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Document 52007XC0807(01)

    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali (TPM) originari della Repubblica popolare cinese

    GU C 184 del 7.8.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 184/11


    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali (TPM) originari della Repubblica popolare cinese

    (2007/C 184/07)

    La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1). Il riesame si limita all'esame della definzione del prodotto, cioè a determinare se taluni tipi di prodotti rientrano nel campo di applicazione delle misure relative ai transpallet manuali.

    1.   Prodotto

    Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

    2.   Misure esistenti

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 (2) del Consiglio.

    3.   Motivazione del riesame

    Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che certi prodotti (i cosiddetti elevatori, carrelli-stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori), che potrebbero figurare tra i prodotti interessati, si rivelano diversi dai TPM, tra l'altro a motivo delle loro funzioni specifiche (sollevamento, impilaggio e pesatura) e delle loro utilizzazioni finali. Per compiere tali funzioni, esistono differenze nella resistenza e nella costruzione della forcella, del sistema idraulico, del telaio, delle ruote, ecc. Le caratteristiche suddette mettono in luce le differenze di utilizzazione e non sembra esistere alcuna intercambiabilità tra tali prodotti e i TPM. Sembra quindi opportuno riesaminare il caso per chiarire la definizione del prodotto interessato; la conclusione che se ne trarrà potrebbe avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data di imposizione delle corrispondenti misure.

    4.   Procedura per la determinazione del dumping

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso all'esame della definizione del prodotto in questione.

    a)   Questionari

    Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria, agli importatori conosciuti, agli esportatori conosciuti nel paese interessato e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a).

    b)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 5, lettera a).

    La Commissione può inoltre ascoltare le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 5, lettera b).

    5.   Termini

    a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

    Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    b)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale per il Commercio

    Direzione H

    Ufficio: J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles Fax:

    Fax: (32-2) 295 65 05

    7.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se in un'inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte interessata meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    8.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    9.   Trattamento dei dati personali

    Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

    (3)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), ed è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

    (4)  GU L 8 del 12.11.2001, pag. 1.


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