Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0771

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (I testi in lingua tedesca e polacca sono i soli facenti fede)

    /* COM/2007/0771 def. */

    52007PC0771

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (I testi in lingua tedesca e polacca sono i soli facenti fede) /* COM/2007/0771 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 5.12.2007

    COM(2007) 771 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    (I testi in lingua tedesca e polacca sono i soli facenti fede)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: “direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o elusione fiscale. Con lettere inviate nel maggio e nel luglio 2007, protocollate presso il Segretariato generale della Commissione il 22 ottobre e il 27 luglio 2007, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia hanno chiesto di essere autorizzate a applicare misure derogatorie con riguardo alla costruzione e alla manutenzione di ponti di confine facenti parte della rete ferroviaria dei due paesi. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera datata 24 ottobre 2007, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Polonia. Con lettera del 25 ottobre 2007, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta. |

    120 | Contesto generale Per facilitare il traffico ferroviario tra i due paesi la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia hanno deciso di adottare un accordo sulla costruzione (e sulla successiva manutenzione) di due ponti di confine e sulla manutenzione di altri undici ponti di confine esistenti sull’Oder (Odra) e sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) L’accordo in questione conterrebbe misure derogatorie alla direttiva IVA per quanto riguarda il principio di territorialità. Ai sensi dell’accordo, la Repubblica federale di Germania o la Repubblica di Polonia diverrebbero responsabili della costruzione o della manutenzione di alcuni singoli ponti. L’accordo prevede che le aree dei cantieri di costruzione presso i ponti di confine e gli stessi ponti (parzialmente) situati nel territorio di un paese siano considerati come situati nel territorio dell’altro paese se quest’altro paese è responsabile della costruzione o della manutenzione. Ciò significa che ai fini dell’IVA, per quanto attiene alla cessione di beni e alla prestazione di servizi o agli acquisti intracomunitari di beni destinati alla costruzione o alla manutenzione di questi ponti di confine, la parte polacca del ponte di confine sarà considerata situata nel territorio tedesco se la Germania è responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte e viceversa. Secondo l’accordo, la Repubblica federale di Germania sarà responsabile della costruzione e manutenzione di un nuovo ponte di confine e della manutenzione di quattro ponti di confine esistenti. La Repubblica federale di Polonia sarà responsabile della costruzione e manutenzione di un nuovo ponte di confine e della manutenzione di sette ponti di confine esistenti. Secondo le normali disposizioni vigenti, alla luce del principio di territorialità stabilito nella direttiva IVA, la cessione di beni, la prestazione di servizi e gli acquisti intracomunitari di beni nella Repubblica federale di Germania dovrebbero essere soggetti all’IVA tedesca. Parimenti la cessione di beni, la prestazione di servizi e gli acquisti intracomunitari di beni nella Repubblica di Polonia dovrebbero essere soggetti all’IVA polacca. Se si applicano le normali disposizioni vigenti il luogo preciso delle operazioni imponibili dovrebbe essere stabilito in funzione del territorio in cui è stata eseguita ciascuna parte dei lavori. La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ritengono che l’applicazione di tali norme comporterebbe grosse complicazioni fiscali per le imprese responsabili dei lavori in questione. A loro giudizio le disposizioni fiscali previste dall’accordo sono giustificate in quanto dirette a semplificare gli obblighi fiscali delle imprese. La Commissione riconosce che in questi casi una tassazione uniforme dei lavori di costruzione e di manutenzione rappresenta una semplificazione grazie alla quale sarà più facile per le imprese interessate applicare le norme fiscali di quanto non lo sarebbe se venissero seguite le disposizioni ordinarie. |

    130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il Consiglio ha già più volte autorizzato gli Stati membri a derogare al principio della territorialità per progetti in zone di frontiera. |

    141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    219 | Non pertinente. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione dell’impatto La proposta di decisione mira a semplificare la procedura di applicazione dell’IVA per i lavori di costruzione e manutenzione di ponti di confine ed ha pertanto un potenziale impatto economico positivo. L’impatto sarà comunque ridotto, visto il limitato campo d’applicazione della deroga. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte Autorizzazione per la Germania e la Polonia a derogare alle disposizioni concernenti l’applicazione territoriale dell’IVA per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tra i due paesi. |

    310 | Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |

    329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono. |

    331 | La presente decisione riguarda un’autorizzazione da concedere agli Stati membri su loro richiesta e non impone obblighi agli Stati membri. |

    332 | Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo perseguito. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Strumenti proposti: altri. |

    342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti: Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è pertanto lo strumento più idoneo, poiché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

    1. Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    (I testi in lingua tedesca e polacca sono i soli facenti fede)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue:

    2. Con lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione il 22 ottobre 2007 e il 27 luglio 2007, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia hanno chiesto di essere autorizzate a applicare misure fiscali speciali per la costruzione e la manutenzione di alcuni ponti di confine tra i due paesi.

    3. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera datata 24 ottobre 2007, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Polonia. Con lettera del 25 ottobre 2007, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

    4. Scopo della misura speciale è far sì che, per quanto attiene alla cessione di beni o alla prestazione di servizi e agli acquisti intracomunitari di beni per la costruzione e la manutenzione dei ponti di confine, detti ponti e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione siano considerati come interamente situati sul territorio di uno degli Stati membri, in conformità con un accordo concluso tra i due Stati membri sulla suddivisione della responsabilità per la costruzione o la manutenzione di detti ponti di confine.

    5. In assenza di una misura speciale, per ciascuna fornitura di beni o prestazione di servizi o acquisto intracomunitario di beni occorrerebbe accertare se il luogo dell’imposizione sia la Repubblica federale di Germania o la Repubblica di Polonia. Le opere eseguite su un ponte di confine sul territorio tedesco sarebbero soggette all’imposta sul valore aggiunto tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio polacco sarebbero soggette all’imposta sul valore aggiunto polacca.

    6. La deroga è quindi intesa a semplificare la procedura per l’applicazione dell’imposta sulla costruzione e sulla manutenzione dei ponti in oggetto.

    7. La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono autorizzate, alle condizioni fissate dagli articoli 2 e 3, ad applicare misure derogatorie alla direttiva 2006/112/CE con riguardo alla costruzione e alla successiva manutenzione di un ponte di confine sull’Oder (Odra) e di un ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) e alla manutenzione di due ponti di confine esistenti sull’Oder (Odra) e di nove ponti di confine esistenti sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), tutti situati in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica di Polonia. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell’allegato A della presente decisione.

    Articolo 2

    In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, il ponte di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica federale di Germania e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica federale di Germania, nonché, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica di Polonia, come territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

    Articolo 3

    In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, il ponte di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica di Polonia e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica di Polonia, e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, come territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    I ponti di cui all’articolo 1sono quelli di seguito indicati.

    1. La Repubblica federale di Germania è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:

    a) il ponte di confine sull’Oder (Odra) tra Francoforte (Oder) e Kunowice al punto 580,640.

    2. La Repubblica di Polonia è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:

    a) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Horka e Węgliniec al punto 130,470.

    3. La Repubblica federale di Germania è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:

    a) il ponte di confine sull’Oder (Odra) tra Neurüdnitz e Siekierki al punto 653,903;

    b) il ponte di confine sull’Oder (Odra) tra Küstrin Kietz e Küstrin Kostrzyn al punto 615,102;

    c) il ponte di confine sull’Oder (Odra) tra Francoforte (Oder) e Kunowice al punto 580,640.

    d) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Hagenwerder e Ręczyn al punto 169,611.

    e) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Hirschfelde e Trzciniec Zgorzelecki al punto 186,281.

    4. La Repubblica di Polonia è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:

    a) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Guben e Gubin al punto 13,375;

    b) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Guben e Gubinek al punto 17,625;

    c) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Forst e Tuplice al punto 51,935;

    d) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Bad Muskau e Łęknica al punto 80,530;

    e) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Horka e Węgliniec al punto 130,470.

    f) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Görlitz e Zgorzelec al punto 153,885;

    g) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Krzewina Zgorzelecka e Trzciniec Zgorzelecki al punto 184,220;

    h) il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Krzewina Zgorzelecka e Trzciniec Zgorzelecki al punto 184,780;

    [1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    Top