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Document 52007XC1023(03)

    Invito a presentare commenti relativamente a un progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

    GU C 248 del 23.10.2007, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 248/13


    Invito a presentare commenti relativamente a un progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

    (2007/C 248/10)

    Le persone interessate possono presentare i loro commenti entro un mese dalla data di pubblicazione del presente progetto di regolamento a:

    European Commission

    Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs

    DG FISH-D3 (Legal issues)

    Rue Joseph II, 99

    B-1049 Brussels

    Fax (32-2) 295 19 42

    E-mail: fish-aidesdetat@ec.europa.eu

    Questo testo sarà disponibile anche sul sito web:

    http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm

    PROGETTO DI REGOLAMENTO (CE) N. …/… DELLA COMMISSIONE

    del …

    relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

    dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

    sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3), non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura oggetto del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (4).

    (3)

    La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in numerose decisioni e ha inoltre definito formalmente la propria politica, da ultimo negli Orientamenti per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (5) (di seguito: «gli orientamenti per la pesca»). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.

    (4)

    La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca (PCP).

    (5)

    Il presente regolamento deve contemplare i tipi di aiuti concessi al settore della pesca e sistematicamente approvati dalla Commissione nel corso di molti anni. Si tratta di aiuti che non richiedono da parte della Commissione una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato comune, purché essi siano conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), e a talune altre prescrizioni. Benché il regolamento (CE) n. 1198/2006 sia in vigore solo dal 4 settembre 2006 la Commissione, sulla base degli orientamenti per la pesca esistenti, ha acquisito un'esperienza sufficiente nell'applicazione di condizioni simili al tipo di misure in questione per poter stabilire che le condizioni del suddetto regolamento sono sufficientemente precise da non richiedere una valutazione caso per caso.

    (6)

    Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

    (7)

    Gli aiuti che gli Stati membri intendono concedere al settore della pesca, ma che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, devono continuare ad essere assoggettati all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti saranno analizzati alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

    (8)

    Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I regimi di aiuti e gli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

    (9)

    Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali degli aiuti contemplati dal presente regolamento devono essere equivalenti a quelli fissati per lo stesso tipo di aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    (10)

    È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti al settore della pesca solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto comunitario. Prima di concedere un aiuto, gli Stati membri devono accertarsi che i beneficiari degli aiuti di Stato rispettino le norme della politica comune della pesca.

    (11)

    Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo è necessario che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Per calcolare le intensità di aiuto, gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Poiché si basa su una forma di aiuto per la quale i costi ammissibili sono difficili da individuare, è necessario che la soglia per gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio sia formulata in termini di importi massimi di aiuto.

    (12)

    Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento.

    (13)

    Il regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti alle esportazioni né a quelli che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non si dovrebbe applicare ad aiuti che finanzino la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.

    (14)

    È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7) siano valutati alla luce di tali orientamenti, per evitare l'elusione degli orientamenti stessi.

    (15)

    La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni della concorrenza in misura contraria all'interesse generale. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

    (16)

    Al fine di eliminare le differenze suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, la definizione di «Piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve essere quella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.

    (17)

    A fini di trasparenza, parità di trattamento ed efficacia dei controlli, il regolamento si dovrebbe applicare unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

    (18)

    Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono, di norma, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di funzionamento che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti possono inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti agli investimenti e agli aiuti per talune misure socioeconomiche.

    (19)

    Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

    (20)

    Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tener conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto destinatari dell'aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

    (21)

    Il regolamento dovrebbe vertere sui seguenti aiuti: aiuti per la cessazione definitiva o temporanea delle attività di pesca, aiuti per il finanziamento di misure socioeconomiche, aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura, aiuti per misure idroambientali, aiuti per misure sanitarie e veterinarie, aiuti per la pesca in acque interne, aiuti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, aiuti per misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri, aiuti per misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico, aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca pubblici o privati, luoghi di sbarco e ripari di pesca, aiuti per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, aiuti per progetti pilota, aiuti alla modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività nonché aiuti per l'assistenza tecnica.

    (22)

    Ai fini della certezza del diritto, le esenzioni fiscali applicabili a tutto il settore della pesca che gli Stati membri introducono in forza dell'articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (8), oppure in forza dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (9), nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le esenzioni fiscali che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre ai sensi di tali disposizioni non costituiscono aiuti di Stato.

    (23)

    Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modello di scheda che gli Stati membri dovranno utilizzare per trasmettere alla Commissione informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti individuali. La Commissione attribuisce un numero di identificazione ad ogni misura di aiuto di cui riceva comunicazione. L'attribuzione di tale numero non implica che la Commissione abbia valutato se la misura di aiuto soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento e non giustifica quindi il legittimo affidamento dello Stato membro o del beneficiario per quanto riguarda la compatibilità della misura di aiuto con il regolamento.

    (24)

    Per le stesse ragioni, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. È opportuno inoltre stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti e ai singoli aiuti esentati in virtù del regolamento.

    (25)

    Tenuto conto della data di scadenza del regolamento (CE) n. 1198/2006 e del fatto che le condizioni per la concessione degli aiuti nell'ambito del presente regolamento sono state allineate su quelle previste per l'applicazione del Fondo europeo per la pesca, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al periodo di validità del regolamento (CE) n. 1198/2006. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi.

    (26)

    È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, nonché per gli aiuti che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (10),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

    2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

    a)

    gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

    b)

    gli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione, segnatamente gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

    c)

    gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

    d)

    gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà;

    e)

    i regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore del beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, nonché gli aiuti individuali a favore dello stesso beneficiario;

    f)

    gli aiuti individuali ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

    3.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili superiori a 2 Mio EUR, né agli aiuti di importo superiore a 1 Mio EUR per beneficiario e per anno.

    4.   Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Esso riguarda dunque in particolare le attività o i progetti che il beneficiario non avrebbe realizzato in quanto tali in assenza dei suddetti aiuti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento s'intende per:

    a)

    «aiuti»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

    b)

    «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

    c)

    «intensità dell'aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

    d)

    «prodotto della pesca»: i prodotti pescati in mare o nelle acque interne e i prodotti dell'acquacoltura di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000;

    e)

    «trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale;

    f)

    «piccola o media impresa» («PMI»): un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

    g)

    «aiuti trasparenti»: aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che occorra procedere ad un'analisi del rischio.

    Articolo 3

    Condizioni per l'esenzione

    1.   Gli aiuti individuali, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, ed essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

    b)

    i regimi di aiuto rechino un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    c)

    sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

    3.   Gli aiuti concessi in base ai regimi di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

    4.   Prima di concedere aiuti ai sensi del presente regolamento gli Stati membri verificano che le misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario. Durante il periodo di concessione dell'aiuto, gli Stati membri verificano che i beneficiari degli aiuti rispettino le norme della politica comune della pesca. Se durante tale periodo si constata che il beneficiario di un aiuto non rispetta tali norme, l'aiuto percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

    Articolo 4

    Trasparenza degli aiuti

    1.   Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. In particolare, sono considerati trasparenti i seguenti tipi di aiuto:

    a)

    gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse di mercato prevalenti al momento della concessione e tenuto conto dell'esistenza di normali garanzie e/o rischi eccessivi associati al prestito;

    b)

    gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia, per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

    c)

    gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, quando le misure prevedono un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

    2.   I seguenti tipi di aiuto non sono considerati trasparenti:

    a)

    gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

    b)

    gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio.

    3.   Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera la soglia applicabile nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.

    Articolo 5

    Cumulo

    1.   Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 1 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto oggetto dell'aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

    2.   Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

    Quando i costi ammissibili individuabili di varie misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento coincidono in parte o integralmente, la parte comune beneficia dell'intensità massima di aiuto o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile ai sensi del presente regolamento.

    3.   Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con altre misure di aiuto pubblico, compresi gli aiuti che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione (11), o con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

    CAPO II

    CATEGORIE DI AIUTI

    Articolo 6

    Aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    Gli aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca dei pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 7

    Aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca

    Gli aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca dei pescherecci e degli armatori di pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 8

    Aiuto al finanziamento di compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta

    Gli aiuti per il finanziamento di misure socioeconomiche sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 9

    Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

    Gli aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 10

    Aiuti per misure idroambientali

    Gli aiuti per la concessione di indennità compensative per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a proteggere e migliorare l'ambiente e a preservare la natura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 11

    Aiuti per misure sanitarie

    Gli aiuti per la concessione di indennità compensative ai molluschicoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 12

    Aiuti per misure veterinarie

    Gli aiuti per le misure veterinarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 32 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 13

    Aiuti per la pesca in acque interne

    Gli aiuti per la pesca in acque interne sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 14

    Aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione

    Gli aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 15

    Aiuti per azioni collettive

    Gli aiuti per misure di interesse comune attuate con il sostegno attivo degli operatori o da organizzazioni che agiscono per conto dei produttori o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 16

    Aiuti per misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

    Gli aiuti per misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora migliorando nel contempo l'ambiente acquatico sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 38 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 17

    Aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca, luoghi di sbarco e ripari

    Gli aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca pubblici o privati, luoghi di sbarco e ripari di pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 18

    Aiuti per lo sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali

    Gli aiuti per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati o campagne promozionali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 40 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 19

    Aiuti per progetti pilota

    Gli aiuti per progetti pilota sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 41 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 20

    Aiuti alla modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

    Gli aiuti alla modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 42 del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 21

    Aiuti per l'assistenza tecnica

    Gli aiuti per l'assistenza tecnica sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

    a)

    tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006; e

    b)

    il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

    Articolo 22

    Esenzioni fiscali a norma delle direttive 77/388/CEE e 2003/96/CE

    Nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, le esenzioni fiscali applicabili all'intero settore della pesca, che siano introdotte dagli Stati membri conformemente all'articolo 15 della direttiva 77/388/CEE oppure all'articolo 14 o all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

    Articolo 23

    Fasi preliminari alla concessione degli aiuti

    Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti possono essere accordati soltanto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del relativo regime conformemente al presente regolamento.

    Se il regime di aiuti stabilisce che l'aiuto spetti di diritto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, tale aiuto può tuttavia essere concesso solo dopo che il regime di aiuti sia stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento.

    Articolo 24

    Trasparenza e controllo

    1.   Al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto individuale che non rientra in alcun regime di aiuti, gli Stati membri inviano alla Commissione una sintesi delle informazioni relative a tali aiuti su supporto elettronico, utilizzando la scheda di cui all'allegato I, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito della Commissione. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta sintesi, la Commissione invia allo Stato membro un avviso di ricevimento e il numero di identificazione della misura di aiuto.

    2.   Non appena un regime di aiuti entra in vigore o viene concesso un aiuto individuale in virtù del presente regolamento, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale della misura di aiuto con il numero di identificazione assegnato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, indicando i criteri e le condizioni di concessione dell'aiuto e l'autorità erogatrice. L'indirizzo del sito web è comunicato alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative all'aiuto di cui al paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 4.

    3.   Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione fornito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1 in ciascuna decisione di concessione di aiuti indirizzata ad un beneficiario finale.

    4.   Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (12), gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento.

    5.   Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati sono costituiti da documenti giustificativi trasparenti e dettagliati e devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni di cui al presente regolamento siano soddisfatte, comprese le informazioni sulla qualifica di quelle imprese la cui ammissibilità agli aiuti o alle maggiorazioni dipende dalla loro qualifica di PMI, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili allo scopo di applicare il presente regolamento.

    6.   I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

    7.   La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente al paragrafo 1.

    8.   Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione, entro 20 giorni, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento.

    Se dette informazioni non sono fornite entro tale periodo o entro un periodo concordato di comune accordo, la Commissione invia un sollecito in cui fissa un nuovo termine per l'invio delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che tutte le future misure di aiuto individuali adottate nell'ambito del regime in causa dovranno essere notificate alla Commissione.

    Articolo 25

    Disposizioni transitorie

    1.   Le notifiche non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca.

    Gli aiuti notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi prima di tale data in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), di detto articolo, che prevedono un riferimento esplicito al presente regolamento. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

    2.   Gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 1595/2004 sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    3.   I regimi esentati in forza del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 26, secondo comma.

    Articolo 26

    Entrata in vigore e applicabilità

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […].

    Per la Commissione

    […]

    Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    Scheda di informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

    1.

    Stato membro:

    2.

    Regione/Autorità che concede gli aiuti:

    3.

    Titolo del regime di aiuto/nome della società beneficiaria di un aiuto individuale:

    4.

    Base giuridica (indicare gli estremi delle norme nazionali di riferimento):

    5.

    Spesa annua prevista per il regime o importo dell'aiuto individuale concesso:

    6.

    Intensità massima dell'aiuto:

    7.

    Data di entrata in vigore:

    8.

    Durata del regime di aiuto o dell'aiuto individuale (non oltre il 31.12.2013); indicare:

    nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto:

    per un aiuto individuale: la data prevista per il versamento dell'ultima rata:

    9.

    Obiettivo dell'aiuto:

    10.

    Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 4 a 20):

    11.

    Attività interessata:

    12.

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

    13.

    Sito web sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto:

    14.

    Giustificazione: indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca:

    ALLEGATO II

    Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

    Per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categorie adottati sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, gli Stati membri forniscono le informazioni di seguito indicate relative a tutti gli aiuti oggetto del presente regolamento, per via elettronica, nel formato loro comunicato dalla Commissione.

    1.

    Stato membro:

    2.

    Titolo

    3.

    Numero dell'aiuto:

    4.

    Anno di scadenza:

    5.

    Obiettivo dell'aiuto:

    6.

    Numero di beneficiari:

    7.

    Categoria di aiuto (sovvenzione diretta, prestito con abbuono di interessi, ecc.):

    8.

    Spesa annua totale:

    9.

    Osservazioni:


    (1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

    (2)  GU C 248 del 23.10.2007, pag. 13.

    (3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1857/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

    (4)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

    (5)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

    (6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

    (7)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

    (8)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

    (9)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 159 del 2.6.2004, pag. 31).

    (10)  GU L 291 del 14.9.2004, pag. 3.

    (11)  GU L 325 del 28.10.2004, pag 4.

    (12)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.




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