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Document 52008AR0283

Parere del Comitato delle regioni — Quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) e programmazione congiunta della ricerca

GU C 76 del 31.3.2009, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 76/6


Parere del Comitato delle regioni — Quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) e programmazione congiunta della ricerca

(2009/C 76/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI

ritiene che le regioni e gli enti locali svolgano un ruolo cruciale nello Spazio europeo della ricerca (SER), in quanto avvicinano tale politica ai cittadini e sono più vicini alla realtà concreta dei soggetti che in essa operano,

appoggia l'istituzione di un quadro giuridico comunitario invocato dagli Stati membri per facilitare la creazione e la realizzazione effettiva in Europa di infrastrutture di eccellenza che stimolino la ricerca e che, in ultima analisi, si traducano in un miglioramento della posizione competitiva dell'Europa nei confronti dei paesi terzi,

propone che, allo scopo di garantire la natura transnazionale dell'infrastruttura di ricerca, nel caso in cui i suoi membri siano regioni o enti locali, essa sia composta di almeno tre regioni o enti locali appartenenti a Stati membri differenti, restando fermo che ciò non incide sulla provenienza del resto dei membri dell'infrastruttura,

esorta a tener conto in modo particolare della realtà dei GECT in quanto strumento giuridico alternativo per l'istituzione di infrastrutture di ricerca di dimensione europea. A tale proposito, i considerando 5 e 9 del nuovo regolamento del Consiglio dovrebbero contenere un riferimento più esplicito in tal senso,

sottolinea l'importanza delle regioni e degli enti locali come promotori dei programmi di ricerca congiunti, grazie al fatto che tali istituzioni sono più vicine alle realtà specifiche locali scientifico-tecnologiche e imprenditoriali e quindi alle esigenze di cooperazione in settori strategici,

sottolinea l'importanza della massimizzazione dell'impatto regionale e locale attraverso le infrastrutture di ricerca decentrate e la necessità che le ERI prendano in considerazione il sostegno potenziale che fornirebbe loro l'istituzione in Europa di una rete virtuale di infrastrutture.

Relatore

:

Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI (ES/ALDE), segretario generale degli Affari esteri, Comunità autonoma del Paese basco

Testi di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI)

COM(2008) 467 def. — 2008/0148 (CNS)

Comunicazione — Per una programmazione congiunta della ricerca — Cooperare per affrontare più efficacemente le sfide comuni

COM(2008) 468 def.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ritiene che le regioni e gli enti locali svolgano un ruolo cruciale nello Spazio europeo della ricerca (SER), in quanto avvicinano tale politica ai cittadini e sono più vicini alla realtà concreta dei soggetti che in essa operano. Per tale motivo, il Comitato sostiene che le regioni devono assumere un ruolo strategico nelle iniziative dirette a rafforzare e ampliare il SER, specialmente in quelle relative alla creazione di solide istituzioni di ricerca in contesti innovativi e di attività di collaborazione e cooperazione su temi di ricerca;

2.

plaude alle due iniziative presentate e riconosce che esse costituiscono un contributo importante all'approfondimento e all'ampliamento del SER. Il Comitato, infatti, nel parere Nuove prospettive per lo spazio europeo della ricerca  (1), ha già insistito sulla necessità di realizzare le azioni necessarie ad intensificare il processo di creazione del SER, come passo verso la trasformazione dell'Europa nell'economia più dinamica del mondo;

3.

ribadisce l'idea secondo cui le regioni e gli enti locali sono le unità di gestione di base, tanto della gestione territoriale che di quella economica e pone l'accento sul ruolo centrale che le regioni e gli enti locali europei svolgono nella realizzazione della nuova agenda di Lisbona per rendere l'economia europea più competitiva attraverso una strategia orientata all'innovazione;

4.

sottolinea la specificità di ciascuna delle regioni europee sotto il profilo del tessuto imprenditoriale e dei livelli di maturità e specializzazione. Per questa ragione richiama l'attenzione sulla necessità di tener conto di questa specificità al momento di definire il legame tra le regioni e le misure decise per migliorare la competitività globale. In questo contesto è necessario assicurare che le condizioni particolari di determinate regioni, come l'ultraperifericità, non siano causa di esclusione nel momento in cui si chiede l'istituzione di una ERI. Sarebbe quindi necessario adottare misure al fine di assicurare l'accesso delle regioni ultraperiferiche (RUP) alla rete virtuale di infrastrutture;

5.

esorta gli Stati membri a decidere, in coordinamento e insieme con le regioni che li compongono le loro politiche d'innovazione e le misure e gli strumenti adottati per stimolarle, in modo che i risultati ottenuti con le politica attuate rispondano anche alle necessità esistenti ai livelli regionale e locale;

6.

condivide le conclusioni del Consiglio Competitività (2) relative al rafforzamento della governance del SER e basate su una visione del SER di lungo periodo messa a punto dagli Stati membri e dalla Commissione in partenariato, con l'ampio sostegno dei soggetti interessati e dei cittadini. In questo contesto il Comitato ribadisce che nella governance del SER, fin dalle prime fasi di elaborazione, dovrebbero essere coinvolti tutti i soggetti interessati, e in particolare la comunità scientifica, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collegamento con altre politiche in materia di istruzione, innovazione e coesione;

7.

rivolge un invito pressante alla Commissione europea e agli Stati membri perché prendano le misure necessarie per coinvolgere in modo efficace e completo gli enti regionali e locali nella governance delle due iniziative oggetto del presente parere.

Quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) — COM(2008) 467 def.

8.

appoggia l'istituzione di un quadro giuridico comunitario invocato dagli Stati membri per facilitare la creazione e la realizzazione effettiva in Europa di infrastrutture di eccellenza che stimolino la ricerca e che, in ultima analisi, si traducano in un miglioramento della posizione competitiva dell'Europa nei confronti dei paesi terzi;

9.

sollecita la Commissione perché, nel definire la natura e i requisiti dei membri di un'ERI, includa tra questi le regioni come membri a pieno titolo insieme con gli Stati membri, con le organizzazioni intergovernative e con i paesi terzi. Le regioni non devono essere considerate come rappresentanti di uno Stato membro, ma come unità di gestione autonome, dato che dispongono di capacità e risorse sufficienti e di sistemi scientifici e tecnologici maturi e capaci di assumere in modo soddisfacente una funzione di guida condivisa per l'istituzione e la realizzazione di grandi infrastrutture di eccellenza;

10.

propone che, allo scopo di garantire la natura transnazionale dell'infrastruttura di ricerca, nel caso in cui i suoi membri siano regioni o enti locali, essa sia composta di almeno tre regioni o enti locali appartenenti a Stati membri differenti, restando fermo che ciò non incide sulla provenienza del resto dei membri dell'infrastruttura;

11.

approva il fatto che le ERI possano essere finanziate sia attraverso il programma quadro di ricerca sia con i fondi strutturali. Il Comitato propone anche l'uso coordinato di altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private disponibili negli Stati membri;

12.

propone l'istituzione di meccanismi di coordinamento strategici a livello europeo che coinvolgano le parti interessate più importanti per garantire la realizzazione effettiva di una politica coerente per le ERI; essi dovrebbero trattare questioni di importanza tale come la valutazione delle iniziative e la soluzione di problemi relativi all'ubicazione delle nuove ERI;

13.

concorda con la Commissione sulla necessità di dare impulso a iniziative che si basino sul coordinamento tra i diversi attori per facilitare la trasmissione dell'informazione e delle conoscenze tra di loro, in modo da ampliare l'effetto moltiplicatore dei loro benefici sul tessuto imprenditoriale, scientifico, accademico e tecnologico delle diverse regioni e dei differenti enti locali. In questo senso, si congratula per la recente istituzione da parte della Commissione europea, in collaborazione con la Fondazione della scienza europea, del portale web sulle infrastrutture di ricerca;

14.

riconosce le limitazioni che le forme giuridiche attualmente esistenti presentano per la creazione delle infrastrutture di ricerca europee e la necessità di dotarsi di un quadro europeo finalizzato ad un miglior funzionamento delle infrastrutture e all'eliminazione effettiva delle barriere e degli ostacoli alla ricerca transnazionale;

15.

ricorda che esistono a livello internazionale, nazionale e europeo altri strumenti complementari alle ERI e che, mentre queste ultime sono create con un obiettivo preciso, altre, come il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), hanno finalità più ampie: facilitare e incentivare la cooperazione territoriale per rafforzare la coesione economica e sociale in campi diversi. Il Comitato raccomanda quindi di prevedere un'articolazione delle ERI coerente con il GECT e con altri strumenti già in essere in modo da ottenere il miglior risultato possibile da tutti loro;

16.

esorta a tener conto in modo particolare della realtà dei GECT in quanto strumento giuridico alternativo per l'istituzione di infrastrutture di ricerca di dimensione europea (3). A tale proposito, i considerando 5 e 9 del nuovo regolamento del Consiglio dovrebbero contenere un riferimento più esplicito in tal senso;

17.

fa rilevare la distribuzione geografica attuale delle infrastrutture di ricerca europee, che si trovano, principalmente per ragioni storiche, nella parte occidentale del territorio dell'UE, e che dovrebbero essere pianificate in modo da essere distribuite in modo uniforme in tutto il territorio e per quanto possibile anche tra gli Stati membri. Questa distribuzione decentrata delle infrastrutture sarà volta a trovare una corrispondenza tra i benefici a livello regionale e la necessità di nuove infrastrutture a livello europeo e potrebbe essere rafforzata mediante una rete virtuale che colleghi tutte le infrastrutture di ricerca, prestando particolare attenzione a quelle di piccole e medie dimensioni potenzialmente importanti per lo sviluppo delle conoscenze in settori di interesse strategico nonché per lo sviluppo economico e l'innovazione degli enti regionali e locali interessati;

18.

approva le conclusioni del Consiglio Competitività del 30 maggio 2008 in cui si fa appello alla Commissione a agli Stati membri perché «proseguano gli sforzi per aumentare la capacità delle regioni in tutta l'Europa di accedere, utilizzare, costruire e gestire infrastrutture di ricerca moderne». Tra le possibili misure da prendere a tal fine, il Comitato propone di:

attribuire alle regioni e agli enti locali un maggior peso nell'elaborazione della roadmap dell'ESFRI (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca) per le infrastrutture di ricerca europee e, in particolare, al momento di classificare secondo un ordine di priorità i 35 progetti chiave di interesse europeo già approvati,

tener conto del peso delle regioni e degli enti locali e del loro coinvolgimento nelle ERI,

assicurare la coerenza delle ERI con altre forme esistenti in Europa a livello nazionale e regionale, quali il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT),

facilitare, mediante un quadro legislativo adeguato il decentramento delle ERI in modo che tutti gli Stati membri, regioni ed enti locali ne traggano vantaggio,

garantire un coinvolgimento reale ed effettivo degli enti locali e regionali in una governance efficiente delle ERI;

19.

richiama l'attenzione sull''importanza delle regioni ed enti locali per lo sviluppo di contesti innovatori intorno alle ERI, in quanto le politiche regionali hanno un impatto rilevante sia nell'attirare scienziati sia nel promuovere le ERI come centri per lo sviluppo regionale. Le ERI, quindi, presentano il potenziale per generare benefici socioeconomici significativi per le città e le regioni in cui sono insediate;

20.

approva il fatto che la decisione in materia di ERI spetti alla Commissione europea. Il Comitato ritiene che in tal modo il procedimento sarà più semplice e rapido di quanto sarebbe se fosse il Consiglio a decidere di volta in volta sull'istituzione di ogni ERI. Per assicurare la piena trasparenza e legittimità del processo decisionale, il Comitato propone che si definiscano in dettaglio i criteri di valutazione della Commissione europea e che si istituisca un comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri, e/o eventualmente delle regioni oppure degli enti locali e regionali o delle loro associazioni, il cui parere sia determinante ai fini delle decisioni della Commissione nei riguardi delle ERI. Propone anche che gli Stati prevedano meccanismi di coordinamento opportuni che consentano al parere espresso da ciascuno Stato nel comitato di gestione di rispecchiare il parere delle regioni o degli enti locali che detto Stato rappresenta;

21.

plaude al fatto che il regolamento preveda per la forma giuridica proposta per le ERI l'eliminazione di intralci di natura amministrativa, legale e fiscale, sotto forma di esenzione dalle imposte e di procedure di appalto più agili e flessibili, che contribuiranno, a parere del Comitato, a rendere più semplice l'istituzione delle grandi infrastrutture di ricerca e a ottenere un'efficienza maggiore nell'attività e nei risultati delle stesse.

Comunicazione della Commissione — Per una programmazione congiunta della ricerca COM(2008) 468 def.

22.

sottolinea l'importanza delle regioni e degli enti locali come promotori dei programmi di ricerca congiunti, grazie al fatto che tali istituzioni sono più vicine alle realtà specifiche locali scientifico-tecnologiche e imprenditoriali e quindi alle esigenze di cooperazione in settori strategici. Di fatto, diverse regioni europee partecipano già e guidano con successo strumenti di coordinamento e collaborazione di programmi di ricerca, come è il caso dei progetti ERA-NET. La proposta del Comitato delle regioni s'incentra sull'idea che i promotori degli accordi di cooperazione nell'ambito della programmazione congiunta non siano unicamente gli Stati membri, ma anche e soprattutto gli stessi enti pubblici regionali;

23.

segnala l'esigenza di includere nella proposta e di definire in modo appropriato i meccanismi di coordinamento più efficienti per il corretto funzionamento degli accordi tra le singole regioni e i diversi enti locali che costituiscono l'Europa;

24.

è consapevole della necessità reale di proporre un programma che abbia le caratteristiche descritte, pur ritenendo che sarebbe auspicabile che la sua realizzazione non comportasse un onere aggiuntivo per gli Stati e le regioni. Per tale ragione esso propone che la Commissione sostenga tale programma, non solo facilitando gli accordi, ma anche attraverso un impegno finanziario e con le corrispondenti risorse. Il Comitato ritiene infatti che tale impegno finanziario sia un fattore imprescindibile per stimolare tale programma con risultati soddisfacenti e propone pertanto alla Commissione di creare in futuro un fondo specifico per appoggiare questa iniziativa;

25.

ritiene che prima di lanciare nuovi programmi, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero sfruttare in modo adeguato tutte le opportunità per realizzare sinergie tra le politiche transnazionali e gli strumenti di collaborazione già esistenti, istituendo meccanismi per trarre i massimi vantaggi dai programmi di coordinamento già in corso, quali ERA-NET, il metodo di coordinamento aperto, le piattaforme tecnologiche europee, ecc.;

26.

riconosce l'importanza de dare vita ad iniziative basate sul coordinamento e la cooperazione dei soggetti che costituiscono la realtà della R&S europea con l'obiettivo fissato nella strategia di Lisbona di far diventare l'Europa l'economia più competitiva e dinamica del mondo. Chiede tuttavia che tale coordinamento si articoli «dal basso», tenendo conto dei principi delle geometrie variabili e di sussidiarietà. A tale proposito, la partecipazione volontaria delle regioni deve essere intesa come un altro passo verso una maggiore applicazione del principio delle geometrie variabili;

27.

concorda con la Commissione sulla necessità di affrontare le sfide che superino l'ambito nazionale in modo congiunto, dato che sono le regioni e gli enti locali che conoscono meglio i problemi e le debolezze cui devono far fronte ed è precisamente la messa in comune di risorse, persone e conoscenze che amplia le possibilità di trovare soluzioni ai problemi scientifico-tecnologici più complessi;

28.

chiede che i temi prioritari della programmazione congiunta siano scelti in modo consensuale, prendendo in considerazione il maggior numero di regioni con competenze pertinenti e consultando la comunità scientifica e tutte le parti interessate che hanno relazioni specifiche con ciascun settore di ricerca;

29.

propone che, in virtù della sua natura e dello spirito di cambiamento che incarna, questo programma congiunto inneschi un processo di sviluppo pragmatico, flessibile e definito nei dettagli in cui le priorità di ricerca regionali rivestano un ruolo importante.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(…) Tali infrastrutture di ricerca possono essere «ubicate in un unico sito» o «distribuite» (una rete organizzata di risorse).

(…) Tali infrastrutture di ricerca possono essere «ubicate in un unico sito» o «distribuite» (una rete organizzata di risorse). In questo contesto, si sottolinea l'importanza della massimizzazione dell'impatto regionale e locale attraverso le infrastrutture di ricerca decentrate e la necessità che le ERI prendano in considerazione il sostegno potenziale che fornirebbe loro l'istituzione in Europa di una rete virtuale di infrastrutture.

Motivazione

La creazione di infrastrutture a livello decentrato genererebbe benefici non solo per le regioni e gli enti locali, ma risponderebbe anche alla necessità avvertita in Europa di sviluppare nuove infrastrutture, processo che potrebbe essere rafforzato mediante l'istituzione di una rete virtuale che colleghi tutte le infrastrutture tra loro.

Emendamento 2

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Articolo 3, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

la comunità europea della ricerca, composta da ricercatori provenienti dagli Stati membri e da paesi associati ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, può effettivamente avervi accesso; e

la comunità europea della ricerca, composta da ricercatori provenienti dagli Stati membri, dalle regioni e dagli enti locali e da paesi associati ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, può effettivamente avervi accesso; e

Motivazione

Le regioni e gli enti locali svolgono un ruolo cruciale nello Spazio europeo della ricerca (SER) e pertanto devono partecipare attivamente a tutte le iniziative che si avviino in tale campo, specialmente quelle che hanno rapporto con la creazione di istituzioni solide di ricerca in contesti innovatori e di attività di cooperazione o collaborazione su temi di ricerca.

Emendamento 3

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

una descrizione tecnica e scientifica dell'infrastruttura di ricerca che l'ERI avrà il compito di creare e gestire, in particolare in funzione dei requisiti di cui all'articolo 3;

una descrizione tecnica e scientifica dell'infrastruttura di ricerca che l'ERI avrà il compito di creare e gestire e una relazione sugli effetti socioeconomici che essa produrrà a livello regionale, in particolare in funzione dei requisiti di cui all'articolo 3;

Motivazione

È necessario mettere in rilievo i vantaggi e i benefici che comporterà a livello locale e regionale la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca, non solo a livello scientifico e tecnologico, ma anche per l'intera comunità.

Emendamento 4

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(…)

2.   In ciascuno Stato membro l'ERI dispone della massima capacità giuridica accordata ai soggetti giuridici in virtù del diritto nazionale. In particolare può acquistare, possedere e cedere beni mobili, immobili e proprietà intellettuale, concludere contratti e partecipare ad azioni legali.

(…)

(…)

2.   In ciascuno Stato membro o regione l'ERI dispone della massima capacità giuridica accordata ai soggetti giuridici in virtù del diritto di tale territorio nazionale. In particolare può acquistare, possedere e cedere beni mobili, immobili e proprietà intellettuale, concludere contratti e partecipare ad azioni legali.

(…)

4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure possibili per accordare all'ERI la massima esenzione da imposte, oltre a quelle di cui al paragrafo 3, conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato.

4.   Gli Stati membri e le regioni adottano tutte le misure possibili per accordare all'ERI la massima esenzione da imposte, oltre a quelle di cui al paragrafo 3, conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 5

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'ERI ha una sede legale che è situata sul territorio di uno dei suoi membri che sia uno Stato membro o un paese associato ad un programma comunitario di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

L'ERI ha una sede legale che è situata sul territorio di uno dei suoi membri che sia uno Stato membro, una regione o un paese associato ad un programma comunitario di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 6

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   I seguenti soggetti possono diventare membri dell'ERI:

(a)

Stati membri;

(b)

paesi terzi;

(c)

organizzazioni non governative.

1.   I seguenti soggetti possono diventare membri dell'ERI:

(a)

Stati membri;

(b)

regioni o enti locali;

(c)

paesi terzi;

(d)

organizzazioni non governative.

2.   L'ERI deve sempre contare almeno tre Stati membri tra i suoi membri. Altri Stati membri possono aderire all'ERI in qualsiasi momento, previo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto.

2.   L'ERI deve sempre contare almeno tre Stati membri tra i suoi membri, oppure almeno tre regioni o enti locali appartenenti a Stati membri diversi. Altri Stati membri possono aderire all'ERI in qualsiasi momento, previo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto.

3.   Gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri di cui all'articolo 12, lettera a).

3.   Gli Stati membri, le regioni o gli enti locali detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri di cui all'articolo 12, lettera a).

4.   Uno Stato membro o un paese terzo può essere rappresentato da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERI.

(…)

4.   Uno Stato membro, una regione oppure un ente locale o un paese terzo può essere rappresentato da uno o più enti pubblici, comprese le regioni o gli enti locali, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERI.

(…)

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 7

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Lo statuto contiene almeno le seguenti informazioni:

(…)

Lo statuto contiene almeno le seguenti informazioni:

(…)

(h)

i principi di base riguardanti:

(h)

i principi di base riguardanti:

(i) … (viii)

(i) … (viii)

 

(ix)

la politica di comunicazione con i poteri pubblici locali e regionali, le parti interessate e i cittadini della zona in cui è ubicata l'infrastruttura di ricerca europea;

Motivazione

Occorre mettere in risalto la dimensione dell'ERI in quanto soggetto che contribuisce alla diffusione e ottimizzazione dei risultati delle attività realizzate dalla comunità scientifica.

Emendamento 8

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Articolo 18, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'ERI e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio l'assolvimento della funzione dell'ERI.

L'ERI, le regioni o gli enti locali e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio l'assolvimento della funzione dell'ERI.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 9

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Articolo 19

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento.

Gli Stati membri e le regioni o gli enti locali prendono le disposizioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 10

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI), Articolo 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   La Commissione è assistita da un comitato consultivo.

1.   La Commissione è assistita da un comitato di gestione formato da rappresentanti di tutti gli Stati membri e/o, se del caso, delle regioni consultivo.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

La modifica che prevede che invece di un comitato consultivo vi sia un comitato e una procedura di gestione garantisce, nel caso in cui la decisione della Commissione europea sulla domanda di istituzione di una ERI non fosse conforme al parere del comitato, la notifica obbligatoria da parte della Commissione al Consiglio, il quale, a maggioranza qualificata, potrà adottare una decisione diversa. Nel comitato di gestione dovranno sedere rappresentanti di tutti gli Stati membri e/o, eventualmente, delle regioni.

Bruxelles, 26 novembre 2008.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CdR 83/2007 fin.

(2)  Consiglio dell'Unione europea. Bruxelles, 30 maggio 2008. Conclusioni del Consiglio con l'avvio del processo di Lubiana.

(3)  Cfr. CdR 308/2007 fin, punto 19.


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