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Document 52008IP0637

Giustizia elettronica (e-justice) Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (2008/2125(INI))
ALLEGATO

GU C 45E del 23.2.2010, p. 63–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/63


Giustizia elettronica (e-justice)

P6_TA(2008)0637

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (2008/2125(INI))

(2010/C 45 E/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

visti i lavori del gruppo di lavoro «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» del Consiglio,

vista la comunicazione della Commissione, del 30 maggio 2008, intitolata «Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica» (COM(2008)0329),

visto l'impegno continuo profuso in questo settore dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) al Consiglio d'Europa,

visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0467/2008),

A.

considerando che nel 2007 il Consiglio ha deciso di avviare i lavori per sviluppare, a livello europeo, il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore della giustizia, segnatamente mediante la creazione di un portale europeo,

B.

considerando che, secondo le stime, in Europa circa 10 milioni di persone sono coinvolte in controversie transfrontaliere e che è quindi fondamentale un maggiore ricorso alle tecnologie dell'informazione (TI) al fine di garantire un maggiore accesso del cittadino alla giustizia, razionalizzare e semplificare le procedure giudiziarie e ridurre i termini procedurali e i costi operativi nella risoluzione delle controversie transfrontaliere,

C.

considerando che la definizione di giustizia elettronica è vasta e include in generale il ricorso a tecnologie elettroniche nel settore della giustizia, e che tale definizione copre numerose questioni non necessariamente collegate al concetto di giustizia elettronica, come interpretato dalla Commissione nella summenzionata comunicazione del 30 maggio 2008 e dal gruppo di lavoro del Consiglio sulla giustizia elettronica,

D.

considerando che, se correttamente applicate, le TI possono dare un contributo significativo all'aumento dell'accessibilità e dell'efficienza del sistema giudiziario e giuridico in Europa e che, con la maggiore integrazione del mercato interno e la crescente mobilità all'interno dell'Europa, le sfide inerenti al sistema giudiziario transfrontaliero, come la lingua, la distanza e sistemi giuridici poco familiari, possono diventare più comuni; considerando che tali problemi possono, tuttavia, essere in certa misura attenuati attraverso una corretta applicazione delle TIC, contribuendo quindi non solo a migliorare l'accesso del cittadino europeo alla giustizia, ma anche ad incrementare l'efficienza del mercato unico,

E.

considerando che, come sottolineato nella relazione della CEPEJ concernente l'utilizzazione delle TIC nei sistemi giudiziari europei, l'applicazione delle tecnologie elettroniche alla giustizia non sempre ha un effetto positivo e che, per avere buoni risultati, l'azione deve essere condotta a livello istituzionale e strategico,

F.

considerando che, a più lungo termine, l'utilizzo delle TI nella risoluzione delle controversie richiederà cambiamenti fondamentali nel diritto processuale e nel modo in cui la legislazione è concepita e formulata, e che un accesso efficiente al diritto e alla giustizia richiederà la messa in rete dei registri (registri commerciali e delle imprese, registri catastali, registri delle successioni, ecc.); considerando che il Parlamento si è già preoccupato di rendere l'accesso alla giustizia più compatibile con l'uso delle TI per quanto riguarda la legislazione in materia di controversie di modesta entità, il titolo esecutivo europeo e la mediazione; considerando che il ricorso alle TI va incoraggiato in tutti i settori, compresi quello della presentazione, della distribuzione, della notifica e della comunicazione degli atti, della presentazione dei mezzi di prova e del trattamento delle domande di assistenza giudiziaria e che, di conseguenza, ciò si rifletterà in tutte le future proposte legislative; considerando che potrebbero già essere contemplate iniziative nei settori della trasmissione elettronica degli atti, della trasparenza della situazione patrimoniale dei debitori e delle prove,

G.

considerando che l'idea di creare un portale/rete per la giustizia elettronica va accolta con favore, ma che è necessario provvedere a che siano tenute in considerazione le esigenze dei cittadini e degli operatori della giustizia dell'Unione europea e che l'accesso alla giustizia sia facilitato mettendo a disposizione mezzi trasparenti e semplici per accedere alle informazioni; considerando che in tal modo il rapporto tra i cittadini dell'Unione europea e le autorità nazionali dovrebbe essere agevolato e che le vittime di reati, i sospetti e gli «utenti della giustizia» in generale dovrebbero poter beneficiare degli strumenti di giustizia-UE-justice nella loro vita quotidiana; considerando al contempo che, per essere realmente efficace, il portale/rete dovrebbe essere incluso come progetto pilota nell'ambito delle reti transeuropee prospettate dall'articolo 154 del trattato CE, e sviluppato mediante le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) di cui alla comunicazione della Commissione del 29 settembre 2008 (COM(2008)0583),

H.

considerando che lo sviluppo e l'attuazione dei servizi di giustizia elettronica dovrebbero procedere di pari passo con il rispetto assoluto dei principi di trasparenza, uguaglianza dinanzi alla legge e controllo pubblico, poiché soltanto il 50 % dei cittadini europei ha accesso a Internet, e che dovrebbero essere, quanto meno nel periodo transitorio, a carattere supplementare e facoltativo in relazione alle prassi seguite fino ad ora negli Stati membri,

I.

considerando che gli attuali portali sono primitivi, sovraccarichi e di non facile utilizzo, e che i migliori professionisti in campo informatico dovrebbero essere impiegati per migliorare l'accesso alle informazioni, ai sistemi e ai registri elettronici; considerando che un unico portale europeo della giustizia, con accesso differenziato per magistrati e funzionari pubblici, per legali ed altri professionisti e per i cittadini, dovrebbe prevedere un sistema di gestione dell'identità inteso a separare l'area per i cittadini da quella per i professionisti; considerando che, sebbene sia fondamentale incrementare e migliorare la rete giudiziaria europea, la priorità deve essere più che mai l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini e delle imprese,

J.

considerando che il raggiungimento dell'obiettivo di creare uno spazio europeo di giustizia è in una certa misura rallentato dallo scarso numero di autorità giudiziarie in grado di accedere alla formazione giudiziaria dell'Unione europea e che gli strumenti elettronici potrebbero contribuire in modo significativo alla diffusione su vasta scala di una cultura giudiziaria europea, che costituisce la base del futuro spazio europeo di giustizia,

K.

considerando le notevoli discrepanze tra gli Stati membri in merito alla conoscenza del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali, sottolineate dal Parlamento nella sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (1),

L.

considerando che occorre affrontare senza indugio i problemi cruciali nel settore della giustizia elettronica, ivi compreso quello linguistico,

M.

considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo della giustizia elettronica a livello europeo, i ministri della Giustizia hanno approvato un approccio decentrato, che preveda un certo coordinamento centrale e consenta la condivisione delle informazioni a livello europeo, permettendo al contempo il funzionamento indipendente dei sistemi nazionali ed evitando gli oneri inerenti alla creazione di un nuovo sistema europeo di giustizia elettronica centralizzato; considerando che taluni Stati membri sono impegnati in cooperazioni bilaterali, e che, piuttosto che obbligarli ad introdurre nuovi sistemi nazionali o modificare radicalmente quelli esistenti, il gruppo di lavoro del Consiglio ha concluso che le iniziative in materia di giustizia elettronica non dovrebbero essere obbligatorie per gli Stati membri,

N.

considerando che la tecnologia dell'informazione ha dimostrato di essere uno strumento efficace nella lotta alla criminalità transnazionale, come sottolineato dai risultati ottenuti, per esempio, dal sistema d'informazione Schengen e dai suoi ulteriori sviluppi; considerando che l'alta tecnologia andrebbe pienamente sfruttata ai fini della prevenzione e della lotta alla criminalità transnazionale e che progetti come il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari dovrebbero ricevere il massimo sostegno, anche in termini finanziari,

O.

considerando che l'attuale sistema di raccolta di prove penali in altri Stati membri è ancora basato sugli strumenti lenti e inefficaci offerti dall'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale e che, se del caso ed esclusivamente qualora non rechi pregiudizio alla posizione giuridica del teste, l'impiego di strumenti tecnologici come la videoconferenza costituirebbe un grande progresso nell'assunzione di prove a distanza,

P.

considerando che la creazione di uno spazio europeo di giustizia comporta anche un potenziamento dei diritti fondamentali e delle salvaguardie procedurali dei cittadini dell'Unione europea, e che la strategia dovrebbe essere attuata nel pieno rispetto degli standard più elevati in materia di protezione dei dati,

Q.

considerando che le misure legislative volte ad accrescere le conoscenze sui sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri dovrebbero procedere di pari passo con la messa a disposizione on-line di tali conoscenze;

1.   appoggia i piani della Commissione, in particolare la proposta di promuovere un quadro europeo di interoperabilità (EIF) all'interno del programma IDABC e di portare avanti i lavori in materia di firma digitale e di carta d'identità elettronica;

2.   invita la Commissione a integrare lo spazio europeo di giustizia, libertà e sicurezza con uno spazio di giustizia elettronica (e-justice):

a)

intraprendendo azioni concrete volte ad attuare lo spazio europeo di giustizia elettronica;

b)

individuando con chiarezza le questioni coperte dall'azione dell'Unione europea, per esempio utilizzando una definizione diversa o aggiungendo all'espressione «e-justice» il prefisso «UE» in modo da ottenere il riferimento «UE e-justice» o «UE-justice»;

c)

creando un portale/rete di giustizia elettronica, rispondendo nel contempo alle esigenze dei cittadini e degli operatori della giustizia dell'Unione europea e garantendo la disponibilità di mezzi trasparenti e facili per accedere alle informazioni mediante il ricorso alle reti transeuropee prospettate all'articolo 154 del trattato CE e sviluppate dall'ISA;

d)

facendo ampio uso degli strumenti elettronici nello sviluppo di una cultura giudiziaria europea;

e)

sfruttando pienamente il potenziale delle nuove tecnologie per la prevenzione e la lotta alla criminalità transnazionale;

f)

promuovendo e fornendo, senza indugi, strumenti quali la videoconferenza, volti a migliorare l'assunzione di prove in altri Stati membri;

g)

potenziando, quale parte integrante della preparazione e dell'attuazione del piano d'azione sull'UE-justice, i diritti fondamentali, le salvaguardie procedurali nei procedimenti penali e la protezione dei dati;

3.   ritiene che le attività delle Istituzioni dovrebbero concentrarsi maggiormente sul cittadino;

4.   accoglie con favore l'entusiasmo dimostrato dagli Stati membri riguardo alla creazione di progetti bilaterali, che potrebbero in un secondo tempo essere ampliati fino ad includere tutti gli Stati membri e, conseguentemente, produrre risultati ottimali per l'Unione europea nel suo insieme; mette tuttavia in guardia contro un eventuale effetto di frammentazione di tale approccio e auspica che ciò possa essere evitato;

5.   esorta la Commissione a dedicare la necessaria attenzione allo sviluppo di strumenti di apprendimento elettronico per la magistratura nel quadro della giustizia elettronica;

6.   constata che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

7.   ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le allegate raccomandazioni particolareggiate alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0352.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 (concernente la forma e il campo d'applicazione dello strumento da adottare)

In mancanza di una risoluzione votata dal Consiglio su un piano di azione che preveda la partecipazione della Commissione, quest'ultima è invitata a preparare un piano d'azione per la giustizia elettronica a livello europeo. Esso dovrebbe consistere di una serie di iniziative distinte, come di seguito indicato, di cui alcune potrebbero condurre a proposte legislative, per esempio per la cooperazione amministrativa ai sensi dell'articolo 66 del trattato CE, altre a raccomandazioni e altre ancora potrebbero dar luogo ad atti amministrativi e decisioni.

(Azione concreta per la realizzazione dello spazio europeo di giustizia). Il primo passo in questa direzione dovrebbe naturalmente essere la messa a disposizione di ogni autorità giudiziaria nell'Unione europea di un computer, di un indirizzo elettronico e di una connessione Internet. Sembrerebbe ovvio, ma purtroppo non è così: in molti casi le autorità giudiziarie non possono disporre di questo strumento indispensabile, ovvero non sanno o non vogliono utilizzarlo. Questa situazione deve essere superata.

(Chiara individuazione del campo di applicazione della giustizia elettronica (e-justice)). Per evitare equivoci, sarebbe opportuno individuare con chiarezza le questioni che rientrano nell'azione dell'Unione europea, per esempio utilizzando una definizione diversa o aggiungendo all'espressione «e-justice» il prefisso «UE», in modo da ottenere il riferimento «UE e-justice» o «UE-justice».

Raccomandazione 2 (concernente il contenuto minimo dello strumento da adottare)

Il piano d'azione dovrebbe prevedere almeno le seguenti iniziative:

1.   Piano d'azione UE-justice

Per evitare la frammentazione e promuovere il coordinamento e la coerenza, la Commissione, unitamente al Parlamento, dovrebbe elaborare un piano d'azione sull'UE-justice orientato alle esigenze dei cittadini e degli operatori, proponendo una strategia per una realizzazione ottimale dello spazio europeo di giustizia. In quest'ottica, le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero cooperare lealmente (ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE), impegnandosi a notificarsi reciprocamente tutte le informazioni pertinenti, inclusa la legislazione recente, come già avviene, mutatis mutandis, nel mercato interno per gli scambi di informazioni sulle regolamentazioni tecniche nazionali. Nel contempo, anche se vanno accolte con favore tutte le misure volte a migliorare la comprensione reciproca delle informazioni, occorre fare in modo di definire e delimitare chiaramente l'uso dei sistemi di traduzione automatici, in quanto a volte producono «traduzioni» che risultano fuorvianti.

2.   Azione relativa ad una legislazione adeguata alle esigenze future

La Commissione dovrebbe istituire un meccanismo atto a garantire che tutta la futura legislazione civile sia concepita per essere utilizzata in applicazioni on-line. Ad esempio, potrebbero essere presi provvedimenti volti a garantire che la proposta società privata europea sia istituita utilizzando applicazioni on-line e che le proposte concernenti il riconoscimento degli strumenti, come quelli in materia di protezione giuridica degli adulti e gli altri atti autentici, siano adattate per consentire il loro utilizzo on-line. Di conseguenza, nei casi in cui viene proposto al cittadino di compilare un modulo, quest'ultimo deve essere concepito e impostato in formato elettronico ab initio e dovrà essere disponibile in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri. Vanno adottate misure per ridurre al minimo la necessità di inserire testo libero e per garantire che, ove necessario, sia fornita assistenza on-line in tutte le lingue ufficiali, mettendo a disposizione dei servizi di traduzione elettronici on-line. Analogamente, ove sia prevista la notifica e la comunicazione degli atti, è opportuno fare in modo che la notifica dei documenti e le comunicazioni possano essere effettuate mediante posta elettronica e che anche le firme possano essere trasmesse elettronicamente, e che, qualora sia necessaria una testimonianza orale, venga incoraggiato il ricorso alla videoconferenza.

In tutte le future proposte la Commissione dovrebbe inserire una dichiarazione motivata in cui certifica di aver eseguito un controllo sulla facilità di utilizzo per quanto riguarda la giustizia elettronica.

La Commissione dovrebbe procedere ad una revisione di tutta la legislazione esistente in materia di giustizia civile e proporre le modifiche necessarie al fine di rendere la normativa vigente compatibile con le esigenze della giustizia elettronica. Più specificatamente, in questo ambito la Commissione è invitata ad esaminare in via prioritaria la procedura europea per le controversie di modesta entità, il titolo esecutivo europeo e la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in modo da consentire ai cittadini e alle imprese di accedervi direttamente on-line. Analogamente, vanno rivisti il regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti (1) e il regolamento relativo all'assunzione delle prove in materia civile (2). L'obiettivo dovrebbe essere quello di fornire una gamma di strumenti semplici ed efficaci, utili ed utilizzabili dai cittadini e dalle piccole imprese, e non un sistema che favorisca solo gli operatori commerciali nel trattamento di controversie seriali.

3.   Azione in materia di procedura civile

La Commissione e il Consiglio dovrebbero riferire al Parlamento europeo sulla riforma e sull'armonizzazione del diritto processuale e del diritto delle prove nelle controversie transfrontaliere e nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia, tenendo conto degli sviluppi nel settore della tecnologia dell'informazione. L'obiettivo dovrebbe essere la messa a punto di procedure civili più semplici, meno costose e più rapide nelle controversie transfrontaliere.

4.   Azione nei settori del diritto contrattuale e del diritto dei consumatori

In questo ambito, occorre concentrarsi sul diritto preventivo prevedendo maggiore chiarezza e semplicità ed evitando gli ostacoli, i problemi e le spese derivanti in particolare dal diritto internazionale privato.

A tale proposito, la Commissione è invitata a elaborare clausole e condizioni normalizzate per il commercio elettronico. In ultima istanza, ciò consentirebbe agli operatori commerciali elettronici di offrire un «tasto blu» con cui i consumatori (o altri operatori commerciali) possano accettare l'applicazione del diritto contrattuale europeo normalizzato nelle loro operazioni. Questo sistema potrebbe essere accompagnato da un sistema di ricorso on-line con accesso ad uno strumento autorizzato di ADR on-line.

5.   Azione nel settore delle lingue, del multilinguismo e dell'interoperabilità

Occorre avviare un programma per vagliare il modo migliore di fornire servizi di traduzione on-line nei portali europei di giustizia. È al contempo necessario istituire un gruppo di lavoro sulla semplificazione e la standardizzazione della terminologia. Ciascuno Stato membro dovrebbe fornire una base di dati di traduttori e interpreti giurati.

6.   Azione nel settore dei portali europei di giustizia elettronica

Tutte le iniziative summenzionate andrebbero convogliate in un'unità di coordinamento e gestione, che dovrà inoltre coordinare i contributi dei vari Stati membri e garantirne l'interoperabilità.

L'unità di coordinamento e gestione dovrebbe anche essere responsabile della progettazione e del funzionamento del portale europeo di giustizia elettronica, che dovrebbe prevedere aree diverse per i cittadini, per i professionisti legali e per i magistrati e funzionari pubblici, e dovrebbe riferire al Commissario per la giustizia, libertà e sicurezza, al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli studi di fattibilità sull'utilizzo delle firme elettroniche in ambito giuridico, l'accesso a distanza ai registri nazionali (registri d'insolvenza, catasti, registri commerciali, ecc.) e la creazione di una rete sicura andrebbero avviati quanto prima possibile (entro e non oltre il 2009-2010), tenendo conto dei risultati già conseguiti dal Consiglio (interconnessione dei registri d'insolvenza, eventuale cooperazione con l'EULIS e l'EBR). Lo studio di fattibilità per la creazione di una piattaforma di scambio virtuale dovrebbe iniziare nel 2011. Gli studi di fattibilità dovrebbero rispettare le norme di pubblicità e di accesso alle informazioni previste da ciascuno Stato membro al fine di garantire la protezione dei dati e la certezza giuridica delle informazioni.

In tali studi è opportuno tener conto del lavoro già svolto dalla professione notarile in questo settore (riconoscimento delle firme, notaio elettronico, registro delle successioni, ecc.). L'obiettivo è di garantire strumenti di facile utilizzo per cittadini, imprese, professionisti, magistratura e funzionari addetti all'amministrazione della giustizia.

a)   Il portale europeo di giustizia elettronica per il cittadino

Questo portale multilingue dovrebbe essere concepito in modo da fornire tutta l'assistenza necessaria ai cittadini e alle imprese che richiedono un'assistenza legale o una consulenza giuridica iniziale per problemi giuridici transfrontalieri.

Oltre all'accesso alle banche dati giuridiche e ai ricorsi per via elettronica (controversie di modesta entità, ingiunzione di pagamento), all'ADR on-line (compreso SOLVIT) e ai difensori civici, il portale dovrebbe includere sistemi intelligenti progettati per aiutare il cittadino ad individuare le modalità per affrontare i problemi giuridici. Questi sistemi dovrebbero informare gli utenti su come (a) trovare un avvocato in un altro Stato membro che parli la loro lingua (avvocato, notaio, procuratore, ecc., spiegandone le rispettive funzioni); (b) appurare se sia o meno disponibile un patrocinio, e (c) individuare l'iter da seguire per l'espletamento di determinate formalità nei diversi Stati membri (ad esempio la creazione di una società, la presentazione di un bilancio, la stesura di un testamento, un acquisto/una vendita immobiliare, ecc.). Essi dovrebbero anche essere in grado di fornire istruzioni per l'individuazione della tipologia del problema, dell'iter procedurale da seguire ecc…

Ove possibile, dovrebbe essere fornita una consulenza legale iniziale gratuita via e-mail attraverso gli organismi professionali nazionali, e sotto la loro sorveglianza. Dovrebbero come minimo essere disponibili elenchi di avvocati, notai, ufficiali giudiziari, revisori dei conti, esperti giuridici e traduttori e interpreti autorizzati a livello nazionale in ogni Stato membro, insieme ai link verso l'organismo professionale competente. Occorre mettere a disposizione anche delle guide di base al sistema giuridico di ciascuno Stato membro.

Oltre a ciò dovrebbe essere possibile l'accesso rapido all'assistenza legale d'emergenza e alle forze di polizia.

Il portale dovrebbe altresì fornire accesso a vari registri e consentire la pubblicazione di avvisi ufficiali nazionali.

b)   Un portale europeo di giustizia elettronica sicuro

Questo portale dovrebbe essere concepito come uno strumento per magistrati, funzionari degli organi giurisdizionali, funzionari dei ministeri nazionali della giustizia e avvocati, e la sua sicurezza dovrebbe essere garantita prevedendo diversi diritti di accesso.

Oltre a fornire accesso a banche dati giuridiche e legislative e alla gamma più completa possibile di registri nazionali, il portale dovrebbe inoltre consentire la comunicazione sicura, la videoconferenza e lo scambio di documenti tra autorità giudiziarie e tra i giudici e le parti di un procedimento (dematerializzazione dei procedimenti). A tal fine, esso deve anche consentire la verifica delle firme elettroniche e prevedere adeguati sistemi di verifica.

Il portale dovrebbe inoltre costituire uno strumento di scambio di informazioni, ad esempio sulle persone cui è stato vietato di lavorare con i bambini o di dirigere un'azienda.

I punti di contatto della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale negli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo della giustizia elettronica europea, contribuendo all'ideazione e alla progettazione dei futuri portali, compreso il portale di giustizia elettronica per i cittadini, come parte della politica comunitaria in materia di giustizia elettronica, elaborati specificatamente allo scopo di permettere l'accesso diretto dei cittadini alla giustizia. Il primo provvedimento in tale direzione potrebbe consistere nell'inserimento di un link al sito della Rete giudiziaria europea in tutti i siti internet dei ministeri della Giustizia degli Stati membri.

Il portale dovrebbe fornire ai cittadini dell'Unione europea informazioni sui sistemi giudiziari penali degli Stati membri, in particolare in relazione ai loro diritti, e dovrebbe includere informazioni pratiche sulle autorità cui rivolgersi e sulle modalità da seguire, su come ottenere formulari e sull'assistenza legale, come pure sugli elenchi degli avvocati in grado di occuparsi di clienti stranieri. Il portale dovrebbe altresì fornire agli operatori della giustizia la legislazione dell'Unione europea, unitamente alla legislazione pertinente degli Stati membri. I siti web della Formazione giudiziaria europea (EJT), della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (EJN), della Rete di formazione giudiziaria europea (EJTN) e di altri organismi già offrono molte informazioni utili. Tuttavia, queste informazioni sono frammentarie e difficili da trovare. Andrebbero altresì messe a disposizione le pertinenti decisioni giudiziarie. Tutte queste informazioni dovrebbero essere disponibili on-line e off-line e si dovrebbe prestare una particolare attenzione ai meccanismi di sincronizzazione che offrono informazioni aggiornate (RSS-feed).

7.   Formazione giudiziaria

Al fine di diffondere la cultura giudiziaria europea e raggiungere il maggior numero possibile di membri del corpo giudiziario fin dal primo momento della loro entrata in magistratura, a ogni magistrato di nuova nomina dovrebbe essere fornito un «pacchetto di sopravvivenza» sotto forma di un CD o di una chiave USB contenente il trattato UE e il trattato CE, come pure tutti i testi di base sulla cooperazione giudiziaria e le informazioni sui sistemi giudiziari degli altri Stati membri. Sarebbe inoltre opportuno pensare a eventuali pubblicazioni dell'UE rivolte ai cittadini e contenenti informazioni pratiche sulla cooperazione giudiziaria in ambito comunitario e sui sistemi penali degli altri Stati membri. Inoltre, la Commissione e il Consiglio dovrebbero prestare un'attenzione e un sostegno adeguati agli strumenti di formazione elettronica offerti dalla EJTN, che rappresenta le scuole di formazione giudiziaria in tutta l'Unione europea.

8.   Prevenzione e lotta alla criminalità transnazionale

L'applicazione più importante della giustizia elettronica nel contesto della giustizia penale è attualmente rappresentata dalla creazione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. Perché sia efficace, questo sistema deve essere sostenuto da una struttura elettronica, da introdurre senza indugio, in grado di interconnettere tutti i casellari giudiziari nazionali (3). Un'altra applicazione delle TI di rilievo per lo spazio di giustizia, libertà e sicurezza è il sistema di informazione Schengen (SIS), una base di dati su ampia scala che permette alle competenti autorità degli Stati membri di scambiare informazioni e cooperare in molti modi, anche mediante la trasmissione, secondo modalità sicure ed estremamente rapide, di mandati d'arresto europei. Come risulta dalla posizione del Parlamento del 2 settembre 2008 (4), Eurojust ha un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità transnazionale a livello dell'Unione europea. La sua azione di coordinamento è fondamentale per affrontare gravi fenomeni criminali, basati in misura sempre maggiore sui mezzi tecnologici. Grazie al suo innovativo sistema di elaborazione dei dati (sistema E-POC), il numero di casi gestiti da Eurojust nel 2008 ha raggiunto la soglia di 1 000. Questi esempi devono essere moltiplicati e finanziati con risorse dell'Unione europea.

9.   Videoconferenza

In alcuni Stati membri è piuttosto comune il ricorso alla videoconferenza nell'ambito di procedimenti penali. Tale sistema consente di raccogliere prove assumendo le dichiarazioni di imputati, testimoni o esperti fisicamente assenti e fornendo nel contempo un'adeguata protezione delle persone che ne abbiano bisogno. La Convenzione europea del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale stabilisce norme per l'audizione di testimoni, imputati ed esperti mediante videoconferenza. La Convenzione è stata ratificata da 24 Stati membri e il Parlamento europeo invita gli Stati membri a completare al più presto il processo di ratifica. Non sono ancora disponibili statistiche sull'applicazione pratica delle videoconferenze. Sembra che tale sistema non sia pienamente sfruttato, anche per la mancanza del supporto elettronico richiesto, che deve essere fornito al più presto dall'Unione europea, congiuntamente all'aiuto finanziario.

10.   Potenziamento dei diritti fondamentali e delle salvaguardie procedurali

Ogni progresso tecnologico è visto con favore, purché non metta a rischio i diritti fondamentali. Tenendo presente questo principio, nell'elaborazione e nell'attuazione della strategia e del piano d'azione deve essere prestata grande attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e in particolare delle salvaguardie procedurali e della protezione dei dati, dando ai cittadini dell'Unione europea il diritto di accedere alle informazioni memorizzate e condivise dalle autorità pertinenti, nonché informandoli sugli strumenti di ricorso disponibili. Una vera e propria strategia di giustizia elettronica non può funzionare senza l'armonizzazione delle salvaguardie procedurali e l'applicazione alla cooperazione in materia penale di adeguate salvaguardie di protezione dei dati.


(1)  Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37).

(2)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

(3)  Il Parlamento sostiene questo progetto e auspica che, al momento della sua introduzione, si tenga conto della sua posizione del 9 ottobre 2008 sull'istituzione di un sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) (Testi approvati, P6_TA(2008)0465).

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust, e che modifica la decisione 2002/187/GAI (Testi approvati, P6_TA(2008)0384).


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