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Document 52007XX0206(03)

Relazione finale del Consigliere auditore sul caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft (redatta ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri auditori in taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )

GU C 26 del 6.2.2007, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/5


Relazione finale del Consigliere auditore sul caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft

(redatta ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori in taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2007/C 26/04)

Il progetto di decisione dà origine, nella fattispecie, alle seguenti osservazioni.

Procedimento e comunicazione degli addebiti

Il 10 dicembre 1998 Sun Microsystems Inc («Sun») ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 82 del trattato contro Microsoft Corporation («Microsoft») conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17/62 (1) del Consiglio, sostenendo che Microsoft aveva illegalmente rifiutato di fornire informazioni sull'interfaccia necessario all'interoperabilità che avrebbero in ultima analisi consentito a Microsoft di estendere la sua posizione dominante nel settore dei sistemi operativi per PC al mercato adiacente del software per sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Il procedimento avviato in seguito alla denuncia di Sun è stato registrato come Caso IV/C-3/37.345.

Il 1o agosto 2000 la Commissione ha inviato la prima comunicazione degli addebiti a Microsoft in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 2842/98 (2) e Microsoft ha risposto il 17 novembre 2000.

Nel febbraio 2000 la Commissione ha avviato un'inchiesta di propria iniziativa per accertare se Microsoft avesse vincolato illegalmente il prodotto Media Player al sistema operativo dominante Windows, la quale è stata registrata come Caso COMP/C-3/37.792.

Una seconda comunicazione degli addebiti, inviata a Microsoft il 30 agosto 2001, allegava le risultanze esposte nella prima comunicazione degli addebiti al procedimento portato avanti con il numero Caso COMP/C-3/37.792. Esse riguardavano la questione dell'interoperabilità e l'integrazione di Windows Media Player in Windows. Microsoft ha risposto il 16 novembre 2001. La società ha rinunciato al diritto di essere sentita.

Una terza comunicazione degli addebiti è stata ricevuta da Microsoft il 6 agosto 2003. Questa comunicazione supplementare non riguardava pratiche abusive diverse da quelle illustrate nelle prime due comunicazioni e precisava che i nuovi elementi in essa contenuti dovevano essere considerati e intesi nel contesto delle prime due comunicazioni degli addebiti. Essa conteneva in particolare le risultanze di una successiva indagine di mercato e spiegava con maggiori dettagli le misure correttive previste dalla Commissione.

Risposta di Microsoft alla comunicazione degli addebiti

Inizialmente erano state accordate a Microsoft otto settimane per rispondere alla terza comunicazione degli addebiti, vale a dire fino al 1o ottobre 2003. Nei giorni 7 e 8 agosto 2003 l'impresa ha avuto accesso al dossier della Commissione. Microsoft otteneva così accesso al dossier per la quarta volta. Il 7 settembre 2003 essa ha chiesto una proroga di 60 giorni del termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti, fino al 4 dicembre 2003. Benché, a mio parere, la richiesta di una proroga così lunga fosse ingiustificata, tenuto conto in particolare che si trattava di un periodo di vacanze concessi una proroga fino al 17 ottobre 2003, data in cui Microsoft ha debitamente risposto alla terza comunicazione degli addebiti.

Microsoft ha chiesto di poter presentare materiale complementare sotto forma di inchieste e analisi realizzate dalle società di consulenza Mercer e NERA ed è stata autorizzata presentare tale materiale entro il 31 ottobre 2003, a condizione di fornire alla Commissione i dati grezzi alla base dell'inchiesta prima di trasmettere i dati economici. Microsoft ha accettato tale condizione e debitamente trasmesso le relazioni di Mercer e NERA in data 31 ottobre.

Partecipazione di terzi al procedimento; reciproca trasmissione di informazioni

È stata fornita a Sun, in quanto autore di una denuncia formale, una versione non riservata delle comunicazioni degli addebiti.

Oltre a Sun hanno partecipato attivamente al procedimento numerosi terzi, a cui è stato riconosciuto lo status di terzi interessati.

Ai terzi interessati è stata fornita la versione non riservata delle tre comunicazioni degli addebiti insieme alle risposte di Microsoft. Le osservazioni scritte di questi ultimi sono state inviate a Microsoft per osservazioni. In considerazione della trasmissione reciproca di tutti i documenti importanti fra le parti e i terzi interessati, il caso è stato caratterizzato da un elevato livello di trasparenza fra le varie parti coinvolte.

Con lettera del 4 novembre 2003 Microsoft mi ha chiesto di pronunciarmi contro la presentazione o la menzione nel corso dell'audizione orale di un documento e due relazioni del denunziante e di un terzo, che la Commissione aveva trasmesso a Microsoft il 3 novembre. Non ho accettato tale richiesta in quanto le relazioni in oggetto erano pertinenti per il caso in esame, ma ho informato i partecipanti all'audizione che a Microsoft erano mancate le occasioni per pronunciarsi ufficialmente su tali documenti.

L'audizione orale

Nella sua risposta scritta alla terza comunicazione degli addebiti, Microsoft ha chiesto un'audizione orale.

L'audizione si è svolta il 12, 13 e 14 novembre 2003. Oltre a Microsoft hanno partecipato il denunziante e otto terzi interessati. Al fine di fornire a Microsoft ampie occasioni per sviluppare oralmente le sue argomentazioni, il primo giorno e mezzo è stato dedicato alla presentazione di queste ultime. Il denunziante e i terzi interessati hanno avuto ciascuno fra 30 minuti e due ore per illustrare le proprie osservazioni. Infine, durante l'audizione orale e successivamente per iscritto Microsoft ha colto l'occasione per pronunciarsi sulle osservazioni dei terzi.

Durante l'audizione orale, un terzo interessato (RealNetworks) ha confutato l'affermazione di Microsoft secondo cui il sistema operativo di quest'ultima, Windows, non funzionerebbe correttamente senza le funzionalità di Windows Media Player. La presentazione ha dato luogo a una controversia sul fatto che RealNerworks avesse eliminato interamente da Windows il codice binario dell'applicazione Windows Media Player. Al fine di verificare l'accuratezza della presentazione di RealNetworks, la Commissione ha invitato Microsoft e RealNetworks nei suoi uffici a Bruxelles. Il 23 gennaio 2004 RealNetworks ha ripetuto la propria presentazione su un computer portatile alla presenza di rappresentanti della Commissione e di Microsoft. Il computer è stato dato quindi a Microsoft, che ha effettuato ulteriori verifiche e trasmesso i propri commenti in data 6 febbraio 2004.

La lettera della Commissione del 16 gennaio 2004

Il 16 gennaio 2004 l'accesso al dossier è stato nuovamente accordato a Microsoft. Lo stesso giorno la Commissione alla società ha inviato una lettera, finalizzata a evitare fraintendimenti quanto alle conclusioni che essa avrebbe tratto riguardo a una serie di documenti ed elementi di prova presentati nell'audizione orale e inseriti nel dossier. A tale scopo si riportavano in allegato alla lettera i documenti e gli elementi di prova, nonché le relative conclusioni tratte dalla Commissione. In reazione inoltre alla risposta di Microsoft alla terza comunicazione degli addebiti, la lettera della Commissione del 16 gennaio 2004 metteva in luce la corretta interpretazione degli addebiti formulati in materia di interoperabilità. È stata offerta a Microsoft la possibilità di pronunciarsi su entrambi gli aspetti della lettera entro il 30 gennaio 2004.

Con lettere del 24 e 27 gennaio, Microsoft ha sostenuto che la lettera del 16 gennaio 2004 conteneva una serie di elementi nuovi e che poteva pertanto costituire una nuova e tacita comunicazione degli addebiti. Microsoft ha chiesto anche che venisse specificato a quali paragrafi della comunicazione degli addebiti facessero riferimento le conclusioni riportate nell'allegato alla lettera della Commissione del 16 gennaio e che le fosse accordata una proroga del termine per la risposta fino al 13 febbraio 2004. Le informazioni richieste sono state fornite a Microsoft il 27 gennaio 2003. Con lettere del 30 gennaio e del 5 febbraio ho prorogato fino all'8 febbraio 2004 il termine per la formulazione di osservazioni da parte di Microsoft.

Quest'ultima ha presentato i commenti all'allegato alla lettera della Commissione del 16 gennaio in data 7 febbraio 2004. In tale documento dichiarava che la lettera del 16 gennaio conteneva nuovi addebiti e chiedeva conferma del fatto che le sue valutazioni sarebbero state tenute in considerazione.

Con lettere del 30 gennaio e del 20 febbraio 2004 ho espresso il parere che la lettera della Commissione datata 16 gennaio 2004 aveva inequivocabilmente l'obiettivo di garantire che Microsoft comprendesse correttamente gli addebiti sollevati in materia di interoperabilità e le conclusioni che la Commissione avrebbe potuto trarre riguardo ad alcuni documenti del dossier. Non condivido pertanto la posizione di Microsoft secondo cui tale lettera costituiva una nuova e tacita comunicazione degli addebiti. Nella mia lettera del 20 febbraio, tuttavia, ho ribadito che la Commissione terrà naturalmente in considerazione la sostanza della risposta di Microsoft.

Nel corso del procedimento sono stati ritirati alcuni degli addebiti sollevati nella seconda comunicazione degli addebiti, vale a dire quelli relativi all'acquisizione della supremazia tecnologica, nonché alle discriminazioni e alle pratiche abusive nella concessione delle licenze.

Alla luce di quanto precede ritengo che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato il diritto di essere sentiti di Microsoft e dei terzi interessati.

Bruxelles, 18.3.2004

Karen WILLIAMS


(1)  Regolamento n. 17 del Consiglio del 6.2.1962, primo regolamento di attuazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE (GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2842/98 della Commissione del 22.12.1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE (GU L 354 del 30.12.1998, pagg. 18-21).


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