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Document 52008IP0512
Evaluation of the Australia-EU PNR agreementEuropean Parliament recommendation of 22 October 2008 to the Council concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and Australia on the processing and transfer of European Union-sourced passenger name record (PNR) data by air carriers to the Australian customs service (2008/2187(INI)
Valutazione dell'accordo Australia-UE in materia di PNRRaccomandazione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 destinata al Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (2008/2187(INI)
Valutazione dell'accordo Australia-UE in materia di PNRRaccomandazione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 destinata al Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (2008/2187(INI)
GU C 15E del 21.1.2010, p. 46–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 15/46 |
Mercoledì 22 ottobre 2008
Valutazione dell'accordo Australia-UE in materia di PNR
P6_TA(2008)0512
Raccomandazione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 destinata al Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (2008/2187(INI))
2010/C 15 E/09
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Sophia in 't Veld a nome del gruppo ALDE sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (B6-0383/2008),
visti gli articoli 2, 6, 24, 29 e 38 del trattato sull'Unione europea (TUE) che costituiscono la base giuridica per uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e per i negoziati internazionali con paesi terzi e organizzazioni in materia di polizia e cooperazione giudiziaria nelle questioni penali,
visti la decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei dall'amministrazione doganale australiana (1), e l'accordo in questione,
visto il fatto che in conformità dell'articolo 25 TUE, detto accordo è attualmente vincolante su base provvisoria soltanto per quegli Stati membri che non hanno emesso dichiarazioni all'effetto di stabilire che debbono ottemperare alle proprie procedure costituzionali, come hanno fatto il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, l'Irlanda, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi, l'Ungheria, la Polonia e la Finlandia (2),
visto il fatto che a causa della base giuridica prescelta per la succitata decisione del Consiglio, nella fattispecie degli articoli 38 e 24 TUE (quest'ultimo riferito alle relazioni esterne), l'articolo 21 del TUE richiederebbe la consultazione del Parlamento da parte della Presidenza sugli aspetti principali e sulle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune,
viste le proprie precedenti risoluzioni e raccomandazioni sulle questioni relative al PNR (3),
visto l'articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali (ECHR) nonché l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio 2004/82/CE del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (4),
visti i principi fondamentali della leale cooperazione tra le istituzioni, che implicano che il Parlamento sia pienamente informato e consultato e visto il fatto che il Parlamento non è stato neppure informato dei negoziati in corso dalla Commissione e/o dal Consiglio, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di altri accordi relativi al PNR ed anche nel corso della prima tornata di negoziati con l'Australia nel 2003/2004 (5),
visto il fatto che, nonostante la mancanza di volontà da parte delle altre istituzioni, il Parlamento ha il dovere di prendere posizione su una questione che tocca i diritti fondamentali dei cittadini e che è anche attualmente all'esame quale possibile oggetto di legislazione dell'Unione europea,
visti l'articolo 114, paragrafo 3, e gli articoli 83, paragrafo 5, e 94 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0403/2008),
1. |
rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni e osservazioni: Sugli aspetti procedurali
Sugli scopi e la portata
Sulla protezione dei dati
|
2. |
invita gli Stati membri e i parlamenti nazionali che hanno attualmente all'esame il presente accordo e/o quello con gli USA (Belgio, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Spagna, Ungheria, Polonia) a tenere in considerazione le osservazioni/raccomandazioni sollevate; |
3. |
ricorda al Consiglio che nel caso di entrata in vigore del trattato di Lisbona il parlamento deve essere associato su base di parità alla revisione degli accordi PNR; |
*
* *
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento dell'Australia. |
(1) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 47.
(2) Taluni degli Stati membri hanno adottato dichiarazioni specifiche pubblicate nel processo verbale del Consiglio e accessibili all'indirizzo seguente: http://register. consilium. europa. eu/pdf/en/08/st10/st10439. en08. pdf.
(3) Risoluzioni del Parlamento del 13 marzo 2003 sulla trasmissione di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione dei voli transatlantici (GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 381), del 9 ottobre 2003 sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici; stato dei negoziati con gli Stati Uniti (GU C 81 E del 31.3.2004, pag. 105), e del 31 marzo 2004 sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR-Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 665), raccomandazione del 7 settembre 2006 destinata al Consiglio sui negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d'America sull'impiego dei dati di identificazione delle pratiche passeggeri (PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale, compresa la criminalità organizzata (GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 250) e posizione del 7 luglio 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche dei passeggeri (Passenger Name Record, PNR) (GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 464).
(4) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.
(5) La commissione Libertà civili, giustizia e affari interni ha preso atto di questi negoziati anche sulla base del parere del gruppo di lavoro sulla protezione dati istituito a norma dell'articolo 29 sull'argomento. Vedi: http://ec. europa. eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp85_en. pdf.
(6) GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18.
(7) Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatico dei dati personali e successive modifiche.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.