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Document 52008AP0589

Protezione dell'euro contro la falsificazione per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B-(CNS))

GU C 45E del 23.2.2010, p. 102–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/102


Protezione dell'euro contro la falsificazione per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica *

P6_TA(2008)0589

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B-(CNS))

(2010/C 45 E/25)

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta del Consiglio (14533/2008),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0525),

vista la sua posizione del 17 giugno 2008 (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0481/2008),

visti l'articoli 51, l'articolo 43, paragrafo 1, e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0503/2008);

1.   approva la proposta del Consiglio;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0280.


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