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Document 52007XC0425(07)

Procedura maltese per l'attribuzione di diritti di traffico

GU C 90 del 25.4.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 90/25


PROCEDURA MALTESE PER L'ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI TRAFFICO

(2007/C 90/09)

Conformemente all'articolo 6 del regolamento 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i detentori comunitari di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.

Diritti di traffico intracomunitario

In conformità del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, è autorizzato a esercitare diritti di traffico sulle rotte fra Malta e la Comunità un vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

Diritti di traffico per voli fra Malta e paesi terzi

Le richieste presentate al direttore dell'aviazione civile da vettori qualificati al fine di esercitare i diritti di traffico disponibili saranno approvate automaticamente a condizione che non ci siano restrizioni quanto al numero di vettori designati o alla frequenza.

L'attribuzione di diritti di traffico limitati, stabiliti nel quadro di accordi bilaterali conclusi fra Malta e paesi terzi in materia di servizio aereo, si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi.

i)   Ammissibilità

Un vettore può aspirare a esercitare tali diritti se:

sulla base del suo capitale e della sua organizzazione, può essere considerato un vettore comunitario (ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92);

soddisfa le norme di sicurezza richieste ed è sotto il controllo normativo effettivo delle autorità competenti della Comunità;

ha sede a Malta.

ii)   Obiettivi

A Malta l'attribuzione di diritti di traffico limitati viene effettuata in conformità dei seguenti obiettivi:

il mantenimento di un elevato livello di sicurezza e di protezione ambientale;

l'ottimizzazione dei vantaggi per i consumatori mediante la fornitura di servizi aerei economici, efficienti e competitivi;

la garanzia della continuità del servizio;

lo sviluppo del turismo a Malta;

la minimizzazione dell'insularità geografica e la massimizzazione della connettività internazionale.

iii)   Trasparenza

L'attribuzione dei diritti di traffico limitati viene effettuata sulla base di una procedura volta a garantire che tutte le parti aventi un legittimo interesse abbiano la possibilità di manifestarsi. Per tale motivo la procedura e le informazioni sulla disponibilità di diritti di traffico limitati vengono regolarmente pubblicizzate sul sito web del Dipartimento dell'aviazione civile (DCA). Il direttore inoltre informa il pubblico, mediante il sito web del dipartimento, in merito a tutte le trattative bilaterali previste in materia di servizio aereo. Un vettore che si senta leso dalla decisione adottata in merito all'attribuzione di diritti di traffico limitati ha il diritto di presentare ricorso al comitato dei ricorsi per i diritti di traffico.

iv)   Non discriminazione

Tutti i vettori in possesso di un certificato di operatore aereo e di una licenza d'esercizio (denominata anche licenza di servizio aereo) sulla base del regolamento (CEE) n. 2407/92, rilasciati da Stati membri della CE, e che sono stabiliti a Malta, possono chiedere l'attribuzione di diritti di traffico.

I criteri di valutazione comprenderanno, pur senza limitarsi ad essi, le caratteristiche specifiche della rotta e in particolare il suo contributo potenziale allo sviluppo del turismo a Malta, la promozione degli scambi fra Malta e i paesi terzi, la qualità del servizio proposto, il miglior rapporto qualità/prezzo offerto agli utilizzatori, e gli investimenti effettuati o da effettuare sulla rotta.

v)   Monitoraggio e assegnazione di diritti di traffico attribuiti

I diritti di traffico non possono essere trasferiti da un vettore all'altro e possono essere revocati dal direttore. Un operatore a cui è stato concesso un diritto di traffico deve attivare il nuovo servizio entro termini ragionevoli e perde i diritti se non può dimostrare che un eventuale ritardo nell'utilizzo sia stato dovuto a circostanze eccezionali al di fuori del suo controllo.

vi)   Procedura

Quando i diritti di traffico sono limitati e possono interessare a più di una compagnia aerea, per la loro attribuzione si applica la seguente procedura:

(1)

Il vettore interessato deve presentare individualmente al direttore una richiesta per la gestione dei servizi aerei sulla rotta specifica.

(2)

Al fine di garantire la continuità del servizio, verrà data preferenza a un vettore che gestisce già una rotta specifica rispetto ad altri richiedenti, a condizione che tale vettore possa continuare a esercitare efficacemente i diritti di traffico assegnati.

(3)

Quando due o più vettori presentano nuove richieste di gestire la stessa (nuova) rotta, il vettore che offre il servizio migliore ha la priorità ed è autorizzato a continuare a esercitare i diritti di traffico a condizione che vengano sfruttati efficacemente.

(4)

Salvo in circostanze impreviste o al di fuori del suo controllo, un vettore che non attiva tutti i servizi per cui ha presentato richiesta per un anno o una stagione sarà penalizzato al momento del rinnovo della richiesta di gestione della stessa rotta nell'anno o stagione successivi e può perdere il diritto a gestire tale rotta.

(5)

Non si considera che un vettore che gestisce servizi su una rotta specifica su base stagionale abbia messo fine ai suoi servizi alla fine della stagione di esercizio, né che abbia perso il diritto di gestire in seguito tale rotta, tranne il caso in cui non gestisca servizi per un periodo di oltre 12 mesi.

(6)

Si terrà conto dell'attrezzatura e del livello di servizio da fornire sulla rotta.

(7)

Per procedere a una valutazione dell'attribuzione di diritti di traffico limitati, il direttore invita tutti i vettori potenzialmente interessati a comunicargli la propria posizione nel corso di un'udienza privata.

(8)

Il direttore comunica la decisione di accettazione o rifiuto di attribuzione di diritti di traffico entro 30 giorni a decorrere dalla fine delle udienze di cui sopra.

vii)   Canoni

La concessione di diritti di traffico (approvazione della rotta) è soggetta al versamento di un canone ai sensi dei regolamenti sull'aviazione civile (licenze del trasporto aereo) (canoni) (avviso legale 429 del 2004).

Modulo di candidatura

La richiesta di gestione di servizi aerei su un rotta specifica deve essere effettuata mediante il modulo apposito che può essere scaricato dal sito web del dipartimento dell'aviazione civile DCA website Air Transport Section Forms and Circulars.

Normativa applicabile

Legge sull'aviazione civile 1972 (modificata) — capitolo 232

Regolamenti sull'aviazione civile (concessione di licenze per il trasporto aereo), 2004 — LN 78/2004

Regolamenti sull'aviazione civile (concessione di licenze per il trasporto aereo) (Canoni), 2004 — LN 429/2004

Regolamenti sull'aviazione civile (ripartizione di diritti di traffico), 2007 — LN 23/2007

Regolamenti (CEE) n. 2407/92, (CEE) n. 2408/92, (CE) n. 847/2004

J. SULTANA

Direttore generale

Aviazione civile

26 febbraio 2007

«L.N. 23 del 2007

LEGGE SULL'AVIAZIONE CIVILE

(CAP. 232)

Regolamenti sull'aviazione civile (ripartizione di diritti di traffico), 2007

In virtù dei poteri conferiti dall'articolo 3 della legge sull'aviazione civile il Ministro per la competitività e la comunicazione ha emanato le seguenti disposizioni:

1.

Il titolo delle presenti disposizioni è regolamenti sull'aviazione civile (ripartizione di diritti di traffico), 2007.

2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la ripartizione dei diritti di traffico fra vettori comunitari ammissibili viene effettuata dal direttore dell'aviazione civile mediante una procedura trasparente e non discriminatoria.

3.

(1)

Un ricorso viene presentato al comitato dei ricorsi per i diritti di traffico contro decisioni adottate ai sensi del regolamento 2 dal direttore dell'aviazione civile.

(2)

Il diritto di presentare ricorso spetta alla parte lesa dalla decisione.

(3)

Il ricorso al comitato può essere presentato per uno dei seguenti motivi:

(a)

è stato commesso un errore grave di sostanza;

(b)

si è verificato un errore procedurale grave;

(c)

è stato commesso un errore di diritto;

(d)

è stata commessa un'illegalità grave, fra cui mancanza di ragionevolezza o di proporzionalità.

(4)

Il comitato motiva la sua decisione e la porta a conoscenza del pubblico, omettendo, se lo ritiene appropriato per motivi di sicurezza commerciale o riservatezza, i nomi delle persone coinvolte o qualsiasi altra informazione.

(5)

Nel decidere su un ricorso nel quadro del presente regolamento il comitato può

a)

respingere il ricorso; oppure

b)

annullare la decisione

e se annulla la decisione, il comitato rimanda la questione al direttore dell'aviazione per l'attuazione.

4.

(1)

È previsto un comitato dei ricorsi per i diritti di traffico, di seguito “il comitato”, composto da tre membri, uno dei quali, dotato di esperienza giuridica, svolge le funzioni di presidente.

(2)

I membri del comitato sono nominati dal Ministro responsabile dell'aviazione civile per il periodo precisato nella lettera di nomina e l'incarico può essere rinnovato per ulteriori periodi che il ministro ritenga appropriati.

(3)

Un membro del comitato può essere ricusato o astenersi per tutti i motivi per cui può essere ricusato o astenersi un giudice ai sensi dell'articolo 734 del Codice di organizzazione e procedura civile. In tal caso il ministro nomina membro del comitato in sostituzione del membro ricusato o astenutosi una persona che disponga delle stesse qualifiche.

5.

(1)

Il comitato è competente per esaminare e decidere in merito a qualsiasi ricorso presentato in conformità delle disposizioni di tali regolamenti e, fatto salvo il regolamento 6, le decisioni del comitato sono definitive e vincolanti.

(2)

Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato può invitare chiunque ad apparire e produrre prove o presentare documenti, e il presidente ha il potere di far prestare giuramento. Il comitato può nominare esperti per fornire consulenze su questioni tecniche pertinenti per la sua decisione.

(3)

Ai fini suddetti il comitato ha gli stessi poteri riconosciuti per legge alla prima camera del tribunale civile.

(4)

Il comitato regolamenta le proprie procedure.

6.

(1)

Una parte ricorrente che si sente lesa da una decisione del comitato può, su una questione di diritto, presentare ricorso alla Corte di appello (giurisdizione inferiore) costituita in conformità dell'articolo 41(6) del Codice di organizzazione e procedura civile, mediante richiesta presentata alla cancelleria di tale tribunale entro trenta giorni dalla data in cui la decisione gli è stata notificata.

(2)

All'archiviazione degli atti giudiziari relativi ad appelli ai sensi del presente regolamento si applicano i canoni previsti nella tabella A del Codice di organizzazione e procedura civile.»


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