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Document 52008PC0172

    Proposta di decisione del Consiglio sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità {SEC(2008) 417}

    /* COM/2008/0172 def. - CNS 2008/0067 */

    52008PC0172

    Proposta di decisione del Consiglio sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità {SEC(2008) 417} /* COM/2008/0172 def. - CNS 2008/0067 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 7.4.2008

    COM(2008) 172 definitivo

    2008/0067 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

    {SEC(2008) 417}

    (presentata dalla Commissione)

    sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta Obiettivo della presente proposta di decisione del Consiglio è stabilire se i cinque paesi dell’Asia centrale, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, possano essere ammessi a beneficiare di finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE del Consiglio. Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, l’attivazione del mandato BEI in questi paesi viene decisa dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. |

    120 | Contesto generale Nella sua riunione del 21-22 giugno 2007 il Consiglio europeo ha adottato la strategia UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale (la "strategia"). La strategia serve da quadro generale per le relazioni dell'UE con l'Asia centrale, il quale comprende anche i seguenti settori che rivestono particolare rilievo per il finanziamento BEI: diritti umani, buon governo e democrazia, sviluppo economico, commercio e investimenti, energia, trasporti e politiche ambientali. La strategia tiene conto dei progressi registrati dai paesi dell’Asia centrale dal conseguimento dell’indipendenza e dei risultati ottenuti nel quadro dell’attuazione dei vari accordi di partenariato, commerciali e di cooperazione. La strategia, che trova il suo fondamento negli interessi comuni dell’UE e dei paesi della regione, definisce le priorità dell'UE per la sua cooperazione con la regione nel suo insieme, ma adeguando l'attuazione alle esigenze e ai risultati specifici di ciascuno Stato dell'Asia centrale. In particolare, nella strategia si dichiara che, al fine di intensificare la cooperazione con i paesi dell’Asia centrale, “l'interazione con le istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), sarà rafforzata. La Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe svolgere un importante ruolo nel finanziare in Asia centrale progetti che rivestono un interesse per l'UE.” Gli Stati dell’Asia centrale – Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – hanno registrato, dal conseguimento dell’indipendenza, un’evoluzione considerevole in termini sia politici che economici. La sovranità nazionale, la comprensione multietnica e il dialogo interreligioso sono realtà concrete. Con l'adesione all'OSCE, hanno aderito ai valori, alle norme e agli impegni dell'organizzazione. Con la firma della Dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite si sono prefissati obiettivi ambiziosi di sviluppo sostenibile, che si riflettono nei rispettivi documenti strategici nazionali per la riduzione della povertà o in analoghe strategie nazionali volte a incrementare il benessere dei cittadini. Nell'ambito della strategia l'UE si è impegnata a instaurare con ciascuno degli Stati dell'Asia centrale un regolare e fattivo “dialogo sui diritti dell'uomo”. L’UE ha concluso accordi di partenariato e cooperazione individuali con tutti i cinque paesi dell’Asia centrale, anche se attualmente sono in vigore solo gli accordi con il Kazakistan, il Kirghizistan e l’Uzbekistan. Gli accordi di partenariato e cooperazione con il Tagikistan e il Turkmenistan non sono ancora stati ratificati da tutti gli Stati membri dell’UE. Benché conclusi a livello bilaterale, tali accordi forniscono un quadro regionale comune per la cooperazione UE con tutti i cinque paesi dell’Asia centrale. La decisione 2006/1016/CE del Consiglio precisa che in Asia centrale l’attività della BEI dovrebbe concentrarsi sui grandi progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell'energia che presentano implicazioni transfrontaliere. L’Asia centrale, con le sue consistenti riserve di idrocarburi e la sua posizione geografica favorevole per le arterie di trasporto verso i mercati europei, ha le potenzialità per svolgere un ruolo importante nel garantire le forniture energetiche UE. Secondariamente, la Commissione ritiene che le condizioni macroeconomiche prevalenti nei paesi oggetto della presente proposta dovrebbero consentire loro l’accesso ai finanziamenti BEI, pur nel rispetto di condizioni specifiche per alcuni di essi. Negli ultimi anni le economie dell’Asia centrale hanno registrato un aumento molto rapido della produzione. La rapida crescita del PIL, fra le più elevate del mondo, favorita da politiche macroeconomiche prudenti e, per i paesi più poveri della regione (Kirghizistan e Tagikistan), dall’accesso a consistenti aiuti finanziari concessi a condizioni agevolate da creditori e donatori multilaterali e bilaterali, ha consentito il rafforzamento dei finanziamenti esteri e il miglioramento della sostenibilità del debito nella regione. Grazie ai progressi nella riduzione del debito e alla costituzione di riserve ufficiali si è registrato un miglioramento nella capacità della regione di assorbire gli shock e far fronte alle esigenze in termini di sviluppo. La situazione economica e finanziaria dei cinque paesi dell’Asia centrale, peraltro, è estremamente diversificata. Il Kazakistan, economia emergente con livello di reddito medio e importante esportatore di risorse naturali (in primo luogo idrocarburi), attira consistenti investimenti diretti dall'estero e ha accesso ai mercati internazionali dei capitali. La posizione finanziaria del Turkmenistan, l’altro principale produttore ed esportatore di idrocarburi, è altrettanto confortevole. Gli altri tre paesi della regione sono invece molto più poveri e dispongono di meno risorse esportabili (l’Uzbekistan ha un grande potenziale che deve però essere ulteriormente sviluppato), nonostante abbiano compiuto anch’essi progressi sostanziali nel rafforzamento della propria situazione finanziaria. La situazione del Kirghizistan e Tagikistan per quanto riguarda i finanziamenti esteri è ancora fragile e potrebbe peggiorare radicalmente se i due paesi contraessero ulteriori debiti a condizioni non agevolate. È pertanto opportuno concedere ai due paesi l’accesso al finanziamento BEI solo tramite pacchetti finanziari che prevedano un consistente elemento di sovvenzione. L’attività della BEI in questi paesi deve essere condotta in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo d’intesa tripartito firmato il 15 dicembre 2006 fra la Commissione, la BEI e la BERS riguardo alla cooperazione nell'Europa orientale e nel Caucaso meridionale, in Russia e in Asia centrale. L’attività della BEI in questi paesi sarà pertanto coerente con le iniziative della BERS nella regione. Il 13 luglio 2007 è stato inoltre firmato, fra la Commissione, la BEI, la BERS, la Banca per il commercio e lo sviluppo del Mar Nero, la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Società finanziaria internazionale e la Banca nordica d'investimento, un protocollo d’intesa multipartito avente per oggetto la cooperazione nei paesi dell’Asia centrale. Ulteriori informazioni sulle evoluzioni economiche nei paesi in esame sono disponibili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC (2008) xxx). |

    130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Come si è osservato precedentemente, la proposta riguarda l’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE del Consiglio. |

    140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta fa seguito alla richiesta del Consiglio europeo che la BEI intervenga in Asia centrale. L’attività della BEI sarà complementare alle altre forme di assistenza fornita dalla Commissione nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo ("DCI"). Inoltre, le cinque repubbliche dell’Asia centrale – Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – sono invitate anche a partecipare alle iniziative e ai programmi regionali degli strumenti europei di vicinato e partenariato al fine di consolidare i rapporti fra l’UE e l’Asia centrale. Il 27 aprile 2007 la Commissione ha adottato il documento di strategia regionale per l’assistenza all’Asia centrale per il 2007-2013 e il programma indicativo per il 2007-2010 nel quadro del DCI. La strategia di assistenza regionale è intesa come strumento a sostegno del consolidamento del dialogo politico con i paesi dell’Asia centrale a livello nazionale e regionale. Si concentra, a livello regionale, sul consolidamento dei legami fra l’UE, la regione e i paesi destinatari della politica europea di vicinato mediante reti di trasporto, energia e comunicazioni e, a livello nazionale, sulla governance (gestione delle finanze pubbliche e sistema giudiziario) nonché, per i paesi più poveri (Kirghizistan e Tagikistan), sulla lotta alla povertà. In particolare, per garantire il massimo di efficacia e sinergia, le priorità per le azioni regionali specifiche per l’Asia centrale nel campo dell’energia, dei trasporti e dell’ambiente si allineano su quelle dei programmi regionali ENPI corrispondenti e possono beneficiare di finanziamenti CE tramite il programma ENPI/regione orientale (sulla base dell’articolo 27 del regolamento ENPI). A dimostrazione dell’incremento dell’impegno UE nella regione, la dotazione dell’assistenza CE all’Asia centrale nell’ambito del nuovo quadro finanziario 2007-2013 aumenterà considerevolmente fino a raggiungere un totale di 750 milioni di euro (a prezzi costanti) e l’assegnazione media annua alla regione a titolo del DCI passerà dai 58 milioni di euro del 2007 a 139 milioni di euro nel 2013. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a controllare regolarmente i progressi realizzati nell’attuazione della strategia e a trasmettergli una relazione di avanzamento al Consiglio europeo entro la metà del 2008. |

    2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La BEI e la BERS sono state consultate in occasione di una riunione del comitato direttivo costituito nel quadro del protocollo di intesa tripartito firmato il 15 dicembre 2006 fra la Commissione, la BEI e la BERS riguardo alla cooperazione nell'Europa orientale e nel Caucaso meridionale, in Russia e in Asia centrale. |

    212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La BEI e la BERS non hanno sollevato obiezioni all’attivazione del mandato BEI in Asia centrale. |

    Ricorso al parere di esperti |

    221 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione dell'impatto Il mandato BEI per i cinque paesi dell’Asia centrale verrà attivato nel quadro della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, senza modifiche dei massimali per le operazioni di finanziamento della BEI. Il sub-massimale indicativo per l’Asia resta pari a 1 miliardo di euro. Si è esaminata, in alternativa, l’ipotesi di non proporre l’attivazione del mandato BEI per i cinque paesi dell’Asia centrale. Tale opzione, tuttavia, non è stata considerata opportuna alla luce della raccomandazione del Consiglio europeo secondo cui la BEI dovrebbe svolgere un ruolo importante nel finanziare progetti che rivestono un interesse per l'UE in Asia centrale. |

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte Obiettivo della presente proposta di decisione del Consiglio è stabilire l’ammissibilità di cinque paesi dell’Asia centrale, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, al finanziamento della BEI in conformità della decisione 2006/1016/CE del Consiglio. |

    310 | Base giuridica Come previsto all’articolo 2 della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, la proposta legislativa si baserà sull’articolo 181A del trattato che istituisce la Comunità europea. Si osservi tuttavia che il Parlamento europeo ha contestato la scelta di questa base giuridica per l’adozione della decisione 2006/1016/CE del Consiglio e ha presentato un ricorso per annullamento alla Corte di giustizia europea (causa C-155/07), sostenendo che la decisione è uno strumento di politica dello sviluppo che avrebbe dovuto essere adottata sulla doppia base giuridica degli articoli 179 e 181A CE e non solo sulla base dell’articolo 181A. Il Parlamento chiede tuttavia alla Corte di giustizia europea – qualora decidesse a favore dell'annullamento - di mantenere gli effetti della decisione 2006/1016/CE del Consiglio fino all’adozione di una nuova decisione. In questo contesto la Commissione presenta la proposta legislativa in oggetto sulla base dell’articolo 181A del trattato, conformemente ai requisiti fissati nella decisione 2006/1016/CE del Consiglio. |

    329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: |

    331 | La proposta riguarda l’attuazione di una disposizione contenuta in una decisione del Consiglio esistente. |

    332 | La proposta non impone un onere finanziario e amministrativo aggiuntivo alla Comunità e alle autorità nazionali o locali. |

    Scelta degli strumenti |

    341 | Strumenti proposti: altri. |

    342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo: Ai sensi della decisione 2006/1016/CE del Consiglio è richiesta una decisione del Consiglio. |

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO |

    401 | Nessuna. |

    5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia |

    531 | La decisione 2006/1016/CE del Consiglio contiene una disposizione sul riesame. |

    532 | La decisione 2006/1016/CE del Consiglio contiene una disposizione sulla revisione. |

    533 | La decisione 2006/1016/CE del Consiglio contiene una disposizione sulla cessazione dell’efficacia. |

    2008/0067 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

    vista la proposta della Commissione[1],

    visto il parere del Parlamento europeo[2],

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell’articolo 2 della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità[3], per quanto riguarda i paesi di cui all’allegato 1 indicati con un asterisco (“*”) e per quelli non elencati all’allegato 1, la loro ammissibilità ai finanziamenti BEI con garanzia della Comunità viene decisa dal Consiglio caso per caso, secondo la procedura di cui all’articolo 181A, paragrafo 2, del trattato.

    (2) L’allegato 1 della decisione 2006/1016/CE del Consiglio include cinque paesi dell’Asia centrale, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, fra i paesi contrassegnati con un asterisco (“*”).

    (3) Nella strategia UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio nella riunione del 21-22 giugno 2007, viene messo in rilievo che la Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe svolgere un ruolo importante nel finanziamento di progetti di interesse per l’UE in Asia centrale.

    (4) Le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, e in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti e tali paesi dovrebbero pertanto avere accesso al finanziamento della BEI.

    (5) Tenuto conto del fatto che la situazione finanziaria del Kirghizistan e Tagikistan è ancora fragile, i due paesi dovrebbero solo contrarre debiti supplementari a condizioni agevolate. È quindi opportuno che il finanziamento BEI venga concesso ai due paesi tramite pacchetti finanziari con un elemento di sovvenzione consistente.

    (6) Il finanziamento BEI nell’Asia centrale dovrebbe avvenire in stretta cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in particolare rispettando le condizioni definite nel memorandum d’intesa tripartito firmato il 15 dicembre 2006 fra la Commissione, la BEI e la BERS, in relazione alla cooperazione nell’Europa orientale e nel Caucaso meridionale, in Russia e in Asia centrale.

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan sono ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione prende effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il presidente

    [1] GU C […], del […], pag. […].

    [2] GU C […], del […], pag. […].

    [3] GU L 414 del 19.12.2006, pag. 95.

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