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Document 52007XC0724(05)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India

GU C 171 del 24.7.2007, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/18


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India

(2007/C 171/12)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 12 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (2).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 24 aprile 2007 da due produttori comunitari: Sorochimie Chimie Fine e CUF, Quimicos Industriais, S.A. («i richiedenti»), che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di acido sulfanilico.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India («prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC ex 2921 42 10 (TARIC 2921421060). Tale codice viene indicato a titolo puramente informativo.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1339/2002 (3) del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2006 (4).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere e/o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un appropriato paese a economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d) del presente avviso. La probabilità del persistere del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi applicati al prodotto in esame venduto all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

I richiedenti sostengono inoltre che, durante il periodo di applicazione delle misure, gli esportatori/produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno tentato di eludere le misure in vigore mediante pratiche di assorbimento, che sono state oggetto delle contromisure di cui al regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio (5).

Riguardo alla probabilità della reiterazione del dumping da parte della Repubblica popolare cinese è stato inoltre affermato che le esportazioni verso altri paesi terzi, quali il Giappone e il Brasile, sono effettuate a prezzi di dumping e che in altri paesi terzi interessati (per es. gli Stati Uniti) sono in vigore misure antidumping.

L'argomentazione relativa alla probabile reiterazione del dumping da parte dell'India si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati nel mercato interno e dei costi ricostruiti, e i probabili prezzi del prodotto in esame venduto all'esportazione nella Comunità.

È stato affermato che i prezzi all'esportazione molto probabilmente calerebbero a livelli di un dumping significativo, in particolare perché l'impegno accettato dalla maggior parte degli esportatori indiani avrebbe consentito di fissare la base minima dei prezzi all'esportazione. Si è sostenuto inoltre che le esportazioni verso altri paesi terzi, quali la Tailandia e il Messico, sono effettuate a prezzi di dumping e che in altri paesi terzi interessati (per es. gli Stati Uniti) sono in vigore misure antidumping.

I richiedenti hanno presentato elementi di prova del fatto che il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e dell'India ha continuato ad essere importato in quantità considerevoli e che tale flusso dovrebbe mantenersi inalterato, se non aumentare, a causa delle misure applicate in mercati tradizionali diversi dall'UE (per es. gli Stati Uniti) alle importazioni del prodotto originarie dei paesi interessati.

I richiedenti sostengono che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, se tali misure fossero lasciate scadere, il persistere o la reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbero causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se lo scadere delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori/ produttori o i loro rappresentanti a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), soppunto i), e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate nel mercato interno tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi effettuate tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

descrizione particolareggiata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame, volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, capacità produttiva e investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (nel mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione nella selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati di cui al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e dell'India effettuate nel mercato comunitario tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione nella selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione agli esportatori/produttori dell'India, a tutte le associazioni di esportatori/produttori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii).

La Commissione può inoltre ascoltare le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

Nella precedente inchiesta era stata utilizzata l'India come paese a economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare l'India anche in questo caso. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora sia confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano contrari all'interesse della Comunità. Per tale motivo l'industria comunitaria, gli importatori e le associazioni che li rappresentano, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), le parti che abbiano agito in conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o altri moduli

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Poiché la Commissione intende consultare, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione, sulla composizione definitiva dello stesso, le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta dell'India che, come indicato al punto 5,1, lettera d), del presente avviso, è presa in considerazione quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata, vanno essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata  (8)» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale per il Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (ovvero aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopra indicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU C 272 del 9.11.2006, pag. 18.

(2)  GU L 56 del 6.03.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(3)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11.

(4)  GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5.

(5)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17.

(6)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(7)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93

(8)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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