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Document 52008AP0128

Cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/…/GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))

GU C 259E del 29.10.2009, p. 111–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 259/111


Cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera *

P6_TA(2008)0128

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/…/GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))

(2009/C 259 E/21)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania (11563/2007 e 11045/1/2007),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0409/2007),

visti l'articolo 93, l'articolo 51 e l'articolo 41, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0099/2008);

1.   approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania quale emendata;

2.   invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.   invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Union europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

4.   è determinato a esaminare mediante procedura d'urgenza qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica federale di Germania;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica federale di Germania.

TESTO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

È necessario che il Consiglio adotti al più presto la decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea in modo da definire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria alle persone fisiche negli Stati membri;

Emendamento 2

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 3 ter (nuovo)

 

(3 ter)

Le norme in materia di protezione dei dati ai sensi della decisione 2008/…/GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, devono essere messe a punto in assenza di un adeguato strumento giuridico del terzo pilastro sulla protezione dei dati. Una volta approvato, tale strumento giuridico generale dovrebbe essere applicato a tutto il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, a condizione che il suo livello di protezione dei dati sia adeguato e, comunque, non inferiore a quello stabilito nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 e nel suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati.

Emendamento 3

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 3 quater (nuovo)

 

(3 quater)

Categorie speciali di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, il credo religioso o filosofico, l'appartenenza a partiti o sindacati, l'orientamento sessuale o la salute dovrebbero essere trattate solo se assolutamente necessario e in proporzione all'obiettivo del caso specifico nonché conformemente a garanzie specifiche.

Emendamento 4

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 3 quinquies (nuovo)

 

(3 quinquies)

Si dovrebbe poter procedere rapidamente e senza troppi ostacoli burocratici alla costituzione di gruppi operativi comuni ai fini di un'efficiente cooperazione delle forze di polizia.

Emendamento 5

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Garante europeo della protezione dei dati del 19 dicembre 2007.

Emendamento 6

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 — lettera -a (nuova)

 

–a)

«dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persone interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

Emendamento 11

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 — lettera e

e)

«parte non codificante del DNA», regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo ;

e)

«parte non codificante del DNA», zone cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono informazioni in merito a caratteristiche ereditarie specifiche; fatti salvi i progressi scientifici, nessuna ulteriore informazione è rivelata dalla parte non codificante del DNA ;

Emendamento 18

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Articolo 3 bis

Richieste riguardanti persone assolte o prosciolte

Conformemente ai capi 3 e 4 della presente decisione, le relazioni che effettuano la concordanza del profilo del DNA o dei dati dattiloscopici di persone assolte o prosciolte sono scambiate solo se la banca dati è esattamente circoscritta e se la categoria di dati soggetti all'indagine è chiaramente definita dal diritto nazionale

Emendamento 19

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera a

a)

il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente;

a)

il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente e il codice dell'autorità nazionale che procede alla consultazione ;

Emendamento 20

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 17 — paragrafo 3 — lettera i

i)

i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione;

i)

i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione; fra tali poteri rientrano in particolare i diritti di osservazione, d'inseguimento, di arresto e di interrogatorio;

Emendamento 21

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 18 — paragrafo 1

1.   Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

1.   Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2008/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea .

Emendamento 22

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 20 — paragrafo 1

1.   Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2007/…/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione.

1.   Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2008/ …/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione. Le autorità indipendenti di protezione dei dati dello Stato membro o degli Stati membri interessati sono pienamente coinvolte nella procedura di valutazione di cui al capitolo 4 dell'allegato della presente decisione.

Emendamento 23

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 21 — paragrafo 1

1.   Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2007/ …/GAI è effettuata su base annuale. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2007/ …/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.

1.   Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2008/ …/GAI è effettuata su base annuale. Siffatta valutazione comprende un esame delle conseguenze delle differenze a livello di tecniche e criteri per la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi al DNA negli Stati membri. La valutazione comprende altresì un esame dei risultati connessi con la proporzionalità e l'efficacia dello scambio transfrontaliero dei vari tipi di dati relativi al DNA. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2008/…/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.

Emendamento 24

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Il Segretariato generale del Consiglio trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione, su base regolare, i risultati della valutazione dello scambio di dati in forma di relazione, come previsto al capitolo 4, punto 2.1, dell'allegato alla presente decisione.

Emendamento 25

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Addendum all'iniziativa — Capitolo 1 — punto 1.1 — comma 3

Norma di inclusione:

I profili DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di consultazione e raffronto ed i profili DNA trasmessi per consultazione e raffronto devono contenere almeno sei loci e possono contenere altri loci o controlli negativi a seconda della loro disponibilità. I profili DNA indicizzati devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Per aumentare l'accuratezza delle concordanze si raccomanda che tutti gli alleli disponibili siano memorizzati nella banca di dati del profilo DNA indicizzato.

Norma di inclusione:

I profili DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di consultazione e raffronto ed i profili DNA trasmessi per consultazione e raffronto devono contenere almeno sei loci nonché loci supplementari o controlli negativi a seconda della loro disponibilità. I profili DNA indicizzati devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Per aumentare l'accuratezza delle concordanze tutti gli alleli disponibili sono memorizzati nella banca dati del profilo DNA indicizzato e sono utilizzati a fini di ricerca e raffronto. Ciascuno Stato membro attua non appena possibile eventuali nuovi ESS di loci adottati dall'Unione europea .


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