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Document 52008PC0166

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

    /* COM/2008/0166 def. */

    52008PC0166

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan /* COM/2008/0166 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 1.4.2008

    COM(2008) 166 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio[1] relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan. |

    120 | Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

    139 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio[2], che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan. |

    141 | Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    219 | I richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione dell’impatto La presente proposta deriva dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione dell'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte Con il regolamento (CE) n. 397/2004 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan. Dato l'elevato numero di produttori esportatori, nel corso di un'ulteriore inchiesta di riesame è stato selezionato un campione. Il regolamento (CE) n. 695/2006 ha concluso tale inchiesta istituendo nuove aliquote di dazio individuali comprese tra lo 0% e l'8,5%. Alle altre società che hanno collaborato, ma non sono state incluse nel campione, è stato attribuito il dazio medio ponderato del 5,8%. A norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004, i produttori esportatori pachistani che soddisfano le tre condizioni stabilite in tale articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato non inserite nel campione (trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori). Il regolamento (CE) n. 925/2007 ha dato le risultanze relative a diciotto società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Di queste società, quattro hanno ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, mentre alle altre quattordici è stato rifiutato. Altre tredici società pachistane hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e l'aggiunta del loro nome nell'elenco delle società soggette al dazio medio ponderato del 5,8%. Si propone di concedere tale trattamento a due di queste società, mentre le richieste delle rimanenti undici sono respinte. Si propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |

    310 | Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")[3]. |

    329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati in appresso. |

    331 | Il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 925/2007 del Consiglio, non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. |

    332 | Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

    Scelta degli strumenti |

    341 | Strumenti proposti: regolamento. |

    342 | Altri strumenti sarebbero inadeguati per i motivi che seguono. Il regolamento di base di cui sopra non prevede opzioni alternative. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | Nessuna. |

    1. Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")[4],

    visto l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio[5], del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan.

    vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

    (1) Con il regolamento (CE) n. 397/2004, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice Taric 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19). A tutte le società che esportano il prodotto in esame nella Comunità è stato imposto, a livello nazionale, un dazio antidumping del 13,1%.

    (2) Nel maggio 2006, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 397/2004 tramite il regolamento (CE) n. 695/2006[6] e ha istituito nuove aliquote di dazio comprese tra lo 0% e l'8,5%, alla luce dei risultati di una nuova inchiesta riguardante il periodo compreso tra il 1º aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito "periodo dell'inchiesta" o "PI"). Considerato l'elevato numero di produttori esportatori che hanno collaborato, è stato selezionato un campione.

    (3) Alle società comprese nel campione nel corso dell'inchiesta di riesame sono state attribuite aliquote di dazio individuali, mentre alle altre società non incluse nel campione ma che avevano collaborato è stato attribuito il dazio medio ponderato del 5,8%. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata applicata un'aliquota del dazio dell'8,5%.

    (4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004, i produttori esportatori pachistani che soddisfano le tre condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato non inserite nel campione (trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori).

    (5) Il regolamento (CE) n. 925/2007 ha stabilito le conclusioni relative a diciotto società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Di queste, quattro società hanno ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, mentre alle altre quattordici è stato rifiutato.

    B. RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

    (6) Altre tredici società pachistane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

    (7) È stato effettuato un esame volto a determinare se le società richiedenti ottemperano alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio. Per ogni richiedente si è verificato che:

    - nel periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 non abbia esportato nella Comunità il prodotto descritto nel considerando 1;

    - non sia collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori soggetti alle misure istituite da tale regolamento; e

    - abbia effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o abbia assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.

    (8) A tutti i richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova che dimostrino il rispetto delle tre condizioni di cui sopra.

    (9) Ai produttori esportatori che soddisfano le tre condizioni può essere concessa, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, l'aliquota di dazio del 5,8% accordata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

    C. RISULTATI

    SOCIETÀ CHE HANNO PRESENTATO RISPOSTE INCOMPLETE

    (10) Tre società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno risposto al questionario iniziale. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, la loro richiesta non è stata accolta. Le società sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata più presa in considerazione e, nonostante fosse stata offerta loro l'opportunità di presentare osservazioni, alla Commissione non ne è pervenuta alcuna.

    SOCIETÀ CHE HANNO PRESENTATO RISPOSTE COMPLETE

    (11) Per due produttori esportatori pachistani l'esame delle informazioni presentate ha mostrato che gli elementi di prova forniti erano sufficienti a dimostrare il rispetto delle tre condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio. A questi due produttori può quindi essere applicata, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento citato, l'aliquota di dazio accordata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (ovvero 5,8%) e il loro nome può essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori che figura nell'allegato di tale regolamento.

    (12) Una società pachistana è risultata collegata a una società che aveva collaborato all'inchiesta di riesame e che esportava il prodotto in esame nel corso del PI. Pertanto, tale produttore non soddisfaceva la seconda condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio e la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. Tale società è stata informata del fatto che la sua domanda non sarebbe stata più presa in considerazione e le è stata offerta l'opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che ha presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni.

    (13) Si è appurato che tre società pachistane avevano esportato il prodotto in esame durante il PI. Di conseguenza esse non soddisfacevano la prima condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 e la loro richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. Tali società sono state informate del fatto che la loro domanda non sarebbe più stata presa in considerazione ed è stata loro offerta l'opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che hanno presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni.

    (14) Tre società pachistane non hanno potuto dimostrare di aver venduto il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta (PI) o di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo di tale prodotto verso la Comunità. Di conseguenza non è stato possibile determinare con certezza se avevano esportato il prodotto in esame dopo il PI, come previsto dalla terza condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 e la loro richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. Tali società sono state informate del fatto che la loro domanda non sarebbe più stata presa in considerazione ed è stata loro offerta l'opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che hanno presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni.

    (15) Una società pachistana non ha potuto dimostrare che fabbrica il prodotto in esame e non ha fornito elementi di prova riguardanti la vendita del prodotto in esame nella Comunità dopo il PI o di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo di tale prodotto verso la Comunità. Il richiedente non rispetta pertanto la condizione essenziale per essere riconosciuto produttore esportatore, perciò non è stato più possibile prendere in considerazione la sua richiesta. La società in oggetto è stata informata del fatto che la sua domanda non sarebbe più stata presa in considerazione e le è stata offerta l'opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che ha presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni.

    (16) Tutti i richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati definitivi dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

    D. CONCLUSIONE

    (17) Alla luce dei risultati di cui al considerando 11, due produttori esportatori pachistani rispettano le condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. È quindi opportuno aggiungere tali società all'elenco dei produttori che hanno collaborato figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio e applicare nei loro riguardi un'aliquota di dazio del 5,8%. Le richieste presentate dalle undici rimanenti società vanno respinte per le ragioni sopra illustrate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'elenco dei produttori che hanno collaborato figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio è sostituito dal seguente:

    '

    Nome | Indirizzo |

    A.B. Exports (PVT) Ltd | Off. | Off. No 6, Ground Floor, Business Center, New Civil Lines, Faisalabad |

    A.S.T. (PVT) Limited | Saba Square 2-C, Saba Commercial Street No 3, Phase V Extension, D.H. Authority, Karachi |

    Aala Processing Industries (PVT) LTD | 5 KM Satyana Road Faisalabad 38000 |

    Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd | P-214 Muslim Town #1, Sarghoda Road, Faisalabad |

    Adil Waheed Garments | 66-Zubair Colony, Jaranwala Road, Faisalabad |

    Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd | LA 7/1-7, Block 22 F.B. Area, Karachi |

    Al Musawar Textile (PVT) Ltd | Atlas Street, Maqbool Road, Faisalabad |

    M/S Al-Ghani International | 202 Bhaiwala, Ghona Road, Faisalabad |

    Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd | 3rd floor, K.D.L.B. Building, 58-West Wharf Road, Karachi |

    Al-Latif | W,S, 24, Block-2, Azizabad, F.B. Area, Karachi-75950 |

    Al-Noor Processing & Textile Mills | Sargodha Road, Near Bava Chak, Faisalabad |

    Al-Raheem Textile | F/40, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi |

    Ameer Enterprises | 3rd floor, Bismillah Centre, Street No 2, Karkhana Bazar, Yanr Market, Faisalabad |

    Amsons Textile Mills (PVT) Ltd | D-14/B, S.I.T.E., Karachi |

    Amtex (Private) Limited | 1-Km, Khurrianwala-Jaranwala Road, Faisalabad |

    Anjum Textile Mills (PVT) Ltd | Anjum Street, Nalka Kohala, Sarghoda Road, Faisalabad |

    Ansa Industries | Plot #16, Sector C-2 Karachi Exporting Processing Zone Landhi Industrial Area Karachi74000 |

    Apex Corporation | 1-19, Arkay Square, PO Box 13373, Karachi |

    M/S Arif Textiles Private Limited | Karim Bibi Street, Bawa Chak, Sargodah Road Faisalabad |

    Arshad Corporation | 1088/2, Jail Road Faisalabad 38000 |

    Arzoo Textile Mills Ltd | 2.6 km, Jaranwala Road, Khurrinwala, Faisalabad |

    Asia Textile Mills | D-156, S.I.T.E. Avenue, Karachi |

    Aziz Sons | D21/Karach, S.I.T.E., Karachi-75700 |

    B.I.L. Exporters | 15/5, Sector 12/C, North Karachi Industrial Area, Karachi |

    Baak Industries | P-107, Akbarabad, Near Allied Hospital, Faisalabad |

    Be Be Jan Pakistan Limited | Square No 7, Chak No 204/R.B., Faisalabad |

    Bela Textiles Ltd | A-29/A, S.I.T.E., Karachi |

    Bismillah Fabrics (PVT) Ltd | 3 Km, Jhumbra Road, Khurrianwala, Faisalabad |

    Bismillah Textiles (PVT) Ltd | 1. KM, Jaranwala Road, Khurrianwala, Faisalabad |

    Classic Enterprises | B-1/1, Sector 15, Korangi Industrial Area, Karachi |

    M/S Club Textile | Sargodha Road, Ali Block Faisalabad |

    Cotton Arts (PVT) Ltd | 613/1, Dagrawaan Road, Faisalabad |

    D.L. Nash (Private) Ltd | 11, Timber Pond, Keamari Road, Karachi-75620 |

    Dawood Exports PVT Ltd | PO Box 532, Sarghoda Road, Faisalabad |

    Decent Textiles | P-1271, Abdullahpur, West Canal Road, Faisalabad |

    En Em Fabrics (Pvt) Ltd | 10th Km, Sarghoda Road, Faisalabad |

    En Em Industries Ltd | 10th Km, Sargodha Road, Faisalabad |

    Enn Eff Exports | 4th floor, Business Centre, New Civil Lines, Faisalabad |

    Faisal Industries | Office 205, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi |

    Fashion Knit Industries | 5-Business Centre, Ground Floor, Mumtaz Hassan Road, Karachi |

    Fateh Textile Mills Limited | PO Box No 69, Hali Road, S.I.T.E., Hyderabad |

    Gerpak Textile (PVT) Ltd | 317 Clifton Centre, Schon Circle, Kehkashan Clifton, Karachi |

    Gohar Textile mills | 208 Chak Road, Zia Town, Faisalabad |

    H.A. Industries (PVT) Ltd | 10 KM, Jaranwala Road, Faisalabad |

    Haroon Fabrics (Private) Limited | P-121, Rafique Colony, Jail Road, Faisalabad |

    Hay's (PVT) Limited | A-33, (C), Textile Avenue, S.I.T.E., Karachi-75700 |

    M/S Home Furnishings Limited | Plot No 1, 2, 10, 11, Sector IX-B., Karachi Export Processing Zone, Karachi |

    Homecare Textiles | D-115, S.I.T.E., Karachi |

    Husein Industries Ltd | HT-8 Landhi Industrial & Trading Estate, Landhi, Karachi |

    Ideal International | A-63/A, SIND Industrial Trading Estate, Karachi-75700 |

    J.K. Sons Private Limited | 3-1/A, Peoples Colony Jaranwala Road Faisalabad |

    Jaquard Weavers | 811 Mahmoodabad Colony, Multan |

    Kam International | F-152, S.I.T.E., Karachi |

    Kamal Spinning Mills | 4th KM, Jranwala Road, Khurrianwala, Faisalabad |

    Kausar Processing Industries (PVT) Ltd | P-61 Gole Chiniot Bazar, Faisalabad |

    Kausar Textile Industries (PVT) Ltd | Maqbool Road, Faisalabad |

    Khizra Textiles International | P-68, First Floor, Tawakal Cloth Market, Gol Chiniot Bazar, Faisalabad -38000 |

    Kohinoor Textile Mills Limited | Peshawar Road, Rawalpindi |

    Latif International (PVT) Ltd | Street No 1, Abdullahpur, Faisalabad |

    Liberty Mills Limited | A/51-A, S.I.T.E., Karachi |

    M/s M.K. SONS Pvt Ltd | 2 KM, Khurrianwala, Jarranwala Road, Faisalabad |

    MSC Textiles (PVT) Ltd | P-19, 1st floor, Montgomery Bazar, Faisalabad |

    Mughanum (PVT) Ltd | P-162, Circular Road, Faisalabad |

    Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd | D-14/A, Bada Board, S.I.T.E., Karachi |

    Naseem Fabrics | Suite #404, 4th floor, Faisalcomplex, Bilal Road, Civil Lines, Faisalabad |

    Nawaz Associates | 87 D/1 Main Boulevard Gulberg III, Lahore |

    Nazir Industries | Suite 3, 7th floor, Textile Plaza, M.A. Jinnah Road, Karachi-74000 |

    Niagara Mills (PVT) Ltd | Kashmir Road, Nishatabad, Faisalabad |

    Nina Industries Limited | A-29/A, S.I.T.E., Karachi |

    Nishitex Enterprises | P-224, Tikka Gali No 2, Y.Y. Plaza., 1st floor, Montgomery Bazar, Faisalabad |

    Parsons Industries (PVT) Ltd | E-53 S.I.T.E., Karachi |

    Popular Fabrics (PVT) Limited | Plot 115, Landhi Industrial Area, Karachi |

    Rainbow Industries | 810/A, Khanewal Road, Multan |

    Rehman International | P-2, Al Rehman House, Ghulam Rasool Nagar Main Road, Sarfraz Colony, Faisalabad |

    Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd | Sadaqat Street, Sarghoda Road, Faisalabad |

    Sadiq Siddique Co. | 170-A, Latif Cloth Market, M.A. Jinnah Road, Karachi |

    Sakina Exports International | #313, Dada Chambers, M.A. Jinnan Road, Karachi-74000 |

    Samira Fabrics (PVT) Ltd | 401-403, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road, Karach |

    Sapphire Textile Mills Limited | 313, 3rd floor, Cotton exchange Bldg. I.I., Chundrigar Road, Karachi |

    Shahzad Siddique (PVT) Ltd | 4,5 KM, Khurrainwala Jaranwala Road, Faisalabad |

    Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd | Yousaf Chowk, Sarghoda Road, Faisalabad |

    Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd | PO Box 265, Satiana Road, Faisalabad |

    Shercotex | 39/c, Peoples Colony, Faisalabad |

    Sitara Textile Industries Limited | 6- K.M., Sargodha Road, Faisalabad |

    South Asian Textile Inds. | 3, Hamedabad Colony, Vehari Road, Multan |

    Sweety Textiles Pvt Ltd | P-237, 2nd floor, Hassan Arcade Montgomery Bazar, Faisalabad |

    Tex-Arts | P-22, 1st floor, Montgomery Bazar, Faisalabad |

    The Crescent Textile Mills Ltd | Sargodha Road, Faisalabad |

    Towellers Limited | WSA 30-31, Block 1, Federal B, Karachi |

    Union Exports (PVT) Limited | D-204/A, S.I.T.E., Karachi-75700 |

    United Finishing Mills Ltd | 2nd floor, Regency Arcade, The Mall, Faisalabad |

    United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd | PO Box 194, Maqbool Road, Faisalabad |

    Wintex Exports PVT Ltd | P-17/A, Main Road, Sarfaraz Colony, Faisalabad |

    Zafar Fabrics (PVT) Limited | Chak No 119, J.B. (Samana), Sarghoda Road, Faisalabad |

    Zamzam Weaving and Processing Mills | Bazar 1, Razabad, Faisalabad |

    ZIS Textiles Private Limited | 3Km Sheikhupaura Road Khurrianwala Faisalabad |

    '

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    [2] GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 925/2007 del Consiglio (GU L 202 del 3.8.2007, pag. 1).

    [3] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    [4] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    [5] GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 925/2007 del Consiglio (GU L 202 del 03.08.2007, pag. 1).

    [6] GU L 121 del 6.5.2006, pag. 14.

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