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Document 52008AP0507
Temporary workers ***IIEuropean Parliament legislative resolution of 22 October 2008 on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on temporary agency work (10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD)
Lavoro temporaneo ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale (10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD)
Lavoro temporaneo ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale (10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD)
GU C 15E del 21.1.2010, p. 137–138
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 15/137 |
Mercoledì 22 ottobre 2008
Lavoro temporaneo ***II
P6_TA(2008)0507
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale (10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD))
2010/C 15 E/42
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (10599/2/2008 — C6-0327/2008),
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)0149),
vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002)0701),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 67 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0373/2008);
1. |
approva la posizione comune; |
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune; |
3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 368.