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Document 52008AP0204

    Fondo comunitario del tabacco * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco (COM(2008)0051 — C6-0062/2008 — 2008/0020(CNS))

    GU C 279E del 19.11.2009, p. 144–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 279/144


    Fondo comunitario del tabacco *

    P6_TA(2008)0204

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco (COM(2008)0051 — C6-0062/2008 — 2008/0020(CNS))

    (2009/C 279 E/30)

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0051),

    visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0062/2008),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A6-0164/2008);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    ritiene che ogni importo previsto debba essere compatibile con il massimale della linea 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 e sottolinea che l'importo annuale sarà stabilito nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sarà valutato in un contesto pluriennale;

    3.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    4.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    5.

    chiede al Consiglio di consultare il Parlamento nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    6.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    (1)

    Conformemente all'articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica taluni regolamenti, è concesso un aiuto al tabacco ai produttori di tabacco greggio per le campagne dal 2006 al 2009 .

    (1)

    Conformemente all'articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica taluni regolamenti, è concesso un aiuto al tabacco ai produttori di tabacco greggio fino al raccolto 2012 .

    (1 bis)

    Tenuto conto delle numerose riforme intervenute dopo il 2004, in particolare nel settore dell'ortofrutta, è opportuno non porre i produttori di tabacco greggio in una situazione discriminatoria rispetto agli altri agricoltori europei.

    (3)

    Le azioni finanziate dal Fondo comunitario del tabacco si sono rivelate molto efficaci e costituiscono un esempio positivo di cooperazione tra le politiche agricole e sanitarie. Per garantire la loro continuazione, e tenuto conto del fatto che il Fondo è stato sempre finanziato tramite trasferimenti provenienti dall'aiuto al tabacco, è opportuno trasferire un importo pari al 5 % dell'aiuto al tabacco concesso al Fondo comunitario del tabacco per gli anni civili 2008 e 2009 .

    (3)

    Le azioni finanziate dal Fondo comunitario del tabacco si sono rivelate molto efficaci e costituiscono un esempio positivo di cooperazione tra le politiche agricole e sanitarie. Per garantire la loro continuazione, e tenuto conto del fatto che il Fondo è stato sempre finanziato tramite trasferimenti provenienti dall'aiuto al tabacco, è opportuno trasferire un importo pari al 6 % dell'aiuto al tabacco concesso al Fondo comunitario del tabacco per gli anni civili dal 2009 al 2012 .

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato nel modo seguente:

    -1)

    L'articolo 110 undecies è sostituito dal seguente:

    Articolo 110 undecies

    Ambito di applicazione

    Per le campagne fino al 2012 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

    –1 bis)

    All'articolo 110 terdecies la tabella è sostituita dalla seguente:

    (milioni EUR)

     

    2009-2012

    Germania

    p.m.

    Spagna

    p.m.

    Francia

    p.m.

    Italia (esclusa la Puglia)

    p.m.

    Portogallo

    p.m.

    Il testo dell'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo seguente:

    –1 ter)

    Il testo dell'articolo 110 quaterdecies è sostituito seguente:

    Articolo 110 quaterdecies

    Articolo 110 quaterdecies

    Trasferimento al Fondo comunitario del tabacco

    Trasferimento al Fondo comunitario del tabacco

    Un importo dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo, pari al 4 % per l'anno civile 2006 e al 5 % per gli anni civili 2007, 2008 e 2009 , è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario del tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

    Un importo dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo, pari al 4 % per l'anno civile 2006, al 5 % per l'anno civile 2007 e del 6 % per gli anni civili 2009-2012 , è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario del tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

    –1 quater)

    L'articolo 143 sexies è soppresso.

    –1 quinquies)

    L'allegato VII, punto I, secondo comma è soppresso.

    b)

    per gli anni civili dal 2006 al 2009 a norma dell'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    b)

    per gli anni civili dal 2006 al 2007 e dal 2009 al 2012 a norma dell'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.


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