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Document 52007XC0908(02)

    Invito a presentare osservazioni in merito al progetto di regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione in materia di aiuti di Stato

    GU C 210 del 8.9.2007, p. 14–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 210/14


    Invito a presentare osservazioni in merito al progetto di regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione in materia di aiuti di Stato

    (2007/C 210/10)

    Gli interessati possono inviare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione del presente progetto di regolamento al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale della Concorrenza

    Consultation on general block exemption (HT 364)

    State aid Registry

    B-1049 Brussels

    Fax (32-2) 296 12 42

    E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

    Il testo è inoltre disponibile al seguente indirizzo web:

    http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

    PROGETTO DI REGOLAMENTO (CE) N. …/… DELLA COMMISSIONE

    del … 2007

    sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, lettere a) e b),

    dopo avere pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

    sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato gli aiuti in favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti in favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti in favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti in favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

    (2)

    La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri generali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca e sviluppo, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 70/2001 del Consiglio, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (3), dell'attuazione del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (4) e l'attuazione della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (5) e degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (6).

    (3)

    La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e degli aiuti regionali a favore sia delle PMI che delle grandi imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (7), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (8), la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (9), la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (10), la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (11) e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (12).

    (4)

    Sulla base di tale esperienza, è necessario adeguare alcune delle condizioni di cui ai summenzionati regolamenti. Per semplificare le procedure e per garantire un controllo più efficace degli aiuti da parte della Commissione, tali disposizioni dovrebbero essere sostituite da un unico regolamento.

    (5)

    Tale regolamento dovrebbe disporre l'esenzione dalla notifica per gli aiuti che soddisfino le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuto, purché ogni aiuto che può essere concesso nel quadro del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento. Per garantire un controllo più efficace degli aiuti, fatta eccezione per i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti individuali ad hoc non concessi nel quadro di un regime di aiuti devono contenere un riferimento esplicito al suddetto regolamento e al numero di identificazione che la Commissione assegna a siffatte misure. Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del regolamento medesimo. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un'indicazione dell'omesso rispetto delle condizioni di cui al regolamento in parola. Ove uno Stato membro ometta di fornire le informazioni necessarie al controllo di una misura di aiuto, la Commissione può pertanto decidere di sospendere l'applicazione del regolamento, o della rilevante parte di esso, per quanto riguarda lo Stato membro interessato. Non appena quest'ultimo fornisce informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.

    (6)

    Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Il regolamento non osta a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici.

    (7)

    Il regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non si dovrebbe applicare ad aiuti che finanzino la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.

    (8)

    Il regolamento si dovrebbe applicare praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

    (9)

    Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in considerazione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

    (10)

    Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il regolamento si dovrebbe applicare alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

    (11)

    Ai fini del regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Pertanto, il regolamento non si dovrebbe applicare né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.

    (12)

    Considerato il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (13), il regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti concessi ad imprese attive nel settore del carbone ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti alla ricerca e sviluppo e degli aiuti per la tutela dell'ambiente.

    (13)

    Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire obiettivi regionali ma è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. Pertanto, è opportuno che i regimi di aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche non siano esentati dall'obbligo di notifica. Tuttavia, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali e che in generale esercita un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che i regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche siano esentati dall'obbligo di notifica.

    (14)

    È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (14) siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l'elusione. Ai fini del presente regolamento, le PMI costituitesi da meno di tre anni e il cui piano aziendale prevede perdite durante quei primi tre anni non vanno considerate in difficoltà durante tale periodo.

    (15)

    La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni della concorrenza in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, tutti gli aiuti individuali ad hoc corrisposti a tale beneficiario e tutti i regimi di aiuti che non contengano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo devono pertanto continuare ad essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tale disposizione non pregiudica il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.

    (16)

    Per garantire l'applicazione coerente delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le procedure amministrative, è opportuno armonizzare la definizione dei termini che sono rilevanti nel contesto delle diverse categorie di aiuti contemplate dal regolamento.

    (17)

    A fini di trasparenza, parità di trattamento ed efficacia dei controlli, il regolamento si dovrebbe applicare unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate.

    (18)

    Gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia dovrebbero essere considerati trasparenti quando la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia stata approvata dalla Commissione e, nel caso di aiuti regionali, anche quando la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (15). La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (16). Considerata la difficoltà di calcolo dell'equivalente sovvenzione nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, è opportuno che tali aiuti rientrino nel campo di applicazione del regolamento solo se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile risulta inferiore alla soglia di notifica individuale e all'intensità massima di aiuto di cui al presente regolamento.

    (19)

    Considerato il maggiore rischio di distorsione della concorrenza che presentano, è opportuno che gli aiuti di importo elevato continuino ad essere valutati dalla Commissione caso per caso. Nell'ambito del regolamento, è pertanto opportuno fissare una soglia per ogni tipo di regolamento, ad un livello che tenga conto del tipo di aiuto in questione e dei suoi probabili effetti sulla concorrenza. Gli aiuti di livello superiore a tali soglie restano quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    (20)

    Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo è necessario che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Per calcolare le intensità di aiuto, gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Poiché si basa su una forma di aiuto per la quale i costi ammissibili sono difficili da individuare, è necessario che la soglia per gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio sia formulata in termini di importi massimi di aiuto.

    (21)

    Sulla base dell'esperienza della Commissione, è opportuno che le soglie espresse in termini di intensità di aiuto o di importo di aiuto siano fissate a livelli che rappresentino il giusto equilibrio tra l'obiettivo di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato e l'obiettivo di risolvere un particolare fallimento del mercato o un particolare problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti regionali, è opportuno che la soglia sia fissata ad un livello che tenga conto delle intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.

    (22)

    Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto oggetto dell'aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

    (23)

    Inoltre, il regolamento dovrebbe precisare le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato non contemplati dal presente regolamento, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unitamente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili con altri tipi di aiuto. Il regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili.

    (24)

    Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività o progetti, il regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività oggetto dell'aiuto. [Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, oltre a verificare le condizioni che si applicano alle PMI, lo Stato membro dovrebbe appurare che il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità, in presenza o in assenza dell'aiuto, del progetto o dell'attività oggetto dell'aiuto. È opportuno che tale analisi sia realizzata dal beneficiario preliminarmente, utilizzando indicatori quantitativi e qualitativi. Lo Stato membro dovrebbe valutare tale analisi e conservare i documenti pertinenti. Inoltre, data la difficoltà di calcolare l'effetto di incentivazione di un aiuto ad hoc concesso a grandi imprese, è opportuno che tale forma di aiuto sia esclusa dal campo di applicazione del regolamento. La Commissione esaminerà l'esistenza di detto effetto di incentivazione nel contesto della notifica dell'aiuto in questione, sulla base dei criteri stabiliti nelle discipline, negli orientamenti o in altre disposizioni della Commissione vigenti in materia.]

    (25)

    Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modulo tipo che gli Stati membri utilizzino per trasmettere alla Commissione informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti individuali ad hoc. Il modulo relativo alle informazioni sintetiche sarà utilizzato per la pubblicazione della misura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su internet. Le informazioni sintetiche devono essere trasmesse alla Commissione prima dell'attuazione della misura di aiuto, in formato elettronico e utilizzando l'applicazione informatica stabilita. La Commissione attribuisce un numero di identificazione ad ogni misura di aiuto di cui riceva comunicazione. L'attribuzione di tale numero non implica che la Commissione abbia valutato se la misura di aiuto soddisfa le condizioni di cui al regolamento e non giustifica quindi il legittimo affidamento dello Stato membro o del beneficiario per quanto riguarda la compatibilità della misura di aiuto con il regolamento.

    (26)

    Per le stesse ragioni, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. È opportuno inoltre stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti e ai singoli aiuti esentati in virtù del regolamento.

    (27)

    È necessario definire ulteriori condizioni che i regimi di aiuto o i singoli aiuti esentati in virtù del regolamento devono soddisfare. In effetti, considerati l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, per corrispondere all'interesse della Comunità, tali aiuti devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. È pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del regolamento, per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti regionali, agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della sovraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti non comprendano mezzi e attrezzature di trasporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali.

    (28)

    In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto.

    (29)

    Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure dei costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento.

    (30)

    Gli aiuti ambientali sotto forma di sgravi fiscali, gli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, gli aiuti regionali o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc verosimilmente avrà un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. Per questa ragione, occorre che i regimi di aiuti ambientali sotto forma di sgravi fiscali, di aiuti regionali e di aiuti sotto forma di capitale di rischio siano esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento e che le misure individuali ad hoc siano notificate alla Commissione. Il regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc quando tali aiuti ad hoc siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti regionali, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento.

    (31)

    Le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI non prevedono, come nel caso del regolamento (CE) n. 70/2001, la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Tuttavia, le intensità massime di aiuto di cui al capitolo relativo agli aiuti regionali possono essere concesse anche nel caso delle PMI, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali. Analogamente, le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non prevedono la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Le intensità massime di aiuto indicate nel capitolo relativo agli aiuti regionali possono tuttavia essere applicate ai casi di progetti aventi un impatto positivo sull'ambiente, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali.

    (32)

    Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a colmare le lacune delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono l'espansione, la razionalizzazione, la modernizzazione e la diversificazione delle attività economiche delle imprese situate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarvi nuovi stabilimenti.

    (33)

    Per evitare che i grandi progetti di investimento a finalità regionale siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti al fine di eludere le soglie di notifica di cui al regolamento, essi devono essere considerati alla stregua di singoli progetti di investimento se l'investimento è intrapreso dalla stessa impresa o dalle stesse imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consiste di attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se un investimento è economicamente indivisibile, gli Stati membri devono tenere conto dei nessi tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica dovrebbe essere valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che si ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).

    (34)

    A differenza degli aiuti a finalità regionale, che possono essere concessi esclusivamente nelle zone assistite, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI possono essere accordati sia nelle zone assistite che in quelle non assistite. Gli Stati membri possono quindi concedere, nelle zone assistite, aiuti agli investimenti purché rispettino tutte le condizioni relative agli aiuti a finalità regionale o tutte le condizioni relative agli aiuti agli investimenti in favore delle PMI.

    (35)

    Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente è spesso caratterizzata da fallimenti del mercato che prendono la forma di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale riduzione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, è la collettività che sostiene tali costi. L'internalizzazione dei costi ambientali può essere realizzata istituendo normative o imposte ambientali. L'assenza di armonizzazione completa delle norme ambientali a livello comunitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inoltre, si può raggiungere un livello ancora più elevato di tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al superamento delle norme comunitarie obbligatorie, che possono danneggiare la posizione concorrenziale delle imprese in questione.

    (36)

    Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, è opportuno che gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti al superamento delle norme comunitarie o in mancanza di norme comunitarie (per esempio, nel caso dell'equipaggiamento di veicoli già circolanti), gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e gli aiuti ambientali sotto forma di sgravi fiscali siano esenti dall'obbligo di notifica. In particolare, gli aiuti all'acquisto di veicoli di trasporto nuovi e conformi alle norme comunitarie adottate sono ammissibili prima della loro entrata in vigore se dette norme, una volta divenute obbligatorie, non si applicano retroattivamente ai veicoli già acquistati.

    (37)

    È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari per proteggere l'ambiente. È opportuno che tale calcolo sia effettuato sulla base di un investimento analogo di riferimento — caratterizzato dalla stessa capacità in termini di produzione effettiva — che non produce però gli stessi benefici ambientali. Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprattutto rispetto alla deduzione dei benefici netti derivanti dell'investimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una metodologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investimento. Pertanto, ad eccezione degli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, occorre che tali costi, applicando il regolamento, siano calcolati senza tenere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi, produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento. Le intensità massime di aiuto previste per i diversi tipi di aiuti agli investimenti ambientali sono state fissate di conseguenza.

    (38)

    Per quanto riguarda gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione e gli aiuti ambientali agli investimenti volti a promuovere il risparmio energetico, occorre che, ai fini del regolamento, i costi aggiuntivi siano calcolati senza tenere conto di altre misure di aiuto concesse per gli stessi costi ammissibili, ad eccezione di altri aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente.

    (39)

    Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni di concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (17).

    (40)

    Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che portano le PMI a soffrire di difficoltà tipiche. Infatti, esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale, al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che esse possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, il regolamento dovrebbe pertanto esentare alcune categorie di aiuti, quando sono concessi a favore delle PMI. Risulta quindi giustificato esentare tali aiuti dalla notifica preventiva e ritenere che, ai fini dell'applicazione del regolamento, se un beneficiario soddisfa le condizioni per rientrare nella definizione di PMI allegata al regolamento e se l'importo dell'aiuto non supera la soglia di notifica applicabile, tale PMI può presumibilmente essere ritenuta ostacolata nel suo sviluppo dagli svantaggi tipici causati dai fallimenti del mercato.

    (41)

    Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra l'altro per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, rispetto alle imprese di medie dimensioni.

    (42)

    L'esperienza maturata nell'applicazione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (18) sembra indicare che esistono, nella Comunità, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano alcuni tipi di investimenti in certe fasi di sviluppo delle imprese. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo limitato e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento del mercato che incide in particolare sull'accesso del PMI al capitale di rischio e che può giustificare l'intervento pubblico riguarda l'imperfezione e l'asimmetria dell'informazione. Pertanto, è opportuno che i regimi relativi al capitale di rischio che prendono la forma di fondi di investimento in cui una proporzione sufficiente dei fondi è considerata private equity siano esentati, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica. Il regolamento non incide sulla qualifica del FEI o della BEI di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato.

    (43)

    Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (19) e la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione (20), risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che tipicamente riguarda i seguenti aspetti: esternalità positive/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete.

    (44)

    Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI rivestono un'importanza particolare, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI consiste nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale siano, a determinate condizioni, esentati dall'obbligo di notifica preventiva.

    (45)

    Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca di base, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca di base, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca di base ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale.

    (46)

    Nel settore agricolo, sulla base dell'esperienza principalmente maturata applicando la comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (21), è opportuno che alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo siano esentati, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Se quelle condizioni specifiche non risultano soddisfatte, gli aiuti possono essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali relative alla ricerca e sviluppo contenute nel regolamento.

    (47)

    La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappresentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche della Comunità e dei suoi Stati membri.

    (48)

    La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia comunitaria a favore dell'occupazione. La formazione, compreso l'e-learning, è inoltre essenziale per la costituzione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze, che rappresentano un bene pubblico di primaria importanza. In considerazione del fatto che, in generale, le imprese comunitarie non investono a sufficienza nella formazione dei dipendenti, soprattutto se la formazione è di natura generale e non produce un beneficio immediato e concreto per l'impresa, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere tale fallimento del mercato. Questi aiuti potrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva. Tenuto conto delle difficoltà caratteristiche che si trovano ad affrontare le PMI e dei relativi costi più elevati che devono sostenere per investire nella formazione, è opportuno che, nel caso delle PMI, le intensità di aiuto esentate in virtù del regolamento siano maggiorate.

    (49)

    Si può operare una distinzione tra formazione generale e formazione specifica. Le intensità di aiuto ammissibili dovrebbero essere differenti in funzione del tipo di formazione fornito e delle dimensioni dell'impresa. La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti aventi tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza, quindi potrebbero essere esentate dalla notifica preventiva intensità di aiuto più elevate. La formazione specifica, che va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, e di conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica preventiva dovrebbe essere molto inferiore. La formazione è considerata generale anche quando riguarda la gestione dell'ambiente o la responsabilità sociale delle imprese, consolidando in questo modo la capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi generali di tutela dell'ambiente.

    (50)

    Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati incontrano ancora notevoli difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Per questo motivo, appare giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate. Il costo del lavoro rientra nei normali costi operativi di ogni impresa. Risulta pertanto particolarmente importante che gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere integralmente. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dalla notifica preventiva, se verosimilmente aiutano tali categorie a riaccedere al mercato del lavoro o, per quanto riguarda i lavoratori disabili, a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi.

    (51)

    È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Successivamente all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, i regimi esistenti di investimenti a finalità regionale soggetti ad esenzione potranno continuare ad essere attuati conformemente alle condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, ultimo trattino, di suddetto regolamento.

    (52)

    Alla luce dell'esperienza che la Commissione ha acquisito in materia e, in particolare, della frequenza con la quale in genere è necessario riesaminare le politiche in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del regolamento. Nel caso in cui il regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuto già esentati in virtù dello stesso continuino ad essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, al fine di consentire agli Stati membri di adeguarsi,

    (53)

    È opportuno abrogare i seguenti regolamenti: il regolamento (CE) n. 70/2001, il regolamento (CE) n. 68/2001, il regolamento (CE) n. 2204/2002 e il regolamento (CE) n. 1628/2006.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti tipi di aiuti:

    a)

    aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione;

    b)

    aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI;

    c)

    aiuti per la tutela dell'ambiente;

    d)

    aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere;

    e)

    aiuti sotto forma di capitale di rischio;

    f)

    aiuti alla ricerca e sviluppo;

    g)

    aiuti alla formazione;

    h)

    aiuti in favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

    2.   Il presente regolamento non si applica agli:

    a)

    aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

    b)

    aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

    3.   Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

    a)

    aiuti in favore di imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (22), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca e sviluppo e gli aiuti in favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

    b)

    aiuti concessi a favore di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti in favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

    c)

    gli aiuti in favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

    i)

    se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione; ovverosia

    ii)

    se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

    d)

    gli aiuti in favore delle imprese attive nel settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca e sviluppo e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

    e)

    gli aiuti in favore delle imprese attive nel settore dell'industria siderurgica, ad eccezione degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti in favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

    f)

    gli aiuti regionali a favore delle imprese attive nel settore della costruzione navale;

    g)

    gli aiuti regionali a favore delle imprese attive nel settore delle fibre sintetiche (23).

    4.   Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati come destinati a settori specifici.

    5.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 1.

    6.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

    a)

    i regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

    b)

    aiuti individuali ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

    c)

    aiuti alle imprese in difficoltà.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «aiuti»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

    2)

    «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

    3)

    «aiuti individuali ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;

    4)

    «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

    5)

    «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;

    6)

    «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

    7)

    «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

    8)

    «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;

    9)

    «attivi materiali»: gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali;

    10)

    «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

    11)

    «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 Mio EUR, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;

    12)

    «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

    13)

    «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;

    14)

    «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

    a)

    la retribuzione lorda al netto delle imposte; e

    b)

    i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;

    15)

    «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12;

    16)

    «aiuti agli investimenti»: comprendono i tipi di aiuti contemplati dai seguenti articoli: l'articolo 11 relativo agli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione; l'articolo 12 relativo agli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI e gli articoli da 14 a 18 riguardanti gli aiuti agli investimenti in favore della tutela dell'ambiente;

    17)

    «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

    a)

    chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

    b)

    chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);

    c)

    lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

    d)

    adulti che vivono soli con uno o più persone a carico;

    e)

    lavoratrici occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità tra i sessi maggiore del 25 % rispetto alla media nazionale;

    f)

    membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che necessitano del consolidamento delle proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

    18)

    «lavoratore disabile»: chiunque sia

    a)

    riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale; o

    b)

    caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

    19)

    «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in uno stabilimento nel quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;

    20)

    «lavoro assistito»: occupazione di lavoratori disabili in uno stabilimento che garantisce assistenza o sostegno personali, ma che non fornisce un ambiente di «lavoro protetto»;

    21)

    «prodotti agricoli»:

    a)

    i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

    b)

    i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

    c)

    i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 (24);

    22)

    «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

    23)

    «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

    24)

    «attività turistiche»: le seguenti attività commerciali ai sensi della NACE rev. 1.1:

    a)

    NACE 55: alberghi e ristoranti;

    b)

    NACE 63.3: attività delle agenzie di viaggio e degli operatori di viaggio, attività di assistenza turistica;

    c)

    NACE 92: attività ricreative, culturali e sportive;

    25)

    «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca e sviluppo;

    26)

    «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, start-up e di espansione);

    27)

    «industria siderurgica»: i settori di cui all'allegato I degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (25);

    Articolo 3

    Condizioni per l'esenzione

    1.   I regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e il regime contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e un riferimento esplicito al numero di identificazione della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

    3.   Gli aiuti individuali ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e un riferimento esplicito al numero di identificazione della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

    Articolo 4

    Intensità di aiuto e costi ammissibili

    1.   Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

    2.   I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.

    Articolo 5

    Trasparenza degli aiuti

    1.   Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.

    In particolare, sono considerati trasparenti i seguenti tipi di aiuto:

    a)

    gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione e tenuto conto dell'esistenza di normali garanzie e/o rischi eccessivi associati al prestito;

    b)

    gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia, per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione;

    c)

    gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

    2.   I seguenti tipi di aiuto non sono considerati trasparenti:

    a)

    gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

    b)

    gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23.

    3.   gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.

    Articolo 6

    Soglie di notifica individuali

    1.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione superi le seguenti soglie:

    a)

    aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI: 7,5 Mio EUR per impresa per progetto di investimento;

    b)

    aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente; 5 Mio EUR per impresa per progetto di investimento;

    c)

    aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali: 2 Mio EUR per impresa per progetto;

    d)

    aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità:

    i)

    se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca di base, 20 Mio EUR per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

    ii)

    se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 Mio EUR per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

    iii)

    per tutti gli altri progetti: 7,5 Mio EUR per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

    iv)

    se il progetto è un progetto EUREKA, gli importi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sono raddoppiati.

    Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca di base o «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca di base o, rispettivamente, della ricerca industriale. Nei casi in cui non è possibile stabilire il carattere prevalente del progetto, viene applicata la soglia minore.

    e)

    aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale; 5 Mio EUR per impresa per progetto;

    f)

    aiuti alla formazione: 2 Mio EUR per progetto di formazione;

    g)

    aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 Mio EUR per impresa per anno;

    h)

    aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali: 10 Mio EUR per impresa per anno;

    i)

    aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di compensazione di sovraccosti: 10 Mio EUR per impresa per anno.

    2.   Gli aiuti regionali concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 Mio EUR, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

    Articolo 7

    Cumulo

    1.   Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto oggetto dell'aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

    2.   Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

    3.   Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (26), ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

    4.   In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 32 e 33 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

    5.   Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili non individuabili, si applicano le condizioni di cui al secondo comma.

    Se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 23 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50 % in generale e del 20 % per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca e sviluppo esentati conformemente agli articoli da 25 a 27.

    Articolo 8

    Effetto di incentivazione

    1.   Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

    Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se permettono al beneficiario di realizzare attività o progetti che non avrebbe realizzato in tale forma in assenza degli aiuti.

    Si ritiene che gli aiuti a finalità regionale abbiano un effetto di incentivazione se, in assenza degli aiuti, il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato nella zona assistita in questione.

    2.   Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI, di cui al presente regolamento, si ritiene che la condizione stabilita al paragrafo 1 sia soddisfatta se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro in questione.

    [3.   Per quanto riguarda gli aiuti alle grandi imprese di cui al presente regolamento, si ritiene che la condizione stabilita al paragrafo 1 sia soddisfatta se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario dimostri l'effetto di incentivazione dell'aiuto sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

    a)

    incremento, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;

    b)

    estensione, per effetto dell'aiuto, dell'ambito di applicazione del progetto o dell'attività;

    c)

    incremento, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività.]

    4.   Le condizioni stabilite ai paragrafi 2 [e 3] non si applicano a misure fiscali che dispongono il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro, qualora tali misure fiscali siano state adottate prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto o all'attività oggetto dell'aiuto.

    5.   Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 4 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 9

    Trasparenza e controllo

    1.   Al più tardi 10 giorni lavorativi prima della concessione di un aiuto individuale, gli Stati membri inviano alla Commissione una sintesi delle informazioni relative a detto aiuto su supporto elettronico, utilizzando l'applicazione informatica stabilita dalla Commissione e il modulo di cui all'[allegato III], che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito della Commissione. Entro cinque giorni dal ricevimento di detta sintesi, la Commissione invia allo Stato membro un avviso di ricevimento e il numero di identificazione della misura di aiuto.

    2.   Non appena un regime di aiuti entra in vigore o viene concesso un aiuto individuale ad hoc in virtù del presente regolamento, gli Stati membri pubblicano su internet il testo integrale della misura di aiuto, indicando i criteri e le condizioni di concessione dell'aiuto e l'autorità erogatrice. L'indirizzo del sito web è comunicato alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative all'aiuto di cui al paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 5.

    3.   Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione fornito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1 in ciascuna misura di concessione di aiuti indirizzata ad un beneficiario finale, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali.

    4.   Ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 25 e l'aiuto individuale è superiore a 3 Mio EUR o ogniqualvolta è concesso un aiuto a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni dal giorno in cui è concesso l'aiuto dall'autorità erogatrice, forniscono alla Commissione le informazioni richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica stabilita.

    5.   Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio (27), gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento.

    6.   Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni di cui al presente regolamento siano soddisfatte, comprese le informazioni sulla qualifica di quelle imprese la cui ammissibilità agli aiuti o alle maggiorazioni dipende dalla loro qualifica di PMI, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili allo scopo di applicare il presente regolamento.

    I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

    7.   La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente al paragrafo 1.

    8.   Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione, entro il periodo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento.

    Se dette informazioni non sono fornite entro tale periodo o entro un periodo concordato di comune accordo, la Commissione invia un sollecito in cui fissa un nuovo termine per l'invio delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che tutte le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno essere notificate alla Commissione.

    Articolo 10

    Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti

    1.   Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere in:

    a)

    un investimento in attivi fissi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; ovverosia

    b)

    acquisizioni di attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

    La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento.

    2.   Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

    b)

    essere considerati ammortizzabili;

    c)

    essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (28), sul venditore o viceversa;

    d)

    figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

    3.   Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

    b)

    il progetto d'investimento deve portare ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; e

    c)

    i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e per un periodo minimo di tre anni nel caso di PMI.

    CAPO II

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

    SEZIONE 1

    Aiuti regionali

    Articolo 11

    Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione

    1.   I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

    Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che non superino il 50 % degli aiuti totali destinati all'investimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi direttamente rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

    2.   Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

    3.   L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non eccede la soglia per gli aiuti regionali in vigore al momento della concessione dell'aiuto per la regione in cui viene realizzato l'investimento, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013.

    4.   Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

    5.   La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

    6.   Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia superiore al 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7.

    7.   Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.

    I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione; per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.

    Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.

    8.   Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento.

    9.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata:

    a)

    al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;

    b)

    al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 Mio EUR, calcolato conformemente all'allegato I.

    10.   Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato alla stregua di singoli progetti di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono investimenti consistenti in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile.

    SEZIONE 2

    Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

    Articolo 12

    Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

    1.   Gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore:

    a)

    al 20 % nel caso delle piccole imprese;

    b)

    al 10 % nel caso delle medie imprese.

    3.   Sono ammissibili i seguenti costi:

    a)

    i costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili; oppure

    b)

    i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

    4.   Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli elencati all'allegato I del trattato, l'intensità di aiuto non supera:

    a)

    il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

    b)

    il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (29);

    c)

    il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

    d)

    il 40 % degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni.

    SEZIONE 3

    Aiuti per la tutela dell'ambiente

    Articolo 13

    Definizioni

    Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    per «tutela dell'ambiente» si intende qualsiasi azione intrapresa dal beneficiario stesso volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

    b)

    per «misure di risparmio energetico» si intendono le azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata nel ciclo di produzione, ad esclusione della messa a punto e della fabbricazione di macchine o di mezzi di trasporto che richiedano meno risorse naturali per funzionare e ad esclusione delle azioni intese a migliorare la sicurezza o l'igiene;

    c)

    per «norma comunitaria» si intende qualsiasi norma comunitaria cogente che determini i livelli di tutela ambientale da raggiungere. Ai fini del presente regolamento, non sono considerate norme comunitarie gli obblighi di cui alla direttiva n. 96/61/CE del Consiglio (30);

    d)

    per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche di capacità inferiore a 10 MW, da combustione diretta di biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas);

    e)

    per «produzione di energia da fonti di energia rinnovabili» si intende l'energia generata tramite processi che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la proporzione, in termini di potere calorifico, dell'energia ottenuta da fonti rinnovabili nelle centrali ibride (cocombustione) che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali, compresa l'elettricità da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio ed esclusa l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

    f)

    per «cogenerazione» si intende la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

    g)

    per «cogenerazione ad alto rendimento» si intende la cogenerazione conforme ai criteri di cui agli allegati II e III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e che soddisfa i valori di rendimento di riferimento armonizzati quali definiti all'articolo 4 della medesima;

    h)

    per «imposta ambientale» si intende qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente e che sia intesa a gravare su determinati beni o servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

    i)

    «attivi materiali»: ai fini della sezione 3 del presente regolamento e in deroga all'articolo 2, paragrafo 9, sono considerati attivi materiali ammissibili anche i mezzi e le attrezzature per il trasporto merci su strada.

    Articolo 14

    Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti al superamento delle norme comunitarie

    1.   Gli aiuti agli investimenti in favore della tutela dell'ambiente sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

    2.   Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

    a)

    gli investimenti consentono al beneficiario di ridurre l'inquinamento risultante dalle sue attività superando le norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale cogente più rigorosa delle norme comunitarie;

    b)

    gli investimenti consentono al beneficiario di ridurre l'inquinamento risultante dalle sue attività in corso in assenza di norme comunitarie.

    3.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 25 % (32).

    Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

    4.   I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

    5.   Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti.

    Articolo 15

    Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore

    1.   Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie mirate ad una maggiore tutela ambientale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2.   Le norme comunitarie sono state adottate, ma non sono decorsi i termini per la trasposizione obbligatoria.

    Gli investimenti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per la trasposizione delle norme.

    3.   L'intensità di aiuto non supera 15 punti percentuali (33) per le piccole imprese e 10 punti percentuali (34) per le medie imprese.

    4.   I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalle norme comunitarie.

    Articolo 16

    Aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico

    1.   Gli aiuti ambientali agli investimenti che consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 35 % (35).

    Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

    3.   I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili sono calcolati detraendo dai sovraccosti d'investimento i profitti operativi derivanti dal ridotto consumo energetico durante i primi cinque anni di vita dell'investimento.

    Articolo 17

    Aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento

    1.   Gli aiuti ambientali che consentono alle imprese di investire nella cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 35 % (36).

    Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

    3.   I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

    Articolo 18

    Aiuti ambientali agli investimenti per l'impiego di fonti di energia rinnovabili

    1.   Gli aiuti ambientali che consentono alle imprese di realizzare investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 35 % (37).

    Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

    3.   I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

    Articolo 19

    Aiuti ambientali sotto forma di sgravi fiscali

    1.   Gli aiuti ambientali concessi sotto forma di sgravi fiscali nell'ambito di regimi di imposizione ambientale conformi alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (38) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   Gli aiuti non superano la differenza tra il livello comunitario minimo di imposizione e l'aliquota di imposta nazionale piena.

    Il livello comunitario minimo di imposizione corrisponde alle aliquote minime di cui alla direttiva 2003/96/CE.

    3.   Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni.

    SEZIONE 4

    Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere

    Articolo 20

    Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

    1.   Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 50 %.

    3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

    La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

    Articolo 21

    Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

    1.   Gli aiuti per la partecipazione di piccole e medie imprese a fiere sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 50 %.

    3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

    SEZIONE 5

    Aiuti sotto forma di capitale di rischio

    Articolo 22

    Definizioni

    Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori;

    b)

    per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;

    c)

    per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;

    d)

    per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;

    e)

    per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;

    f)

    per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;

    g)

    per «strategia di uscita» si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), il write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali;

    h)

    per «impresa destinataria» si intende un'impresa in cui un investitore o un fondo di investimento valutino di investire.

    Articolo 23

    Aiuti sotto forma di capitale di rischio

    1.   I regimi di aiuto in favore del capitale di rischio sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.

    2.   Gli aiuti assumono la forma di partecipazioni in un fondo di investimento orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.

    3.   Le rate di finanziamento realizzate dal fondo di investimento non devono essere superiori a 1 000 000 EUR per impresa destinataria su un arco di dodici mesi.

    4.   Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, gli interventi in favore del capitale di rischio devono limitarsi a fornire finanziamenti in seed capital, in start-up capital e/o in capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, gli interventi in favore del capitale di rischio si limitano a fornire finanziamenti in seed capital e/o in start-up capital, e non in capitale di espansione.

    5.   Almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi per interventi in favore del capitale di rischio deve assumere la forma di strumenti di investimento equity e quasi-equity nelle imprese destinatarie. [Il periodo durante il quale le imprese destinatarie possono beneficiare degli aiuti a titolo del regime di aiuto in favore del capitale di rischio è limitato a sei anni.]

    6.   I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50 % tramite private equity, oppure del 30 % nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite. Qualora uno Stato membro non goda di poteri discrezionali nel limitare il numero di investitori di private equity partecipanti, esso provvede a selezionare gli investitori di private equity tramite gara d'appalto o tramite un invito aperto a partecipare ai fondi di investimento.

    7.   Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

    a)

    ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento;

    b)

    ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.

    8.   Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

    a)

    un accordo tra un gestore professionale o un'impresa di gestione e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario previsto per gli investimenti;

    b)

    gli investitori di private equity sono rappresentati nella struttura del fondo di investimento, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori;

    c)

    vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.

    SEZIONE 6

    Aiuti alla ricerca e sviluppo

    Articolo 24

    Definizioni

    Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    per «organismo di ricerca» si intende un ente, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo statuto giuridico (di diritto pubblico o privato) o dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili che esso realizza sono interamente reinvestiti in dette attività, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su un simile organismo, ad esempio in quanto suoi azionisti o membri, non godono alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del medesimo né ai risultati prodotti;

    b)

    per «ricerca di base» [ricerca fondamentale] si intendono gli studi sperimentali o teorici intesi soprattutto ad acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, non mirati ad applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

    c)

    per «ricerca industriale» si intendono la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

    d)

    per «sviluppo sperimentale» si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può inoltre trattarsi di altre attività volte alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso commerciale.

    È inoltre compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato perché il esso sia utilizzato unicamente a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

    Sono inoltre contemplati la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

    Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche regolari o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche risultino in miglioramenti.

    Articolo 25

    Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

    1.   Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

    2.   La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

    a)

    ricerca di base;

    b)

    ricerca industriale;

    c)

    sviluppo sperimentale.

    Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.

    3.   L'intensità di aiuto di base non deve essere superiore:

    a)

    al 100 % per la ricerca di base;

    b)

    al 50 % per la ricerca industriale;

    c)

    al 25 % per lo sviluppo sperimentale.

    L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto 1.

    Nel caso di aiuti di Stato ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

    4.   L'intensità di aiuto di base per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue:

    a)

    per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; e

    b)

    una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 %, può essere applicata nei seguenti casi:

    1)

    se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:

    nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione,

    il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti; oppure

    2)

    il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

    l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto,

    l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; oppure

    3)

    nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

    Ai fini del primo comma, lettera b), punti 1) e 2), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

    5.   Sono ammissibili i seguenti costi:

    a)

    spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

    b)

    i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

    c)

    i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

    d)

    i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

    e)

    le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

    f)

    altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

    6.   Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

    Articolo 26

    Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

    1.   Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore:

    a)

    per le PMI, al 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e al 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;

    b)

    per le grandi imprese, al 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e al 40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

    3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

    Articolo 27

    Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

    1.   Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   L'intensità di aiuto non supera l'intensità che sarebbe stata autorizzata a titolo di aiuti a progetti conformemente all'articolo 25, paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

    3.   Sono ammissibili i seguenti costi:

    a)

    tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

    b)

    i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

    c)

    i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

    Articolo 28

    Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore agricolo

    1.   Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;

    b)

    prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

    c)

    i risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su internet sono pubblicate contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici;

    d)

    gli aiuti sono concessi direttamente all'istituto o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

    2.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 %.

    3.   Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato CE che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli da 24 a 27.

    SEZIONE 7

    Aiuti alla formazione

    Articolo 29

    Definizioni

    Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    per «formazione specifica» si intende la trasmissione di insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa tale da conferire qualifiche non trasferibili, o limitatamente trasferibili, ad altre imprese o settori di occupazione;

    2)

    per «formazione generale» si intende la trasmissione di insegnamenti non direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa e che conferisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

    La formazione è «generale» se, ad esempio:

    a)

    è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; oppure

    b)

    è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

    Articolo 30

    Aiuti alla formazione

    1.   Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2.   L'intensità di aiuto non deve essere superiore:

    a)

    al 25 % per la formazione specifica;

    b)

    al 60 % per la formazione generale.

    L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 %, nei seguenti casi:

    a)

    di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;

    b)

    di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

    3.   Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità prevista per la formazione specifica.

    4.   I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

    a)

    costi del personale docente;

    b)

    spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

    c)

    altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

    d)

    ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

    e)

    costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

    f)

    costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda la prima categoria di costi, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

    SEZIONE 8

    Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

    Articolo 31

    Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

    1.   I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

    2.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

    3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

    4.   Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un incremento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

    5.   Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi. A titolo di deroga, gli Stati membri hanno facoltà di limitare la durata minima dell'impiego in linea con la normativa nazionale in materia di contratti di lavoro, e in tal caso gli aiuti sono ridotti in modo proporzionale.

    Articolo 32

    Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali

    1.   I regimi di aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

    2.   L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili.

    3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato impiegato.

    4.   Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un incremento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

    5.   Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore disabile è garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi. A titolo di deroga, gli Stati membri hanno facoltà di limitare la durata minima dell'impiego in linea con la normativa nazionale in materia di contratti di lavoro, e in tal caso gli aiuti sono ridotti in modo proporzionale.

    Articolo 33

    Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di compensazione dei sovraccosti

    1.   I regimi di aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

    3.   Sono ammissibili costi diversi da quelli salariali che il datore di lavoro deve sostenere e che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, per qualsiasi periodo in cui il lavoratore disabile sia stato impiegato.

    I costi ammissibili sono i seguenti:

    a)

    i costi per l'adeguamento dei locali;

    b)

    i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore disabile;

    c)

    i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla validazione di software, ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili;

    d)

    nei casi in cui l'impresa beneficiaria sia un datore di lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili;

    e)

    nei casi in cui il beneficiario sia un datore di lavoro assistito, qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 34

    Abrogazione

    Sono abrogati il regolamento (CE) n. 70/2001, il regolamento (CE) n. 68/2001, il regolamento (CE) n. 2204/2002 e il regolamento (CE) n. 1628/2006.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 35

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 3.

    2.   Gli aiuti concessi prima del [31 dicembre 2008] che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 68/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al precedente comma, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

    3.   Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali di cui al regolamento (CE) n. 1628/2006 scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

    Articolo 36

    Entrata in vigore e applicabilità

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il …

    Per la Commissione

    Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    DEFINIZIONE DI PMI

    Articolo 1

    Impresa

    Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

    Articolo 2

    Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

    1.   Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 Mio EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 Mio EUR.

    2.   All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 Mio EUR.

    3.   All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 Mio EUR.

    Articolo 3

    Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

    1.   Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

    2.   Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

    Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

    a)

    società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

    b)

    università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

    c)

    investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

    d)

    enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 Mio EUR e con meno di 5 000 abitanti.

    3.   Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

    a)

    un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

    b)

    un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

    c)

    un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

    d)

    un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

    Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

    Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

    Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

    Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

    4.   Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

    5.   Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

    Articolo 4

    Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

    1.   I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

    2.   Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

    3.   Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

    Articolo 5

    Gli effettivi

    Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

    a)

    dai dipendenti;

    b)

    dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

    c)

    dai proprietari gestori;

    d)

    dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

    Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

    Articolo 6

    Determinazione dei dati dell'impresa

    1.   Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

    2.   Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

    Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

    Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

    3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

    Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

    4.   Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

    ALLEGATO II

    MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SINTETICHE SUGLI AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO CONFORMEMENTE ALL'OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4

    1.

    Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese beneficiarie degli aiuti, siano esse PMI o meno):

    2.

    Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi in vigore in base ai quali vengono concessi gli aiuti):

    3.

    Ente o enti pubblici che erogano gli aiuti (denominazione e dati della o delle autorità erogatrici):

    4.

    Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata:

    5.

    Tipo di progetto o misura:

    6.

    Breve descrizione del progetto o della misura:

    7.

    Ove applicabile, costi ammissibili (in EUR):

    8.

    Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:

    9.

    Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo):

    10.

    Condizioni cui è subordinata l'erogazione degli aiuti previsti (eventualmente):

    11.

    Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura:

    12.

    Data di concessione degli aiuti:

    MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SINTETICHE SUGLI AIUTI A FAVORE DI GRANDI PROGETTI DI INVESTIMENTI CHE NON SUPERANO LE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4

    1.

    Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese che beneficiano degli aiuti):

    2.

    Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):

    3.

    Ente o enti pubblici che erogano gli aiuti (denominazione e dati della o delle autorità erogatrici):

    4.

    Stato membro nel quale viene realizzato l'investimento:

    5.

    Regione (livello NUTS 3) nella quale viene realizzato l'investimento:

    6.

    Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene realizzato l'investimento:

    7.

    Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):

    8.

    Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):

    9.

    Breve descrizione del progetto di investimento:

    10.

    Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):

    11.

    Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:

    12.

    Intensità di aiuto (% in ESL):

    13.

    Condizioni cui è subordinata l'erogazione degli aiuti previsti (eventualmente):

    14.

    Date previste di inizio e di conclusione del progetto:

    15.

    Data di concessione degli aiuti:


    (1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

    (2)  GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14.

    (3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

    (4)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

    (5)  GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

    (6)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

    (7)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

    (8)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

    (9)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

    (10)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

    (11)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

    (12)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

    (13)  GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

    (14)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

    (15)  GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

    (16)  GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

    (17)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    (18)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

    (19)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

    (20)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

    (21)  GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

    (22)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (23)  Codice NACE XXX.

    (24)  GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.

    (25)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

    (26)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

    (27)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

    (28)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (29)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

    (30)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

    (31)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

    (32)  La presente proposta non pregiudica la posizione della Commissione nell'ambito della revisione della disciplina ambientale in corso, in particolare per quanto riguarda le intensità. In ogni caso, tenuto conto dei metodi di calcolo semplificati ritenuti ai fini del presente regolamento, le intensità massime di aiuto di cui al medesimo devono necessariamente essere inferiori alle intensità massime di aiuto di cui alla suddetta disciplina dal momento che queste ultime sono basate su metodi di calcolo più dettagliati.

    (33)  Cfr. nota 32.

    (34)  Cfr. nota 32.

    (35)  Cfr. nota 32.

    (36)  Cfr. nota 32.

    (37)  Cfr. nota 32.

    (38)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


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