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Document 52008AP0287

Adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativo all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 (COM(2008)0249 — C6-0198/2008 — 2008/0092(CNS))

GU C 286E del 27.11.2009, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 286/100


Martedì 17 giugno 2008
Adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1o gennaio 2009 *

P6_TA(2008)0287

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativo all’adozione della moneta unicada parte della Slovacchia il 1o gennaio 2009 (COM(2008)0249 — C6-0198/2008 — 2008/0092(CNS))

2009/C 286 E/39

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0249),

viste la relazione sulla convergenza 2008 della Commissione relativa alla Slovacchia (COM(2008)0248) e la relazione sulla convergenza della Banca centrale europea (BCE) del maggio 2008,

vista la raccomandazione della Commissione per una decisione del Consiglio che abroga la decisione 2005/182/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia (SEC(2008)0572),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sulla relazione annuale 2007 sull’area dell’euro (1),

vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento nelle procedure relative all’allargamento dell’area dell’euro (2),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sull’allargamento dell’area dell’euro (3),

vista la decisione 2003/223/CE del Consiglio, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell’articolo 10, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (4),

vista la sua posizione del 13 marzo 2003 sulla raccomandazione della Banca centrale europea per una proposta di decisione del Consiglio concernente una modifica dell’articolo 10, paragrafo 2, dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (5),

visto l’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0198/2008),

visto l’articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0231/2008),

A.

considerando che la Slovacchia ha soddisfatto i criteri di Maastricht conformemente all’articolo 121 del trattato CE e al protocollo sui criteri di convergenza ivi menzionato,

B.

considerando che, per la prima volta, una delegazione della sua commissione per i problemi economici e monetari si è recata in visita in Slovacchia per valutare in che misura tale paese sia pronto ad entrare nell’area dell’euro,

C.

considerando che, a dieci anni dalla creazione dell’Unione economica e monetaria, l’esperienza insegna che dopo l’adesione all’area dell’euro diminuiscono gli incentivi a favore dello svolgimento della riforma strutturale e che la questione della sostenibilità è divenuta più importante,

D.

considerando che il Presidente del Consiglio Ecofin ha inviato al Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo, una lettera in cui presenta le misure e gli impegni politici adottati dal governo slovacco per assicurare la sostenibilità della convergenza;

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

esprime parere favorevole all’adozione dell’euro da parte della Slovacchia il 1o gennaio 2009;

3.

prende atto che l’articolo 121 del trattato CE definisce la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio e i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo;

4.

osserva che il rapporto sulla convergenza 2008 della BCE individua alcuni rischi relativi alla sostenibilità del tasso di inflazione contenuto raggiunto e sollecita l’adozione delle misure necessarie ad evitarne l’insorgenza;

5.

esprime preoccupazione in merito alle discrepanze ravvisabili fra la relazione sulla convergenza della Commissione e l’analoga relazione della BCE in riferimento alla sostenibilità dell’inflazione;

6.

raccomanda al governo slovacco di istituire un osservatorio per controllare settimanalmente il prezzo di una serie selezionata di prodotti di base per combattere le false percezioni sull’aumento dei prezzi;

7.

invita il governo slovacco a garantire il proseguimento delle necessarie riforme strutturali nel mercato del lavoro, dei servizi e dei prodotti, garantendo, in particolare, un aumento della mobilità della manodopera e degli investimenti in capitale umano; invita il governo slovacco a garantire la concorrenza, segnatamente in settori sensibili come quello energetico;

8.

invita il governo slovacco a garantire, con la collaborazione della Banca centrale slovacca, un ambiente stabile con un basso tasso di inflazione che può essere realizzato attraverso un ulteriore consolidamento fiscale ed una politica fiscale sufficientemente rigorosa al fine di conseguire l’equilibrio del bilancio a medio termine; invita le parti sociali slovacche a mantenere la crescita salariale in linea con la crescita della produttività nell’immediato futuro;

9.

invita l’Eurogruppo a migliorare il coordinamento e a controllare l’attuazione effettiva degli impegni politici adottati dagli Stati membri dell’area dell’euro per assicurare la sostenibilità della convergenza;

10.

sottolinea che le politiche fiscali degli Stati membri che fanno parte dell’area dell’euro devono osservare i principi del buon governo in materia fiscale;

11.

ribadisce la sua ferma opinione secondo cui sarebbe opportuno che la posizione del Consiglio e della Commissione prevedesse di anteporre alla valutazione del rispetto dei criteri di Maastricht la conclusione obbligatoria di eventuali procedure di disavanzo eccessivo nei confronti di uno Stato membro, come previsto dall’articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza; si rammarica che la Commissione abbia mancato nuovamente di applicare in modo corretto il trattato CE sotto questo aspetto;

12.

ritiene che tutte le misure pertinenti adottate da uno Stato membro che presenti domanda di adesione all’area dell’euro, dopo la pubblicazione delle relazioni sulla convergenza della Commissione e della BCE, dovrebbero essere tenute presenti dal Consiglio in base alla pertinente risoluzione del Parlamento ed integrate nel processo di controllo;

13.

invita gli Stati membri a consentire alla Commissione di valutare il rispetto dei criteri di Maastricht sulla base di dati precisi, attuali, affidabili e di elevata qualità;

14.

esprime preoccupazione per lo scarso sostegno registrato nei confronti dell’euro tra i cittadini slovacchi; invita, di conseguenza, le autorità slovacche ad intensificare la campagna di informazione pubblica volta a spiegare i vantaggi della moneta unica e ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre gli aumenti dei prezzi durante il periodo di transizione;

15.

prende atto degli sforzi compiuti da tutte le parti per migliorare le condizioni in cui il Parlamento esercita il proprio diritto di consultazione ai sensi degli articoli 121 e 122 del trattato CE in termini di informazione e scadenze e si compiace per l’iniziativa della commissione per i problemi economici e monetari di organizzare una visita di studio in Slovacchia al fine di procedere alla propria valutazione della situazione;

16.

invita la Commissione e la BCE a considerare tutti gli aspetti quando si tratterà di raccomandare il tasso finale di cambio per la corona slovacca;

17.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

18.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all’Eurogruppo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2007)0348.

(2)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.

(3)  GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 249.

(4)  GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 66.

(5)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 374.


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