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Document 52008IP0624

    Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul piano d’azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) (2008/2098(INI))

    GU C 45E del 23.2.2010, p. 23–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    CE 45/23


    Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)

    P6_TA(2008)0624

    Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) (2008/2098(INI))

    (2010/C 45 E/05)

    Il Parlamento europeo,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 18, 136, 145, 149 e 150,

    vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2007, intitolata «La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)» (COM(2007)0773),

    vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1),

    vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2),

    vista la decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (3),

    visto il regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4),

    visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (5),

    vista la comunicazione della Commissione, del 27 giugno 2007, intitolata «Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza» (COM(2007)0359),

    vista la relazione finale, del 25 gennaio 2007, sull'attuazione del piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità (COM(2007)0024),

    vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2002, sull'attuazione del piano d'azione per le competenze e la mobilità (COM(2002)0072),

    visto lo studio economico sull'Unione europea nel 2007: Rimuovere gli ostacoli alla mobilità geografica dei lavoratori, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare il capitolo 8,

    vista la proposta della Commissione riguardante una raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari in Europa (COM(2008)0424),

    visti gli orientamenti EURES 2007-2010, approvati nel giugno 2006,

    vista la relazione di attività EURES 2004-2005, presentata dalla Commissione il 16 marzo 2007 e intitolata «Verso un mercato europeo del lavoro: il contributo di EURES» (COM(2007)0116),

    vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007, approvata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B6-0136/2007 sulla relazione di attività EURES 2004-2005: «Verso un mercato europeo del lavoro» (6),

    vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 14 dicembre 2000, relativa al piano d'azione per la mobilità (7),

    vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (8),

    vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2008, intitolata «Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo (COM(2008)0412)»,

    vista l'indagine speciale n. 261 del 2006 di Eurobarometro sulla politica sociale e dell'occupazione europea, dalla quale emerge che la mobilità riveste un'importanza crescente per i cittadini europei,

    visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A6-0463/2008),

    A.

    considerando che la libertà di circolazione e di soggiorno sono diritti sanciti dagli articoli 18 e 43 del trattato CE e favorire la mobilità nei settori dell'istruzione e della formazione professionale è oggetto degli articoli 149 e 150 del medesimo trattato,

    B.

    considerando che la mobilità dei lavoratori, strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, permane limitata nell'Unione europea, segnatamente fra le donne,

    C.

    considerando che la mobilità sicura dei lavoratori a livello dell'Unione europea è uno dei diritti fondamentali che il trattato conferisce ai cittadini dell'Unione e uno dei pilastri fondamentali del modello sociale europeo, nonché uno dei principali strumenti per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona,

    D.

    considerando che la legislazione comunitaria sul coordinamento e l'attuazione dei regimi di sicurezza sociale deve essere adeguata per tenere conto, all'occorrenza, di nuove forme di mobilità e assicurare che i lavoratori migranti dell'Unione europea non siano confrontati con una diminuzione della sicurezza sociale,

    E.

    considerando che circa il 2 % dei cittadini in età lavorativa vive e lavora attualmente in uno Stato membro diverso da quello di origine e che le donne rappresentano circa il 48 % di tutti i migranti nell'Unione europea,

    F.

    considerando che la Commissione ha istituito un gruppo di esperti di alto livello sul miglioramento della mobilità degli europei, il cui principale obiettivo è individuare le misure suscettibili di essere adottate per stimolare la mobilità dei giovani, migliorare l'aiuto alla mobilità nel settore della formazione professionale ed aumentare la mobilità degli artisti, dei dirigenti d'azienda e dei volontari,

    G.

    considerando che il tema della mobilità è un elemento importante per l'Agenda sociale rinnovata, che determina le opportunità intese a favorire la mobilità e stabilisce i principi di accesso e solidarietà,

    H.

    considerando che un mercato del lavoro dinamico pone serie sfide ai lavoratori, in particolare alle donne con figli, costringendole a giungere a compromessi tra vita professionale e familiare,

    I.

    considerando che regimi di sicurezza sociale non sufficientemente adeguati negli Stati membri causano problemi alle donne per quanto riguarda, per esempio, la gravidanza, l'educazione dei figli e le opportunità di carriera,

    J.

    considerando che la libera circolazione dei lavoratori è e resta una delle quattro libertà fondamentali sancite dal trattato; considerando che nella legislazione comunitaria sono stati compiuti progressi significativi al fine di garantire tale libertà di circolazione, in particolare nel settore della previdenza sociale, cosa che ha facilitato la mobilità dei lavoratori nel territorio dell'Unione europea; considerando che le barriere legislative e amministrative che ostacolano ancora la mobilità transfrontaliera devono essere rimosse; considerando che molto resta ancora da fare per assicurare che i lavoratori siano a conoscenza dei loro diritti e possano esercitarli,

    K.

    considerando che, per garantire la mobilità è necessario facilitare tutte le possibili esigenze ed attività dei lavoratori e delle loro famiglie, in numerose risoluzioni il Parlamento ha denunciato gli ostacoli alla mobilità e al diritto di stabilimento dei cittadini dell'Unione al di fuori del loro paese d'origine ed ha proposto soluzioni per rimuoverli,

    L.

    considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'individuazione degli ostacoli e la formulazione di proposte non bastano a rimuovere tali ostacoli, né ad eliminare definitivamente i problemi che ostacolano la libera circolazione e la mobilità; considerando che in passato numerosi documenti delle Istituzioni europee hanno segnalato tali problemi e hanno proposto misure correttive che non sono però mai state realizzate,

    M.

    considerando che il Parlamento ha constatato, nei suddetti casi, che la volontà di applicare le misure necessarie non si estende sempre a quelle rilevanti per il cittadino nel settore della rimozione degli ostacoli amministrativi e giuridici frapposti alla mobilità,

    N.

    considerando che il Parlamento ha espresso a più riprese un parere su tale argomento riguardante direttamente la vita dei cittadini dell'Unione; considerando che in qualità di istituzione eletta direttamente e democraticamente dai cittadini, esso continuerà a ricercare attivamente le soluzioni a tutti i problemi con i quali si scontrano i cittadini allorché desiderano esercitare i loro diritti alla mobilità nel territorio dell'Unione europea,

    O.

    considerando che il senso di cittadinanza dell'Unione dei cittadini degli Stati membri trae in parte la sua forza dalla possibilità di occupazione nel quadro del mercato interno e considerando quindi che non sono soltanto gli interessi economici a rappresentare il motore della mobilità ma anche l'obiettivo di consentire ai cittadini dell'Unione di identificarsi sempre più come tali;

    1.   accoglie con favore l'iniziativa della Commissione e ribadisce l'importanza fondamentale della mobilità, sia della mobilità nel quadro del mercato del lavoro, sia tra Stati membri o regioni, al fine di rafforzare il mercato del lavoro europeo e raggiungere gli obiettivi di Lisbona; appoggia il varo del piano d'azione ed auspica di essere tenuto regolarmente informato circa il monitoraggio dell'attuazione delle azioni da esso previste;

    2.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di promuovere il concetto di mobilità in buone condizioni, inclusa la lotta al lavoro non dichiarato e al dumping sociale;

    3.   accoglie con favore la proposta della Commissione riguardante una raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari in Europa, deplorando però il fatto che la Commissione non abbia accordato al Parlamento il tempo sufficiente per consentirgli di emettere un parere sulla proposta prima dell'adozione della raccomandazione;

    4.   prende atto del fatto che l'Anno europeo del volontariato sarebbe uno strumento efficace per contribuire all'attuazione delle azioni contenute nella raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari in Europa;

    5.   ritiene che l'Unione europea debba sostenere l'inserimento del concetto della mobilità dei lavoratori in tutti gli aspetti delle politiche comunitarie, in particolare quelle riguardanti il completamento del mercato interno, la protezione dei lavoratori, le regole concernenti i lavoratori distaccati e la protezione dal lavoro non sicuro, fattori che possono incidere sulla mobilità europea e lottare contro la discriminazione; invita la Commissione a fare della mobilità del lavoro una politica trasversale prioritaria che riguardi, di conseguenza, tutti i settori rientranti nelle competenze delle politiche europee e che coinvolga le autorità di tutti gli Stati membri a tutti i livelli;

    6.   sottolinea che la mobilità dei lavoratori si fonda sul principio fondamentale della libera circolazione delle persone nel quadro del mercato interno, sancito dal trattato CE;

    7.   invita la Commissione ad elaborare una strategia per la mobilità a lungo termine intesa a promuovere ulteriormente la mobilità del lavoro, che prenda in considerazione le richieste del mercato del lavoro, le tendenze economiche e le prospettive di allargamento dell'Unione europea, poiché solo una strategia a lungo termine può, nel contempo, garantire la libera circolazione dei lavoratori senza conflitti ed anche affrontare adeguatamente il fenomeno della fuga dei cervelli;

    8.   invita la Commissione a tener conto delle esigenze specifiche delle lavoratrici di qualsiasi età che intendono esercitare la loro libertà di circolazione e a includere misure concrete atte a soddisfare tali esigenze all'interno delle quattro aree del piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro;

    9.   esorta la Commissione a dare priorità allo snellimento delle prassi amministrative e della cooperazione amministrativa in modo da consentire lo sviluppo di sinergie tra istituzioni e autorità nazionali, la cui interazione è determinante quando si vogliono risolvere efficacemente i problemi tra Stati membri; ritiene inoltre che gli Stati membri debbano lottare con vigore contro tutti gli ostacoli amministrativi e giuridici nonché gli ostacoli alla mobilità geografica a livello europeo, nazionale, regionale e locale, quali il non riconoscimento di esperienze collegate alla mobilità ai fini delle prospettive di carriera o dell'assistenza sociale e delle pensioni, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese;

    10.   ritiene che il piano d'azione della Commissione riguardi i principali aspetti della mobilità, ma che maggiori azioni siano auspicabili, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento dei legami tra i sistemi educativi e il mercato del lavoro, fornendo adeguata informazione sulla mobilità, preparando alla mobilità attraverso l'insegnamento delle lingue straniere e la pratica delle competenze linguistiche acquisite per i lavoratori e le loro famiglie, e, non meno, con sistemi di istruzione e formazione;

    11.   invita gli Stati membri a promuovere attivamente l'insegnamento delle lingue straniere (specialmente per adulti), dal momento che le barriere linguistiche costituiscono uno dei principali ostacoli che tuttora si frappongono alla mobilità dei lavoratori e delle loro famiglie;

    12.   reputa che gli Stati membri debbano assicurare che i diritti al lavoro e i contratti collettivi dei cittadini che scelgono di spostarsi in un altro Stato membro siano pienamente applicati, senza discriminazioni tra i cittadini dello Stato ospitante e gli stranieri; ritiene che a tal fine le misure della Commissione debbano essere intese ad assicurare che i cittadini migranti ricevano pari trattamento e non si trasformino in forza lavoro a basso costo;

    13.   ai fini di rafforzare i legami tra la formazione e il mercato del lavoro, sollecita la Commissione e gli Stati membri a sottoporre la questione all'esame dei comitati consultivi settoriali; ritiene che l'industria e i sindacati possano trasmettere informazioni regolari riguardo ai settori professionali più aperti alla mobilità;

    14.   ritiene che la mobilità del lavoro a lungo termine possa svolgere un ruolo decisivo nella promozione degli obiettivi in materia di crescita economica e di occupazione sanciti dalla strategia di Lisbona, se accompagnata dalla tutela della sicurezza sociale dei lavoratori e delle libertà sindacali nel contesto delle tradizioni e consuetudini degli Stati membri; ritiene che il potenziamento della mobilità del lavoro in Europa, combinato con il miglioramento delle condizioni di lavoro, i programmi per l'istruzione e i regimi di protezione sociale, possa fornire una risposta ad una serie di evoluzioni attuali e possa rilanciare notevolmente gli sforzi compiuti per raccogliere le sfide lanciate dall'economia globale, dall'invecchiamento della popolazione e dalla rapida trasformazione del mercato del lavoro; sottolinea che vanno considerati gli aspetti sociali, economici ed ambientali della mobilità;

    15.   è persuaso che la mobilità del lavoro sia uno strumento adeguato per rafforzare la dimensione economica e sociale nella strategia di Lisbona e debba essere definita nel modo migliore possibile, al fine di realizzare gli obiettivi dell'agenda sociale europea rinnovata e raccogliere una serie di sfide, in particolare quelle relative alla globalizzazione, ai mutamenti industriali, al progresso tecnologico, all'evoluzione demografica e all'integrazione dei lavoratori migranti; è persuaso altresì che la mobilità tra professioni e industrie (mobilità professionale) consenta ai lavoratori di aggiornare e adeguare le loro conoscenze e competenze e pertanto di sfruttare nuove opportunità di lavoro;

    16.   ribadisce che la mobilità del lavoro è uno strumento chiave per il funzionamento efficace del mercato interno attraverso gli obiettivi della strategia di Lisbona e gli otto principi proposti nel settore della flessicurezza nella comunicazione della Commissione del 27 giugno 2007; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure adeguate per rafforzare la flessicurezza, da un lato, e tutelare la sicurezza dei lavoratori, dall'altro, tenendo presenti i principi fondamentali di opportunità, accesso e solidarietà su cui si basa l'agenda sociale rinnovata;

    17.   invita gli Stati membri e le parti interessate a considerare gli ostacoli alla mobilità del lavoro femminile e a eliminarli, garantendo tra l'altro: accesso equo a posti di lavoro qualificati e a posizioni di alto livello, retribuzioni equivalenti, lavoro flessibile, adeguati servizi di assistenza sanitaria e assistenza all'infanzia, infrastrutture per l'istruzione di buona qualità per l'infanzia, trasferibilità dei diritti alla pensione ed eliminazione degli stereotipi di genere;

    18.   raccomanda agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di promuovere attivamente programmi speciali per l'occupazione, la formazione, l'istruzione, l'apprendimento a distanza e le lingue, al fine di creare un mercato del lavoro più favorevole alle donne e di consentire una riconciliazione fra la vita professionale e la vita familiare;

    19.   invita gli Stati membri ad integrare sia la mobilità del lavoro sia quella geografica nei programmi nazionali per l'occupazione e per l'apprendimento permanente come settori prioritari;

    20.   si preoccupa per la persistenza, in taluni Stati membri, di restrizioni al mercato del lavoro per i lavoratori originari dei nuovi Stati membri, sebbene le analisi economiche e i dati statistici non giustifichino tali restrizioni né avvalorino i timori dei loro cittadini e dei loro governi; chiede al Consiglio di provvedere a che le Istituzioni europee, in particolare il Parlamento, siano maggiormente coinvolte e attuino controlli più severi nel quadro del processo che autorizza e giustifica gli Stati membri ad applicare periodi transitori per l'accesso al loro mercato del lavoro per i cittadini dei nuovi Stati membri sin dai primi anni successivi all'adesione di tali Stati;

    21.   insiste che la mobilità dei lavoratori non deve essere interpretata da alcuni datori di lavoro come un'opportunità per diminuire gli stipendi, ridurre la sicurezza sociale o, in generale, svalutare le condizioni di lavoro; sollecita gli Stati membri ad adottare misure appropriate non solo per eliminare tutte le forme di discriminazione ma anche per garantire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento delle attività dei lavoratori migranti e delle loro famiglie;

    22.   si preoccupa di talune iniziative adottate dagli Stati membri intese a modificare il loro quadro giuridico interno in materia di immigrazione come pure, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, a interpretarne e applicarne il principio in un senso contrario alla lettera e allo spirito delle vigenti norme comunitarie; chiede che siffatte pratiche siano immediatamente abbandonate e sollecita gli Stati membri ad attuare programmi complessi di integrazione dei cittadini dell'Unione affinché sia esercitato nel loro territorio il diritto alla libera circolazione, all'occorrenza in collaborazione con gli Stati membri di origine;

    23.   invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare nell'elaborazione e nell'attuazione nonché nel monitoraggio e nella valutazione di un programma di reinserimento per i cittadini che ritornano ai loro paesi d'origine dopo aver lavorato in un altro Stato membro;

    24.   riconosce che, sebbene la mobilità possa fornire una soluzione alle carenze di forza lavoro nei paesi ospitanti, essa può causare altrettante carenze nei paesi di provenienza dei lavoratori; richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, in ogni paese, la popolazione inattiva offre un significativo potenziale occupazionale, che per essere mobilitato richiede l'impiego delle risorse dell'Unione europea e degli Stati membri in egual misura;

    25.   segnala alla Commissione la circostanza che nell'Unione europea sussistono ancora numerosi ostacoli amministrativi e legislativi alla mobilità dei lavoratori nonché nel settore del riconoscimento reciproco dei diplomi di qualsiasi livello ed esperienza professionale; ribadisce il suo impegno a trovare soluzioni a tali problemi e chiede alla Commissione di sorvegliare attentamente le restrizioni incompatibili con la legislazione comunitaria e di agire per contrastarle;

    26.   incoraggia gli Stati membri ad effettuare uno studio di impatto frontaliero, prima di procedere all'attuazione di nuove legislazioni nazionali nel settore dell'assistenza sanitaria e della salute pubblica nonché dei regimi sociale e fiscale, per poter individuare in anticipo tutti i problemi che avranno conseguenze sulla mobilità del lavoro;

    27.   ritiene che i lavoratori frontalieri rivestano una posizione particolare nell'ambito della mobilità del lavoro europea;

    28.   sollecita gli Stati membri di accelerare ad processo di attuazione del quadro europeo delle qualifiche (QEQ); ritiene che benché l'armonizzazione di tale sistema di riferimento sia prevista solo per il 2010, la sua attuazione accelerata in tutti gli Stati membri possa ridurre gli ostacoli con i quali si scontrano attualmente i lavoratori;

    29.   accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa alla rete di lavoro europea per la sicurezza dei pazienti (EUNetPaS), che costituisce un primo passo per incoraggiare i soggetti interessati degli Stati membri e dell'Unione europea a rafforzare la collaborazione nel settore della sicurezza dei pazienti; rileva tuttavia che in tutta l'Unione europea continua a sussistere una diversità nella regolamentazione riguardante gli operatori sanitari e invita la Commissione ad incoraggiare gli Stati membri e le loro autorità di regolamentazione competenti in materia a scambiare le informazioni e stabilire sistemi di accreditamento standard per gli operatori sanitari onde garantire la sicurezza dei pazienti in tutta l'Unione europea;

    30.   rileva che l'assenza di un quadro comune per il confronto, il trasferimento e il riconoscimento delle qualifiche professionali a livello europeo rappresenta un serio ostacolo alla mobilità transfrontaliera; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un sistema europeo di crediti per l'insegnamento e la formazione professionale;

    31.   invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le parti sociali siano coinvolte quanto prima nell'attuazione del QEQ affinché il sistema di riconoscimento delle qualifiche possa essere effettivamente applicato nel mercato del lavoro;

    32.   invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a ridiscutere i problemi legati all'armonizzazione delle tabelle degli stipendi con i diversi livelli di qualifiche fissati nel QEQ affinché la mobilità del lavoro sia garantita mediante la corrispondenza tra livelli salariali e competenze dei lavoratori;

    33.   incoraggia le autorità competenti per l'istruzione a collaborare in maniera costruttiva per il reciproco riconoscimento delle qualifiche — ottenute in base a corsi di istruzione ufficiali, informali e non formali — nonché delle professioni che rispondono alle norme fissate dagli Stati membri; ritiene indispensabile che gli Stati membri si avvalgano il più possibile del QEQ e diano un seguito appropriato alle prossime iniziative per un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, cosicché la classificazione nei livelli dei sistemi dell'istruzione nazionali e del programma per l'apprendimento permanente consenta ai lavoratori mobili di continuare la propria formazione; sostiene l'impegno della Commissione a sviluppare Europass in modo da rendere le qualifiche più comprensibili per i datori di lavoro; sottolinea il valore dei servizi Euraxess;

    34.   deplora che in alcuni Stati membri ancora troppa poca attenzione e poche risorse finanziarie sono dedicate a sviluppare ed attuare le strategie per l'apprendimento permanente; incoraggia gli Stati membri ad utilizzare con maggiore efficacia le risorse finanziarie rese disponibili attraverso i Fondi strutturali dell'Unione europea, in particolare il Fondo sociale europeo, per lo sviluppo e l'attuazione di tali programmi;

    35.   invita la Commissione a ridurre gli ostacoli legislativi ed amministrativi e sottolinea la necessità di migliorare il sistema di riconoscimento e di cumulazione di diritti alla sicurezza sociale e la trasferibilità dei diritti alla pensione;

    36.   ritiene che la trasferibilità delle misure di sicurezza sociale sia meglio coordinata sulla base dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (9) nonché degli accordi bilaterali;

    37.   esorta gli Stati membri ad attuare in tutte le loro parti i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 (applicabile dal 2009) nonché la pertinente normativa sulla sicurezza sociale e la corresponsione di indennità di qualsiasi tipo; invita gli Stati membri e la Commissione ad affrontare urgentemente i problemi ricorrenti esposti nelle petizioni e nelle denunce relative alla sicurezza sociale, alle pensioni e all'assistenza sanitaria; sostiene il progetto della Commissione di introdurre una versione elettronica della tessera sanitaria europea; suggerisce di introdurre anche una versione elettronica del modulo E106;

    38.   chiede alla Commissione di rivedere la sua politica in materia di visti per i partecipanti di paesi terzi a programmi di volontariato riconosciuti che si svolgono nell'Unione europea, al fine di introdurre un regime dei visti più liberale, specialmente per quanto riguarda i volontari provenienti da paesi vicini dell'Unione europea;

    39.   ritiene che in merito alle nuove forme di mobilità sia necessaria un'analisi della legislazione in vigore al fine di verificare se sia ancora aggiornata e individuare strumenti per adattare le disposizioni alla nuova fisionomia flessibile del mercato europeo del lavoro, tenendo in conto non solo l'esigenza di difendere i diritti dei lavoratori, ma anche le ulteriori eventuali difficoltà con cui si scontrano i lavoratori migranti e i loro familiari; sottolinea altresì la necessità di analizzare l'estensione dell'applicazione effettiva, in tutti gli Stati membri, della legislazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori e sul diritto di soggiorno dei lavoratori e dei loro familiari; considera che, all'occorrenza, andrebbero formulate raccomandazioni per migliorare il quadro legislativo e operativo;

    40.   chiede che si ridiscutano i problemi del sistema di sicurezza sociale, tra l'altro anche in relazione all'accesso ai servizi di assistenza sanitaria, e il fatto che la mobilità dei lavoratori possa comportare, in taluni casi, la perdita di vantaggi sociali; invita la Commissione ad esaminare la necessità di adattare il regolamento (CE) n. 883/2004, il regolamento di attuazione (CEE) n. 574/72 e le relative prassi amministrative in modo da tenere conto dell'evoluzione delle tendenze e delle nuove forme di mobilità dei lavoratori, compresa la mobilità a breve termine;

    41.   ritiene che la Commissione debba esaminare gli effetti inibitori della mobilità che derivano dalla mancanza di coordinamento tra gli accordi fiscali e il nuovo regolamento relativo alla sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004);

    42.   appoggia il piano d'azione della Commissione inteso a migliorare la proposta di direttiva relativa ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari, poiché con la crescente espansione dei regimi pensionistici professionali è necessario definire regole sulla trasferibilità dei diritti che rispettino i lavoratori; invita quindi la Commissione a presentare una proposta riveduta sulla trasferibilità dei diritti a pensioni professionali;

    43.   ritiene che la mobilità dei lavoratori e delle lavoratrici con famiglia (ossia figli e/o familiari a carico) dipenda in larga misura dalla disponibilità e dall'accessibilità economica dei servizi (quali assistenza all'infanzia e alla terza età, strutture per l'istruzione, centri di accoglienza diurna, servizi speciali); al contempo, reputa che la mobilità del lavoro debba promuovere la realizzazione personale e migliorare la qualità della vita e del lavoro;

    44.   ritiene, tuttavia, che la proposta intesa a migliorare gli scambi di informazioni e di prassi migliori tra le autorità nazionali e quelle relative all'introduzione di una versione elettronica della tessera europea di assicurazione malattia debba essere attuata provvedendo ad un'efficace protezione dei dati; gli Stati membri devono garantire che i dati personali non siano utilizzati a fini diversi da quelli riguardanti la sicurezza sociale, fatto salvo il caso in cui la parte interessata ne abbia dato espressa autorizzazione; chiede maggiori informazioni su tale iniziativa e sul contributo che essa può fornire al miglioramento della mobilità del lavoro; chiede alla Commissione di analizzare e contribuire alla possibilità di introdurre prossimamente una tessera europea unica che contenga tutte le informazioni sui contributi versati dal suo titolare e sui suoi diritti sociali in tutti gli Stati membri in cui ha svolto un'attività professionale;

    45.   appoggia le azioni della rete TRESS e chiede che tale rete continui a studiare i vari modelli di mobilità al fine di adeguarla alla legislazione comunitaria; chiede alla Commissione di includere in tale rete i datori di lavoro e i sindacati, i quali aiutano spesso i lavoratori nel disbrigo delle formalità relative alla sicurezza sociale o all'ottenimento dei documenti necessari alla loro assunzione; insiste sulla necessità che le basi dati detenute da EURES presentino la massima semplicità di accesso e siano aggiornate regolarmente e che sia assicurato il più ampio accesso possibile all'informazione; ritiene che la rete EURES debba collaborare a livello strutturale e istituzionale con la rete TRESS;

    46.   continua a sostenere il contributo della rete EURES alla promozione della mobilità dei lavoratori nell'Unione europea; raccomanda di includere tra i servizi di EURES informazioni sulle reti e i portali Internet specifici a taluni settori e raccomanda altresì la collaborazione di tale rete con altri fornitori di informazioni sulle prospettive di lavoro nell'Unione europea, riservando un'attenzione particolare agli organismi nazionali di collocamento, che possono fornire direttamente un servizio di consulenza individuale alle persone in cerca di occupazione;

    47.   ritiene che i progetti della rete EURES sulla mobilità transfrontaliera debbano dare la priorità alla realizzazione di studi e seminari sull'impatto frontaliero, affinché il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sia attuato in maniera effettiva ed efficace;

    48.   sostiene gli obiettivi annunciati nella terza sezione del piano d'azione per la mobilità del lavoro, in linea col rafforzamento delle capacità istituzionali di EURES; sottolinea la diversità del mercato del lavoro e la necessità di disporre di servizi adeguati a tutte le categorie di lavoratori, vale a dire oltre ai lavoratori individuati nel programma della Commissione, anche quelle persone anziane e disabili che, pur essendo svantaggiate, possono ancora essere valorizzate nel mercato del lavoro e, tra coloro che godono di uno statuto giuridico speciale rispetto ad altri lavoratori, i lavoratori autonomi, i lavoratori che si riaffacciano al mercato del lavoro dopo una pausa, ecc.; insiste che tutte le informazioni disponibili attraverso la rete EURES siano accessibili alle persone disabili;

    49.   invita gli Stati membri ad incoraggiare la mobilità creando, mediante i servizi di collocamento, uno «sportello unico» per tutti i lavoratori, inclusi coloro che intendono lavorare all'estero, affinché possano ottenere informazioni da un'unica fonte riguardo alle prospettive di lavoro all'estero, agli aspetti amministrativi, ai diritti sociali e alle condizioni giuridiche;

    50.   appoggia l'idea di trasformare EURES in un unico portale d'informazione sulla mobilità sotto forma di helpdesk centralizzato, da cui i lavoratori potenzialmente mobili possono ottenere informazioni su tutti gli aspetti della mobilità del lavoro: non solo sulle opportunità di lavoro, la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria, le pensioni e il riconoscimento delle qualifiche, ma anche sulle questioni linguistiche, gli alloggi, le opportunità di lavoro per il coniuge, l'istruzione dei figli e l'integrazione in senso lato nello Stato di arrivo; sottolinea che ove opportuno esso andrebbe esteso ai cittadini di paesi terzi, inclusi quelli che non hanno ancora acquisito lo stato di residenti di lunga durata;

    51.   sostiene pienamente l'attuale meccanismo di informazione, suggerendo al tempo stesso di verificare l'efficacia di tutti i siti e i portali associati, riorganizzandoli, armonizzandoli o raggruppandoli, se necessario, per agevolarne ulteriormente la consultazione;

    52.   richiama l'attenzione sull'accesso alla rete EURES per i cittadini delle regioni rurali, delle isole, delle zone di montagna e delle regioni ultraperiferiche; invita la Commissione e gli Stati membri a consentire l'accesso di questi settori della popolazione alle informazioni contenute nel predetto portale;

    53.   ritiene che il bilancio supplementare di 2 milioni EUR riservato fino al 2013 ai progetti innovativi nel settore della mobilità sia alquanto irrisorio rispetto alla necessità di informare il massimo numero di cittadini dell'Unione circa la mobilità del lavoro nell'Unione e riguardo agli obiettivi fissati nei vari documenti relativi al programma per sostenere la mobilità del lavoro nell'Unione;

    54.   sottolinea la necessità di disporre di dati statistici comparabili e affidabili sui flussi di mobilità dei lavoratori, degli studenti, dei professori e dei ricercatori, al fine di migliorare la conoscenza della Commissione in materia di mobilità nonché il suo controllo sul piano d'azione summenzionato;

    55.   ritiene che esista attualmente un deficit di informazione della popolazione sui vantaggi professionali e di carriera che possono derivare da un periodo di lavoro all'estero e sul modo in cui questo consente anche di promuovere l'integrazione culturale europea; appoggia l'iniziativa della Commissione intesa a informare i cittadini su tali aspetti;

    56.   segnala il programma di tirocini per persone con disabilità del Parlamento, varato nel 2007, e il programma di tirocini per persone con disabilità della Commissione, che è iniziato nell'autunno del 2008; ritiene che queste misure di azione positiva promuovano la mobilità delle persone con disabilità e possano agevolarne fortemente l'integrazione nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri ad appoggiare e promuovere le migliori prassi corrispondenti a livello nazionale, regionale e locale;

    57.   ricorda che gli Stati membri dovrebbero promuovere e scambiarsi buone prassi e programmi di apprendimento reciproco per le iniziative di mobilità finanziate dal Fondo di coesione e in particolare dal Fondo sociale europeo;

    58.   ritiene che, oltre ai servizi on-line, sia opportuno valutare e utilizzare negli Stati membri e nelle regioni dell'Unione europea anche altri mezzi di informazione allo scopo di diffondere più ampiamente le informazioni sulla mobilità del lavoro negli Stati membri; ritiene utile istituire un call center sulla mobilità del lavoro associato a EURES per fornire tempestivamente ai lavoratori le informazioni su questioni specifiche nelle rispettive lingue nazionali e almeno in una seconda lingua europea;

    59.   continua ad appoggiare azioni quali le borse dell'occupazione, le giornate europee di sensibilizzazione alle possibilità di occupazione nel territorio dell'Unione o ancora il partenariato europeo sulla mobilità del lavoro; ritiene nondimeno che il bilancio riservato a tali azioni non sia sufficiente rispetto agli obiettivi di diffusione delle azioni europee condotte in tale settore;

    60.   sottolinea la necessità di distinguere nettamente la mobilità specifica degli artisti da quella dei lavoratori dell'Unione in generale, tenendo in conto la natura delle attività dello spettacolo dal vivo e il suo carattere irregolare e imprevedibile, legato a un regime occupazionale particolare;

    61.   riconosce il carattere particolare di talune professioni in settori quali la cultura o lo sport in cui la mobilità, sia geografica che professionale, è un elemento intrinseco; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare attentamente tale situazione e ad adottare le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti sociali dei lavoratori di tali settori, affinché la loro mobilità non venga ostacolata da barriere amministrative;

    62.   accoglie con favore il fatto che la Commissione stia adottando, nel quadro del suo piano d'azione, misure volte a migliorare la situazione dei cittadini originari di paesi terzi; raccomanda che una politica integrata per la mobilità del lavoro tenga sempre conto della migrazione di cittadini provenienti da paesi terzi;

    63.   sottolinea la necessità di una stretta collaborazione tra le autorità nazionali per individuare ed eliminare le disparità nel settore fiscale e in quello della giustizia nel rispetto delle competenze nazionali;

    64.   ritiene essenziale una maggiore sensibilizzazione sulle diverse possibilità di presentare denunce e petizioni su ostacoli alla mobilità del lavoro e violazioni della normativa comunitaria in materia;

    65.   appoggia ed incoraggia l'attuazione del concetto di mobilità equa e chiede alla Commissione di vigilare sulla sua applicazione, ad esempio coinvolgendo le organizzazioni settoriali rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro per prevenire il lavoro sommerso e il peggioramento delle condizioni di lavoro;

    66.   chiede che le imprese sostengano la mobilità dei lavoratori e delle lavoratrici, per esempio con orari flessibili di lavoro e il telelavoro;

    67.   invita la Commissione a individuare strumenti con i quali rimuovere i complessi ostacoli che rischiano di impedire ai lavoratori di optare per un lavoro all'estero, quale la difficoltà per il coniuge di trovare un lavoro, l'elevato costo del nuovo alloggio, le barriere linguistiche, il divario retributivo tra i generi, il rischio di perdere taluni vantaggi fiscali o il beneficio dei contributi versati al regime nazionale pensionistico, di assicurazione contro le malattie o la disoccupazione; sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente, in particolare dell'apprendimento delle lingue, che rappresenta un elemento fondamentale per soddisfare le nuove richieste del mercato del lavoro;

    68.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di dare seguito alla proposta presentata nel 2005 e alla proposta modificata di direttiva del 2007 relativa ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari;

    69.   invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare la mobilità delle categorie di persone vulnerabili e a contribuire a rimuovere gli ostacoli con cui esse si scontrano creando nuovi posti di lavoro di qualità, lottando contro la discriminazione, superando nuove forme di esclusione sociale, sostenendo la parità tra uomini e donne, aiutando i familiari e assicurando effettivamente l'accesso al lavoro, all'alloggio e al trasporto;

    70.   sottolinea che le donne con figli sono meno mobili degli uomini e chiede che siano varate apposite misure intese a riequilibrare tale disparità;

    71.   appoggia SOLVIT come strumento per una rapida risoluzione dei problemi nel mercato interno o legati alla mobilità dei lavoratori; raccomanda di destinare maggiori risorse a SOLVIT;

    72.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi di aiuto alla mobilità professionale dei giovani; ritiene che tali programmi dovrebbero fondarsi sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore e sul riconoscimento del valore aggiunto dell'esperienza, delle capacità e delle competenze, inclusa la conoscenza delle lingue, acquisite al di fuori del paese di residenza;

    73.   afferma la necessità, derivante dalla centralità della mobilità di studenti e insegnanti per la mobilità del lavoro, di prestare maggiore attenzione a iniziative quali il processo di Bologna e programmi come Erasmus, Leonardo da Vinci e altri, nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro;

    74.   si compiace con la Commissione per la sua iniziativa di consultare tutte le parti impegnate nella promozione della mobilità del lavoro a livello europeo; ritiene che tale dialogo rafforzerà la trasparenza, favorirà la creazione di reti e lo scambio di prassi migliori nonché approcci innovativi per incoraggiare la mobilità e accelerare l'attuazione di una mobilità adeguata e rafforzerà i principi e i valori acquisiti su tale base;

    75.   riconosce i contributi offerti dai programmi Comenius, Erasmus e Leonardo per consentire ai giovani di studiare all'estero e sottolinea la loro importanza dal punto di vista della mobilità professionale futura; invita la Commissione ad esaminare la possibilità di estendere l'accesso a questi programmi, tenendo conto delle esigenze particolari delle categorie di persone svantaggiate;

    76.   sollecita un impegno serio e determinato da parte delle scuole e delle università europee nonché dei governi per un'efficace promozione della mobilità del lavoro, ad esempio mediante la partecipazione alla rete di interessati indicata dalla Commissione nella sua comunicazione;

    77.   segnala la necessità di rafforzare la cooperazione fra imprese pubbliche o private e istituti di istruzione;

    78.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

    (2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

    (3)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

    (4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

    (5)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

    (6)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 159.

    (7)  GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.

    (8)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

    (9)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.


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