo 83 Condizioni

L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 84 Importo dell'aiuto

L 'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui all'allegato XII del presente regolamento attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

Gli articoli 110 e 120 del presente regolamento non si applicano all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero.

Sezione 5aiuti transitori per i prodotti ortofrutticoli

ARTICOLO 85 Aiuti transitori alla superficie

1. Qualora siano applicati l'articolo 56, paragrafo 1, o l'articolo 117, paragrafo 1, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso a titolo transitorio un aiuto alla superficie, alle condizioni previste dalla presente sezione, agli agricoltori che producono pomodori da conferire alla trasformazione.

2. Qualora siano applicati l'articolo 56, paragrafo 2, o l'articolo 117, paragrafo 2, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso a titolo transitorio un aiuto alla superficie, alle condizioni previste dalla presente sezione, agli agricoltori che producono uno o più prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, come stabilito dagli Stati membri, da conferire alla trasformazione.

Articolo 86 Importo dell'aiuto ed ammissibilità

1. Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto per ettaro di coltura di pomodori e di ciascun prodotto ortofrutticolo di cui all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori.

2. L'importo totale dei pagamenti non deve in nessun caso essere superiore al massimale stabilito conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, o all'articolo 117.

3. L'aiuto è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario ad altri criteri obiettivi e non discriminatori, tra cui l'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione o ad un gruppo di produttori riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 125 ter o 125 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Sezione 6aiuto transitorio per i frutti rossi

ARTICOLO 87 Aiuto per i frutti rossi

1. Nel corso del periodo fino al 31 dicembre 2012 è applicato un aiuto alla superficie a titolo transitorio alle fragole del codice NC 0810 10 00 ed ai lamponi del codice NC 0810 20 10, da conferire all'industria di trasformazione.

2. L'aiuto è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'aiuto comunitario è fissato a 230 EUR/ha.

4. Gli Stati membri possono concedere un aiuto nazionale complementare all'aiuto comunitario. L'importo totale dell'aiuto comunitario e nazionale non supera i 400 EUR/ha.

5. L'aiuto è versato soltanto per le superfici nazionali massime garantite assegnate agli Stati membri come segue:

Stato membro | Superficie nazionale garantita (ettari) |

Bulgaria | 2 400 |

Ungheria | 1 700 |

Lettonia | 400 |

Lituania | 600 |

Polonia | 48 000 |

Se la superficie ammissibile all'aiuto in un determinato Stato membro e in un determinato anno supera la superficie nazionale massima garantita, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3 è ridotto proporzionalmente al superamento della superficie nazionale massima garantita.

6. Gli articoli 110 e 120 non si applicano all'aiuto transitorio per i frutti rossi.

Sezione 7premi per pecora e per capra

ARTICOLO 88 Campo di applicazione

In caso di applicazione dell'articolo 54, gli Stati membri concedono, su base annua, premi o pagamenti supplementari agli agricoltori che allevano ovini e caprini, alle condizioni stabilite nella presente sezione, salvo se altrimenti disposto.

Articolo 89 Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "pecora", la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età,

b) "capra", la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

Articolo 90 Premio per pecora e per capra

1. L'agricoltore che alleva pecore nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle pecore (premio per pecora).

2. L'agricoltore che alleva capre nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle capre (premio per capra). Il premio è concesso agli agricoltori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde ai due criteri seguenti:

a) l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine,

b) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono di natura simile.

L'elenco delle zone suddette è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capo ammissibile, per anno civile e per agricoltore, nei limiti di massimali individuali. Il numero minimo di animali oggetto di una domanda è determinato dallo Stato membro. Detto numero minimo non è inferiore a 10 né superiore a 50.

4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 6,8 EUR.

5. L'importo del premio per capra è fissato a 6,8 EUR.

Articolo 91 Premio supplementare

1. Nelle zone in cui l 'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale, agli agricoltori è concesso un premio supplementare. Gli Stati membri definiscono tali zone. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente agli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

2. Il premio supplementare è concesso anche agli agricoltori che praticano la transumanza a condizione che:

a) almeno il 90% dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1, e

b) la sede dell'azienda sia situata in un'area geografica ben definita per la quale lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.

3. L'importo del premio supplementare è fissato a 7 EUR per pecora e per capra. Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio per pecora e per capra.

Articolo 92 Disposizioni comuni relative ai premi

1. I premi sono versati agli agricoltori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

2. Per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 21/2004.

Articolo 93 Limiti individuali

1. Alla data del 1° gennaio 2009 il massimale individuale per agricoltore, di cui all'articolo 90, paragrafo 3, è pari al numero di diritti al premio da lui detenuti il 31 dicembre 2008 in virtù della normativa comunitaria in vigore.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 96.

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 111 e ove si applichi l'articolo 54, l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all'articolo 95 sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

3. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 sono annullati.

4. Si applicano i seguenti massimali:

Stato membro | Diritti (x 1000) |

Bulgaria | 2 058,483 |

Repubblica ceca | 66,733 |

Danimarca | 104 |

Estonia | 48 |

Spagna | 19 580 |

Francia | 7 842 |

Cipro | 472,401 |

Lettonia | 18,437 |

Lituania | 17,304 |

Ungheria | 1 146 |

Polonia | 335,88 |

Portogallo | 2 690 |

Romania | 5 880,620 |

Slovenia | 84,909 |

Slovacchia | 305,756 |

Finlandia | 80 |

Totale | 40 730,523 |

Articolo 94 Trasferimento dei diritti al premio

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio alla persona che subentra nell'azienda.

2. L'agricoltore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15%, è ceduta, senza compenso, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

Gli Stati membri possono acquisire diritti al premio da agricoltori che accettano, su base volontaria, di cedere in tutto o in parte i loro diritti. In tal caso gli importi per l'acquisizione di detti diritti possono essere versati agli agricoltori in questione a partire dai bilanci nazionali.

In deroga al paragrafo 1 e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di vendita o altra cessione dell'azienda, il trasferimento di diritti sia effettuato tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono prendere le misure necessarie per evitare che i diritti al premio vengano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.

4. Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data che essi stabiliscono, trasferimenti temporanei di una parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.

Articolo 95 Riserva nazionale

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 94, paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio ad agricoltori entro i limiti delle riserve nazionali. Nell'assegnazione di diritti al premio essi danno la precedenza in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.

Articolo 96 Massimali

La somma degli importi di ciascun premio chiesto non supera il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

Se l'importo totale dell'aiuto chiesto supera il massimale stabilito, per tale anno l'aiuto per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

Sezione 8pagamenti per i bovini

ARTICOLO 97 Campo di applicazione

In caso di applicazione dell 'articolo 55, gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite nella presente sezione, salvo se altrimenti disposto, il pagamento o i pagamenti supplementari scelti dallo Stato membro interessato ai sensi di detto articolo.

Articolo 98 Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "regione", uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;

b) "toro", un bovino maschio non castrato;

c) "manzo", un bovino maschio castrato;

d) "vacca nutrice", una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" o ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

e) "giovenca", un animale femmina della specie bovina di otto o più mesi che non ha ancora partorito.

Articolo 99 Premio speciale

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

2. Il premio speciale è concesso al massimo:

a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di nove mesi, oppure

b) due volte nella vita di ogni manzo:

i) la prima volta quando ha raggiunto nove mesi di età,

ii) la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.

3. Per beneficiare del premio speciale,

a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;

b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

4. Se in una regione il numero totale dei tori di nove o più mesi di età e di manzi di età compresa tra nove e 20 mesi, che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale, supera il massimale regionale di cui al paragrafo 8, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per agricoltore e per l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

Ai sensi del presente articolo, per "massimale regionale" s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per anno civile.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono:

a) modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda e per fascia d'età, sulla base di criteri obiettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali;

b) se scelgono di avvalersi di questa facoltà, decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli agricoltori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro.

6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, per i tori il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 kg.

Il premio viene versato o riversato agli agricoltori.

7. L'importo del premio speciale è fissato a:

a) 210 EUR per toro ammissibile al premio;

b) 150 EUR per manzo ammissibile al premio e per fascia di età.

8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

Stato membro | Massimale regionale |

Bulgaria | 90 343 |

Repubblica ceca | 244 349 |

Danimarca | 277 110 |

Germania | 1 782 700 |

Estonia | 18 800 |

Cipro | 12 000 |

Lettonia | 70 200 |

Lituania | 150 000 |

Polonia | 926 000 |

Romania | 452 000 |

Slovenia | 92 276 |

Slovacchia | 78 348 |

Finlandia | 250 000 |

Svezia | 250 000 |

Articolo 100 Premio per vacca nutrice

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali.

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore:

a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 1234/2007 è inferiore o uguale a 120 000 kg.

Sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo purché l'agricoltore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno al 60% e un numero di giovenche pari al massimo al 40% del numero per il quale è richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio a norma delle lettere a) e b) del primo comma, l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base alla quota latte individuale disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media.

3. Il diritto al premio per agricoltore è limitato applicando il massimale individuale definito nell'articolo 101.

4. Il premio per capo avente diritto è fissato a 200 EUR.

5. Gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 euro per capo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

Per le aziende situate in una regione quale definita negli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio[23], i primi 24,15 EUR per capo di tale premio supplementare sono finanziati dal FEASR.

Per le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se in tale Stato membro il patrimonio bovino conta una percentuale elevata di vacche nutrici, pari ad almeno il 30% del numero totale di vacche, e se almeno il 30% dei bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, il FEASR finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui viene concesso il premio.

6. Per l'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento "carne" o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

Articolo 101 Massimale individuale per le vacche nutrici

1. Agli agricoltori che allevano vacche nutrici è concesso un aiuto nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell 'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 103.

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 111 e ove si applichi l'articolo 55, paragrafo 1, l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all'articolo 103 sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 2 comportino una riduzione dei massimali individuali degli agricoltori, questa ha luogo senza pagamento compensativo ed è decisa tenendo conto di criteri obiettivi, tra cui in particolare:

a) la percentuale di utilizzazione dei massimali individuali da parte degli agricoltori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

b) la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;

c) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di almeno un anno di riferimento;

d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti.

4. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 sono aboliti.

5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Stato membro | Massimali nazionali |

Belgio | 394 253 |

Bulgaria | 16 019 |

Repubblica ceca | 90 300 |

Estonia | 13 416 |

Spagna | 1 441 539 |

Francia | 3 779 866 |

Cipro | 500 |

Lettonia | 19 368 |

Lituania | 47 232 |

Ungheria | 117 000 |

Malta | 454 |

Austria | 375 000 |

Polonia | 325 581 |

Portogallo | 416 539 |

Romania | 150 000 |

Slovenia | 86 384 |

Slovacchia | 28 080 |

Regno Unito | 1 699 511 |

Articolo 102 Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l 'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio per vacca nutrice al successore nell'azienda. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15%, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

2. Gli Stati membri:

a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione bovina è particolarmente importante per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra agricoltori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.

Articolo 103 Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma, o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale, fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per assegnare, entro i limiti delle stesse, diritti al premio in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri agricoltori prioritari.

Articolo 104 Giovenche

1. In deroga all 'articolo 100, paragrafo 3, del presente regolamento, gli Stati membri nei quali più del 60% delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono decidere di gestire la concessione del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici, entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro.

Il massimale nazionale distinto non può essere superiore al 40% del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'articolo 101, paragrafo 5. Il massimale nazionale è ridotto di un importo equivalente al massimale nazionale distinto. Se, in uno Stato membro che abbia scelto di avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo, il numero totale di giovenche per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio per agricoltore e per l'anno in questione è ridotto in proporzione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento "carne" o ottenute da un incrocio con una di tali razze.

Articolo 105 Premio all'abbattimento

1. L 'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare.

Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi;

b) vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg.

Gli animali di cui al secondo comma possono beneficiare del premio all'abbattimento a condizione di essere stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare.

2. L'importo del premio è fissato:

a) a 80 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a);

b) a 50 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b).

3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti al secondo comma, lettere a) e b) dello stesso paragrafo. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.

Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:

Tori, manzi, vacche e giovenche | Vitelli di età compresa tra più di un mese e meno di 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore o uguale a 185 kg |

Bulgaria | 22 191 | 101 542 |

Repubblica ceca | 483 382 | 27 380 |

Estonia | 107 813 | 30 000 |

Cipro | 21 000 | — |

Lettonia | 124 320 | 53 280 |

Lituania | 367 484 | 244 200 |

Ungheria | 141 559 | 94 439 |

Malta | 6 002 | 17 |

Polonia | 1 815 430 | 839 518 |

Romania | 1 148 000 | 85 000 |

Slovenia | 161 137 | 35 852 |

Slovacchia | 204 062 | 62 841 |

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali è stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero degli animali ammissibili al premio per tale gruppo e per agricoltore durante l'anno considerato è ridotto in proporzione.

Articolo 106 Disposizioni comuni relative ai premi

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione, gli animali devono essere identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Tuttavia, un animale è considerato ammissibile al pagamento se le informazioni relative ai precedenti movimenti degli animali previste all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 sono state comunicate all'autorità competente all'inizio del periodo di detenzione di tale animale.

Articolo 107 Massimali

La somma degli importi di ciascun pagamento diretto chiesto nell 'ambito della presente sezione non supera il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

Se l'importo totale dell'aiuto chiesto supera il massimale stabilito, per tale anno l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione.

Articolo 108 Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio

1. Qualora sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio[24], la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio[25] o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente in un animale appartenente al patrimonio bovino di un agricoltore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale agricoltore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate a norma della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

TITOLO 2AIUTI NAZIONALI

Articolo 109 Aiuti nazionali per la frutta a guscio

1. Gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali fino a un massimo di 120,75 EUR all'anno per ettaro agli agricoltori che producono i seguenti prodotti:

a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12,

b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22,

c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32,

d) pistacchi di cui al codice NC 0802 50,

e) carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

2. Gli aiuti nazionali possono essere erogati soltanto per una superficie massima di:

Stato membro | Superficie massima (ha) |

Belgio | 100 |

Bulgaria | 11 984 |

Germania | 1 500 |

Grecia | 41 100 |

Spagna | 568 200 |

Francia | 17 300 |

Italia | 130 100 |

Cipro | 5 100 |

Lussemburgo | 100 |

Ungheria | 2 900 |

Paesi Bassi | 100 |

Austria | 100 |

Polonia | 4 200 |

Portogallo | 41 300 |

Romania | 1 645 |

Slovenia | 300 |

Slovacchia | 3 100 |

Regno Unito | 100 |

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione degli aiuti nazionali all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

TITOLO V ATTUAZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI NEI NUOVI STATI MEMBRI

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 110 Introduzione dei pagamenti diretti

I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri, ad eccezione della Bulgaria e della Romania, conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello applicabile di tali pagamenti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

- 60% nel 2009,

- 70% nel 2010,

- 80% nel 2011,

- 90% nel 2012,

- 100% a partire dal 2013.

Per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello applicabile di tali pagamenti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

- 35% nel 2009,

- 40% nel 2010,

- 50% nel 2011,

- 60% nel 2012,

- 70% nel 2013,

- 80% nel 2014,

- 90% nel 2015,

- 100% a partire dal 2016.

CAPITOLO 2REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Articolo 111 Regime di pagamento unico per superficie

1. I nuovi Stati membri che hanno deciso di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione dell 'aiuto transitorio per i frutti rossi istituito al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del presente regolamento, con un regime di pagamento unico per superficie erogano un aiuto agli agricoltori in conformità del presente articolo.

2. Il pagamento unico per superficie è effettuato una volta all'anno. È calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a norma dell'articolo 112, per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma dell'articolo 113.

3. I nuovi Stati membri hanno la facoltà di applicare il regime di pagamento unico per superficie fino al 31 dicembre 2013. Essi comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione.

4. Alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie si applicano i pagamenti diretti in conformità delle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti (QMG), specificati negli atti di adesione e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto. Successivamente si applicano le percentuali fissate nell'articolo 110 del presente regolamento per gli anni pertinenti.

Articolo 112 Dotazione finanziaria annuale

1. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell 'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro.

La dotazione finanziaria annuale è stabilita in conformità delle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti (QMG), specificati negli atti di adesione e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto.

La dotazione finanziaria annuale è adeguata ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all'articolo 110 per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili a norma dell'allegato XII o in base alla differenza tra tali importi o gli importi corrispondenti al settore degli ortofrutticoli e quelli effettivamente applicati, di cui all'articolo 118, paragrafo 1.

2. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria annuale, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione.

Articolo 113 Superfici nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie

1. La superficie agricola di un nuovo Stato membro soggetta al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che fosse in produzione o meno a tale data e, se del caso, adattata in base a criteri obiettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

Ai fini del presente titolo per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformità di criteri obiettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.

2. Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41) che erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41).

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non deve essere successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri obiettivi e previa approvazione della Commissione, di aumentare la dimensione minima, ma in modo che non superi 1 ha.

3. Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le superfici di cui al paragrafo 4 del presente articolo per qualsiasi fine agricolo. In caso di produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00 si applica l'articolo 42, paragrafo 1.

4 Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6.

Gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II in base al seguente calendario:

a) i criteri di cui al punto A dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;

b) i criteri di cui ai punti B e C dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'applicazione degli articoli 4, 5, 25, 26 e 27 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino i criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II in base al seguente calendario:

a) i criteri di cui al punto A dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) i criteri di cui ai punti B e C dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

5. L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie non pregiudica in nessun modo l'obbligo dei nuovi Stati membri di attuare le norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004.

Articolo 114 Comunicazione

I nuovi Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione delle misure adottate per l'applicazione del presente capitolo, in particolare di quelle adottate a norma dell'articolo 112, paragrafo 2.

CAPITOLO 3PAGAMENTI SEPARATI E SOSTEGNO SPECIFICO

Articolo 115 Pagamento separato per lo zucchero

1. I nuovi Stati membri, diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, che si sono avvalsi della facoltà prevista all 'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono per il 2009 e 2010 un pagamento separato per lo zucchero agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. La Bulgaria e la Romania possono concedere tale aiuto anche per il 2011. Esso è accordato sulla base dei criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e 2007.

2. Il pagamento separato per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato XII.

3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento separato per lo zucchero, sulla base di criteri obiettivi, di applicare per il pagamento separato per lo zucchero un massimale inferiore a quello indicato nell'allegato XII. Qualora la somma degli importi stabiliti ai sensi del paragrafo 1 superi il massimale deciso dal nuovo Stato membro in questione, l'importo annuo da concedere agli agricoltori è ridotto in proporzione.

Articolo 116 Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli

1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono un pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. Il pagamento è accordato conformemente ai criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2007.

2. Il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli è concesso entro i limiti della componente del massimale nazionale di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente ai prodotti ortofrutticoli o sulla base di un massimale inferiore, se il nuovo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 143 ter ter , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 117 Pagamento transitorio separato per i prodotti ortofrutticoli

1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter quater , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 conservano fino al 31 dicembre 2011, in conformità alla decisione adottata nel 2007, fino al 50% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento che corrisponde ai pomodori del codice NC 0702 00 00.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono pomodori nelle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del presente regolamento.

2. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter quater , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 conservano, conformemente alla decisione adottata nel 2007:

a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento;

b) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75% della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli, quali definiti dagli Stati membri interessati, di cui all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

Articolo 118 Disposizioni comuni relative ai pagamenti separati

1. I fondi resi disponibili per la concessione dei pagamenti di cui agli articoli 115, 116 e 117 non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 112, paragrafo 1. Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 115, paragrafo 3, la differenza tra il massimale indicato nell'allegato XII e quello effettivamente applicato è inclusa nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 112, paragrafo 1.

2. Gli articoli 110 e 120 non si applicano ai pagamenti separati di cui agli articoli 115, 116 e 117.

3. In caso di successione o anticipo di successione il pagamento separato per lo zucchero e il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli di cui, rispettivamente, agli articoli 115 e 116 è concesso all'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che il medesimo sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.

Articolo 119 Sostegno specifico

1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1° agosto 2009 e con effetto dall 'anno civile 2010, di utilizzare fino al 10% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), e in conformità all'articolo 68, paragrafi 2-9, e agli articoli 69 e 70.

2. In deroga all'articolo 68, paragrafo 5, lettera b), il sostegno alle misure di cui al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo assume la forma di un aumento degli importi per ettaro erogati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Detti importi sono detratti dalle dotazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 112, paragrafo 1, dei nuovi Stati membri interessati.

CAPITOLO 4PAGAMENTI DIRETTI NAZIONALI COMPLEMENTARI E PAGAMENTI DIRETTI

Articolo 120 Pagamenti diretti nazionali complementari e pagamenti diretti

1. Ai fini del presente articolo per "regime nazionale analogo alla PAC" si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri, in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione contemplata da uno dei pagamenti diretti.

2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

a) per tutti i pagamenti diretti, fino a 30 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all'articolo 110 nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania si applicano le seguenti disposizioni: del 65% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all'articolo 110, secondo comma, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari fino al 100% del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia concedere integrazioni fino al 100% dei pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 95% nel 2009 e 100% a partire dal 2010;

oppure

b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003, in conformità a un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è di 25 punti percentuali;

ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti nazionali complementari che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è di 25 punti percentuali, e

- il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII, adattato, se del caso, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino occorre includere i pagamenti diretti nazionali e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 41 e dell'articolo 53, paragrafo 2.

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.

Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali complementari, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

3. Cipro può integrare l'aiuto diretto versato ad un agricoltore nell'ambito dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a Cipro nel 2001.

Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo erogato a Cipro ad un agricoltore dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali complementari, non superi in nessun caso il livello del sostegno diretto al quale detto agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto nell'anno in questione negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

Gli importi complessivi dell'aiuto nazionale complementare da erogare sono quelli indicati nell'allegato XIII.

L'aiuto nazionale complementare da erogare è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

I paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

4. Il nuovo Stato membro che decida di applicare il regime di pagamento unico per superficie può concedere aiuti diretti nazionali complementari alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

5. L'importo complessivo dell'aiuto nazionale complementare erogato nell'anno considerato in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie può essere limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore, purché tale dotazione specifica riguardi unicamente:

- i pagamenti diretti abbinati al regime di pagamento unico e/o

- uno o più dei pagamenti diretti che possono essere oggetto di un'attuazione parziale ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- l'importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall'applicazione delle lettere a) o b) del paragrafo 2, come appropriato, e

- l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell'anno in questione, in base al regime di pagamento unico per superficie.

6. Il nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri obiettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare.

7. L'autorizzazione da parte della Commissione:

- in caso di applicazione del paragrafo 2, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;

- definisce il livello massimo dell'aiuto nazionale complementare erogabile, la percentuale dell'aiuto nazionale complementare e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;

- è concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

8. È vietata la concessione di pagamenti o aiuti nazionali complementari per attività agricole per le quali non siano contemplati pagamenti diretti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

Articolo 121 Aiuti di Stato a Cipro

Cipro può erogare, oltre ai pagamenti diretti nazionali complementari, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2010. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato ai (sotto)settori elencati nell'allegato XIV e nei limiti degli importi che vi figurano.

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

Cipro presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

TITOLO VITRASFERIMENTI FINANZIARI

Articolo 122 Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone

Un importo di 22 milioni di EUR è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per anno civile all 'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR.

Articolo 123 Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco

A partire dall 'esercizio finanziario 2011 un importo di 484 milioni di EUR è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per l'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR, negli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato di un aiuto a norma del regolamento (CE) n. 2075/92 del Consiglio[26] nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.

TITOLO VIIMODALITÀ DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIEE FINALI

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

Articolo 124 Conferma dei diritti all'aiuto

1. I diritti all 'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2009.

Articolo 125 Applicazione nelle regioni ultraperiferiche

I titoli III e IV non si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

Articolo 126 Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006[27], gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in conformità al presente regolamento in applicazione dei suoi articoli 42, 59, da 68 a 70, 87, paragrafo 4, 100, paragrafo 5, 109 e da 119 a 121.

Articolo 127 Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, su quelle relative agli articoli 6, 12, 42, 46, 47, 68, 69, 70, 59, 60 e 119.

Articolo 128 Comitato di gestione dei pagamenti diretti

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei pagamenti diretti, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 129 Modalità di applicazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare:

a) modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale;

b) modalità di applicazione relative ai criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;

c) modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all'aiuto, compresi gli scambi di dati eventualmente necessari con gli Stati membri, l'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite, nonché modalità di applicazione relative alla fissazione del periodo di detenzione e al ritiro e alla riassegnazione di diritti al premio inutilizzati di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 7 e 8;

d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente e dei prati, alle opzioni di cui al titolo III, capitoli 2 e 3, e all'integrazione dei pagamenti accoppiati prevista al titolo III, capitolo 4;

e) modalità di applicazione delle disposizioni del titolo V;

f) modalità di applicazione relative all'inserimento dell'aiuto per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, e ai pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 5 e 6;

g) modalità di applicazione relative all'inserimento dell'aiuto per il vino nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, in conformità al regolamento (CE) n. [regolamento vitivinicolo];

h) per quanto riguarda la coltura della canapa, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo ;

i) le eventuali modifiche dell'allegato I tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 1;

j) le eventuali modifiche degli allegati V, VI e VII tenendo conto in particolare delle nuove normative comunitarie;

k) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;

l) eventuali modifiche della domanda di aiuto e l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;

m) disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;

n) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;

o) modalità di applicazione relative alla riduzione e all'esclusione dai pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 e all'articolo 24, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni;

q) le eventuali modifiche dell'allegato V tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 28;

r) comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

s) misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4, e del titolo III, capitoli 2 e 3; dette misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto rigorosamente necessario;

t) per quanto riguarda il cotone, modalità di applicazione relative:

i) al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 80, paragrafo 3;

ii) alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.

CAPITOLO 2DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 130 Modifica del regolamento (CE) n 1290/2005

1. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 4, e degli articoli 123 e 124 del regolamento (CE) n. xxx/2008 del Consiglio* [ presente regolamento ] e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio.";

2 all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. XXX/2008 [ presente regolamento ], corretti in base agli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

* GU L ….".

Articolo 131 Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

(1) All'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento nei limiti di un importo annuo massimo di:

mio EUR |

Esercizio finanziario 2007 | Esercizio finanziario 2008 | Esercizio finanziario 2009 | Esercizio finanziario 2010 e successivi |

Dipartimenti francesi d'oltremare | 126,6 | 262,6 | 269,4 | 276,05 |

Azzorre e Madera | 77,9 | 86,98 | 86,7 | 106,21 |

Isole Canarie | 127,3 | 268,4 | 268,4 | 268,42 |

(2) È aggiunto il seguente articolo 24 ter :

" Articolo 24 ter

1. Entro il 15 febbraio 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di modifiche al loro programma complessivo per rispondere alle modifiche apportate all'articolo 23, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta le modifiche proposte e decide circa la loro approvazione entro quattro mesi dalla loro presentazione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.".

Articolo 132 Modifica del regolamento (CE) n. 378/2007

Il regolamento (CE) n. 378/2007 è modificato come segue:

(1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le riduzioni nell'ambito della modulazione volontaria sono effettuate sulla stessa base di calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. XXX/2008 del Consiglio* ( presente regolamento ).

* GU L ….";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. I tassi di modulazione applicabili agli agricoltori a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. XXX/2008 ( presente regolamento ), ridotti di 5 punti percentuali, sono detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La percentuale da detrarre e il tasso finale di modulazione volontaria sono entrambi pari o superiori a zero.";

(2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, di applicare le riduzioni della modulazione sulla base del relativo calcolo ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. xx/2008, senza tener conto dell'esclusione di 5 000 EUR prevista al paragrafo 1 dello stesso articolo; e/o".

Articolo 133 Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato.

Continuano tuttavia ad applicarsi per il 2009 gli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69, l'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), e i capitoli 1 (frumento duro), 2 (premio per le colture proteiche), 4 (pagamento per superficie per la frutta a guscio), 5 (colture energetiche), 9 (aiuto alle sementi), 10 (pagamenti per superficie per i seminativi), 10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti per superficie per il luppolo) del titolo IV del suddetto regolamento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XV.

Articolo 134 Disposizioni transitorie

La Commissione può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 a quelli istituiti dal presente regolamento.

Articolo 135 Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri

Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Articolo 136 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno

Settore | Base giuridica | Note |

Pagamento unico | Titolo III del presente regolamento | Pagamento disaccoppiato |

Regime di pagamento unico per superficie | Titolo V, capitolo 2, del presente regolamento | Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti di cui al presente allegato, ad eccezione dei pagamenti separati |

Colture proteiche | Titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003* | Aiuto alla superficie |

Riso | Titolo IV, capitolo 2, del presente regolamento | Aiuto alla superficie |

Frutta a guscio | Titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003* | Aiuto alla superficie |

Colture energetiche | Titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003* | Aiuto alla superficie |

Patate da fecola | Titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del presente regolamento | Aiuto alla produzione |

Sementi | Titolo IV, capitolo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003 | Aiuto alla produzione |

Seminativi | Titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 | Aiuto alla superficie |

Ovini e caprini | Titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del presente regolamento | Premio per pecora e per capra |

Bovini | Titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del presente regolamento | Premio speciale, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all'abbattimento |

Sostegno specifico | Titolo III, capitolo 5, del presente regolamento |

Olio d'oliva | Titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003* | Aiuto alla superficie |

Bachi da seta | Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72 | Aiuto destinato a favorire la bachicoltura |

Tabacco | Titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003* | Aiuto alla produzione |

Luppolo | Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del regolamento (CE) n. 1782/2003* | Aiuto alla superficie |

Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina | Titolo V, articolo 116, del presente regolamento | Pagamenti disaccoppiati |

Barbabietola da zucchero e canna da zucchero destinate alla produzione di zucchero | Titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del presente regolamento | Aiuto alla produzione |

Ortofrutticoli consegnati all'industria di trasformazione | Titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del presente regolamento | Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli |

Fragole e lamponi consegnati all'industria di trasformazione | Titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del presente regolamento | Pagamento transitorio per i frutti rossi |

Prodotti ortofrutticoli | Articolo 116 | Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli |

Posei | Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio | Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi |

Isole dell'Egeo | Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio | Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi |

Cotone | Titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del presente regolamento | Aiuto alla superficie |

( Solo per il 2009. |

ALLEGATO II

Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5

A. Ambiente

1. | Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1) | Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2, 4, paragrafo 5, lettere a), b) e d) |

2. | Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43) | Articoli 4 e 5 |

3. | Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6) | Articolo 3 |

4. | Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) | Articoli 4 e 5 |

5. | Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) | Articolo 6 e articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |

Sanità pubblica e salute degli animali Identificazione e registrazione degli animali |

6. | Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32) | Articoli 3, 4 e 5 |

7. | Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1) | Articoli 4 e 7 |

8. | Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) | Articoli 3, 4 e 5 |

B. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante |

9. | Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) | Articolo 3 |

10. | Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) | Articoli 3, 4, 5 e 7 |

11. | Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) | Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, articoli 18, 19 e 20 |

12. | Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) | Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 |

Notifica delle malattie |

13. | Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11) | Articolo 3 |

14. | Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69) | Articolo 3 |

15. | Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74) | Articolo 3 |

C. Benessere degli animali |

16. | Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28) | Articoli 3 e 4 |

17. | Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33) | Articolo 3 e articolo 4, paragrafo 1 |

18. | Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) | Articolo 4 |

ALLEGATO III

Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6

Obiettivo | Norme |

Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee | – Copertura minima del suolo |

– Minima gestione delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche |

– Mantenimento delle terrazze |

Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche | – Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario |

– Gestione delle stoppie |

Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate | – Uso adeguato delle macchine |

Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat | – Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati |

– Protezione del pascolo permanente |

– Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi – Se del caso, divieto di estirpazione degli olivi |

– Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli |

– Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative |

Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire in modo più adeguato l'utilizzo di queste risorse | – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua – Rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione. |

ALLEGATO IV Massimali nazionali netti di cui all'articolo 8

mio EUR |

Anno civile | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Belgio | 583,3 | 570,9 | 563,1 | 553,9 |

Repubblica ceca | 773,0 |

Danimarca | 985,9 | 965,3 | 954,6 | 937,8 |

Germania | 5 467,4 | 5 339,2 | 5 269,3 | 5 178,0 |

Estonia | 88,9 |

Irlanda | 1 283,1 | 1 264,0 | 1 247,1 | 1 230,0 |

Grecia | 2 567,3 | 2 365,5 | 2 348,9 | 2 324,1 |

Spagna | 5 171,3 | 5 043,4 | 5 019,1 | 4 953,5 |

Francia | 8 218,5 | 8 021,2 | 7 930,7 | 7 796,2 |

Italia | 4 323,6 | 4 103,7 | 4 073,2 | 4 023,3 |

Cipro | 48,2 |

Lettonia | 130,5 |

Lituania | 337,9 |

Lussemburgo | 35,2 | 34,5 | 34,0 | 33,4 |

Ungheria | 1 150,9 |

Malta | 4,6 |

Paesi Bassi | 841,5 | 827,0 | 829,4 | 815,9 |

Austria | 727,7 | 718,2 | 712,1 | 704,9 |

Polonia | 2 730,5 |

Portogallo | 635,8 | 623,0 | 622,6 | 622,6 |

Slovenia | 129,4 |

Slovacchia | 335,9 |

Finlandia | 550,0 | 541,2 | 536,0 | 529,8 |

Svezia | 731,7 | 719,9 | 710,6 | 699,8 |

Regno Unito | 3 373,0 | 3 340,4 | 3 335,8 | 3 334,9 |

ALLEGATO V

Elenco dei cereali di cui all'articolo 9, paragrafo 3

Codice NC Designazione delle merci

I. Cereali

1001 10 00 | Frumento duro |

1001 90 | Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro |

1002 00 00 | Segala |

1003 00 | Orzo |

1004 00 00 | Avena |

1005 | Granturco |

1007 00 | Sorgo da granella |

1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |

0709 90 60 | Granturco dolce |

II. Semi oleosi

1201 00 | Fave di soia |

ex 1205 00 | Semi di ravizzone o di colza |

ex 1206 00 10 | Semi di girasole |

III. Colture proteiche

0713 10 | Piselli |

0713 50 | Fave e favette |

ex 1209 29 50 | Lupini dolci |

IV. Lino

ex 1204 00 | Semi di lino (Linum usitatissimum L.) |

ex 5301 10 00 | Lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre (Linum usitatissimum L.) |

V. Canapa

ex 5302 10 00 | Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (Cannabis sativa L.) |

ALLEGATO VI

Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 28

Settore | Base giuridica |

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali | Articolo 13, lettera a), articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, primi due trattini, articolo 15, articoli da 17 a 20, articolo 51, paragrafo 3, e articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999 |

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare: |

indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, volte a compensare gli svantaggi naturali di queste zone | Articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane | Articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE | Articolo 36, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

pagamenti agroambientali | Articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare: |

imboschimento di terreni agricoli | Articolo 36, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

indennità Natura 2000 | Articolo 36, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

pagamenti silvoambientali | Articolo 36, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

Vino | articolo 117 del (regolamento sul vino) |

ALLEGATO VII

A. Ortofrutticoli, patate da consumo e vivai

1. Gli agricoltori ricevono un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento di cui al punto 2 per il numero di ettari calcolato ai sensi del punto 3.

2. Gli Stati membri stabiliscono l'importo da inserire nell'importo di riferimento di ogni agricoltore in base a criteri obiettivi e non discriminatori, quali:

- l'entità del sostegno di mercato ricevuto dall'agricoltore, direttamente o indirettamente, per la sua produzione di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai,

- la superficie utilizzata per produrre ortofrutticoli, patate da consumo e vivai,

- la quantità di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai prodotta,

in riferimento ad un periodo rappresentativo che può essere diverso per ciascun prodotto, comprendente una o più campagne di commercializzazione a cominciare dalla campagna che si è conclusa nel 2001 o, per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, dalla campagna che si è conclusa nel 2004, fino alla campagna che si conclude nel 2007.

L'applicazione dei criteri di cui al presente punto può variare a seconda dei prodotti ortofrutticoli, delle patate da consumo e dei vivai, ove ciò sia debitamente e oggettivamente giustificato. Sulla stessa base gli Stati membri possono decidere di non stabilire gli importi da includere nell'importo di riferimento e gli ettari applicabili ai sensi di questo punto prima della fine di un periodo transitorio di tre anni che si conclude il 31 dicembre 2010.

3. Gli Stati membri calcolano il numero di ettari applicabile in base a criteri obiettivi e non discriminatori, come le superfici di cui al punto 2, primo paragrafo, secondo trattino.

Ai fini del presente regolamento per "ortofrutticoli" si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j), del regolamento (CE) n. 1234/2007, mentre per "patate da consumo" si intendono le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93.

4. Gli agricoltori la cui produzione durante il periodo rappresentativo di cui al punto 2 è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali (indicate all'articolo 36, paragrafo 1) verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento di cui al punto 2 sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo rappresentativo non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

5. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base della campagna di commercializzazione più recente che precede il periodo rappresentativo scelto in conformità al punto 3. In questo caso il punto 1 si applica mutatis mutandis.

6. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

B. Vino (regime di estirpazione)

Agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione di cui al titolo V, capo III, del regolamento (CE) n. [regolamento sul vino] sono assegnati, nell'anno successivo all'estirpazione, diritti all'aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione.

Il valore unitario di tali diritti all'aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti all'aiuto della regione considerata. Il valore unitario non supera tuttavia in nessun caso 350 EUR/ha.

C. Vino (trasferimento dai programmi di sostegno)

Qualora gli Stati membri scelgano di concedere un sostegno ai sensi dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. [regolamento sul vino], essi stabiliscono l'importo di riferimento di ogni agricoltore nonché gli ettari applicabili:

- in base a criteri obiettivi e non discriminatori;

- rispetto a un periodo di riferimento rappresentativo di uno o più campagne viticole a partire dalla campagna 2005/2006. Tuttavia, il criterio utilizzato per stabilire l'importo di riferimento e gli ettari applicabili non si fonda su un periodo di riferimento che comprende campagne viticole successive a quella del 2007/2008 in cui il trasferimento ai programmi di sostegno riguarda le compensazioni agli agricoltori che hanno fruito fino a quel momento di un sostegno per la distillazione di alcole per usi commestibili o che sono stati i beneficiari economici del sostegno all'uso del mosto di uve concentrato per arricchire il vino a norma del regolamento (CE) n. [regolamento sul vino];

- in conformità dell'importo totale disponibile per tale misura di cui all'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. [regolamento sul vino].

Gli agricoltori ricevono un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero di ettari applicabili.

ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all'articolo 41

Tabella 1

(migliaia di EUR) |

Stato membro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Belgio | 614 179 | 611 901 | 613 281 | 613 281 | 614 661 | 614 661 | 614 661 | 614 661 |

Danimarca | 1 030 478 | 1 031 321 | 1 043 421 | 1 043 421 | 1 048 999 | 1 048 999 | 1 048 999 | 1 048 999 |

Germania | 5 770 254 | 5 781 666 | 5 826 537 | 5 826 537 | 5 848 330 | 5 848 330 | 5 848 330 | 5 848 330 |

Irlanda | 1 342 268 | 1 340 737 | 1 340 869 | 1 340 869 | 1 340 869 | 1 340 869 | 1 340 869 | 1 340 869 |

Grecia | 2 367 713 | 2 209 591 | 2 210 829 | 2 216 533 | 2 216 533 | 2 216 533 | 2 216 533 | 2 216 533 |

Spagna | 4 838 512 | 5 070 413 | 5 114 250 | 5 139 246 | 5 139 316 | 5 139 316 | 5 139 316 | 5 139 316 |

Francia | 8 404 502 | 8 444 468 | 8 500 503 | 8 504 425 | 8 518 804 | 8 518 804 | 8 518 804 | 8 518 804 |

Italia | 4 143 175 | 4 277 633 | 4 320 238 | 4 369 974 | 4 369 974 | 4 369 974 | 4 369 974 | 4 369 974 |

Lussemburgo | 37 051 | 37 084 | 37 084 | 37 084 | 37 084 | 37 084 | 37 084 | 37 084 |

Paesi Bassi | 853 090 | 853 169 | 886 966 | 886 966 | 904 272 | 904 272 | 904 272 | 904 272 |

Austria | 745 561 | 747 298 | 750 019 | 750 019 | 751 616 | 751 616 | 751 616 | 751 616 |

Portogallo | 589 723 | 600 296 | 600 370 | 605 967 | 605 972 | 605 972 | 605 972 | 605 972 |

Finlandia | 566 801 | 565 823 | 568 799 | 568 799 | 570 583 | 570 583 | 570 583 | 570 583 |

Svezia | 763 082 | 765 229 | 768 853 | 768 853 | 770 916 | 770 916 | 770 916 | 770 916 |

Regno Unito | 3 985 834 | 3 986 361 | 3 987 844 | 3 987 844 | 3 987 849 | 3 987 849 | 3 987 849 | 3 987 849 |

Tabella 2*

(migliaia di EUR) |

Stato membro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Bulgaria | 287 399 | 328 997 | 409 587 | 490 705 | 571 467 | 652 228 | 732 986 | 813 746 |

Repubblica ceca | 559 622 | 647 080 | 735 801 | 821 779 | 909 164 | 909 164 | 909 164 | 909 164 |

Estonia | 60 500 | 70 769 | 80 910 | 91 034 | 101 171 | 101 171 | 101 171 | 101 171 |

Cipro | 31 670 | 38 845 | 43 730 | 48 615 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 |

Lettonia | 90 016 | 104 025 | 118 258 | 132 193 | 146 355 | 146 355 | 146 355 | 146 355 |

Lituania | 230 560 | 268 746 | 305 964 | 342 881 | 380 064 | 380 064 | 380 064 | 380 064 |

Ungheria | 807 366 | 935 912 | 1 064 312 | 1 191 526 | 1 318 542 | 1 318 542 | 1 318 542 | 1 318 542 |

Malta | 3 434 | 3 851 | 4 268 | 4 685 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 |

Polonia | 1 877 107 | 2 164 285 | 2 456 894 | 2 742 771 | 3 033 549 | 3 033 549 | 3 033 549 | 3 033 549 |

Romania | 623 399 | 713 207 | 891 072 | 1 068 953 | 1 246 821 | 1 424 684 | 1 602 550 | 1 780 414 |

Slovenia | 87 942 | 102 047 | 116 077 | 130 107 | 144 236 | 144 236 | 144 236 | 144 236 |

Slovacchia | 240 014 | 277 779 | 314 692 | 351 377 | 388 191 | 388 191 | 388 191 | 388 191 |

( Massimali calcolati tenendo conto dello schema di incrementi di cui all'articolo 110.

ALLEGATO IX

La componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 56, paragrafo 1, corrispondente ai pomodori è la seguente:

Stato membro | Importi (milioni di EUR per anno civile) |

Bulgaria | 5,394 |

Repubblica ceca | 0,414 |

Grecia | 35,733 |

Spagna | 56,233 |

Francia | 8,033 |

Italia | 183,967 |

Cipro | 0,274 |

Malta | 0,932 |

Ungheria | 4,512 |

Romania | 1,738 |

Polonia | 6,715 |

Portogallo | 33,333 |

Slovacchia | 1,018 |

La componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, corrispondente alla produzione di ortofrutticoli diversa dalle colture annuali è la seguente:

Stato membro | Importi (milioni di EUR per anno civile) |

Bulgaria | 0,851 |

Repubblica ceca | 0,063 |

Grecia | 153,833 |

Spagna | 110,633 |

Francia | 44,033 |

Italia | 131,700 |

Cipro | nel 2009: nel 2010: nel 2011: nel 2012: | 4,856 4,919 4,982 5,045 |

Ungheria | 0,244 |

Romania | 0,025 |

Portogallo | 2,900 |

Slovacchia | 0,007 |

ALLEGATO X

Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico

I.

- Dal 2010 il premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1;

- dal 2010 il premio per le colture proteiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;

- dal 2010 l'aiuto specifico per il riso di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo III, e al presente regolamento, titolo IV, capitolo 1, sezione 1, in conformità al calendario figurante all'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento;

- dal 2010 il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4;

- dal 2011 l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I;

- dal 2011 l'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II, in conformità al calendario figurante in tale sottosezione;

- dal 2011 il premio per la fecola di patate di cui all'articolo [95 bis ] del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, secondo il calendario indicato all'articolo 75 del presente regolamento, l'aiuto per le patate da fecola di cui allo stesso articolo.

II.

Dal 2010 se uno Stato membro ha erogato:

- l'aiuto alle sementi di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 9,

- i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10;

- l'aiuto per gli oliveti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 ter ,

- gli aiuti per superficie per il luppolo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 quinquies ,

in conformità al calendario figurante all'articolo 55 per il premio per i bovini, escluso il premio per le vacche nutrici.

III.

Dal 2010 se uno Stato membro non prende la decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento riguardo:

- ai pagamenti per gli ovini e i caprini di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

- ai pagamenti per i bovini di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

ALLEGATO XI

Integrazione del sostegno accoppiato – Articolo 65

Foraggi essiccati | (migliaia di EUR) |

Stato membro | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Danimarca | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 |

Germania | 8 475 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | 8 475 |

Irlanda | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |

Grecia | 1 238 | 1 238 | 1238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 |

Spagna | 43 725 | 43 725 | 43 725 | 43 725 | 43 725 | 43 725 |

Francia | 35 752 | 35 752 | 35 752 | 35 752 | 35 752 | 35 752 |

Italia | 22 605 | 22 605 | 22 605 | 22 605 | 22 605 | 22 605 |

Lussemburgo |

Paesi Bassi | 5 202 | 5 202 | 5 202 | 5 202 | 5 202 | 5 202 |

Austria | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

Portogallo | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

Finlandia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Svezia | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Regno Unito | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 |

Bulgaria |

Repubblica ceca | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |

Estonia |

Cipro |

Lettonia |

Lituania | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Ungheria | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 |

Malta |

Polonia | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |

Romania |

Slovenia |

Slovacchia | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Premio alla qualità per il frumento duro | (migliaia di EUR) |

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Belgio |

Danimarca |

Germania |

Irlanda |

Grecia | 20 301 | 20 301 | 20 301 | 20 301 | 20 301 | 20 301 | 20 301 |

Spagna | 22 372 | 22 372 | 22 372 | 22 372 | 22 372 | 22 372 | 22 372 |

Francia | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 |

Italia | 42 457 | 42 457 | 42 457 | 42 457 | 42 457 | 42 457 | 42 457 |

Lussemburgo |

Paesi Bassi |

Austria | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |

Portogallo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Finlandia |

Svezia |

Regno Unito |

Bulgaria | 349 | 436 | 523 | 610 | 698 | 785 | 872 |

Repubblica ceca |

Estonia |

Cipro | 173 | 198 | 223 | 247 | 247 | 247 | 247 |

Lettonia |

Lituania |

Ungheria | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Malta |

Polonia |

Romania |

Slovenia |

Slovacchia |

Colture proteiche | (migliaia di EUR) |

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Belgio | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

Danimarca | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 |

Germania | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 231 |

Irlanda | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |

Grecia | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |

Spagna | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10905 | 10 905 |

Francia | 17 635 | 17 635 | 17 635 | 17 635 | 17 635 | 17635 | 17 635 |

Italia | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5009 | 5 009 |

Lussemburgo | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Paesi Bassi | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

Austria | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2051 | 2051 | 2 051 |

Portogallo | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |

Finlandia | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |

Svezia | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2147 | 2147 | 2 147 |

Regno Unito | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10500 | 10500 | 10 500 |

Bulgaria | 160 | 201 | 241 | 281 | 321 | 361 | 401 |

Repubblica ceca | 1 858 | 2 123 | 2 389 | 2 654 | 2654 | 2654 | 2 654 |

Estonia | 169 | 194 | 218 | 242 | 242 | 242 | 242 |

Cipro | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Lettonia | 109 | 124 | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 |

Lituania | 1 486 | 1 698 | 1 911 | 2 123 | 2123 | 2123 | 2 123 |

Ungheria | 1 369 | 1 565 | 1 760 | 1 956 | 1956 | 1956 | 1 956 |

Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Polonia | 1 723 | 1 970 | 2 216 | 2 462 | 2462 | 2462 | 2 462 |

Romania | 911 | 1 139 | 1 367 | 1 595 | 1822 | 2050 | 2 278 |

Slovenia | 63 | 72 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Slovacchia | 1 003 | 1 146 | 1 290 | 1 433 | 1433 | 1433 | 1433 |

Riso | (migliaia di EUR) |

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Belgio |

Danimarca |

Germania |

Irlanda |

Grecia | 5 703 | 5 703 | 11 407 | 11 407 | 11 407 | 11 407 | 11 407 |

Spagna | 24 997 | 24 997 | 49 993 | 49 993 | 49 993 | 49 993 | 49 993 |

Francia | 3 922 | 3 922 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 |

Italia | 49 737 | 49 737 | 99 473 | 99 473 | 99 473 | 99 473 | 99 473 |

Lussemburgo |

Paesi Bassi |

Austria |

Portogallo | 5 596 | 5 596 | 11 193 | 11 193 | 11 193 | 11 193 | 11 193 |

Finlandia |

Svezia |

Regno Unito |

Bulgaria | 288 | 360 | 863 | 1 007 | 1 151 | 1 294 | 1 438 |

Repubblica ceca |

Estonia |

Cipro |

Lettonia |

Lituania |

Ungheria | 262 | 300 | 674 | 749 | 749 | 749 | 749 |

Malta |

Polonia |

Romania | 13 | 16 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 |

Slovenia |

Slovacchia |

Frutta a guscio | (migliaia di EUR) |

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Belgio | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Danimarca |

Germania | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |

Irlanda |

Grecia | 4 963 | 4 963 | 4 963 | 4 963 | 4 963 | 4 963 | 4 963 |

Spagna | 68 610 | 68 610 | 68 610 | 68 610 | 68 610 | 68 610 | 68 610 |

Francia | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 |

Italia | 15 710 | 15 710 | 15 710 | 15 710 | 15 710 | 15 710 | 15 710 |

Lussemburgo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Paesi Bassi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Austria | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Portogallo | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 |

Finlandia |

Svezia |

Regno Unito | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Bulgaria | 579 | 724 | 868 | 1 013 | 1 158 | 1 302 | 1 447 |

Repubblica ceca |

Estonia |

Cipro | 431 | 493 | 554 | 616 | 616 | 616 | 616 |

Lettonia |

Lituania |

Ungheria | 245 | 280 | 315 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Malta |

Polonia | 355 | 406 | 456 | 507 | 507 | 507 | 507 |

Romania | 79 | 99 | 119 | 139 | 159 | 179 | 199 |

Slovenia | 25 | 29 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Slovacchia | 262 | 299 | 337 | 374 | 374 | 374 | 374 |

Fibre lunghe di lino | (migliaia di EUR) |

Stato membro | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Belgio | 1 380 | 1 380 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 |

Danimarca |

Germania | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Irlanda |

Grecia |

Spagna | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Francia | 5 580 | 5 580 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 160 |

Italia |

Lussemburgo |

Paesi Bassi | 480 | 480 | 960 | 960 | 960 | 960 |

Austria | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Portogallo | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Finlandia | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Svezia | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Regno Unito | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Repubblica ceca | 192 | 192 | 385 | 385 | 385 | 385 |

Estonia | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Cipro |

Lettonia | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 |

Lituania | 226 | 226 | 453 | 453 | 453 | 453 |

Ungheria |

Malta |

Polonia | 92 | 92 | 185 | 185 | 185 | 185 |

Romania | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Slovenia |

Slovacchia | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Aiuto alla trasformazione della fecola di patate | (migliaia di EUR) |

Stato membro | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Belgio |

Danimarca | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 |

Germania | 14 603 | 14 603 | 14 603 | 14 603 | 14 603 | 14 603 |

Irlanda |

Grecia |

Spagna | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

Francia | 5 904 | 5 904 | 5 904 | 5 904 | 5 904 | 5 904 |

Italia |

Lussemburgo |

Paesi Bassi | 11 290 | 11 290 | 11 290 | 11 290 | 11 290 | 11 290 |

Austria | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 |

Portogallo |

Finlandia | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 |

Svezia | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 |

Regno Unito |

Bulgaria |

Repubblica ceca | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |

Estonia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Cipro |

Lettonia | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |

Lituania | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Ungheria |

Malta |

Polonia | 3 226 | 3 226 | 3 226 | 3 226 | 3 226 | 3 226 |

Romania |

Slovenia |

Slovacchia | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Aiuto ai coltivatori di patate da fecola | (migliaia di EUR) |

Stato membro | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Belgio |

Danimarca | 5 578 | 5 578 | 11 156 | 11 156 | 11 156 | 11 156 |

Germania | 21 763 | 21 763 | 43 526 | 43 526 | 43 526 | 43 526 |

Irlanda |

Grecia |

Spagna | 64 | 64 | 129 | 129 | 129 | 129 |

Francia | 8 799 | 8 799 | 17 598 | 17 598 | 17 598 | 17 598 |

Italia |

Lussemburgo |

Paesi Bassi | 16 825 | 16 825 | 33 651 | 33 651 | 33 651 | 33 651 |

Austria | 1 581 | 1 581 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 |

Portogallo |

Finlandia | 1 763 | 1 763 | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 |

Svezia | 2 058 | 2 058 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 |

Regno Unito |

Bulgaria |

Repubblica ceca | 893 | 1 005 | 2 232 | 2 232 | 2 232 | 2 232 |

Estonia | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 |

Cipro |

Lettonia | 153 | 172 | 383 | 383 | 383 | 383 |

Lituania | 32 | 36 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Ungheria |

Malta |

Polonia | 3 846 | 4 327 | 9 615 | 9 615 | 9 615 | 9 615 |

Romania |

Slovenia |

Slovacchia | 19 | 22 | 48 | 48 | 48 | 48 |

Olio d'oliva | (migliaia di EUR) |

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

Spagna | 103 140 | 103 140 | 103 140 | 103 140 | 103 140 | 103 140 | 103 140 |

Cipro | 2 051 | 2 344 | 2 637 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 |

ALLEGATO XII

Massimali di cui all'articolo 84 per il calcolo dell'importo dell'aiuto (zucchero)

(migliaia di EUR) |

Settore | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Seminativi (escluso il frumento duro) | 4 220 705 | 3 165 529 | 2 110 353 | 1 055 176 |

Frumento duro | 1 162 157 | 871 618 | 581 078 | 290 539 |

Legumi da granella | 16 362 | 12 272 | 8 181 | 4 091 |

Latte e prodotti lattiero-caseari | 1 422 379 | 1 066 784 | 711 190 | 355 595 |

Bovini | 1 843 578 | 1 382 684 | 921 789 | 460 895 |

Ovini e caprini | 4 409 113 | 3 306 835 | 2 204 556 | 1 102 278 |

Olio d'oliva | 3 174 000 | 2 380 500 | 1 587 000 | 793 500 |

Tabacco | 417 340 | 313 005 | 208 670 | 104 335 |

Banane | 1 755 000 | 1 316 250 | 877 500 | 0 |

Uve secche | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mandorle | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totale | 1 842 0634 | 13 815 476 | 9 210 317 | 4 166 409 |

Pagamenti diretti nazionali complementari nell'ambito del regime di pagamento unico:

l'importo totale dei pagamenti diretti nazionali complementari che possono essere concessi nell'ambito del regime di pagamento unico è uguale alla somma dei massimali settoriali che figurano nella presente tabella per i settori che rientrano nel regime di pagamento unico, nella misura in cui il sostegno per tali settori è disaccoppiato.

Tabella 2 Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai pagamenti diretti

Settore | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Seminativi (escluso il frumento duro) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Frumento duro | 1 795 543 | 1 572 955 | 1 350 367 | 1 127 779 |

Legumi da granella | 0 | 0 | 0 | 0 |

Latte e prodotti lattiero-caseari | 3 456 448 | 3 438 488 | 3 420 448 | 3 402 448 |

Bovini | 4 608 945 | 4 608 945 | 4 608 945 | 4 608 945 |

Ovini e caprini | 10 724 282 | 10 670 282 | 10 616 282 | 10 562 282 |

Olio d'oliva | 5 547 000 | 5 115 000 | 4 683 000 | 4 251 000 |

Uve secche | 156 332 | 149 600 | 142 868 | 136 136 |

Banane | 4 323 820 | 4 312 300 | 4 300 780 | 4 289 260 |

Tabacco | 1 038 575 | 1 035 875 | 1 033 175 | 1 030 475 |

Totale | 31 650 945 | 30 903 405 | 30 155 865 | 29 408 325 |

ALLEGATO XIV

AIUTI DI STATO A CIPRO

Settore | 2009 | 2010 |

Cereali (escluso il frumento duro) | 2 263 018 | 1 131 509 |

Latte e prodotti lattiero-caseari | 562 189 | 281 094 |

Bovini | 64 887 | 0 |

Ovini e caprini | 1 027 917 | 513 958 |

Settore dei suini | 2 732 606 | 1 366 303 |

Pollame e uova | 1 142 374 | 571 187 |

Vino | 4 307 990 | 2 153 995 |

Olio d'oliva | 2 088 857 | 1 044 429 |

Uve da tavola | 1 058 897 | 529 448 |

Pomodori trasformati | 117 458 | 58 729 |

Banane | 127 286 | 63 643 |

Frutta decidua e drupe | 2 774 230 | 1 387 115 |

Totale | 18 267 707 | 9 101 410 |

ALLEGATO XV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1782/2003 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2 | Articolo 2 |

Articolo 3 | Articolo 4 |

Articolo 4 | Articolo 5 |

Articolo 5 | Articolo 6 |

Articolo 6 | Articolo 25 |

Articolo 7 | Articolo 26 |

Articolo 8 | – |

Articolo 9 | Articolo 27 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 7 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 9, paragrafo 1 |

Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafo 2 |

Articolo 10, paragrafo 4 | Articolo 9, paragrafo 3 |

– | Articolo 9, paragrafo 4 |

Articolo 11 | Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 12 | – |

– | Articolo 8 |

Articolo 12 bis, paragrafo 1 | Articolo 10 |

Articolo 12 bis, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 3 |

Articolo 13 | Articolo 12 |

Articolo 14 | Articolo 13 |

Articolo 15 | Articolo 14 |

Articolo 16 | Articolo 15 |

Articolo 17 | Articolo 16 |

Articolo 18 | Articolo 17 |

Articolo 19 | Articolo 18 |

Articolo 20 | Articolo 19 |

Articolo 21 | Articolo 20 |

Articolo 22 | Articolo 21 |

Articolo 23 | Articolo 22 |

Articolo 24 | Articolo 23 |

Articolo 25 | Articolo 24 |

Articolo 26 | Articolo 28 |

Articolo 27 | Articolo 29 |

– | Articolo 30 |

Articolo 28 | Articolo 31 |

Articolo 29 | Articolo 32 |

Articolo 30 | Articolo 33 |

Articolo 31 | – |

Articolo 32 | Articolo 3 |

Articolo 33 | Articolo 34 |

Articolo 34 | – |

Articolo 35 | Articolo 38 |

Articolo 36 | – |

Articolo 37 | Allegato VII |

Articolo 38 | – |

Articolo 39 | – |

Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 3 | Allegato VII, sezione A, punti da 4 a 6 |

Articolo 40, paragrafo 4 | Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 40, paragrafo 5 | – |

Articolo 41 | Articolo 41 |

Articolo 42 | Articolo 42 |

Articolo 43 | Allegato VII |

Articolo 44 | Articolo 35 |

Articolo 45 | Articolo 43 |

Articolo 46 | Articolo 44 |

Articolo 47 | – |

Articolo 48 | – |

Articolo 49 | Articolo 45 |

Articolo 50 | – |

Articolo 51, primo comma | – |

Articolo 51, secondo comma | Articolo 39 |

Articolo 52 | Articolo 40 |

Articolo 53 | – |

Articolo 54 | – |

Articolo 55 | – |

Articolo 56 | – |

Articolo 57 | – |

– | Articolo 46 |

Articolo 58 | Articolo 47 |

Articolo 59 | Articolo 48 |

Articolo 60 | Articolo 50 |

Articolo 61 | Articolo 51 |

Articolo 62 | – |

Articolo 63, paragrafo 1 | Articolo 52, paragrafo 1 |

Articolo 63, paragrafo 2 | – |

Articolo 63, paragrafo 3 | Articolo 49 |

Articolo 63, paragrafo 4 | Articolo 52, paragrafo 2 |

Articolo 64 | Articolo 53 |

Articolo 65 | – |

Articolo 66 | – |

Articolo 67 | Articolo 54 |

Articolo 68 | Articolo 55 |

Articolo 68 bis |

Articolo 68 ter | Articolo 56 |

Articolo 69 | – |

Articolo 70 | – |

Articolo 71 | – |

Articolo 71 bis | Articolo 57 |

Articolo 71 ter | Articolo 58 |

Articolo 71 quater | – |

Articolo 71 quinquies | Articolo 59 |

Articolo 71 sexies | Articolo 60 |

Articolo 71 septies | Articolo 61 |

Articolo 71 octies | – |

Articolo 71 nonies | Articolo 62 |

Articolo 71 decies | – |

Articolo 71 undecies | – |

Articolo 71 duodecies | Articolo 63 |

Articolo 71 terdecies | – |

Articolo 71 quaterdecies | – |

– | Articolo 64 |

– | Articolo 65 |

– | Articolo 66 |

– | Articolo 67 |

– | Articolo 68 |

– | Articolo 69 |

– | Articolo 70 |

Articolo 72 | – |

Articolo 73 | – |

Articolo 74 | – |

Articolo 75 | – |

Articolo 76 | – |

Articolo 77 | – |

Articolo 78 | – |

Articolo 79 | Articolo 71 |

Articolo 80 | Articolo 72 |

Articolo 81 | Articolo 73 |

Articolo 82 | Articolo 74 |

Articolo 83 | – |

Articolo 84 | – |

Articolo 85 | – |

Articolo 86 | – |

Articolo 87 | Articolo 109 |

Articolo 88 | – |

Articolo 89 | – |

Articolo 90 | – |

Articolo 91 | – |

Articolo 92 | – |

Articolo 93 | Articolo 75 |

Articolo 94 | Articolo 76 |

Articolo 95 | – |

Articolo 96 | – |

Articolo 97 | – |

Articolo 98 | – |

Articolo 99 | – |

Articolo 100 | – |

Articolo 101 | – |

Articolo 102 | – |

Articolo 103 | – |

Articolo 104 | – |

Articolo 105 | – |

Articolo 106 | – |

Articolo 107 | – |

Articolo 108 | – |

Articolo 109 | – |

Articolo 110 | – |

Articolo 110 bis | Articolo 77 |

Articolo 110 ter | Articolo 78 |

Articolo 110 quater | Articolo 79 |

Articolo 110 quinquies | Articolo 80 |

Articolo 110 sexies | Articolo 81 |

Articolo 110 septies | – |

Articolo 110 octies | – |

Articolo 110 nonies | – |

Articolo 110 decies | – |

Articolo 110 undecies | – |

Articolo 110 duodecies | – |

Articolo 110 terdecies | – |

Articolo 110 quaterdecies | – |

Articolo 110 quindecies | – |

Articolo 110 sexdecies | – |

Articolo 110 septdecies | – |

Articolo 110 octodecies | Articolo 82 |

Articolo 110 novodecies | Articolo 83 |

Articolo 110 vicies | Articolo 84 |

Articolo 110 unvicies | Articolo 85 |

Articolo 110 duovicies | Articolo 86 |

Articolo 110 tervicies | Articolo 87 |

Articolo 111 | Articolo 88 |

Articolo 112 | Articolo 89 |

Articolo 113 | Articolo 90 |

Articolo 114 | Articolo 91 |

Articolo 115 | Articolo 92 |

Articolo 116 | Articolo 93 |

Articolo 117 | Articolo 94 |

Articolo 118 | Articolo 95 |

Articolo 119 | – |

Articolo 120 | Articolo 96 |

Articolo 121 | Articolo 97 |

Articolo 122 | Articolo 98 |

Articolo 123 | Articolo 99 |

Articolo 124 | – |

Articolo 125 | Articolo 100 |

Articolo 126 | Articolo 101 |

Articolo 127 | Articolo 102 |

Articolo 128 | Articolo 103 |

Articolo 129 | Articolo 104 |

Articolo 130 | Articolo 105 |

Articolo 131 | – |

Articolo 132 | – |

Articolo 133 | – |

Articolo 134 | – |

Articolo 135 | – |

Articolo 136 | – |

Articolo 136 bis | – |

Articolo 137 | – |

Articolo 138 | Articolo 106 |

Articolo 139 | Articolo 107 |

Articolo 140 | Articolo 108 |

Articolo 141 | – |

Articolo 142 | – |

Articolo 143 | – |

Articolo 143 bis | Articolo 110 |

Articolo 143 ter, paragrafi 1, 2, 9 e 10 | Articolo 111 |

Articolo 143 ter, paragrafi 3 e 7 | Articolo 112 |

Articolo 143 ter, paragrafi 4, 5 e 6 | Articolo 113 |

Articolo 143 ter, paragrafo 13 | Articolo 114 |

Articolo 143 ter bis, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 115 |

Articolo 143 ter bis, paragrafo 3 bis | – |

Articolo 143 ter bis, paragrafi 4, 5 e 6 | Articolo 118 |

Articolo 143 ter ter, paragrafi 1 e 2 | Articolo 116 |

Articolo 143 ter ter, paragrafo 3 | – |

Articolo 143 ter ter, paragrafi 4, 5 e 6 | Articolo 118 |

Articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2 | Articolo 117 |

Articolo 143 ter quater, paragrafi 3 e 4 | Articolo 118, paragrafi 1 e 2 |

– | Articolo 119 |

Articolo 143 quater, paragrafi 1 - 8 | Articolo 120 |

Articolo 143 quater, paragrafo 9 | Articolo 121 |

Articolo 143 quater, paragrafo 10 | – |

Articolo 143 quinquies | Articolo 122 |

Articolo 143 sexies | Articolo 123 |

– | Articolo 124 |

– | Articolo 125 |

– | Articolo 126 |

Articolo 144 | Articolo 128 |

Articolo 145 | Articolo 129 |

Articolo 146 | Articolo 127 |

Articolo 147 | – |

Articolo 148 | – |

Articolo 149 | – |

Articolo 150 | – |

Articolo 151 | – |

Articolo 152 | – |

– | Articolo 130 |

– | Articolo 131 |

– | Articolo 132 |

Articolo 153 | Articolo 133 |

Articolo 154 | – |

Articolo 154 bis | Articolo 135 |

Articolo 155 | Articolo 134 |

Articolo 155 bis | – |

Articolo 156 | Articolo 136 |

2008/0104 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione[28],

visto il parere del Parlamento europeo[29],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[30],

visto il parere del Comitato delle regioni[31],

considerando quanto segue:

51. Le riforme della PAC adottate nel 2003/2004 prevedevano la stesura di relazioni volte a valutarne l'efficacia e, in particolare, i risultati rispetto agli obiettivi perseguiti, nonché ad analizzarne l'impatto sui mercati interessati. In questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata", che è stata discussa da queste due istituzioni. Alla luce di detta comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, di Consiglio, di Comitato economico sociale europeo e di Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi pervenuti nel corso di una consultazione pubblica, è opportuno presentare idonee proposte.

52. Le disposizioni della politica agricola comune concernenti l'intervento pubblico devono essere semplificate e snellite mediante un'applicazione più estesa delle procedure di gara, onde addivenire ad una prassi armonizzata.

53. Per quanto riguarda i cereali, il sistema deve essere modificato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Le conclusioni del Consiglio sulla riforma del regime d'intervento per il granturco raccomandavano una revisione completa del regime d'intervento nel settore dei cereali, da effettuare nel contesto della "valutazione dello stato di salute" della PAC, sulla base di un'analisi che prospettava un certo rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, l'azzeramento della soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio in contemporanea con la riforma del granturco consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Poiché le prospettive di mercato sono favorevoli anche per il frumento duro, si dovrebbe abolire l'acquisto all'intervento di questo cereale, che non ha più ragion d'essere allorché i prezzi di mercato sono sempre nettamente superiori al prezzo d'intervento. Dato che l'intervento nel settore dei cereali deve fungere semplicemente da rete di sicurezza e non influenzare la formazione dei prezzi, le differenze tra i periodi di mietitura nei vari Stati membri, che segnano effettivamente l'inizio delle campagne di commercializzazione, non hanno più importanza, in quanto nel nuovo regime i prezzi di mercato non dipenderanno più dai prezzi d'intervento maggiorati mensilmente. A fini di semplificazione, occorre quindi armonizzare nell'insieme della Comunità le date di apertura dell'intervento per i cereali.

54. Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. In tali condizioni, l'acquisto di riso all'intervento non è più necessario e andrebbe abolito.

55. Secondo le previsioni, la produzione e il consumo di carni suine aumenteranno a medio termine, benché ad un ritmo più lento rispetto al passato decennio a causa della concorrenza del pollame e dei prezzi più alti dei mangimi. I prezzi dei suini dovrebbero rimanere notevolmente al di sopra del prezzo d'intervento. È da anni che non si effettuano più acquisti all'intervento di carni suine e, viste la situazione e le prospettive di mercato, tale strumento deve essere abolito.

56. L'abolizione dell'intervento per i suddetti prodotti può avere luogo senza problemi nel 2009, dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per questi prodotti nel 2009.

57. Le prospettive a medio termine per il settore lattiero-caseario sono caratterizzate da una costante crescita della domanda comunitaria di prodotti di alto valore aggiunto, da una notevole espansione della domanda mondiale di materie prime lattiere determinata dall'aumento della popolazione e del reddito in molte parti del globo, nonché da una più marcata preferenza dei consumatori per i prodotti lattiero-caseari.

58. Secondo le proiezioni a medio termine, la produzione comunitaria di latte, costretta nei limiti delle quote esistenti, subirà un calo graduale, benché moderato, dovuto alla diminuzione della produzione di latte destinata al consumo diretto in conseguenza delle continue ristrutturazioni del settore negli Stati membri che non facevano parte della Comunità prima dell'allargamento del 2004, mentre l'aumento della produzione continua ad essere frenato dall'esistenza delle quote. Nel contempo, le consegne di latte destinato alla trasformazione dovrebbero aumentare lungo tutto il periodo di proiezione. Il regime delle quote latte, concepito come risposta ad una situazione di sovrapproduzione, è ora diventato, nell'attuale situazione opposta di forte domanda interna ed esterna, un fattore limitativo dell'espansione della produzione. In una simile situazione di mercato, le quote ostacolano l'orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo, e impediscono al settore di acquisire maggiore efficienza in quanto rallentano il processo di ristrutturazione. La fine del regime delle quote latte è programmata per il 2015, in modo da consentire un adeguamento graduale. In questa prospettiva, l'estinzione graduale delle quote mediante incrementi annuali (dell'1% ad ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2013/2014), come previsto nell'allegato I del presente regolamento, consentirebbe un'"uscita morbida" dal regime evitando scosse troppo violente dopo la scomparsa delle quote.

59. Il mercato dei formaggi è in costante espansione per effetto di una accresciuta domanda sia interna che esterna. In generale si registra dunque una buona tenuta dei prezzi, che non sono stati oltremodo influenzati dal ribasso dei prezzi istituzionali dei prodotti sfusi (burro e latte in polvere). Per un prodotto di alto valore e condizionato dal mercato come il formaggio, l'aiuto permanente e l'aiuto facoltativo all'ammasso privato non sono più giustificati né da un punto di vista economico, né in termini di gestione del mercato e vanno quindi aboliti.

60. L'aiuto all'ammasso privato di burro è poco utilizzato. Nondimeno, in conseguenza dell'andamento stagionale della produzione di latte nella Comunità, anche la produzione di burro seguirà sempre un andamento stagionale. Il mercato del burro può quindi essere soggetto a una pressione temporanea, che l'ammasso stagionale può contribuire ad attenuare. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché il regime non verrebbe più attivato obbligatoriamente ogni anno, ma diventerebbe facoltativo.

61. Nel contesto della riforma del settore lattiero-caseario e in considerazione dell'attuale situazione di mercato, gli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale e per il latte scremato destinato alla produzione di caseina non sono più necessari in via permanente. Nondimeno, essi potrebbero ancora tornare utili nell'eventualità di un accumulo di eccedenze di prodotti lattiero-caseari o in previsione di un tale rischio, con probabilità di grave squilibrio del mercato. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché i regimi non verrebbero più attivati obbligatoriamente ogni anno, ma diventerebbero facoltativi. In caso di applicazione, l'importo dell'aiuto deve essere fissato in anticipo o tramite gara.

62. Gli aiuti allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, per poi essere azzerati prima che le gare venissero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato. Gli aiuti allo smercio non sono più necessari per sostenere il mercato al livello del prezzo d'intervento e vanno quindi aboliti.

63. Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore – iniziato con la riforma della politica agricola comune del 2003 –, abolendo gli aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[32], e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.

64. Nel 2000 il Consiglio ha deciso l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa. Questa decisione è stata attuata con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, in virtù delle modifiche apportate all'OCM unica dal regolamento (CE) n. 247/2008[33], al pari dell'abolizione graduale dell'aiuto complementare alla trasformazione di lino coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per le fibre lunghe di lino deve essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore di adattarsi, il passaggio al regime di pagamento unico dovrebbe avvenire per metà nel 2011 e per l'altra metà nel 2013.

65. Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con il disaccoppiamento e l'erogazione ai produttori di una parte dell'aiuto. In considerazione del più accentuato orientamento al mercato promosso dalla "valutazione dello stato di salute" e delle attuali prospettive del mercato dei foraggi, è opportuno completare la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori. Si dovrà prevedere la possibilità di mitigare gli effetti della soppressione dell'aiuto ai trasformatori mediante opportuni adeguamenti del prezzo pagato ai produttori delle materie prime, che a loro volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti per effetto del disaccoppiamento. La soppressione dell'aiuto ai trasformatori è giustificata anche dalla situazione e dalle prospettive del mercato delle colture proteiche in generale. Militano a favore del disaccoppiamento di questo aiuto il fatto che il settore è già in via di ristrutturazione sin dalla riforma del 2003, nonché il particolare impatto negativo sull'ambiente recentemente scoperto a carico della produzione di foraggi disidratati; si dovrebbe comunque prevedere un breve periodo transitorio di due anni per consentire al settore di adattarsi.

66. Il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate[34] non sarà più necessario una volta aboliti i relativi aiuti di cui all'articolo [...][aiuto per le patate da fecola] del regolamento (CE) n. […]/2008 [nuovo regolamento sui pagamenti diretti], del [....], [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori][35]. L'aiuto ai produttori è stato parzialmente disaccoppiato nel 2003 ed ora dovrebbe essere interamente disaccoppiato, pur con un breve periodo transitorio di due anni per consentire agli agricoltori di adeguare i propri impegni di fornitura. Anche il prezzo minimo delle patate da fecola deve essere mantenuto per due anni. Alla scadenza di questo termine, il regime di contingentamento associato al pagamento diretto deve essere abolito nel 2013, contemporaneamente alla piena integrazione dello stesso pagamento diretto nel regime di pagamento unico. Il processo di disaccoppiamento di questo aiuto diretto richiede un periodo di adattamento più lungo, per consentire al settore di adeguarsi al nuovo contesto di mercato. Nel frattempo, le relative disposizioni devono essere recepite, come nel caso di altri aiuti e regimi di contingentamento, nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

67. La restituzione alla produzione di amido e fecole è resa superflua, rispetto agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei mercati interni e internazionali dei cereali e degli amidi e va pertanto abolita. La situazione e le prospettive di mercato sono tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a zero e lo resterà probabilmente ancora a lungo, sicché può essere abolito in breve tempo senza effetti negativi sul settore.

68. Le disposizioni sulle misure eccezionali di sostegno del mercato in caso di epizoozie vanno trasposte in una disposizione orizzontale concernente la gestione dei rischi e quindi eliminate dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

69. Le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo utile concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori in tutti i settori.

70. A fini di certezza del diritto e di semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni che esentano dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato i pagamenti erogati dagli Stati membri in conformità del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione[36], del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune[37], del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003[38], del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi[39] e del regolamento (CE) n. […]/2008 [nuova OCM vino][40]. In questo contesto, le disposizioni dei succitati regolamenti che, in determinate circostanze, potrebbero rientrare nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, devono essere escluse dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Le disposizioni in questione recano idonee condizioni per la concessione degli aiuti, tali da evitare indebite distorsioni della concorrenza.

71. Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 [nuova OCM vino].

72. A fini di certezza del diritto occorre abrogare i seguenti atti, diventati obsoleti: regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia[41]; regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole[42]; regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia[43]; regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari[44]; regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia[45]; e regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera[46].

73. È opportuno che, in via generale, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, affinché le nuove disposizioni del presente regolamento non interferiscano con taluni aiuti erogabili per le campagne di commercializzazione 2008/2009 o 2009/2010, occorre fissare una data di applicazione ulteriore per le disposizioni che interessano direttamente il funzionamento di regimi in settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione. In questi casi, il presente regolamento deve quindi applicarsi a decorrere dall'inizio delle campagne di commercializzazione 2009/2010 o 2010/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

(1) Nel paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

(2) È aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007(*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006(**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù del titolo III, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 17 e 21 e in conformità al presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. […]/2008.

(**) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

Articolo 2 Modifica del regolamento (CE) n. 320/2006

Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:

(1) All'articolo 6, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione di cui al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma, permettono la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100%, lo Stato membro interessato contribuisce almeno nella misura del 20% della spesa ammissibile."

(2) È aggiunto il seguente articolo 13 bis :

"Articolo 13 bis Aiuti di Stato

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007(*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006(**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 11 e in conformità al presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. […]/2008.

(**) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

Articolo 3 Modifica del regolamento (CE) n. 1405/2006

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1405/2006 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007(*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006(**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù degli articoli 4 e 7 e in conformità al presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. […]/2008."

(**) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

Articolo 4 Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

(1) All'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

(2) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) frumento tenero, orzo, granturco e sorgo;"

ii) la lettera b) è soppressa;

b) il paragrafo 2 è soppresso.

(3) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione II è sostituita dalla seguente:

"SOTTOSEZIONE II APERTURA E SOSPENSIONE DEGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

ARTICOLO 11 Periodi di apertura dell'intervento pubblico

L'intervento pubblico è aperto:

a) per i cereali, dal 1° novembre al 31 maggio;

b) per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010;

c) per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;

d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

Articolo 12 Apertura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

a) è aperto per i cereali, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;

b) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.

2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può sospendere l'intervento pubblico per il frumento tenero se il prezzo franco Rouen del frumento avente un tenore minimo di materia proteica dell'11% è superiore al prezzo di riferimento.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, riapre l'intervento se non sussistono più le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

3. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera b), se le condizioni ivi specificate non sussistono più durante un periodo rappresentativo.

Articolo 13 Limiti all'intervento

1. Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:

a) per orzo, granturco e sorgo, 0 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera a);

b) per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per ciascuna campagna di commercializzazione;

c) per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera d);

d) per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera d).

2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b), durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 e 63.

3. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato."

(4) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione III è sostituita dalla seguente:

"SOTTOSEZIONE III PREZZI D'INTERVENTO

ARTICOLO 18 Prezzi d'intervento

1. I prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento per i prodotti di cui all'articolo 10, lettere a), d), e) ed f), sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

2. Il prezzo d'intervento determinato a norma del paragrafo 1 non deve essere superiore:

a) per i cereali, ai rispettivi prezzi di riferimento;

b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;

c) per il burro, al 90% del prezzo di riferimento;

d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.

3. Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80% del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi."

(5) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione III, la sottosezione I è soppressa.

(6) L'articolo 31 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:

"c bis ) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;

c ter ) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% e un tenore massimo, in peso, di sale del 2%;"

ii) la lettera e) è soppressa;

b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

(7) È aggiunto il seguente articolo 34 bis :

"Articolo 34 bis Condizioni per la concessione dell'aiuto per il burro

"1. La Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato di burro, in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere evitato o appianato mediante un ammasso stagionale.

2. L'importo dell'aiuto è fissato dalla Commissione in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro."

(8) L'articolo 36 è soppresso.

(9) All'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione designa i centri d'intervento nel settore dei cereali e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.

La Commissione può designare centri d'intervento per ogni singolo cereale."

(10) All'articolo 43, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi dell'articolo 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento – compresa l'etichettatura –, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché durata dell'ammasso privato;"

(11) L'articolo 44 è soppresso.

(12) L'articolo 46 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le misure eccezionali di sostegno di cui all'articolo 45, la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50% delle spese sostenute dagli Stati membri."

b) il paragrafo 3 è soppresso.

(13) All'articolo 48, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.

(14) L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Articolo 55 Regimi di quote

1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:

a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a) e b);

b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;

c) fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III."

(15) Nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la seguente sezione III bis :

"SEZIONE III BIS REGIME DI QUOTE APPLICABILE ALLA FECOLA DI PATATE

ARTICOLO 84 BIS Regime di quote applicabile alla fecola di patate

1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica il regime di quote, secondo il disposto dell'articolo 204, paragrafo 5, e conformemente all'allegato X bis .

2. Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis ripartisce la propria quota tra le fecolerie affinché la utilizzino durante le campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote di cui ogni fecoleria disponeva nel 2006/2007.

3. Le fecolerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del paragrafo 2.

4. Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione. Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.

5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnatale per tale campagna, fino al 5% della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.

6. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette al disposto del paragrafo 2 e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo [...] [aiuto per le patate da fecola] del regolamento (CE) n. […]/2008 [nuovo regolamento sui pagamenti diretti]."

(16) All'articolo 85 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) in relazione alla sezione III bis , le fusioni, i mutamenti di proprietà e l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie."

(17) Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa.

(18) All'articolo 91, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso, per le campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2012/2013, al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore."

(19) All'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 per le fibre lunghe di lino è fissato a:

a) 200 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011;

b) 100 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013."

(20) All'articolo 94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2012/2013, un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I."

(21) Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, è inserita la seguente sottosezione:

"SOTTOSEZIONE III FECOLA DI PATATE

ARTICOLO 95 BIS Premio per la fecola di patate

1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis , paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

2. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla fecoleria e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle patate.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione."

(22) L'articolo 96 è soppresso.

(23) Gli articoli 99 e 100 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 99 Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte scremato e il latte scremato in polvere.

Articolo 100 Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti."

(24) L'articolo 101 è soppresso.

(25) All'articolo 102, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso."

(26) All'articolo 103 sexies , il paragrafo 2 è soppresso.

(27) All'articolo 105, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all'articolo 109."

(28) L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

"Articolo 119 Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione."

(29) All'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma."

(30) All'articolo 124, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1."

(31) L'articolo 180 è sostituito dal seguente:

"Articolo 180 Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all 'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettere da m) ad u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù degli articoli 45, 46, 47, 48, 102, 103, 103 bis , 103 ter , 103 sexies , 104, 105 e 182 e in conformità al presente regolamento."

(32) All'articolo 184 è aggiunto il seguente punto 5):

"5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 2011, sulle modalità dell'estinzione graduale del regime delle quote latte, compresi, in particolare, gli eventuali ulteriori aumenti delle quote o le eventuali riduzioni del prelievo supplementare."

(33) All'articolo 204 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2012/2013 per la fecola di patate."

(34) Nell'allegato IX, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

(35) L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato X bis .

(36) L'allegato III del presente regolamento è inserito nell'allegato XXII come punto 20 bis .

Articolo 5 Modifica del regolamento (CE) n. 3/2008

All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3/2008, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007(*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006(**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri, compresi i contributi finanziari degli stessi, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori a carico degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti a favore di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. […]/2008.

(**) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7."

Articolo 6 Modifica del regolamento (CE) n. […]/2008 [OCM vino]

All'articolo 127 del regolamento (CE) n. […]/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in virtù del titolo II, del titolo V, capo III, e dell'articolo 119 e in conformità al presente regolamento."

Articolo 7 Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1868/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XXII dello stesso regolamento.

2. I regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 2596/97 e (CE) n. 1182/2005 sono abrogati.

Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia:

a) i punti da 1 a 10 e il punto 13 dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal:

i) 1° marzo 2009 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

ii) 1° luglio 2009 per quanto riguarda il settore dei cereali;

iii) 1° settembre 2009 per quanto riguarda il settore del riso;

iv) 1° ottobre 2009 per quanto riguarda il settore dello zucchero;

b) i punti 14, 15, 16, i punti da 18 a 24, i punti 28, 33 e 35 dell'articolo 4 e l'articolo 7, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009;

c) il punto 17 dell'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

"1. Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro

Stato membro | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |

Belgio | 3 427 288,740 | 3 461 561,627 | 3 496 177,244 | 3 531 139,016 | 3 566 450,406 | 3 602 114,910 | 3 602 114,910 |

Bulgaria | 998 580,000 | 1 008 565,800 | 1 018 651,458 | 1 028 837,973 | 1 039 126,352 | 1 049 517,616 | 1 049 517,616 |

Repubblica ceca | 2 792 689,620 | 2 820 616,516 | 2 848 822,681 | 2 877 310,908 | 2 906 084,017 | 2 935 144,857 | 2 935 144,857 |

Danimarca | 4 612 619,520 | 4 658 745,715 | 4 705 333,172 | 4 752 386,504 | 4 799 910,369 | 4 847 909,473 | 4 847 909,473 |

Germania | 28 847 420,391 | 29 135 894,595 | 29 427 253,541 | 29 721 526,076 | 30 018 741,337 | 30 318 928,750 | 30 318 928,750 |

Estonia | 659 295,360 | 665 888,314 | 672 547,197 | 679 272,669 | 686 065,395 | 692 926,049 | 692 926,049 |

Irlanda | 5 503 679,280 | 5 558 716,073 | 5 614 303,234 | 5 670 446,266 | 5 727 150,729 | 5 784 422,236 | 5 784 422,236 |

Grecia | 836 923,260 | 845 292,493 | 853 745,418 | 862 282,872 | 870 905,700 | 879 614,757 | 879 614,757 |

Spagna | 6 239 289,000 | 6 301 681,890 | 6 364 698,709 | 6 428 345,696 | 6 492 629,153 | 6 557 555,445 | 6 557 555,445 |

Francia | 25 091 321,700 | 25 342 234,917 | 25 595 657,266 | 25 851 613,839 | 26 110 129,977 | 26 371 231,277 | 26 371 231,277 |

Italia | 10 740 661,200 | 10 848 067,812 | 10 956 548,490 | 11 066 113,975 | 11 176 775,115 | 11 288 542,866 | 11 288 542,866 |

Cipro | 148 104,000 | 149 585,040 | 151 080,890 | 152 591,699 | 154 117,616 | 155 658,792 | 155 658,792 |

Lettonia | 743 220,960 | 750 653,170 | 758 159,701 | 765 741,298 | 773 398,711 | 781 132,698 | 781 132,698 |

Lituania | 1 738 935,780 | 1 756 325,138 | 1 773 888,389 | 1 791 627,273 | 1 809 543,546 | 1 827 638,981 | 1 827 638,981 |

Lussemburgo | 278 545,680 | 281 331,137 | 284 144,448 | 286 985,893 | 289 855,752 | 292 754,310 | 292 754,310 |

Ungheria | 2 029 861,200 | 2 050 159,812 | 2 070 661,410 | 2 091 368,024 | 2 112 281,704 | 2 133 404,521 | 2 133 404,521 |

Malta | 49 671,960 | 50 168,680 | 50 670,366 | 51 177,070 | 51 688,841 | 52 205,729 | 52 205,729 |

Paesi Bassi | 11 465 630,280 | 11 580 286,583 | 11 696 089,449 | 11 813 050,343 | 11 931 180,847 | 12 050 492,655 | 12 050 492,655 |

Austria | 2 847 478,469 | 2 875 953,254 | 2 904 712,786 | 2 933 759,914 | 2 963 097,513 | 2 992 728,488 | 2 992 728,488 |

Polonia | 9 567 745,860 | 9 663 423,319 | 9 760 057,552 | 9 857 658,127 | 9 956 234,709 | 10 055 797,056 | 10 055 797,056 |

Portogallo | 1 987 521,000 | 2 007 396,210 | 2 027 470,172 | 2 047 744,874 | 2 068 222,323 | 2 088 904,546 | 2 088 904,546 |

Romania | 3 118 140,000 | 3 149 321,400 | 3 180 814,614 | 3 212 622,760 | 3 244 748,988 | 3 277 196,478 | 3 277 196,478 |

Slovenia | 588 170,760 | 594 052,468 | 599 992,992 | 605 992,922 | 612 052,851 | 618 173,380 | 618 173,380 |

Slovacchia | 1 061 603,760 | 1 072 219,798 | 1 082 941,996 | 1 093 771,416 | 1 104 709,130 | 1 115 756,221 | 1 115 756,221 |

Finlandia | 2 491 930,710 | 2 516 850,017 | 2 542 018,517 | 2 567 438,702 | 2 593 113,089 | 2 619 044,220 | 2 619 044,220 |

Svezia | 3 419 595,900 | 3 453 791,859 | 3 488 329,778 | 3 523 213,075 | 3 558 445,206 | 3 594 029,658 | 3 594 029,658 |

Regno Unito | 15 125 168,940 | 15 276 420,629 | 15 429 184,836 | 15 583 476,684 | 15 739 311,451 | 15 896 704,566 | 15 896 704,566 |

"

ALLEGATO II "ALLEGATO X BIS Quote di fecola di patate di cui all'articolo 84 bis , per campagna di commercializzazione

Stato membro | (tonnellate) |

Repubblica ceca | 33 660 |

Danimarca | 168 215 |

Germania | 656 298 |

Estonia | 250 |

Spagna | 1 943 |

Francia | 265 354 |

Lettonia | 5 778 |

Lituania | 1 211 |

Paesi Bassi | 507 403 |

Austria | 47 691 |

Polonia | 144 985 |

Slovacchia | 729 |

Finlandia | 53 178 |

Svezia | 62 066 |

TOTALE | 1 948 761 |

"

ALLEGATO III

"20 bis . Regolamento (CEE) n. 1868/94

Regolamento (CEE) n. 1868/94 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 55, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma | Articolo 84 bis, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 4 | Articolo 84 bis, paragrafo 3 |

Articolo 4 bis | Articolo 95 bis, paragrafo 2 |

Articolo 5 | Articolo 95 bis, paragrafo 1 |

Articolo 6 | Articolo 84 bis, paragrafi 4 e 5 |

Articolo 7 | Articolo 84 bis, paragrafo 6 |

Articolo 8 | Articolo 85, lettera d), e articolo 95 bis, paragrafo 3 |

"

2008/0105 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione[47],

visto il parere del Parlamento europeo[48],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[49],

visto il parere del Comitato delle regioni[50],

considerando quanto segue:

74. In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità.

75. La Comunità europea è parte contraente del protocollo di Kyoto[51]. In virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del protocollo di Kyoto, le parti si impegnano ad applicare e/o ad elaborare politiche e misure, in conformità con la loro situazione nazionale, come "promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici". Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, lettera b), punto i), le parti "formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi". Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, l'agricoltura e la silvicoltura. In questo contesto risulta opportuno rafforzare il ruolo del sostegno allo sviluppo rurale. La necessità di interventi urgenti è suffragata da fondate prove scientifiche. La Comunità europea ha il dovere di esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissioni di gas serra. Benché l'agricoltura europea abbia contribuito più di altri settori a limitare le emissioni di gas serra, in futuro il settore agricolo è chiamato ad intensificare lo sforzo di riduzione delle emissioni nel quadro della strategia globale di lotta contro i cambiamenti climatici elaborata dalla Comunità europea.

76. In seguito ai gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità, occorre prestare maggiore attenzione alla gestione delle risorse idriche, nonché alla qualità delle acque, nell'ambito dei pertinenti strumenti della PAC[52]. Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua più razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti climatici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensione geografica, dei fenomeni di siccità.

77. Fermare il declino della biodiversità rappresenta un'altra grande sfida, resa ancora più drammatica dai cambiamenti climatici e dalla carenza idrica. Nonostante i sostanziali progressi già compiuti, occorreranno ulteriori sforzi per raggiungere il traguardo che la Comunità europea si è prefissa per il 2010 in materia di biodiversità[53]. L'agricoltura europea ha un ruolo fondamentale da svolgere per proteggere la biodiversità.

78. È importante che queste priorità si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[54].

79. Data l'importanza delle summenzionate priorità comunitarie, è opportuno fare obbligo agli Stati membri d'includere nei programmi di sviluppo rurale operazioni legate a queste nuove sfide.

80. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con decisione 2006/144/CE del Consiglio[55], possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Occorre pertanto stabilire l'obbligo generale a carico degli Stati membri di rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da rendere possibile la modificazione dei programmi.

81. Occorre fissare un termine per l'inserimento delle operazioni connesse alle nuove sfide nei programmi di sviluppo rurale, affinché gli Stati membri dispongano di un congruo lasso di tempo per modificare i programmi stessi alla luce degli orientamenti strategici comunitari e dei piani strategici nazionali riveduti.

82. Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale devono essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto della disciplina sullo sviluppo rurale.

83. Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.

84. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori][56], i proventi della modulazione complementare devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.

85. In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante di detti fondi, si deve fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

86. Il regolamento (CE) n. 146/2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[57], ha introdotto nuove norme sulla responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra nel corso di un determinato anno civile. A fini di coerenza, gli stessi principi devono essere sanciti per la condizionalità nell'ambito dello sviluppo rurale.

87. A fini di chiarezza e certezza del diritto, occorre precisare i casi in cui non si applicano le riduzioni o le esclusioni dei pagamenti per inadempimento dei requisiti obbligatori (condizionalità).

88. L'esperienza ha mostrato la necessità di prevedere una misura di tolleranza per i casi minori d'inadempimento dei requisiti di condizionalità di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 qualora la gravità, portata e persistenza di tale inadempimento non giustifichino una riduzione immediata del sostegno allo sviluppo rurale da corrispondere. Tale misura di tolleranza richiede tuttavia un adeguato controllo da parte dell'autorità nazionale competente fin quando l'inadempienza non sia stata sanata. L'applicazione di riduzioni ad importi dei pagamenti diretti di entità iniziale esigua rischia inoltre di rivelarsi onerosa rispetto agli eventuali effetti dissuasivi ottenuti. Occorre pertanto definire una soglia adeguata al di sotto della quale gli Stati membri possano decidere di non applicare riduzioni, a condizione che l'autorità nazionale competente prenda misure volte ad assicurare che l'agricoltore provveda a sanare l'inadempienza constatata.

89. Occorre modificare il ruolo e le funzioni del comitato di sorveglianza in relazione alle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, al fine di accrescerne l'efficienza.

90. A fini di certezza del diritto e di semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni che esentano dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato i pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento.

91. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:

(1) All'articolo 11, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005*, e un'indicazione distinta degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis , del presente regolamento;"

* GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(2) Alla fine del capo II è aggiunto il seguente articolo 12 bis :

"Articolo 12 bis Revisione

1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all 'articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i loro piani strategici nazionali riveduti entro i tre mesi successivi all'adozione della decisione relativa agli orientamenti strategici comunitari."

(3) È aggiunto il seguente articolo 16 bis :

"Articolo 16 bis Operazioni specifiche connesse a talune priorità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, dei tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

a) cambiamenti climatici;

b) energie rinnovabili;

c) gestione delle risorse idriche;

d) biodiversità.

Gli Stati membri possono scegliere in base all'elenco indicativo dei tipi di operazioni riportato nell'allegato II del presente regolamento e/o qualsiasi altro tipo di operazioni, purché queste siano attinenti alle priorità menzionate al primo comma e siano finalizzate al conseguimento degli effetti potenziali di cui all'allegato II.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno che figurano nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:

a) l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) una tabella indicante, per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per tipo di operazioni ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis ."

(4) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Gli importi equivalenti a quelli ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis , non rientrano nel contributo totale del FEASR da cui è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo."

(5) All'articolo 51, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente della terra.

Ai fini del presente paragrafo si intende per "cessione" qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità della terra.

Ai fini del presente articolo, il termine "l'insieme dell'azienda" non comprende le attività non agricole dell'azienda, né le superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del presente regolamento."

(6) All'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La riduzione o la revoca delle indennità di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti condizioni:

a) La riduzione o la revoca non si applica, durante la proroga, per i requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b).

b) Gli Stati membri possono decidere, alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, di non applicare una riduzione o una revoca di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile e comprendente una riduzione o una revoca applicata ai pagamenti diretti a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)].Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, l'autorità competente adotta, nel corso dell'anno successivo, le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. L'inadempienza e l'azione correttiva da porre in essere sono notificate al beneficiario.

c) Qualora l'inadempienza di cui al paragrafo 1 sia dovuta a negligenza da parte del beneficiario e in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non applicare alcuna riduzione se, in base alla gravità, alla portata e alla persistenza dell'inadempienza, questa sia da considerarsi minore. I casi di inadempienza che comportano un rischio diretto per la salute pubblica o animale non possono tuttavia essere considerati minori.

Salvo qualora il beneficiario abbia provveduto immediatamente a sanare l'inadempienza constatata, l'autorità competente prende le misure del caso, che possono eventualmente limitarsi ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. L'inadempienza minore e l'azione correttiva da porre in essere sono notificate al beneficiario."

(7) All'articolo 69 sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis , 5 ter e 5 quater :

"5 bis . Durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, approvate dopo il 1° gennaio 2010.

5 ter .Se, alla chiusura del programma, l'importo complessivamente speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 16 bis , paragrafo 3, lettera b), la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio comunitario fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis .

5 quater. Gli importi di cui al paragrafo 5 bis non sono presi in considerazione ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005."

(8) All'articolo 78, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale del contenuto dei programmi di sviluppo rurale."

(9) All'articolo 88, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento e ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato."

(10) L'allegato è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I"

b) la nota (****) è sostituita dalla seguente:

"(****) Questi importi possono essere maggiorati per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis del presente regolamento e in altri casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale."

(11) Il termine "allegato" è sostituito da "allegato I" nell'allegato e nei seguenti articoli: 22, paragrafo 2; 23, paragrafo 6; 24, paragrafo 2; 26, paragrafo 2; 27, paragrafo 3; 28, paragrafo 2; 31, paragrafo 2; 32, paragrafo 2; 33; 34, paragrafo 3; 35, paragrafo 2; 37, paragrafo 3; 38, paragrafo 2; 39, paragrafo 4; 40, paragrafo 3; 43, paragrafo 4; 44, paragrafo 4; 45, paragrafo 3; 46; 47, paragrafo 2; 88, paragrafo 2; 88, paragrafo 4; 88, paragrafo 6.

(12) È aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

" ALLEGATO II

Tipi indicativi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis

Priorità: cambiamenti climatici |

Tipi di operazioni | Articoli e misure | Effetti potenziali |

Uso più razionale di concimi azotati (per esempio uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame | Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 39: pagamenti agroambientali | Riduzione delle emissioni di metano (CH4) e di protossido di azoto (N2O) |

Miglioramento dell'efficienza energetica | Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole | Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) grazie al risparmio energetico |

Pratiche di gestione del suolo (p.es. metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture) | Articolo 39: pagamenti agroambientali | Riduzione del protossido di azoto (N2O); sequestro del carbonio |

Modificazione dell'uso del suolo (p.es. conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente, uso ridotto/ripristino di terreni organici) | Articolo 39: pagamenti agroambientali | Riduzione del protossido di azoto (N2O); sequestro del carbonio |

Estensivizzazione dell'allevamento (p.es. riduzione della densità di carico, aumento del pascolamento) | Articolo 39: pagamenti agroambientali | Riduzione del metano (CH4) |

Imboschimento | Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole | Riduzione del protossido di azoto (N2O); sequestro del carbonio |

Prevenzione degli incendi boschivi | Articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi | Sequestro del carbonio nelle foreste e si evitano le emissioni di biossido di carbonio (CO2) |

Priorità: energie rinnovabili |

Tipi di operazioni | Articoli e misure | Effetti potenziali |

Produzione di biogas – impianti di digestione anaerobica di deiezioni animali (produzione aziendale e locale) | Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 53: diversificazione verso attività non agricole | Sostituzione dei combustibili fossili; riduzione del metano (CH4) |

Colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee) | Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole | Sostituzione dei combustibili fossili; sequestro del carbonio; Riduzione del protossido di azoto (N2O) |

Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali | Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali | Sostituzione dei combustibili fossili |

Impianti/infrastruttura per l'energia rinnovabile da biomassa | Articolo 53: diversificazione verso attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale | Sostituzione dei combustibili fossili |

Priorità: gestione delle risorse idriche |

Tipi di operazioni | Articoli e misure | Effetti potenziali |

Tecnologie per il risparmio idrico, riserve idriche Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua | Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 30: infrastrutture | Migliore capacità di utilizzo razionale dell'acqua |

Recupero di zone umide Conversione di terreni agricoli in sistemi forestali/agroforestali | Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole | Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio; protezione della qualità delle acque |

Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali | Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio; protezione della qualità delle acque |

Pratiche di gestione del suolo (p.es. colture intercalari) | Articolo 39: pagamenti agroambientali | Riduzione del trasporto nell'acqua di vari composti, tra cui quelli a base di fosforo. |

Priorità: biodiversità |

Tipi di operazioni | Articoli e misure | Effetti potenziali |

Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi Produzione integrata e biologica | Articolo 39: pagamenti agroambientali | Conservazione di tipi di vegetazione con grande varietà di specie, protezione e manutenzione di formazioni erbose |

Bordi dei campi e fasce riparie perenni Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale | Articoli 38 e 46: indennità Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti silvoambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale | Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat circostanti |

Salvaguardia della diversità genetica | Articolo 39: pagamenti agroambientali | Salvaguardia della diversità genetica |

"

2008/0106 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013)

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[58], in particolare gli articoli 9 e 10,

vista la proposta della Commissione[59],

visto il parere del Parlamento europeo[60],

considerando quanto segue:

92. Con la decisione 2006/144/CE[61], il Consiglio ha adottato gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013), di seguito "orientamenti strategici comunitari".

93. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie.

94. In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità. Gli obiettivi connessi a queste priorità devono essere rafforzati nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

95. Gli orientamenti strategici comunitari devono individuare i settori di interesse per la realizzazione delle priorità comunitarie rivedute in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità.

96. Sulla base degli orientamenti strategici comunitari riveduti, ciascuno Stato membro deve riesaminare il proprio piano strategico nazionale, che costituirà il quadro di riferimento per la revisione dei programmi di sviluppo rurale.

97. Occorre pertanto modificare gli orientamenti strategici comunitari,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione del 20 febbraio 2006 (2006/144/CE) è così modificata:

Nell'allegato sono aggiunti i punti 2.5. e 3.4. bis , il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013) che figurano nell'allegato della decisione 2006/144/CE sono modificati come segue:

(1) Nella parte 2 è aggiunto il seguente punto:

"2.5 Raccogliere le nuove sfide

Nel contesto della revisione delle riforme introdotte nel 2003, è stato riesaminato anche l'equilibrio tra le spese destinate ai pagamenti diretti nell'ambito del primo pilastro della PAC e il finanziamento della politica di sviluppo rurale. Dato che il bilancio della PAC è "congelato" fino al 2013, l'unico modo per ottenere ulteriori finanziamenti a favore dello sviluppo rurale è di aumentare la modulazione obbligatoria. Sono infatti necessarie risorse supplementari per sostenere gli sforzi tesi a realizzare le priorità dell'UE in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità:

- Il clima e l'energia sono diventati priorità poiché l'UE è decisa a fare da battistrada alla costruzione di un'economia mondiale a basse emissioni di carbonio. Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni[62] in cui si prevede di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 (del 30% nel quadro di un accordo internazionale sugli obiettivi mondiali) e di fissare l'obiettivo vincolante del 20% per l'impiego di energie rinnovabili, compresa una quota del 10% per i biocarburanti nel consumo di benzina e gasolio. L'agricoltura e la silvicoltura possono recare un contributo sostanziale alla produzione delle biomasse da cui ricavare l'energia verde, al sequestro del carbonio e ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra.

- Gli obiettivi dell'UE nel settore delle acque sono enunciati nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[63], la cui applicazione raggiungerà la velocità di crociera nel periodo 2010–2012. L'agricoltura e la silvicoltura, grandi utenti di acqua, sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nella gestione sostenibile delle risorse idriche, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo. La gestione delle risorse idriche diventerà una componente sempre più importante della strategia di adeguamento all'ormai inevitabile cambiamento climatico.

- Gli Stati membri si sono impegnati a fermare il declino della biodiversità entro il 2010, ma sembra sempre più improbabile che questo traguardo possa essere raggiunto. La diversità biologica dell'Europa dipende in gran parte dall'agricoltura e dalla silvicoltura e si dovranno moltiplicare gli sforzi per proteggerla, soprattutto in vista dei prevedibili effetti negativi dei cambiamenti climatici e della crescente carenza idrica."

(2) Nella parte 3 è aggiunto il seguente punto 3.4. bis :

"3.4. bis Affrontare le nuove sfide

Orientamento strategico comunitario

Cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità sono sfide di rilievo per l'agricoltura, la silvicoltura e le zone rurali d'Europa. Nel quadro della strategia globale di lotta contro i cambiamenti climatici elaborata dall'UE, agricoltura e silvicoltura saranno chiamate a contribuire sempre più alla limitazione delle emissioni di gas serra e all'aumento del sequestro del carbonio. Anche l'incremento della produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali dovrebbe contribuire al raggiungimento dei nuovi traguardi dell'UE per il consumo totale di combustibili e carburanti entro il 2020. Per assicurare in futuro una quantità sufficiente e una qualità adeguata delle acque, nonché per adattarsi agli effetti previsti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, occorrono pratiche più sostenibili per la gestione di tali risorse in agricoltura. Fermare il declino della biodiversità rappresenta un'altra grande sfida. Pertanto, le risorse supplementari che si ricaveranno dall'aumento della modulazione obbligatoria dal 2010 in poi dovrebbero essere utilizzate per rafforzare le priorità dell'UE nei settori summenzionati.

Per concretizzare tali priorità gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere azioni chiave. Tra queste si possono citare i seguenti tipi di operazioni:

i) Gli aiuti agli investimenti nell'ambito dell'asse 1 possono essere mirati all'acquisto di macchinari e attrezzature per il risparmio energetico, idrico e di altri fattori di produzione, nonché alla produzione di energia rinnovabile per uso aziendale. Nella catena agroalimentare e nel settore forestale, gli aiuti agli investimenti dovrebbero favorire lo sviluppo di metodi innovativi e più sostenibili di trasformazione del biocarburante.

ii) Nell'asse 2, la misura agroambientale e le misure forestali possono essere utilizzate per potenziare la biodiversità attraverso la conservazione di tipi di vegetazione che presentano una grande varietà di specie, la protezione e manutenzione di formazioni erbose e le forme estensive di produzione agricola. Anche le azioni specifiche dell'asse 2, come l'agroambiente o l'imboschimento, possono contribuire a migliorare la capacità di gestione delle risorse idriche dal punto di vista quantitativo e a tutelarne la qualità. Inoltre, alcune azioni agroambientali e forestali contribuiscono a ridurre le emissioni di protossido di azoto (N2O) e di metano (CH4) e favoriscono il sequestro del carbonio.

iii) Nell'ambito degli assi 3 e 4 è possibile sostenere progetti su scala locale e progetti di cooperazione nel campo dell'energia rinnovabile, come pure la diversificazione dell'attività agricola verso la produzione di bioenergia. La salvaguardia del patrimonio naturale può contribuire a proteggere gli habitat e i corpi d'acqua di alto pregio naturale.

iv) Considerando che le problematiche dei cambiamenti climatici e dell'energia rinnovabile sono comuni a tutte le zone rurali, gli Stati membri possono incoraggiare i gruppi Leader a inserirle trasversalmente nelle loro strategie di sviluppo locale. I gruppi sono particolarmente idonei a promuovere l'adeguamento ai cambiamenti climatici e a trovare soluzioni in materia di energia rinnovabile che siano confacenti alla situazione locale.

v) In linea di massima, gli aiuti devono essere mirati a tipi di operazioni che siano coerenti con gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 e che producano effetti potenzialmente positivi in relazione alle nuove sfide, quali quelli indicati nell'allegato II dello stesso regolamento."

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO (2008): 67 03 05 02 05 03 05 04 | STANZIAMENTI (2008): (milioni di EUR) p.m. 4 032 36 832 12 927 |

2. | TITOLO: Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune; Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013) |

3. | BASE GIURIDICA: Articoli 36 e 37 del trattato |

4. | OBIETTIVI: – apportare gli adeguamenti necessari per semplificare la politica agricola comune; – rendere la PAC atta a cogliere nuove opportunità di mercato e – affrontare le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla gestione delle risorse idriche e dalla bioenergia. |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA | 2009 (milioni di EUR) | 2010 (milioni di EUR) | 2011 (milioni di EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – ALTRE | – | –9 | –180 |

5.1 | ENTRATE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | – | – | – |

2012 (milioni di EUR) | 2013 (milioni di EUR) |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | –115 | –124 |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | –55 | –110 |

5.2 | METODO DI CALCOLO: Cfr. le tabelle allegate. |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SI NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SI NO |

OSSERVAZIONI: L'effetto netto annuo di bilancio della riforma è limitato (un risparmio di 14 mio EUR nel 2013). Il principale effetto di bilancio è duplice: i) un aumento della percentuale di pagamenti diretti che saranno completamente disaccoppiati dalla produzione; ii) lo storno di un importo crescente di anno in anno (fino a 2,0 miliardi di EUR nel 2013) dalle misure di mercato e dagli aiuti diretti allo sviluppo rurale, al fine di affrontare le nuove sfide summenzionate. |

CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA NETTA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" PER CAPITOLO DEL BILANCIO |

Esercizio finanziario | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Entrate |

6703 (riduzione dell'importo) | –55 | –110 |

Spese |

05 02 Mercati | 0 | –9 | –36 | –146 | –155 |

05 03 Aiuti diretti (prima della modulazione) | 0 | 0 | –144 | 32 | 32 |

Importo netto 05 02 e 05 03 prima della modulazione | 0 | –6 | –178 | –115 | –124 |

05 03 Aiuti diretti (storno della modulazione allo sviluppo rurale) | 0 | –563 | –977 | –1427 | –2022 |

05 04 Sviluppo rurale | 0 | 563 | 977 | 1427 | 2022 |

SPESE NETTE (05 02, 05 03, 05 04) | 0 | –9 | –180 | –115 | –124 |

INCIDENZA NETTA DI BILANCIO, COMPRESE LE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (67 03, 05 02, 05 03, 05 04) | 0 | –9 | –180 | –59 | –14 |

CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" SULLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO |

Esercizio finanziario | Base giuridica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

SETTORE LATTIERO-CASEARIO |

– Incidenza sul prelievo supplementare a seguito degli aumenti delle quote latte (riduzione dell'importo) | – | – | – | –55,1 | –110,2 |

CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" NEL SETTORE DEL MERCATO |

Mio EUR |

Esercizio finanziario | Base giuridica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

A. Abolizione della messa a riposo e limitazione dell'intervento al solo frumento |

Incidenza sulle restituzioni all'esportazione per i cereali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Incidenza sull'ammasso all'intervento di cereali, compresa la limitazione dell'intervento al frumento* | articoli 10-13, articolo 18 | 0,0 | 23,7 | 47,8 | 78,3 | 73,3 |

B. Altre misure |

Premio per la fecola di patate | articoli 84bis, 95 bis | –43,4 | –43,4 |

Restituzione alla produzione di amido e fecole | ex articolo 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TOTALE | 0,0 | 23,7 | 47,8 | 34,9 | 29,9 |

* Lo scenario proposto dalla "Valutazione dello stato di salute" è stato calcolato supponendo l'acquisto di frumento al prezzo d'intervento pieno. Tuttavia, con l'intervento basato sul sistema di gare (proposta in sede di "Valutazione dello stato di salute"), questa deve essere considerata l'incidenza massima. L'entità di un'eventuale riduzione non è quantificabile al momento attuale. |

SETTORE DEL RISO |

– Abolizione dell'intervento per il riso | articolo 10 | – | – | – |

LINO E CANAPA | Reg. 1234/2007 |

– Aiuto accoppiato provvisorio | articoli 92 – 94 | –4,2 | –8,1 |

FORAGGI ESSICCATI | Reg. 1234/2007 |

– Abolizione dell'aiuto di mercato | articoli 86 – 90 | –52,3 | –145,2 | –145,2 |

SETTORE LATTIERO-CASEARIO |

A. Misure rese facoltative con possibile incidenza di bilancio: |

– Intervento per il burro: intervento facoltativo mediante gara previo acquisto di 30 000 t mediante gara | articolo 18 |

– Intervento per il latte scremato in polvere: intervento facoltativo mediante gara previo acquisto obbligatorio di 109 000 t mediante gara | articolo 18 |

– Ammasso privato di burro reso facoltativo in funzione della situazione di mercato | articolo 34bis | (–18) | (–18) | (–18) | (–18) |

– Aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato nell'alimentazione degli animali reso facoltativo in funzione della situazione di mercato | articolo 99 |

– Aiuto per la produzione di caseina reso facoltativo in funzione della situazione di mercato | articolo 100 |

B. Misure che incidono sul bilancio: |

– Abolizione dell'aiuto allo smercio di burro | ex articolo 101 | –10,0 | –10,0 | –10,0 | –10,0 |

– Abolizione dell'aiuto all'ammasso privato di formaggi | ex art. 28, lett. b) | –24,0 | –24,0 | –24,0 | –24,0 |

C. Regime delle quote latte ("uscita morbida") |

– Incidenza sulle restituzioni all'esportazione (b) | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |

TOTALE LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI | –32,4 | –31,5 | –31,7 | –31,9 |

SETTORE DELLE CARNI SUINE |

– Abolizione dell'intervento per le carni suine | ex articolo 17 | – | – | – | – |

Abolizione dell'articolo 44 del regolamento 1234/2007 (malattie degli animali) (a) | ex articolo 44 | a | – | – | – | – |

(a) Secondo la proposta, in futuro queste misure saranno finanziate a norma del nuovo articolo 60 del nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1782/2003. |

(b) Sempreché si avveri l'ipotesi considerata per l'equilibrio del mercato. |

CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" NEL SETTORE DEI PAGAMENTI DIRETTI |

Esercizio finanziario | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

PAGAMENTI DIRETTI (prima della modulazione) |

A. Incidenza dell'aggiunta di nuove misure ai pagamenti diretti e dell'abolizione di alcuni dei pagamenti diretti esistenti | 0,0 | –90,0 | 85,8 | 85,8 |

B. Incidenza del disaccoppiamento dei pagamenti diretti accoppiati esistenti nell'RPU | 0,0 | –54,1 | –54,1 | –54,1 |

C. Incidenza del disaccoppiamento dei pagamenti diretti riaccoppiati esistenti nell'RPU e precedentemente esclusi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TOTALE PAGAMENTI DIRETTI (escluso l'effetto della modulazione) | 0,0 | –144,1 | 31,7 | 31,7 |

D. Storno dell'importo della modulazione allo sviluppo rurale | 563 | 977 | 1427 | 2022 |

Esercizio finanziario | Base giuridica | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

INSERIMENTO DI NUOVE MISURE TRA I PAGAMENTI DIRETTI (RPU/RPUS) E ABOLIZIONE DI PAGAMENTI DIRETTI ESISTENTI (prima della modulazione) |

A. Nuove misure inserite nel regime dei pagamenti diretti (RPU o RPUS) | Titolo III |

Foraggi essiccati | Proposta | 124,3 | 124,3 |

Fibre lunghe di lino | 8,1 | 8,1 |

Aiuto alla fabbricazione di fecola di patate | 43,4 | 43,4 |

B. Pagamenti diretti aboliti |

Colture energetiche | ex articolo 88 | –90,0 | –90,0 | –90,0 |

C. Incidenza = A + B | 0,0 | –90,0 | 85,8 | 85,8 |

INSERIMENTO DI PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI NEL RPU/RPUS (prima della modulazione) |

A. Nuove misure inserite nell'RPU o nell'RPUS | Titolo III |

Colture proteiche | Proposta | 66,3 | 67,7 | 69,1 |

Riso | 90,5 | 90,6 | 181,5 |

Frutta a guscio | 98,6 | 98,9 | 99,3 |

Aiuto ai coltivatori di patate da fecola | 63,4 | 64,0 |

Aiuto per gli oliveti | 105,2 | 105,5 | 105,8 |

Premio specifico alla qualità per il frumento duro | 94,4 | 94,5 | 94,6 |

Totale | 455,0 | 520,7 | 614,3 |

B. Abolizione degli aiuti diretti accoppiati corrispondenti |

Colture proteiche | articoli 76–78 | –86,6 | –88,0 | –89,4 |

Riso | articoli 79–82 | –90,5 | –90,6 | –181,5 |

Frutta a guscio | articoli 83–87 | –98,6 | –98,9 | –99,3 |

Aiuto ai coltivatori di patate da fecola | articoli 93–94 | –63,4 | –64,0 |

Aiuto per gli oliveti | articolo 110decies | –105,2 | –105,5 | –105,8 |

Premio specifico alla qualità per il frumento duro | articoli 72–75 | –128,2 | –128,3 | –128,4 |

Totale | Reg. 1782/2003 | –509,1 | –574,8 | –668,4 |

C. Incidenza = A + B | –54,1 | –54,1 | –54,1 |

Esercizio finanziario | Base giuridica | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

INSERIMENTO NELL'RPU DI PAGAMENTI DIRETTI RIACCOPPIATI IN SEGUITO AD ESCLUSIONI FACOLTATIVE (prima della modulazione) |

A. Nuove misure inserite nell'RPU | Titolo III |

Aiuti a favore dei cereali e delle colture oleaginose e proteiche | 1526,7 | 1526,7 | 1526,7 |

Pagamento supplementare per il frumento duro | 56,8 | 56,8 | 56,8 |

Premio speciale per i bovini | 51,9 | 52,5 | 106,3 |

Premio all'abbattimento, animali adulti | 118,3 | 118,3 | 236,6 |

Premio all'abbattimento, vitelli | 66,4 | 66,4 | 132,7 |

Sementi | 30,9 | 30,9 | 30,9 |

Luppolo | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

B. Abolizione degli aiuti diretti riaccoppiati corrispondenti |

Aiuti a favore dei cereali e delle colture oleaginose e proteiche | –1526,7 | –1526,7 | –1526,7 |

Pagamento supplementare per il frumento duro | articolo 66 | –56,8 | –56,8 | –56,8 |

Premio speciale per i bovini | articolo 68 | –51,9 | –52,5 | –106,3 |

Premio all'abbattimento, animali adulti | articolo 68 | –118,3 | –118,3 | –236,6 |

Premio all'abbattimento, vitelli | articolo 68 | –66,4 | –66,4 | –132,7 |

Sementi | articolo 70-1bis | –30,9 | –30,9 | –30,9 |

Luppolo | articolo 68bis | –2,6 | –2,6 | –2,6 |

C. Incidenza = A + B | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA "VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" SULLO SVILUPPO RURALE |

Mio EUR |

Esercizio finanziario | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Proventi della modulazione obbligatoria maggiorata | 0 | 563 | 977 | 1427 | 2022 |

TOTALE | 0 | 563 | 977 | 1427 | 2022 |

[1] GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. (regol. vino).

[7] Decisione 2002/358/CE del Consiglio (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

[8] Conclusioni del Consiglio, Lussemburgo 30.10.2007, 13888/07.

[9] Conclusioni del Consiglio, Bruxelles 18.12.2006, 16164/06.

[10] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

[11] GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

[12] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

[13] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

[14] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

[15] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).

[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[17] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[18] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

[19] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

[20] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

[21] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[22] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

[23] GU L 210 del 31.7.2006. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006.

[24] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

[25] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

[26] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

[27] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

[28] GU C […] del […], pag. […].

[29] GU C […] del […], pag. […].

[30] GU C […] del […], pag. […].

[31] GU C […] del […], pag. […].

[32] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. […]/2008 (GU L … del …, pag. …).

[33] GU L 76 del 19.3.2008, pag. 1.

[34] GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2007 (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 1).

[35] GU L [...] del [...], pag. [...].

[36] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

[37] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).

[38] GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

[39] GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

[40] GU L [...] del [...], pag. [...].

[41] GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 5).

[42] GU L 126 del 9.5.1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).

[43] GU L 216 del 27.7.1989, pag. 5.

[44] GU L 187 del 29.7.1993, pag. 8.

[45] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1805/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 5).

[46] GU L 190 del 22.7.2005, pag. 1.

[47] GU C […] del […], pag. […].

[48] GU C […] del […], pag. […].

[49] GU C […] del […], pag. […].

[50] GU C […] del […], pag. […].

[51] Decisione 2002/358/CE (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

[52] Conclusioni del Consiglio di Lussemburgo del 30.10.2007, 13888/07.

[53] Conclusioni del Consiglio di Bruxelles del 18.12.2006, 16164/06.

[54] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

[55] GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

[56] GU L [...] del [...], pag. [...].

[57] GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1.

[58] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

[59] GU C […] del […], pag. […].

[60] GU C […] del […], pag. […].

[61] GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

[62] Conclusioni del Consiglio di Bruxelles dell'8-9 marzo 2007, 7224/1/07 REV 1.

[63] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Top