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Document 52008IP0521

Misure di sicurezza aerea e impiego di body scannerRisoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di body scanner sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dat

GU C 15E del 21.1.2010, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/71


Giovedì 23 ottobre 2008
Misure di sicurezza aerea e impiego di «body scanner»

P6_TA(2008)0521

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di «body scanner» sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dati

2010/C 15 E/14

Il Parlamento europeo,

visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6 del trattato UE, l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE e il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la Commissione ha presentato un progetto di regolamento che integra le norme di base comuni in materia di sicurezza aerea il quale include, tra i metodi consentiti di controllo dei passeggeri negli aeroporti dell'Unione europea, i «body scanner» (scansionatori corporali), ossia dispositivi che producono immagini scannerizzate delle persone come se fossero nude, il che equivale a una perquisizione fisica virtuale,

B.

considerando che i «body scanner» possono rappresentare una delle soluzioni tecniche necessarie per mantenere un alto livello di sicurezza negli aeroporti europei,

C.

considerando che è necessario un quadro europeo inteso a garantire i diritti dei passeggeri europei, in caso di impiego di «body scanner», al fine di evitare che ogni aeroporto applichi regolamentazioni diverse,

D.

considerando che tale progetto di misura, lungi dall'essere puramente tecnico, ha un grave impatto sul diritto alla riservatezza, il diritto alla protezione dei dati e al rispetto della dignità personale e che pertanto deve essere accompagnato da misure di salvaguardia severe e adeguate,

E.

considerando che il progetto di misura non è stato corredato da una valutazione di impatto sui diritti fondamentali da parte della Commissione, come richiesto dalla comunicazione della Commissione del 27 aprile 2005 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione (COM(2005)0172), e che la Commissione non ha consultato né il Garante europeo per la protezione dei dati, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), né il gruppo di lavoro di cui all'articolo 29, né l'Agenzia dei diritti fondamentali e che non è stata eseguita alcuna indagine sul possibile impatto di tali dispositivi sulla salute dei passeggeri,

F.

considerando che, per i motivi sopra illustrati, è lecito interrogarsi sulla giustificazione di tale misura nonché sulla sua proporzionalità e la sua necessità in una società democratica,

G.

considerando che tale progetto di misura relativo ai metodi di controllo dei passeggeri, che è stato esaminato nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo (comitatologia), sarà seguito da misure di esecuzione relative ai requisiti e alle procedure di controllo che saranno stabilite mediante procedure nelle quali il Parlamento non ha quasi nessun potere,

H.

considerando che non è stato promosso alcun dibattito ampio, trasparente e aperto con i passeggeri, le parti interessate e le istituzioni a livello nazionale e dell'Unione europea su una questione estremamente delicata che riguarda i diritti fondamentali dei cittadini,

I.

considerando che occorre garantire misure di sicurezza efficaci nel settore aereo,

J.

considerando che la decisione della Commissione di sopprimere gradualmente il divieto sui liquidi al più tardi entro aprile 2010 rappresenta un passo in avanti,

1.

ritiene che non vi siano ancora le condizioni per adottare una decisione, poiché mancano ancora informazioni essenziali e chiede alla Commissione, prima della scadenza del termine di tre mesi, di:

eseguire una valutazione di impatto sui diritti fondamentali;

consultare il Garante europeo per la protezione dei dati, il gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 e l'Agenzia dei diritti fondamentali;

eseguire una valutazione scientifica e medica del possibile impatto sulla salute di tali tecnologie;

eseguire una valutazione dell'impatto in termini economici, commerciali e del rapporto costi-benefici;

2.

ritiene che tale progetto di misura potrebbe andare al di là delle competenze di esecuzione previste nell'atto di base, in quanto le misure in questione non possono essere considerate semplici misure tecniche correlate alla sicurezza aerea, ma hanno gravi conseguenze sui diritti fondamentali dei cittadini;

3.

reputa, al riguardo, che tutte le misure di sicurezza aerea, incluso l'utilizzo di «body scanner», debbano rispettare il principio di proporzionalità, giustificato e necessario in una società democratica, e chiede pertanto al Garante europeo per la sicurezza dei dati, al gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 e all'Agenzia dei diritti fondamentali di elaborare urgentemente un parere sui «body scanner» entro l'inizio di novembre 2008;

4.

si riserva il diritto di verificare la compatibilità di tali misure con i diritti umani e le libertà fondamentali presso i servizi giuridici dell'Unione europea e di adottare le misure necessarie sul seguito da darvi;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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