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Document 52007XC0815(01)

    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

    GU C 190 del 15.8.2007, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 190/2


    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

    (2007/C 190/02)

    Numero XA

    XA 7021/07

    Stato membro

    Italia

    Regione

    Regione Lazio

    Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

    Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella Regione Lazio

    Base giuridica

    Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni

    Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001)

    Articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

    Articolo 45, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

    Deliberazione di giunta regionale n. 1911 del 14 dicembre 2001

    Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

    Regime di aiuti: importo annuo totale 6 milioni di EUR (1)

    Intensità massima dell'aiuto

    L'intensità lorda dell'aiuto non può superare:

    il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti ai sensi dell'art.87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE

    il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni

    Data di applicazione

    Data di invio della presente scheda alla Commissione europea

    Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

    Illimitata, tuttavia il regime di aiuto è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88 par 3 del Trattato CE fino al 30 giugno 2008, data in cui termina il periodo di validità del regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato, salvo eventuali proroghe

    Obiettivo dell'aiuto

    Aiuti alle PMI cooperative per la realizzazione di progetti di investimento in immobilizzazioni materiali da effettuare dopo la presentazione della domanda di finanziamento.

    Le spese ammissibili (al netto IVA) riguardano l'acquisizione di aree e fabbricati, l'esecuzione di opere murarie, l'acquisto, l'ammodernamento e la ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti

    Settore (o settori) economico interessato

    Tutti i settori

     

    oppure

     

    Miniere di carbone

     

    Industria manifatturiera (tutta)

     

    oppure

     

    Siderurgia

     

    Cantieri navali

     

    Fibre sintetiche

     

    Industria automobilistica

     

    Altre industrie manifatturiere

     

    Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

    Servizi (tutti)

     

    oppure

     

    Trasporti

     

    Servizi finanziari

     

    Altri servizi

     

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

    Regione Lazio — Assessorato Piccola e media impresa, commercio e artigianato

    Direzione regionale Attività produttive

    Area Risorse per le attività produttive

    Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

    I-00147 Roma

    Organo deliberante:

    «Comitato di gestione Foncooper- Regione Lazio» ai sensi della convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la Coopercredito Spa (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA., Via Veneto 119, I-00187 Roma) e dell'atto aggiuntivo stipulato in data 13 maggio 2002 tra la Regione Lazio e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA)

    Altre informazioni

    Importo massimo del singolo finanziamento: 2 milioni di EUR, nel limite del 70 % degli investimenti ammessi

    L'aiuto concesso è costituito dalla differenza tra le rate di rimborso calcolate a tasso di mercato e quelle a tasso agevolato applicato al finanziamento


    (1)  La spesa annua indicata è cumulativa della spesa prevista dal regime avente medesima base giuridica e destinato alle PMI rientranti nell'ambito di applicazione sia del regolamento (CE) n. 70/2001, per settori diversi da quelli oggetto della presente scheda, sia del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.


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