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Document 52008PC0249

    Proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1º gennaio 2009

    /* COM/2008/0249 def. - CNS 2008/0095 */

    52008PC0249

    Proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1º gennaio 2009 /* COM/2008/0249 def. - CNS 2008/0095 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 7.5.2008

    COM(2008) 249 definitivo

    2008/0095 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1º gennaio 2009

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 122, paragrafo 2

    Il 3 maggio 1998 il Consiglio ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1º gennaio 1999. La Danimarca e il Regno Unito, essendosi avvalsi delle rispettive clausole di “opt-out”, non sono stati oggetto di valutazione formale da parte del Consiglio. La Grecia e la Svezia sono state considerate dal Consiglio "Stati membri con deroga". Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2001. I paesi che sono entrati nell'Unione europea il 1º maggio 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) sono diventati Stati membri con deroga a norma dell'articolo 4 del relativo atto di adesione. L'11 luglio 2006 il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2007. La Bulgaria e la Romania, che sono entrate nell'Unione europea il 1º gennaio 2007, sono diventate Stati membri con deroga a norma dell'articolo 5 del relativo atto di adesione. Il 10 luglio 2007 il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2008.

    L’articolo 122, paragrafo 2, del trattato stabilisce le procedure relative all’abrogazione delle deroghe, che devono essere avviate almeno una volta ogni due anni, o a richiesta di uno Stato membro con deroga. A norma di tali procedure, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio, conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione per abolire la deroga degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie.

    Le relazioni periodiche sulla convergenza della Commissione e della BCE più recenti sono state adottate nel dicembre 2006. La Danimarca e il Regno Unito non hanno espresso il desiderio di adottare la moneta unica. Pertanto la valutazione di convergenza del 2008 riguarda i seguenti dieci Stati membri con deroga: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Svezia. Essendo entrate nell’Unione europea il 1º gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania sono oggetto di valutazione per la prima volta. Contemporaneamente, il 4 aprile 2008 la Slovacchia ha chiesto che venisse esaminata la sua capacità di rispettare le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2009.

    La relazione di convergenza della Commissione è stata adottata dal Collegio il 7 maggio 2008, mentre la BCE ha adottato la propria in data 6 maggio. Le relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni esaminano anche la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza e tengono conto di diversi altri fattori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 121, paragrafo 1.

    Nella sua relazione sulla convergenza la Commissione conclude che fra gli Stati membri esaminati solo la Slovacchia soddisfa le condizioni previste per l’adozione dell’euro, presumendo che il Consiglio seguirà le raccomandazioni della Commissione per la revoca della procedura per disavanzo eccessivo.

    Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Consiglio qui allegata che abroga la deroga della Slovacchia a decorrere dal 1º gennaio 2009.

    2008/0095 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1º gennaio 2009

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    vista la relazione della Commissione[1],

    vista la relazione della Banca centrale europea[2],

    visto il parere del Parlamento europeo,

    viste le deliberazioni del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,

    considerando quanto segue:

    (1) La terza fase dell'Unione economica e monetaria (in appresso “UEM”) è iniziata il 1º gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1º gennaio 1999[3].

    (2) Con la decisione 2000/427/CE[4] il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1º gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE[5] il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1º gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE[6] e 2007/504/CE[7] il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1º gennaio 2008.

    (3) A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell'UEM il 1º gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intendeva partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto l'avvio della procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato.

    (4) A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga di cui all'articolo 122 del trattato. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003[8], la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia beneficiano di una deroga di cui all'articolo 122 del trattato. A norma dell'articolo 5 dell’atto di adesione del 2005[9], la Bulgaria e la Romania beneficiano di una deroga di cui all'articolo 122 del trattato.

    (5) La Banca centrale europea (in appresso “BCE”) è stata istituita il1º luglio 1998. Il sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo, del 16 giugno 1997, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria[10]. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria[11].

    (6) La procedura per l'abolizione della deroga degli Stati membri che ne sono soggetti è stabilita nell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, ai sensi del quale, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del trattato. Le relazioni periodiche sulla convergenza più recenti della Commissione e della BCE sono state adottate nel maggio 2008. Il 4 aprile 2008 la Slovacchia ha presentato una richiesta formale di valutazione di convergenza.

    (7) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (in appresso “Statuto del SEBC”). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Slovacchia con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC.

    (8) A norma dell'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro ha un andamento dei prezzi che è sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati[12]. Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è stata misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2008, i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati Malta, i Paesi Bassi e la Danimarca, con tassi di inflazione pari rispettivamente all'1,5%, all'1,7%, e al 2%. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Su tale base, il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2008 era pari al 3,2%.

    (9) A norma dell'articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica menzionato all'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino del trattato significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

    (10) A norma dell'articolo 3 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, lo Stato membro non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro. Dal 1º gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 18 aprile 2008.

    (11) A norma dell'articolo 4 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino del trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Su tale base il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2008 era pari al 6,5%.

    (12) A norma dell'articolo 5 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati per l'elaborazione della presente proposta. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1º aprile 2008, a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea[13].

    (13) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Slovacchia nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:

    a) la legislazione nazionale slovacca, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con gli statuti SEBC/BCE;

    b) per quanto riguarda il rispetto da parte della Slovacchia dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 121, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

    - il tasso medio di inflazione in Slovacchia nei dodici mesi fino a marzo 2008 era pari al 2,2%, ossia inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe mantenersi al di sotto di tale valore anche nei prossimi mesi, pur con un margine più ridotto;

    - il disavanzo di bilancio in Slovacchia ha registrato una riduzione credibile e sostenibile al di sotto del 3% del PIL; la Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia;

    - la Slovacchia fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 28 novembre 2005; nel periodo di due anni conclusosi il 18 aprile 2008 la koruna slovacca (SKK) non ha conosciuto gravi tensioni e la Slovacchia non ha svalutato di propria iniziativa il tasso centrale bilaterale dell'SKK nei confronti dell'euro;

    - nei dodici mesi fino a marzo 2008 il tasso di interesse a lungo termine in Slovacchia è stato, in media, del 4,5%, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

    c) Alla luce dell’esame della compatibilità giuridica e del rispetto dei criteri di convergenza e dei fattori supplementari e purché il Consiglio abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro.

    (14) In data 3 giugno 2008, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha abrogato la decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo[14].

    (15) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e abroga le deroghe degli Stati membri in questione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. La deroga nei confronti della Slovacchia, di cui all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, è abrogata con decorrenza dal 1º gennaio 2009.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a ...,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] Relazione adottata il 7 maggio 2008 - COM(2008) 248.

    [2] Relazione adottata il 6 maggio 2008.

    [3] Decisione 1998/317/CE (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 30).

    [4] GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

    [5] GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

    [6] GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

    [7] GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

    [8] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

    [9] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

    [10] GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

    [11] GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21. Accordo modificato dall’accordo del 14 dicembre 2007 (GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7).

    [12] GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    [13] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

    [14] GU L [...] del [...], pag. [...].

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