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Document 52008DC0845

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro normativo per le reti e i servizi di televisione mobile: buone pratiche di autorizzazione – Il modello UE

    /* COM/2008/0845 def. */

    52008DC0845

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro normativo per le reti e i servizi di televisione mobile: buone pratiche di autorizzazione – Il modello UE /* COM/2008/0845 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 10.12.2008

    COM(2008) 845 definitivo

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

    Quadro normativo per le reti e i servizi di televisione mobile: buone pratiche di autorizzazione – il modello UE

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

    Quadro normativo per le reti e i servizi di televisione mobile:buone pratiche di autorizzazione – il modello UE

    1. Contesto e obiettivi

    Dopo il forte messaggio politico contenuto nella comunicazione della Commissione del 18 luglio 2007 " Rafforzare il mercato interno della televisione mobile "[1], la presente comunicazione illustra alcuni esempi di buone pratiche tratti dall'approccio regolamentare adottato dagli Stati membri per le reti e i servizi di televisione mobile. Per quanto spetti agli Stati membri e alle competenti autorità di regolamentazione decidere in merito alle procedure di concessione di autorizzazioni e licenze, la Commissione intende sostenere lo sviluppo della televisione mobile nell'Unione europea e nel mondo fornendo orientamenti sulle buone pratiche nell'attività di regolamentazione relativa all'autorizzazione di tali servizi. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella strategia della Commissione a favore della televisione mobile nell'Unione europea.

    La televisione mobile è una nuova piattaforma di servizi di trasmissione verso un dispositivo mobile[2] di contenuti audiovisivi e dei servizi interattivi associati, in particolare in combinazione con i servizi 3G. La comunicazione del 2007 ha elencato gli elementi principali di una strategia europea a favore della televisione mobile, allo scopo di promuovere l'adozione in tutta l'Unione dei servizi innovativi che essa consente. Uno degli elementi fondamentali è il contesto normativo. La certezza del diritto è un aspetto fondamentale per gli operatori che decidono di investire, soprattutto in tecnologie nuove e innovative quali la televisione mobile; chi vi investe per primo deve essere sicuro di non essere soggetto a restrizioni impreviste in una fase successiva. Altri elementi della strategia UE includono il riconoscimento del DVB-H in quanto norma europea per la televisione mobile terrestre (il DVB-H è stato aggiunto all'elenco delle norme ufficiali dell'Unione europea il 17 marzo 2008[3]) e la richiesta di aggiudicazione delle frequenze ai servizi di televisione mobile nella banda UHF[4], in particolare in occasione della riassegnazione di tale banda nell'ambito del dividendo digitale[5]. D'altro canto l'industria dovrà risolvere i problemi di interoperabilità, mentre i servizi della Commissione seguiranno da vicino gli sviluppi e valuteranno la necessità di proporre un'iniziativa politica.

    Inoltre, poiché il successo della televisione mobile dipende in gran parte dalla disponibilità di contenuti, la nuova direttiva sui servizi audiovisivi[6] adatta le norme sui contenuti audiovisivi all'evoluzione del panorama audiovisivo europeo garantendo la neutralità della piattaforma usata, che si tratti di servizi audiovisivi in radiodiffusione – inclusi quelli in radiodiffusione mobile – o di servizi audiovisivi a richiesta.

    Quando la Commissione ha avviato la sua iniziativa sulla televisione mobile, solo alcuni Stati membri avevano cominciato a affrontare gli aspetti normativi. Il primo intervento dei servizi della Commissione aveva lo scopo di chiarire il contesto normativo esistente nella UE e si è concretizzato in uno studio effettuato per conto della Commissione da consulenti indipendenti. Le informazioni raccolte, e convalidate dal comitato degli esperti nazionali, istituito nell'ambito del quadro normativo sulle comunicazioni elettroniche[7], vengono regolarmente aggiornate e pubblicate sul sito web della Commissione[8]. Lo studio ha evidenziato una grande eterogeneità di trattamento della televisione mobile nelle legislazioni nazionali.

    Una volta chiarita la situazione a livello della regolamentazione, nella sua comunicazione del 2007 la Commissione ha invitato gli Stati membri ad adottare un quadro normativo favorevole alla fornitura di servizi di televisione mobile e a coordinarsi tra di loro per scambiarsi le buone pratiche in materia di autorizzazioni. Si è impegnata inoltre a fornire orientamenti per definire un quadro coerente per i regimi di autorizzazione nella UE, individuando le buone pratiche all'interno dell'Unione e favorendone l'adozione da parte degli Stati membri. Questa posizione è stata appoggiata dal Consiglio telecomunicazioni del novembre 2007 che, nelle sue conclusioni, invitava la Commissione a spingersi oltre la semplice raccolta di informazioni e a " individuare le migliori prassi in relazione ai regimi di autorizzazione a livello UE e promuovere, mediante orientamenti appropriati, una loro adozione coerente da parte degli Stati membri "[9].

    Una consultazione delle parti interessate è stata organizzata nel febbraio 2008 nell'ambito della preparazione dei presenti orientamenti; la Commissione ha organizzato in questo contesto un seminario per le industrie del settore, nel corso del quale le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni scritte. Sono stati presentati contributi da due delle principali associazioni industriali[10] oltre che da diverse aziende a titolo individuale. Queste problematiche sono state inoltre presentate e discusse in diverse riunioni con i rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del comitato per le comunicazioni e del suo sottocomitato di esperti della radiodiffusione (CBISS).

    La televisione mobile si colloca al centro della convergenza. Ciò significa che a livello UE la televisione mobile è soggetta a due ordinamenti distinti che disciplinano la trasmissione e il contenuto: il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, che comprende anche la politica dello spettro, e la nuova direttiva sui servizi audiovisivi. La presente comunicazione prende in esame i modelli di autorizzazione seguiti a livello nazionale solo in riferimento alla regolamentazione nazionale delle comunicazioni elettroniche, ma non affronta il tema delle licenze relative ai contenuti. Essa sintetizza i risultati principali dello studio sopra citato e illustra esempi di buone pratiche sugli elementi principali dei regimi di autorizzazione relativi alla televisione mobile, con l'intento di fungere da base per ulteriori discussioni e scambio di buone pratiche tra le autorità nazionali.

    2. AUTORIZZAZIONE DELLE RETI E DEI SERVIZI DI TELEVISIONE MOBILE NELLA UE : MODELLI PRINCIPALI E BUONE PRATICHE

    Gli approcci normativi all'autorizzazione delle reti e dei servizi di televisione mobile variano in modo considerevole all'interno della UE . In diversi Stati membri si estende, implicitamente o esplicitamente, alla televisione mobile il regime generale applicabile alla radiodiffusione. In altri non esistono norme specifiche o si discute sul quadro normativo da adottare per questa nuova piattaforma. Esiste a tutt'oggi scarsa esperienza nella diffusione di servizi che utilizzano esclusivamente la trasmissione mobile.

    Come asserito in precedenza è di capitale importanza evitare un vuoto giuridico o situazioni di forte incertezza della regolamentazione a livello nazionale, che scoraggerebbe gli investimenti e i potenziali operatori di televisione mobile sul mercato interno. Le differenze nei regimi nazionali non costituiscono di per sé un impedimento per lanciare con successo i servizi di televisione mobile, in quanto le regole possono essere adeguate alle specificità nazionali o, addirittura, locali. La televisione mobile, tuttavia, è un servizio senza fili e, in quanto tale, potrà acquisire in futuro una dimensione transfrontaliera. In quest'ottica i regimi di autorizzazione dei servizi di televisione mobile devono tenere conto della dimensione del mercato interno , con l'obiettivo di creare pari condizioni di concorrenza per consentire ai diversi operatori di competere ad armi pari. All'interno della UE è necessaria una coerenza di approccio regolamentare al fine di creare un contesto di regole che favoriscano gli investimenti e l'occupazione.

    Gli interventi di regolamentazione nel settore della televisione mobile sono frenati dalla scarsa disponibilità di spettro e dalla necessità di facilitare l'ingresso sul mercato a tutti gli operatori dei settori della radiodiffusione e delle telecomunicazioni. La catena di valore della televisione mobile è costituita dalla combinazione di diversi livelli, dalla gestione della rete alla gestione della piattaforma e alla fornitura di contenuti fino alla catena di distribuzione. Attualmente la prassi più comunemente seguita è quella di assegnare lo spettro all'operatore della piattaforma o, più raramente, all'operatore di rete. In questo caso l'operatore di rete opera in pratica anche come operatore della piattaforma o può subappaltare questa attività[11]. È intorno a questo regime di autorizzazione – definizione di diritti e obblighi dell'operatore in possesso di licenza – che sono costruiti i modelli normativi.

    Per quanto riguarda il mercato della televisione mobile in Europa si possono individuare attualmente i tre principali modelli di regolamentazione illustrati di seguito.

    Un modello si basa sull'estensione, implicita o esplicita, delle norme relative alla televisione digitale terrestre (DTT) ai nuovi servizi (ad esempio in Italia e nel Regno Unito). Benché questo modello presenti il vantaggio della semplicità e della rapidità di applicazione, nella legislazione nazionale dovrebbe essere previsto un regime specifico per la televisione mobile; la semplice estensione delle norme del digitale terrestre potrebbe risultare insufficiente e/o inadeguata dopo un periodo iniziale.

    Un secondo modello è quello della " semplice distribuzione all'ingrosso " (plain wholesale model"). Poiché le regole sono centrate sull'operatore che fornisce servizi all'ingrosso, il quale svolge un ruolo fondamentale nella gestione della rete, nell'acquisizione dello spettro, nell'attribuzione di licenze ed eventualmente anche nell'aggregazione di contenuto, esiste il rischio - come è avvenuto in Finlandia - di trovarsi in una situazione di stallo, se il fornitore di contenuti non è incentivato a fornire per l'appunto contenuti. L'operatore di rete deve inoltre applicare condizioni pari, ragionevoli e non discriminatorie ai fornitori di servizi di televisione mobile presenti sulla sua rete. Il modello della "semplice distribuzione all'ingrosso", laddove lo spettro è assegnato a un singolo operatore, può inoltre apparire discutibile alla luce della direttiva sulla concorrenza[12], in particolare qualora l'attribuzione dello spettro non avvenga sulla base di una procedura aperta e trasparente e di norme non discriminatorie[13].

    Il terzo modello, "l'approccio integrato" , prevede che tutti i soggetti che partecipano alla catena di valore della televisione mobile, compresi i fornitori di contenuti, trovino un accordo sui servizi prima che l'autorizzazione sia concessa (ad esempio, Austria)[14]. Questo modello normativo presenta il vantaggio di evitare intoppi nella catena di valore . L'integrazione verticale tra gli operatori avviene in due modi: in primo luogo, uno dei criteri di selezione per l'operatore di rete/piattaforma è la conclusione di accordi con gli aggregatori di programmi e/o le emittenti per garantire un modello economico praticabile; in secondo luogo i fornitori di contenuti hanno bisogno di una regolare licenza per la televisione digitale che è concessa una volta esibita la prova della conclusione di contratti con l'operatore multiplex.

    Nell'ambito di questo modello può essere garantita la sincronizzazione dell'avvio di tutte le operazioni commerciali di tutti i soggetti che partecipano alla catena di valore, a condizione che le norme adottate siano coerenti. È per questo che "l'approccio integrato" sembra essere particolarmente adatto per il successo del varo del servizio di televisione mobile.

    Buona pratica: ogni nuovo regime nazionale di autorizzazione relativo alla televisione mobile dovrebbe avere come obiettivo il coinvolgimento dei differenti soggetti che partecipano alla catena di valore, garantendo al contempo il rispetto del diritto comunitario e nazionale della concorrenza.

    3. Individuare le buone pratiche ai diversi livelli dell 'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

    Al fine di individuare le buone pratiche per la televisione mobile, è importante definire gli elementi principali dell'attività di regolamentazione da prendere in considerazione. A tal fine sono state individuate le seguenti tematiche:

    1. quadro generale,

    2. regimi di autorizzazione,

    3. procedure di aggiudicazione,

    4. aspetti specifici.

    Quest'impostazione è stata discussa con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria nel febbraio 2008 e i suoi elementi sono stati valutati sulla scorta degli obiettivi di regolamentazione in una prospettiva comunitaria. Come asserito nella comunicazione del 2007, il principale obiettivo dovrebbe essere una regolamentazione leggera che consenta l'avvio del servizio di televisione mobile senza ostacoli e ritardi indebiti. Agli operatori di mercato non dovrebbero essere imposti obblighi inutili. Allo stesso tempo la regolamentazione dovrebbe stabilire i requisiti minimi da rispettare per garantire un uso efficiente delle frequenze.

    3.1. Quadro generale

    Nei paesi in cui sarà adottata una legislazione specifica, ma anche nei paesi in cui alla nuova piattaforma di servizi si applicano per il momento le norme esistenti in materia di radiodiffusione, le principali caratteristiche del quadro normativo generale per la televisione mobile dovrebbero essere la chiarezza, la trasparenza e l'efficienza delle procedure. Un altro fattore decisivo è la tempestività del processo legislativo . Se la regolamentazione deve essere integrata da misure di applicazione, è consigliabile che esse siano adottate senza indugio. Il varo dei servizi di televisione mobile non dovrebbe essere frenato da un'adozione tardiva della pertinente legislazione o delle modalità di applicazione.

    È inoltre opportuno rammentare che gli operatori della catena di valore della televisione mobile provengono da settori industriali diversi. È pertanto importante che il processo di autorizzazione di questa nuova piattaforma di servizi non sia limitato a una sola categoria di operatori, ma sia aperto a tutti gli operatori economici che sono in grado di rispettare i requisiti minimi necessari.

    Buona pratica: le procedure di autorizzazione dovrebbero essere aperte a tutti gli operatori del mercato per garantire pari condizioni di concorrenza a tutti i differenti soggetti che partecipano alla catena di valore della televisione mobile.

    3.1.1. Meccanismo di consultazione pubblica

    Poiché gli operatori attivi nel settore della televisione mobile possono avere interessi divergenti, è necessario che la normativa pertinente tenga conto di questi fattori. Disporre di meccanismi di consultazione pubblica – prima dell'adozione di qualsiasi specifica regolamentazione o in sede di revisione di quella esistente – può facilitare l'elaborazione di regole adeguate alle esigenze del mercato e garantire che gli operatori del mercato rispettino le nuove disposizioni.

    Buona pratica: dovrebbero essere organizzate sistematicamente consultazioni pubbliche dei cittadini e di tutte le parti interessate in parallelo con test commerciali, in particolare sulle opportunità correlate alla diffusione della televisione mobile, l'uso del dividendo digitale per i servizi di televisione mobile, i modelli di finanziamento.

    3.1.2. Relazioni e riesami periodici

    La regolamentazione in materia di servizi di televisione mobile non deve essere soltanto chiara e trasparente, ma anche flessibile e adeguata ai nuovi sviluppi in un ambiente tecnologico innovativo e in rapido mutamento. In modo positivo – se associata a comunicazioni periodiche delle autorità pubbliche sugli sviluppi del mercato – va giudicata la disposizione che prevede una clausola di riesame, presente nel regime francese. Va da sé che un tale riesame, che potrebbe scaturire da un'analisi del mercato, dovrebbe garantire un buon equilibrio tra il ritmo dei mutamenti tecnologici e di mercato e la necessità di garantire la certezza del diritto agli operatori .

    Buona pratica: le autorità pubbliche dovrebbero riferire periodicamente sugli sviluppi del mercato e formulare proposte adeguate per adattare la normativa esistente.

    3.2. Regimi di autorizzazione

    3.2.1 Nessi precisi tra le norme applicabili

    I regimi di autorizzazione sono l'elemento centrale del contesto normativo per la televisione mobile. Data la natura "convergente" della televisione mobile, è necessario precisare specificamente i diritti e gli obblighi degli operatori nel loro ruolo, da un lato, di operatori di comunicazioni elettroniche e, dall'altro, di emittenti. In quest'ambito è importante definire con chiarezza il nesso tra le comunicazioni elettroniche, lo spettro e i contenuti per evitare ambiguità o sovrapposizione normativa.

    Buona pratica: per favorire l'adozione di un regime di autorizzazione chiaro e trasparente occorre definire chiaramente il nesso tra le norme in materia di comunicazioni elettroniche, spettro e contenuti.

    3.2.2. "Sportello unico"

    Data la separazione tra le comunicazioni elettroniche e i media, nella maggior parte degli Stati membri il rilascio dell 'autorizzazione per la televisione mobile rientra nelle competenze di più di una autorità, come i ministeri e/o l'autorità indipendente di regolamentazione. Che vi sia o no un'autorità di regolamentazione unica è importante stabilire una condivisione delle responsabilità chiara e coerente .

    Lo " sportello unico ", che permette agli operatori di avere un unico referente responsabile dei diversi tipi di autorizzazione, è valutato positivamente dalla maggioranza degli operatori del mercato, purché siano rispettati i principi del pluralismo e della diversità culturale. Il vantaggio di questa procedura è dato dalla semplificazione amministrativa e dalla sincronizzazione temporale nei casi in cui siano necessarie diverse autorizzazioni.

    Buona pratica: i regimi nazionali in materia di televisione mobile dovrebbero prevedere uno "sportello unico" o, quantomeno, limitare il numero di soggetti da cui dipendono le autorizzazioni per la televisione mobile. Gli Stati membri in cui l'autorizzazione avviene a un livello subnazionale dovrebbero mettere in atto una procedura simile o coordinata per tutti gli organismi federali/regionali. Lo "sportello unico" riveste particolare importanza quando sono necessarie autorizzazioni multiple.

    3.3. Procedure di aggiudicazione

    Il fattore tempo è fondamentale per la UE nel suo complesso in relazione alla capacità di competere sul mercato globale. Perché la televisione mobile possa essere varata rapidamente in tutti gli Stati membri è fondamentale definire un calendario chiaro, pubblico, trasparente e stabilito in anticipo per la procedura di aggiudicazione .

    Buona pratica: al più tardi all'inizio dei test commerciali dei servizi di televisione mobile è opportuno annunciare un calendario chiaro per la procedura di aggiudicazione.

    3.3.1. Tipo e criteri di aggiudicazione

    Le aste e la selezione comparata sono due modi alternativi che le autorità hanno per concedere le autorizzazioni. Fino a oggi la tendenza è stata quella di attribuire le autorizzazioni alle piattaforme in esito ad una selezione comparata. I criteri di aggiudicazione sono uno strumento importante a disposizione delle autorità nazionali per garantire che i servizi forniti siano conformi a determinati requisiti, che garantiscono un uso efficiente dello spettro destinato alla televisione mobile.

    La procedura di aggiudicazione dovrebbe garantire l'entrata in funzione dei servizi di televisione mobile in tempi brevi. Si potrebbero imporre alcune condizioni per minimizzare il rischio che si vengano a creare situazioni di stallo, ad esempio tra operatori di piattaforma, fornitori di contenuti e operatori mobili. Tra le condizioni imposte ai richiedenti possono pertanto figurare la conclusione di accordi tra i differenti soggetti della catena di valore, nel rispetto delle regole di concorrenza.

    Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione specifici è importante sottolineare la qualità del servizio che ha un ruolo fondamentale per soddisfare le aspettative dei consumatori in relazione alla televisione mobile, in particolare per quanto riguarda la copertura all'interno degli edifici e la qualità delle trasmissioni.

    Buona pratica: nel rispetto del diritto comunitario dovrebbero essere applicati criteri di aggiudicazione obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le procedure di aggiudicazione dovrebbero incoraggiare un approccio cooperativo tra i soggetti coinvolti, fatte salve le regole di concorrenza. Tra le condizioni di aggiudicazione dovrebbero figurare requisiti di qualità del servizio, tra cui la copertura all'interno di edifici e l'uso ottimale dello spettro.

    3.3.2. Altre condizioni di aggiudicazione

    Nella maggior parte degli Stati membri è o sarà dedicato alla televisione mobile un singolo multiplex – in Francia la discussione in corso apre la strada all'uso di due multiplex sulle frequenze del dividendo digitale, ovvero le frequenze liberatesi grazie all'abbandono dell'analogico. Al fine di evitare l'accumulo di frequenze la regolamentazione potrebbe contenere una disposizione relativa al periodo massimo di inattività.

    Buona pratica: tra le condizioni di aggiudicazione dovrebbe figurare la possibilità di revocare l'aggiudicazione dello spettro a una televisione mobile se la frequenza assegnata non è utilizzata entro un lasso di tempo ragionevole.

    3.4. Aspetti specifici

    In questa prima fase di sviluppo del mercato appare auspicabile che tutte le condizioni di autorizzazione siano adeguate e non impongano oneri inutili agli operatori.

    3.4.1. Norme relative agli obblighi di trasmissione ( "must-carry")

    Conformemente alla legislazione europea[15] possono essere imposti obblighi di trasmissione ("must-carry") soltanto quando un numero significativo di utenti finali di una rete utilizza quest'ultima come mezzo principale per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive. Attualmente la televisione mobile si trova in una fase di avvio, nella quale non possono essere imposte norme sugli obblighi di trasmissione. In ogni caso i canali che beneficiano dell'obbligo di trasmissione sono spesso canali "imprescindibili", che di fatto aumentano il valore commerciale dei servizi di distribuzione e che saranno con ogni probabilità compresi nell'offerta di tutti i principali "pacchetti" di televisione mobile.

    In questo senso, e nello spirito dell'approccio cooperativo propugnato dalla presente comunicazione, potrebbe essere utile che i regolatori nazionali prevedano norme in materia di "obbligo di offerta" per la televisione mobile in quanto servizio nascente che necessità di contenuti attraenti.

    Buona pratica: nei singoli Stati membri e a livello UE dovrebbe essere organizzata una discussione sulle norme in materia di "obbligo di offerta" per la televisione mobile.

    3.4.2. Condivisione dell 'infrastruttura di rete

    La condivisione dell'infrastruttura di rete è un elemento importante per ridurre i costi di gestione e aumentare la capacità di copertura e trasmissione[16]. Come asserito nella comunicazione del 2007, gli Stati membri possono considerare la possibilità di consentire la condivisione dell'infrastruttura di rete [17] e incoraggiare la co-ubicazione, qualora ciò sia necessario per facilitare la diffusione della rete, e anche imporla per risolvere eventuali problemi di ordine ambientale[18].

    Buona pratica: la condivisione dell'infrastruttura di rete per i servizi di televisione mobile dovrebbe essere incoraggiata nella misura in cui ciò è consentito dalle regole di concorrenza.

    3.4.3. Interoperabilità e roaming

    La piena interoperabilità tra reti e dispositivi rimane un obiettivo importante per rendere possibile, laddove appropriato, il roaming in tutta la UE e, pertanto, devono essere privilegiate le soluzioni che garantiscono l'interoperabilità. L'evoluzione del mercato ha dimostrato che l'interoperabilità può essere realizzata quando le parti interessate operano di concerto con l'obiettivo comune di attuare uno standard tecnologico quale il DVB-H. Quest'obiettivo è attualmente perseguito dall'industria e dagli enti di normalizzazione, con particolare attenzione ai servizi e alle applicazioni.

    Inoltre il fatto che per sua natura la televisione mobile sia un servizio senza fili implica che i consumatori si aspettano legittimamente che funzioni anche oltre confine, come nel caso del "roaming" per la telefonia mobile. Il roaming della televisione mobile nell'intera UE acquisirà probabilmente importanza via via che i servizi di televisione mobile saranno introdotti in Europa. A questo proposito giova ricordare che alcuni canali transfrontalieri o paneuropei sono già disponibili oggi e possono costituire un importante banco di prova per i futuri servizi paneuropei[19]. Per l'anno prossimo è atteso in Europa il lancio della televisione mobile via satellite basata sullo standard DVB-SH.

    Buona pratica: poiché i servizi di televisione mobile sono servizi "senza fili" dei è opportuno prendere nella dovuta considerazione gli aspetti dell'interoperabilità e del roaming.

    4. conclusioni e follow-up

    È chiaro che in materia di regolamentazione le buone pratiche per essere efficaci devono essere condivise. Per questo la Commissione continuerà a favorire lo scambio di informazioni, esperienza e buone pratiche tra le amministrazioni nazionali e altre parti interessate. Le informazioni sulla regolamentazione della televisione mobile trasmesse dagli Stati membri sono pubbliche, possono essere consultate sul sito web della Commissione[20] e saranno aggiornate con cadenza regolare. Lo scambio di informazioni e buone pratiche avverrà in particolare in sede di comitati di esperti degli Stati membri, quali il comitato per le comunicazioni e i suoi sottocomitati sull'autorizzazione e la radiodiffusione. I servizi della Commissione riferiranno regolarmente ai competenti gruppi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio.

    [1] COM(2007) 409, di seguito la "comunicazione del 2007".

    [2] Esistono diversi dispositivi atti a ricevere la televisione mobile, ma il più comune è il telefono cellulare.

    [3] Decisione 2008/286/CE della Commissione, del 17 marzo 2008, che modifica la decisione 2007/176/CE per quanto riguarda l'elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 24).

    [4] Nel quadro applicabile allo spettro di trasmissione nella banda UHF, gli Stati membri si astengono dal concedere o mantenere "diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio" (articolo 4 della direttiva 2002/77/CE), devono incoraggiare un uso efficace dello spettro (articolo 8, paragrafo, 2, lettera d) della direttiva quadro 2002/21/CE) e un'effettiva concorrenza (articolo 8, paragrafo 1), senza discriminazioni di trattamento (articolo 8, paragrafo 3, lettera c). Combinando il dettato dei citati articoli, ne risulta l'obbligo di ripartire lo spettro in modo efficiente.

    [5] Alcuni Stati membri, quali Francia, Italia e Austria, hanno già deciso di assegnare lo spettro UHF alla televisione mobile e la maggioranza degli altri Stati membri prevede di farlo.

    [6] Direttiva 2007/65/CE del Parlamento e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

    [7] Il comitato per le comunicazioni (COCOM) e i suoi sottocomitati sull'autorizzazione (AUTH) e la radiodiffusione (CBISS).

    [8] http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/current/broadcasting/mobile_tv/table_mobile_tv_auth_web_july08.pdf

    [9] Conclusioni del Consiglio - Rafforzare il mercato interno della televisione mobile, 29 novembre 2007.

    [10] UMTS Forum and GSM Association Mobile TV Joint Work Group; BMCOforum.

    [11] Solo in Germania la licenza per la gestione della rete è stata assegnata separatamente da quella per il servizio di piattaforma.

    [12] Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 249 del 17.9.2002, pagg. 21-26)

    [13] Cfr. anche l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva autorizzazione 2002/20/CE (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

    [14] Privatfernsehgesetz (PrTV-G) [BGBl. I No 84/2001] modificata da BGBl. I No 52/2007, sezione 23, paragrafo 3, comma 3.

    [15] Articolo 31 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, "Direttiva servizio universale" (GU L 108 del 24.04.2002, pagg. 51-77).

    [16] Una posizione analoga è propugnata a livello internazionale; a suo favore si è espresso ad esempio l'Ottavo simposio globale dei regolatori tenutosi il 13 marzo 2008 a Pattaya in Thailandia.

    [17] Accordi di questo tipo esistono in alcuni mercati in relazione alle infrastrutture GSM e/o UMTS e per essi la Commissione ha concesso una deroga alle norme UE in materia di concorrenza.. Ad es.: decisione della Commissione del 16 luglio 2003 (caso COMP/38.369: T-Mobile Deutschland/O2 Germania: Accordo quadro per la condivisione delle infrastrutture di rete — Network Sharing Rahmenvertrag - GU L 75 del 12.3.2004 pag. 32) e sentenza del Tribunale di primo grado del 2 maggio 2006 (causa T-328/03).

    [18] Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, "Direttiva quadro" (GU L 108 del 24.04.2002, pagg. 33-50).

    [19] Ad esempio, Euronews, Arte, 3 Sat, Eurosport, France 24 e BBC World.

    [20] Idem nota n. 8.

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