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Document 52008AP0498

Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (COM(2007)0737 — C6-0442/2007 — 2007/0257(COD)

GU C 15E del 21.1.2010, p. 123–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/123


Martedì 21 ottobre 2008
Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0498

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (COM(2007)0737 — C6-0442/2007 — 2007/0257(COD))

2010/C 15 E/35

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0737),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0442/2007),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 settembre 2008, di adottare la proposta, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0300/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


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