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Document 52008PC0084

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping applicabile alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia

/* COM/2008/0084 def. */

52008PC0084

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping applicabile alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia /* COM/2008/0084 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 15.2.2008

COM(2008) 84 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping applicabile alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio del 21 dicembre 2005, ("il regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia. |

Contesto generale La presente proposta si iscrive nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta effettuata in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali in esso definiti. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio e confermate dal regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie tra l'altro della Russia. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione |

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La presente proposta risulta dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Il 19 dicembre 2006 la Commissione ha avviato un riesame intermedio delle misure in vigore applicabili alle soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia in seguito alla domanda presentata da due produttori esportatori russi collegati, appartenenti alla società per azioni "Mineral and Chemical Company Eurochem". La domanda era basata su elementi di prova prima facie da cui risulta che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure sono mutate e che pertanto non sarebbe più necessario mantenere le misure al loro livello attuale per compensare il dumping. La proposta di regolamento del Consiglio allegata si basa sui risultati dell'inchiesta effettuata, che riguarda unicamente l'esame del dumping praticato dal richiedente. L'inchiesta ha dimostrato che si sono verificate pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta. Il livello di dumping accertato era più elevato di quello constatato durante il periodo dell'inchiesta che ha portato all'istituzione dei dazi definitivi. Esso è risultato superiore anche al livello di eliminazione del pregiudizio alla base delle attuali misure in vigore. Non si è pertanto verificato un mutamento di circostanze tale da rendere superflue le misure esistenti per compensare il dumping. Si è inoltre riscontrato che le circostanze osservate durante il presente periodo dell'inchiesta avevano carattere duraturo. Si propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento, che chiuderebbe il riesame senza modificare le misure antidumping attualmente in vigore, ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale entro il 18 marzo 2008. |

Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta dello strumento |

Strumenti proposti: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti. Il regolamento di base sopra indicato non prevede altre opzioni. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping applicabile alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. MISURE IN VIGORE

1. Con il regolamento (CE) n. 1995/2000[2] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio (di seguito "UNA") originarie, tra l'altro, della Russia. Detto regolamento è denominato di seguito "regolamento iniziale" e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata in appresso "inchiesta iniziale".

2. In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel settembre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1911/2006[3], ha rinnovato per cinque anni tali misure al loro livello attuale. Le misure consistono in dazi specifici. Detto regolamento è denominato di seguito "regolamento in previsione della scadenza" e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento in previsione della scadenza è denominata in appresso "inchiesta in previsione della scadenza".

2. DOMANDA DI RIESAME

3. Una richiesta di riesame intermedio parziale (di seguito "il presente riesame") a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base è stata presentata da due produttori esportatori russi appartenenti alla società per azioni "Mineral and Chemical Company Eurochem", ovvero Novomoskovskiy Azot e Nevinnomyssky Azot. Ai fini del presente riesame le due società, dato il loro legame, sono considerate un unico soggetto giuridico (di seguito "il richiedente") . La domanda riguarda unicamente le pratiche di dumping concernenti il richiedente.

4. Il richiedente ha sostenuto che effettuando un confronto tra il suo valore normale e, in mancanza di esportazioni nella Comunità europea, i prezzi all'esportazione in un paese terzo appropriato, in questo caso gli Stati Uniti d'America, ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore.

3 . INCHIESTA

5. Avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie, la Commissione il 19 dicembre 2006 ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[4].

6. Il riesame era limitato all'esame del dumping praticato dal richiedente. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").

7. La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione dei produttori comunitari dell'apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

8. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

9. Per poter disporre delle informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato questionari alla società per azioni "Mineral and Chemical Company Eurochem" e alle sue società collegate e ha ricevuto le risposte entro i termini stabiliti.

10. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare il dumping. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle sue società collegate:

11. Mineral and Chemical Company (Eurochem), s.p.a., Mosca, Russia,

12. Azot ("NAK Azot"), s.p.a. pubblica, Novomoskovsk, Russia,

13. Nevinnomyssky Azot ("Nevinka Azot"), s.p.a. pubblica, Nevinnomyssk, Russia e

14. Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera ("Eurochem Trading").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. PRODOTTO IN ESAME

15. Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, ossia una soluzione di urea e nitrato d'ammonio originaria della Russia, comunemente utilizzata come fertilizzante liquido nell'agricoltura ("UNA"). La soluzione consiste in una miscela di urea, nitrato d'ammonio e acqua. Il tenore di acqua rappresenta circa il 70% della miscela (a seconda del tenore di azoto), mentre il resto è costituito in parti uguali da urea e nitrato d'ammonio. Il tenore di azoto (N) è "l'aspetto" più significativo del prodotto e può variare dal 28% al 32%. Tale variazione si ottiene aggiungendo una quantità inferiore o superiore di acqua alla soluzione. Si ritiene tuttavia che, indipendentemente dal loro tenore di azoto, tutte le soluzioni di UNA abbiano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano pertanto un prodotto unico ai fini della presente inchiesta. Il prodotto in questione è classificato al codice NC 3102 80 00.

2. PRODOTTO SIMILE

16. La presente inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto in esame è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Le soluzioni di UNA prodotte e vendute dal richiedente nel mercato interno russo e, in mancanza di esportazioni nella Comunità europea, quelle esportate negli Stati Uniti d'America hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente le stesse applicazioni. Tali prodotti sono pertanto considerati un prodotto simile a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. Poiché il presente riesame era limitato alla determinazione del dumping praticato dal richiedente non sono state tratte conclusioni in merito al prodotto fabbricato e venduto dall'industria comunitaria nel mercato della Comunità.

C. ESITO DELL'INCHIESTA

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

17. Come annunciato nell'avviso di apertura, poiché il richiedente non ha realizzato vendite all'esportazione di urea e nitrato d'ammonio nella Comunità europea durante il PIR, nella presente inchiesta si è esaminato inizialmente in che misura i prezzi all'esportazione verso un paese terzo andassero considerati per determinare se le circostanze all'origine dell'istituzione delle misure sono mutate e se tali mutamenti sono di carattere duraturo.

18. Il richiedente ha fornito elementi di prova in base ai quali il prodotto in esame durante il PIR non ha potuto essere venduto all'esportazione nel mercato comunitario a causa dei dazi in vigore. Il richiedente ha presentato elementi di prova prima facie secondo cui i prezzi all'esportazione verso gli Stati Uniti, un mercato terzo rappresentativo, non erano oggetto di dumping, o comunque lo erano in misura inferiore al margine di dumping attualmente stabilito per le esportazioni nella Comunità europea e ha sostenuto che era opportuno utilizzare tali prezzi all'esportazione. Per le ragioni esposte al considerando 43 e nei successivi, i prezzi all'esportazione negli Stati Uniti in quanto paese terzo sono stati considerati adeguati poiché il mercato statunitense è paragonabile a quello comunitario e quindi rappresentativo.

19. Va osservato che le misure attualmente in vigore sono in parte fondate su dati che non riguardano la produzione propria del richiedente e le sue vendite del prodotto in esame, mentre durante il PIR erano disponibili informazioni verificate in merito ai dati del richiedente relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione, anche se verso il mercato di un paese terzo. Su tale base si è concluso che il margine di dumping accertato nel corso dell'attuale periodo dell'inchiesta ai fini del riesame riflettesse più precisamente la situazione del richiedente durante il PIR rispetto alle misure attualmente in vigore.

20. In tale contesto si è inoltre considerato che l'obiettivo di un dazio antidumping non è quello di chiudere il mercato comunitario alle importazioni dai paesi terzi, ma piuttosto di ristabilire condizioni di parità.

21. Date le circostanze specifiche di cui sopra si è pertanto concluso che era opportuno calcolare il margine di dumping durante il PIR sulla base dei prezzi di vendita all'esportazione verso gli Stati Uniti praticati dal richiedente.

2. VALORE NORMALE

22. Al fine di stabilire il valore normale si è inizialmente verificato se le vendite complessive del richiedente nel mercato interno fossero rappresentative a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Poiché il richiedente non aveva realizzato vendite all'esportazione di urea e nitrato d'ammonio nella Comunità europea durante il PIR, si è effettuato un confronto tra il volume delle sue vendite complessive nel mercato interno e tutte le sue esportazioni di urea e nitrato d'ammonio verso gli Stati Uniti. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base le vendite nel mercato interno vanno considerate rappresentative se il volume totale di tali vendite rappresenta almeno il 5% del volume totale delle corrispondenti vendite all'esportazione, nella fattispecie verso gli Stati Uniti. L'inchiesta ha mostrato che il richiedente non ha venduto un volume di UNA rappresentativo nel mercato interno.

23. Poiché per tali motivi non è stato possibile utilizzare i prezzi praticati dal richiedente nel mercato interno per stabilire il valore normale, quest'ultimo è stato calcolato sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti dal richiedente, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito "SGAV") e per i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base.

24. Per quanto riguarda i costi di fabbricazione, va ricordato che i costi del gas rappresentano una percentuale maggioritaria del costo di fabbricazione e una percentuale significativa del costo totale di produzione. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base si è esaminato se i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame si riflettessero adeguatamente nei documenti contabili del richiedente.

25. In base a dati pubblicati da fonti specializzate nei mercati dell'energia riconosciute a livello internazionale si è potuto stabilire che i prezzi pagati dal richiedente erano anormalmente bassi; a titolo di esempio, oscillavano tra un quarto e un quinto del prezzo all'esportazione del gas naturale originario della Russia. A tale riguardo, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas nel mercato interno russo sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale nei mercati non regolamentati. Poiché i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili del richiedente è stato necessario adeguarli di conseguenza. In assenza di prezzi del gas non distorti relativi al mercato interno russo e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base i prezzi del gas hanno dovuto essere calcolati sulla base di "qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi".

26. Il calcolo del prezzo così adeguato si è basato sul prezzo medio del gas russo venduto per l'esportazione al confine tedesco/ceco ("Waidhaus"), al netto delle spese di trasporto e adeguato in modo da riflettere i costi di distribuzione locali. In quanto piattaforma principale per le vendite di gas russo nell'UE, che costituisce il mercato più importante di gas russo e applica prezzi che riflettono adeguatamente i costi, Waidhaus può essere considerato un mercato rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

27. In seguito alla comunicazione delle conclusioni il richiedente ha sostenuto che qualsiasi adeguamento del prezzo del gas pagato nel mercato interno sarebbe indebito dato che i suoi registri contabili rifletterebbero interamente i costi connessi alle attività di produzione e di vendita del prodotto simile nel paese d'origine. A sostegno di tale affermazione il richiedente ha presentato uno studio effettuato da una società di consulenza indipendente, in base al quale il prezzo del gas pagato dal richiedente rifletterebbe i costi complessivi di produzione e di vendita del gas sostenuti dal fornitore di gas. In primo luogo va osservato che, come indicato nello studio stesso, i costi del gas e i costi relativi alla consegna del gas al richiedente utilizzati per il confronto sono costi stimati e quindi non costi effettivamente sostenuti durante il PIR. Inoltre, non è chiaro se i costi così determinati siano stati calcolati a norma del regolamento di base, ossia tenendo conto di tutti i costi di fabbricazione e di tutte le SGAV connesse alla produzione e alla vendita del gas. Occorre infine osservare che le informazioni disponibili relative ai costi del fornitore di gas non hanno potuto essere verificate nel quadro del presente procedimento.

28. Si ritiene comunque che in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base il semplice fatto che il prezzo del gas applicato dal fornitore al suo cliente copra i costi non è di per sé un criterio per stabilire se i costi di produzione del prodotto simile registrati nei documenti contabili della società riflettano adeguatamente i costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Per le ragioni esposte al considerando 21 si è ritenuto che non sia così. Il richiedente non ha preso in considerazione lo scarto significativo tra il prezzo del gas pagato nel mercato interno russo e il prezzo all'esportazione del gas naturale russo, da un lato, e il prezzo pagato dai produttori comunitari, dall'altro. Egli non ha neppure tenuto conto del fatto che i prezzi del gas naturale nel mercato interno russo erano regolamentati, pertanto non si poteva ritenere che riflettessero adeguatamente un prezzo normalmente pagabile in mercati esenti da distorsioni. Di conseguenza, anche se il prezzo del gas pagato dal richiedente coprisse il costo unitario di produzione e di vendita del gas sostenuto dal fornitore, tale argomentazione sarebbe irrilevante poiché il prezzo di mercato del gas non è necessariamente connesso in modo diretto ai suoi costi di produzione e di vendita. Il prezzo al quale il richiedente ha acquistato il gas durante il PIR continua ad essere regolamentato dallo Stato e significativamente inferiore al livello dei prezzi nei mercati non regolamentati, come indicato al considerando 21. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

29. Il richiedente ha inoltre sostenuto che operando un adeguamento del prezzo del gas veniva di fatto applicato un metodo per il calcolo del valore normale non contemplato dal regolamento di base. In tal modo sostituendo i costi del gas nel mercato interno con costi calcolati secondo il metodo descritto al considerando 22 e tenendo conto del fatto che tali costi rappresentano la percentuale principale dei costi complessivi del prodotto simile e pertanto anche del valore normale calcolato, il valore normale verrebbe di fatto determinato mediante dati provenienti da un mercato terzo "rappresentativo". A tale riguardo il richiedente ha sostenuto che per i paesi a economia di mercato il regolamento di base prevede tuttavia solo i seguenti metodi per determinare il valore normale: i) in base al prezzo del prodotto simile destinato al mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, ovvero se le vendite non sono effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, ii) in base al costo di produzione nel paese d'origine (maggiorato di un congruo importo per le SGAV e per i profitti), oppure iii) in base a prezzi all'esportazione rappresentativi del prodotto simile verso un paese terzo appropriato. Il richiedente ha concluso che per tale motivo il valore normale non andrebbe calcolato in base a dati relativi a un mercato terzo rappresentativo.

30. A tale riguardo e come indicato ai considerando da 18 a 42 va osservato in primo luogo che il valore normale è stato determinato conformemente alle metodologie di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 del regolamento di base. Tuttavia, al fine di stabilire se le vendite nel mercato interno sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, ossia se sono state remunerative, occorre prima verificare se i costi del richiedente costituissero una base attendibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. Solo dopo aver stabilito i costi in maniera affidabile è possibile determinare il metodo da utilizzare per il calcolo del valore normale. È pertanto scorretto sostenere che determinando costi affidabili a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base sia stato introdotto un nuovo metodo per il calcolo del valore normale. L'argomentazione del richiedente a tale riguardo è stata quindi respinta.

31. Il richiedente ha inoltre affermato che anche se fosse necessario operare un adeguamento dei costi sostenuti per il gas naturale nel mercato interno, il prezzo del gas naturale russo a Waidhaus non costituisce una base affidabile per tale adeguamento poiché si tratta di un prezzo stabilito in base a contratti a lungo termine relativi al gas, nei quali la formula per il calcolo dei prezzi è connessa ai prezzi dei prodotti petroliferi e quindi non dipende dai costi di produzione e di consegna al richiedente in Russia. Il richiedente ha inoltre aggiunto che il prezzo del gas russo a Waidhaus non è affidabile poiché è influenzato da una tariffazione interna eccessivamente elevata e forse non concorrenziale in Germania, che è oggetto di un'inchiesta delle autorità antitrust tedesche.

32. In primo luogo va osservato che uno dei criteri principali per la scelta della base per il calcolo dei prezzi del gas è dato dal fatto che rifletta adeguatamente un prezzo normalmente pagabile in mercati esenti da distorsioni. Questa condizione è indiscutibilmente soddisfatta per quanto riguarda i prezzi di Waidhaus. Inoltre, il volume di gran lunga più significativo di gas russo è importato attraverso la piattaforma di Waidhaus, che rappresenta pertanto una base appropriata per un adeguamento. Per tale motivo Waidhaus è stata considerata un mercato rappresentativo e una base ragionevole per determinare i costi del gas a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. In secondo luogo, come indicato al considerando 24, è irrilevante di per sé che il prezzo sia determinato dai costi nella misura in cui riflette adeguatamente un prezzo normalmente pagabile in mercati esenti da distorsioni. Per quanto riguarda il prezzo del gas importato a Waidhaus, non vi sono indicazioni di interferenze statali nella formazione dei prezzi, pertanto tale condizione è soddisfatta. Infine per quanto riguarda l'argomentazione della tariffazione interna non concorrenziale del gas in Germania va osservato che l'inchiesta del Bundeskartellamt al quale il richiedente ha fatto riferimento è ancora in corso e non sono state tratte conclusioni. Tale inchiesta riguarda inoltre i prezzi ai quali le principali aziende tedesche di distribuzione del gas vendono tale prodotto nel mercato interno tedesco e non il prezzo al quale acquistano il gas importato dalla Russia. Contrariamente a quanto affermato dal richiedente questi due prezzi non sono necessariamente correlati poiché l'interesse economico delle aziende di distribuzione del gas e quello dei loro clienti sono del tutto divergenti. Si può quindi ritenere che le aziende di distribuzione del gas cerchino di mantenere il prezzo di rivendita al livello più alto possibile, mentre nel contempo è nel loro interesse economico far restare il prezzo di acquisto al livello più basso al fine di massimizzare i profitti. L'argomento del richiedente secondo cui gli operatori tedeschi non avrebbero alcun interesse a negoziare prezzi bassi per il gas russo importato a Waidhaus è una pura supposizione non suffragata dai fatti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

33. Il richiedente ha inoltre sostenuto che se fosse necessario operare un adeguamento dei suoi costi del gas naturale nel mercato interno, tale adeguamento andrebbe calcolato in base ai prezzi non regolamentati disponibili in Russia. In primo luogo il fatto che la Commissione avrebbe potuto scegliere una base diversa non rende la scelta di Waidhaus irragionevole. Il criterio principale per la scelta della base per il calcolo dei prezzi del gas è dato dal fatto che rifletta adeguatamente un prezzo normalmente pagabile in mercati esenti da distorsioni. Questa condizione è indiscutibilmente soddisfatta per quanto riguarda i prezzi di Waidhaus. In secondo luogo il fatto che il volume del gas venduto a prezzi non regolamentati nel mercato interno fosse trascurabile durante il PIR e che tali prezzi fossero molto più vicini al prezzo regolamentato del mercato interno che al prezzo all'esportazione liberamente determinato indica chiaramente che i prezzi non regolamentati erano falsati dai prezzi regolamentati in vigore. I prezzi non regolamentati del mercato interno non hanno quindi potuto essere utilizzati.

34. Il richiedente ha inoltre rilevato che i prezzi del gas naturale nel mercato interno russo regolamentati dallo Stato sono in costante aumento e si avvicinano a livelli che coprono i costi di produzione del gas. I prezzi del mercato interno non possono pertanto essere considerati non concorrenziali o irragionevolmente bassi.

35. Tale argomentazione è priva di fondamento poiché il metodo appropriato per la scelta del mercato rappresentativo non richiede che i prezzi siano remunerativi in quanto tali, ma che riflettano adeguatamente un prezzo normalmente pagabile in mercati esenti da distorsioni, come indicato al considerando 29. Per i prezzi regolamentati dallo Stato non è così. Tale argomentazione contraddice inoltre le dichiarazioni pubbliche del fornitore di gas russo (confermate dalla pubblicazione della sua contabilità certificata) secondo cui i prezzi del gas nel mercato interno russo non coprono i costi di produzione, trasporto e vendita. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

36. Il richiedente ha inoltre proposto di utilizzare il prezzo all'esportazione russo verso mercati limitrofi come base alternativa per l'adeguamento, senza però fornire ulteriori informazioni o elementi di prova relativi a tali mercati. I prezzi all'esportazione del gas russo verso i paesi baltici, dove erano disponibili alcune informazioni relative ai prezzi, non sono stati considerati sufficientemente rappresentativi dato il volume relativamente esiguo delle esportazioni verso tali paesi. Inoltre, in mancanza di dati necessari riguardanti i costi di trasporto e distribuzione, non è stato comunque possibile calcolare prezzi affidabili per le esportazioni verso i paesi baltici. Tali prezzi non hanno quindi potuto essere utilizzati come base per l'adeguamento.

37. Il richiedente ha sostenuto in alternativa che in caso di ricorso al prezzo all'esportazione a Waidhaus è opportuno dedurre da tale prezzo il dazio all'esportazione russo pagabile per tutte le esportazioni, poiché quest'ultimo non era applicato nel mercato interno.

38. Effettivamente il prezzo di mercato a Waidhaus, considerato rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, comprende le tasse all'esportazione e non corrisponde al prezzo prima dell'imposizione di tali tasse. Dal punto di vista dell'acquirente è il prezzo da pagare a Waidhaus che conta, e a tale riguardo è irrilevante sapere quale percentuale di tale prezzo costituisce una tassa all'esportazione e quale viene pagata al fornitore di gas. Quest'ultimo del resto cercherà sempre di massimizzare i propri prezzi e quindi di applicare il prezzo più elevato che i suoi clienti sono disposti a pagare. Dato che tale prezzo è sempre molto superiore ai costi di produzione e consente al fornitore di gas di realizzare enormi profitti, nel fissare i prezzi quest'ultimo non è influenzato dall'importo della tassa all'esportazione, ma dal prezzo che i suoi clienti sono pronti a pagare. Si è pertanto concluso che il prezzo comprendente la tassa all'esportazione e non quello prima dell'imposizione di tale tassa rappresenta il prezzo determinato da un mercato non distorto. Le argomentazioni del richiedente a tale riguardo sono state pertanto respinte.

39. In tale contesto il richiedente ha inoltre sostenuto che il margine commerciale del distributore locale non andrebbe aggiunto al prezzo all'esportazione a Waidhaus e che i profitti dei distributori sarebbero già compresi nel prezzo di Waidhaus. A tale riguardo il richiedente ha affermato che i distributori locali in Russia erano società interamente controllate dal fornitore di gas, pertanto l'aggiunta del profitto di tali distributori potrebbe costituire un doppio conteggio. Il richiedente ha aggiunto che occorreva tenere conto del vantaggio comparativo naturale della Russia. A tale riguardo ha osservato che il gas è ampiamente disponibile in Russia ma non nella Comunità, pertanto i prezzi in Russia sono ovviamente più bassi del prezzo del gas esportato, circostanza di cui si sarebbe dovuto tenere conto per il calcolo dell'adeguamento dei prezzi del gas pagati nel mercato interno.

40. In primo luogo si osserva che il margine commerciale dei distributori locali non comprende solo il margine di profitto di tali società, ma anche i costi sostenuti tra l'acquisto e la rivendita del gas naturale.

41. In secondo luogo tale argomentazione non ha più potuto essere verificata adeguatamente, poiché il fornitore di gas russo e le sue controllate non erano oggetto della presente inchiesta pertanto le informazioni disponibili sull'organizzazione e sulla sua struttura dei costi erano insufficienti. Va inoltre osservato che a tale riguardo la situazione in Russia, anche a causa degli stretti legami tra il fornitore di gas e il governo russo, non è sufficientemente trasparente per consentire un adeguato accesso agli elementi di prova necessari.

42. Inoltre, poiché il richiedente, cui spetta l'onere della prova, non è stato in grado di fornire informazioni o elementi di prova indicanti se e in quale misura i costi di distribuzione erano effettivamente stati inclusi nei prezzi di Waidhaus. Poiché i clienti nel mercato interno acquistavano il gas dai fornitori locali, si è tuttavia dovuto presumere che tali clienti fossero tenuti a pagare i costi locali di distribuzione, che in quanto tali non sono inclusi nel prezzo di Waidhaus non adeguato. In questa fase del procedimento si è pertanto ritenuto che l'adeguamento è giustificato e l'argomentazione è stata di conseguenza respinta.

43. Le istituzioni comunitarie hanno tuttavia considerato che l'incidenza di questo specifico adeguamento sul calcolo del margine di dumping può essere considerevole. Pertanto, data la particolare situazione descritta al considerando 37 si è ritenuto che se il richiedente fornirà elementi di prova sufficienti e verificabili, la Commissione può prendere in considerazione la riapertura dell'inchiesta a tale riguardo.

44. Per quanto riguarda l'argomentazione dei vantaggi comparativi connessi alla disponibilità di gas naturale in Russia, va osservato che, come indicato al considerando 28, il criterio principale per la scelta dei prezzi di Waidhaus come base per il calcolo dei prezzi del gas è dato dal fatto che riflettono adeguatamente un prezzo normalmente pagabile in mercati esenti da distorsioni. Le condizioni di mercato vigenti nel mercato interno sono irrilevanti in tale contesto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

45. Le SGAV e i profitti non hanno potuto essere determinati in base all'articolo 2, paragrafo 6, prima frase del regolamento di base, perché dopo l'adeguamento del costo del gas di cui al considerando 22 il richiedente non ha effettuato vendite rappresentative del prodotto in esame nel mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. Non è stato possibile applicare l'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, poiché solo il richiedente è oggetto dell'inchiesta. Neppure l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) era applicabile poiché anche per i prodotti appartenenti alla stessa categoria generale il gas naturale costituisce la materia prima di gran lunga più importante, pertanto i costi di fabbricazione andrebbero molto probabilmente adeguati per i motivi di cui al considerando 21. Nel quadro del presente riesame intermedio non si disponeva di alcuna informazione per poter quantificare con precisione tale adeguamento e determinare le SGAV e i corrispondenti margini di profitto derivanti dalla vendita di tali prodotti dopo tale adeguamento. Le SGAV e i profitti sono quindi stati determinati con un metodo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base.

46. A tale riguardo sono state prese in considerazione informazioni pubbliche relative alle principali società operanti nel settore dei concimi azotati. Si è riscontrato che i dati corrispondenti ai produttori nordamericani (statunitensi e canadesi) erano i più appropriati allo scopo dell'inchiesta, data l'ampia disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche complete e affidabili relative alle società quotate in borsa in questa regione del mondo. Il mercato nordamericano presenta inoltre un volume significativo di vendite interne e un elevato livello di concorrenza di società nazionali e straniere. Le SGAV e i profitti sono stati pertanto determinati in base alla media ponderata delle SGAV e dei profitti di tre produttori nordamericani che figuravano tra le principali società nel settore dei fertilizzanti per quanto riguarda le vendite della stessa categoria generale di prodotti (concimi azotati) nell'America del Nord. Questi tre produttori sono stati considerati rappresentativi del settore dei concimi azotati (in media oltre il 78,15% del fatturato di questo settore di attività) e i loro importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati considerati rappresentativi dello stesso tipo di costi normalmente sostenuti dalle società operanti con successo in tale settore. Nulla indica inoltre che l'importo dei profitti così stabilito sia superiore al profitto normalmente realizzato dai produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno.

3. PREZZO ALL’ESPORTAZIONE

47. Come indicato al considerando 13 il richiedente non ha effettuato vendite all'esportazione di urea e nitrato d'ammonio alla Comunità europea durante il PIR. Per le ragioni esposte ai considerando da 14 a 17 si è quindi ritenuto opportuno esaminare la politica dei prezzi adottata dal richiedente in altri mercati di esportazione al fine di calcolare il margine di dumping. Nell'avviso di apertura gli Stati Uniti sono stati presi in considerazione come mercato adeguato ai fini di un confronto poiché costituiscono il principale sbocco del richiedente, che vi ha realizzato il 70% delle proprie esportazioni durante il PIR.

48. Nessuna delle parti interessate ha formulato osservazioni sulla scelta degli Stati Uniti come mercato più appropriato ai fini di un confronto. L'inchiesta ha confermato che il mercato di urea e nitrato di ammonio degli Stati Uniti è il più adeguato per un confronto poiché la Comunità europea e gli Stati uniti rappresentano i due principali mercati di urea e nitrato di ammonio del mondo, comparabili sia a livello di volumi che di prezzi.

49. Poiché le vendite all'esportazione del richiedente agli Stati Uniti durante il PIR sono state realizzate attraverso un operatore commerciale collegato situato in Svizzera, il prezzo all'esportazione ha dovuto essere fissato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Tale prezzo è stato così calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili al richiedente dal primo cliente indipendente negli Stati Uniti, il suo principale mercato di esportazione. Da tali prezzi è stata dedotta una commissione fittizia corrispondente al margine dell'operatore commerciale collegato, il cui ruolo può essere considerato analogo a quello di un agente operante su commissione.

4. CONFRONTO

50. Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Ove necessario e se giustificati da elementi di prova sottoposti a verifica, sono stati pertanto apportati adeguamenti per le differenze nelle spese di trasporto, manipolazione, carico e nelle altre spese accessorie.

5. MARGINE DI DUMPING

51. Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base.

52. Dal confronto è emerso un margine di dumping del 31,59% espresso come percentuale del prezzo CIF frontiera nordamericana, dazio non corrisposto.

6. CARATTERE DURATURO DELLE CIRCOSTANZE OSSERVATE DURANTE IL PIR

53. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base si è esaminato se le circostanze all'origine dell'attuale margine di dumping fossero mutate e se tale mutamento fosse di carattere duraturo.

54. Non vi erano elementi per ritenere che il livello del valore normale o del prezzo all'esportazione fissato per il richiedente nella presente inchiesta fosse di carattere duraturo. Sebbene si possa affermare che l'evoluzione dei prezzi del gas naturale, in quanto principale materia prima, potrebbe avere un'influenza significativa sul valore normale, si è considerato che l'effetto di un rialzo dei prezzi interesserebbe tutti gli operatori del mercato e pertanto inciderebbe sia sul valore normale che sul prezzo all'esportazione.

55. Il prezzo all'esportazione del richiedente verso gli Stati Uniti d'America, il principale mercato di esportazione del richiedente, durante il PIR è risultato simile a quello delle sue esportazioni verso altri paesi.

56. Vi sono quindi motivi per ritenere che il margine di dumping accertato si basi su circostanze di carattere duraturo.

57. Inoltre, il presente riesame non ha fornito indicazioni né elementi di prova del fatto che la base su cui il livello di eliminazione del pregiudizio è stato stabilito durante l'inchiesta iniziale possa mutare significativamente in un prossimo futuro.

58. A tale riguardo va osservato che sebbene le circostanze in base alle quali è stato calcolato il dumping siano mutate dopo l'istituzione dei dazi definitivi, comportando durante il PIR un margine di dumping più elevato rispetto a quello del periodo dell'inchiesta iniziale, e sebbene vi siano motivi per ritenere che il margine di dumping accertato si basi su circostanze mutate di carattere duraturo, il livello del dazio antidumping in vigore dovrebbe rimanere invariato. Effettivamente, come indicato ai considerando 55 e 56 i dazi antidumping definitivi sono stati istituiti al livello di eliminazione del pregiudizio individuato nell'inchiesta iniziale.

D. CHIUSURA DEL RIESAME

59. Si ricorda che a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, e come indicato al considerando 49 del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio, nell'inchiesta iniziale il dazio definitivo è stato istituito al livello del margine di pregiudizio individuato, che era inferiore al margine di dumping poiché si era accertato che tale dazio inferiore era sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria. Alla luce di quanto sopra il dazio istituito nel presente riesame non dovrebbe essere superiore al margine di pregiudizio fissato nell'inchiesta iniziale.

60. Nel corso del presente riesame intermedio parziale, limitato all'esame del dumping praticato dal richiedente, non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale. Il margine di dumping stabilito nel presente riesame è stato pertanto confrontato al margine di pregiudizio fissato nell'inchiesta iniziale. Poiché quest'ultimo era inferiore al margine di dumping accertato durante la presente inchiesta, è opportuno chiudere il presente riesame senza modificare le misure antidumping in vigore.

E. IMPEGNI

61. Il richiedente aveva manifestato interesse ad offrire un impegno, tuttavia non ha presentato un'offerta sufficientemente circostanziata entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione non ha potuto accettare alcuna offerta d'impegno. Si ritiene tuttavia che la complessità di alcuni aspetti, quali 1) la volatilità del prezzo del prodotto in esame, che richiederebbe una forma di indicizzazione dei prezzi minimi, pur non essendo nel contempo sufficientemente spiegata dal principale fattore di costo, e 2) la particolare situazione del mercato del prodotto in esame (tra l'atro il fatto che durante il PIR non vi fossero importazioni provenienti dall'esportatore oggetto del presente riesame), porti a interrogarsi sull'attuabilità di un impegno che combini un prezzo minimo indicizzato e un massimale quantitativo.

62. Come indicato sopra, a causa di tale complessità il richiedente non ha potuto formulare un'offerta d'impegno accettabile entro il termine prescritto. Alla luce di quanto sopra il Consiglio ritiene che il richiedente andrebbe eccezionalmente autorizzato a completare la propria offerta d'impegno dopo la scadenza di detto termine, ma comunque entro dieci giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento.

F. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

63. Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende chiudere il presente riesame mantenendo il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto interessato fabbricato dal richiedente. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Ove necessario, e se confermate da elementi di prova, tali osservazioni sono state prese in considerazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di miscele di urea e di nitrato d'ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originarie della Russia, attualmente classificabili al codice NC 3102 80 00, aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, è chiuso senza modifiche delle misure antidumping in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

[2] GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15.

[3] GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26.

[4] GU C 311 del 19.12.2006, pag. 51.

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