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Document 52008AP0606

Modifica al regime applicabile agli agenti delle Comunità europee * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

GU C 45E del 23.2.2010, p. 116–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/116


Modifica al regime applicabile agli agenti delle Comunità europee *

P6_TA(2008)0606

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

(2010/C 45 E/40)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0786),

visto l'articolo 283 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0449/2008),

visto l'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

vista la dichiarazione politica del Parlamento europeo resa nella plenaria del 16 dicembre 2008 (2),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i bilanci (A6-0483/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   ritiene che gli importi finanziari figuranti nella proposta legislativa siano compatibili con i massimali della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale;

4.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 48

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 1

(1)

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente. Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.

(1)

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente.

Emendamento 49

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 2

(2)

Un numero limitato di tali collaboratori personali (in appresso denominati «assistenti parlamentari») lavora per uno o più deputati negli edifici del Parlamento europeo di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Gli altri collaboratori personali lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti.

(2)

Il 9 luglio 2008 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha approvato le misure di attuazione per lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo (3). Conformemente all'articolo 34 di dette misure di attuazione, i deputati si avvalgono di:

 

a)

«assistenti parlamentari accreditati», assunti in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento, sottoposti a un regime giuridico specifico adottato in base all'articolo 283 del Trattato e i cui contratti sono stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento, e

 

b)

persone fisiche che assistono i deputati nel loro Stato membro di elezione e che hanno stipulato con loro un contratto di lavoro o di prestazione di servizi nel rispetto del diritto nazionale applicabile in conformità delle condizioni stabilite nelle suddette misure di attuazione, qui di seguito definiti «assistenti locali». .

Emendamento 51

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 3

(3)

Contrariamente a questi ultimi , gli assistenti parlamentari risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con la funzione del Parlamento europeo.

(3)

Contrariamente agli assistenti locali , gli assistenti parlamentari accreditati risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con le attività svolte da uno o più deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni di deputato al Parlamento europeo .

Emendamento 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 4

(4)

Ciò è stato, inoltre, confermato dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il quale ha riconosciuto come, per taluni aspetti, sia possibile ritenere che gli assistenti parlamentari, ai fini dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti, svolgano mansioni per il Parlamento.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 5

(5)

Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza , la non discriminazione e la certezza del diritto, è opportuno far sì che detti assistenti , ad eccezione delle persone che lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti, incluse le persone che lavorano per i deputati a livello locale in uno degli Stati membri in cui sono situate le tre sedi di lavoro del Parlamento, siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo.

(5)

Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno far sì che gli assistenti parlamentari accreditati siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo. Per converso, gli assistenti locali, compresi quelli che lavorano per deputati eletti in uno degli Stati membri in cui sono situati i tre luoghi di lavoro del Parlamento, dovrebbero continuare ad essere assunti dai deputati, conformemente alle suddette misure di attuazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, con contratti stipulati in conformità del diritto vigente nello Stato membro in cui sono eletti.

Emendamento 53

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 6

(6)

È pertanto opportuno che gli assistenti in parola siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione.

(6)

È pertanto opportuno che gli assistenti parlamentari accreditati siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione , delle particolari funzioni che sono chiamati a svolgere e degli specifici doveri ed obblighi cui devono adempiere nei confronti dei deputati al Parlamento europeo per i quali sono chiamati a lavorare .

Emendamento 54

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 7

(7)

L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei.

(7)

L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei e nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata nel senso di conferire agli assistenti parlamentari accreditati un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o altre categorie di agenti delle Comunità europee o a concorsi interni per tali posti .

Emendamento 55

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

Come nel caso degli agenti contrattuali, gli articoli da 27 a 34 dello Statuto dei funzionari non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati.

Emendamento 56

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 8

(8)

Gli assistenti parlamentari costituiscono dunque una categoria di personale specifica del Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi coadiuvano i deputati al Parlamento europeo, nella loro capacità quali rappresentanti democraticamente eletti, cui è stato conferito mandato parlamentare, nell'assolvimento delle proprie funzioni .

(8)

Gli assistenti parlamentari accreditati costituiscono dunque una categoria di altri agenti specifica al Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi , sotto la direzione e l'autorità di uno o più deputati al Parlamento europeo e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, assistono direttamente quel deputato o quei deputati nell'esercizio della loro attività di deputati al Parlamento europeo .

Emendamento 57

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 9

(9)

Risulta pertanto necessaria una modifica limitata del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di personale .

(9)

Risulta pertanto necessaria una modifica del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di altri agenti, tenendo conto, da un lato, della specifica natura dei doveri, delle funzioni e delle responsabilità degli assistenti parlamentari accreditati, che sono concepite per consentire loro di prestare assistenza diretta ai deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro attività di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità, e, dall'altro, del rapporto contrattuale tra gli assistenti parlamentari accreditati e il Parlamento .

Emendamento 58

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Là dove le disposizioni delle condizioni di assunzione degli altri agenti si applicano agli assistenti parlamentari accreditati, direttamente o per analogia, va tenuto conto di questi fattori, nel rigoroso rispetto, in particolare, della reciproca fiducia che deve caratterizzare le relazioni tra gli assistenti parlamentari accreditati e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 10

(10)

Data la natura delle mansioni degli assistenti, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti, suddivisa tuttavia in diversi gradi da attribuire sulla base di criteri che andranno stabiliti in una decisione interna del Parlamento europeo.

(10)

Data la natura dei compiti degli assistenti parlamentari accreditati , è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti parlamentari accreditati , suddivisa tuttavia in diversi gradi , nei quali tali assistenti sono collocati su indicazione dei deputati interessati, in conformità di specifiche misure di attuazione adottate con decisione interna del Parlamento europeo.

Emendamento 60

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 11

(11)

I contratti degli assistenti parlamentari conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza.

(11)

I contratti degli assistenti parlamentari accreditati conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza. La durata di tali contratti dovrebbe essere direttamente collegata alla durata del mandato del deputato o dei deputati interessati.

Emendamento 61

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis)

Gli assistenti parlamentari accreditati dovrebbero avere una rappresentanza statutaria al di fuori del sistema previsto per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità. I loro rappresentanti dovrebbero agire da interlocutori nei confronti dell'autorità competente del Parlamento europeo, tenendo conto che andrebbe stabilito un collegamento formale tra la rappresentanza statutaria del personale e i rappresentanti autonomi degli assistenti.

Emendamento 62

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 12

(12)

Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio. A tale riguardo, il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.

(12)

Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio.

Emendamento 64

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Le misure di attuazione stabilite con decisione interna del Parlamento europeo dovrebbero comprendere ulteriori regole di attuazione del presente regolamento, sulla base del principio della sana gestione finanziaria contemplato al titolo II del Regolamento finanziario (4).

Emendamento 65

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Gli stanziamenti iscritti alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea concernente il Parlamento europeo e destinati a coprire l'assistenza parlamentare, il cui ammontare annuale sarà determinato nel quadro della procedura di bilancio annuale, riguardano la totalità dei costi direttamente connessi agli assistenti dei deputati, che si tratti di assistenti parlamentari accreditati o di assistenti locali.

Emendamento 67

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Parlamento europeo presenta una relazione sulla sua applicazione al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

Entro il 31 dicembre 2011 il Parlamento europeo presenta una relazione sull' applicazione del presente regolamento al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

 

In base al presente regolamento, la Commissione può formulare le proposte che riterrà opportune al riguardo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 1

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Articolo 1

1.

all'articolo 1, dopo «— di consigliere speciale» è inserito il seguente trattino:

1.

all'articolo 1, dopo «— di consigliere speciale» è inserito il seguente trattino:

«— di assistente parlamentare,»

«— di assistente parlamentare accreditato

 

(Questo emendamento si applica in tutto il testo)

Emendamento 68

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 2

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Articolo 5 bis

Sono considerati «assistenti parlamentari», ai sensi del presente regime, i membri del personale scelti da uno o più deputati , assunti mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per assistere uno o più deputati al Parlamento europeo, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1 .

Sono considerati «assistenti parlamentari accreditati », ai sensi del presente regime, le persone scelte da uno o più deputati e assunte mediante contratto diretto dal Parlamento europeo, per prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, al deputato o ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo , sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, derivante dalla libertà di scelta ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 125 — paragrafo 1

(1)

Un «assistente parlamentare» è un membro del personale assunto dal Parlamento europeo per assistere, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, uno o più deputati nell'esercizio del loro mandato parlamentare. Questi svolge mansioni strettamente collegate con le funzioni del Parlamento europeo.

soppresso

Gli assistenti parlamentari sono assunti per svolgere, sia a tempo parziale, sia a tempo pieno, delle mansioni, senza essere assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

 

Emendamento 69

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 125 — paragrafo 2

(2)

Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, le disposizioni che disciplinano l'assunzione degli assistenti parlamentari .

(1)

Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, misure di attuazione ai fini dell'applicazione del presente titolo .

Emendamento 70

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 125 — paragrafo 3

(3)

Gli assistenti parlamentari sono retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

(2)

Gli assistenti parlamentari accreditati non sono assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. La loro remunerazione è finanziata a titolo della pertinente linea di bilancio ed essi sono retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione relativa al bilancio del Parlamento europeo.

Emendamento 71

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 126 — paragrafo 1

(1)

Gli assistenti parlamentari sono inquadrati per gradi.

(1)

Gli assistenti parlamentari accreditati sono inquadrati per gradi in base all'indicazione fornita dal deputato o dai deputati che gli assistenti coadiuveranno, conformemente alle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo1. Per l'inquadramento ai gradi 14-19, ai sensi dell'articolo 134, gli assistenti parlamentari accreditati sono tenuti, come minimo, ad avere completato una formazione universitaria attestata da un diploma o a possedere un'esperienza professionale equivalente .

Emendamento 72

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 126 — paragrafo 2

(2)

Le disposizioni dell'articolo 1 sexies dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia.

(2)

Le disposizioni dell'articolo 1 sexies dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia, a condizione che tali misure siano compatibili con la natura particolare delle mansioni e delle responsabilità assunte dagli assistenti parlamentari accreditati.

 

In deroga all'articolo 7, le modalità della rappresentanza autonoma degli assistenti parlamentari accreditati sono fissate dalle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, tenendo conto che sarà stabilito un legame formale tra la rappresentanza statutaria del personale e quella autonoma degli assistenti

Emendamento 73

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 2 — articolo 127

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. Il Parlamento europeo stabilisce, con decisione interna, le modalità di applicazione pratica che tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente.

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. Nel rigoroso rispetto della natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati e del rapporto di fiducia reciproca che sussiste fra questi e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza, le corrispondenti misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 125, paragrafo 1 , tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente parlamentare accreditato .

Emendamento 26

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 128 — paragrafo 1

(1)

L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia.

(1)

L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia , tenuto conto del rapporto di fiducia reciproca tra il deputato al Parlamento europeo e il suo o i suoi assistenti parlamentari accreditati, fermo restando che i deputati al Parlamento europeo possono basare la scelta dei loro assistenti parlamentari accreditati anche sull'affinità politica.

Emendamento 74

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 128 — paragrafo 2 — alinea

(2)

L'assistente parlamentare è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle disposizioni di cui all'articolo 125 , paragrafo 2 , per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

(2)

L'assistente parlamentare accreditato è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle misure di attuazione di cui all'articolo 125 , paragrafo 1 , per essere assunti in qualità di assistente parlamentare accreditato , occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Emendamento 28

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 128 — paragrafo 2 — lettera e

e)

provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere ; e

e)

possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità; e

Emendamento 29

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 129

Articolo 129

soppresso

(1)

L'assistente parlamentare è tenuto a effettuare un periodo di prova di tre mesi.

 

(2)

Se, durante il periodo di prova, l'assistente parlamentare è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può, su domanda del deputato, prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

 

(3)

Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, il deputato al Parlamento europeo compila, qualora l'assistente non abbia dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nelle sue funzioni, un rapporto sull'idoneità dell'assistente ad espletare le sue mansioni, nonché sul suo rendimento e comportamento. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro un termine di otto giorni, dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Se del caso, l'assistente parlamentare in questione è licenziato dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, purché il rapporto gli sia stato comunicato prima della fine del periodo di prova.

 

(4)

L'assistente parlamentare licenziato durante il periodo di prova fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

 

Emendamento 30

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 130 — paragrafo 1

(1)

Prima di essere assunto , l'assistente parlamentare è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

(1)

L'assistente parlamentare accreditato è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 31

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 131 — paragrafo 1

(1)

Il contratto di un assistente parlamentare è concluso a tempo determinato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.

(1)

Il contratto di un assistente parlamentare accreditato è concluso a tempo determinato e precisa il grado in cui l'assistente è inquadrato. Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo altrimenti indicato nel contratto stesso, il contratto ha termine alla fine della legislatura durante la quale è stato concluso. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.

Emendamento 75

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 131 — paragrafo 2

(2)

Il Parlamento europeo adotta una decisione interna in cui definisce i criteri applicabili all' inquadramento al momento dell'assunzione .

(2)

Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo1, definiscono un quadro trasparente per l' inquadramento , tenendo conto dell'articolo 128, paragrafo2, lettera f) .

Emendamento 33

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 4 — articolo 132 — paragrafo –1 (nuovo)

 

(–1)

Gli assistenti parlamentari accreditati sono assunti per svolgere la loro attività a tempo pieno o a tempo parziale.

Emendamento 76

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 4 — articolo 132 — paragrafo 2

(2)

L'assistente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro.

(2)

L'assistente parlamentare accreditato può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro. L'articolo 56, paragrafo 1, si applica per analogia. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, possono stabilire regole al riguardo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 5 — articolo 133

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle disposizioni di cui all' articolo 125 , paragrafo 2 .

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134 e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle misure di attuazione di cui all' articolo 125, paragrafo 1 .

Emendamento 78

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 5 — articolo 134 — tabella

Grado

1

2

3

4

Stipendio base a tempo pieno

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

Grado

5

6

7

8

Stipendio base a tempo pieno

2 197,58

2 560,18

2 982,61

3 474,74

Grado

9

10

11

12

Stipendio base a tempo pieno

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

Grado

13

14

 

 

Stipendio base a tempo pieno

7 456,78

8 687,15

 

 

Grado

1

2

3

4

Stipendio base a tempo pieno

1 619,17

1 886,33

2 045,18

2 217,41

Grado

5

6

7

8

Stipendio base a tempo pieno

2 404,14

2 606,59

2 826,09

3 064,08

Grado

9

10

11

12

Stipendio base a tempo pieno

3 322,11

3 601,87

3 905,18

4 234,04

Grado

13

14

15

16

Stipendio base a tempo pieno

4 590,59

4 977,17

5 396,30

5 850,73

Grado

17

18

19

 

Stipendio base a tempo pieno

6 343,42

6 877,61

7 456,78

 

Emendamento 79

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 5 — articolo 135

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 250 EUR .

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 350 EUR .

Emendamento 80

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 6 — articolo 137 — paragrafo 1

(1)

In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a 700 EUR né superiori a 2 000 EUR.

(1)

In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a 850 EUR né superiori a 2 000 EUR.

Emendamento 81

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 6 — articolo 137 — paragrafo 3

(3)

Il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 8 — articolo 139

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso.

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, possono prevedere disposizioni complementari relative alle procedure interne .

Emendamento 43

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 — articolo 140 — paragrafo 1 — lettera d

d)

alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare o al Parlamento europeo la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

d)

tenuto conto che la fiducia costituisce la base del rapporto tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo , dietro richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per assistere i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

Emendamento 44

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 — articolo 140 — paragrafo 2

(2)

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c) o in caso di risoluzione del contratto da parte del Parlamento europeo ai sensi del paragrafo 1, lettera d) , l'assistente parlamentare ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.

(2)

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c), l'assistente parlamentare accreditato ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.

Emendamento 83

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 — articolo 140 — paragrafo 3

(3)

Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

(3)

Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare accreditato può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

 

Disposizioni specifiche concernenti la procedura disciplinare sono previste nelle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1

Emendamento 46

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 — articolo 140 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis

I periodi di impiego in qualità di assistente parlamentare accreditato non sono contabilizzati come «anni di servizio» ai fini dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dello statuto del personale.

(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Cfr. Processo verbale, punto 3.23.

(3)   GU C ….

(4)   Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).


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