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Document 52007PC0766

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza {SEC(2007) 1598} {SEC(2007) 1599}

    /* COM/2007/0766 def. - COD 2007/0280 */

    52007PC0766

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza {SEC(2007) 1598} {SEC(2007) 1599} /* COM/2007/0766 def. - COD 2007/0280 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 5.12.2007

    COM(2007) 766 definitivo

    2007/0280 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza

    (presentata dalla Commissione) {SEC(2007) 1598}{SEC(2007) 1599}

    RELAZIONE

    1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

    - Motivazione e obiettivi della proposta

    La creazione di un mercato europeo delle attrezzature militari è un elemento chiave per sostenere la politica europea di sicurezza e di difesa (PESD). Nel settore degli appalti pubblici, ciò richiede un nuovo quadro legislativo europeo adeguato per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sensibili in materia di sicurezza e di difesa. La presente direttiva mira a introdurre tale quadro colmando le lacune della normativa in vigore, che sono state identificate dalla Commissione sulla base di una consultazione delle parti interessate.

    Gli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza attualmente rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE[1], fatte salve le eccezioni corrispondenti alle situazioni previste dagli articoli 30, 45, 46, 55 e 296 del trattato.

    La Corte di giustizia, con una giurisprudenza costante,ha chiaramente stabilito che il ricorso a deroghe al diritto comunitario, ivi compresa quella prevista all'articolo 296 del trattato, deve essere limitato ad ipotesi eccezionali e chiaramente definite. Nel settore della difesa e della sicurezza, invece, la direttiva 2004/18/CE viene applicata di rado dagli Stati membri, che si rifanno alle deroghe previste all'articolo 296 del trattato, per gli appalti pubblici in materia di difesa, o all'articolo 14 della direttiva, per gli appalti pubblici nel campo della sicurezza. Le deroghe, che dovrebbero dunque, secondo il trattato e la giurisprudenza della Corte, costituire un'eccezione, sono, in pratica, la regola.

    Di conseguenza la maggioranza delle attrezzature militari e di sicurezza viene acquistata sulla base di norme e procedure di aggiudicazione nazionali non coordinate. Si tratta di disposizioni che variano molto in termini di pubblicazione, di procedure di presentazione di offerte, di criteri di selezione e di attribuzione ecc. Questo carattere così eterogeneo sul piano giuridico costituisce un ostacolo grave alla creazione di un mercato europeo delle attrezzature militari e apre la via, in ampi settori dei mercati della difesa in Europa, al non rispetto dei principi del trattato, in particolare quelli di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

    L'uso esteso di tali deroghe deriva in larga misura dal fatto che la direttiva 2004/18/CE, nonostante i miglioramenti apportati rispetto alle disposizioni di coordinamento precedentemente in vigore, non prende adeguatamente in considerazione le esigenze specifiche che certi acquisti di beni e di prestazioni nei settori della difesa e della sicurezza devono soddisfare.

    Nei settori della difesa e della sicurezza, l'obiettivo della Commissione è dunque, di circoscrivere il ricorso alle deroghe previste dal trattato e dalla direttiva 2004/18/CE a casi eccezionali, conformemente alla giurisprudenza della Corte, rispettando al contempo gli interessi di sicurezza degli Stati membri nei settori sensibili della difesa e della sicurezza.

    La presente proposta è dunque volta a introdurre un nuovo strumento giuridico adeguato alle specificità degli acquisti nei settori in esame, individuati come "sensibili" e per i quali l'aggiudicazione degli appalti comporta esigenze e precauzioni particolari; gli Stati membri disporranno allora di un quadro comune di norme di aggiudicazione che garantiranno al tempo stesso l'applicazione dei principi del trattato CE e la presa in considerazione delle specificità di tali acquisti, come la sicurezza dell'informazione, la sicurezza dell'approvvigionamento e la necessaria flessibilità delle procedure.

    - Contesto generale

    Nel 1996 e 1997 la Commissione europea ha presentato due comunicazioni sulle industrie connesse alla difesa al fine di incoraggiare la ristrutturazione e la creazione di un mercato europeo efficace delle attrezzature militari. Ne sono conseguite proposte ed azioni concrete su alcuni aspetti della questione. Per quanto riguarda le riforme principali, tuttavia, alcuni Stati membri hanno valutato prematura qualsiasi azione a livello europeo.

    Al termine di un periodo di trasformazioni che hanno segnato questo settore e il quadro istituzionale dell'Unione europea, in particolare l'avvio di una vera PESD, il Parlamento europeo, in una risoluzione del 10 aprile 2002, ha invitato la Commissione ad affrontare la questione degli armamenti in una nuova comunicazione.

    Nell'autunno 2002 la Convenzione europea ha creato un gruppo di lavoro sulle questioni di difesa, presieduto dal commissario europeo Michel Barnier. Nella sua relazione il gruppo[2] sottolinea, in particolare, che la credibilità della politica europea di difesa dipende dall'esistenza e dallo sviluppo delle capacità europee e dal rafforzamento della base industriale e tecnologica del settore della difesa. A tale scopo, nel luglio 2004 è stata creata l'Agenzia europea per la difesa (AED), inizialmente prevista nella costituzione europea, che indica la determinazione degli Stati membri a sviluppare le capacità di difesa.

    Parallelamente agli sforzi compiuti dagli Stati membri, la Commissione con la comunicazione del 2003 dal titolo " Verso una politica dell'Unione europea in materia di equipaggiamenti di difesa "[3], ha varato sette iniziative volte a realizzare un mercato europeo delle attrezzature militari più efficiente. In tale comunicazione la Commissione ha messo in rilievo l'esigenza di avviare una riflessione sulle modalità per ottimizzare le acquisizioni di attrezzature militari e ha annunciato l'adozione di una comunicazione interpretativa sul campo di applicazione dell'articolo 296 del trattato e l'elaborazione di un Libro verde destinato a servire come base di discussione con tutte le parti interessate al fine di giungere a un accordo sulle norme da applicare nell'aggiudicazione degli appalti pubblici di attrezzature miliari in funzione del loro livello di sensibilità.

    Nel 2004 la Commissione ha pubblicato il Libro verde dal titolo " Gli appalti pubblici della difesa "[4]. Al termine della consultazione la Commissione aveva ricevuto quaranta contributi provenienti da sedici Stati membri, istituzioni ed imprese.

    Nel 2005, una volta analizzati tali contributi e tenuto conto del dialogo con gli ambienti interessati, la Commissione ha pubblicato una comunicazione " relativa ai risultati della consultazione avviata dal Libro verde sugli appalti pubblici della difesa e alle future iniziative della Commissione "[5]. Tali contributi hanno confermato l'opportunità di una comunicazione interpretativa sull'applicabilità dell'articolo 296 del trattato – adottata nel 2006 – e messo in luce l'esigenza di disporre di norme comunitarie per l'aggiudicazione[6] degli appalti della difesa prendendo in considerazione le specificità di taluni acquisti effettuati in questo settore.

    Le consultazioni delle parti interessate hanno fatto emergere esigenze similari per gli acquisti destinati alla sicurezza, alle quali è necessario dare una risposta legislativa a livello europeo. In effetti, come ha osservato il Consiglio europeo nella strategia europea di sicurezza " Un'Europa sicura in un mondo migliore " nel 2003, l'emergere di minacce transnazionali e asimmetriche, quali il terrorismo e la criminalità organizzata, tendono a cancellare il confine fra sicurezza esterna ed interna, militare e non militare, e richiedono una risposta globale. D'altro canto, per combattere tali minacce, le forze di sicurezza utilizzano attrezzature che, da un punto di vista tecnologico, sono spesso paragonabili a quelle militari. Di conseguenza, gli acquisti per la sicurezza sono caratterizzati sempre più da una sensibilità, in particolare in termini di complessità e riservatezza, che li assimila agli acquisti destinati alla difesa.

    - Disposizioni in vigore nel settore della proposta

    Attualmente, gli appalti oggetto della presente proposta sono disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

    - Coerenza con le altre politiche

    La proposta si inserisce nel quadro della politica del mercato interno e contribuirà alla PESD e alla politica industriale europea.

    Essa si iscrive inoltre nel quadro dei sette ambiti di azione individuati dalla Commissione nel 2003 nella sua comunicazione " Verso una politica dell'Unione europea in materia di equipaggiamenti di difesa " ed è complementare ad altre iniziative della Commissione connesse all'industria e al mercato della difesa.

    2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    - Consultazione delle parti interessate

    Sin dall'inizio della sua iniziativa sugli appalti pubblici della difesa nel 2003, la Commissione ha avviato un dialogo intenso con tutte le parti interessate, che è sfociato nella presente proposta. Si sono svolte consultazioni in modo bilaterale, nel quadro del comitato consultivo per gli appalti pubblici (CCAP), attraverso l'AED e nell'ambito delle riunioni bilaterali con gli Stati membri e l'industria europea. Sono stati tenuti anche contatti regolari con i membri della commissione "Mercato interno e tutela dei consumatori" (IMCO) del Parlamento europeo.

    Il Libro verde " Gli appalti pubblici della difesa " è stato elaborato sulla base di competenze provenienti sia dagli Stati membri che dall'industria europea (si veda qui di seguito) ed è stato a sua volta all'origine di un'ampia consultazione alla quale hanno risposto quaranta interlocutori (Stati membri, imprese e altri interessati) e sulla cui base la Commissione ha potuto proseguire il proprio lavoro.

    Gli Stati membri hanno partecipato attivamente all'elaborazione della comunicazione interpretativa adottata nel dicembre 2006 e sono stati invitati dalla Commissione a formulare osservazioni su una prima versione del testo distribuito loro nel quadro del CCAP. Analogamente, tutte le parti interessate sono state strettamente associate all'elaborazione della presente proposta tramite numerose riunioni multilaterali e bilaterali e mediante l'invio di risposte scritte a quattro documenti rivolti ai membri del CCAP. I governi e le imprese, inoltre, sono stati consultati nel quadro dell'analisi di impatto mediante cinque studi commissionati a consulenti esterni, che coprono tutti gli aspetti degli appalti di difesa (domanda, offerta, quadro regolamentare, prodotti).

    - Ricorso al parere di esperti

    Fra gennaio e aprile 2004 la Commissione ha organizzato sei sessioni di riflessione con gruppi di esperti emananti dai governi degli Stati membri e dall'industria europea al fine di raccogliere informazioni sulle pratiche attuali in materia di appalti pubblici della difesa. Le sessioni si sono concentrate su "l'individuazione delle caratteristiche e delle dimensioni economiche dei mercati della difesa", "le norme in materia di appalti pubblici della difesa a livello nazionale, intergovernativo e comunitario" e "il percorso da seguire per uno strumento comunitario relativo agli appalti pubblici della difesa".

    - Valutazione dell'impatto

    Nel corso della sua valutazione di impatto la Commissione ha considerato tre opzioni: non prevedere alcuna azione comunitaria, adottare una misura non legislativa e adottare una misura legislativa.

    Le misure non legislative previste includevano una comunicazione interpretativa per chiarire l'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/18/CE nel settore della sicurezza, una politica più energica in materia di infrazioni e un programma di formazione per le amministrazioni aggiudicatrici e il personale della Commissione che consenta loro di trarre le conseguenze della comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato.

    Le misure legislative previste comprendevano un regolamento, una direttiva settoriale applicabile a tutte le amministrazioni aggiudicatrici nei settori della difesa e della sicurezza, una direttiva autonoma applicabile agli appalti pubblici sensibili della difesa e della sicurezza e, infine, una direttiva di modifica della direttiva 2004/18/CE volta a introdurvi nuove norme specifiche per tali appalti.

    La Commissione ha abbandonato ben presto l'opzione delle misure non legislative. In effetti, per quanto utili, non sarebbero in grado, da sole, di ridurre il ricorso alle deroghe basate sull'articolo 296 del trattato e sull'articolo 14 della direttiva 2004/18/CE. Tale obiettivo può essere raggiunto solo se nel diritto comunitario degli appalti pubblici sono previste norme adeguate alle specificità degli appalti pubblici sensibili nel campo della difesa e della sicurezza. Attualmente non esistono norme di tale tipo, devono essere create, e, per questo, è necessaria l'adozione di una misura di natura legislativa.

    Analogamente, se la Commissione non agisce, agli appalti pubblici nel campo della difesa e della sicurezza si continueranno sicuramente ad applicare con grande frequenza le deroghe alle norme del mercato interno. Sulla base del quadro giuridico attuale, la maggior parte degli appalti della difesa e della sicurezza non guadagnerà né in trasparenza né in liberalizzazione.

    I motivi che hanno spinto la Commissione nella scelta del tipo di strumento legislativo sono sviluppati nella parte pertinente ("scelta degli strumenti").

    Oltre alla questione dello strumento, la Commissione ha preso in considerazione numerose sotto-opzioni che riguardano i seguenti aspetti:

    ° il campo di applicazione delle nuove regole;

    ° il loro contenuto, in particolare per quanto riguarda il trattamento della sicurezza dell'approvvigionamento, della sicurezza dell'informazione e delle procedure di attribuzione.

    Le opzioni relative al campo di valutazione sono state esaminate alla luce dell'obiettivo di limitare a casi eccezionali il ricorso alle deroghe alle norme comunitarie, pur rispettando il diritto degli Stati membri di non applicare tali norme per tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza.

    Le diverse opzioni relative al contenuto delle nuove regole, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla sicurezza dell'informazione e alle procedure di attribuzione, sono state valutate in funzione dell'obiettivo, vale a dire introdurre il massimo di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione negli appalti sensibili della difesa e della sicurezza. Tale obiettivo non deve, però, compromettere gli interessi legittimi di sicurezza degli Stati membri.

    La presente direttiva migliorerà notevolmente il quadro regolamentare degli appalti pubblici della difesa e della sicurezza; consentirà di coordinare i diritti nazionali in materia e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.

    D'altro canto, l'analisi di impatto ha individuato effetti molto limitati sulle spese amministrative delle amministrazioni aggiudicatrici e delle imprese. Gli eventuali aumenti dei costi connessi alla prima applicazione delle nuove norme dovrebbero essere limitati ed essere sostituiti, a medio o lungo termine, da un calo dei costi amministrativi delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese.

    Una maggiore liberalizzazione degli appalti di difesa e di sicurezza dovrebbe, dal punto di vista economico, migliorare le occasioni delle imprese di aggiudicarsi appalti in altri Stati membri, con la possibilità per le più competitive di realizzare economie di scala e di sviluppare le proprie attività. I costi unitari di produzione ne risulteranno ridotti e i prodotti europei risulteranno così più competitivi sul mercato mondiale. Gli acquisti delle amministrazioni aggiudicatrici saranno economicamente più vantaggiosi. Da ultimo, il denaro del contribuente sarà speso in modo più efficace e i cittadini dell'UE saranno protetti meglio dalle minacce alla loro sicurezza.

    Le disposizioni delle presente proposta non avranno ripercussioni sulle relazioni commerciali internazionali, in particolare transatlantiche, nei settori della difesa e della sicurezza. Tali relazioni sono disciplinate dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e, in particolare, dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP). Gli appalti pubblici sensibili aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che operano nel settore della difesa, vale a dire gli appalti di forniture di armi, di munizioni e di materiale bellico, sono esclusi dal campo di applicazione di tale accordo. Gli appalti pubblici nel settore della sicurezza possono, quanto ad essi, essere esonerati caso per caso dall'applicazione dell'accordo sulla base dell'articolo XXIII di quest'ultimo. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate dalla presente proposta conserveranno dunque il diritto di invitare o meno operatori economici di paesi terzi.

    3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    - Sintesi delle misure proposte

    La presente proposta di direttiva si applica agli appalti pubblici sensibili di forniture, lavori e servizi nei settori della difesa e della sicurezza. Le soglie di applicazione proposte sono le stesse applicate attualmente a livello comunitario ai sensi della direttiva 2004/18/CE.

    La proposta si basa in larga misura sull'architettura e la filosofia della direttiva 2004/18/CE, ma presenta un certo numero di specificità adattate alle caratteristiche degli appalti pubblici sensibili nel campo della difesa e della sicurezza. Tali specificità prevedono, da un lato, maggiore flessibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e, dall'altro, le salvaguardie necessarie per garantire la sicurezza dell'informazione e dell'approvvigionamento. Le disposizioni chiave della proposta riguardano i seguenti aspetti:

    ° le procedure: la procedura negoziata con pubblicazione è autorizzata senza bisogno di giustificazioni particolari per offrire la flessibilità necessaria all'aggiudicazione di appalti sensibili nel campo della difesa e della sicurezza. Si possono utilizzare anche la procedura ristretta ed il dialogo competitivo. Per contro, la procedura aperta, che implica la distribuzione del capitolato d'oneri a tutti gli operatori economici che lo desiderino, è stata ritenuta inadeguata a fronte delle esigenze di riservatezza e di sicurezza dell'informazione connesse a tali appalti;

    ° la sicurezza dell'approvvigionamento: le esigenze specifiche degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento per gli appalti pubblici sensibili nei settori della difesa e della sicurezza giustificano disposizioni specifiche, sia a livello dei requisiti contrattuali che dei criteri di selezione dei candidati;

    ° la sicurezza dell’informazione: analogamente, il carattere spesso riservato delle informazioni connesse agli appalti pubblici sensibili nel campo della difesa e della sicurezza impone salvaguardie, sia a livello della procedura di attribuzione stessa che a livello dei criteri di selezione dei candidati e dei requisiti contrattuali delle amministrazioni aggiudicatrici.

    - Base giuridica

    È costituita dall'articolo 47, paragrafo 2, e dagli articoli 55 e 95 del trattato CE, perché si tratta di disposizioni volte a garantire che le procedure applicate agli acquisti pubblici di beni e prestazioni rispettino i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

    - Principio di sussidiarietà

    Conformemente ai risultati delle consultazioni condotte in questi ultimi anni, a livello comunitario è emersa l'esigenza di un'azione legislativa per poter disporre di una direttiva di coordinamento delle procedure comunitarie di aggiudicazione specifica per gli acquisti sensibili nei settori della difesa e della sicurezza.

    Tale obiettivo non potrebbe essere raggiunto né astenendosi dall'agire né con iniziative degli Stati membri.

    Un'iniziativa legislativa è necessaria per porre fine a situazioni di infrazione dovute all'inadeguatezza delle disposizioni comunitarie di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, attualmente in vigore.

    - Principio di proporzionalità

    Lo strumento prescelto è una direttiva, cioè un atto che lascia agli Stati membri un margine di flessibilità nella sua attuazione.

    Le disposizioni previste si ispirano alla direttiva 2004/18/CE per quanto concerne i settori oggetto della presente proposta. D'altro canto, le disposizioni che prendono specificamente in considerazione le specificità dei settori della difesa e della sicurezza lasciano agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici un margine di valutazione rilevante sulle scelte da effettuare nell'aggiudicazione dei loro appalti.

    A condizione che siano rispettate pienamente le disposizioni della direttiva, la loro attuazione nel diritto nazionale consentirà a ogni Stato membro di tenere conto della specificità e delle caratteristiche dei loro acquisti sensibili approvati nei settori della difesa e della sicurezza.

    - Scelta degli strumenti

    Le basi giuridiche sono l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE; il ricorso a un regolamento per disposizioni applicabili agli acquisti pubblici sia di merci che di prestazioni non sarebbe permesso dal trattato. Di conseguenza, lo strumento proposto è una direttiva.

    Poiché l'obiettivo è migliorare il funzionamento del mercato interno per acquisti con caratteristiche specifiche rispettando, al contempo, l'acquis legislativo recente (direttiva 2004/18/CE) e l'acquis giurisprudenziale per degli acquisti che non presentano gli stessi vincoli e le stesse esigenze, la proposta di una direttiva autonoma appare l'approccio migliore. Inoltre, essa garantisce maggiore chiarezza e leggibilità.

    Al momento dell'attuazione, gli Stati membri sono liberi, se lo desiderano, di prevedere una normativa applicabile a tutti gli appalti pubblici, ivi compresi gli acquisti sensibili nel campo della difesa e della sicurezza.

    4) INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente direttiva avrà un'incidenza sul bilancio derivante da una serie di compiti:

    - pubblicazione quotidiana di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ;

    - seguito annuale dell'attuazione della direttiva;

    - valutazione a medio termine (non prima di cinque anni) dell'incidenza amministrativa dell'attuazione della direttiva da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e nelle imprese;

    - valutazione a lungo termine (non prima di dieci anni) dell'incidenza economica della direttiva.

    Le azioni indicate qui sopra nel settore del seguito e della valutazione potranno richiedere, in toto o in parte, il ricorso a prestazioni esterne nel quadro di un contratto di assistenza tecnica, di un contratto quadro esistente nel settore della valutazione o mediante un bando di gara in procedura ristretta o aperta.

    La scheda finanziaria allegata alla proposta di direttiva illustra in dettaglio l'oggetto e l'importo previsionale delle azioni con un'incidenza di bilancio.

    5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    - Spazio economico europeo

    Il testo proposto è rilevante ai fini del SEE e dovrà dunque applicarsi a quest'ultimo.

    2007/0280 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza

    (Testo rilevante ai fini del SEE) |

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

    vista la proposta della Commissione[7],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

    visto il parere del Comitato delle regioni[9],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[10],

    considerando quanto segue:

    (1) La formazione progressiva di un mercato europeo delle attrezzature militari è indispensabile al rafforzamento della base industriale e tecnologica della difesa europea e allo sviluppo delle capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e di difesa dell'Unione (PESD).

    (2) La creazione di un mercato europeo delle attrezzature militari necessita l'elaborazione di un quadro legislativo adeguato. Nel settore degli appalti pubblici ciò richiede un coordinamento delle procedure di aggiudicazione che soddisfi gli imperativi di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal trattato.

    (3) Parallelamente queste norme dovrebbero riflettere l'approccio globale dell'Unione europea in materia di sicurezza, che risponde alle evoluzioni dell'ambiente strategico. In effetti, con l'emergere di minacce asimmetriche e transnazionali, il confine fra sicurezza interna ed esterna, militare e non militare diventa sempre meno netto.

    (4) Le attrezzature militari e di sicurezza sono essenziali tanto per la sicurezza e la sovranità degli Stati membri quanto per l'autonomia dell'Unione. Di conseguenza, gli acquisti di beni e prestazioni nei settori della difesa e della sicurezza presentano spesso un carattere sensibile.

    (5) Ne risultano esigenze particolari, specialmente nei settori della sicurezza dell'approvvigionamento e della sicurezza dell'informazione. Tali esigenze riguardano soprattutto gli acquisti di armi, di munizioni e di materiale bellico (nonché i lavori e i servizi ad essi strettamente connessi) destinati alle forze armate, ma anche alcuni acquisti particolarmente sensibili nel settore della sicurezza non militare.

    (6) L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate sui principi citati, in modo da garantirne gli effetti e assicurare la l'apertura effettiva degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme ed ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

    (7) Il trattato, agli articoli 30, 45, 46, 55 e 296, prevede eccezioni specifiche all'applicazione dei principi da esso stesso fissati e, di conseguenza, all'applicazione del diritto derivato da tali principi. Ne consegue che nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire di imporre o applicare le misure che si rendessero necessarie per salvaguardare interessi riconosciuti come legittimi da tali disposizioni del trattato. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è opportuno interpretare la possibilità di ricorrere a tali eccezioni in modo da non ampliarne l'effetto al di là di quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi legittimi che tali articoli del trattato permettono di salvaguardare. Ciò significa che la non applicazione della direttiva deve, al contempo, essere proporzionata agli obiettivi perseguiti e costituire il mezzo che ostacoli il meno possibile la libera circolazione dei beni e/o le prestazioni di servizi.

    (8) Gli appalti di armi, munizioni e materiale bellico aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che operano nel settore della difesa sono esclusi dal campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, qui di seguito "l'accordo". Per quanto riguarda gli altri appalti disciplinati dalla presente direttiva, essi possono essere esclusi dall'applicazione di detto accordo in virtù del suo articolo XXIII.

    (9) Un contratto può essere considerato un appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto mira specificamente a realizzare attività relative alla divisione 45 del "Vocabolario comune per gli appalti" previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)[11] (qui di seguito denominato "CPV"), anche se il contratto può comprendere altri servizi necessari alla realizzazione di tali attività. Gli appalti pubblici di servizi possono, in determinati casi, includere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono, quindi, solo una conseguenza eventuale o un completamento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per il contratto in questione.

    (10) Gli appalti pubblici della difesa e della sicurezza contengono spesso informazioni sensibili che, per motivi di sicurezza, devono essere protette da un accesso non autorizzato. Nel settore militare, gli Stati membri dispongono di sistemi di classificazione di tali informazioni. Nel settore della sicurezza non militare, invece, la situazione è più variegata. Si raccomanda dunque di ricorrere a un concetto che tenga conto della diversità delle prassi degli Stati membri e che consenta di inglobare sia il settore militare che quello non militare. In ogni caso, l'aggiudicazione degli appalti pubblici in questi settori non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti dalla decisione 2001/844/CE della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno[12] o della decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio[13].

    (11) È opportuno consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro. È dunque necessario prevedere una definizione degli accordi quadro e delle norme specifiche. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice che conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se non tutte le condizioni sono state fissate in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non fissate. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare cinque anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

    (12) È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.

    (13) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. È opportuno, dunque, che le soglie di applicazione della presente direttiva corrispondano a quelle che le amministrazioni aggiudicatrici devono già rispettare per l'applicazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[14]. A tale scopo le soglie dovrebbero essere allineate su quelle della direttiva 2004/18/CE, al momento della revisione di queste ultime.

    (14) Per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva e a fini di sorveglianza, il modo migliore per definire il settore dei servizi consiste nel suddividerlo in categorie corrispondenti a determinati codici del CPV.

    (15) È opportuno inoltre prevedere casi in cui la direttiva non si applica a causa dell'applicabilità delle norme specifiche di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali o che sono specifiche delle organizzazioni internazionali.

    (16) È possibile che le forze armate degli Stati membri conducano operazioni militari al di fuori delle frontiere dell'Unione. In tali circostanze è opportuno autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici localizzate sul terreno delle operazioni a non applicare le norme della presente direttiva quando aggiudicano appalti a operatori economici locali.

    (17) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere la l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine deve essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea - o, in mancanza di quest'ultima, alle norme internazionali o nazionali, comprese le norme specifiche del settore della difesa - le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Tale equivalenza può essere valutata rispetto alle esigenze di interoperatività e di efficacia operativa. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono essere in grado di motivare tale decisione. Esistono d'altronde degli accordi internazionali di normalizzazione che mirano a garantire l'interoperatività delle forze armate e che possono avere forza di legge negli Stati membri. Nei casi in cui si applica uno di questi accordi, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere la conformità delle offerte alle norme descritte in detti accordi. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti ricoperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

    (18) I dettagli delle specifiche tecniche e le informazioni supplementari relative agli appalti dovrebbero essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente.

    (19) Le attrezzature militari e di sicurezza sono spesso destinate a essere integrate in architetture più complesse (sistema o sistema di sistemi). In tal caso, alcune specifiche tecniche relative a tale integrazione possono non figurare nel capitolato d'oneri ed essere rivelate solo all'aggiudicatario dell'appalto, a condizione che l'incidenza di tali specifiche sull'offerta si limiti a precisazioni o puntualizzazioni che non modificano l'oggetto dell'appalto. In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici forniscono le stesse informazioni a tutti gli offerenti e garantiscono la parità di trattamento.

    (20) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

    (21) In particolare, le condizioni di esecuzione dell'appalto possono contenere esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di sicurezza dell'informazione e di sicurezza dell'approvvigionamento. Tali esigenze sono particolarmente importanti in considerazione del carattere sensibile delle attrezzature coperte dalla presente direttiva e riguardano tutta la catena di approvvigionamento.

    (22) Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice quanto all'organizzazione e all'ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente comprendono, ad esempio, le regole interne all'impresa fra filiale e casa madre in materia di diritti di proprietà intellettuale.

    (23) In ogni caso, nessuna condizione di esecuzione dell'appalto deve riguardare esigenze diverse da quelle connesse all'esecuzione stessa dell'appalto.

    (24) Durante l'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[15], stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

    (25) Gli appalti pubblici regolamentati dalla presente direttiva sono caratterizzati da esigenze particolari in termini di complessità, di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento. Soddisfare tali esigenze richiede spesso negoziati approfonditi al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Di conseguenza, per gli appalti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare, oltre alla procedura ristretta, anche quella negoziata con pubblicazione di un bando di gara.

    (26) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può presentarsi in particolare per l'esecuzione di progetti che richiedono l'integrazione o la combinazione di capacità tecnologiche o operative plurime, o la realizzazione di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. In tal caso il ricorso alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di gara non sarebbe praticabile, perché non sarebbe possibile definire l'appalto con precisione sufficiente per consentire ai candidati di formulare le loro offerte. È opportuno, dunque, prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza fra gli operatori economici che l'esigenza delle amministrazioni aggiudicatrici di esaminare tutti gli aspetti dell'appalto con ciascun candidato. Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

    (27) Circostanze eccezionali potrebbero rendere impossibile o del tutto inappropriato il ricorso a una procedura con pubblicazione di un bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero dunque avere la possibilità di ricorrere, in casi e circostanze ben precisi, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.

    (28) Talune circostanze dovrebbero essere in parte le stesse previste dalla direttiva 2004/18/CE. A tale proposito, è opportuno in particolare tenere conto del fatto che le attrezzature militari e di sicurezza sono spesso tecnicamente complesse. Di conseguenza, l'incompatibilità e la sproporzione delle difficoltà tecniche di utilizzo e di manutenzione che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione nel caso degli appalti di forniture per consegne supplementari dovrebbero essere valutate alla luce di tale complessità e delle esigenze di interoperatività e di normalizzazione delle attrezzature connesse. Tale è il caso, ad esempio, dell'integrazione di nuove componenti nei sistemi esistenti o della modernizzazione di tali sistemi.

    (29) Inoltre, la specificità degli appalti oggetto della presente direttiva mostra l'esigenza di prevedere nuove circostanze che possono presentarsi nei settori da essa ricopertri.

    (30) Le forze armate degli Stati membri possono così essere indotte ad intervenire nel quadro di crisi o di conflitti armati. Al momento dell'avvio o nel corso di tale intervento, la sicurezza degli Stati membri e delle loro forze armate può rendere necessaria l'aggiudicazione di determinati appalti con una rapidità di esecuzione incompatibile con i termini imposti dalle procedure di aggiudicazione normalmente previste dalla presente direttiva. Tali urgenze potrebbero verificarsi anche in relazione alle esigenze delle forze di sicurezza, ad esempio in caso di attacco terrorista nel territorio dell'Unione.

    (31) L'incoraggiamento alla ricerca e allo sviluppo tecnologico costituisce un mezzo cruciale per rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa dell'Unione e la liberalizzazione degli appalti pubblici contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo. Tuttavia, l'importanza della ricerca nel settore specifico giustifica la massima flessibilità nell'aggiudicazione degli appalti, in particolare per incoraggiare gli Stati membri a investire insieme nelle capacità future.

    (32) Le vendite di armi, munizioni e materiale bellico da governo a governo sono anch'esse appalti pubblici di natura particolare, che possono essere utili al miglioramento dell'interoperatività.

    (33) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono consentire, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. In tutta la misura del possibile, i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.

    (34) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici di cui alla presente direttiva richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine occorre fornire loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È necessario dunque garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati mediante strumenti adeguati, come i formulari standard di bandi di gara e il CPV che costituisce la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici.

    (35) Nel quadro della presente direttiva, alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche[16] e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico")[17]. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche e, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile. Inoltre, l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi può costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello del servizio di certificazione fornito per questi dispositivi.

    (36) La trasmissione dei bandi di gara per via elettronica comporta un risparmio di tempo. Di conseguenza, si dovrebbe potere ridurre il termine minimo per il ricevimento delle domande di partecipazione, a condizione, tuttavia, che gli strumenti elettronici utilizzati siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.

    (37) La verifica dell'idoneità dei candidati e la loro selezione dovrebbero essere effettuate in condizioni di trasparenza. A tale effetto, è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati e i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In questa prospettiva di trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

    (38) L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati alle procedure ristrette, alle procedure negoziate con la pubblicazione di un bando di gara e al dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici, può essere sufficiente un riferimento generico, nel bando di gara, alle ipotesi che figurano all'articolo 30.

    (39) Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a essere discusse o negoziate. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza.

    (40) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto.

    (41) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee, di riciclaggio di capitali o di finanziamento di atti terroristici o di reati terroristici o legati al terrorismo. All'occorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere ai candidati/offerenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice sia a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

    (42) Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[18] e la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro[19], che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

    (43) Tenuto conto della sensibilità del settore, l'affidabilità degli operatori economici che ottengono appalti è essenziale. Tale affidabilità dipende in particolare dalla loro capacità di rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice in materia di sicurezza dell'informazione.

    (44) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino che la valutazione delle offerte si svolga in modo trasparente e obiettivo in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza, occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del "prezzo più basso" e quello della "offerta economicamente più vantaggiosa".

    (45) Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi candidato di essere ragionevolmente informato sui criteri e sulle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché i candidati ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.

    (46) Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine, stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

    (47) Talune condizioni tecniche, e segnatamente quelle riguardanti i bandi, i prospetti statistici, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, devono essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. In tale prospettiva appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida.

    (48) Le misure necessarie all’applicazione della presente direttiva devono essere adottate a norma della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[20].

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    INDICE

    TITOLO I

    Campo di applicazione, definizioni e principi generali

    Articolo 1 – Campo di applicazione

    Articolo 2 – Definizioni

    Articolo 3 – Principi di aggiudicazione degli appalti pubblici

    TITOLO II

    Disposizioni relative agli appalti pubblici

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 4 – Operatori economici

    Articolo 5 – Riservatezza

    CAPO II

    Campo di applicazione: soglie ed esclusioni

    Sezione 1 – Soglie

    Articolo 6 – Importi delle soglie degli appalti pubblici

    Articolo 7 – Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e degli accordi quadro

    Sezione 2 – Appalti esclusi

    Articolo 8 – Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

    Articolo 9 – Esclusioni specifiche

    CAPO III

    Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

    Articolo 10 - Specifiche tecniche

    Articolo 11 – Varianti

    Articolo 12 – Subappalto

    Articolo 13 – Condizioni di esecuzione dell'appalto

    Articolo 14 – Sicurezza dell’informazione

    Articolo 15 – Sicurezza dell'approvvigionamento

    Articolo 16 – Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

    CAPO IV

    Procedure

    Articolo 17 – Procedure applicabili

    Articolo 18 – Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

    Articolo 19 – Dialogo competitivo

    Articolo 20 – Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

    Articolo 21 – Accordi quadro

    CAPO V

    Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

    Sezione 1 – Pubblicazione di bandi e avvisi

    Articolo 22 – Bandi e avvisi

    Articolo 23 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

    Sezione 2 – Termini di presentazione

    Articolo 24 – Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

    Sezione 3 – Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

    Articolo 25 – Inviti a presentare offerte, a negoziare o a dialogare

    Articolo 26 – Informazione dei candidati e offerenti

    Sezione 4 – Comunicazioni

    Articolo 27 – Regole applicabili alle comunicazioni

    Sezione 5 – Verbali

    Articolo 28 – Contenuto dei verbali

    CAPO VI

    Svolgimento della procedura

    Sezione 1 – Disposizioni generali

    Articolo 29 – Accertamento dell'idoneità dei candidati e scelta dei partecipanti, aggiudicazione

    Sezione 2 – Criteri di selezione qualitativa

    Articolo 30 – Situazione personale del candidato

    Articolo 31 – Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

    Articolo 32 – Capacità economica e finanziaria

    Articolo 33 – Capacità tecniche e/o professionali

    Articolo 34 – Norme di garanzia della qualità

    Articolo 35 – Norme di gestione ambientale

    Articolo 36 – Documenti e informazioni complementari

    Sezione 3 – Aggiudicazione dell'appalto

    Articolo 37 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

    Articolo 38 – Offerte anormalmente basse

    TITOLO III

    Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

    Articolo 39 – Obblighi statistici

    Articolo 40 – Contenuto del prospetto statistico

    Articolo 41 – Comitato consultivo

    Articolo 42 – Revisione delle soglie

    Articolo 43 – Modifiche

    Articolo 44 – Modifica della direttiva 2004/18/CE

    Articolo 45 – Attuazione

    Articolo 46 – Entrata in vigore

    Articolo 47 – Destinatari

    ***

    Allegati

    Allegato I – Servizi di cui all'articolo 1

    Allegato II - Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'articolo 10

    Allegato III – Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di cui all'articolo 22 (comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente, avviso di preinformazione, bando di gara di appalto, avviso relativo agli appalti aggiudicati)

    Allegato IV – Caratteristiche relative alla pubblicazione

    Allegato V – Registri

    Allegato VI – Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte

    TITOLO I

    Campo di applicazione, definizioni e principi generali

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza che hanno come oggetto:

    a) la fornitura di armi, munizioni e/o materiale bellico, di cui alla decisione del Consiglio del 15 aprile 1958[21] e, se del caso, gli appalti pubblici di lavori e di servizi strettamente connessi a tali forniture;

    b) la fornitura di parti, componenti e/o insiemi destinati a essere integrati o fissati ai prodotti di cui al punto a), o destinati alla loro riparazione, al loro rinnovo o manutenzione;

    c) la fornitura di tutti i prodotti destinati alla formazione del personale o alle prove dei prodotti di cui al punto a);

    d) lavori, forniture e/o servizi che fanno intervenire, richiedono o comportano informazioni sensibili e la cui realizzazione è necessaria per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori della protezione contro atti terroristici o di criminalità organizzata, della protezione delle frontiere e delle missioni di crisi.

    La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 30, 45, 46, 55 e 296 del trattato.

    Articolo 2

    Definizioni

    1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

    1) "Vocabolario comune per gli appalti" ("Common Procurement Vocabulary", CPV): la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata con regolamento (CE) n. 2195/2002;

    2) "appalti pubblici”: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva;

    3) "appalti pubblici di lavori": appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui alla divisione 45 del CPV o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

    4) "opera": il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

    5) "appalti pubblici di forniture": appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori che hanno per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

    6) "appalti pubblici di servizi": appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato I;

    7) "informazioni sensibili": tutte le informazioni, ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma, o qualsiasi materiale di cui si è stabilito che devono essere protetti da diffusione non autorizzata per motivi di sicurezza;

    8) "terrorismo": gli atti intenzionali che, per la loro natura o per il loro contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale quando l'autore o gli autori li commettono al fine di intimidire gravemente una popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere un qualsiasi atto o di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale:

    a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

    b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;

    c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;

    d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

    e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

    f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;

    g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

    h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

    i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h).

    9) "organizzazione criminale": l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà il cui massimo non è inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità;

    10) "crisi": qualsiasi situazione provocata dall'uomo in uno Stato membro o in un Paese terzo che faccia incorrere rischi fisici diretti a persone o istituzioni di detto Stato;

    11) "accordo quadro": un accordo stipulato tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici al fine di stabilire le condizioni che disciplinano gli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, i quantitativi previsti;

    12) "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi": una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi;

    13) "operatore economico": un imprenditore, fornitore e prestatore di servizi. Il termine "operatore economico" è utilizzato unicamente in un'ottica di semplificazione del testo;

    14) "candidato": un operatore economico che ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo;

    15) "offerente": un operatore economico che ha presentato un'offerta in una procedura ristretta o negoziata o in un dialogo competitivo;

    16) "amministrazioni aggiudicatrici": lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

    17) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo:

    a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

    b) dotato di personalità giuridica, e

    c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

    18) "procedure ristrette": le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta;

    19) "procedure negoziate": le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

    20) "dialogo competitivo": una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte;

    21) "appalto particolarmente complesso" ai fini del ricorso alla procedura del dialogo competitivo: un appalto pubblico per cui l'amministrazione aggiudicatrice:

    - non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o

    - non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto;

    22) i termini "scritto(a)", "per iscritto": qualsiasi insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto, e quindi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

    23) "mezzo elettronico": un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via cavo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

    2. Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un "appalto pubblico di forniture".

    Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato I è considerato un "appalto pubblico di servizi" quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

    Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato I e che preveda attività di cui alla divisione 45 del "vocabolario comune per gli appalti pubblici" solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi.

    Articolo 3

    Principi di aggiudicazione degli appalti pubblici

    Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

    TITOLO II

    Disposizioni relative agli appalti pubblici

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 4 Operatori economici

    1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

    Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.

    2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a candidarsi. Ai fini della presentazione di una domanda di partecipazione o di un’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione è necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.

    Articolo 5

    Riservatezza

    Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all'articolo 23, paragrafo 4, e all'articolo 27, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare i segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

    CAPO II

    Campo di applicazione: soglie ed esclusioni

    SEZIONE 1

    Soglie

    Articolo 6

    Importi delle soglie degli appalti pubblici

    La presente direttiva si applica agli appalti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

    a) 137 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali diverse da quelle che operano nel settore della difesa;

    b) 211 000 EUR, per gli appalti pubblici seguenti:

    - per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali o dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa;

    - per gli appalti di servizi aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice e aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato I, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 di detto allegato, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPV 64228000-0, 64221000-1 e 64228000-0.

    c) 5 278 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.

    Articolo 7

    Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e degli accordi quadro

    1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dall'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

    Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

    2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 23, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

    3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.

    4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

    5. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 6, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

    b) Quando un progetto volto a ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione dell'articolo 6, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

    Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 6, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

    6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

    a) per gli appalti pubblici aventi durata determinata, se quest'ultima è uguale o inferiore a dieci anni, il valore totale stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera dieci anni, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

    b) per gli appalti pubblici aventi durata indeterminata o la cui durata non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 120.

    7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

    a) il valore reale complessivo dei contratti successivi analoghi conclusi nei dieci anni precedenti, corretto, se possibile, per tenere conto delle modifiche quantitative o del valore che interverranno nel corso dei dieci anni che seguono il contratto iniziale;

    b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nei dieci anni che seguono la prima fornitura o durante l'esercizio, se questo è superiore a dieci anni.

    La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.

    8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

    a) per i seguenti servizi:

    i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

    ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e le altre modalità di remunerazione;

    iii) appalti che implicano progettazione: onorari, commissioni e altre modalità di remunerazione;

    b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

    i) nell’ipotesi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 120 mesi: il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

    ii) nell’ipotesi di appalti di durata indeterminata o superiore a 120 mesi: il valore mensile moltiplicato per 120.

    9. Per gli accordi quadro il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro.

    SEZIONE 2

    Appalti esclusi

    Articolo 8

    Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

    La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

    a) a un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari. Ogni accordo è comunicato alla Commissione che, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati, può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 41;

    b) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

    Articolo 9

    Esclusioni specifiche

    La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici seguenti:

    a) gli appalti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

    b) gli appalti aggiudicati in un paese terzo, con operatori economici locali, a fini di spiegamento di forze militari, realizzazione di un'operazione militare al di fuori del territorio dell'Unione o sostegno ad essa.

    CAPO III

    Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

    Articolo 10

    Specifiche tecniche

    1. Le specifiche tecniche come definite al punto 1 dell'allegato II figurano nei documenti dell'appalto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.

    Quando un appalto pubblico comporta specifiche tecniche sensibili che possono essere comunicate solo all'aggiudicatario, esse possono non figurare nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nei documenti complementari a condizione che la conoscenza di tali specifiche non sia necessaria per l'elaborazione delle offerte.

    In tal caso, prima dell'invio del capitolato d'oneri ai candidati, tali specifiche tecniche sono iscritte nel verbale di cui all'articolo 28.

    Questo tipo di specifiche tecniche può riguardare solo precisazioni o messe a punto dell'offerta senza impatto tecnico o finanziario sostanziale sull'oggetto dell'appalto pubblico.

    Dopo aver assegnato l'appalto sulla scorta dei criteri di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice comunica all'aggiudicatario le specifiche tecniche sensibili non indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nei documenti complementari affinché adegui di conseguenza la sua offerta.

    2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non porre ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

    3. Le specifiche tecniche sono formulate:

    a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato II e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti, o con riferimento alle "norme di difesa", definite all'allegato II, punto 3). Ogni riferimento è accompagnato dalla menzione "o equivalente";

    b) in termini di prestazioni o requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Le specifiche devono tuttavia essere sufficientemente precise da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

    c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

    d) oppure mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

    Nella misura in cui le specifiche tecniche sono compatibili con la normativa comunitaria, il primo comma non pregiudica le regole tecniche nazionali obbligatorie e le esigenze tecniche che lo Stato membro deve soddisfare, in virtù di accordi internazionali, per garantire l'interoperatività richiesta da tali accordi.

    4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

    5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

    Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice.

    Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

    6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:

    - esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,

    - i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,

    - le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e

    - siano accessibili a tutte le parti interessate.

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o i servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; esse devono accettare qualsiasi altro strumento di prova adeguato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

    7. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

    Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

    8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

    Articolo 11

    Varianti

    1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

    2 Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

    Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.

    4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

    Articolo 12

    Subappalto

    Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

    Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

    Articolo 13

    Condizioni di esecuzione dell'appalto

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Tali condizioni possono essere volte, in particolare, a garantire la sicurezza delle informazioni sensibili e la sicurezza dell'approvvigionamento richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o a tenere conto di considerazioni ambientali o sociali.

    Articolo 14

    Sicurezza dell’informazione

    Nel caso di appalti pubblici che fanno intervenire, richiedono e/o comportano informazioni sensibili, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nel capitolato d'oneri tutte le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

    A tale scopo, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dall'offerente che la sua offerta comporti, in particolare, gli elementi seguenti:

    a) la prova che i subappaltatori già individuati posseggono le capacità necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni sensibili alle quali hanno accesso o che sono portati a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto,

    b) l'impegno a fornire le stesse prove riguardo ai nuovi subappaltatori previsti in corso di realizzazione dell'appalto,

    c) l'impegno a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni sensibili per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto e dopo la rescissione o la scadenza del contratto.

    Articolo 15

    Sicurezza dell'approvvigionamento

    A condizione che siano conformi al diritto comunitario, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare delle esigenze che consentano di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

    A tale scopo, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dall'offerente che inserisca nella sua offerta, in particolare, i seguenti elementi:

    a) giustificazioni atte a comprovare che sarà in grado di rispettare gli obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci connesse al contratto, ivi compreso l'impegno dello Stato membro o degli Stati membri interessati,

    b) giustificazioni atte a comprovare che l'organizzazione e l'ubicazione della sua catena di approvvigionamento gli consentiranno di rispettare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice in materia di sicurezza dell'approvvigionamento precisate nel capitolato d'oneri,

    c) l'impegno a far fronte ad eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice dovute a una situazione di emergenza, di crisi o di conflitto armato,

    d) l'impegno delle sue autorità nazionali a non ostacolare il soddisfacimento di eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice che possano presentarsi a seguito di una situazione di emergenza, di crisi o di conflitto armato,

    e) l'impegno a garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto,

    f) l'impegno ad informare tempestivamente l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi cambiamento verificatosi nella sua organizzazione o nella sua strategia industriale che possa incidere sugli obblighi nei suoi confronti.

    Le esigenze richieste sono precisate nel capitolato d'oneri o nei documenti dell'appalto.

    Articolo 16

    Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

    1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

    2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della loro offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.

    Il primo comma non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 38 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

    CAPO IV

    Procedure

    Articolo 17

    Procedure applicabili

    Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.

    Esse aggiudicano gli appalti pubblici mediante procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o, nelle circostanze di cui all'articolo 19, al dialogo competitivo.

    Nei casi e nelle circostanze specifiche espressamente previsti all'articolo 20, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

    Articolo 18

    Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

    1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari ed al fine di cercare l'offerta migliore ai sensi dell'articolo 37.

    2. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono mai, in modo discriminatorio, informazioni suscettibili di favorire taluni offerenti rispetto ad altri.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

    Articolo 19

    Dialogo competitivo

    1. Nel caso di appalti particolarmente complessi l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, può avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.

    L'aggiudicazione dell'appalto pubblico è effettuata unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità ed esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 29 a 36 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

    Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.

    Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate da un candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

    4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

    5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

    6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

    Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

    7. Le amministrazione aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 37.

    Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l’offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a chiarire degli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

    8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

    Articolo 20

    Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei casi previsti ai paragrafi 2-6.

    La disposizione del primo comma si applica anche quando tali appalti sono aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione fra due o più Stati membri.

    2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara può essere applicata nei casi seguenti:

    a) quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi o di conflitto armato non sia compatibile con i termini previsti dalle procedure ristrette e dalle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara;

    b) qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

    3. Per gli appalti pubblici di servizi e di forniture, la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara può essere applicata per servizi di ricerca e sviluppo, nonché per prodotti fabbricati unicamente a fini di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, fatta eccezione per la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo.

    4. Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara può essere applicata alle consegne e alle forniture seguenti:

    a) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente oppure all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i cinque anni;

    b) per la fornitura di armi, munizioni e/o materiale bellico da parte del governo di uno Stato membro al governo di un altro Stato membro.

    5. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

    i) qualora tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice,

    oppure

    ii) qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

    Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale.

    6. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara può essere applicata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o il dialogo competitivo.La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 6.Il ricorso a questa procedura è limitato ai cinque anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale.

    Articolo 21

    Accordi quadro

    1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.

    2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 37.

    Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

    In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

    La durata di un accordo quadro non può superare i cinque anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

    Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

    3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

    Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

    4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

    Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

    In questa seconda ipotesi si applica la procedura seguente:

    a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

    b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

    c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

    d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

    CAPO V

    Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

    SEZIONE 1

    Pubblicazione di bandi e avvisi

    Articolo 22

    Bandi e avvisi

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro "profilo di committente", quale indicato all'allegato IV, punto 2:

    a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 6 e 7, sia pari o superiore a 750 000 EUR.

    I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

    b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 6 e 7, sia pari o superiore a 750 000 EUR;

    c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 6, tenuto conto dell'articolo 7.

    Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

    L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.

    Le amministrazioni aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato IV, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

    Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o concludere un accordo quadro facendo ricorso a una procedura ristretta, a una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o al dialogo competitivo rendono note le loro intenzioni mediante un bando di gara.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare, in conformità all'articolo 23, avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

    4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

    Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

    Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

    Articolo 23

    Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

    1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato III e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato IV, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 24, paragrafo 4, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato IV, punto 3.

    I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato IV, punto 1, lettere a) e b).

    3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato IV, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

    I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato IV, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 24, paragrafo 4, entro cinque giorni dal loro invio.

    4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

    Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

    5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

    Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione

    6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato IV, punto 3, è limitato a 650 parole circa.

    7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

    8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

    SEZIONE 2

    Termini di presentazione

    Articolo 24

    Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

    1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

    2. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni a decorrere dalla data dell'invio del bando di gara.

    Nelle procedure ristrette il termine minimo di ricezione delle offerte è di 40 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito.

    3. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato IV, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2, primo comma, possono essere ridotti di sette giorni.

    4. Qualora, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:

    - un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato IV, punto 3;

    - e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

    SEZIONE 3

    Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

    Articolo 25

    Inviti a presentare offerte, a negoziare o a dialogare

    1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e del dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati.

    2. L'invito ai candidati è accompagnato da una copia del capitolato d'oneri o del documento descrittivo e di ogni documento complementare.

    3. Qualora il capitolato d'oneri e/o i documenti complementari siano disponibili presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

    4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso della procedura negoziata accelerata, tale termine è di quattro giorni.

    5. Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, l'invito comprende almeno:

    a) un riferimento al bando di gara pubblicato;

    b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

    c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

    d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 29, oppure a integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 32 e 33;

    e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza dei criteri utilizzati per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

    Articolo 26

    Informazione dei candidati e degli offerenti

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un accordo quadro, inclusi i motivi per cui esse hanno deciso di rinunciare all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro per il quale è stata indetta una gara e di ricominciare la procedura; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.

    2. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, comunica quanto prima e al più tardi entro quindici giorni a decorrere dalla ricezione di una richiesta scritta, gli elementi seguenti:

    a) a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,

    b) a ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,

    c) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non comunicare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti o alla conclusione di accordi-quadro, di cui al paragrafo 1, qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale fra tali operatori.

    SEZIONE 4

    Comunicazioni

    Articolo 27

    Regole applicabili alle comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

    2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

    3. Le comunicazioni, gli scambi e la memorizzazione di informazioni sono effettuati in modo da garantire che siano mantenute l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e che le amministrazioni aggiudicatrici non vengano a conoscenza del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle medesime.

    4. Gli strumenti utilizzati per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono avere carattere non discriminatorio, essere comunemente disponibili al pubblico e compatibili con le tecnologie d'informazione e di comunicazione generalmente utilizzate.

    5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte ed ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

    a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi alle esigenze dell'allegato VI;

    b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di detto articolo;

    c) gli Stati membri possono istituire o mantenere sistemi volontari di accreditazione volti a migliorare il livello del servizio di certificazione fornito per tali dispositivi;

    d) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli 30-35, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

    6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

    a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono;

    b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

    c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, se necessario per motivi di prova giuridica, che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale essa va soddisfatta.

    SEZIONE 5

    Verbali

    Articolo 28

    Contenuto dei verbali

    1. Per ogni appalto pubblico e accordo quadro l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

    a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto o dell'accordo quadro;

    b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

    c) nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 20 che giustificano il ricorso a tale procedura;

    d) se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore ai cinque anni;

    e) se del caso, le specifiche tecniche sensibili che possono essere comunicate solo all'aggiudicatario dell'appalto, nonché le motivazioni di tale restrizione;

    f) i nomi dei candidati presi in considerazione e i motivi della scelta;

    g) i nomi dei candidati esclusi e i motivi dell'esclusione;

    h) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

    i) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende o sarà tenuto a subappaltare a terzi;

    j) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto o a concludere un accordo quadro.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

    3. Il verbale o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.

    CAPO VI

    Svolgimento della procedura

    SEZIONE 1

    Disposizioni generali

    Articolo 29

    Accertamento dell'idoneità dei candidati e scelta dei partecipanti, aggiudicazione

    1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 37 e 38, tenuto conto dell'articolo 11, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 30 e 31, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 32-36 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, conformemente agli articoli 32 e 33, livelli minimi di capacità che i candidati devono possedere.

    La portata delle informazioni di cui agli articoli 32 e 33 e i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

    Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.

    3. Nelle procedure ristrette, negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta o a dialogare; tale numero minimo non può essere inferiore a tre.

    Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo e, se del caso, il numero massimo di candidati che intendono invitare.

    In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

    Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

    4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Nella fase finale questo numero deve consentire l'esistenza di una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

    SEZIONE 2

    Criteri di selezione qualitativa

    Articolo 30

    Situazione personale del candidato

    1. È escluso dalla partecipazione a un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva, di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza, per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

    a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio[22];

    b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997[23] ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio[24];

    c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[25];

    d) reato terroristico, reato connesso alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 ed all'articolo 3 della decisione quadro del Consiglio (2002/475/GAI)[26] ovvero istigazione, concorso, tentativo quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;

    e) riciclaggio di proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27].

    Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

    Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

    Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.

    2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:

    a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;

    b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;

    c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;

    d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice, quale ad esempio la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione in occasione di un appalto pubblico precedente;

    e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

    f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

    g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.

    Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue:

    a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;

    b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

    Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

    4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

    Articolo 31

    Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

    Ad ogni operatore economico che intenda partecipare a un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato V, parte A per gli appalti pubblici di lavori, parte B per gli appalti pubblici di forniture e parte C per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

    Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

    Articolo 32

    Capacità economica e finanziaria

    1. La giustificazione della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere costituita, in regola generale, da una o più delle seguenti referenze:

    a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

    b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

    c) dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in funzione della data di costituzione o dell'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

    2. Un operatore economico può, se del caso e per un appalto determinato, far valere le capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

    3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

    4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.

    5. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

    Articolo 33

    Capacità tecniche e professionali

    1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.

    2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:

    a) i) la presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;

    ii) la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:

    - quando il destinatario è stato un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;

    - quando il destinatario è stato un privato, da un'attestazione dell'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;

    b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

    c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

    d) una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

    e) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;

    f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

    g) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

    h) una descrizione della strumentazione, del materiale e delle attrezzature tecniche, degli effettivi e delle loro competenze e/o delle fonti di approvvigionamento di cui disporrà l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice dovute a una situazione di emergenza, di crisi o di conflitto armato, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;

    i) un'indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;

    j) per quanto riguarda i prodotti da fornire, la presentazione dei seguenti elementi:

    i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

    ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante da riferimenti a determinate specifiche o norme;

    k) nel caso di appalti pubblici che fanno intervenire, richiedono o comportano informazioni sensibili, delle prove che giustifichino la capacità di trattare, archiviare e trasmettere informazioni sensibili al livello di sicurezza richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice.Se del caso, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'autorità nazionale di sicurezza dello Stato del candidato o all'autorità di sicurezza designata di tale Stato di verificare la conformità dei locali e delle istallazioni che potranno essere utilizzati, le procedure industriali e amministrative che si seguiranno, le modalità di gestione dell'informazione e/o la situazione del personale suscettibile di essere impiegato per l'esecuzione dell'appalto.Se del caso, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al candidato di presentare il proprio impegno a garantire, al livello di sicurezza richiesto, la riservatezza delle informazioni sensibili che saranno contenute nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo, di cui venga a conoscenza nel corso della procedura di aggiudicazione.

    3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, far valere le capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice che, per la realizzazione dell'appalto, disporrà dei mezzi necessari, ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico i mezzi necessari.

    4 Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

    5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi come oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la prestazione di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

    6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle elencate al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione.

    Articolo 34

    Norme di garanzia della qualità

    Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

    Articolo 35 Norme di gestione ambientale

    Qualora nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

    Articolo 36

    Documenti e informazioni complementari

    L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 30 a 35.

    SEZIONE 3

    Aggiudicazione dell'appalto

    Articolo 37

    Criteri di aggiudicazione dell'appalto

    1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:

    a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperatività;

    b) oppure esclusivamente il prezzo più basso.

    2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

    Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

    L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

    Articolo 38

    Offerte anormalmente basse

    1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell'offerta.

    Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

    a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi;

    b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

    c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

    d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

    e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

    2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

    3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

    TITOLO III

    Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

    Articolo 39

    Obblighi statistici

    Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto conformemente all'articolo 40 e relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

    Articolo 40

    Contenuto del prospetto statistico

    1. Il prospetto statistico riguarda, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

    2. Per ogni amministrazione aggiudicatrice che è un'autorità governativa centrale e per ogni categoria delle altre amministrazioni aggiudicatrici, il prospetto statistico precisa almeno il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente direttiva.

    In tutta la misura del possibile, i dati di cui al primo comma, sono articolati precisando:

    a) la procedura di aggiudicazione seguita e, per ciascuna di tali procedure, i lavori, i prodotti e i servizi di cui all'allegato I specificati per categoria della nomenclatura CPV;

    b) la nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.

    Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i dati di cui al primo comma sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui all'articolo 20 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro o paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.

    3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta conformemente all'Accordo.

    4. Il contenuto del prospetto statistico è fissato conformemente alla procedura di cui all'articolo 41.

    Articolo 41

    Comitato consultivo

    1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE[28] del Consiglio, in seguito denominato "il comitato".

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE.

    Per quanto riguarda la revisione delle soglie di cui all'articolo 6, i termini previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) e e), della decisione 1999/468/CE sono fissati a due settimane, in considerazione dei vincoli in materia di termini derivanti dalle modalità di calcolo e di pubblicazione di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 4 della direttiva 2004/18/CE.

    4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE.

    Articolo 42

    Revisione delle soglie

    1. In occasione della revisione delle soglie della direttiva 2004/18/CE, di cui all'articolo 78 di tale direttiva, la Commissione rivede anche le soglie di cui all'articolo 6 della presente direttiva allineando:

    a) la soglia di cui all'articolo 6, lettera a), sulla soglia di cui all'articolo 7, lettera a), della direttiva 2004/18/CE,

    b) la soglia di cui all'articolo 6, lettera b), sulla soglia di cui all'articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/18/CE,

    c) la soglia di cui all'articolo 6, lettera c), sulla soglia di cui all'articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.

    La Commissione effettua la revisione e l'allineamento conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 3. Per motivi di estrema urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura di urgenza di cui all'articolo 41, paragrafo 4.

    2. Il controvalore delle soglie fissato conformemente al paragrafo 1 nelle valute nazionali degli Stati membri che non partecipano all'euro sono allineati sui rispettivi controvalori delle soglie della direttiva 2004/18/CE di cui al paragrafo 1, calcolati conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE.

    3. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle valute nazionali sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

    Articolo 43

    Modificazioni

    1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, quanto segue:

    a) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 22, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 39;

    b) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato IV, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.

    2. La Commissione può modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, elencati qui di seguito, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 3:

    a) i numeri di riferimento della nomenclatura CPV indicati all'allegato I, nella misura in cui ciò lascia immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;

    b) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui all'allegato VI, lettere a), f) e g).

    Per motivi di estrema urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura di urgenza di cui all'articolo 41, paragrafo 4.

    Articolo 44

    Modifica della direttiva 2004/18/CE

    L'articolo 10 della direttiva 2004/18/CE[29] è così modificato:

    “Articolo 10 Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

    La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva XXXX/X/CE[30]. Non si applica agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione della direttiva XXXX/X/CE in virtù degli articoli 8 e 9 di quest'ultima."

    Articolo 45 Attuazione

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.

    Articolo 46 Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 47 Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO I

    SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

    Categorie | Designazione dei servizi | Numero di riferimento CPV |

    1 | Servizi di manutenzione e di riparazione | Da 50100000-6 a 50884000-5 (salvo da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) e da 51000000-9 a 51900000-1 |

    2 | Servizi di trasporto terrestre[31], compresi i servizi di veicoli blindati e i servizi postali, ad esclusione dei trasporti di posta | Da 60110000-2 a 60183000-4 (salvo 60160000-7, 60161000-4), e da 64120000-3 a 64121200-2 |

    3 | Servizi di trasporto aereo: trasporto di viaggiatori e di merci, ad esclusione dei trasporti di posta | Da 60410000-5 a 60424120-3 (salvo 60411000-2, 60421000-5), e 60500000-3 |

    4 | Trasporto di posta per via terrestre[32] e aerea | 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 60421000-5 |

    5 | Servizi di telecomunicazioni | Da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72700000 7 a 72720000 -3 |

    6 | Servizi finanziari: a) servizi di assicurazione b) servizi bancari e d'investimento[33] | Da 66100000-1 a 66720000-3 5 |

    7 | Servizi informatici e servizi connessi | Da 50310000-1 a 50324200-4, Da 72000000-5 a 72920000-5 (salvo 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3), 79342311-6 |

    8 | Servizi di ricerca e di sviluppo[34] | Da 73000000-2 a 73436000-7 (salvo73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |

    9 | Servizi contabili, di revisione e di tenuta di libri contabili | Da 79210000-9 a 79212500-8 |

    10 | Servizi di consulenza gestionale[35] e servizi connessi | Da 73200000-4 a 73220000-0, Da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8 |

    11 | Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi di urbanistica e di assetto territoriale; servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di prova e di analisi tecnica | Da 71000000-7 a 71900000-8 (salvo 71550000-8) e 79994000-8 |

    12 | Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà | Da 70300000-4 a 70340000-6, e Da 90900000-6 a 90924000-0 |

    13 | Servizi di pulizia stradale e di raccolta dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi analoghi | Da 90400000-1 a 90743200-9 (salvo 90712200-3), e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |

    ALLEGATO II

    DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1) a) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e di calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione e tutte le altre condizioni tecniche che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e per quanto riguarda i materiali o gli elementi costituenti tali opere;

    b) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi: le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;

    2) "norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, da applicare su base ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle categorie seguenti:

    - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,

    - norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,

    - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;

    3) "norma di difesa": una specifica tecnica il cui rispetto non è obbligatorio e che è approvata da un organismo operante nell'ambito della normazione internazionale, regionale o nazionale, specializzato nell'elaborazione di specifiche tecniche da applicare su base ripetuta o continuativa nel settore della difesa;

    4) "omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto per un determinato scopo, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni di applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;

    5) "specifica tecnica comune": una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ;

    6) "riferimento tecnico": qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adeguate all'evoluzione delle esigenze del mercato.

    ALLEGATO III

    INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI CUI ALL'ARTICOLO 22

    COMUNICAZIONE IN CUI È ANNUNCIATA LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SU UN PROFILO DI COMMITTENTE

    1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice

    2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice

    3. Indirizzo Internet del "profilo di committente" (URL)

    4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV

    AVVISO DI PREINFORMAZIONE

    1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi, ad esempio il sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.

    2. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo del costo dei lavori previsti, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

    Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

    Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo delle commesse previsto per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato I, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

    3. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.

    4. Se del caso, indicare che si tratta di un accordo quadro.

    5. Se del caso, altre informazioni.

    6. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione della comunicazione che annuncia la pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.

    7. Indicare se l'appalto rientra o non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo.

    BANDO DI GARA D'APPALTO

    Procedure ristrette, procedure negoziate con previa pubblicazione di un bando di gara e dialoghi competitivi:

    1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;

    b) se del caso, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate);

    c) se del caso, indicare che si tratta di un accordo quadro.

    3. Forma dell'appalto.

    4. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

    5. a) Appalti pubblici di lavori:

    – natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV,

    – indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti,

    – nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

    b) Appalti pubblici di forniture:

    – natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi, il numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando in particolare le opzioni riguardanti commesse complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni; opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV,

    – nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti,

    – nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

    c) Appalti pubblici di servizi:

    – Categoria del servizio e sua descrizione. Numero/numeri di riferimento alla nomenclatura CPV. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.Nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,

    – indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

    Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,

    – menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

    6. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.

    7. Ammissione o divieto di varianti.

    8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.

    9. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

    10. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione;

    b) indirizzo cui devono essere trasmesse;

    c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

    11. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

    12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    13. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.

    14. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.

    15. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto.

    16. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

    17. Quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.

    18. Criteri di cui all'articolo 37 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

    19. Data di spedizione del bando di gara.

    20 Indicare se l'appalto rientra o se non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo.

    AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

    1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. Procedura di aggiudicazione prescelta. Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, giustificazione del ricorso a tale procedura (articolo 20).

    3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni.

    Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura CPV.

    Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento della nomenclatura CPV; quantità di servizi oggetto della commessa.

    4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

    5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

    6. Numero di offerte ricevute.

    7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

    8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

    9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

    10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.

    11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato IV.

    12. Data d'invio del presente avviso.

    ALLEGATO IV

    CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

    1. Pubblicazione di bandi e avvisi

    a) I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 22 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nel formato previsto all'articolo 23. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, rispettano questa forma, come la comunicazione che annuncia tale pubblicazione.I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 22 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente.Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro "profilo di committente" come specificato al punto 2;

    b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 23, paragrafo 8.

    2. Pubblicazione di informazioni complementari

    Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici.

    3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

    La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: “http://simap.europa.eu”.

    ALLEGATO V

    REGISTRI[36]

    PARTE A

    APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

    I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

    - per il Belgio, “Registre du Commerce”/”Handelsregister”;

    - per la Bulgaria, “Търговски регистър”;

    - per la Repubblica ceca, “obchodní rejstřík”;

    - per la Danimarca, "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";

    - per la Germania, “Handelsregister” e “Handwerksrolle”;

    - per l’Estonia, “Keskäriregister”;

    - per l'Irlanda, un imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;

    - per la Grecia, “Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - MEEΠ” del ministero dell’ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε);

    - per la Spagna, “Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”;

    - per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Repertoire des métiers";

    - per l'Italia, “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”;

    - per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del “Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)”, conformemente alla Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law;

    - per la Lettonia, “Uzņēmumu reģistrs” (“Registro delle imprese”);

    - per la Lituania, “Juridinių asmenų registras”;

    - per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Rôle de la Chambre des métiers”;

    - per l'Ungheria, “Cégnyilvántartás”, “egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása”;

    - per Malta, l'imprenditore prepara il suo “numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc”, e, in caso di partnership o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari;

    - per i Paesi Bassi, “Handelsregister”;

    - per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

    - per la Polonia, “Krajowy Rejestr Sądowy” (Cancelleria nazionale);

    - per il Portogallo, “Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário” (IMOPPI);

    - per la Romania, “Registrul Comerţului”;

    - per la Slovenia, “Sodni register” e “obrtni register”;

    - per la Slovacchia, “Obchodný register”;

    - per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret";

    - per la Svezia, "aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren";

    - per il Regno Unito, un imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

    PARTE B

    APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

    I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

    - per il Belgio, “Registre du Commerce”/”Handelsregister”;

    - per la Bulgaria, “Търговски регистър”;

    - per la Repubblica ceca, “obchodní rejstřík”;

    - per la Danimarca, "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";

    - per la Germania, “Handelsregister” e “Handwerksrolle”;

    - per l’Estonia, “Keskäriregister”;

    - per la Grecia, “Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο”;

    - per la Spagna, “Registro Mercantil” o, nel caso di persone non registrate, una attestazione che precisi che la persona in questione ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;

    - per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Repertoire des métiers";

    - per l'Irlanda, il fornitore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" che attesti che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale, o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;

    - per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", e "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato";

    - per Cipro, il fornitore può essere invitato a presentare un certificato del “Registrar of Companies and Official Receiver” (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare;

    - per la Lettonia, “Uzņēmumu reģistrs” (“Registro delle imprese”);

    - per la Lituania, “Juridinių asmenų registras”;

    - per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Rôle de la Chambre des métiers”;

    - per l'Ungheria, “Cégnyilvántartás”, “egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása”;

    - per Malta, il fornitore prepara il suo “numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc”, e, in caso di partnership o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari;

    - per i Paesi Bassi, “Handelsregister”;

    - per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

    - per la Polonia, “Krajowy Rejestr Sądowy”;

    - per il Portogallo, "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";

    - per la Romania, “Registrul Comerţului”;

    - per la Slovenia, “Sodni register” e “obrtni register”;

    - per la Slovacchia, “Obchodný register”;

    - per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret";

    - per la Svezia, "aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren";

    - per il Regno Unito, il fornitore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" che attesti che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

    PARTE C

    APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

    I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

    - per il Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister", e "Ordres professionnels - Beroepsorden";

    - per la Bulgaria, “Търговски регистър”;

    - per la Repubblica ceca, “obchodní rejstřík”;

    - per la Danimarca, "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";

    - per la Germania, "Handelsregister" "Handwerksrolle", "Vereinsregister", "Partnerschaftsregister" e "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder";

    - per l’Estonia, “Keskäriregister”;

    - per l'Irlanda, un prestatore di servizi può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;

    - per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di studi, il registro professionale “Μητρώο Μελετητών” nonché “Μητρώο Γραφείων Μελετών”;

    - per la Spagna, “Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”;

    - per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Repertoire des métiers";

    - per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", e "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato", o "Consiglio nazionale degli ordini professionali";

    - per Cipro, il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del “Registrar of Companies and Official Receiver” (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare;

    - per la Lettonia, “Uzņēmumu reģistrs” (“Registro delle imprese”);

    - per la Lituania, “Juridinių asmenų registras”;

    - per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Rôle de la Chambre des métiers”;

    - per l'Ungheria, “Cégnyilvántartás”, “egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása”, taluni “szakmai kamarák nyilvántartása” o, nel caso di alcune attività, un certificato che attesti che l'interessato è autorizzato a esercitare l’attività commerciale o la professione in questione;

    - per Malta, il prestatore di servizi prepara il suo “numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc”, e, in caso di partnership o sociétà, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari;

    - per i Paesi Bassi, “Handelsregister”;

    - per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

    - per la Polonia, “Krajowy Rejestr Sądowy” (Cancelleria nazionale);

    - per il Portogallo, "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";

    - per la Romania, “Registrul Comerţului”;

    - per la Slovenia, “Sodni register” e “obrtni register”;

    - per la Slovacchia, “Obchodný register”;

    - per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret";

    - per la Svezia, "aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren";

    - per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

    ALLEGATO VI

    REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE

    I dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte devono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, garantire almeno che:

    a) le firme elettroniche relative alle domande di partecipazione e alle offerte siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;

    b) l'ora e la data esatte della ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possano essere stabilite con precisione;

    c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno abbia accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

    d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;

    e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

    f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

    g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

    h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza.

    2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

    Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

    - Settore politico

    12-81: Contratti d’appalto

    - Attività associate

    12-81.C3-10 (C3): formulare, dare seguito e applicare la normativa degli appalti pubblici

    Proposta di direttiva relativa all'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza

    Da creare

    Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa

    12-81.C3-10.02 (C3): Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa

    12-81.C3-10.30-02 (C3): Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa

    Libro verde sugli appalti pubblici della difesa.

    12-81.C3-10.30-01 (C3): Comunicazione relativa ai risultati della consultazione avviata dal Libro verde sugli appalti pubblici della difesa e alle future iniziative della Commissione

    12-81.C3-10,25-01 (C3): Libro verde sugli appalti pubblici della difesa – CWP 2004

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

    Linea di bilancio | Denominazione | Azioni |

    12.010201.00.20 | Assistenza tecnica | Contratto di assistenza tecnica |

    12.020100.01 | Attuazione e sviluppo del mercato interno | Studi subappaltati all'esterno |

    26.02.01 | Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi | Pubblicazione di avvisi e bandi |

    3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

    La direttiva relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza è un atto legislativo adottato con durata illimitata a decorrere dalla data di entrata in vigore.

    L'incidenza finanziaria riguarda tanto le spese ricorrenti quanto quelle non ricorrenti:

    - le spese ricorrenti sono connesse all'utilizzo della direttiva (pubblicazione di bandi e avvisi, trattamento dei casi di infrazione);

    - le spese non ricorrenti sono legate all'attuazione della direttiva, in particolare ai lavori di valutazione da subappaltare (su un arco di tempo compreso fra cinque e dieci anni dalla data di entrata in vigore della direttiva).

    3.3. Caratteristiche di bilancio:

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    12.010201.00.20 | SNO | SND | NO | NO | NO | 5 |

    12.020100.01 | SNO | SD | NO | SÌ | NO | 1a |

    26.02.01 | SNO | SD | NO | NO | NO | 1.1 (1.1 OTH) |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n +5 e segg. | Totale |

    Spese operative[37] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,180 | 0,270 |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,180 | 0,270 |

    Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[38] |

    Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | a + c | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,180 | 0,270 |

    Stanziamenti di pagamento | b + c | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,180 | 0,270 |

    Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,360 |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    Costo totale indicativo dell'intervento |

    TOTALE SI, comprensivo del costo delle risorse umane | a + c + d + e | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,090 | 0,240 | 0,630 |

    TOTALE SP, comprensivo del costo delle risorse umane | b + c + d + e | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,090 | 0,240 | 0,630 |

    Cofinanziamento

    L'iniziativa non dà luogo a cofinanziamento.

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    Non applicabile

    ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[39] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    milioni di EUR (al primo decimale)

    Prima dell’azione [anno n - 1] | Situazione a seguito dell'azione |

    Totale risorse umane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

    È normalmente riconosciuto che l'elevato livello di frammentazione dei mercati della difesa riduce l'efficacia degli appalti pubblici e il funzionamento del mercato interno.

    Le parti coinvolte (Stati membri, industrie, organi di riflessione, Parlamento europeo) hanno chiesto alla Commissione di prendere iniziative per superare la frammentazione e intensificare la concorrenza sui mercati della difesa.

    - A breve termine

    La Commissione, in quanto custode dei trattati, ha fornito chiarimenti giuridici mediante una comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato nel settore degli appalti pubblici della difesa, adottata nel dicembre 2006. Un semplice chiarimento non è tuttavia sufficiente.

    - A medio e a lungo termine

    La Commissione ritiene che a medio e lungo termine lo strumento più adeguato per risolvere i problemi individuati sia una direttiva specifica sull'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza.

    5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuali sinergie con altri strumenti finanziari

    L'iniziativa relativa agli appalti della difesa si iscrive in un'iniziativa globale volta ad aprire i mercati della difesa, portandovi maggiore trasparenza e concorrenza. L'attuale frammentazione dei mercati ha conseguenze negative non solo sull'efficacia delle spese pubbliche ma anche sulle capacità militari degli Stati membri, oltre ad essere un ostacolo per la crescita e la competitività dell'industria europea della difesa.

    A fianco degli sforzi condotti dagli Stati membri, la Commissione ha avviato un'iniziativa per incoraggiare la creazione di un mercato europeo delle attrezzature militari (EDEM). Nella sua comunicazione "Verso una politica dell'Unione europea in materia di equipaggiamenti di difesa", del marzo 2003, la Commissione ha presentato una serie di proposte di azione nei settori connessi alle industrie e ai mercati della difesa (normalizzazione, osservazione, trasferimenti intracomunitari, appalti pubblici, esportazione di beni a duplice uso, ricerca). Questa comunicazione è stata dunque il punto di partenza dell'iniziativa della Commissione nel settore degli appalti pubblici.

    5.3. Obiettivi della proposta e risultati attesi nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    - Obiettivi

    - L'obiettivo generale della Commissione è creare un mercato europeo delle attrezzature militari, aperto e competitivo, che copra tanto i beni militari (armi, munizioni e materiale bellico) quanto beni non militari sensibili (sicurezza).

    - L'obiettivo specifico della politica degli appalti pubblici della difesa è creare un quadro regolamentare che consenta un funzionamento efficace di questi mercati. Ciò comporta in particolare un'attuazione efficace dei principi del trattato sul mercato interno.

    - L'obiettivo operativo della direttiva è fornire un quadro regolamentare adeguato alle specificità dei mercati della difesa e della sicurezza, nel rispetto dei principi del trattato, che renda meno necessario il ricorso alle deroghe previste all'articolo 296 del trattato e all'articolo 14 della direttiva 2004/18/CE.

    - Risultati previsti

    I risultati previsti sono i seguenti:

    - una maggiore trasparenza e apertura degli appalti pubblici della difesa e della sicurezza,

    - una maggiore efficacia della spesa pubblica,

    - una maggiore competitività e una crescita più sostenuta delle industrie della difesa, partecipando al rafforzamento della base industriale e tecnologica europea di difesa.

    - Indicatori connessi

    Saranno calcolati due indicatori:

    - il tasso di pubblicazione (rapporto fra il valore degli appalti pubblicati e il valore degli appalti della difesa) come indicatore di trasparenza ;

    - il tasso di penetrazione (rapporto fra il valore dei trasferimenti intracomunitari e il valore degli appalti della difesa) come indicatore di apertura .

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    ( Gestione centralizzata

    ( diretta da parte della Commissione

    ( indiretta, con delega a:

    ( agenzie esecutive

    ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

    ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    ( Gestione concorrente o decentrata

    ( con Stati membri

    ( con paesi terzi

    ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    I servizi della Commissione responsabili del dossier presteranno particolare attenzione all'evoluzione della giurisprudenza in materia di appalti pubblici della difesa.

    I due indicatori:

    - tasso di pubblicazione (come indicatore di trasparenza),

    - tasso di penetrazione (come indicatore di apertura),

    saranno calcolati ogni anno sulla base dei dati disponibili.

    6.2. Valutazione

    6.2.1. Valutazione ex ante

    Il progetto di direttiva è accompagnato in allegato da uno studio di impatto preliminare, che comporta una valutazione ex ante.

    6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

    La direttiva specifica è il primo atto legislativo proposto dalla Commissione in materia di appalti pubblici di difesa. La comunicazione interpretativa è ancora troppo recente (adottata nel dicembre 2006) per poter essere valutata efficacemente.

    6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

    - Una valutazione regolare

    Una valutazione degli effetti della nuova direttiva verrà realizzata regolarmente dalla Commissione a partire dal terzo anno successivo all'attuazione da parte degli Stati membri. Riguarderà l'impatto della nuova direttiva sulle pratiche degli appalti pubblici, in particolare in termini di pubblicazione, avvio del confronto competitivo fra i fornitori e apertura degli appalti a fornitori di altri Stati membri.

    - A medio termine: una valutazione intermedia

    A seguito della procedura legislativa di adozione della direttiva e della sua attuazione da parte degli Stati membri, entro cinque anni dovrebbe essere realizzata una prima valutazione dell'impatto amministrativo dell'attuazione della nuova direttiva, in primo luogo sugli Stati membri e in seguito sulle imprese.

    - A lungo termine: una valutazione complessiva

    Tenuto conto dei lunghi cicli di vita delle attrezzature militari (e dei servizi che vi sono legati, in particolare la manutenzione), una valutazione dell'impatto globale della direttiva, in particolare a livello economico, può essere ragionevolmente previsto solo a lungo termine (vale a dire non prima di dieci anni dall'entrata in vigore).

    7. MISURE ANTIFRODE

    Nel quadro della presente direttiva non sono previste misure antifrode specifiche.

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi

    Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

    (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio unitario | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 |

    Funzionari o agenti temporanei (12 01 01) | A*/AD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

    B*, C*/AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Personale finanziato[41] a titolo dell'art. 12 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Altro personale finanziato a titolo dell'art. 12 01 04 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |

    TOTALE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

    8.2.2. Descrizione dei compiti derivanti dall'azione

    Dopo l'entrata in vigore della direttiva dovranno essere attuati due tipi di compiti:

    - I casi di infrazione

    Saranno trattati dai relatori già in funzione e specializzati per aree geografiche e non per settore di attività (dunque non ci sono relatori specializzati per gli appalti pubblici della difesa).

    - L'osservazione e la valutazione

    Questi compiti saranno trattati all'interno dell'unità da un amministratore con profilo di "economista" o dall'unità specializzata "aspetti economici" della direzione degli appalti pubblici, oppure dall'unità specializzata "studi d'impatto e valutazione" della direzione generale.

    In tutti i casi, i posti esistono già e non è necessario prevederne di nuovi.

    8.2.3. Origine delle risorse umane (statutarie)

    ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

    ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

    8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale) |

    Agenzie esecutive |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa |

    - intra muros |

    - extra muros |

    12.01.04 - Spese di supporto per le attività del settore "mercato interno" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    Spese relative al personale in servizio del settore Mercato interno | Art. 12 01 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    Personale esterno - Contratto di assistenza tecnica | Voce 12 01 02 01 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,360 |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,360 |

    *

    Calcolo – Funzionari e agenti temporanei (Articolo 12 01 01)

    L'attuazione della nuova direttiva non richiede creazione di posti supplementari (i posti di redattore legislativo, di relatore e di economista esistono già)

    *

    Calcolo - Personale esterno (Articolo 12 01 02)

    Il seguito annuale dell'attuazione della nuova direttiva potrebbe richiedere il ricorso a risorse umane esterne nel quadro del contratto di assistenza tecnica (linea di bilancio 12.010201.00.02.20)

    8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    - Missioni | 12 01 02 11 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Riunioni e conferenze | 12 01 02 11 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Comitati | 12 01 02 11 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Studi e consulenze | 12 01 02 11 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Sistemi di informazione | 12 01 02 11 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    2. Totale altre spese di gestione | 12 01 02 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    *

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    Nessuna

    [1] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure d’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

    [2] Relazione finale del gruppo di lavoro n. 8 sulla difesa: CONV461/02 del 16 dicembre 2002.

    [3] COM(2003) 113 del 11.3.2003.

    [4] COM(2004) 608 del 23 settembre 2004.

    [5] COM(2005) 626 del 6 dicembre 2005.

    [6] "Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa" COM(2006) 779 del 7 dicembre 2006.

    [7] GU C […] del […], pag. […].

    [8] GU C […] del […], pag. […].

    [9] GU C […] del […], pag. […].

    [10] GU C […] del […], pag. […].

    [11] GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione (GU L 349 del 17.12.2003, pag. 1).

    [12] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

    [13] GU L 101 del 11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

    [14] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

    [15] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

    [16] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

    [17] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

    [18] GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

    [19] GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).

    [20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [21] Decisione che fissa l'elenco di prodotti (armi, munizioni e materiale bellico) a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) - divenuto articolo 296 del trattato. Verbale del 15 aprile 1958: 368/58.

    [22] GU L 351 del 29.1.1998, pag. 1.

    [23] GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

    [24] GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2.

    [25] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

    [26] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

    [27] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

    [28] GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

    [29] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

    [30] Estremi della presente direttiva.

    [31] Ad esclusione dei servizi di trasporto ferroviario di cui alla categoria 18.

    [32] Ad esclusione dei servizi di trasporto ferroviario di cui alla categoria 18.

    [33] Ad esclusione dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

    Sono esclusi anche i servizi consistenti nell'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i servizi finanziari forniti anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva.

    [34] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

    [35] Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

    [36] Ai fini dell'articolo 31, con "registri" si intendono quelli che figurano nel presente allegato e, nella misura in cui siano state apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.

    [37] Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

    [38] Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

    [39] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

    [40] Se la durata dell'azione supera i sei anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

    [41] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

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