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Document 52008AP0004

    Diritti aeroportuali ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali (COM(2006)0820 — C6-0056/2007 — 2007/0013(COD))
    P6_TC1-COD(2007)0013 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali

    GU C 41E del 19.2.2009, p. 93–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 41/93


    P6_TA(2008)0004

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali (COM(2006)0820 — C6-0056/2007 — 2007/0013(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0820),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0056/2007),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0497/2007);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    P6_TC1-COD(2007)0013

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    vista il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione ‖,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    (1)

    La funzione principale e l'attività commerciale degli aeroporti consiste nell'assicurare il compimento di tutte le operazioni relative agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, in modo da consentire ai vettori aerei di fornire i ‖servizi di trasporto aereo. A tal fine, gli aeroporti mettono a disposizione una serie di infrastrutture e di servizi connessi all'esercizio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, il cui costo viene in genere recuperato mediante la riscossione di diritti aeroportuali. Le strutture e i servizi per i quali sono applicati diritti dovrebbero essere forniti in modo da tenere conto dell'efficienza dei costi.

    (2)

    È necessario istituire un quadro di norme comuni che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali e le modalità della loro fissazione, poiché in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra i soggetti che gestiscono gli aeroporti e gli utenti degli aeroporti stessi rischiano di non essere rispettati.

    (3)

    La direttiva dovrebbe essere applicata negli aeroporti situati nella Comunità di dimensioni superiori ad una soglia minima poiché la gestione e il finanziamento degli aeroporti di piccole dimensioni non richiedono l'applicazione di un quadro normativo comunitario.

    (4)

    La riscossione dei diritti corrispondenti alla prestazione dei servizi di navigazione aerea e dei servizi di assistenza a terra è già stata disciplinata dal regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione ‖ (4), e dalla direttiva 96/67/CE del Consiglio (5) ‖.

    (5)

    I diritti aeroportuali non devono essere discriminatori. È opportuno istituire una procedura di periodica consultazione tra le società che gestiscono gli aeroporti e gli utenti degli aeroporti stessi offrendo la possibilità alle due parti di rivolgersi in ultima istanza ad un'autorità regolatrice indipendente ogni qualvolta una decisione sui diritti aeroportuali o sulla modifica del sistema di tariffazione viene contestata dagli utenti degli aeroporti.

    (6)

    In ciascuno Stato membro dovrebbe essere designata o istituita un' unica autorità regolatrice indipendente, capace di garantire l'imparzialità delle sue decisioni e la corretta ed efficace applicazione della presente direttiva. Detta autorità dovrebbe disporre di tutte le risorse necessarie in personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l'esercizio delle proprie funzioni , in modo da garantire che gli aeroporti forniscano i propri servizi e le proprie strutture in modo da tenere conto dei costi.

    (7)

    È essenziale che gli utenti degli aeroporti ricevano periodicamente dal gestore aeroportuale le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti aeroportuali. Questa trasparenza consentirà ai vettori aerei di essere informati sulle spese sostenute dall'aeroporto e sulla redditività degli investimenti da questo effettuati. Per consentire ai gestori aeroportuali di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare gli investimenti futuri, occorre che gli utenti degli aeroporti abbiano l'obbligo di mettere a disposizione dei gestori aeroportuali, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo e le loro particolari richieste.

    (8)

    Gli aeroporti devono informare i loro utenti in merito ai grandi progetti infrastrutturali poiché questi hanno un'incidenza significativa sull'ammontare dei diritti aeroportuali. La comunicazione di queste informazioni ha lo scopo di rendere possibile il monitoraggio dei costi delle infrastrutture e di assicurare l'approntamento di installazioni adeguate e soddisfacenti sotto il profilo del rapporto costi-benefici nell'aeroporto in questione.

    (9)

    In considerazione del diffondersi dei vettori aerei che forniscono servizi a basso costo, gli aeroporti serviti da questi vettori dovrebbero essere in grado di applicare diritti corrispondenti alle infrastrutture e/o ai servizi messi a loro disposizione, in quanto i vettori aerei hanno un interesse legittimo a esigere da un aeroporto servizi commisurati al rapporto prezzo/qualità. Occorre tuttavia che l'accesso a questo diverso livello di infrastrutture o servizi sia aperto a tutti i vettori aerei che desiderino ricorrervi su base non discriminatoria. Quando la domanda superi l'offerta, l'accesso deve essere determinato in base a criteri obiettivi e non discriminatori la cui definizione incombe al gestore aeroportuale. Le eventuali differenziazioni e/o gli aumenti dei diritti dovrebbero essere trasparenti, oggettivi e basati su criteri chiari. Le differenziazioni potranno essere considerate un incentivo per aprire nuove rotte e quindi sostenere lo sviluppo nelle regioni che presentano svantaggi geografici e naturali, comprese le regioni ultraperiferiche.

    (10)

    Poiché nella Comunità esistono metodi diversi per la fissazione e la riscossione dei diritti per le operazioni di sicurezza, negli aeroporti comunitari nei quali i diritti aeroportuali comprendono anche il costo di tale operazioni è necessario armonizzare la base di calcolo dei diritti. Negli aeroporti in questione il diritto corrispondente dovrebbe essere commisurato al costo reale delle operazioni di sicurezza, con un'attenta gestione di eventuali interventi del settore pubblico e di aiuti statali concessi per far fronte a tali operazioni , e il servizio dovrebbe essere prestato a prezzo di costo, senza quindi comportare profitti. Il gettito ottenuto dai diritti aeroportuali introdotti per coprire i costi della sicurezza dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per attuare misure di sicurezza.

    (11)

    Gli utenti degli aeroporti dovrebbero avere diritto ad un determinato livello ▌di servizio a fronte dei diritti che pagano. Per garantire questa corrispondenza, il livello dei servizi deve essere soggetto alla conclusione di un accordo, a intervalli regolari, tra i gestori dell'aeroporto in questione e le associazioni rappresentative dei suoi utenti.

    (12)

    La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del trattato, in particolare degli articoli 81 a 89.

    (13)

    Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che essi — procedendo individualmente — non sono in grado di istituire un sistema di diritti aeroportuali uniforme nell'insieme della Comunità e può quindi, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Oggetto

    1.    La presente direttiva detta principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità. Resta impregiudicata la facoltà dei gestori aeroportuali di optare per il sistema «single till»(«cassa unica») o «dual till»(«cassa doppia») oppure per un sistema misto.

    2.    La presente direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto alle disposizioni del Trattato e aperto al traffico commerciale, il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri oppure del 15 % di movimenti passeggeri dello Stato membro in cui sono situati .

    Se risulta necessario, gli Stati membri possono, dopo un'accurata indagine delle autorità nazionali preposte alla concorrenza, applicare la presente direttiva anche ad altri aeroporti.

    La presente direttiva si applica inoltre alle reti di aeroporti e a tutti gli aeroporti organizzati in rete in ogni territorio soggetto alle disposizioni del trattato .

    Gli Stati membri pubblicano un elenco degli aeroporti situati nel rispettivo territorio che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Tale elenco è basato sui dati di EUROSTAT ed è aggiornato annualmente.

    La presente direttiva non si applica né ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi del regolamento (CE) n. 1794/2006 ‖, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE ‖ , né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo  (6).

    La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di applicare nei confronti di qualsiasi gestore o di un aeroporto situato sul suo territorio misure regolatorie supplementari che non siano incompatibili con le disposizioni della presente direttiva o con altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Dette misure possono in particolare comprendere l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti sulla base del diritto della concorrenza.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fine della presente direttiva si intende per:

    a)

    aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli automobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

    b)

    gestore aeroportuale, il soggetto al quale le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete di aeroporti e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete di aeroporti interessati;

    c)

    utente di un aeroporto, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato;

    d)

    diritti aeroportuali, i prelievi effettuati a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto e/o dai passeggeri per l'utilizzazione delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, alla partenza, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci;

    e)

    diritti per le misure di sicurezza, i prelievi specificamente diretti a coprire in tutto o in parte il costo delle operazioni minime di sicurezza finalizzate a proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita , stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione  (7) ;

    f)

    rete di aeroporti, un insieme di aeroporti situati in uno Stato membro che sono amministrati da un gestore aeroportuale designato dall'autorità nazionale competente.

    Articolo 3

    Non discriminazione

    Gli Stati membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti degli aeroporti e tra i passeggeri.

    La presente disposizione non pregiudica l'introduzione di modulazioni dei diritti per motivi d'interesse generale obiettivi e trasparenti.

    Articolo 4

    Rete di aeroporti

    Per garantire l'accesso agli aeroporti in una rete di aeroporti ad un costo commisurato al numero di passeggeri, gli Stati membri possono consentire ai gestori delle reti di aeroporti di introdurre un sistema uniforme e trasparente di diritti aeroportuali per tutti gli aeroporti appartenenti alla rete. Il permesso può essere concesso purché non si creino distorsioni della concorrenza tra gli aeroporti di diversi Stati membri, ad esempio per quanto riguarda il turismo. In caso di controversia, il ricorrente può appellarsi alla Commissione sulla base delle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.

    Articolo 5

    Consultazione e ricorso alle autorità regolatrici

    1.    Gli Stati membri provvedono affinché, in ciascun aeroporto cui si applica la presente direttiva , sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria ▌tra il gestore aeroportuale e gli utenti o i rappresentanti degli utenti dell'aeroporto in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali e all'ammontare di questi diritti , compreso il livello della qualità dei servizi che il gestore aeroportuale deve prestare in cambio dei diritti aeroportuali. Gli Stati membri provvedono affinché tale consultazione si svolga prima che i gestori aeroportuali o gli utenti dell'aeroporto intendano introdurre o apportare modifiche significative alla struttura o all'ammontare dei diritti aeroportuali. Qualora esista un accordo pluriennale tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o i rappresentanti degli utenti dell'aeroporto, la consultazione si svolge conformemente alle disposizioni di detto accordo .

    2.    Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura del possibile, le modifiche apportate al sistema dei diritti aeroportuali o all'ammontare di tali diritti siano effettuate con l'accordo dell'operatore aeroportuale da un lato e degli utenti degli aeroporti dall'altro. A tal fine, l'operatore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema dei diritti o del loro ammontare al più tardi sei mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni. A richiesta di un utente dell'aeroporto, il gestore aeroportuale organizza consultazioni sulle modifiche proposte con gli utenti degli aeroporti e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione definitiva. Il gestore aeroportuale pubblica la sua decisione definitiva entro un ragionevole lasso di tempo prima della sua entrata in vigore. Il gestore dell'aeroporto motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti, nell'ipotesi in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra il gestore e gli utenti.

    3.    Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di disaccordo definitivo su una decisione inerente i diritti aeroportuali, il gestore aeroportuale o gli utenti dell'aeroporto, purché rappresentino almeno due compagnie aeree indipendenti l'una dall'altra o, come minimo, il 10 % del traffico aereo o dei movimenti annuali di passeggeri nell'aeroporto in considerazione, possano rivolgersi all'autorità regolatrice indipendente, la quale esaminerà le motivazioni che corredano la proposta di modifica del sistema dei diritti o del loro ammontare.

    L'autorità regolatrice indipendente, designata o istituita ai sensi dell'articolo 12 :

    a)

    stabilisce la procedura per appianare i disaccordi tra gestore aeroportuale e utenti dell'aeroporto o i loro rappresentanti sulle modifiche della struttura o dell'ammontare dei diritti, compresi i diritti relativi alla qualità dei servizi;

    b)

    definisce le condizioni in base alle quali può essere adita per appianare un disaccordo;

    c)

    fissa i criteri rispetto ai quali è valutato il disaccordo.

    Tali condizioni e criteri devono essere non discriminatori, trasparenti e in linea con i principi del diritto comunitario della concorrenza e la presente direttiva.

    L'esame di una modifica del sistema dei diritti o del loro ammontare non produce effetti sospensivi.

    4.     L'utente deve fornire una prova incontrovertibile del fatto che l'aeroporto in questione abbia adottato misure che violano il diritto comunitario della concorrenza.

    5.     Ciò non pregiudica le procedure esistenti per la soluzione delle controversie o di ricorso legale.

    Articolo 6

    Trasparenza

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori aeroportuali forniscano una volta all'anno ad ogni utente dell'aeroporto o ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti informazioni sui seguenti elementi, che serviranno come base per la determinazione dell'ammontare di tutti i diritti riscossi nell'aeroporto. Tali informazioni comprendono, come minimo:

    a)

    un elenco dei vari servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti riscossi;

    b)

    la metodologia utilizzata per determinare i diritti , specificando se è stato utilizzato il sistema «single till»(«cassa unica») o quello «dual till»(«cassa doppia»), oppure un sistema misto ;

    c)

    la struttura globale dei costi dell'aeroporto relativamente agli impianti e ai servizi che i diritti aeroportuali sono intesi a coprire, purché sia rilevante per il calcolo dei diritti aeroportuali e sia obbligatorio includerla nella relazione annuale di gestione ;

    d)

    gli introiti e il costo di ciascuna categoria di diritti riscossi nell'aeroporto;

    e)

    gli introiti degli aeroporti provenienti dagli aiuti di stato, dalle sovvenzioni e da altro sostegno monetario in relazione agli introiti provenienti dai diritti;

    f)

    gli aiuti di stato e regionali concessi all'aeroporto e l'ammontare delle risorse provenienti dal finanziamento pubblico centrale in relazione agli obblighi di servizio pubblico;

    g)

    il numero totale dei dipendenti assegnati ai servizi che danno luogo alla riscossione dei diritti;

    h)

    le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ▌all'evoluzione del traffico nonché ai grandi investimenti previsti;

    i)

    l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

    j)

    i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto e sulla qualità del servizio .

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti degli aeroporti , quando sono previste modifiche dell'ammontare dei diritti aeroportuali o della loro regolamentazione ovvero l'introduzione di nuovi diritti, comunichino al gestore aeroportuale informazioni riguardanti, in particolare:

    a)

    le previsioni del traffico;

    b)

    le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della loro flotta;

    c)

    i loro progetti di sviluppo nell'aeroporto in questione;

    d)

    le loro esigenze nell'aeroporto in questione.

    3.    Le informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono considerate e trattate alla stregua di informazioni riservate. Esse sono soggette alla normativa nazionale concernente la riservatezza dei dati. Nel caso di aeroporti quotati in borsa, devono essere rispettate in particolare le normative di borsa.

    4.     L'autorità regolatrice indipendente ha accesso, nel quadro di adeguate norme di riservatezza, a tutti gli elementi di cui necessita per espletare la propria attività.

    Articolo 7

    Nuove infrastrutture

    Gli Stati membri provvedono affinché il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati i programmi relativi ai nuovi progetti di infrastruttura. Al massimo cinque anni prima che l'investimento diventi operativo, il gestore aeroportuale può dichiarare i propri interessi mediante prefinanziamento una volta fissati i diritti.

    Il gestore aeroportuale può prefinanziare nuovi progetti di infrastruttura mediante un congruo aumento dei diritti aeroportuali, a condizione che:

    a)

    gli utenti ricevano informazioni trasparenti sull'entità e la durata dell'aumento di tali diritti;

    b)

    tutte le entrate aggiuntive servano unicamente alla creazione dell'infrastruttura programmata;

    c)

    siano state concesse tutte le necessarie autorizzazioni amministrative.

    Articolo 8

    Norme di qualità

    1.    Per garantire il buon funzionamento di un aeroporto, gli Stati membri provvedono affinché il gestore aeroportuale e l'associazione o le associazioni degli utenti aeroportuali nell'aeroporto considerato procedano a negoziati allo scopo di concludere accordi su ciascun livello di servizio , conformemente alle disposizioni sulle differenziazioni dei diritti contenute all'articolo 9, con riguardo alla qualità dei servizi prestati nel terminale o nei terminali dell'aeroporto e all'esattezza e all'opportunità delle informazioni fornite dagli utenti degli aeroporti sui loro progetti di attività ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, al fine di consentire al gestore aeroportuale di adempiere ai propri obblighi. Tale accordo è concluso almeno una volta ogni due anni ed è notificato all'autorità regolatrice indipendente di ciascuno Stato membro.

    2.    Gli Stati membri provvedono affinché, nell'ipotesi in cui non si sia concluso alcun accordo sui livelli di servizio, una delle due parti possa ricorrere al regolatore nazionale.

    Articolo 9

    Differenze nell'ammontare dei diritti

    1.    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale di variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione di tali servizi , ma può anche essere differenziato in base alla performance ambientale, all'inquinamento sonoro o ad altri elementi di interesse pubblico, a condizione che sia fissato sulla base di criteri pertinenti, obiettivi e trasparenti .

    Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli aeroporti riscuotano lo stesso diritto per lo stesso servizio. Il gestore aeroportuale può accordare agli utenti dell'aeroporto concessioni sui diritti in funzione della qualità di un servizio utilizzato, a patto che la concessione in questione sia disponibile per tutti gli utenti dell'aeroporto in base a condizioni pubblicizzate, trasparenti e oggettive. Il gestore può accordare una concessione agli utenti che aprono nuove rotte, a patto che la concessione sia anch'essa garantita in modo pubblico e non discriminatorio e sia resa disponibile a tutti gli utenti dell'aeroporto nello stesso modo, in conformità del diritto comunitario della concorrenza .

    2.    Gli Stati membri provvedono affinché ogni utente di aeroporto che desidera utilizzare i servizi personalizzati o il terminale o la parte del terminale specializzato, abbia accesso a questi servizi e a questo terminale o parte del terminale.

    Qualora il numero degli utenti che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, l'accesso è determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

    Articolo 10

    Diritti per le misure di sicurezza

    I diritti riscossi per la sicurezza sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza e non superano tali costi. Non è consentito realizzare profitti con i diritti di sicurezza. Questi costi sono determinati utilizzando i principi dell'efficienza economica e operativa nonché dei principi contabili e di valutazione generalmente riconosciuti in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che i costi siano ripartiti in modo equo tra i diversi gruppi di utenti in ciascun aeroporto. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché siano presi in particolare considerazione:

    il costo del finanziamento delle infrastrutture e delle installazioni adibite alle operazioni di sicurezza, ivi compreso un equo ammortamento del loro valore;

    la spesa per le operazioni di sicurezza e per il personale addetto alla sicurezza , ad esclusione del costo di misure di sicurezza rafforzate a breve termine; tali misure, imposte in base alla legislazione nazionale sulle valutazioni di rischi speciali e comportanti spese aggiuntive, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva ;

    gli aiuti e le sovvenzioni erogati dalle pubbliche autorità per garantire la sicurezza.

    I proventi dei diritti per le operazioni di sicurezza riscossi in un determinato aeroporto possono essere utilizzati solo per coprire le spese relative alle operazioni di sicurezza nel luogo in cui i diritti sono stati riscossi. Nel caso di reti di aeroporti, i proventi dei diritti per le operazioni di sicurezza possono essere utilizzati solo per coprire le spese relative alle operazioni di sicurezza necessarie in aeroporti appartenenti alla rete.

    Articolo 11

    Costi per misure di sicurezza più rigorose

    I costi necessari per l'applicazione di misure di sicurezza più rigorose rispetto alle norme minime di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 2320/2002 sono a carico degli Stati membri.

    Articolo 12

    Autorità regolatrice indipendente

    1.    Gli Stati membri designano o istituiscono una autorità regolatrice nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva e lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 5 e 8. Questo organo può essere lo stesso organo al quale lo Stato membro ha affidato l'applicazione delle misure regolatrici supplementari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresa l'approvazione del sistema dei diritti e/o dell'ammontare di tali diritti, a condizione che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    2.     L'autorità regolatrice indipendente nazionale può delegare ad autorità regolatrici indipendenti regionali l'applicazione, sotto la sua sorveglianza, delle disposizioni della presente direttiva o di parte di essa, purché tale applicazione si effettui rispettando gli stessi criteri. La responsabilità di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva incombe comunque all'autorità regolatrice indipendente nazionale. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 si applicano anche alle autorità regolatrici indipendenti regionali.

    3   . Gli Stati membri garantiscono l'autonomia dell'autorità regolatrice indipendente, provvedendo affinché questa sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi operatore aeroportuale e vettore aereo. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo degli aeroporti, di società di gestione aeroportuale o di vettori aerei garantiscono l'effettiva separazione strutturale della funzione regolatrice dalle attività inerenti l'esercizio della proprietà o del controllo. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità regolatrice eserciti i propri poteri in modo imparziale e trasparente.

    4   . Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità regolatrice indipendente, le funzioni e le competenze ad essa conferite, nonché i provvedimenti presi per garantire l'osservanza del paragrafo 3.

    5   . Nell'effettuare un'indagine sulla giustificazione della modifica della struttura o dell'ammontare dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 5, l'autorità regolatrice indipendente può chiedere le informazioni necessarie alle parti interessate ed è invitata a consultare tali parti o qualsiasi altra parte coinvolta così da poter adottare una decisione. Essa adotta una decisione il più rapidamente possibile ed entro un termine di tre mesi dal ricevimento del reclamo ed è tenuta a pubblicare la decisione e le ragioni che la motivano. Le decisioni ‖hanno efficacia obbligatoria.

    6.    L'autorità regolatrice indipendente pubblica ogni anno una relazione sull'attività svolta.

    Articolo 13

    Relazioni e revisioni

    1.    La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva , che valuti i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, entro … (8) corredandola, se del caso, di opportune proposte.

    2.    Gli Stati membri e la Commissione cooperano all'applicazione della presente direttiva, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni ai fini della relazione di cui al paragrafo 1.

    Articolo 14

    Attuazione

    1.    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …  (9). Essi ne informano immediatamente la Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale.

    2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 15

    Entrata in vigore e destinatari

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo a quello successiva a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ‖

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)   GU C 10 del 15.1.2008, pag. 35.

    (2)   GU C 305 del 15.12.2007, pag. 11.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008.

    (4)  Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3).

    (5)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (6)   GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

    (7)   GU L 355 del 30.12.2002, pag.1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3) .

    (8)  Quattro anni dall'entrata in vigore della presente Direttiva.

    (9)  Diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente Direttiva.


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